Codice Delle Assicurazioni

 

DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209

Codice delle assicurazioni private.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come

modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con

riferimento ai principi di unita’, continuita’ e completezza

dell’ordinamento giuridico;

Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come

sostituito dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229,

recante interventi urgenti in materia di qualita’ della regolazione,

riassetto normativo e semplificazione – legge di semplificazione per

il 2001;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti

in materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e

codificazione – legge di semplificazione per il 2001, ed in

particolare l’articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto

delle disposizioni in materia di assicurazioni private, cosi’ come

modificato dall’articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n.

186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

28 maggio 2004, n. 136;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice

in materia di protezione di dati personali;

Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento

per la esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966,

concernente l’esercizio delle assicurazioni private;

Visto il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni

private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

13 febbraio 1959, n. 449;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione

obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica

della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della

responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante

agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle

imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e

funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della

vigilanza sulle assicurazioni;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e

funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per

l’esercizio delle assicurazioni private sulla vita;

Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della

coassicurazione comunitaria;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina

dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per

danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei

veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati

esteri;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e

modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo

delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o

enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante

attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in

materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni

e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge

29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione

della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle

disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti

l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e alla

fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio

effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la

direttiva 73/239/CEE;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e

funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per

l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti

soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,

derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante

minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria della

responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

385, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti

amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse

collettivo di competenza del Ministero dell’industria, del commercio

e dell’artigianato;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure

urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita’ produttive

nelle zone colpite dalle eccezionali avversita’ atmosferiche e dagli

eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento

della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla

vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento

della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che

coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative

riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla

vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione

della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati

delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante

razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza

sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli

articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n.

59;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione

della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza

prudenziale nel settore assicurativo;

Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia

di apertura e regolazione dei mercati;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione

della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle

imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per

favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione

della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione

delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione

della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della

responsabilita’ civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,

che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione

della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti

il margine di solvibilita’ delle imprese di assicurazione,

rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall’assicurazione

sulla vita;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio

delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n.

1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione

della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli

enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di

investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche’

all’istituto della consultazione preliminare in tema di

assicurazioni;

Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,

adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre

2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione

consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 14 febbraio 2005;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la segnalazione dell’Autorita’ garante della concorrenza e

del mercato in data 1° giugno 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 2 settembre 2005;

Sulla proposta del Ministro delle attivita’ produttive e del

Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro

per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle

finanze e con il Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Definizioni e classificazioni generali

Art. 1.

Definizioni

1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono

per:

a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate

all’articolo 2, comma 3;

b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni

indicate all’articolo 2, comma 1;

c) attivita’ assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi

effettuata da un’impresa di assicurazione;

d) attivita’ riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei

rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o la retrocessione dei

rischi effettuata da un’impresa di riassicurazione;

e) attivita’ in regime di liberta’ di prestazione di servizi o

rischio assunto in regime di liberta’ di prestazione di servizi:

l’attivita’ che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel

territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti

aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un

altro Stato membro o il rischio che un’impresa assume da uno

stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da

quello in cui e’ ubicato il rischio;

f) attivita’ in regime di stabilimento o rischio assunto in

regime di stabilimento: l’attivita’ che un’impresa esercita da uno

stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo

obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone

giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un’impresa

assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro

in cui e’ ubicato il rischio;

g) autorita’ di vigilanza: l’autorita’ nazionale incaricata della

vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori

del settore assicurativo;

h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione

emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5

adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali

del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per

l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;

i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e successive modificazioni;

l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici

S.p.A.;

n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di

assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti

lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di

assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da

operazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, nell’ambito di

attivita’ di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in

riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto

allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.

Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti

da un’impresa di assicurazione, prima dell’avvio delle procedure di

liquidazione dell’impresa stessa, in seguito alla mancata

stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni,

in virtu’ della legge applicabile a tali contratti e operazioni;

o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che

ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell’obbligo di

assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo

non identificato o per il quale non vi e’ stato adempimento

dell’obbligo di assicurazione;

p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo

costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 303;

q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo

costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 285;

r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli

rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma 3, qui di seguito

indicati:

1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei),

6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci

trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,

lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti

professionalmente un’attivita’ industriale, commerciale o

intellettuale e il rischio riguardi questa attivita’;

3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8

(incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c.

autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e

fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all’assicurazione

obbligatoria ai sensi dell’articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16

(perdite pecuniarie), purche’ l’assicurato superi i limiti di almeno

due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell’attivo dello stato

patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2)

l’importo del volume d’affari risulti superiore ai

dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti

occupati in media durante l’esercizio risulti superiore alle

duecentocinquanta unita’. Qualora l’assicurato sia un’impresa facente

parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le

condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del

gruppo;

s) impresa: la societa’ di assicurazione o di riassicurazione

autorizzata;

t) impresa di assicurazione: la societa’ autorizzata secondo

quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione

diretta;

u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa

di assicurazione italiana: la societa’ avente sede legale in Italia e

la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede

legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle

assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2;

v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa’ avente sede

legale e amministrazione – centrale in uno Stato membro dell’Unione

europea diverso dall’Italia o in uno Stato aderente allo Spazio

economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle

direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;

z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa’ di

assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno

Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio

economico europeo, autorizzata per l’esercizio delle assicurazioni o

delle operazioni di cui all’articolo 2;

aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa’

controllante il cui unico o principale oggetto consiste

nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonche’ nella

gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese

controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di

assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di

riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di

assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e

che non sia una societa’ di partecipazione finanziaria mista secondo

le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla

vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato

finanziario;

bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa’

controllante diversa da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di

assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di riassicurazione o da

un’impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una

delle sue imprese controllate sia un’impresa di assicurazione avente

sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una

societa’ di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti

disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza

supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato

finanziario;

cc) impresa di riassicurazione: la societa’ autorizzata

all’esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di

assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la

cui attivita’ principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una

impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede

legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

dd) ISVAP: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

private e di interesse collettivo;

ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e

successive modificazioni;

ff) localizzazione: la presenza di attivita’ mobiliari ed

immobiliari all’interno del territorio di un determinato Stato. I

crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli

stessi sono esigibili;

gg) margine di solvibilita’ disponibile: il patrimonio

dell’impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto

degli elementi immateriali;

hh) margine di solvibilita’ richiesto: ammontare minimo del

patrimonio netto del quale l’impresa dispone costantemente, secondo

quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione

diretta;

ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o

riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico

dell’intermediazione finanziaria, nonche’ i mercati di Stati

appartenenti all’OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati

da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita’

nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati

regolamentati di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria;

ll) natante: qualsiasi unita’ che e’ destinata alla navigazione

marittima, fluviale o lacustre e che e’ azionata da propulsione

meccanica;

mm) Organismo di indennizzo italiano: l’organismo istituito

presso la CONSAP e previsto dall’articolo 296;

nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti

finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i

diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;

oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il

controllo della societa’ e le partecipazioni individuate dall’ISVAP,

in conformita’ ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal

Ministro delle attivita’ produttive, con riguardo alle diverse

fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli

altri diritti che consentono di influire sulla societa’;

pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti

stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di

quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti,

ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di

imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente e’

essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese

aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte

del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in

cui l’impresa cedente sia un’impresa avente la sede legale in altro

Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno

stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte

del portafoglio estero;

rr) principi contabili internazionali: i principi contabili

internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la

procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002,

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;

ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di

assicurazione nell’esercizio delle attivita’ rientranti nei rami vita

o nei rami danni come definiti all’articolo 2; tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme

omogeneo di rischi od operazioni che descrive l’attivita’ che

l’impresa puo’ esercitare al rilascio dell’autorizzazione;

uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in

riassicurazione;

vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte,

sprovvista di personalita’ giuridica, di un’impresa di assicurazione

o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in

parte, l’attivita’ assicurativa o riassicurativa;

zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di

un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato

aderente all’accordo di estensione della normativa dell’Unione

europea in materia, fra l’altro, di circolazione delle merci, dei

servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all’Associazione

europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e

ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

bbb) Stato membro: uno Stato membro dell’Unione europea o uno

Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato

allo Stato membro dell’Unione europea;

ccc) Stato membro dell’obbligazione: lo Stato di cui alla lettera

bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il

contraente e’ una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera

bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;

ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla

lettera bbb) dell’obbligazione o in cui e’ ubicato il rischio, quando

l’obbligazione o il rischio e’ assunto da uno stabilimento situato in

un altro Stato di cui alla lettera bbb);

eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera

bbb) in cui e’ situato lo stabilimento dal quale l’impresa opera;

fff) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni,

quando l’assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e

beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti

dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione,

quando l’assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad

immatricolazione;

3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha

sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a

quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una

vacanza;

4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha il

domicilio, ovvero, se l’assicurato e’ una persona giuridica, lo Stato

della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in

tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;

ggg) Stato membro d’origine: lo Stato membro dell’Unione europea

o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e’ situata

la sede legale dell’impresa che assume l’obbligazione o il rischio;

hhh) Stato terzo: uno Stato che non e’ membro dell’Unione europea

o non e’ aderente allo Spazio economico europeo;

iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu’ persone fisiche o

giuridiche nei casi in cui sussiste:

1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72;

2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite

di societa’ controllate, societa’ fiduciarie o per interposta

persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di

voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del

limite sopra indicato, da’ comunque la possibilita’ di esercitare

un’influenza notevole ancorche’ non dominante;

3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte

al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a

direzione unitaria in virtu’ di un contratto o di una clausola

statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti

in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami

importanti e durevoli di riassicurazione;

4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,

finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura

rilevante sulla gestione dell’impresa. L’ISVAP, con regolamento, puo’

ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine

di evitare situazioni di ostacolo all’effettivo esercizio delle

funzioni di vigilanza;

lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, e successive modificazioni;

mmm) testo unico dell’intermediazione finanziaria: il decreto

legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo

23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;

ooo) Ufficio centrale italiano: l’ente costituito dalle imprese

di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita’

civile autoveicoli che e’ stato abilitato all’esercizio delle

funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della

Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti

dall’ordinamento comunitario e italiano;

ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l’organizzazione

professionale che e’ costituita, conformemente alla raccomandazione

n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti

stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione

economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e che

raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato

l’autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita’ civile

autoveicoli;

qqq) unita’ da diporto: il natante definito all’articolo 1, comma

3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice

della nautica da diporto;

rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul

suolo e che puo’ essere azionato da una forza meccanica, senza essere

vincolato ad una strada ferrata, nonche’ i rimorchi, anche se non

agganciati ad una motrice.

Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi

dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L’art. 76 della Costituzione regola la delega al

Governo dell’esercizio della funzione legislativa e

stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con

determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto

per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L’art. 87, comma quinto, della Costituzione

conferisce al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

legge e i regolamenti.

- L’art. 117 della Costituzione reca:

«Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata

dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della

Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti

dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi

internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti

materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello

Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto

di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non

appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni

religiose;

d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato;

armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema

tributario e contabile dello Stato; perequazione delle

risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della

polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento

civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che

devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull’istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e

funzioni fondamentali di comuni, province e citta’

metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e

profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati

dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere

dell’ingegno;

s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni

culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle

relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea

delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza

del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni

scolastiche e con esclusione della istruzione e della

formazione professionale; professioni; ricerca scientifica

e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori

produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento

sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti

e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di

navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,

trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;

previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei

bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e

del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e

ambientali e promozione e organizzazione di attivita’

culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di

credito a carattere regionale; enti di credito fondiamo e

agrario a carattere regionale. Nelle materie di

legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’

legislativa, salvo che per la determinazione dei principi

fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in

riferimento ad ogni materia non espressamente riservata

alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle

decisioni dirette alla formazione degli atti normativi

comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione

degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione

europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da

legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio

del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle

materie di legislazione esclusiva, salva delega alle

Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle Regioni in

ogni altra materia. I comuni, le province e le citta’

metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla

disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle

funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che

impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella

vita sociale, culturale ed economica e promuovono la

parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche

elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con

altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie

funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione puo’

concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali

interni ad altro Stato, nei casi e con le forme

disciplinati da leggi dello Stato.».

- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 della

legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) concernente la

«Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della

Presidenza del Consiglio dei Ministri».

«Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti

legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76

della Costituzione sono emanati dal Presidente della

Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e

con l’indicazione, nel preambolo, della legge di

delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri

e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla

legge di delegazione.

2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire

entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il

testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’

trasmesso al Presidente della Repubblica, per la

emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una

pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata

disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti

successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In

relazione al termine finale stabilito dalla legge di

delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere

sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio

della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per

l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’

tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei

decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni

permanenti delle due Camere competenti per materia entro

sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali

disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive

della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni

successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue

osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle

Commissioni per il parere definitivo che deve essere

espresso entro trenta giorni.».

«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.

Valutazione delle conseguenze finanziarie). – 1. Non sono

soggetti al controllo preventivo di legittimita’ della

Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,

adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai

sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.

2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne

faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche

su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,

trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in

ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla

conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione

di un decreto legislativo adottato dal Governo su

delegazione delle Camere.».

- Si riporta il testo dell’art. 20 della legge 15 marzo

1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo

1997, n. 63, S.O.) concernente: «Delega al Governo per il

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti

locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per

la semplificazione amministrativa».

Art. 20. – 1. Il Governo, sulla base di un programma di

priorita’ di interventi, definito, con deliberazione del

Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte

formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza

unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,

presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un

disegno di legge per la semplificazione e il riassetto

normativo, volto a definire, per l’anno successivo, gli

indirizzi, i criteri, le modalita’ e le materie di

intervento, anche ai fini della ridefinizione dell’area di

incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo

all’assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e

degli enti locali. In allegato al disegno di legge e’

presentata una relazione sullo stato di attuazione della

semplificazione e del riassetto.

2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede

l’emanazione di decreti legislativi, relativamente alle

norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche’ di

regolamenti ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le

norme regolamentari di competenza dello Stato.

3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per

le singole materie, stabiliti con la legge annuale di

semplificazione e riassetto normativo, l’esercizio delle

deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai

seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del riassetto normativo e

codificazione della normativa primaria regolante la

materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di

Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento

della richiesta, con determinazione dei principi

fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta

salva l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla

legge in generale premesse al codice civile;

c) indicazione dei principi generali, in particolare

per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,

al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita’ che

regolano i procedimenti amministrativi ai quali si

attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente

articolo, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge

7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

d) eliminazione degli interventi amministrativi

autorizzatori e delle misure di condizionamento della

liberta’ contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi

pubblici alla difesa nazionale, all’ordine e alla sicurezza

pubblica, all’amministrazione della giustizia, alla

regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,

alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell’ambiente,

all’ordinato assetto del territorio, alla tutela

dell’igiene e della salute pubblica;

e) sostituzione degli atti di autorizzazione,

licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso

comunque denominati che non implichino esercizio di

discrezionalita’ amministrativa e il cui rilascio dipenda

dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con

una denuncia di inizio di attivita’ da presentare da parte

dell’interessato all’amministrazione competente corredata

dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente

richieste;

f) determinazione dei casi in cui le domande di

rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che

non implichi esercizio di discrezionalita’ amministrativa,

corredate dalla documentazione e dalle certificazioni

relative alle caratteristiche tecniche o produttive

dell’attivita’ da svolgere, eventualmente richieste, si

considerano accolte qualora non venga comunicato apposito

provvedimento di diniego entro il termine fissato per

categorie di atti in relazione alla complessita’ del

procedimento, con esclusione, in ogni caso,

dell’equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;

g) revisione e riduzione delle funzioni

amministrative non direttamente rivolte:

1) alla regolazione ai fini dell’incentivazione

della concorrenza;

2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di

esclusivita’, anche alla luce della normativa comunitaria;

3) alla eliminazione dei limiti all’accesso e

all’esercizio delle attivita’ economiche e lavorative;

4) alla protezione di interessi primari,

costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della

solidarieta’ sociale;

5) alla tutela dell’identita’ e della qualita’

della produzione tipica e tradizionale e della

professionalita’;

h) promozione degli interventi di autoregolazione per

standard qualitativi e delle certificazioni di conformita’

da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza

pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che

accertino e garantiscano la qualita’ delle fasi delle

attivita’ economiche e professionali, nonche’ dei processi

produttivi e dei prodotti o dei servizi;

i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i

poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni

pubbliche condizionanti l’esercizio delle attivita’

private, previsione dell’autoconformazione degli

interessati a modelli di regolazione, nonche’ di adeguati

strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di

regolazione vengono definiti dalle amministrazioni

competenti in relazione all’incentivazione della

concorrenzialita’, alla riduzione dei costi privati per il

rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla

flessibilita’ dell’adeguamento dei parametri stessi alle

esigenze manifestatesi nel settore regolato;

l) attribuzione delle funzioni amministrative ai

comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,

citta’ metropolitane, regioni e Stato al fine di

assicurarne l’esercizio unitario in base ai principi di

sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza;

determinazione dei principi fondamentali di attribuzione

delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle

regioni nelle materie di competenza legislativa

concorrente;

m) definizione dei criteri di adeguamento

dell’organizzazione amministrativa alle modalita’ di

esercizio delle funzioni di cui al presente comma;

n) indicazione esplicita dell’autorita’ competente a

ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,

ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al

comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione

e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le

funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti

principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e

di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o

strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi

procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche

riordinando le competenze degli uffici, accorpando le

funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che

risultino superflui e costituendo centri interservizi dove

ricollocare il personale degli organi soppressi e

raggruppare competenze diverse ma confluenti in un unica

procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai

sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate

alle regioni;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei

procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione

previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso

tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o

presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti

amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si

riferiscono alla medesima attivita’;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di

spesa e contabili, anche mediante l’adozione di

disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili

per una sola volta, per le fasi di integrazione

dell’efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i

provvedimenti si intendono adottati;

f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie

informatiche.

5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati

su proposta del Ministro competente, di concerto con il

Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la

funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il

Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione

del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,

successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari

competenti che sono resi entro il termine di sessanta

giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con

decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del

Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la

funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,

previa acquisizione del parere della Conferenza unificata

di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e

delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato

nonche’ delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri

della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono

resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle

Commissioni parlamentari e’ reso, successivamente ai

precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la

predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza

del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche

su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le

amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla

richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i

regolamenti possono essere comunque emanati.

7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non

diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in

vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della

loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto

dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,

regolatrici dei procedimenti.

8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre

ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e

principi:

a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti

amministrativi di funzioni anche decisionali, che non

richiedono, in ragione della loro specificita’, l’esercizio

in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali

con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi

procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

b) individuazione delle responsabilita’ e delle

procedure di verifica e controllo;

c) soppressione dei procedimenti che risultino non

piu’ rispondenti alle finalita’ e agli obiettivi

fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che

risultino in contrasto con i principi generali

dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

d) soppressione dei procedimenti che comportino, per

l’amministrazione e per i cittadini, costi piu’ elevati dei

benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione

dell’attivita’ amministrativa diretta con forme di

autoregolamentazione da parte degli interessati,

prevedendone comunque forme di controllo;

e) adeguamento della disciplina sostanziale e

procedimentale dell’attivita’ e degli atti amministrativi

ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo

al regime concessorio quello autorizzatorio;

f) soppressione dei procedimenti che derogano alla

normativa procedimentale di carattere generale, qualora non

sussistano piu’ le ragioni che giustifichino una difforme

disciplina settoriale;

g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti

organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.

9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa

della semplificazione e del riassetto normativo nelle

materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di

indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio

dei Ministri, che garantisce anche l’uniformita’ e

l’omogeneita’ degli interventi di riassetto e

semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri

garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni

competenti, l’attivazione di specifiche iniziative di

semplificazione e di riassetto normativo.

10. Gli organi responsabili di direzione politica e di

amministrazione attiva individuano forme stabili di

consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di

rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di

rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e

di semplificazione.

11. I servizi di controllo interno compiono

accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute

nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei

procedimenti amministrativi e possono formulare

osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle

norme stesse e per il miglioramento dell’azione

amministrativa.».

Si riporta il testo dell’art. 4 della legge 29 luglio

2003, n. 229 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto

2003, n. 196) concernente gli «Interventi in materia di

qualita’ della regolazione, riassetto normativo e

codificazione. – Legge di semplificazione 2001»:

Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni). – 1. Il

Governo e’ delegato ad adottare, entro due anni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’

decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni

vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i

principi e criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge

15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’art. 1 della

presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e

criteri direttivi:

a) adeguamento della normativa alle disposizioni

comunitarie e agli accordi internazionali;

b) tutela dei consumatori e, in generale, dei

contraenti piu’ deboli, sotto il profilo della trasparenza

delle condizioni contrattuali, nonche’ dell’informativa

preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del

contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei

messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei

sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale

servizio;

c) salvaguardia dell’effettiva concorrenza tra le

imprese autorizzate all’esercizio dell’attivita’

assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta’ di

prestazioni di servizi;

d) previsione di specifici requisiti di accesso e di

esercizio per le societa’ di mutua assicurazione esonerate

dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche’ per le

imprese di riassicurazione;

e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e

finanziaria delle imprese autorizzate all’esercizio

dell’attivita’ assicurativa, anche nell’ipotesi di una loro

appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche’ con

riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attivita’ connesse a quella assicurativa

e di partecipazione di questi ultimi in imprese

assicurative;

f) armonizzazione della disciplina delle diverse

figure di intermediari nell’attivita’ di distribuzione dei

servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di

intermediari, svolgono questa attivita’ nei confronti del

pubblico;

g) armonizzazione della disciplina sull’esercizio e

sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli

intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;

h) riformulazione dell’apparato sanzionatorio alla

luce dei principi generali in materia:

1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla

sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese

e operatori del settore, la previsione di specifiche

sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei

casi di abusivo esercizio di attivita’ assicurativa,

agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e

soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e

moli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari

dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla

documentazione relativa alle anzidette attivita’, anche

esercitate in via di fatto o, infine, di truffa

assicurativa;

2) prevedendo la facolta’ di difesa in giudizio da

parte dell’ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi

contro i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 6 della

legge 5 marzo 2001, n. 57;

i) riassetto della disciplina dei rapporti tra

l’ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui

sono assoggettate le imprese di assicurazione.».

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) concerne «Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi».

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.

174, S.O.) concerne il Codice in materia di protezione dei

dati personali».

- Il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1925, n. 35) concerne

il «Regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile

1923, n. 966, concernente l’esercizio delle assicurazioni

private».

- Il decreto del Presidente della Repubblica

13 febbraio 1959, n. 449 (pubblicato nel supplemento alla

Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1959) concerne il «Testo unico

delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private».

- La legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2) concerne

l’«Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti».

- Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1976, n. 345) concerne

la «Modifica della disciplina dell’assicurazione

obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti» ed e’

stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge

26 febbraio 1977, n. 39 (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54).

- Il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1978, n.

272), convertito, con modificazioni, dalla legge

24 novembre 1978, n. 738 (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 25 novembre 1978, n. 330), concerne le

«Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del

personale delle imprese di assicurazione poste in

liquidazione coatta amministrativa.».

- La legge 7 febbraio 1979, n. 48 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1979, n. 49) concerne

«L’Istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli

agenti di assicurazione».

- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la

«Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».

- La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1984, n. 329) concerne

l’«Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di

assicurazione.».

- La legge 22 ottobre 1986, n. 742 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1986, n. 259, S.O.) concerne

le «Nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni private

sulla vita».

- La legge 11 novembre 1986, n. 772 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1986, n. 274) concerne la

«Disciplina della coassicurazione comunitaria».

- La legge 7 agosto 1990, n. 242 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1990, n. 193) concerne la

«Disciplina dell’assicurazione obbligatoria della

responsabilita’ civile per danni causati dalla circolazione

nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei

natanti immatricolati o registrati in Stati esteri».

- La legge 9 gennaio 1991, n. 20 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1991, n. 18) concerne le

«Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n.

576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese

o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi».

- Il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991, n.

291) concerne l’«Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE,

n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni

di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela

giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge

29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)».

- Il decreto legislativo 15 gennaio 1942, n. 49

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1992, n.

27, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.

88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni

legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti

l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla

vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad

agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di

servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE».

- La legge 17 febbraio 1992, n. 166 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n. 48) concerne

l’«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei

periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni

ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina

della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla

circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile

1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1993, n.

153) concerne «Minimi di garanzia per l’assicurazione

obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».

- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile

1994, n. 385 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno

1994, n. 141, S.O.) concerne il «Regolamento recante

semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia

di assicurazioni private e di interesse collettivo di

competenza del Ministero dell’industria, del commercio e

dell’artigianato».

- Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295),

convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40), concerne

le «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle

attivita’ produttive nelle zone colpite dalle eccezionali

avversita’ atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella

prima decade del mese di novembre 1994».

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n.

114, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.

92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e

che modifica le direttive n. 72/267/CEE e n. 90/619/CEE».

- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n.

114, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.

92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa

dall’assicurazione sulla vita» e che modifica le direttive

n. 73/239/CEE e n. 88/357/CEE.

- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n.

143, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.

91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle

imprese di assicurazione».

- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1998, n.

253) concerne la «Razionalizzazione delle norme concernenti

l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e

di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma

1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1999, n.

234) concerne l’«Attuazione della direttiva n. 95/26/CE in

materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel

settore assicurativo».

- Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73), convertito,

con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 maggio 2000,

n. 137 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2000,

n. 73), concerne «Disposizioni urgenti per il contenimento

delle spinte inflazionistiche».

