Conversione Patente Estera

Conversione di Patente Estera

Documenti necessari per richiedere la conversione della patente di guida estera (paesi extra U.E.)

    ORIGINALE PATENTE ESTERA

DICHIARAZIONE CONSOLATO CON VISTO FIRMA IN PREFETTURA

CERTIFICATO DI RESIDENZA STORICO DA FARSI IN COMUNE (OLTRE 4 ANNI DALLA RESIDENZA NON SI PUO’ PIU’ CONVERTIRE)

3 FOTO FORMATO TESSERA

PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO

CARTA D’IDENTITA’ VALIDA

TESSERINO CODICE FISCALE

POI:

 

La conversione è possibile solo per le patenti rilasciate dai seguenti Stati esteri, con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità:

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA’ RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA  CON APPLICAZIONE DAL 15 AGOSTO 2009 ( circolare prot. n.104946 del 04 dicembre 2009, Entrata in vigore dell’Accordo Italia – Uruguay: 12 dicembre 2009 -

Albania (1) , Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, El salvador (2), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, San Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Taiwan, Tunisia, Turchia, Ungheria, Uruguay (3).SRI LANKA

“NOTA BENE.  Per gli Stati extracomunitari sopra elencati, la possibilità di convertire alcuni tipi di  modelli di patenti extracomunitarie deve sempre essere preventivamente verificata  presso gli sportelli degli Uffici Motorizzazione”. TUTTI I DOCUMENTI DEVONO AVERE GLI STESSI DATI ANAGRAFICI