Conversione di Patente Estera
Documenti necessari per richiedere la conversione della patente di guida estera (paesi extra U.E.)
ORIGINALE PATENTE ESTERA
DICHIARAZIONE CONSOLATO CON VISTO FIRMA IN PREFETTURA
CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO DA FARSI IN COMUNE (OLTRE 4 ANNI DALLA RESIDENZA NON SI PUO’ PIU’ CONVERTIRE)
3 FOTO FORMATO TESSERA
PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO
CARTA D’IDENTITA’ VALIDA
TESSERINO CODICE FISCALE
POI:
La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità:
ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA CON APPLICAZIONE DAL 15 AGOSTO 2009 ( circolare prot. n.104946 del 04 dicembre 2009, Entrata in vigore dell’Accordo Italia – Uruguay: 12 dicembre 2009 -
Albania (1) , Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El salvador (2), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (3).SRI LANKA
“NOTA BENE. Per gli Stati extracomunitari sopra elencati, la possibilità di convertire alcuni tipi di modelli di patenti extracomunitarie deve sempre essere preventivamente verificata presso gli sportelli degli Uffici Motorizzazione”. TUTTI I DOCUMENTI DEVONO AVERE GLI STESSI DATI ANAGRAFICI