- La legge 5 marzo 2001, n. 57 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66) concerne le

«Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei

mercati».

- Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2001, n.

144, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.

98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle

imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo

assicurativo».

- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O.) concerne

le «Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo

della concorrenza.».

- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2003, n. 98)

concerne l’«Attuazione della direttiva n. 2001/17/CEE in

materia di risanamento e liquidazione delle imprese di

assicurazione».

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2003, n.

171) concerne l’«Attuazione della direttiva n. 2000/26/CE

in materia di assicurazione della responsabilita’ civile

risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica

anche la direttiva n. 73/239/CEE e la direttiva n.

88/357/CEE.».

- Il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n.

266, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.

202/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il

margine di solvibilita’ delle imprese di assicurazione,

rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi

dall’assicurazione sulla vita».

- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66)

concerne l’«Esercizio delle opzioni previste dall’art. 5

del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi

contabili internazionali.».

- Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005, n.

171, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.

2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti

creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese

di investimento appartenenti ad un conglomerato

finanziario, nonche’ all’istituto della consultazione

preliminare in tema di assicurazioni».

- La direttiva n. 2002/92/CE (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale delle Comunita’ europee 15 gennaio 2003, n. L

9/3) concerne l’«Intermediazione assicurativa».

Note all’art. 1:

- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114

S.O.) concerne il «Codice della strada».

- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.

174, S.O.) concerne il «Codice in materia di protezione dei

dati personali».

- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81) concerne la

«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell’amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa».

- L’art. 2351 ultimo comma del codice civile, e’ il

seguente:

«Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,

sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati

del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e

in particolare puo’ essere ad essi riservata, secondo

modalita’ stabilite dallo statuto, la nomina di un

componente indipendente del consiglio di amministrazione o

del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone

cosi’ nominate si applicano le medesime norme previste per

gli altri componenti dell’organo cui partecipano.».

- Il regolamento CE n. 1606/2002, del Parlamento

europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale C.E. 11 settembre 2002, n. L 243)

concerne l’«Applicazione di principi contabili

internazionali»;

- La legge 28 luglio 1993, n. 300 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1993, n. 191, S.O.) concerne

la «Ratifica ed esecuzione dell’accordo Spazio economico

europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto ad

Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di

detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il

17 marzo 1993».

- Il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.

230, S.O.) concerne il «Testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia».

- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,

S.O.) concerne il «Testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli

articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2000, n. 50)

concerne le «Disposizioni in materia di assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge

17 maggio 1999, n. 144».

- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n.

202, S.O.) concerne il «Codice della nautica da diporto ed

attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6

della legge 8 luglio 2003, n. 172».

Art. 2.

Classificazione per ramo

1. Nei rami vita la classificazione per ramo e’ la seguente:

I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;

II. le assicurazioni di nuzialita’ e di natalita’;

III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni

principali sono direttamente collegate al valore di quote di

organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni

ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;

IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio

di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di

lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita’ grave

dovuta a malattia o a infortunio o a longevita’;

V. le operazioni di capitalizzazione;

VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per

l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in

caso di cessazione o riduzione dell’attivita’ lavorativa.

2. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle

assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella

di cui al ramo V del comma 1 se e’ stata autorizzata ad esercitare

anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico,

con i relativi contratti puo’ garantire in via complementare i rischi

di danni alla persona, comprese l’incapacita’ al lavoro

professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidita’ a

seguito di infortunio o di malattia. L’impresa che ha ottenuto

l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del

comma 1, in via complementare ai relativi contratti, puo’ garantire

prestazioni di invalidita’ e di premorienza secondo quanto previsto

nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.

3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e’ la seguente:

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali); prestazioni forfettarie; indennita’ temporanee; forme

miste; persone trasportate;

2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita’ temporanee;

forme miste;

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni

danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non

automotori;

4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli

ferroviari;

5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno

subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):

ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli,

indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;

8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni

(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla

tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;

9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai

beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal

gelo, nonche’ da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da

quelli compresi al n. 8;

10. Responsabilita’ civile autoveicoli terrestri: ogni

responsabilita’ risultante dall’uso di autoveicoli terrestri

(compresa la responsabilita’ del vettore);

11. Responsabilita’ civile aeromobili: ogni responsabilita’

risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita’ del

vettore);

12. Responsabilita’ civile veicoli marittimi, lacustri e

fluviali: ogni responsabilita’ risultante dall’uso di veicoli

fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita’ del

vettore);

13. Responsabilita’ civile generale: ogni responsabilita’ diversa

da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;

14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;

credito all’esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito

agricolo;

15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;

16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi

all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie;

perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali

impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi;

perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate

precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite

pecuniarie;

17. Tutela legale: tutela legale;

18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di

difficolta’.

4. Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per

piu’ rami e’ cosi’ denominata:

a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;

b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10,

«Assicurazioni auto»;

c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e

12, «Assicurazioni marittime e trasporti;

d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5,

7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;

e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai

beni»;

f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilita’

civile»;

g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;

h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».

5. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un

rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami,

puo’ garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessita’

di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:

a) sono connessi con il rischio principale;

b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;

c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio

principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3

non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia,

fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i

rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi

accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo

l’assistenza da fornire alle persone in difficolta’ durante

trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o

quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di navi o

comunque connesse a tale utilizzazione.

6. L’ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla

classificazione dei rischi all’interno dei rami nel rispetto del

principio di equivalenza dell’autorizzazione nel territorio

comunitario.

Capo II Vigilanza sull’attivita’ assicurativa e riassicurativa

Art. 3.

Finalita’ della vigilanza

1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle

imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la

correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e

degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla

stabilita’, all’efficienza, alla competitivita’ ed al buon

funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati

e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,

all’informazione ed alla protezione dei consumatori.

Art. 4.

Ministro delle attivita’ produttive

1. Il Ministro delle attivita’ produttive adotta i provvedimenti

previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica

assicurativa determinate dal Governo.

Art. 5.

Autorita’ di vigilanza

1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo

mediante l’esercizio dei poteri di natura autorizzativa,

prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle

disposizioni del presente codice.

2. L’ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e

prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza

dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende

nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.

3. L’ISVAP effettua le attivita’ necessarie per promuovere un

appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la

conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche

ed economiche e la raccolta di elementi per l’elaborazione delle

linee di politica assicurativa.

4. L’ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorita’

degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed

omogenea la vigilanza sull’attivita’ assicurativa e riassicurativa in

conformita’ alle procedure stabilite dall’ordinamento comunitario.

5. L’ordinamento dell’ISVAP e’ disciplinato dalla legge 12 agosto

1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi

di autonomia necessari ai fini dell’esercizio imparziale delle

funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.

Nota all’art. 5:

- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la

«Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».

Art. 6.

Destinatari della vigilanza

1. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:

a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che

esercitano nel territorio della Repubblica attivita’ di assicurazione

o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero

operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi

costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso

di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attivita’

lavorativa;

b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei

quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in

conformita’ alla specifica normativa ad essi applicabile;

c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma

svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle

imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai

profili assicurativi e riassicurativi;

d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei

periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato

assicurativo.

Art. 7.

Reclami

1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche’ le associazioni

riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori

hanno facolta’ di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento

dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei

confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli

intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista

con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del

giusto procedimento.

Art. 8.

Disposizioni comunitarie

1. Il Ministero delle attivita’ produttive e l’ISVAP esercitano i

poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si

conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e

provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie

disciplinate dal presente codice.

Art. 9.

Regolamenti e altri provvedimenti

1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi

dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. I regolamenti adottati dall’ISVAP ai sensi del presente codice

sono emanati dal presidente dell’Istituto nel rispetto della

procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 5.

3. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure

per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L’ISVAP

disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all’accertamento

delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei

principi della facolta’ di denuncia di parte, della piena conoscenza

degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione

nonche’ della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle

decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi

sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del

procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso

agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’ISVAP determina i casi di necessita’ ed urgenza o i motivi di

riservatezza per cui e’ consentito derogare ai principi sanciti nel

presente comma.

4. Le disposizioni del presente codice che prevedono

un’autorizzazione dell’ISVAP possono essere applicate dall’Istituto

anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate

categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate

dall’ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo le modalita’

previste per i regolamenti.

5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di

carattere generale adottati dall’ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta

Ufficiale. I medesimi atti, nonche’ ogni altro provvedimento

rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono

pubblicati dall’ISVAP nel suo bollettino entro il mese successivo a

quello della loro adozione e sono altresi’ resi prontamente

disponibili sul suo sito Internet.

6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i

provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente

codice sono pubblicati, a cura del Ministero delle attivita’

produttive, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel

corso dell’anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano

intervenute modifiche di quelli gia’ emanati.

Note all’art. 9:

- L’art. 17 della legge 400 del 1988 e’ il seguente:

Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente

della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve

pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono

essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti

legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;

b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei

decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi

quelli relativi a materie riservate alla competenza

regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di

leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si

tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle

amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate

dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la

disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta

di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi

della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’

regolamentare del Governo, determinano le norme generali

regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle

norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle

norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu’ ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti

ministeriali ed interministeriali, che devono recare la

denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere

del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla

registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici

dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai

sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente

d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con

il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei

criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione

con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che

tali uffici hanno esclusive competenze di supporto

dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo

e l’amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello

dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante

diversificazione tra strutture con funzioni finali e con

funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni

omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le

duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica

dell’organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della

consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non

regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’

dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali

generali.».

- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) concerne «Nuove

norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Art. 10.

Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorita’

1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso

dell’ISVAP in ragione della sua attivita’ di vigilanza sono coperti

dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche

amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le

indagini su violazioni sanzionate penalmente.

2. I dipendenti dell’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di

vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire

esclusivamente al presidente dell’ISVAP tutte le irregolarita’

constatate, anche se costituenti reato perseguibile d’ufficio.

3. I dipendenti dell’ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali

l’Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio.

4. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con

la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le societa’ e la

borsa (CONSOB), l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato,

l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di

vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l’Ufficio italiano cambi (UIC),

e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’ISVAP al fine

di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non puo’ essere

reciprocamente opposto il segreto di ufficio.

5. Il segreto di ufficio non puo’ essere altresi’ opposto nei

confronti del Ministro delle attivita’ produttive e nei confronti dei

due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le

informazioni secondo le competenze e le modalita’ stabilite nei

rispettivi regolamenti. 6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono

dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta

dall’ISVAP, in conformita’ alle leggi disciplinanti i rispettivi

ordinamenti.

7. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con

le autorita’ competenti dell’Unione europea e dei singoli Stati

membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni.

Le informazioni ricevute dall’ISVAP non possono essere trasmesse ad

altre autorita’ italiane o a terzi senza il consenso dell’autorita’

che le ha fornite.

8. Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di

reciprocita’ e di equivalenti obblighi di riservatezza, l’ISVAP puo’

scambiare informazioni con le autorita’ competenti degli Stati terzi

rispetto all’Unione europea.

9. L’ISVAP puo’ scambiare informazioni con le autorita’

amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di

liquidazione o concorsuali, in Italia o all’estero, relativi ai

soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorita’ di Stati terzi lo

scambio di informazioni avviene con le modalita’ di cui al comma 7.

Titolo II ACCESSO ALL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA Capo I Disposizioni generali

Art. 11.

Attivita’ assicurativa

1. L’esercizio dell’attivita’ assicurativa nei rami vita e nei rami

danni, come classificati all’articolo 2, e’ riservato alle imprese di

assicurazione.

2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale

all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della

relativa riassicurazione.

3. In deroga al comma 2, e’ consentito l’esercizio congiunto dei

rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui

all’articolo 2, comma 3. L’impresa e’ tenuta ad una gestione separata

per ciascuna delle due attivita’ secondo le disposizioni stabilite

dall’ISVAP con regolamento.

4. L’impresa di assicurazione puo’ inoltre svolgere le operazioni

connesse o strumentali all’esercizio dell’attivita’ assicurativa o

riassicurativa. Sono inoltre consentite le attivita’ relative alla

costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e

di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite

dalla legge.

Art. 12.

Operazioni vietate

1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le

assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di

pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il

prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di

violazione del divieto il contratto e’ nullo e si applica

l’articolo 167, comma 2.

2. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di

societa’ che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero

dell’attivita’ assicurativa.

Capo II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 13.

Autorizzazione

1. L’ISVAP alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con

provvedimento da pubblicare nel bollettino, l’impresa che intende

esercitare l’attivita’ nei rami vita oppure nei rami danni ovvero,

congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui

all’articolo 2, comma 3.

2. L’autorizzazione puo’ essere rilasciata per uno o piu’ rami vita

o danni e copre tutte le attivita’ rientranti nei rami cui si

riferisce, a meno che l’impresa non chieda che sia limitata ad una

parte soltanto di esse.

3. L’autorizzazione e’ valida per il territorio della Repubblica,

per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni

relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di

prestazione di servizi, nonche’ per quello degli Stati terzi, nel

rispetto della legislazione di tali Stati.

Art. 14.

Requisiti e procedura

1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando

ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di societa’ per azioni, di societa’

cooperativa o di societa’ di mutua assicurazione le cui quote di

partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi,

rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile,

nonche’ nella forma di societa’ europea ai sensi del regolamento (CE)

n. 2157/2001 relativo allo statuto della societa’ europea;

b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa

richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia

di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con

regolamento adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque

milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli

rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in

denaro;

d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo

statuto, un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura

organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica,

sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale,

contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma

stesso e’ stato redatto e sono state effettuate le previsioni

relative ai ricavi ed ai costi;

e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei

requisiti di onorabilita’ stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i

presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista

dall’articolo 68;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione

e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita’,

onorabilita’ ed indipendenza indicati dall’articolo 76;

g) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di

appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino

l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

h) siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la

liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati

membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12

dell’articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilita’ del vettore.

2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle

condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e

prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e

all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega

l’autorizzazione e’ specificatamente e adeguatamente motivato ed e’

comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla

presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti

richiesti.

3. Non si puo’ dare corso al procedimento per l’iscrizione nel

registro delle imprese se non consti l’autorizzazione di cui

all’articolo 13.

4. L’ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese,

iscrive in un’apposita sezione dell’albo le imprese di assicurazione

autorizzate in Italia e ne da’ pronta comunicazione all’impresa

interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza

l’iscrizione all’albo.

5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di

autorizzazione e le forme di pubblicita’ dell’albo.

Note all’art. 14:

- Gli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile sono

i seguenti:

«Art. 2325 (Responsabilita). – Nella societa’ per

azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la

societa’ con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della societa’, per le

obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni

sono appartenute ad una sola persona, questa risponde

illimitatamente quando i conferimenti non siano stati

effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2342 o fin

quando non sia stata attuata la pubblicita’ prescritta

dall’art. 2362.».

«Art. 2511 (Societa’ cooperative). – Le cooperative

sono societa’ a capitale variabile con scopo

mutualistico.».

«Art. 2546 (Nozione). – Nella societa’ di mutua

assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio

sociale.

I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o

variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto

costitutivo.

Nelle mutue assicuratrici non si puo’ acquistare la

qualita’ di socio, se non assicurandosi presso la societa’,

e si perde la qualita’ di socio con l’estinguersi

dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’art. 2548.».

- Il regolamento CE dell’8 ottobre 2001 n. 2157/2001

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 10 novembre 2001,

n. L 294) concerne «Regolamento del Consiglio relativo allo

statuto della Societa’ europea «S.E.»).».

Art. 15.

Estensione ad altri rami

1. L’impresa gia’ autorizzata all’esercizio di uno o piu’ rami vita

o danni che intende estendere l’attivita’ ad altri rami indicati

nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata

dall’ISVAP. Si applica l’articolo 14, comma 2.

2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa da’

prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di

garanzia minimo previsto per l’esercizio dei nuovi rami e di essere

in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al

margine di solvibilita’ ed alla quota di garanzia. Qualora per

l’esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia piu’

elevata di quella posseduta, l’impresa deve altresi’ dimostrare di

disporre di tale quota minima.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel

caso in cui l’impresa, dopo aver ottenuto un’autorizzazione limitata

ai sensi dell’articolo 13, comma 2, intenda estendere l’esercizio ad

altre attivita’ o rischi rientranti nei rami per i quali e’ stata

autorizzata in via limitata.

4. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura per

l’estensione dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del

programma di attivita’.

5. L’impresa non puo’ estendere l’attivita’ prima dell’adozione del

provvedimento che aggiorna l’albo, del quale e’ data pronta

comunicazione all’impresa medesima.

Art. 16.

Attivita’ in regime di stabilimento in un altro Stato membro

1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un

altro Stato membro, ne da’ preventiva comunicazione all’ISVAP.

2. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di

attivita’ recante, in particolare, l’indicazione dei rischi e delle

obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa

della sede secondaria.

3. L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la

nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un

mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare

l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita’ dello Stato

membro di stabilimento, nonche’ di concludere e sottoscrivere i

contratti e gli altri atti relativi alle attivita’ esercitate nel

territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere

domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la

rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a

sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica

che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.

4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta

alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in

possesso, per tutta la durata dell’incarico, dei requisiti di

onorabilita’ e professionalita’ secondo quanto previsto

nell’articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza

dalla carica ai sensi dell’articolo 76, comma 2, e l’obbligo per

l’impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se

diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede

secondaria.

Art. 17.

Procedura per l’accesso in regime di stabilimento

1. L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della

richiesta di cui all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli

impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione

all’autorita’ di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa

intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che

l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attivita’, il margine di

solvibilita’ richiesto.

2. L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare

dell’adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilita’

della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto conto del

programma di attivita’ presentato, ovvero quando il rappresentante

generale non possieda i requisiti di onorabilita’ e di

professionalita’.

3. L’ISVAP informa prontamente l’impresa dell’avvenuta

comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai

sensi del comma 2.

4. L’impresa non puo’ insediare la sede secondaria e dare inizio

all’attivita’ prima di aver ricevuto una comunicazione da parte

dell’autorita’ di vigilanza dello Stato membro nel quale intende

stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi

sessanta giorni dal momento in cui tale autorita’ ha ricevuto

dall”ISVAP la comunicazione di cui all’articolo 16. L’ISVAP

trasmette prontamente all’impresa ogni altra comunicazione, che sia

ricevuta dalla stessa autorita’ di vigilanza e che pervenga entro il

medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse

generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.

5. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della

comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, deve

informarne l’ISVAP e l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro

della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto

quanto comunicato. L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di

ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione

alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l’invio della

comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare

l’autorita’ competente dello Stato membro interessato. L’ISVAP

trasmette prontamente all’impresa ogni eventuale comunicazione che

pervenga dall’autorita’ di vigilanza dello Stato membro della sede

secondaria entro il medesimo termine.

Art. 18.

Attivita’ in regime di prestazione di servizi in un altro Stato

membro

1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta

attivita’ in regime di liberta’ di prestazione di servizi in un altro

Stato membro, ne da’ preventiva comunicazione all’ISVAP.

2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel

quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone

di svolgere l’attivita’, gli Stati membri nei quali intende operare,

la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le

altre informazioni indicate dall’ISVAP.

Art. 19.

Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi

1. L’ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della

comunicazione di cui all’articolo 18, trasmette all’autorita’ di

vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di

operare in regime di liberta’ di prestazione di servizi, le

necessarie informazioni e contestualmente ne da’ notizia all’impresa

interessata.

2. L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare

dell’adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilita’

della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto conto del

programma di attivita’ presentato. In tale caso l’ISVAP adotta

provvedimento motivato, che trasmette all’impresa interessata entro

il termine indicato al comma 1.

3. L’impresa puo’ dare inizio all’attivita’ dal momento in cui

riceve dall’ISVAP l’avviso dell’avvenuta trasmissione delle

informazioni di cui al comma 1.

4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della

comunicazione effettuata, applica la procedura prevista

dall’articolo 17, comma 5.

Art. 20.

Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di

previdenza sociale

1. L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia

ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni

sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria

fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono

obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella

dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle

disposizioni dell’ordinamento comunitario, deve richiedere all’ISVAP

le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici

pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorita’ di vigilanza degli

Stati interessati. L’ISVAP effettua prontamente la relativa

comunicazione all’impresa richiedente.

Art. 21.

Attivita’ svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri

1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di liberta’ di

prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una

sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne da’ preventiva

comunicazione all’ISVAP.

2. L’impresa puo’ iniziare l’attivita’ a decorrere dal momento in

cui l’ISVAP comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal

comma 1. L’impresa informa preventivamente l’ISVAP di ogni modifica

della comunicazione effettuata.

3. L’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 1 e’ soggetto alle

disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia,

nonche’ agli articoli 24, comma 4, e 26.

Art. 22.

Attivita’ in uno Stato terzo

1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno

Stato terzo, ne da’ preventiva comunicazione all’ISVAP.

2. L’ISVAP vieta all’impresa di procedere all’insediamento della

sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia

sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del

programma di attivita’ presentato, la struttura organizzativa della

sede secondaria.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche

all’impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta’

di prestazione di servizi in uno Stato terzo.

Capo III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro

Art. 23.

Attivita’ in regime di stabilimento

1. L’accesso all’attivita’ dei rami vita o dei rami danni in regime

di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di

un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e’

subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorita’ di

vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti

previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se

l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione

obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione

include la dichiarazione che l’impresa e’ divenuta membro

dell’Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le

vittime della strada.

2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere

munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di

rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita’

della Repubblica, nonche’ quello di concludere e sottoscrivere i

contratti e gli altri atti relativi alle attivita’ esercitate nel

territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere

domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la

rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve

avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua

volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che

abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente

i medesimi poteri.

3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della

comunicazione l’ISVAP indica all’autorita’ di vigilanza dello Stato

membro di origine la normativa, giustificata da motivi d’interesse

generale, che l’impresa deve osservare nell’esercizio dell’attivita’.

4. L’impresa puo’ insediare la sede secondaria e dare inizio

all’attivita’ nel territorio della Repubblica dal momento in cui

riceve dall’autorita’ di vigilanza dello Stato di origine la

comunicazione dell’ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza

del termine di cui al comma 3.

5. L’impresa, qualora intenda modificare la comunicazione

effettuata, ne informa l’ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere

in atto quanto comunicato. L’ISVAP valuta la rilevanza delle

informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti

che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del

caso, informa l’autorita’ competente dello Stato membro interessato.

Art. 24.

Attivita’ in regime di prestazione di servizi

1. L’accesso all’attivita’ dei rami vita o dei rami danni, in

regime di liberta’ di prestazione di servizi nel territorio della

Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro

Stato membro, e’ subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte

dell’autorita’ di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli

adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

Se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti

l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la

comunicazione include l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del

rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che

l’impresa e’ divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano e

aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

2. L’impresa puo’ iniziare l’attivita’ dal momento in cui l’ISVAP

attesta di aver ricevuto la comunicazione dell’autorita’ di vigilanza

dello Stato di origine di cui al comma 1.

3. L’impresa comunica all’ISVAP, attraverso l’autorita’ di

vigilanza dello Stato membro d’origine, ogni modifica che intende

apportare alla comunicazione per l’accesso nel territorio della

Repubblica in regime di liberta’ di prestazione di servizi.

4. Ai fini dell’esercizio dell’attivita’, in regime di liberta’ di

prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l’impresa non

puo’ avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra

presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza

consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o

tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in

permanenza per conto dell’impresa stessa.

Art. 25.

Rappresentante per la gestione dei sinistri

1. L’impresa, qualora intenda operare nel territorio della

Repubblica in regime di liberta’ di prestazione di servizi per

l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un

rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della

liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono

essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi

aventi diritto.

2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica

e non puo’ svolgere per conto dell’impresa attivita’ diretta

all’acquisizione di contratti di assicurazione.

3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente

espressamente i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e

davanti a tutte le autorita’ competenti per quanto riguarda le

richieste di risarcimento dei danni, nonche’ di attestare l’esistenza

e la validita’ dei contratti stipulati dall’impresa in regime di

liberta’ di prestazione di servizi.

4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri

possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.

5. Le generalita’ e l’indirizzo del rappresentante sono indicati

nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

Art. 26.

Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia

1. L’ISVAP pubblica, in appendice all’albo delle imprese di

assicurazione, l’elenco delle imprese ammesse ad accedere

all’esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della

Repubblica in regime di stabilimento o in liberta’ di prestazione di

servizi.

Art. 27.

Rispetto delle norme di interesse generale

1. L’impresa non puo’ stipulare contratti, nonche’ fare ricorso a

forme di pubblicita’ che siano in contrasto con disposizioni

nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a

protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a

prestazioni assicurative.

Capo IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo

Art. 28

Attivita’ in regime di stabilimento

1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda

esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami

danni, e’ preventivamente autorizzata dall’ISVAP con provvedimento

pubblicato nel Bollettino.

2. L’autorizzazione e’ efficace limitatamente al territorio

nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni

per l’accesso all’attivita’ all’estero in regime di liberta’ di

prestazione di servizi.

3. L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti

congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo’ essere autorizzata ad

esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che

richieda l’autorizzazione all’esercizio dei rami vita e dei rami

infortuni e malattia.

4. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della

Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale

che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti

dall’articolo 23, comma 2, nonche’ del potere di compiere le

operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito

cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia

conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione

contenuta nell’articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il

rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla

gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per

la durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilita’ e

professionalita’ previsti dall’articolo 76.

5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti per il

rilascio dell’autorizzazione iniziale, ivi compreso l’obbligo di

presentare un programma di attivita’, nonche’ il possesso nel

territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno

uguale all’importo minimo della quota di garanzia e con il deposito a

titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la

Banca d’Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad

almeno alla meta’ dell’importo minimo. Si applica l’articolo 14,

commi 2, 3 e 4.

6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati

i procedimenti e le condizioni di estensione dell’attivita’ ad altri

rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e

malattia e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 15.

7. L’autorizzazione non puo’ essere altresi’ rilasciata quando non

sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parita’ di

trattamento o di reciprocita’ nei confronti delle imprese aventi la

sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire

o abbiano gia’ costituito in tale Stato una sede secondaria.

Art. 29.

Divieto di operare in regime di prestazione di servizi

1. E’ vietato all’impresa con sede legale in uno Stato terzo

l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attivita’ nei rami

vita o nei rami danni in regime di liberta’ di prestazione di

servizi.

2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie

situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in

un altro Stato membro.

3. E’ fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se

persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di

concludere contratti con imprese che svolgono l’attivita’ in

violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E’ altresi’ vietata

qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali

contratti.

4. In caso di violazione del divieto il contratto e’ nullo e si

applica l’articolo 167, comma 2.

Titolo III ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA Capo I Disposizioni generali

Art. 30.

Requisiti organizzativi dell’impresa

1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami

vita o dei rami danni opera con un’idonea organizzazione

amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo

interno.

2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far si’

che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente

integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le

misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere

al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.

3. L’impresa che esercita l’attivita’ assicurativa nel ramo

assistenza soddisfa i requisiti di professionalita’ del personale e

rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate

dall’ISVAP con regolamento.

Art. 31.

Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita

1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo

svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente

codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di

cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.

2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di

onorabilita’ e professionalita’ stabiliti con regolamento adottato

dal Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP.

3. L’impresa deve garantire le condizioni affinche’ l’attuario

incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena

autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute

necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono

della collaborazione dell’attuario incaricato al fine di consentire

la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi

ai costi dell’impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono

utilizzati per le valutazioni di competenza dell’attuario medesimo.

4. L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e

all’ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della

sopravvenienza di cause di incompatibilita’ che ne determinano la

decadenza dall’incarico.

5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o

alle disposizioni di attuazione, nonche’ alle regole applicative dei

principi attuariali riconosciute dall’Istituto, l’incarico conferito

all’attuario e’ revocato dall’impresa, direttamente o su richiesta

dell’ISVAP. L’ISVAP informa della revoca l’ordine degli attuari.

6. In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi

causa, l’impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare

un nuovo attuario ed a comunicare all’ISVAP le ragioni della

sostituzione, fornendo all’ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi

termini, una relazione dettagliata che l’attuario uscente ha

l’obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le

osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in

casi eccezionali, l’attuario si trovi nell’impossibilita’ di

predisporre la relazione, vi provvede l’impresa.

Art. 32.

Determinazione delle tariffe nei rami vita

1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate

nell’articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa,

sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all’impresa,

mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte

ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati

e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve

tecniche necessarie. A tal fine puo’ essere presa in considerazione

la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma non possono

essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non

derivano dai premi pagati.

2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti

indicati all’articolo 33, nonche’ delle regole applicative dei

principi attuariali riconosciute dall’ISVAP con regolamento.

3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi

spetta all’attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da

conservare presso l’impresa. Il bilancio dell’impresa che esercita i

rami vita e’ trasmesso all’ISVAP insieme ad una relazione tecnica

nella quale l’attuario incaricato descrive analiticamente i

procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle

basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con

specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle

relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti

seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure

impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione

del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le

riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive,

appostate in bilancio.

4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse

estranee ai premi ed ai relativi proventi, l’ISVAP puo’ vietare

l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno

provocato la situazione di squilibrio.

5. E’ consentito l’impiego di formule tariffarie a premio naturale

a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed

in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle

basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto e’

nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.

6. L’impresa comunica all’ISVAP gli elementi essenziali delle basi

tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche

di ciascuna tariffa.

Art. 33.

Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita

1. L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da

stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso

di interesse massimo, che non puo’ superare il sessanta per cento del

tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.

2. L’ISVAP puo’ altresi’ determinare nel regolamento piu’ tassi

massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui e’

espresso il contratto, purche’ ciascuno di essi non superi il

sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello

Stato nella cui moneta e’ espresso il contratto. In tale caso l’ISVAP

consulta preventivamente l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro

interessato.

3. L’impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti

previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.

4. L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, puo’

stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti,

valori diversi del tasso massimo di interesse. Puo’ inoltre stabilire

limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita

vitalizia immediata senza facolta’ di riscatto, per i quali gli

impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell’attivo.

5. Qualora L’ISVAP si avvalga della facolta’ di cui al comma 4,

l’impresa puo’ scegliere il tasso di interesse prudenziale da

adottare, tenendo conto della moneta in cui e’ espresso il contratto

e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse

utilizzato puo’ essere piu’ elevato del rendimento degli attivi a

copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore,

previa opportuna deduzione.

6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1

sono comunicati dall’ISVAP alla commissione europea e, ove ne

facciano richiesta, alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati

membri.

Art. 34.

Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilita’

civile veicoli e natanti

1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio

dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile dei

veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica

preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10

e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare

l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’ISVAP.

2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di

onorabilita’ e professionalita’ stabiliti con regolamento adottato

dal Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP.

3. L’attuario incaricato e’ preposto alla verifica delle basi

tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi

di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L’attuario

incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei

metodi seguiti dall’impresa per il calcolo delle riserve tecniche.

4. Le funzioni dell’attuario incaricato sono determinate dal

Ministro delle attivita’ produttive con il regolamento di cui al

comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2. Si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.

Art. 35.

Determinazione delle tariffe nei rami responsabilita’ civile veicoli

e natanti

1. Nella formazione delle tariffe l’impresa calcola distintamente i

premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche,

sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali

basi non siano disponibili, l’impresa puo’ fare ricorso a rilevazioni

statistiche di mercato.

2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono

essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall’impresa,

questa puo’ avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi

statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle

informazioni in possesso di uno o piu’ organismi costituiti tra le

imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali

sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i

rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva,

carattere di particolarita’ o di eccezionalita’ rispetto a quelli

stabiliti dall’impresa.

4. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la

determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3

devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel

comma 2.

Capo II Riserve tecniche dei rami vita e danni

Art. 36.

Riserve tecniche dei rami vita

1. L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire,

per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi

comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le

obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite,

al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi

attuariali e delle regole applicative individuate dall’ISVAP con

regolamento.

2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta

all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via

permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con

tempestivita’, gli interventi necessari. A tal fine l’attuario

incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con

funzioni di amministrazione e l’organo che svolge funzioni di

controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili

condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un

giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai

principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di

cui all’articolo 32, comma 3. L’impresa, se non e’ in grado di

rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso,

ne da’ pronta comunicazione all’ISVAP.

3. L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni

esercizio un’apposita riserva tecnica pari all’ammontare complessivo

delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei

capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da

pagare.

4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni

comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari

dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di

ristorni, purche’ tali importi non siano stati attribuiti agli

assicurati o non siano gia’ stati considerati nelle riserve

matematiche.

5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni

complementari, previste nell’articolo 2, comma 2, sono osservate le

disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.

6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi

di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi

contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle

riserve tecniche.

7. L’impresa che esercita i rami vita presenta all’ISVAP il

confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse,

impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati

dell’esperienza diretta.

Art. 37.

Riserve tecniche dei rami danni

1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire,

per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano

sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente

prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.

Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in

riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di

valutazione stabiliti dall’ISVAP con regolamento.

2. Nei confronti dell’impresa che esercita l’attivita’ nei rami

relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile

dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle

riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la

funzione di controllo in via permanente, per consentire all’impresa

di effettuare, con tempestivita’, gli interventi necessari. A tale

fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di informare prontamente

l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che svolge

funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di

possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di

formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in

base ai principi da rispettare per la redazione dell’apposita

relazione tecnica. L’impresa, se non e’ in grado di rimuovere le

cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da’ pronta

comunicazione all’ISVAP.

3. L’impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di

ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per

sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura

dell’esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza

e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.

4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi

sia la riserva per rischi in corso. L’impresa che esercita le

assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita’

naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia nucleare integra

per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei

rischi, la riserva per frazioni di premi.

5. La riserva sinistri comprende l’ammontare complessivo delle

somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi

obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei

sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti, e non

ancora pagati, nonche’ alle relative spese di liquidazione. La

riserva sinistri e’ valutata in misura pari al costo ultimo, per

tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati

storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche

specifiche dell’impresa.

6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati

alla data di chiusura dell’esercizio, e’ valutata tenendo conto della

natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di

valutazione.

7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme

accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di

perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o

di coprire rischi particolari. L’impresa autorizzata ad esercitare

l’attivita’ assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di

perequazione, destinata a coprire l’eventuale saldo tecnico negativo

conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L’impresa

autorizzata all’esercizio dell’attivita’ assicurativa nei rami danni,

salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di

perequazione per rischi di calamita’ naturali, diretta a compensare

nel tempo l’andamento della sinistralita’. Le condizioni e le

modalita’ per la costituzione della riserva di perequazione per

rischi di calamita’ naturale e per i danni derivanti dall’energia

nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attivita’

produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze, sentito l’ISVAP.

8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno

durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono

l’obbligo di rinnovo alla scadenza, l’impresa costituisce una riserva

di senescenza destinata a compensare l’aggravarsi del rischio dovuto

al crescere dell’eta’ degli assicurati, qualora i premi siano

determinati, per l’intera durata della garanzia, con riferimento

all’eta’ degli assicurati al momento della stipulazione del

contratto. Per tali contratti l’impresa puo’ esercitare il diritto di

recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla

stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro

il rischio di non autosufficienza l’impresa costituisce una apposita

riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto

dell’andamento del rischio per l’intera durata della garanzia.

9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende

gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei

contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai

ristorni, purche’ tali importi non siano stati attribuiti agli

assicurati.

10. L’impresa autorizzata all’esercizio congiunto dell’attivita’,

nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle

specifiche disposizioni applicabili.

11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi

di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi

contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle

riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di

riassicurazione e’ calcolata in base ai metodi di cui al comma 4,

coerentemente alla scelta operata dall’impresa per il calcolo della

riserva premi lorda.

Capo III Attivita’ a copertura delle riserve tecniche

Art. 38.

Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attivita’

1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte

con attivi di proprieta’ dell’impresa. Nella scelta degli attivi

l’impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte

e dell’esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditivita’ e la

liquidita’ degli investimenti, provvedendo ad un’adeguata

diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.

2. L’impresa puo’ coprire le riserve tecniche esclusivamente con le

categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che

sono ammessi nel regolamento adottato dall’ISVAP. L’Istituto

stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalita’, i

limiti di impiego e le relative quote massime.

3. L’ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu’ attivi non

sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica

all’impresa l’inammissibilita’ ad essere destinati, in tutto o in

parte, a copertura delle riserve tecniche.

4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze

eccezionali e su motivata richiesta dell’impresa, l’ISVAP puo’

autorizzare, in via temporanea, l’investimento in categorie di attivi

a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via

generale.

5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento

in una societa’ controllata, che per conto dell’impresa di

assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti,

l’ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei

principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi

detenuti dalla societa’ controllata.

6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l’impresa

puo’ localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche

in uno o piu’ Stati membri. Su richiesta dell’impresa, l’ISVAP puo’

autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato

terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la

localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura

delle riserve tecniche e’ libera, salvo quanto disposto dall’articolo

47.

Art. 39.

Valutazione delle attivita’ patrimoniali

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono

valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e

delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve

tecniche e’ effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di

mancato realizzo.

3. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai

criteri di valutazione delle attivita’ patrimoniali.

Art. 40.

Regole sulla congruenza

1. Quando la garanzia assicurativa e’ espressa in una determinata

valuta, l’obbligazione dell’impresa si considera esigibile in tale

valuta.

2. Quando la garanzia assicurativa non e’ espressa in una

determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa di assicurazione si

considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio.

Nelle assicurazioni dei rami danni l’impresa puo’ altresi’ eseguire

la prestazione nella stessa valuta in cui e’ stato pagato il premio

se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente

prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale

valuta.

3. L’impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel

rispetto del principio della congruenza. L’ISVAP individua, con

regolamento, i casi di deroga, determinando altresi’ le tipologie, le

modalita’ e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o

di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le

medesime esigenze.

Art. 41.

2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano

riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche

relative a tali contratti sono rappresentate con la massima

approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di

riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di

adeguata sicurezza e negoziabilita’ che corrispondano il piu’

possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento

particolare.

3. L’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle

quote massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono

applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che

sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2.

Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano

alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente

articolo.

4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1

e 2 comprendano una garanzia di risultato dell’investimento o

qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve

tecniche aggiuntive si applica l’articolo 38.

5. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni piu’

dettagliate per l’individuazione delle categorie di attivi, che

possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, e dei

relativi limiti.

Art. 42.

Registro delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche

1. L’impresa deve tenere un registro da cui risultano le attivita’

a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In

qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere,

tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari

all’ammontare delle riserve tecniche.

2. Le attivita’ poste a copertura delle riserve tecniche ed

iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo

all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i

contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita’ di

cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle

altre attivita’ detenute dall’impresa e non iscritte nel registro.

3. L’impresa comunica all’ISVAP la situazione delle attivita’

risultante dal registro. L’ISVAP determina, con regolamento, le

disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con

particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate,

nonche’ i termini, le modalita’ e gli schemi per le comunicazioni

periodiche.

Art. 43.

Riserve tecniche relative all’attivita’ esercitata in regime di

stabilimento negli Stati terzi

1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in

Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di

investimento collettivo del risparmio

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano

direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di

investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi

contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione,

le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con

la massima approssimazione possibile dalle quote dell’organismo di

investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo

interno, se e’ suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi

contenuti nel fondo stesso. direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di

Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle

leggi di tali Stati.

2. L’ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino

iscritte attivita’ sufficienti alla copertura delle riserve di cui al

comma 1.

Capo IV Margine di solvibilita’

Art. 44.

Margine di solvibilita’

1. L’impresa dispone costantemente di un margine di solvibilita’

sufficiente per la complessiva attivita’ esercitata nel territorio

della Repubblica ed all’estero. L’ISVAP disciplina, con regolamento,

le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di

solvibilita’ richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle

disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa

in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad

un conglomerato finanziario.

2. Il margine di solvibilita’ disponibile e’ rappresentato dal

patrimonio netto dell’impresa al netto degli elementi immateriali,

libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa’ di

mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;

b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non

destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci

dell’attivo;

c) gli utili dell’esercizio e degli esercizi precedenti portati a

nuovo, al netto dei dividendi da pagare;

d) le perdite dell’esercizio e degli esercizi precedenti portate

a nuovo.

3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilita’

disponibile:

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati

sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di

solvibilita’ disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita’

richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente

prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali

cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli

elementi costitutivi del margine di solvibilita’ disponibile i

prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite

all’articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative

possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti

in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta

dell’impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti

gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di

tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;

b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti

finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da

quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta

per cento del margine di solvibilita’ disponibile o, se inferiore,

del margine di solvibilita’ richiesto, limite da assumere per il

totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e

prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per

essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di

solvibilita’ disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri

strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative,

devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8.

4. Su motivata richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea

documentazione, l’ISVAP puo’ autorizzare a comprendere nel margine di

solvibilita’ disponibile, per periodi singolarmente non superiori a

dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle

disposizioni di attuazione.

5. L’ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali

non si tiene conto, nell’ambito della determinazione del patrimonio

dell’impresa, agli effetti del margine di solvibilita’.

Art. 45.

Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti

finanziari

1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di

solvibilita’ disponibile, limitatamente alle somme effettivamente

versate, purche’ sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in

caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, i prestiti

abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri

creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli

altri debiti in essere alla data della liquidazione.

2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di

solvibilita’ disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i

documenti che ne regolano l’emissione:

a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide

solo previa autorizzazione dell’ISVAP;

b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba,

in casi diversi dalla liquidazione dell’impresa, essere rimborsato

prima della scadenza convenuta;

c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata

minima non sia inferiore a cinque anni;

d) per i prestiti per i quali non e’ stabilita una scadenza,

prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;

e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo

su iniziativa dell’impresa emittente e previa autorizzazione

dell’ISVAP.

3. Per i prestiti a scadenza fissa, l’impresa e’ tenuta a

sottoporre all’approvazione dell’ISVAP, al piu’ tardi un anno prima

della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le

modalita’ ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima,

l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita’, tenuto

anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita’

richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende

procedere all’estinzione del prestito. L’obbligo di presentazione del

piano non ricorre se l’impresa ha ridotto gradualmente, nel corso

degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l’importo

del prestito computato ai fini del margine di solvibilita’

disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con

elementi idonei.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la

possibilita’ di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti

a scadenza fissa ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione

dell’ISVAP.

5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i

quali non e’ stabilita una scadenza puo’ essere effettuato soltanto

ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta

motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il

rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite

indicazione delle modalita’ e dei mezzi con i quali l’impresa intende

mantenere le condizioni di solvibilita’, l’assenza di pregiudizio al

margine di solvibilita’ disponibile anche tenuto conto delle

prevedibili esigenze del margine di solvibilita’ richiesto alla

chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al

rimborso anticipato. L’autorizzazione dell’ISVAP puo’ essere

rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.

7. Per i prestiti, per i quali non e’ stabilita una scadenza,

l’esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all’ISVAP, o

la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della

percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per

cento al venticinque per cento del margine di solvibilita’

disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita’ richiesto.

In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni

contenute nel comma 3.

8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari

anche con scadenza determinata, purche’ non inferiore a dieci anni,

comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all’articolo 44,

comma 3, lettera b), possono essere inclusi nel margine di

solvibilita’ disponibile, limitatamente alle somme effettivamente

versate, se soddisfano le seguenti condizioni:

a) e’ previsto nei documenti che ne regolano l’emissione che esso

puo’ essere modificato solo previa autorizzazione dell’ISVAP;

b) e’ esclusa nei documenti che ne regolano l’emissione la

rimborsabilita’ su iniziativa del portatore o senza la preventiva

autorizzazione dell’ISVAP. L’autorizzazione dell’ISVAP puo’ essere

rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini

del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata

richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data

stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione

attestante, tramite indicazione delle modalita’ e dei mezzi con i

quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita’,

l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilita’ disponibile anche

tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita’

richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende

procedere al rimborso;

c) e’ prevista nei documenti che ne regolano l’emissione la

possibilita’ di differire il pagamento degli interessi quando

l’impresa non dispone del margine di solvibilita’ richiesto. Gli

interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di

solvibilita’ disponibile;

d) e’ stabilito nei documenti che ne regolano l’emissione che i

crediti del prestatore nei confronti dell’impresa sono interamente

subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi

compresi gli assicurati;

e) e’ prevista nei documenti che ne regolano l’emissione la

capacita’ del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti,

di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale

che sia consentito all’impresa di proseguire regolarmente

l’attivita’. Le perdite, risultanti dal bilancio dell’impresa, devono

aver determinato una riduzione del margine di solvibilita’ richiesto,

senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione

nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo

adeguato l’esistenza e l’operativita’ della clausola di assorbimento

delle perdite.

9. L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che

garantiscono pienamente la stabilita’ dell’impresa di assicurazione

in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri

strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed

i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine

di solvibilita’ disponibile.

10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel

presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti

subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti

finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilita’

corretta di un’impresa di assicurazione e di solvibilita’ della

relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.

Art. 46.

Quota di garanzia

1. Un terzo del margine di solvibilita’ richiesto rappresenta la

quota di garanzia.

2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita,

fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale

o del fondo di garanzia, non puo’ in nessun caso essere inferiore a

tre milioni di euro.

3. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni,

fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale

o del fondo di garanzia, non puo’ in nessun caso essere inferiore a

due milioni di euro. Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio

dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all’articolo 2, comma 3, la

quota di garanzia non puo’ in nessun caso essere inferiore a tre

milioni di euro. Qualora l’autorizzazione comprenda piu’ rami di

assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio e’

richiesto l’importo piu’ elevato.

4. La quota di garanzia e’ coperta esclusivamente mediante gli

elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al netto degli

elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del

medesimo articolo.

5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente,

con regolamento adottato dall’ISVAP, in base all’incremento

dell’indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat,

salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.

Art. 47.

Cessione dei rischi in riassicurazione

1. L’ISVAP puo’ non tener conto, ai fini della copertura delle

riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilita’, della

cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede

legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale

rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un

altro Stato membro.

2. La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da

valutazioni attinenti alla solvibilita’ delle imprese

riassicuratrici.

Capo V Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo

Art. 48.

Requisiti organizzativi della sede secondaria

1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica

dall’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con

un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato

sistema di controllo interno. Si applica l’articolo 30, commi 2 e 3.

2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli

articoli 31, 32, 33, 34 e 35.

Art. 49.

Riserve tecniche

1. L’impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni

comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni

relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con

sede legale nella Repubblica.

2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle

riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38,

comma 6. L’ISVAP puo’ tuttavia richiedere che gli attivi siano

localizzati nel territorio della Repubblica, ove cio’ sia ritenuto

necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e

degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

3. L’impresa che e’ autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami

vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni

stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della

Repubblica.

Art. 50.

Calcolo del margine di solvibilita’ e della quota di garanzia

1. L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di

solvibilita’ costituito secondo le disposizioni del capo IV, in

quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all’attivita’ svolta

dalla sede secondaria secondo quanto previsto con regolamento

adottato dall’ISVAP.

2. Il terzo del minimo del margine di solvibilita’ costituisce la

quota di garanzia. La quota non puo’ essere inferiore alla meta’

degli importi previsti dall’articolo 46 per i rami ai quali si

riferisce l’autorizzazione.

3. Le attivita’ costitutive del margine di solvibilita’ sono

localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota di

garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza

possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.

4. La disposizione del comma 1 non si applica all’impresa

autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta

a vigilanza globale di solvibilita’ esercitata dalla autorita’ di

controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.

Art. 51.

Agevolazioni per l’impresa operante in piu’ Stati membri

1. L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad

operare nel territorio della Repubblica e’ gia’ autorizzata

all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o piu’ Stati

membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, puo’

chiedere:

a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo

50, comma 1, il margine di solvibilita’ in funzione dell’attivita’

globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel

territorio degli Stati membri;

b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28,

comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;

c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei

quali ha insediato una sede secondaria, le attivita’ costitutive

della quota minima di garanzia. L’istanza va presentata all’ISVAP ed

alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri interessati.

2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che,

dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio della

Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un

altro Stato membro.

3. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorita’ alla quale

chiede che venga demandato il controllo di solvibilita’ per il

complesso delle attivita’ effettuate dalle sedi secondarie stabilite

negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di

accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione prevista

dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorita’ e’

demandato il controllo della solvibilita’ per l’insieme delle

attivita’ esercitate nel territorio dell’Unione europea.

4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente

e con l’accordo di tutte le autorita’ degli Stati membri interessati.

Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorita’ prescelta per il

controllo della solvibilita’ globale, avuta notizia dell’accordo di

tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorita’ di

essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono

meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da

parte di una sola delle autorita’ di vigilanza.

5. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola

il margine di solvibilita’ avendo riguardo all’attivita’ complessiva

svolta dall’insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati

membri.

Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI

Art. 52.

Nozione

1. La societa’ di mutua assicurazione costituita ai sensi

dell’articolo 2546 del codice civile puo’ esercitare l’attivita’

assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al

territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la

disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo

II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei

commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate

da azioni.

2. La societa’ di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei

rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilita’ di esigere

contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere

contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.

3. La societa’ di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei

rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita’ di esigere

contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori

ad un milione di euro, provenienti per almeno la meta’ dai soci.

4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre

esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua

assicuratrice non e’ piu’ soggetta alle disposizioni del presente

titolo ed e’ tenuta a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo

13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.

Nota all’art. 52:

- Per l’art. 2546 del codice civile vedi la nota

all’art. 14.

Art. 53.

Attivita’ esercitabili

1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, puo’ esercitare

esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.

2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non puo’ esercitare i

rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.

3. Le societa’ di mutua assicurazione limitano l’oggetto sociale

all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle

operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.

Art. 54.

Requisiti degli esponenti aziendali

1. Il Ministro delle attivita’ produttive determina, con il

regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilita’ e

indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di

professionalita’ che tengano conto delle dimensioni e delle

limitazioni all’attivita’ esercitata dalle mutue assicuratrici di cui

all’articolo 52.

Art. 55.

Autorizzazione

1. L’ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo

regionale a cio’ preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347,

comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.

2. Le societa’ autorizzate sono iscritte in apposita sezione,

rubricata altre mutue assicuratrici, dell’albo delle imprese di

assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4.

3. L’ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle

regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio,

l’estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica

l’articolo 14, comma 3.

Art. 56.

Altre norme applicabili

1. L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e

organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri

contabili nonche’ quelli di comunicazione all’autorita’ di vigilanza,

tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attivita’

esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.

2. Nell’esercizio dell’attivita’ le mutue assicuratrici di cui

all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli

VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.

3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si

applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519,

secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo,

2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma,

2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies,

2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice

civile.

Nota all’art. 56:

- Il testo degli articoli 2346 sesto comma; 2349

secondo comma; 2519 secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544

secondo comma, primo periodo; 2545-quater, 2545-quinquies,

2545-octies, secondo comma; 2545-undecies, terzo comma;

2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,

2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile,

sono i seguenti:

«Art. 2346 (Emissione delle azioni). – (Omissis).

Resta salva la possibilita’ che la societa’, a seguito

dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o

servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti

patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il

voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso

lo statuto ne disciplina le modalita’ e condizioni di

emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso

di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge

di circolazione.».

«Art. 2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei

prestatori di lavoro). – Omissis.

L’assemblea straordinaria puo’ altresi’ deliberare

l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della

societa’ o di societa’ controllate di strumenti finanziari,

diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o

anche di diritti amministrativi, escluso il voto

nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso

possono essere previste norme particolari riguardo alle

condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla

possibilita’ di trasferimento ed alle eventuali cause di

decadenza o riscatto.».

«Art. 2519 (Norme applicabili). – Omissis.

L’atto costitutivo puo’ prevedere che trovino

applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla

societa’ a responsabilita’ limitata nelle cooperative con

un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con

un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un

milione di euro.».

«Art. 2526 (Soci finanziatori e altri di titoli di

debito). – L’atto costitutivo puo’ prevedere l’emissione di

strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le

societa’ per azioni.

L’atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o

anche amministrativi attribuiti ai possessori degli

strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e’

sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti

nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale

non si estendono alle riserve indivisibili a norma

dell’art. 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari

non puo’, in ogni caso, essere attribuito piu’ di un terzo

dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero

rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari

forniti del diritto di voto e’ disciplinato dagli

articoli 2437 e seguenti.

La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa’

a responsabilita’ limitata puo’ offrire in sottoscrizione

strumenti privi di diritti di amministrazione solo a

investitori qualificati.».

Art. 2541 (Assemblee speciali dei possessori degli

strumenti). – Se sono stati emessi strumenti finanziari

privi di diritto di voto, l’assemblea speciale di ciascuna

categoria delibera:

1) sull’approvazione delle deliberazioni

dell’assemblea della societa’ cooperativa che pregiudicano

i diritti della categoria;

2) sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente

attribuiti ai sensi dell’art. 2526;

3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti

comuni di ciascuna categoria e sull’azione di

responsabilita’ nei loro confronti;

4) sulla costituzione di un fondo per le spese,

necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori

degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;

5) sulle controversie con la societa’ cooperativa e

sulle relative transazioni e rinunce;

6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna

categoria di strumenti finanziari.

L’assemblea speciale e’ convocata dagli amministratori

della societa’ cooperativa o dal rappresentante comune,

quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei

possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.

Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione

delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare

gli interessi comuni dei possessori degli strumenti

finanziari nei rapporti con la societa’ cooperativa.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i

libri di cui all’art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere

estratti; ha altresi’ il diritto di assistere all’assemblea

della societa’ cooperativa e di impugnarne le

deliberazioni.».

«Art. 2543 (Organo di controllo). – La nomina del

collegio sindacale e’ obbligatoria nei casi previsti dal

secondo e terzo comma dell’art. 2477, nonche’ quando la

societa’ emette strumenti finanziari non partecipativi.

L’atto costitutivo puo’ attribuire il diritto di voto

nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente

alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione

 della partecipazione allo scambio mutualistico.I possessori degli strumenti finanziari dotati di

diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto

lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti

dell’organo di controllo.».

«Art. 2544 (Sistemi di amministrazione). – (Omissis).

Se la cooperativa ha adottato il sistema di

amministrazione di cui all’art. 2409-octies, i possessori

di strumenti finanziari non possono eleggere piu’ di un

terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e piu’

di un terzo dei componenti del consiglio di gestione.

(Omissis).».

«Art. 2545-quater (Riserve legali, statutarie e

volontarie). – Qualunque sia l’ammontare del fondo di

riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il

trenta per cento degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere

corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione, nella misura e con le

modalita’ previste dalla legge.

L’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto

dall’art. 2545-quinquies, la destinazione degli utili non

assegnati ai sensi del primo e secondo comma.».

«Art. 2545-quinquies (Diritto agli utili e alle riserve

dei soci cooperatori). – L’atto costitutivo indica le

modalita’ e la percentuale massima di ripartizione dei

dividendi tra i soci cooperatori.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate

proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve

divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il

complessivo indebitamento della societa’ e’ superiore ad un

quarto. La condizione non si applica nei confronti dei

possessori di strumenti finanziari.

L’atto costitutivo puo’ autorizzare l’assemblea ad

assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:

a) l’emissione degli strumenti finanziari di cui

all’art. 2526;

b) mediante aumento proporzionale delle quote

sottoscritte e versate, o mediante l’emissione di nuove

azioni, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2525,

nella misura massima complessiva del venti per cento del

valore originario.

Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di

scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo

statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di

strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono

esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il

complessivo indebitamento della societa’ sia inferiore ad

un quarto.

Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si

applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati

regolamentati.».

«Art. 2545-octies (Perdita della qualifica di

cooperativa a mutualita’ prevalente). – (Omissis).

In questo caso, sentito il parere del revisore esterno,

ove presente, gli amministratori devono redigere un

apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni

dalla approvazione al Ministero delle attivita’ produttive,

al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo

patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il

bilancio deve essere verificato senza rilievi da una

societa’ di revisione.».

«Art. 2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e

bilancio di trasformazione). – (Omissis). 

 L’assemblea non puo’ procedere alla deliberazione di

cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia

stata sottoposta a revisione da parte dell’autorita’ di

vigilanza nell’anno precedente o, comunque, gli

amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno

novanta giorni.».

«Art. 2545-terdecies (Insolvenza). – In caso di

insolvenza della societa’, l’autorita’ governativa alla

quale spetta il controllo sulla societa’ dispone la

liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che

svolgono attivita’ commerciale sono soggette anche al

fallimento.

La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione

coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione

coatta amministrativa preclude la dichiarazione di

fallimento.».

«Art. 2545-quinquiesdecies. (Controllo giudiziario). –

I fatti previsti dall’art. 2409 possono essere denunciati

al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del

capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo

dei soci, e, nelle societa’ cooperative che hanno piu’ di

tremila soci, da un ventesimo dei soci.

Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti

anche all’autorita’ di vigilanza.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli

amministratori, i sindaci e l’autorita’ di vigilanza,

dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti

sia stato gia’ nominato un ispettore o un commissario

dall’autorita’ di vigilanza.

L’autorita’ di vigilanza dispone la sospensione del

procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i

medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore

giudiziario.».

«Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). – In

caso di irregolare funzionamento delle societa’

cooperative, l’autorita’ di vigilanza puo’ revocare gli

amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della

societa’ ad un commissario, determinando i poteri e la

durata. Ove l’importanza della societa’ cooperativa lo

richieda, l’autorita’ di vigilanza puo’ nominare un vice

commissario che collabora con il commissario e lo

sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati

atti anche i poteri dell’assemblea, ma le relative

deliberazioni non sono valide senza l’approvazione

dell’autorita’ di vigilanza.

Se l’autorita’ di vigilanza accerta irregolarita’ nelle

procedure di ammissione dei nuovi soci, puo’ diffidare la

societa’ cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i

provvedimenti di cui ai commi precedenti.».

«Art. 2545-septiesdecies. (Scioglimento per atto

dell’autorita). – L’autorita’ di vigilanza, con

provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da

iscriversi nel registro delle imprese, puo’ sciogliere le

societa’ cooperative e gli enti mutualistici che non

perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione

di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o

che per due anni consecutivi non hanno depositato il

bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di

gestione.

Se vi e’ luogo a liquidazione, con lo stesso

provvedimento sono nominati uno o piu’ commissari

liquidatori». «Art. 2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori).

- In caso di irregolarita’ o di eccessivo ritardo nello

svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa’

cooperativa, l’autorita’ di vigilanza puo’ sostituire i

liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autorita’

giudiziaria, puo’ chiederne la sostituzione al tribunale.

Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali e’

intervenuta la nomina di un liquidatore da parte

dell’autorita’ giudiziaria, l’autorita’ di vigilanza

dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la

conseguente cancellazione dal registro delle imprese,

dell’elenco delle societa’ cooperative e degli enti

mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno

depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi

cinque anni.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla

pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono

presentare all’autorita’ di vigilanza formale e motivata

domanda intesa a consentire la prosecuzione della

liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di

comunicazione da parte dell’autorita’ di vigilanza, il

conservatore del registro delle imprese territorialmente

competente provvede alla cancellazione della societa’

cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro

medesimo.».

Titolo V ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI RIASSICURAZIONE Capo I Disposizioni generali

Art. 57.

Attivita’ di riassicurazione

1. L’attivita’ di riassicurazione consiste nell’accettazione di

rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di

riassicurazione ed e’ riservata alle imprese di riassicurazione,

salvo quanto previsto dal comma 4.

2. Le imprese di riassicurazione limitano l’oggetto sociale

all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o

strumentali.

3. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di

societa’ che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero

dell’attivita’ riassicurativa.

4. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente

l’attivita’ di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui

al titolo II relativamente all’assicurazione diretta. All’attivita’

di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano,

per quanto concerne l’accesso all’attivita’, le disposizioni

specificamente stabilite per tali imprese all’articolo 59.

Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 58.

Autorizzazione

1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica

e che intende esercitare esclusivamente l’attivita’ di

riassicurazione e’ autorizzata dall’ISVAP, con provvedimento da

pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.

2. L’autorizzazione e’ rilasciata per uno o piu’ dei rami vita o

per uno o piu’ dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu’

dei rami vita e danni.

3. L’autorizzazione e’ valida per il territorio della Repubblica,

nonche’ per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.

Art. 59.

Requisiti e procedura

1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando

ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di societa’ per azioni costituita ai

sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di societa’ europea ai

sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della

Societa’ europea;

b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa

richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore

al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato

dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un

milione e cinquecentomila sulla base dei rami esercitati, e sia

costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;

d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo

statuto, un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura

organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica

sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale,

contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma

stesso e’ stato redatto e sono state effettuate le previsioni

relative ai ricavi ed ai costi;

e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei

requisiti di onorabilita’ stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i

presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista

dall’articolo 68;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione

e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita’,

onorabilita’ ed indipendenza indicati dall’articolo 76;

g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di

appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino

l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle

condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e

prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e

all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento e’

specificatamente e adeguatamente motivato ed e’ comunicato

all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione

della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

3. Non si puo’ dare corso al procedimento per l’iscrizione nel

registro delle imprese se non consti l’autorizzazione di cui

all’articolo 58.

4. L’ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese,

iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione

autorizzate in Italia e ne da’ pronta comunicazione all’impresa

interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza

l’iscrizione all’albo.

5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di

autorizzazione e le forme di pubblicita’ dell’albo.

Note all’art. 59:

- L’art. 2325 del codice civile e’ il seguente:

«Art. 2325 (Responsabilita). – Nella societa’ per

azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la

societa’ con il suo patrimonio.

In caso di insolvenza della societa’, per le

obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni

sono appartenute ad una sola persona, questa risponde

illimitatamente quando i conferimenti non siano stati

effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2342 o fin

quando non sia stata attuata la pubblicita’ prescritta

dall’art. 2362.».

- Il regolamento CE n. 2157/2001 dell’8 ottobre 2001

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’

europee 10 novembre 2001, n. L 294) concerne lo «Statuto

della Societa’ europea.».

Capo III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in uno stato terzo

Art. 60.

Attivita’ in regime di stabilimento

1. L’esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel

territorio della Repubblica da parte dell’impresa che ha sede legale

in un altro Stato membro o in uno Stato terzo e’ sottoposto alla

preventiva autorizzazione dell’ISVAP.

2. L’ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di condizioni

equivalenti a quelle di cui all’articolo 59, comma 1, la procedura

per l’accesso in regime di stabilimento nel territorio della

Repubblica.

3. L’ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese,

iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione

estere e ne da’ pronta comunicazione all’impresa interessata. Le

imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione

all’albo. Si applica l’articolo 59, commi 2 e 3.

Art. 61.

Attivita’ in regime di prestazione di servizi

1. E’ consentito, senza necessita’ di autorizzazione, l’accesso e

l’esercizio dell’attivita’ di riassicurazione in regime di libera

prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle

imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato

terzo.

Titolo VI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI RIASSICURAZIONE Capo I Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica

Art. 62.

Esercizio dell’attivita’ di riassicurazione

1. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative

alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed

all’adeguatezza patrimoniale per l’esercizio dell’attivita’ di

riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti agli

articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente

gestione dell’impresa.

2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente

l’attivita’ di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui

al titolo III relativamente all’assicurazione diretta. All’attivita’

di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano

le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi

del comma 1.

Art. 63.

Requisiti organizzativi

1. L’impresa di riassicurazione opera con un’idonea organizzazione

amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo

interno.

2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a

far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente

integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le

misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere

al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.

Art. 64.

Riserve tecniche del lavoro indiretto

1. L’impresa che esercita l’attivita’ di riassicurazione, anche in

via non esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di

ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli

impegni assunti.

2. L’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro

indiretto del portafoglio italiano ed estero e’ effettuata, in linea

di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.

L’impresa valuta la congruita’ delle riserve del lavoro indiretto

affinche’ risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed

apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle

esperienze passate.

3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l’impresa

costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai

quali il portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta salva

l’applicazione dei principi di cui al comma 2.

Art. 65.

Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del

tipo di affari assunti dall’impresa di riassicurazione e, in

particolare, della natura, dell’ammontare e della cadenza dei

pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile

realizzare condizioni di sufficienza, liquidita’, sicurezza,

qualita’, redditivita’ e correlazione degli investimenti.

2. L’impresa di riassicurazione e’ tenuta ad una adeguata e

diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa

rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in

particolare all’andamento dei mercati finanziari e immobiliari o

all’impatto dei sinistri catastrofali.

3. L’impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui

risultano le attivita’ a copertura delle riserve tecniche dei rami

vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi

iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti,

almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.

4. Le attivita’ poste a copertura delle riserve tecniche ed

iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo

all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa di

riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si

riferiscono. Le attivita’ di cui al presente comma costituiscono

patrimonio separato rispetto alle altre attivita’ detenute

dall’impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.

5. L’impresa di riassicurazione comunica all’ISVAP la situazione

delle attivita’ risultante dal registro. L’ISVAP determina, con

regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del

registro, con particolare riguardo all’annotazione delle operazioni

effettuate, nonche’ i termini, le modalita’ e gli schemi per le

comunicazioni periodiche.

Art. 66.

Retrocessione dei rischi

1. L’ISVAP puo’ non tenere conto, ai fini della copertura delle

riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per

l’esercizio dell’attivita’ di riassicurazione, della retrocessione

dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di

uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel

territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato

membro.

2. La decisione dell’ISVAP e’ motivata esclusivamente da

valutazioni attinenti alla solvibilita’ delle imprese

retrocessionarie.

Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo

Art. 67.

Attivita’ in regime di stabilimento

1. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative

all’adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini

dell’esercizio dell’attivita’ di riassicurazione nel territorio della

Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64, 65

e 66, avuto comunque riguardo all’esigenza di sana e prudente

gestione.

Titolo VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO Capo I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 68.

Autorizzazioni

1. L’ISVAP autorizza preventivamente l’acquisizione, a qualsiasi

titolo, di partecipazioni rilevanti in un’impresa di assicurazione o

di riassicurazione e in ogni caso l’acquisizione di azioni delle

medesime imprese da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto

delle azioni gia’ possedute, una partecipazione superiore al cinque

per cento del capitale dell’impresa rappresentato da azioni con

diritto di voto.

2. L’ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle

partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti

dal medesimo stabiliti con regolamento e, indipendentemente da tali

limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell’impresa di

assicurazione o di riassicurazione.

3. L’autorizzazione prevista dal comma 1 e’ necessaria anche per

l’acquisizione del controllo di una societa’ che detiene le

partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste

dal presente articolo si applicano anche all’acquisizione, in via

diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con

l’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del

suo statuto.

4. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a

richiedere l’autorizzazione quando i diritti derivanti dalle

partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto

diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

5. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni

atte a garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di

assicurazione o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili

effetti dell’operazione sulla stabilita’, sull’efficienza e sulla

protezione degli assicurati dall’impresa interessata. L’ISVAP si

pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

L’autorizzazione si intende concessa se l’ISVAP non provvede entro

tale termine. Qualora l’ISVAP richieda le informazioni od esegua gli

accertamenti di cui all’articolo 71, che siano necessari per il

rilascio dell’autorizzazione, il termine resta sospeso sino al

ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il

procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.

6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti

appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di

reciprocita’, l’ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al

Ministro delle attivita’ produttive, su proposta del quale il

Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ vietare, entro un mese

dalla comunicazione, il rilascio dell’autorizzazione.

7. L’ISVAP puo’ sospendere o revocare l’autorizzazione, tenuto

conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di

accordi di cui all’articolo 70 o di altri eventi successivi

all’autorizzazione.

8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono

l’autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente

comunicati al richiedente e all’impresa interessata e sono quindi

pubblicati nel Bollettino.

9. L’ISVAP determina con regolamento, in conformita’ con i principi

stabiliti dal Ministro delle attivita’ produttive ai sensi

dell’articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione.

Art. 69.

Obblighi di comunicazione

1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione

rilevante in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da’

comunicazione all’ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle

partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in

aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento

adottato dall’ISVAP.

2. Le societa’ fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome

partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all’ISVAP le

generalita’ dei fiducianti.

3. L’ISVAP, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi

indicati nel presente articolo, puo’ chiedere informazioni, ordinare

l’esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti

comunque interessati.

4. L’ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalita’,

termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2,

anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta

o e’ attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della

partecipazione.

Art. 70.

Comunicazione degli accordi di voto

1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o

per effetto l’esercizio concertato del voto in un’impresa di

assicurazione o di riassicurazione o in una societa’ che la controlla

e’ comunicato all’ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali

rappresentanti dell’impresa cui l’accordo si riferisce entro cinque

giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta,

dal momento in cui viene posto in essere.

2. Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da

pregiudicare la sana e prudente gestione dell’impresa di

assicurazione o di riassicurazione, l’ISVAP puo’ sospendere il

diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso.

3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e

4 dell’articolo 69.

Art. 71.

Richiesta di informazioni

1. L’ISVAP puo’ chiedere alle imprese di assicurazione e di

riassicurazione e alle societa’ e agli enti di qualsiasi natura che

possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l’indicazione

nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta

dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a

loro disposizione.

2. L’ISVAP puo’ altresi’ richiedere agli amministratori delle

societa’ e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di

assicurazione e di riassicurazione l’indicazione dei soggetti

controllanti.

3. L’ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con

le societa’ controllanti, controllate e collegate alle imprese di

assicurazione e di riassicurazione, puo’ chiedere informazioni,

ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti

alle medesime societa’.

4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l’ISVAP puo’

chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una

partecipazione in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

5. L’ISVAP puo’ inoltre chiedere alle societa’ fiduciarie, alle

societa’ di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a

conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di

partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.

6. L’ISVAP, in relazione alle richieste che interessano societa’

con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB,

della cui assistenza puo’ avvalersi per le indagini che interessano

le medesime societa’.

Art. 72.

Nozione di controllo

1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con

riferimento a soggetti diversi dalle societa’, nei casi previsti

dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in

presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per

oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attivita’ di

direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza

dominante, salvo prova contraria, allorche’ ricorra una delle

seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il

diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o

del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della

maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle

materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la

revoca della maggioranza dei componenti dell’organo che svolge

funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere

assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a

conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili o delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di

altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli

derivanti dalle partecipazioni possedute;

4) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in

base alla titolarita’ delle partecipazioni, di poteri nella scelta

degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o

dei dirigenti delle imprese;

d) l’assoggettamento a direzione comune, in base alla

composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti

elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di

riassicurazione.

Nota all’art. 72:

- Gli articoli 2359 primo e secondo comma; 2364 e

2364-bis del codice civile sono i seguenti:

«Art. 2359 (Societa’ controllate e societa’ collegate).

- Sono considerate societa’ controllate:

1) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone della

maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone di

voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante

nell’assemblea ordinaria;

3) le societa’ che sono sotto influenza dominante di

un’altra societa’ in virtu’ di particolari vincoli

contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo

comma si computano anche i voti spettanti a societa’

controllate, a societa’ fiduciarie e a persona interposta:

non si computano i voti spettanti per conto di terzi.».

«Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa’ prive di

consiglio di sorveglianza). – Nelle societa’ prive di

consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:

1) approva il bilancio;

2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i

sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando

previsto, il soggetto al quale e’ demandato il controllo

contabile;

3) determina il compenso degli amministratori e dei

sindaci, se non e’ stabilito dallo statuto;

4) delibera sulla responsabilita’ degli

amministratori e dei sindaci;

5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla

legge alla competenza dell’assemblea, nonche’ sulle

autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il

compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso

la responsabilita’ di questi per gli atti compiuti;

6) approva l’eventuale regolamento dei lavori

assembleari.

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una

volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e

comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura

dell’esercizio sociale. Lo statuto puo’ prevedere un

maggior termine, comunque non superiore a centottanta

giorni, nel caso di societa’ tenute alla redazione del

bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono

particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto

della societa’; in questi casi gli amministratori segnalano

nella relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della

dilazione.».

«Art. 2364-bis (Assemblea ordinaria nelle societa’ con

consiglio di sorveglianza). – Nelle societa’ ove e’

previsto il consiglio di sorveglianza, l’assemblea

ordinaria:

1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;

2) determina il compenso ad essi spettante, se non e’

stabilito nello statuto;

3) delibera sulla responsabilita’ dei consiglieri di

sorveglianza; 4) delibera sulla distribuzione degli utili;

5) nomina il revisore.

Si applica il secondo comma dell’art. 2364.».

Art. 73.

Partecipazioni indirette

1. Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo,

si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque

possedute:

a) per il tramite di societa’ controllate, di societa’ fiduciarie

o per interposta persona;

b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto,

qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l’usufruttuario

possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse

inerenti;

c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti

derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato

che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei

contratti medesimi, salvo la prova dell’esclusiva attribuzione ad una

sola parte del potere di influenzare la gestione dell’impresa.

Art. 74.

Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di

alienazione

1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri

diritti, che consentono di influire sull’impresa, inerenti a

partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo

68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I

diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire

sull’impresa, non possono essere altresi’ esercitati per le

partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di

cui agli articoli 69 e 70.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il

diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti

delle partecipazioni previste dal comma 1, e’ impugnabile, secondo le

previsioni del codice civile. L’impugnazione puo’ essere proposta

anche dall’ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se

questa e’ soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei

mesi dall’iscrizione ovvero, se questa e’ soggetta solo a deposito

presso l’ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla

data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo’ essere

esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare

costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste

dall’articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono

essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP.

4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti

o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste

dall’articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese

o revocate.

Art. 75.

Protocolli di autonomia

1. Al fine dell’applicazione del presente capo, l’ISVAP puo’

richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti

nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle

imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile

dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall’Istituto

in via generale o in via particolare, attestante la natura e

l’entita’ dei rapporti finanziari ed operativi, nonche’ le misure e

gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare

per assicurare l’autonomia dell’impresa.

2. L’ISVAP puo’ sospendere il diritto di voto dei titolari di

partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno

comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto

riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell’impresa di

assicurazione o di riassicurazione.

Capo II Requisiti di onorabilita’ professionalita’ e indipendenza

Art. 76.

Requisiti di professionalita’, onorabilita’ e indipendenza degli

esponenti aziendali

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di

direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di

riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalita’, di

onorabilita’ e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal

Ministro delle attivita’ produttive, sentito l’ISVAP.

2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la

decadenza dall’ufficio. Essa e’ dichiarata dal consiglio di

amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di

gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del

difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e’ pronunciata

dall’ISVAP.

3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal

codice civile o dallo statuto dell’impresa di assicurazione o di

riassicurazione, si applica il comma 2.

4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che

comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La

sospensione e’ dichiarata con le modalita’ indicate nel comma 2.

Art. 77.

Requisiti dei partecipanti

1. Il Ministro delle attivita’ produttive, sentito l’ISVAP,

determina, con regolamento, i requisiti di onorabilita’ dei titolari

di partecipazioni rilevanti.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle

attivita’ produttive stabilisce le soglie partecipative per

l’applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano

anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa’

controllate, di societa’ fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i

diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire

sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle

partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza,

la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il

contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1,

sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.

L’impugnazione puo’ essere proposta anche dall’ISVAP entro sei mesi

dalla data della deliberazione o, se questa e’ soggetta a iscrizione

nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione ovvero, se

questa e’ soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro

delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le

partecipazioni per le quali non puo’ essere esercitato il diritto di

voto sono computate ai fini della regolare costituzione della

relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei

soggetti privi dei requisiti di onorabilita’ devono essere alienate

entro i termini stabiliti dall’ISVAP.

Art. 78.

Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il

controllo sulla gestione

1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che

fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli

amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi

componenti.

2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che

fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che

svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di

sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.

Capo III partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 79.

Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di

riassicurazione

1. L’impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il

patrimonio libero, puo’ assumere partecipazioni, anche di controllo,

in altre societa’ ancorche’ esercitino attivita’ diverse da quelle

consentite alle stesse imprese.

2. Quando la partecipazione in una societa’ controllata, assunta ai

sensi del comma 1, ha carattere di strumentalita’ o di connessione

con l’attivita’ assicurativa o riassicurativa, l’ISVAP puo’ chiedere

che cio’ risulti da un programma di attivita’.

3. Se la partecipazione comporta il controllo di una societa’ che

esercita attivita’ diverse da quelle consentite alle imprese di

assicurazione e di riassicurazione, l’operazione e’ soggetta

all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP. Si applica l’articolo 68,

commi 5, 7 e 8.

4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per

ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con

patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di

assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente

capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti in altre

imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano

le disposizioni di cui al capo I.

Art. 80.

Obblighi di comunicazione

1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica

tempestivamente all’ISVAP l’intenzione di assumere una partecipazione

in altra societa’, qualora la partecipazione stessa, da sola od

unitamente ad altra gia’ posseduta, comporti il controllo della

societa’ partecipata.

2. E’ altresi’ preventivamente comunicata l’intenzione di assumere

ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad

altra gia’ posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto

o al totale degli investimenti dell’impresa di assicurazione o di

riassicurazione ovvero rispetto all’entita’ dei diritti di voto o

alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla

societa’ partecipata.

3. L’ISVAP, tenuto conto dell’esigenza di verificare la

concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura

patrimoniale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione,

stabilisce con regolamento presupposti, modalita’ e termini delle

comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle

ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e’ attribuito ad un

soggetto diverso dal titolare della partecipazione.

Art. 81.

Vigilanza prudenziale

1. L’ISVAP, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi

indicati negli articoli 79 e 80, puo’ chiedere informazioni ai

soggetti comunque interessati.

2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilita’

dell’impresa, avuto riguardo alla natura ed all’andamento

dell’attivita’ svolta dalla societa’ partecipata, alla dimensione

dell’investimento in relazione al patrimonio libero dell’impresa,

l’ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente

ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un

termine compatibile con l’esigenza che l’operazione possa aver luogo

senza pregiudizio per la stabilita’ dell’impresa di assicurazione o

di riassicurazione.

3. Nel caso in cui l’impresa non ottemperi all’ordine, l’ISVAP

nomina un commissario con i compiti previsti dall’articolo 229 o, se

ricorrono i presupposti di cui all’articolo 230, un commissario per

la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al

Ministro delle attivita’ produttive l’adozione del provvedimento di

amministrazione straordinaria oppure la revoca dell’autorizzazione

all’esercizio dell’attivita’.

4. La mancata ottemperanza all’ordine di cui al comma 2 comporta,

in ogni caso, l’esclusione dell’investimento dagli elementi

costitutivi del margine di solvibilita’ dell’impresa di assicurazione

o di riassicurazione

Capo IV Gruppo assicurativo

Art. 82.

Gruppo assicurativo

1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e’ alternativamente

composto:

a) dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana

capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle

societa’ strumentali da questa controllate;

b) dall’impresa italiana di partecipazione assicurativa o

riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative,

riassicurative e dalle societa’ strumentali da questa controllate.

2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa’ che esercitano

l’attivita’ bancaria e le altre societa’ che sono sottoposte a

vigilanza consolidata in conformita’ al testo unico bancario. Sono

parimenti escluse le societa’ che esercitano attivita’ di

intermediazione finanziaria e le altre societa’ che sono sottoposte a

vigilanza sul gruppo della societa’ di intermediazione mobiliare o di

gestione collettiva del risparmio in conformita’ al testo unico

dell’intermediazione finanziaria.

Art. 83.

Impresa capogruppo

1. Capogruppo e’ l’impresa di assicurazione o di riassicurazione

italiana ovvero l’impresa di partecipazione assicurativa con sede

legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le

societa’ componenti il gruppo assicurativo e che non e’, a sua volta,

controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione

italiana o da un’altra impresa di partecipazione assicurativa o

riassicurativa con sede legale in Italia, che possa essere

considerata capogruppo.

2. L’ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti

con la sana e prudente gestione del gruppo.

Art. 84.

Impresa di partecipazione capogruppo

1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione

e controllo presso la societa’ di partecipazione assicurativa o

riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di

requisiti di professionalita’, di onorabilita’ e di indipendenza

previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le

imprese di assicurazione e di riassicurazione.

2. Alla societa’ di partecipazione assicurativa o riassicurativa

capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui

all’articolo 190, commi 3, 4 e 5.

3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le

disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.

Art. 85.

Albo delle imprese capogruppo

1. L’impresa capogruppo e’ iscritta in un apposito albo tenuto

dall’ISVAP.

2. La capogruppo comunica all’ISVAP l’esistenza del gruppo

assicurativo e la sua composizione aggiornata.

3. L’ISVAP puo’ procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza

di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell’albo e puo’

richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del

gruppo assicurativo.

4. Le societa’ appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella

corrispondenza l’iscrizione nell’albo dei gruppi assicurativi.

5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi

alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.

Art. 86.

Poteri di indagine

1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla

vigilanza di cui al presente capo, l’ISVAP puo’ effettuare ispezioni,

direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e

presso le societa’, con sede legale nel territorio della Repubblica,

appartenenti al gruppo assicurativo.

2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa’ diverse da

quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica

dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio

della vigilanza sul gruppo assicurativo.

3. Nei confronti delle societa’ appartenenti al gruppo assicurativo

e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa’, sono

attribuiti all’ISVAP i poteri previsti dall’articolo 71.

Art. 87.

Disposizioni di carattere generale o particolare

1. L’ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente

gestione del gruppo, puo’ impartire alla capogruppo, con regolamento

o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni

concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o

suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del

rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili,

ed appropriati meccanismi di controllo interno.

2. Le procedure di gestione del rischio includono:

a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti

efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle

strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione,

direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per

quanto concerne i rischi assunti;

b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei

rischi siano correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e

che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza

dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all’articolo 82 al

fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a

livello del gruppo assicurativo.

3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate

per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi

assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole

imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di

attuazione delle disposizioni impartite dall’ISVAP e ne fa osservare

l’applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone

periodicamente l’ISVAP.

4. Gli amministratori delle societa’ controllate sono tenuti a

fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto

delle norme sulla vigilanza assicurativa.

Titolo VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI Capo I Disposizioni generali sul bilancio

Art. 88.

Disposizioni applicabili

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede

legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo

la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.

2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese

aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel

territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami

danni ovvero la riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese

aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel

territorio della Repubblica la sola riassicurazione.

3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle

imprese di assicurazione che esercitano solo l’attivita’ nei ramo

malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi

dell’assicurazione dei rami vita.

Art. 89.

Disposizioni particolari

1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti

di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e

quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto

legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo

28 febbraio 2005, n. 38.

2. E’ consentita la tenuta di una contabilita’ plurimonetaria. In

deroga a quanto previsto dall’articolo 2423, ultimo comma, del codice

civile, l’ISVAP, con regolamento, puo’ prescrivere o consentire che

la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure

prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia,

sentita la CONSOB per le societa’ quotate.

Note all’art. 89:

- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90,

S.O.) concerne «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e

83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali

e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge

26 marzo 1990, n. 69.».

- Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173

vedi le note alla premessa.

- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38

vedi le note alla premessa.

- L’art. 2423 ultimo comma, del codice civile e’ il

seguente:

«Art. 2423 (Redazione del bilancio). – (Omissis).

Il bilancio deve essere redatto in unita’ di euro,

senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa

che puo’ essere redatta in migliaia di euro.».

Art. 90.

Schemi

1. L’ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il

piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il

prospetto delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche ed il

prospetto dimostrativo del margine di solvibilita’.

2. L’ISVAP, con regolamento, puo’ emanare istruzioni esplicative ed

applicative, prescrivere informazioni integrative o piu’ dettagliate,

nonche’ stabilire la documentazione necessaria all’espletamento delle

funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di

esercizio e sul bilancio consolidato.

3. Le modalita’ di tenuta del sistema contabile devono consentire

il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto

dall’ISVAP con regolamento.

4. I poteri dell’ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi

contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il

bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita’ ai

principi contabili internazionali. Al fine di verificare l’esattezza

dei dati del bilancio consolidato, l’ISVAP puo’ richiedere dati,

notizie ed informazioni alle societa’ ed agli enti controllati da

imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire

ispezioni presso i medesimi enti e societa’. Nel caso in cui la

societa’ o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra

autorita’, l’ISVAP ne richiede la collaborazione.

Capo II Bilancio di esercizio

Art. 91.

Principi di redazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui

all’articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi

alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro

dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato,

redigono il bilancio di esercizio in conformita’ ai principi

contabili internazionali.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui

all’articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all’articolo

88, comma 2, che non utilizzano i principi contabili internazionali,

redigono il bilancio in conformita’ al decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi

dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile,

va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto

secondo le disposizioni previste dall’articolo 89.

Nota all’art. 91:

- Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,

vedi note alla premessa.

- L’art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice

civile e’ il seguente:

«Art. 2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico

affare). – La societa’ puo’:

a) costituire uno o piu’ patrimoni ciascuno dei quali

destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;».

Art. 92.

Esercizio sociale e termine per l’approvazione

1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il

31 dicembre di ogni anno.

2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo 2364,

secondo comma, del codice civile puo’ essere prorogato dall’impresa

di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo

richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all’attivita’

riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di

imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.

3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il

bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell’anno successivo a

quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo

statuto, il termine puo’ essere prorogato dall’impresa di

riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo

richiedano.

4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si

avvalgono della facolta’ prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza

nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione

all’ISVAP, specificando le ragioni della proroga.

Nota all’art. 92:

- Per l’art. 2364 del codice civile, vedi note all’art.

72.

Art. 93.

Deposito e pubblicazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui

all’articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all’articolo

88, comma 2, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del

bilancio ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile.

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette

all’obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della

societa’ di revisione insieme alla relazione dell’attuario nominato

dalla medesima societa’.

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in

allegato al bilancio, un prospetto contenente l’indicazione delle

attivita’ che sono state assegnate, alla chiusura dell’esercizio,

alla copertura delle riserve tecniche.

4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza

depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale

risultino il personale e le attrezzature di cui l’impresa dispone per

far fronte agli impegni assunti.

5. Le imprese di assicurazione depositano altresi’ il prospetto

dimostrativo della situazione del margine di solvibilita’, che viene

sottoscritto anche dall’attuario incaricato per i rami vita.

Nota all’art. 93:

- L’art. 2435 del codice civile e’ il seguente:

«Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell’elenco

dei soci e dei titolari di diritti su azioni). – Entro

trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio,

corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e

2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del

consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli

amministratori, depositata presso l’ufficio del registro

delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di

lettera raccomandata.

Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio le

societa’ non aventi azioni quotate in mercati regolamentati

sono tenute altresi’ a depositare per l’iscrizione nel

registro delle imprese l’elenco dei soci riferito alla data

di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero

delle azioni possedute, nonche’ dei soggetti diversi dai

soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli

sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato

dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel

libro dei soci a partire dalla data di approvazione del

bilancio dell’esercizio precedente.».

Art. 94.

Relazione sulla gestione

1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli

amministratori sull’andamento della gestione nel suo complesso, da

cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano:

a) l’evoluzione del portafoglio assicurativo;

b) l’andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;

c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate

nei principali rami esercitati;

d) le attivita’ di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti

immessi sul mercato;

e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;

f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;

g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie,

delle azioni o quote dell’impresa controllante detenute in

portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso

dell’esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei

corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;

h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese

controllanti, controllate e consociate, nonche’ i rapporti con

imprese collegate;

i) l’evoluzione prevedibile della gestione, con particolare

riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all’andamento

dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative

adottate;

l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle

azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di

societa’ fiduciaria o per interposta persona.

Capo III Bilancio consolidato

Art. 95.

Imprese obbligate

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede

legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle

imprese estere di cui all’articolo 88, comma 2, che controllano una o

piu’ societa’, redigono il bilancio consolidato conformemente ai

principi contabili internazionali.

2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione

assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di

una o piu’ imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque

costituite.

3. Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato

sono considerate imprese controllate quelle indicate nell’articolo 26

del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

Nota all’art. 95:

- Si riporta il testo dell’art. 26 del decreto

legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

«Art. 26 (Imprese controllate). – 1. Agli effetti

dell’art. 25 sono considerate imprese controllate quelle

indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2359

del codice civile.

2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate

controllate:

a) le imprese su cui un’altra ha il diritto, in

virtu’ di un contratto o di una clausola statutaria, di

esercitare un’influenza dominante, quando la legge

applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con

altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di

voto.

3. Ai fini dell’applicazione del comma precedente si

considerano anche i diritti spettanti a societa’

controllate, a societa’ fiduciarie e a persone interposte;

non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.».

Art. 96.

Direzione unitaria

1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche

nel caso in cui due o piu’ imprese di assicurazione o riassicurazione

aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di

partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, tra le

quali non esistano le relazioni di cui all’articolo 95, comma 3,

operino secondo una direzione unitaria in virtu’ di un contratto o di

una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di

amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.

La direzione unitaria tra le imprese puo’ concretizzarsi anche in

legami importanti e durevoli di riassicurazione.

2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1

quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti

soggetti controllanti:

a) un’impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da

un’impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una societa’

di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2;

b) un’impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che

non ricorrano le condizioni di esonero previste all’articolo 97;

c) una persona fisica.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e’ tenuta alla redazione del

bilancio consolidato l’impresa che, in base ai dati dell’ultimo

bilancio d’esercizio approvato, presenta l’ammontare maggiore del

totale dell’attivo.

4. L’impresa soggetta all’obbligo di redazione del bilancio

consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi

dei commi 1 e 2 e’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato

esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti

condizioni:

a) l’impresa non ha emesso titoli quotati in mercati

regolamentati;

b) la redazione del bilancio consolidato non e’ richiesta almeno

sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che

rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

5. In caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio

consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell’esonero sono

indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio. La nota

integrativa indica altresi’ la denominazione e la sede dell’impresa

che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo.

Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella

dell’organo di controllo sono depositati presso l’ufficio del

registro delle imprese del luogo ove e’ la sede dell’impresa

esonerata.

6. Restano salve le disposizioni relative alle societa’ che hanno

emesso titoli quotati in mercati regolamentati.

Art. 97.

Esonero dall’obbligo di redazione

1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei

confronti delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro

volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa

tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente

titolo ovvero da un’impresa di assicurazione o riassicurazione

costituita in un altro Stato membro.

2. L’esonero e’ subordinato alle seguenti circostanze:

a) che l’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in

mercati regolamentati;

b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per

cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in

difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato

non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da

tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;

c) che l’impresa controllata e le imprese da questa controllate

da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano

incluse nel bilancio consolidato della controllante;

d) che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato

membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato

conformemente alle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

3. Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al

bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresi’ la

denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio

consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio

della controllante, della relazione sulla gestione e di quella

dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, e’ depositata

presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove e’ la sede

dell’impresa controllata.

Art. 98.

Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza

1. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti

agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli

articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a

redigere il bilancio consolidato.

Art. 99.

Data di riferimento

1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la

data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante

obbligata alla redazione. Nel caso quest’ultima sia un’impresa di

partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, la data

di riferimento coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle

imprese assicurative controllate.

Art. 100.

Relazione sulla gestione

1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione

degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in

esso incluse e sull’andamento della gestione nel suo insieme e nei

vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli

investimenti da cui risultino le informazioni che riguardano:

a) le attivita’ di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti

immessi sul mercato;

b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote

dell’impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate,

anche per il tramite di societa’ fiduciarie o per interposta persona,

con l’indicazione della quota di capitale corrispondente;

c) l’evoluzione prevedibile della gestione, con particolare

riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all’andamento

dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle

forme riassicurative;

d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del

bilancio consolidato.

Capo IV Libri e registri obbligatori

Art. 101.

Libri e registri obbligatori

1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della

Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati

terzi, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge,

devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2

e 3.

2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al

registro delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche, sono

tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

a) i contratti emessi;

b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell’articolo

1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato

perfezionamento ovvero per i quali e’ stato esercitato il diritto di

recesso di cui all’articolo 177;

c) i contratti scaduti;

d) i contratti per i quali e’ stato esercitato il diritto di

riscatto di cui all’articolo 1924, secondo comma, del codice civile;

e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;

f) i sinistri denunciati;

g) i sinistri pagati;

h) i reclami ricevuti.

3. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami danni, oltre al

registro delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche, sono

tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:

a) i contratti emessi;

b) i sinistri denunciati;

c) i sinistri pagati;

d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;

e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio;

f) i sinistri gia’ classificati alle lettere c) oppure d) per i

quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;

g) i reclami ricevuti.

4. L’ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta

dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le

informazioni, i termini e le modalita’ per la loro conservazione e

compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421,

ultimo comma, del codice civile.

5. L’ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per

l’attivita’ delle imprese di riassicurazione, determinando le

informazioni, i termini e le modalita’ per la loro conservazione e

compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421,

ultimo comma, del codice civile.

Note all’art. 101:

- L’art. 1924, secondo comma, del codice civile e’ il

seguente:

«Art. 1924 (Mancato pagamento dei premi). – (Omissis).

Se il contraente non paga i premi successivi nel

termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in

mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il

contratto e’ risoluto di diritto, e i premi pagati restano

acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le

condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la

riduzione della somma assicurata.».

- L’art. 2421, ultimo comma, del codice civile e’ il

seguente:

«Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). – (Omissis).

I libri i cui a presente articolo, prima che siano

messi in uso, devono essere numerati progressivamente in

ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’art.

2215.».

Capo V Revisione contabile

Art. 102.

Revisione contabile del bilancio

1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

con sede legale nel territorio della Repubblica e’ corredato dalla

relazione di una societa’ di revisione che sia iscritta nell’albo

speciale previsto dal testo unico dell’intermediazione finanziaria e

che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell’albo

professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.

2. La relazione della societa’ di revisione, dalla quale risulta il

giudizio sul bilancio ai sensi dell’articolo 156 del testo unico

dell’intermediazione finanziaria, e’ corredata dalla relazione

dell’attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve

tecniche dell’impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente

codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.

3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni

sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del

titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad

eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e

157, comma 2. Non si applica l’articolo 2409-bis del codice civile.

4. L’impugnazione della deliberazione assembleare che approva il

bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per

mancata conformita’ alle norme che ne disciplinano i criteri di

redazione, puo’ essere proposta dall’ISVAP nel termine di sei mesi

dall’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle

imprese.

5. L’ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento

dell’incarico alla societa’ di revisione, ne informa immediatamente

la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.

Note all’art. 102:

- La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69) reca la

«Disciplina giuridica della professione di attuario.».

- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,

S.O.) reca il «Testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21

della legge 6 febbraio 1996, n. 52». In particolare, gli

articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 157, comma 2, sono i

seguenti:

«Art. 155 (Attivita’ di revisione contabile). –

(Omissis).

2. La societa’ di revisione ha diritto di ottenere

dagli amministratori della societa’ documenti e notizie

utili alla revisione e puo’ procedere ad accertamenti,

ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB

e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.».

«Art. 156 (Giudizi sui bilanci). – 1. – 3. (Omissis).

4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di

impossibilita’ di esprimere un giudizio la societa’ di

revisione informa immediatamente la CONSOB.».

«Art. 157 (Effetti dei giudizi sui bilanci). – 1.

(Omissis).

2. La CONSOB puo’ esercitare in ogni caso le azioni

previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito

del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato presso

l’ufficio del registro delle imprese.

- L’art. 2409-bis del codice civile e’ il seguente:

«Art. 2409-bis (Controllo contabile). – Il controllo

contabile sulla societa’ e’ esercitato da un revisore

contabile o da una societa’ di revisione iscritti nel

registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del

capitale di rischio il controllo contabile e’ esercitato da

una societa’ di revisione iscritta nel registro dei

revisori contabili, la quale, limitatamente a tali

incarichi, e’ soggetta alla disciplina dell’attivita’ di

revisione prevista per le societa’ con azioni quotate in

mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione

nazionale per le societa’ e la borsa. Lo statuto delle

societa’ che non fanno ricorso al mercato del capitale di

rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio

consolidato puo’ prevedere che il controllo contabile sia

esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio

sindacale e’ costituito da revisori contabili iscritti nel

registro istituito presso il Ministero della giustizia.».

Art. 103.

Attuario nominato dalla societa’ di revisione

1. Se tra gli amministratori della societa’ di revisione non e’

presente un attuario iscritto nell’albo previsto dalla legge, la

relazione presentata dalla societa’ e’ corredata dalla relazione di

un attuario, iscritto nell’albo professionale e nominato dalla

medesima societa’ di revisione, che riporta il giudizio di cui

all’articolo 102, comma 2.

2. L’incarico dell’attuario ha durata pari a tre esercizi e puo’

essere rinnovato per non piu’ di due volte. Se, prima della scadenza

del periodo, la societa’ di revisione revoca l’incarico all’attuario,

ne da’ immediata e motivata comunicazione all’ISVAP. La revoca

dell’incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il

conferimento dell’incarico ad altro attuario.

3. L’incarico non puo’ essere conferito ad un attuario che si

trovi, nei confronti dell’impresa di assicurazione o di

riassicurazione o nei confronti dell’attuario che presso l’impresa di

assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami

vita o per 1′assicurazione della responsabilita’ civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle

situazioni di incompatibilita’ indicate dall’articolo 160 del testo

unico dell’intermediazione finanziaria.

4. L’attuario e il legale rappresentante dell’impresa trasmettono

all’ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell’incarico, le

dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di

incompatibilita’.

Art. 104.

Accertamenti sulla gestione contabile

1. L’ISVAP puo’ far svolgere alla societa’ di revisione una

verifica, previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture

contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformita’ alle

scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato

patrimoniale e il conto economico dell’impresa. Nello svolgimento di

tale verifica la societa’ di revisione si avvale dell’attuario. Le

spese sono a carico dell’impresa.

Art. 105.

Revoca dell’incarico all’attuario revisore

1. Qualora l’ISVAP accerti l’inosservanza dei doveri relativi allo

svolgimento dell’incarico dell’attuario di cui all’articolo 102,

comma 1, o dell’attuario nominato dalla societa’ di revisione ai

sensi dell’articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai

fini della vigilanza sull’attivita’ della societa’ di revisione, ne

informa la CONSOB.

2. Qualora l’ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui

all’articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una

causa di incompatibilita’ prevista dall’articolo 103, comma 3, ovvero

gravi irregolarita’ nello svolgimento dell’incarico da parte

dell’attuario di cui all’articolo 103, comma 1, puo’ disporre la

revoca dell’incarico, sentito l’interessato.

3. Il provvedimento di revoca e’ comunicato all’attuario, alla

societa’ di revisione e all’impresa di assicurazione o di

riassicurazione. In tal caso la societa’ di revisione provvede a

conferire l’incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque

in tempo utile per l’effettuazione delle verifiche necessarie ai fini

del rilascio del giudizio sul bilancio.

4. In caso di inadempienza l’ISVAP provvede al conferimento

dell’incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso

secondo le tariffe dell’Ordine degli attuari.

5. L’ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei

confronti dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, e da’

comunicazione all’Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei

confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103,

comma 1.

6. L’Ordine degli attuari comunica all’ISVAP gli eventuali

provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli

articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.

Titolo IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE Capo I Disposizioni generali

Art. 106.

Attivita’ di intermediazione assicurativa e riassicurativi

1. L’attivita’ di intermediazione assicurativa e riassicurativa

consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e

riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a

tale attivita’ e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella

conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o

all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti

stipulati.

Art. 107.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni

di accesso e di esercizio dell’attivita’ di intermediazione

assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio

della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione

di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone

fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della

Repubblica, nonche’ i servizi di intermediazione assicurativa e

riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori

dell’Unione europea, quando sono offerti da intermediari di

assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.

2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:

a) le attivita’ direttamente esercitate dalle imprese di

assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;

b) le attivita’ di sola informazione fornite a titolo accessorio

nel contesto di un’altra attivita’ professionale sempre che

l’obiettivo di tale attivita’ non sia quello di assistenza

all’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di

assicurazione;

c) le attivita’ di intermediazione assicurativa quando ricorrono

congiuntamente le seguenti condizioni:

1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze

sulla copertura fornita;

2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un

contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di

responsabilita’ civile;

3) l’intermediazione non e’ svolta professionalmente;

4) l’assicurazione e’ accessoria ad un prodotto o servizio e ne

copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi

prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio

ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilita’ civile

connessi al viaggio stesso;

5) l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e

la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi

eventuali rinnovi, non e’ superiore a cinque anni.

3. Le persone giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2, lettera

d), sono sottoposte, limitatamente all’attivita’ di intermediazione

assicurativa, alla vigilanza dell’ISVAP, che la esercita mediante i

poteri previsti dall’articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda

l’osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui

al capo III, informando e collaborando con le altre autorita’

interessate.

Capo II Accesso all’attivita’ di intermediazione

Art. 108.

Accesso all’attivita’ di intermediazione

1. L’attivita’ di intermediazione assicurativa e riassicurativa e’

riservata agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109.

2. L’attivita’ di intermediazione assicurativa e riassicurativa non

puo’ essere esercitata da chi non e’ iscritto nel registro,

applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308,

comma 2.

3. E’ inoltre consentita l’attivita’ agli intermediari assicurativi

e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di

un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto

dall’articolo 116, comma 2.

4. L’esercizio dell’attivita’ di intermediario di assicurazione e

riassicurazione e’ vietato agli enti pubblici, agli enti o societa’

da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo

a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta’

dell’orario lavorativo a tempo pieno.

Art. 109.

Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi

1. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e

l’aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono

iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno

residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.

2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:

a) gli agenti di assicurazione, in qualita’ di intermediari che

agiscono in nome o per conto di una o piu’ imprese di assicurazione o

di riassicurazione;

b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi’

denominati broker, in qualita’ di intermediari che agiscono su

incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di

assicurazione o di riassicurazione;

c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto

all’attivita’ svolta a titolo principale, esercitano

l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e

malattia per conto e sotto la piena responsabilita’ di un’impresa di

assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato

esclusivamente per l’impresa medesima;

d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo

unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco

speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, le

societa’ di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi

dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la

societa’ Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta,

autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della

Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i

collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari

iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attivita’

di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario

opera.

Non e’ consentita la contemporanea iscrizione dello stesso

intermediario in piu’ sezioni del registro.

3. Nel registro sono altresi’ indicati gli intermediari persone

fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma

temporaneamente non operanti, per i quali 1′adempimento dell’obbligo

di copertura assicurativa di cui all’articolo 110, comma 3, e’

sospeso sino all’avvio dell’attivita’, che forma oggetto di

tempestiva comunicazione all’ISVAP a pena di radiazione dal registro.

4. L’intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si

avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati

addetti all’intermediazione provvede, per conto dei medesimi,

all’iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del

medesimo comma. L’intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si

avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati

addetti all’intermediazione e’ tenuto a dare all’impresa preponente

contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che

operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di

agenzia. L’impresa di assicurazione, che si avvale di produttori

diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all’ISVAP al fine

dell’iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera

c).

5. L’ISVAP rilascia, a richiesta dell’impresa o dell’intermediario

interessato, un’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro,

fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e

di revisione delle iscrizioni effettuate.

6. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di

comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonche’ le

forme di pubblicita’ piu’ idonee ad assicurare l’accesso pubblico al registro.

Note all’art. 109:

- Si riporta l’art. 107 del testo unico bancario:

«Art. 107 (Elenco speciale). – 1. Il Ministro

dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e

la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili

all’attivita’ svolta, alla dimensione e al rapporto tra

indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono

individuati gli intermediari finanziari che si devono

iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca

d’Italia.

2. La Banca d’Italia, in conformita’ delle

deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti

nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto

l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio

nelle sue diverse configurazioni nonche’ l’organizzazione

amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca

d’Italia puo’ adottare, ove la situazione lo richieda,

provvedimenti specifici nei confronti di singoli

intermediari per le materie in precedenza indicate. Con

riferimento a determinati tipi di attivita’ la Banca

d’Italia puo’ inoltre dettare disposizioni volte ad

assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le

modalita’ e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni

periodiche, nonche’ ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni con

facolta’ di richiedere l’esibizione di documenti e gli atti

ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d’Italia puo’ imporre agli intermediari

il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione

di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del

presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco

speciale restano iscritti anche nell’elenco generale; a

essi non si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco

speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio dei

servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con

obbligo di rimborso per un ammontare superiore al

patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste

nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche’ all’art.

97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,

commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l’art. 57, commi 4 e

5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dal

comma 1 che esercitano l’attivita’ di concessione di

finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le

disposizioni dell’art. 47.».

- Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto del

Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94)

concernente il «Regolamento recante norme sui servizi di

bancoposta»:

«Art. 2 (Attivita’ di bancoposta). – 1. Le attivita’ di

bancoposta svolte da Poste comprendono:

a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come

definita dall’art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed

attivita’ connesse o strumentali;

b) raccolta del risparmio postale;

c) servizi di pagamento, comprese l’emissione, la

gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi

di pagamento, di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;

d) servizio di intermediazione in cambi;

e) promozione e collocamento presso il pubblico di

finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari

abilitati;

f) servizi di investimento ed accessori di cui

all’art. 12.

2. Poste e’ autorizzata a prestare tutti i servizi di

bancoposta senza necessita’ di iscrizione in albi od

elenchi.

3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita’

di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24,

commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi l, 2 e 3, 54,

comma l, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a

120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del

testo unico bancario.

4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di

investimento ed accessori si applicano, in quanto

compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza:

5, 6, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2,

8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai

mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32,

51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.

5. Nell’ambito delle attivita’ di cui al comma 1, Poste

e’ equiparata alle banche italiane anche ai fini

dell’applicazione delle norme del testo unico bancario e

del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4,

nonche’ della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si

applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative

previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni

specifiche da parte delle autorita’ competenti.

6. Il risparmio postale e’ disciplinato dal

decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme

del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in

quanto compatibili, nonche’ dalle norme del testo unico

bancario, ove applicabili.

7. Per quanto non diversamente previsto nel presente

decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in

materia di prescrizione.

8. Poste non puo’ esercitare attivita’ di concessione

di finanziamenti nei confronti del pubblico.

9. Per l’esercizio dell’attivita’ di bancoposta, Poste

si avvale di strutture organizzative autonome. E’ tenuta,

altresi’, ad istituire un sistema di separazione contabile

dell’attivita’ di bancoposta rispetto alle altre

attivita’.».

Art. 110.

Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche

1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve

essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili;

b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza

irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444,

comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la

pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia,

contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il

commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena

della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a

tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge

commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni

o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante

l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da pubblici

uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia

intervenuta la riabilitazione;

c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta

la riabilitazione, ne’ essere stato presidente, amministratore con

delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa’ od enti che

siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato

preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre

esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo

restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi

all’adozione dei provvedimenti stessi;

d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o

sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni;

e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.

2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve

inoltre possedere adeguate cognizioni e capacita’ professionali, che

sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneita’, consistente

in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti

nell’esercizio dell’attivita’. L’ISVAP, con regolamento, determina le

modalita’ di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla

relativa organizzazione e gestione.

3. Salvo quanto previsto all’articolo 109, comma 3, ed all’articolo

112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell’iscrizione nella

sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o

b), deve altresi’ stipulare una polizza di assicurazione della

responsabilita’ civile per l’attivita’ svolta in forza

dell’iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di

euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all’anno

globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio

dell’Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori

professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed

infedelta’ dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui

operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura

possono essere elevati dall’ISVAP, con regolamento, tenendo conto

delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo.

Note all’art. 110:

- L’art. 444, comma 2, del codice di procedura penale

e’ il seguente:

«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). – 1 –

1-bis (Omissis).

2. Se vi e’ il consenso anche della parte che non ha

formulato la richiesta e non deve essere pronunciata

sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, il

giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la

qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la

comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,

nonche’ congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza

l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi e’ stata

la richiesta delle parti. Se vi e’ costituzione di parte

civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;

l’imputato e’ tuttavia condannato al pagamento delle spese

sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti

motivi per la compensazione totale o parziale. Non si

applica la disposizione dell’art. 75, comma 3.

- Si riporta il testo dell’art. 10 della legge

31 maggio 1965, n. 575 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

5 giugno 1965, n. 138) concernente «Disposizioni contro la

mafia»: «Art. 10. – 1. Le persone alle quali sia stata

applicata con provvedimento definitivo una misura di

prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di

commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse

inerenti nonche’ concessioni di beni demaniali allorche’

siano richieste per l’esercizio di attivita’

imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonche’ di costruzione

e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione

e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di

fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica

amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei

registri della camera di commercio per l’esercizio del

commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari

astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto

autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo

svolgimento di attivita’ imprenditoriali, comunque

denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed

altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,

concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti

pubblici o delle Comunita’ europee, per lo svolgimento di

attivita’ imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della

misura di prevenzione determina la decadenza di diritto

dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,

abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche’ il

divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo

fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi

riguardanti la pubblica amministrazione e relativi

subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli

a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le

autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le

iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il

tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita’,

puo’ disporre in via provvisoria i divieti di cui ai

commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni,

delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui

ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo’

essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente

e perde efficacia se non e’ confermato con il decreto che

applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze

previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di

chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di

prevenzione nonche’ nei confronti di imprese, associazioni,

societa’ e consorzi di cui la persona sottoposta a misura

di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi

modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono

efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad

eccezione di quelle relative alle anni, munizioni ed

esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1

le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo

possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per

effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di

sostentamento all’interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, delle imprese o dell’intermediario assicurativo.

5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi’

ai soggetti addetti all’attivita’ di intermediazione svolta nei

locali dove l’intermediario opera.

Art. 112.

Requisiti per l’iscrizione delle societa’

1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa’ deve

essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la sede legale in Italia;

collaboratori degli intermediari

1. Il possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo

110, comma 1, e’ richiesto anche per i produttori diretti ed e’

accertato dall’impresa per conto della quale i medesimi operano.

2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti

provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai

prodotti intermediati ed all’attivita’ complessivamente svolta.

3. Il possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo

110, comma 1, e’ richiesto anche per i soggetti iscritti nella

sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed

e’ accertato dall’intermediario per conto del quale essi operano.

4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e

capacita’ professionali adeguate all’attivita’ ed ai prodotti sui

quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo

relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura

b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato

amministrativa;

e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste

dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e

successive modificazioni.

2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa’ deve

inoltre avere affidato la responsabilita’ dell’attivita’ di

intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione

attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia’

disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia’

stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le

autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le

abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non

possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei

contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo’

essere consentita a favore di persone nei cui confronti e’

in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data

preventiva comunicazione al giudice competente, il quale

puo’ disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le

sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i

relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a

quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo

non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica

amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano

anche nei confronti delle persone condannate con sentenza

definitiva o, ancorche’ non definitiva, confermata in grado

di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma

3-bis, del codice di procedura penale.».

Art. 111.

Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti e dei preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta

del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione. Nelle societa’

iscritte nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,

lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati,

l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere

iscritti nella medesima sezione del registro.

3. Ai fini dell’iscrizione, la societa’ deve altresi’ avere

stipulato la polizza di assicurazione della responsabilita’ civile

professionale di cui all’articolo 110, comma 3, per l’attivita’ di

intermediazione svolta dalla societa’, dalle persone fisiche di cui

al comma 2, nonche’ per i danni arrecati da negligenze, errori

professionali ed infedelta’ dei dipendenti, dei collaboratori o delle

persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la societa’ deve

inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all’importo

stabilito con regolamento adottato dall’ISVAP. E’ fatto obbligo alla

societa’ che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e

riassicurativa di preporre alle due attivita’ persone fisiche diverse

e di dotarsi di una organizzazione adeguata.

5. Qualora la societa’ richieda l’iscrizione alla sezione del

registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), e’ altresi’

necessaria l’iscrizione delle persone fisiche addette all’attivita’

di intermediazione. E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione nella

sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e),

per la societa’ che operi, direttamente o indirettamente, attraverso

altra societa’.

Nota all’art. 112:

- Per l’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,

vedi la nota all’art. 110.

Art. 113.

Cancellazione

1. L’ISVAP dispone la cancellazione dell’intermediario dalla

relativa sezione del registro in caso di:

a) radiazione;

b) rinunzia all’iscrizione;

c) mancato esercizio dell’attivita’, senza giustificato motivo,

per oltre tre anni;

d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110,

comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;

e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui

all’articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP;

f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del

registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita

di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110,

comma 3, e 112, comma 3;

g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del

registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), mancato

versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo

115.

2. L’istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere

b) e c), relativa ai produttori diretti dell’impresa o ai soggetti

iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,

lettera e), e’ presentata dall’impresa o, rispettivamente,

dall’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di

interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il

soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109,

comma 2, lettera e), l’impresa o, rispettivamente, l’intermediario

sono tenuti a darne comunicazione all’ISVAP. L’intermediario iscritto

alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera

a), comunica all’impresa preponente ogni variazione concernente i

soggetti iscritti ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera e).

3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se

richiesta dall’intermediario o dall’impresa, fino a quando sia in

corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti

istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.

Art. 114.

Reiscrizione

1. L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito

del provvedimento di radiazione, puo’ richiedere di esservi iscritto

nuovamente, purche’ siano decorsi almeno cinque anni dalla

cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli

articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da

condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono

essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta

la riabilitazione.

2. L’intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento

del contributo di vigilanza, puo’ essere iscritto nuovamente purche’

abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla

cancellazione.

3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal

registro per non aver provveduto al versamento del contributo al

Fondo di garanzia, puo’ esservi nuovamente iscritto purche’ provveda

al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione,

maggiorate degli interessi moratori.

4. Se l’intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro,

chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica

della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112,

rimanendo valida, per le persone fisiche, l’idoneita’ gia’ conseguita

ai sensi dell’articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai

sensi dell’articolo 111, commi 2 e 4.

Art. 115.

Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di

riassicurazione

I. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di

garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno

patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione

o di riassicurazione derivante dall’esercizio dell’attivita’ di

mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito

dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza

di cui, rispettivamente, all’articolo 110, comma 3, e all’articolo

112, comma 3.

2. L’amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con

decreto del Ministro delle attivita’ produttive, che e’ composto da

un dirigente del Ministero delle attivita’ produttive, con funzioni

di presidente, da un dirigente del Ministero dell’economia e delle

finanze, da un funzionario dell’ISVAP, da un funzionario della

CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella

corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle

imprese di assicurazione e di riassicurazione.

3. Le norme relative all’amministrazione, alla contribuzione ed ai

limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro

delle attivita’ produttive, sentito l’ISVAP. Il contributo e’

determinato annualmente con decreto del Ministro delle attivita’

produttive, sentito l’ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non

superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni

annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la

copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma

2.

4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto

presso il quale e’ costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo

non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del

soggetto che li amministra ne’ dei creditori dei singoli

intermediari, o nell’interesse degli stessi, diversi dagli assicurati

o dalle imprese. Il fondo non puo’ essere compreso nelle procedure

concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli

intermediari partecipanti.

5. Il fondo e’ surrogato nei diritti degli assicurati e delle

imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza

dei pagamenti effettuati a loro favore.

Art. 116.

Attivita’ in regime di stabilimento e di prestazione di servizi

1. L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi e

riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con

sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri

Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di

servizi previa comunicazione all’ISVAP. L’ISVAP informa le autorita’

di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di

estensione dell’attivita’ sui rispettivi territori comunicate dagli

intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante

annotazione integrativa dell’iscrizione al registro, l’indicazione

degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in

regime di stabilimento o di liberta’ di prestazione di servizi.

2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno

residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro,

possono esercitare l’attivita’ in regime di stabilimento o di libera

prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere

dal trentesimo giorno successivo all’apposita comunicazione che

l’ISVAP riceva dall’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di

origine. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicita’ delle

comunicazioni ricevute dalle autorita’ di vigilanza degli altri Stati

membri relative all’attivita’ svolta dagli intermediari di tali Stati

nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell’elenco

annesso al registro di cui all’articolo 109, comma 2.

3. L’ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo

svolgimento delle attivita’ di intermediazione che, nell’interesse

generale, devono essere osservate sul territorio italiano.

4. L’ISVAP puo’ adottare nei confronti dell’intermediario che non

osservi le disposizioni di interesse generale un provvedimento che

sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in

caso di accertata violazione, l’ulteriore svolgimento dell’attivita’

sul territorio italiano.

Capo III Regole di comportamento

Art. 117.

Separazione patrimoniale

1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai

risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se

regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto

separato, del quale puo’ essere titolare anche l’intermediario

espressamente in tale qualita’, e che costituiscono un patrimonio

autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.

2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o

pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle

imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro

creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al

singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.

3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e

giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale

rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti

dell’intermediario.

Art. 118.

Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari

assicurativi

1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario

o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente

all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico

dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed

agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano

effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di

quietanza scritta.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti

dell’intermediario iscritto nella sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali

attivita’ sono espressamente previste dall’accordo sottoscritto con

l’impresa. A tal fine l’intermediario e’ tenuto a darne specifica

comunicazione al cliente nell’ambito dell’informazione

precontrattuale di cui all’articolo 120.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti

dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza

assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni

impresa coassicuratrice se le attivita’ previste dal comma 1 sono

incluse nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione

non veritiera e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria

prevista dall’articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai

sensi dell’articolo 329.

Art. 119.

Doveri e responsabilita’ verso gli assicurati

1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i

produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato

dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita’

accertata in sede penale.

2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla

sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o

b), risponde in solido dei danni arrecati dall’operato

dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico,

compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del

registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali

danni siano conseguenti a responsabilita’ accertata in sede penale.

Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui

all’articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra

sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali

accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla

libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto

incaricato della distribuzione.

3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), e’ responsabile

dell’attivita’ di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti

iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,

lettera e).

Art. 120.

Informazione precontrattuale e regole di comportamento

1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui

all’articolo 109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima

della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di

rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni

stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto

disposto con il presente articolo.

2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari

assicurativi dichiarano al contraente:

a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale,

dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero

sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine

di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del

contraente;

b) se propongono determinati prodotti in virtu’ di un obbligo

contrattuale con una o piu’ imprese di assicurazione, dovendo in tal

caso comunicare la denominazione di tali imprese;

c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi

contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi

comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese

di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti

d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del

diritto di richiedere tali informazioni.

3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto,

l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle

informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto

adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le

caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali

e’ obbligata l’impresa di assicurazione.

4. L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione

degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle

cognizioni e della capacita’ professionale degli addetti

all’attivita’ di intermediazione, disciplina con regolamento:

a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti

del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione

relativi all’intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di

natura societaria, con l’impresa di assicurazione, alle

caratteristiche del contratto proposto in relazione all’eventuale

prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi

imparziale o all’esistenza di obblighi assunti per la promozione e

l’intermediazione con una o piu’ imprese di assicurazione;

b) le modalita’ con le quali e’ fornita l’informazione al

contraente, prevedendo i casi nei quali puo’ essere effettuata su

richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono,

di regola, l’uso della lingua italiana e la comunicazione su un

supporto accessibile e durevole, al piu’ tardi subito dopo la

conclusione del contratto;

c) le modalita’ di tenuta della documentazione concernente

l’attivita’ svolta;

d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari

previste dall’articolo 329.

5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di

assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari

riassicurativi.

Art. 121.

Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza

1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al

contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:

a) l’identita’ dell’intermediario e il fine della chiamata;

b) l’identita’ della persona in contatto con il contraente ed il

suo rapporto con l’intermediario assicurativo;

c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio

o prodotto offerto;

d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente

dovra’ corrispondere.

2. In ogni caso l’informazione e’ fornita al contraente prima della

conclusione del contratto di assicurazione. Puo’ essere fornita

verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria

una copertura immediata del rischio. In tali casi l’informazione e’

fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del

contratto.

3. L’ISVAP, con regolamento, determina le informazioni

sull’intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono

comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto

di quanto previsto ai commi 1 e 2.

Titolo X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI Capo I Obbligo di assicurazione

Art. 122.

Veicoli a motore

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli

e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di

uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti

dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi

prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91,

comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal

Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP,

individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di

assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

2. L’assicurazione comprende la responsabilita’ per i danni alla

persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al

quale e’ effettuato il trasporto.

3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta

contro la volonta’ del proprietario, dell’usufruttuario,

dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in

caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo

283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla

denuncia presentata all’autorita’ di pubblica sicurezza. In deroga

all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile

l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al

residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del

contributo previsto dall’articolo 334.

4. L’assicurazione copre anche la responsabilita’ per i danni

causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le

condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali

di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria

della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal

contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano

abitualmente.

Note all’art. 122:

- L’art. 2054 del codice civile e’ il seguente:

«Art. 2054 (Circolazione di veicoli). – Il conducente

di un veicolo senza guida di rotaie e’ obbligato a

risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla

circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto

il possibile per evitare il danno.

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a

prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso

ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Il proprietario del veicolo o, in sua vece,

l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato

dominio, e’ responsabile in solido col conducente, se non

prova che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la

sua volonta’.

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti

sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione

o da difetto di manutenzione del veicolo.».

- L’art. 91 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,

recante «Modifiche ed integrazioni al codice della strada»,

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n.

149) e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,

della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Gazzetta Ufficiale

12 agosto 2003, n. 186, S.O.), e’ il seguente:

«Art. 91 (Locazione senza conducente con facolta’ di

acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di

riservato dominio). – 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed

i rimorchi locati con facolta’ di acquisto sono

immatricolati a nome del locatore, ma con specifica

annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del

locatario e della data di scadenza del relativo contratto.

In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in

relazione all’uso cui il locatario intende adibire il

veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del

titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli

articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera

intestatario della carta di circolazione anche il locatore.

Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione

al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a

persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario

e’ responsabile in solido con il conducente ai sensi

dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile.

3. Nell’ipotesi di vendita di veicolo con patto di

riservato dominio, il veicolo e’ immatricolato al nome

dell’acquirente, ma con specifica indicazione nella carta

di circolazione del nome del venditore e della data di

pagamento dell’ultima rata. Le stesse indicazioni sono

riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica

all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e

all’acquirente con patto di riservato dominio l’art. 196,

comma 1.».

- L’art. l896, primo comma, secondo periodo del codice

civile e’ il seguente:

«Art. 1 (Cessazione del rischio durante

l’assicurazione). (Omissis).

I premi relativi al periodo di assicurazione in corso

al momento della comunicazione o della conoscenza sono

dovuti per intero. (Omissis)».

Art. 123.

Natanti

1. Le unita’ da diporto, con esclusione delle unita’ non dotate di

motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso

pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte

dall’assicurazione della responsabilita’ civile verso terzi prevista

dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente

con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di

locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento,

adottato dal Ministro delle attivita’ produttive su proposta

dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo

di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.

2. Sono altresi’ soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di

stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti

di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e

adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico

di trasporto di persone.

3. L’obbligo assicurativo e’ esteso ai motori amovibili, di

qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unita’ alla quale vengono

applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale e’

di volta in volta collocato il motore.

4. Alle unita’ da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si

applicano, in quanto compatibili, le norme previste per

l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore.

Nota all’art. 123:

- Per l’art. 2054 del codice civile vedi la nota

all’art. 122.

Art. 124.

Gare e competizioni sportive

1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di

veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate,

anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto

a contrarre assicurazione per la responsabilita’ civile.

2. L’assicurazione copre la responsabilita’ dell’organizzatore e

degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali

e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai

veicoli da essi adoperati.

Art. 125.

Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri

1. Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione

ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche’ per i motori

amovibili di cui all’articolo 123, comma 3, muniti di certificato di

uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che

circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali

della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza

in Italia, l’obbligo di assicurazione.

2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione si considera assolto:

a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto

previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attivita’

produttive, su proposta dell’ISVAP, ovvero

b) quando il conducente sia in possesso di certificato

internazionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale di

assicurazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano.

3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione

rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione:

a) e’ assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera»,

come disciplinato dal regolamento previsto all’articolo 126, comma 2,

lettera a), concernente la responsabilita’ civile derivante dalla

circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli

altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma

stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;

b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia

reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla

circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione

europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare

l’assicurazione di responsabilita’ civile per i veicoli muniti di

targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;

c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di

una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero

ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.

4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione

rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana,

l’obbligo di assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio

centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni

cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base

di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di

assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.

5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l’Ufficio centrale

italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il

pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di

legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza

di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle

ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al

comma 4, l’Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei

danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi

diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di

quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai

veicoli a motore di proprieta’ di agenti diplomatici e consolari o di

funzionari internazionali, o di proprieta’ di Stati esteri o di

organizzazioni internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non

si applicano per l’assicurazione della responsabilita’ civile per

danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di

immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel

regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle

attivita’ produttive.

Art. 126.

Ufficio centrale italiano

1. L’Ufficio centrale italiano e’ abilitato all’esercizio delle

funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento

degli altri compiti stabiliti dall’ordinamento comunitario e dal

presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle

attivita’ produttive, che ne approva lo statuto con decreto.

2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui

all’articolo 125, svolge le seguenti attivita’:

a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese

aderenti, l’assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento

adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attivita’

produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli

indennizzi dovuti;

b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3,

lettere b) e c), ed al comma 4 dell’articolo 125, ai fini del

risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei

veicoli a motore e natanti, la qualita’ di domiciliatario

dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di

assicurazione;

c) e’ legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al

comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell’articolo 125, in

nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento

che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e

natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare

direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli

articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti

dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione

diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile

secondo quanto previsto dall’articolo 144.

3. Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento

nei confronti dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui

all’articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice

di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando percio’

stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al

tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di

pace. I termini di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, del

codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a

sessanta giorni.

4. L’Ufficio centrale italiano e’ abilitato ad emettere le carte

verdi richieste per la circolazione all’estero di veicoli a motore

immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti

uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di

tali certificati comporta.

5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione

esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto

intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato

da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da

assicurazione, l’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei

confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme

pagate e le relative spese.

6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica

dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o

registrati all’estero, l’Ufficio centrale italiano puo’ richiedere ai

competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente

alle modalita’ dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle

parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno

distintivo.

Note all’art. 126:

- L’art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura

civile, e’ il seguente:

«Art. 163-bis (Termini per comparire). – Tra il giorno

della notificazione della citazione e quello dell’udienza

di comparizione debbono intercorrere termini liberi non

minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione

si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova

all’estero».

- L’art. 318, secondo comma, del codice di procedura

civile, e’ il seguente:

«Art. 318 (Contenuto della domanda). – (Omissis).

Tra il giorno della notificazione di cui all’art. 316 e

quello della comparizione devono intercorrere termini

liberi non minori di quelli previsti dall’art. 163-bis,

ridotti alla meta’.».

- L’art. 163-bis, secondo comma, del codice di

procedura civile, e’ il seguente:

«Art. 163-bis (Termini per comparire). – (Omissis).

Nelle cause che richiedono pronta spedizione il

presidente puo’, su istanza dell’attore e con decreto

motivato in calce dell’atto originale e delle copie della

citazione, abbreviare fino alla meta’ i termini indicati

dal primo comma.».

Art. 127.

Certificato di assicurazione e contrassegno

1. L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore

e’ comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di

assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui

risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il

premio o la rata di premio.

2. L’impresa di assicurazione e’ obbligata nei confronti dei terzi

danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo

quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile

e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo.

3. All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’impresa

di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della

targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e

giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e’ valido il

certificato. Il contrassegno e’ esposto sul veicolo al quale si

riferisce l’assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del

premio o della rata di premio.

4. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalita’ per il

rilascio, nonche’ le caratteristiche del certificato di

assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti

provvisoriamente equipollenti e le modalita’ per l’emissione di

duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.

Nota all’art. 127:

- L’art. 1901, secondo comma, del codice civile e’ il

seguente:

«Art. 1901 (Mancato pagamento del premio). – (Omissis).

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i

premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore

ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della

scadenza.».

Art. 128.

Massimali di garanzia

1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la

responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti, il contratto e’ stipulato per somme non

inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle

vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento

adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attivita’

produttive.

2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere

incrementate, con decreto del Ministro delle attivita’ produttive,

sentito l’ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell’indice

generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni

dell’Istituto nazionale di statistica.

3. E’ comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti

dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

Art. 129.

Soggetti esclusi dall’assicurazione

1. Non e’ considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti

dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del

veicolo responsabile del sinistro.

2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2,

e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre

considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai

contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle

cose:

a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice

civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;

b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio,

gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del

soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a),

nonche’ gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo

grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o

siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al

loro mantenimento;

c) ove l’assicurato sia una societa’, i soci a responsabilita’

illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti

indicati alla lettera b).

Nota all’art. 129:

- Per l’art. 2054 del codice civile e l’art. 91 del

codice della strada vedi le note all’art. 122.

Capo II Esercizio dell’assicurazione

Art. 130.

Imprese autorizzate

1. L’assicurazione puo’ essere stipulata con qualsiasi impresa

autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in

regime di stabilimento e di liberta’ di prestazione di servizi,

l’assicurazione della responsabilita’ civile per i danni causati

dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio

della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale

in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l’assicurazione

obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla

circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la

responsabilita’ del vettore, designano in ogni Stato membro un

mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei

sinistri nei casi di cui all’articolo 151.

3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione, che opera in regime

di liberta’ di prestazione di servizi, non abbia nominato il

rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25,

il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.

Art. 131.

Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto

1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita’ delle

offerte dei servizi assicurativi, nonche’ un’adeguata informazione ai

soggetti che devono adempiere all’obbligo di assicurazione dei

veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del

pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota

informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio

della Repubblica.

2. La pubblicita’ dei premi e’ attuata mediante preventivi

personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell’impresa

di assicurazione, nonche’ mediante siti internet che permettono di

ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti

individuati nel regolamento di attuazione.

3. L’ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle

imprese e degli intermediari.

Art. 132.

Obbligo a contrarre

1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le

condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire

preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione

obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria

verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di

rischio, nonche’ dell’identita’ del contraente e dell’intestatario

del veicolo, se persona diversa.

2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che

l’autorizzazione sia limitata, ai fini dell’assolvimento agli

obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla

circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.

3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all’osservanza

dell’obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di

assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico

registro automobilistico ed all’archivio nazionale dei veicoli

previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e

tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in

ragione dell’esigenza di consultazioni anche sistematiche nell’ambito

delle attivita’ di prevenzione e contrasto delle frodi

nell’assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle

attivita’ produttive, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di

attuazione.

Art. 133.

Formule tariffarie

1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre

categorie di veicoli a motore che possono essere individuate

dall’ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono

essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad

ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del

premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in

relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo

periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che

prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o

in base a formule miste fra le due tipologie. L’individuazione delle

categorie di veicoli e’ effettuata tenendo conto delle esigenze di

prevenzione.

2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico

all’anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista

dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni

relative all’abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e

tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con

decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per

la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di

attuazione.

Art. 134.

Attestazione sullo stato del rischio

1. L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative

all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di

ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria

relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente

o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario,

all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso

di locazione finanziaria.

2. Il regolamento puo’ prevedere l’obbligo, a carico delle imprese

di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate

sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da

enti pubblici ovvero, qualora gia’ esistente, da enti privati, al

fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti

di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso

l’ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le

informazioni sull’attestazione.

3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si

riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la

validita’, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i

termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di

osservazione.

4. L’attestazione e’ consegnata dal contraente all’impresa di

assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il

medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.

Art. 135.

Banca dati sinistri

1. Allo scopo di rendere piu’ efficace la prevenzione e il

contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle

assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in

Italia, e’ istituita presso l’ISVAP una banca dati dei sinistri ad

essi relativi.

2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i

sinistri dei propri assicurati, secondo le modalita’ stabilite con

regolamento adottato dall’ISVAP. I dati relativi alle imprese di

assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime

di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono

richiesti dall’ISVAP alle rispettive autorita’ di vigilanza degli

Stati membri interessati.

3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonche’ le

condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite

dall’ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo

120 del codice in materia di protezione dei dati personali.

Nota all’art. 135:

- Si riporta il testo dell’art. 120 del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.)

concernente: «Codice in materia di protezione dei dati

personali»:

«Art. 120 (Sinistri). – 1. L’Istituto per la vigilanza

sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

(ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e

le modalita’ di funzionamento della banca di dati dei

sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di

comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni

obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in

Italia, stabilisce le modalita’ di accesso alle

informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi

giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in

materia di prevenzione e contrasto di comportamenti

fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,

nonche’ le modalita’ e i limiti per l’accesso alle

informazioni da parte delle imprese di assicurazione.

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui

al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo

svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si

applicano le disposizioni dell’art. 2, comma 5-quater, del

decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e

successive modificazioni.».

Art. 136.

Funzioni del Ministero delle attivita’ produttive

1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del

Ministero delle attivita’ produttive, l’ISVAP e’ tenuto a comunicare

al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe

dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ istituito presso il

Ministero delle attivita’ produttive un comitato di esperti in

materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con

il compito di osservare l’andamento degli incrementi tariffari

praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio

della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie

applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale

misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel

corso dell’anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del

Ministro delle attivita’ produttive, e’ disciplinata la costituzione

e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai

predetti esperti non puo’ essere attribuita alcuna indennita’ o

emolumento comunque denominato.

3. Al fine della diffusione di un’adeguata informazione agli utenti

e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui

premi relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilita’

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e’ autorizzato a

stipulare apposita convenzione con l’Istituto nazionale di statistica

e a co-finanziare, secondo modalita’ e criteri stabiliti con decreto

del Ministro delle attivita’ produttive, programmi di informazione e

orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi

dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle

disponibilita’ finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge

istitutiva.

Capo III Risarcimento del danno

Art. 137.

Danno patrimoniale

1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del

risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilita’

temporanea o dell’invalidita’ permanente su un reddito di lavoro

comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro

dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi

esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che

risulta il piu’ elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il

lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il piu’

elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta

sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei

casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata

dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.

2. E’ in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla

stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto

rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il

giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle

entrate.

3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai

fini del risarcimento non puo’ essere inferiore a tre volte

l’ammontare annuo della pensione sociale.

Art. 138.

Danno biologico per lesioni di non lieve entita’

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive,

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il

Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una

specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:

a) delle menomazioni alla integrita’ psicofisica comprese tra

dieci e cento punti;

b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di

invalidita’ comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti

all’eta’ del soggetto leso.

2. La tabella unica nazionale e’ redatta secondo i seguenti

principi e criteri:

a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la

lesione temporanea o permanente all’integrita’ psico-fisica della

persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica

un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti

dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da

eventuali ripercussioni sulla sua capacita’ di produrre reddito;

b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto

variabile in funzione dell’eta’ e del grado di invalidita’;

c) il valore economico del punto e’ funzione crescente della

percentuale di invalidita’ e l’incidenza della menomazione sugli

aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in

modo piu’ che proporzionale rispetto all’aumento percentuale

assegnato ai postumi;

d) il valore economico del punto e’ funzione decrescente

dell’eta’ del soggetto, sulla base delle tavole di mortalita’

elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse

legale;

e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento e’

determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilita’

riconosciuta per ciascun giorno.

3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su

specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del

danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo’ essere

aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato

apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.

4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono

aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attivita’

produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice

nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

impiegati accertata dall’ISTAT.

Art. 139.

Danno biologico per lesioni di lieve entita’

1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve

entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti, e’ effettuato secondo i criteri e le

misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente, e’ liquidato per i

postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo

crescente in misura piu’ che proporzionale in relazione ad ogni punto

percentuale di invalidita’; tale importo e’ calcolato in base

all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita’ del

relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6.

L’importo cosi’ determinato si riduce con il crescere dell’eta’ del

soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno

di eta’ a partire dall’undicesimo anno di eta’. Il valore del primo

punto e’ pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;

b) a titolo di danno biologico temporaneo, e’ liquidato un

importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di

inabilita’ assoluta; in caso di inabilita’ temporanea inferiore al

cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente

alla percentuale di inabilita’ riconosciuta per ciascun giorno.

2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la

lesione temporanea o permanente all’integrita’ psico-fisica della

persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica

un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti

dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da

eventuali ripercussioni sulla sua capacita’ di produrre reddito.

3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1

puo’ essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un

quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive

del danneggiato.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro

delle attivita’ produttive, si provvede alla predisposizione di una

specifica tabella delle menomazioni alla integrita’ psicofisica

comprese tra uno e nove punti di invalidita’.

5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con

decreto del Ministro delle attivita’ produttive, in misura

corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.

6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a),

per un punto percentuale di invalidita’ pari a 1 si applica un

coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di

invalidita’ pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a

1,1, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 3 si applica un

coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di

invalidita’ pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a

1,3, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 5 si applica un

coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di

invalidita’ pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a

1,7, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 7 si applica un

coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di

invalidita’ pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a

2,1, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 9 si applica un

coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.

Art. 140.

Pluralita’ di danneggiati e supero del massimale

1. Qualora vi siano piu’ persone danneggiate nello stesso sinistro

e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate,

i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di

assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza

delle somme assicurate.

2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni

dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate,

pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha

pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante,

risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza

della somma assicurata rispetto alla somma versata.

3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui

credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi

abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto

sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.

4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone

danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi

l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di

assicurazione puo’ effettuare il deposito di una somma, nei limiti

del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le

persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e’

irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Nota all’art. 140:

- L’art. 102 del codice di procedura civile e’ il

seguente:

«Art. 102 (Litisconsorzio necessario). – Se la

decisione non puo’ pronunciarsi che in confronto di piu’

parti, queste debbono agire oessere convenute nello stesso

processo. Se questo e’ promosso da alcune o contro alcune

soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del

contraddittorio in un termine perentorio da lui

stabilito.».

Art. 141.

Risarcimento del terzo trasportato

1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno

subito dal terzo trasportato e’ risarcito dall’impresa di

assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del

sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto

previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della

responsabilita’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,

fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei

confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se

il veicolo di quest’ultimo e’ coperto per un massimale superiore a

quello minimo.

2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei

confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a

bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista

dall’articolo 148.

3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e’ esercitata

nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il

danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui

all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile

puo’ intervenire nel giudizio e puo’ estromettere l’impresa di

assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilita’ del

proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni del capo IV.

4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha

diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del

responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste

dall’articolo 150.

Art. 142.

Diritto di surroga dell’assicuratore sociale

1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale,

l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere

direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese

sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle

leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione,

sempreche’ non sia gia’ stato pagato il risarcimento al danneggiato,

con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.

2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di

assicurazione e’ tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione

attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da

parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.

Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni,

l’impresa di assicurazione e’ tenuta a darne comunicazione al

competente ente di assicurazione sociale e potra’ procedere alla

liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea

a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da

erogare.

3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al

comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di

volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di

assicurazione potra’ disporre la liquidazione definitiva in favore

del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di

ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti

se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di

surrogazione.

4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non puo’

esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto

dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti

risarciti.

Capo IV Procedure liquidative

Art. 143.

Denuncia di sinistro

1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali

vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti

o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a

denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione,

avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e’

approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia

di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso

avviso di sinistro.

2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i

conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria

da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia

verificato nelle circostanze, con le modalita’ e con le conseguenze

risultanti dal modulo stesso.

Nota all’art. 143:

- L’art. 1915 del codice civile e’ il seguente:

«Art. 1915 (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di

salvataggio). – L’assicurato che, dolosamente non adempie

l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto

all’indennita’.

Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale

obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennita’

in ragione del pregiudizio sofferto.».

Art. 144.

Azione diretta del danneggiato

1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un

veicolo o di un natante, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione,

ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti

dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti

delle somme per le quali e’ stata stipulata l’assicurazione.

2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non

puo’ opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’

clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al

risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia

diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe

avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria

prestazione.

3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione e’

chiamato anche il responsabile del danno.

4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti

dell’impresa di assicurazione e’ soggetta al termine di prescrizione

cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

Art. 145.

Proponibilita’ dell’azione di risarcimento

1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148,

l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei

veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione,

puo’ essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,

ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in

cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il

risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di

ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le

modalita’ ed i contenuti previsti all’articolo 148.

2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149

l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei

veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione,

puo’ essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,

ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in

cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di

assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di

assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le

modalita’ ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.

Art. 146.

Diritto di accesso agli atti

1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati

personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le

imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della

responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai

danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei

procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni

che li riguardano.

2. L’esercizio del diritto di accesso non e’ consentito quando

abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi

o prove di comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza

di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi

restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorita’ giudiziaria.

3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato

o il danneggiato non e’ messo in condizione di prendere visione degli

atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, puo’ inoltrare reclamo

all’ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.

4. Il Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il

Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta

dell’ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli

esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli

oneri a carico dei richiedenti, nonche’ i termini e le altre

condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1.

Art. 147.

Stato di bisogno del danneggiato

1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al

risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato

di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da

imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un

sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita’ a

carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva

provvede all’assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei

limiti dei quattro quinti della presumibile entita’ del risarcimento

che sara’ liquidato con la sentenza. Se la causa civile e’ sospesa ai

sensi dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale,

l’istanza e’ proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale e’

pendente la causa.

3. L’istanza puo’ essere riproposta nel corso del giudizio.

4. L’ordinanza e’ irrevocabile fino alla decisione del merito.

Nota all’art. 147:

- L’art. 75, comma 3, del codice di procedura penale e’

il seguente:

«Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione

penale). – 1 – 2. (Omissis).

3. Se l’azione e’ proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel

processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado,

il processo civile e’ sospeso fino alla pronuncia della

sentenza penale non piu’ soggetta a impugnazione, salve le

eccezioni previste dalla legge».

Art. 148.

Procedura di risarcimento

1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di

risarcimento, presentata secondo le modalita’ indicate nell’articolo

145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui

all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli

aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in

cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad

accertare l’entita’ del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione

di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al

danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica

specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il

termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di

denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel

sinistro.

2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il

risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si

ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano

causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento

deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le

modalita’ indicate al comma 1. La richiesta deve contenere

l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento

e la descrizione delle circostanze nelle quali si e’ verificato il

sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della

valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi

all’eta’, all’attivita’ del danneggiato, al suo reddito, all’entita’

delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta

guarigione con o senza postumi permanenti, nonche’ dalla

dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di

decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di

assicurazione e’ tenuta a provvedere all’adempimento del predetto

obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.

3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto

salvo quanto stabilito al comma 5, non puo’ rifiutare gli

accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla

persona da parte dell’impresa. Qualora cio’ accada, i termini di cui

al comma 2 sono sospesi.

4. L’impresa di assicurazione puo’ richiedere ai competenti organi

di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita’

dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla

targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e’

tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in

caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni

personali o il decesso.

5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione

richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della

stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai

commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o

dei documenti integrativi.

6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli,

l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione

della comunicazione.

7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al

danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma

in tal modo corrisposta e’ imputata nella liquidazione definitiva del

danno.

8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che

l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa

corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita’,

tempi ed effetti di cui al comma 7.

9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al

presente articolo, l’impresa di assicurazione non puo’ opporre al

danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato

dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del

codice civile.

10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma

offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta’ di quella

liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il

giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia

della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza

delle disposizioni del presente capo.

11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per

l’eventuale assistenza prestata da professionisti, e’ tenuta a

richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione

stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle

voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia

provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al

professionista, ne da’ comunicazione al danneggiato, indicando

Nota all’art. 148:

- L’art. 1913 del codice civile e’ il seguente:

«Art. 1913 (Avviso all’assicuratore in caso di

sinistro). – L’assicurato deve dare avviso del sinistro

all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il

contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si

e’ verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e’

necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente

autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro

il detto termine alle operazioni di salvataggio o di

constatazione del sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalita’ del bestiame

l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro

ventiquattro ore.».

Art. 149.

Procedura di risarcimento diretto

1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed

assicurati per la responsabilita’ civile obbligatoria, dal quale

siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i

danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa

di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo

utilizzato.

2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo

nonche’ i danni alle cose trasportate di proprieta’ dell’assicurato o

del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito

dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite

previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri

che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento

del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato

dall’articolo 141.

3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di

risarcimento diretto, e’ obbligata a provvedere alla liquidazione dei

danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo

responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le

imprese medesime.

4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta,

l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici

giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e’ tenuto l’importo corrisposto.

a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del

responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.

5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde

la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare

l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma

in tale modo corrisposta e’ imputata all’eventuale liquidazione

definitiva del danno.

6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il

risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di

offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti

dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo’ proporre

l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti

della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione

del veicolo del responsabile puo’ chiedere di intervenire nel

giudizio e puo’ estromettere l’altra impresa, riconoscendo la

responsabilita’ del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso,

la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime

secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento

diretto.

Disciplina del sistema di risarcimento diretto

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del

Ministro delle attivita’ produttive, da emanarsi entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:

a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita’ delle

parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di

assicurazione;

b) il contenuto e le modalita’ di presentazione della denuncia di

sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;

c) le modalita’, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di

assicurazione per il risarcimento del danno;

d) i limiti e le condizioni di risarcibilita’ dei danni

accessori;

e) i principi per la cooperazione tra le imprese di

assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal

sistema di risarcimento diretto.

2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo

149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in

altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai

sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito

al sistema di risarcimento diretto.

3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui

principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei

danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione

e la stabilita’ delle imprese.

Capo V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero

Art. 151.

Procedura

1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative

agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone

derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello

di residenza degli stessi, provocati dall’uso di veicoli che sono

assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.

2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di

responsabilita’ civile e le norme di diritto internazionale privato,

le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in

uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a Art. 150.

persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici

nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta

verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di

veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato

membro.

3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel

caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato

tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da

quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e

stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di

residenza della persona avente diritto al risarcimento.

4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti

provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel

territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni

di cui all’articolo 125.

5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al

risarcimento possono agire direttamente contro l’impresa di

assicurazione che copre la responsabilita’ civile del responsabile.

Art. 152.

Mandatario per la liquidazione dei sinistri

1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di

informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del

proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in

ciascuno Stato membro.

2. Il mandatario risiede o e’ stabilito nel territorio dello Stato

membro per il quale e’ designato e si rivolge agli aventi diritto al

risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di

residenza degli stessi.

3. Il mandatario, che puo’ operare per conto di una o piu’ imprese

di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini

della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie

per gestire la liquidazione stessa.

4. La nomina del mandatario non esclude la facolta’ per il

danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al

responsabile del sinistro ovvero anche all’impresa di assicurazione

con la quale e’ assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il

sinistro.

5. L’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il

suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di

risarcimento, comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento

motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare

offerta.

Art. 153.

Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica

1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono

danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da

veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato

membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta

verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre

che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione

con la quale e’ assicurato il veicolo che ha causato il sinistro

ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della

Repubblica.

2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte

dell’impresa di assicurazione con la quale e’ assicurato il veicolo

che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto

disposto dall’articolo 152, comma 5, il danneggiato puo’ rivolgersi

all’Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto

all’articolo 298.

Art. 154.

Centro di informazione italiano

1. E’ istituito presso l’ISVAP il Centro di informazione italiano

per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a

seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a

motore nei casi previsti dall’articolo 151. A tale fine l’ISVAP puo’

stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o

privati che gia’ detengano e gestiscano le informazioni di cui al

comma 2, per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di

informazione italiano.

2. Il Centro di informazione italiano e’ incaricato di tenere un

registro da cui risulta:

a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona

abitualmente nel territorio della Repubblica;

b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione

che coprono la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di

detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all’articolo 2,

comma 3, diversi dalla responsabilita’ del vettore;

c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita’

civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di

cui al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, diversi dalla

responsabilita’ del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei

sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente

all’articolo 152.

3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al

risarcimento nell’accesso alle informazioni di cui al comma 2,

lettere a), b) e c).

4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita’

civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano

abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a

comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei

veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione

della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la

liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a

richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del

proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di

riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

5. Le procedure, i tempi e le modalita’ di invio dei dati da parte

delle imprese di assicurazione, le modalita’ del relativo trattamento

dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei

confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni,

nonche’ le modalita’ di accesso alle informazioni per le imprese di

assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono

definite con regolamento adottato dall’ISVAP, sentito il Garante per

la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono

individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui

all’articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del

Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.

6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione

italiano, l’ISVAP e’ autorizzato, ai sensi del codice in materia di

protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le

finalita’ della banca dati sinistri. L’ISVAP, con regolamento,

organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento

dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.

7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono

consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del

codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti

stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono

conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione

dell’immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di

assicurazione.

8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione

istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione delle

disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.

Art. 155.

Accesso al Centro di informazione italiano

1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’articolo 151,

hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro

sette anni dalla data del sinistro:

a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione;

b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della

stessa;

c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei

sinistri dell’impresa di assicurazione nello Stato membro di

residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:

1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;

2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente

3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.

2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al

Centro di informazione italiano il nome e l’indirizzo del

proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di

riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria

del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli

aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere

tali informazioni, si rivolge in particolare:

a) all’impresa di assicurazione;

b) all’ente di immatricolazione del veicolo.

3. Fermi restando i poteri dell’autorita’ giudiziaria, le forze di

polizia nonche’ gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12

del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in

materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel

settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai

dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di

assicurazione, l’Ufficio centrale italiano e l’Organismo di

indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione

italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.

4. L’ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai

nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai

dati dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225,

strada.

5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di

informazione istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione

delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.

Nota all’art. 155:

- L’art. 12 del Codice della strada e’ il seguente:

«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia

stradale). 1. L’espletamento dei servizi di polizia

stradale previsti dal presente codice spetta:

in via principale alla specialita’ Polizia Stradale

della Polizia di Stato;

alla Polizia di Stato;

all’Arma dei carabinieri;

al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,

nell’ambito del territorio di competenza;

ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,

nell’ambito del territorio di competenza;

ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al

servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo nel territorio della Repubblica; comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della

forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma

1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e

agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi

1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in

materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo

sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,

previo superamento di un esame di qualificazione secondo

quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

dal personale dell’Ispettorato generale per la

circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione

centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri

appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti e dal personale dell’A.N.A.S.;

dal personale degli uffici competenti in materia di

viabilita’ delle regioni, delle province e dei comuni,

limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di

proprieta’ degli enti da cui dipendono;

dai dipendenti dello Stato, delle province e dei

comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,

limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui

tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle

ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni

ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie

funzioni e limitatamente alle violazioni commesse

nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di

appartenenza;

dal personale delle circoscrizioni aeroportuali

dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma

7;

dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,

dipendenti dal Ministero della marina mercantile,

nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della

circolazione, nonche’ i conseguenti servizi diretti a

regolare il traffico, di cui all’art. 11, comma 1,

lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da

personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli

eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita’,

limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle

prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade

nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste

dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad

assicurare la marcia delle colonne militari spetta,

inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa

delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico

attestato rilasciato dall’autorita’ militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto

quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,

per espletare i propri compiti di polizia stradale devono

fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al

modello stabilito nel regolamento.».

Capo VI Disciplina dell’attivita’ peritale

Art. 156.

Attivita’ peritale

1. L’attivita’ professionale di perito assicurativo per

l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla

circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei

natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non puo’ essere

esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.

2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente

l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla

circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei

natanti.

3. Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con

diligenza, correttezza e trasparenza.

Art. 157.

Ruolo dei periti assicurativi

1. L’ISVAP cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e

determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la

procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicita’

piu’ idonee ad assicurare l’accesso pubblico al ruolo.

2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano

l’attivita’ in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui

all’articolo 158.

Art. 158.

Requisiti per l’iscrizione

1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve

essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili;

b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza

irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444,

comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la

pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia,

contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il

commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena

della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a

tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata

la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel

massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei

contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna

irrevocabile comportante l’applicazione della pena accessoria

dell’interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore

a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta

la riabilitazione, ne’ essere stato presidente, amministratore con

delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa’ od enti che

siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato

preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre

esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo

restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi

all’adozione dei provvedimenti stessi;

d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o

sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.

575, e successive modificazioni;

e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria

superiore o di laurea triennale;

f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito

abilitato;

g) aver superato una prova di idoneita’ secondo quanto previsto

dal comma 3.

2. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare

l’attivita’ di perito assicurativo ne’ essere iscritti nel ruolo gli

intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di

veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo

a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta’

dell’orario lavorativo a tempo pieno.

3. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate

cognizioni e capacita’ professionali, che sono accertate dall’ISVAP

tramite una prova di idoneita’, consistente in un esame su materie

tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio

dell’attivita’. L’ISVAP determina, con regolamento, i titoli di

ammissione e le modalita’ di svolgimento della prova valutativa,

provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.

Note all’art. 158:

- Per l’art. 444 del codice di procedura penale vedi la

nota all’art. 110.

- Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, ed in

particolare per l’art. 10, vedi le note all’art. 110.

Art. 159.

Cancellazione dal ruolo

1. La cancellazione dal ruolo e’ disposta dall’ISVAP, con

provvedimento motivato, in caso di:

a) rinuncia all’iscrizione;

b) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1,

lettere a), b), c) e d);

c) sopravvenuta incompatibilita’ ai sensi dell’articolo 158,

comma 2;

d) radiazione;

e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui

all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP.

2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta

dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare

ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio

del medesimo.

Art. 160.

Reiscrizione

1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del

provvedimento di radiazione, puo’ richiedere di esservi iscritto

nuovamente, purche’ siano decorsi almeno cinque anni dalla

cancellazione e sussistano i requisiti di cui all’articolo 158, commi

1 e 2.

2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da

fallimento, il perito puo’ essere nuovamente iscritto al ruolo

soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.

3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato

versamento del contributo di vigilanza, puo’ essere iscritto

nuovamente purche’ abbia provveduto al pagamento di quanto non

corrisposto sino alla cancellazione.

4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una

nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della

sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2,

rimanendo valida l’idoneita’ gia’ conseguita.

Titolo XI DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE Capo I Coassicurazione comunitaria

Art. 161.

Coassicurazione comunitaria

1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di

rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere

ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra

imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati

aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una

delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del

coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli

rientranti tra i grandi rischi di cui all’articolo 1, comma 1,

lettera r).

Art. 162.

Determinazione dell’oggetto della delega

1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico,

sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con

premio globale.

2. La delega e’ attribuita ad uno dei coassicuratori affinche’ curi

la gestione del contratto per conto e nell’interesse di tutti.

3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni

previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.

4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di

assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.

Capo II Assicurazione di tutela legale

Art. 163.

Requisiti particolari

1. L’impresa che esercita l’assicurazione di tutela legale osserva

articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei

sinistri di cui all’articolo 164.

2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle

assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti

dall’utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale

utilizzazione ed all’attivita’ esercitata dall’impresa di

assicurazione della responsabilita’ civile per resistere all’azione

dei danneggiati ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile.

Nota all’art. 163:

- L’art. 1917 del codice civile e’ il seguente:

«Art. 1917 (Assicurazione della responsabilita’

civile). – Nell’assicurazione della responsabilita’ civile

l’assicuratore e’ obbligato a tenere indenne l’assicurato

di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante

il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in

dipendenza della responsabilita’ dedotta nel contratto.

Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L’assicuratore ha facolta’, previa comunicazione

all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato

l’indennita’ dovuta, ed e’ obbligato al pagamento diretto

se l’assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del

danneggiato contro l’assicurato sono a carico

dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma

assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al

danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le

spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e

assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, puo’ chiamare

in causa l’assicuratore.». nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli

Art. 164.

Modalita’ per la gestione dei sinistri

1. L’impresa che esercita l’attivita’ assicurativa nel ramo tutela

legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa

attivita’ di consulenza, una delle modalita’, di cui deve essere data

preventiva comunicazione all’ISVAP, previste dal comma 2.

2. L’impresa puo’:

a) svolgere direttamente l’attivita’ di gestione dei sinistri e

quella di consulenza;

b) affidarla ad un’impresa distinta;

c) prevedere nel contratto il diritto per l’assicurato di

affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena

abbia il diritto di esigere l’intervento dell’impresa di

assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato

dalla legge da lui scelto.

3. Qualora l’impresa si avvalga della facolta’ di cui al comma 2,

lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

a) se l’impresa e’ multiramo, il personale di cui si avvale non

deve svolgere, per conto della stessa, attivita’ di gestione dei

sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall’impresa;

b) indipendentemente dal fatto che l’impresa sia multiramo o

specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra

impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni contro i danni

che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o

amministrativi, attivita’ di gestione dei sinistri o di consulenza in

altri rami esercitati dall’impresa con la quale intercorrono i

predetti legami.

4. L’impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi

della facolta’ di cui al comma 2, lettera b), indicando la

denominazione sociale dell’impresa alla quale affida la gestione dei

sinistri. Quando l’impresa ha legami con un’altra impresa che

esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato

della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non puo’

quest’ultima impresa. L’impresa cui sia affidata la gestione dei

sinistri e’ soggetta alla vigilanza dell’ISVAP.

5. L’impresa puo’ adottare una diversa modalita’ operativa previa

comunicazione all’ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati

successivamente alla comunicazione medesima.

Titolo XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE Capo I Disposizioni generali

Art. 165.

Raccordo con le disposizioni del codice civile

1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice,

i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione

rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.

Art. 166.

Criteri di redazione

1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al

contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.

2. Le clausole che indicano decadenze, nullita’ o limitazione delle

garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono esercitare la stessa o analoga attivita’ in altri rami esercitati da

riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

Art. 167.

Nullita’ dei contratti conclusi con imprese non autorizzate

1. E’ nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa

non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di

assumere nuovi affari.

2. La nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal contraente o

dall’assicurato. La pronuncia di nullita’ obbliga alla restituzione

dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e

le somme eventualmente corrisposte o dovute dall’impresa agli

assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 168.

Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della

scissione

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo

comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia

autorizzato in conformita’ a quanto previsto dagli articoli 198 e

200, non e’ causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che

hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel

territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di

sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di

autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un’impresa di

assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore di una

sede secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale nel

territorio della Repubblica.

2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda

contratti per l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’

civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono

agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e’ stata

stipulata l’assicurazione, nei confronti dell’impresa italiana

cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione

rilasciato dall’ISVAP.

3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo

comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese

di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato

dall’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine

dell’impresa cedente ed effettuato con l’assenso dell’ISVAP, non e’

causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che

hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel

territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti

entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso

di cui all’articolo 199, comma 6.

4. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo

comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo

si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una

fusione o ad una scissione.

Nota all’art. 168:

- L’art. 1902 del codice civile e’ il seguente:

«Art. 1902 (Fusione, concentrazione e liquidazione

coatta amministrativa). – La fusione e la concentrazione di

aziende tra piu’ imprese assicuratrici non sono cause di

scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto

continua con l’impresa assicuratrice che risulta dalla

fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i

trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi

speciali.

Nel caso di liquidazione coatta amministrativa

dell’impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione

si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle

leggi speciali anche per cio’ che riguarda il privilegio a

favore della massa degli assicurati.».

Art. 169.

Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo

comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di

esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del

provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al

sessantesimo giorno successivo.

2. Gli assicurati hanno facolta’ di recesso, dopo la pubblicazione

del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso

di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello

di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.

3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria

della responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione

dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data

di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei

limiti delle somme minime per cui e’ obbligatoria l’assicurazione, a

coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di

tempo per il quale e’ stato pagato il premio.

Nota all’art. 169:

- Per l’art. 1902 del codice civile vedi la nota

all’art. 168.

Capo II Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Art. 170.

Divieto di abbinamento

1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei

veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione

di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della

responsabilita’ civile alla conclusione di ulteriori contratti

assicurativi, bancari o finanziari.

2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della

franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese

possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non

determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a

quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di

franchigia con recupero garantito.

3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per

l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante

dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti

assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non

costituiscano l’unica offerta dell’impresa e siano osservate le

disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico

dell’intermediazione finanziaria per l’offerta dei contratti dai

medesimi disciplinati.

4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli

bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal

contraente nel caso previsto dall’articolo 172.

Art. 171.

Trasferimento di proprieta’ del veicolo o del natante

1. Il trasferimento di proprieta’ del veicolo o del natante

determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti

effetti:

a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento

del trasferimento di proprieta’, con diritto al rimborso del rateo di

premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto

dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui

all’articolo 334;

b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;

c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro

veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprieta’,

previo l’eventuale conguaglio del premio.

2. Eseguito il trasferimento di proprieta’, l’alienante informa

contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme

al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.

3. La garanzia e’ valida per il nuovo veicolo o natante dalla data

del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo

contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalita’

previste dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal

Ministro delle attivita’ produttive.

Art. 172.

Diritto di recesso

1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse

all’applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie,

superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente puo’

recedere dall’assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con

raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a

mezzo telefax, inviati alla sede dell’impresa o all’intermediario

presso il quale e’ stata stipulata la polizza entro il giorno di

scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del

contraente il termine di tolleranza previsto dall’articolo 1901,

secondo comma, del codice civile.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del

contratto e’ inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici

giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.

3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili

esclusivamente in senso piu’ favorevole al contraente.

Nota all’art. 172:

- Per l’art. 1901 del codice civile vedi le note

all’art. 127.

Capo III Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza

Art. 173.

Assicurazione di tutela legale

1. L’assicurazione di tutela legale e’ il contratto con il quale

l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga

a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni

di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi

interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede

extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento

di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento

avanzata nei suoi confronti, purche’ non proposta dall’impresa che

presta la copertura assicurativa di tutela legale.

2. Qualora l’assicurazione di tutela legale sia prestata

cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il

suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il

relativo premio debbono essere indicati in un’apposita distinta

sezione del contratto.

Art. 174.

Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale

1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve

espressamente prevedere in funzione di tutela dell’assicurato che il

medesimo, qualora necessiti dell’assistenza di un professionista per

la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento

giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di

interessi con l’impresa stessa, abbia la facolta’ di scelta del

professionista, purche’ quest’ultimo sia abilitato secondo la

normativa applicabile.

2. In caso di disaccordo tra l’assicurato e l’impresa sulla

gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorita’ giudiziaria

o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro

che provvede secondo equita’. Tale seconda facolta’ deve essere

esplicitamente prevista nel contratto.

3. Fermo restando il diritto dell’assicurato di avvalersi della

facolta’ di cui al comma 1, non e’ necessario che le condizioni di

contratto prevedano espressamente la medesima facolta’ quando sono

cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l’assicurazione di tutela legale e’ limitata a controversie

derivanti dall’utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della

Repubblica;

b) la medesima e’ collegata ad un contratto di assicurazione di

assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente

allo stesso veicolo;

c) ne’ l’impresa di assicurazione della tutela legale ne’

l’impresa di assicurazione dell’assistenza esercitano il ramo della

responsabilita’ civile.

4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora l’impresa assicuri per

la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono

essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti

abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall’impresa di

assicurazione.

5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l’assicurato

e l’impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla

gestione dei sinistri, l’impresa richiama per iscritto l’attenzione

dell’assicurato sulla possibilita’ di avvalersi dei diritti di cui al

presente articolo ovvero sulla possibilita’ di avvalersi

dell’arbitrato di cui al comma 2.

Art. 175.

Assicurazione di assistenza

1. L’assicurazione di assistenza e’ il contratto con il quale

l’impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si

impegna a fornire all’assicurato una prestazione di immediato aiuto

entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’assicurato

stesso si trovi in una situazione di difficolta’ al seguito del

verificarsi di un evento fortuito.

2. L’aiuto puo’ essere in denaro o in natura. Le prestazioni in

natura possono essere fornite anche utilizzando personale e

attrezzature di terzi.

Capo IV Assicurazione sulla vita

Art. 176.

Revocabilita’ della proposta

1. La proposta relativa ad un contratto individuale di

assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo

2, comma 1, e’ revocabile.

2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere

restituite dall’impresa di assicurazione entro trenta giorni dal

momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai

contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 177.

Diritto di recesso

1. Il contraente puo’ recedere da un contratto individuale di

assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha

ricevuto comunicazione che il contratto e’ concluso.

2. L’impresa di assicurazione deve informare il contraente del

diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalita’ per

l’esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati

nella proposta e nel contratto di assicurazione.

3. L’impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento

della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il

premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al

periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L’impresa di

assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente

sostenute per l’emissione del contratto, a condizione che siano

individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai

contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.

Art. 178.

Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori

1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di

un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V

dell’articolo 2, comma 1, spetta all’impresa l’onere della prova di

aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Capo V Capitalizzazione

Art. 179.

Nozione

1. La capitalizzazione e’ il contratto mediante il quale l’impresa

di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata

della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine

prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono

effettuati in denaro o mediante altre attivita’.

2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini

dell’anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi

sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di

contratti, non superiore, nell’anno, a cinque per ogni cento

contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli

non inferiori al semestre.

3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata

inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i

versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in

misura variabile, purche’ quest’ultima modalita’ sia prevista

contrattualmente.

4. Il contraente puo’ recedere dal contratto nei termini e con le

modalita’ di cui all’articolo 177. Il riscatto e’ consentito a

partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia

corrisposto il premio per un’intera annualita’.

Capo VI Legge applicabile

Art. 180.

Contratti di assicurazione contro i danni

1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla

legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato,

quando lo Stato membro di ubicazione del rischio e’ la Repubblica

italiana.

2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla

legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti

dall’applicazione di norme imperative.

3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione

obbligatoria, previste dallo Stato che impone l’obbligo, prevalgono

su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest’ultimo

preveda una garanzia destinata ad operare in piu’ Stati, prevalgono

le disposizioni specifiche dello Stato interessato.

4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi

ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del

medesimo Stato.

5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano

le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla

legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con

legge 18 dicembre 1984, n. 975.

Nota all’art. 180:

- La legge 18 dicembre 1984, n. 975 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1985, n. 25, S.O.) concerne

la «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge

applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo

e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno

1980».

Art. 181.

Contratti di assicurazioni sulla vita

1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla

legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato,

quando lo Stato membro dell’obbligazione e’ la Repubblica italiana.

2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto

alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti

dall’applicazione di norme imperative.

3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato

membro dell’obbligazione e’ diverso dalla Repubblica italiana sono

regolati dalla legislazione dello Stato membro dell’obbligazione.

4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano

le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla

legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con

legge 18 dicembre 1984, n. 975.

Nota all’art. 181:

- Per la legge 18 dicembre 1984, n. 975, vedi le note

all’art. 180.

Titolo XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO Capo I Disposizioni generali

Art. 182.

Pubblicita’ dei prodotti assicurativi

1. La pubblicita’ utilizzata per i prodotti delle imprese di

assicurazione e’ effettuata avendo riguardo alla correttezza

dell’informazione ed alla conformita’ rispetto al contenuto della

nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti

stessi si riferiscono. 2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicita’

sia autonomamente effettuata dagli intermediari.

3. L’ISVAP puo’ richiedere, in via non sistematica, la trasmissione

del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che e’

utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.

4. L’ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore

a novanta giorni, la diffusione della pubblicita’ in caso di fondato

sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e

correttezza.

5. L’ISVAP vieta la diffusione della pubblicita’ in caso di

accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e

correttezza.

6. L’ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di

mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo

quanto previsto all’articolo 184, comma 2.

7. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di

riconoscibilita’ della pubblicita’ e di chiarezza e correttezza

dell’informazione.

Art. 183.

Regole di comportamento

1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli

intermediari devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei

confronti dei contraenti e degli assicurati;

b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare

le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano

sempre adeguatamente informati;

c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti

di interesse ove cio’ sia ragionevolmente possibile e, in situazioni

di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la

necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque

gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino

loro pregiudizio;

d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e

prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei

contraenti e degli assicurati.

2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni

relative alla determinazione delle regole di comportamento da

osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attivita’ si

svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche

esigenze dei singoli.

3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze

di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche’ della natura

dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le

categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della

protezione riservata alla clientela non qualificata e determina

modalita’, limiti e condizioni di applicazione delle medesime

disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di

assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le

particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.

Art. 184.

Misure cautelari ed interdittive

1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati,

l’ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a

novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di

fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo

o delle relative norme di attuazione.

2. L’ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata

violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e

spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la diffusione al

pubblico, mediante le forme piu’ utili alla generale conoscibilita’,

dei provvedimenti adottati.

Capo II Obblighi di informazione

Art. 185.

Nota informativa

1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti

nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in

regime di liberta’ di prestazione di servizi, consegnano al

contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle

condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel

rispetto delle disposizioni del presente articolo.

2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle

pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche

dei prodotti e dell’impresa di assicurazione, affinche’ il contraente

e l’assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e

gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione

patrimoniale dell’impresa.

3. L’ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema

della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle

indicazioni relative all’impresa, le informazioni sul contratto con

particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte

dall’impresa, alle nullita’, alle decadenze, alle esclusioni e alle

limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi

in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile

ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire

in caso di reclamo e all’organismo o all’autorita’ eventualmente

competente.

4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V

dell’articolo 2, comma 1, l’ISVAP determina, con regolamento, le

informazioni supplementari che sono necessarie alla piena

comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con

particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle

operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di

un’assicurazione sulla vita sono altresi’ comunicate, per tutto il

periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel

regolamento adottato dall’ISVAP con particolare riguardo alle spese,

alla composizione ed ai risultati della gestione delle attivita’

nelle quali e’ investito il premio o il capitale assicurato.

Art. 186.

Interpello sulla nota informativa

1. L’impresa puo’ trasmettere preventivamente all’ISVAP la nota

informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di

richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi

di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo

restando che la valutazione dell’ISVAP non puo’ essere utilizzata, a

fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.

2. L’ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione

entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione,

esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine

senza che l’ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con

un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si

intende conforme agli obblighi di informazione. L’ISVAP puo’ disporre

la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano

meno i presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del

provvedimento richiesto. L’ISVAP indica all’impresa le eventuali

integrazioni alla nota informativa.

dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo’ convocare

chiunque detenga una partecipazione rilevante in un’impresa di

assicurazione o di riassicurazione.

l’attuario incaricato per l’assicurazione obbligatoria della

responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei

natanti;

b) ordinare la convocazione dell’assemblea, degli organi

amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all’ordine del

giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per

rendere la gestione conforme a legge;

c) procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, degli

organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e

di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento

di cui alla lettera precedente;

d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente

comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili

assicurativi o riassicurativi.

2. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza

sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente

codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, puo’

convocare i legali rappresentanti delle societa’ che svolgono

attivita’ di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli

intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.

3. L’ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni

a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della gestione

3. Nel periodo occorrente all’istruttoria e sino al provvedimento

dell’ISVAP l’impresa non procede alla commercializzazione del

prodotto.

4. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la

comunicazione della nota informativa, le modalita’ da osservare,

prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere

notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere

intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della

commercializzazione.

Art. 187.

Integrazione della nota informativa

1. L’ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, puo’

chiedere all’impresa di apportare modifiche alla nota informativa

utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e

necessarie per la protezione degli assicurati.

Titolo XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI Capo I Disposizioni generali

Art. 188.

Poteri di intervento

1. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla

gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione e sull’osservanza delle leggi, dei

regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, puo’:

a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di

controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione, i legali rappresentanti della societa’ di revisione,

l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e

Art. 189.

Poteri di indagine

1. L’ISVAP puo’ chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di

documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute

necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e

di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente

comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili

assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e

riassicurativi, ai periti assicurativi, nonche’ ai soggetti che

svolgono attivita’ riservate privi di autorizzazione.

2. L’ISVAP puo’ effettuare ispezioni presso le imprese di

assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli

intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che

svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle

imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi

e dei soggetti che svolgono attivita’ riservate privi di

autorizzazione.

Art. 190.

Obblighi di informativa

1. L’ISVAP puo’ chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione,

anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e

documenti con i termini e le modalita’ da esso stabilite con

2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche

nei confronti della societa’ di revisione delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione, dell’attuario revisore,

dell’attuario incaricato nei rami vita e dell’attuario incaricato per

l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante

dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L’ISVAP stabilisce, con

regolamento, le modalita’ e i termini per la trasmissione, da parte

dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.

3. L’organo che svolge la funzione di controllo in un’impresa di

assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l’ISVAP di

tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un’irregolarita’

nella gestione dell’impresa ovvero una violazione delle norme che

disciplinano l’attivita’ assicurativa o riassicurativa. A tali fini

lo statuto dell’impresa, indipendentemente dal sistema di

amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge

la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo

organo fornisce all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.

4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all’ISVAP

gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che

possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti

l’attivita’ delle societa’ sottoposte a revisione ovvero che possano

pregiudicare la continuita’ dell’impresa o comportare un giudizio

negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di

impossibilita’ di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi

soggetti forniscono all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si

applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti

presso le societa’ che controllano le imprese di assicurazione o di

riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi

dell’articolo 72.

Art. 191.

Norme regolamentari

1. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolamento.

gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla

correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di

assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti per

l’attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni

di carattere generale aventi ad oggetto:

a) la correttezza della pubblicita’, le regole di presentazione e

di comportamento delle imprese e degli intermediari nell’offerta di

prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di

protezione degli assicurati;

b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante

l’esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla

promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a

distanza, dei prodotti assicurativi;

c) la verifica dell’adeguatezza delle procedure di gestione del

rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili

ed appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione;

d) l’adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle

riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attivita’, la

composizione ed il calcolo del margine di solvibilita’ delle imprese

di assicurazione e di riassicurazione;

e) la costituzione e l’amministrazione dei patrimoni dedicati ad

uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle

gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le

assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi

all’attivita’ di investimento e i principi e gli schemi da adottare

per la valutazione dei beni in cui e’ investito il patrimonio;

f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le

modalita’ di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti,

gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di

solvibilita’ e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio

di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione;

g) l’individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di

redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini

di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;

h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di

riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni

intragruppo ed il calcolo della solvibilita’ corretta delle imprese

di assicurazione e delle societa’ che controllano le imprese di

assicurazione;

i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti

per l’accesso all’attivita’, per il rispetto delle condizioni di

esercizio, per l’assunzione di partecipazioni e gli assetti

proprietari, per le operazioni straordinarie, per le misure di

salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione.

2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di

proporzionalita’ per il raggiungimento del fine con il minor

sacrificio per i soggetti destinatari.

3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita’ della

vigilanza di cui all’articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze

di competitivita’ e di sviluppo dell’innovazione nello svolgimento

delle attivita’ dei soggetti vigilati.

4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di

consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilita’

della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche

mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto. All’avvio

della consultazione l’ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed

i risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione,

che effettua nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 12

della legge 29 luglio 2003, n. 229.

5. L’ISVAP puo’ richiedere, in ogni fase del procedimento, il

parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle

osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e

sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.

6. I regolamenti adottati dall’ISVAP sono fra loro coordinati e

formano un’unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.

Nota all’art. 191:

- L’art. 12 della legge n. 229 e’ il seguente:

«Art. 12 (Analisi di impatto delle funzioni di

vigilanza e regolazione delle autorita’ amministrative

indipendenti). – 1. Le autorita’ amministrative

indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di

controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi

previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di

analisi dell’impatto della regolamentazione per

l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di

atti amministrativi generali, di programmazione o

pianificazione, e, comunque, di regolazione.

2. Le autorita’ di cui al comma 1 trasmettono al

Parlamento le relazioni di analisi di impatto della

regolamentazione da loro realizzate.

3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla

verifica degli effetti derivanti dall’applicazione di

contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di

clausole e condizioni contrattuali normativamente previste

o a contenuto generale.

4. Sono, comunque, escluse dall’applicazione del

presente articolo le segnalazioni e le altre attivita’

consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma

1, nonche’ i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre

1990, n. 287, e successive modificazioni.».

Capo II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Art. 192.

Imprese di assicurazione italiane

1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono

soggette alla vigilanza dell’ISVAP sia per l’attivita’ esercitata nel

territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio

degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di liberta’ di

prestazione di servizi.

2. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo

riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria

e patrimoniale dell’impresa, con particolare riferimento alla

sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all’insieme

dell’attivita’ svolta, alla disponibilita’ di attivi congrui ai fini

dell’integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di

solvibilita’. Nei confronti delle imprese autorizzate all’esercizio

del ramo assistenza la vigilanza dell’ISVAP si estende anche alle

verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese

dispongono per fornire la prestazione.

3. L’ISVAP, anche su segnalazione dell’autorita’ di vigilanza dello

Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di

prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle

irregolarita’ commesse in altri Stati membri dalle imprese di

assicurazione con sede legale in Italia o alle attivita’ svolte in

tali Stati che possano compromettere la stabilita’ finanziaria delle

stesse. Delle misure adottate e’ data comunicazione all’autorita’ di

vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.

4. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinche’

le imprese di assicurazione che svolgono attivita’ in regime di

stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di

un margine di solvibilita’ sufficiente, avuto riguardo anche a tali

attivita’ e di riserve tecniche adeguate agli impegni

complessivamente assunti.

Art. 193.

Imprese di assicurazione di altri Stati membri

1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri

Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorita’

dello Stato membro d’origine anche per l’attivita’ svolta, in regime

di stabilimento od in regime di liberta’ di prestazione di servizi,

nel territorio della Repubblica.

2. Fermo quanto disposto al comma 1, l’ISVAP, qualora accerti che

l’impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge

italiana che e’ tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le

ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.

3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di

attuazione, l’ISVAP ne informa l’autorita’ di vigilanza dello Stato

membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure

necessarie a far cessare le violazioni.

4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti

dell’autorita’ dello Stato di origine, quando le irregolarita’

commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di

urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri

aventi diritto a prestazioni assicurative, l’ISVAP puo’ adottare nei

confronti dell’impresa di assicurazione, dopo averne informato

l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure

necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in

regime di stabilimento o di liberta’ di prestazione di servizi con

gli effetti di cui all’articolo 167.

5. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione

operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio

della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle

disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della

sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.

6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio

dell’attivita’ in regime di stabilimento o di liberta’ di prestazione

di servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle

comunicazioni con l’ISVAP l’impresa di assicurazione fa uso della

lingua italiana.

7. Delle misure adottate l’ISVAP ordina la menzione, a spese

dell’impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri

sistemi di pubblicita’ individuati nel provvedimento, per il periodo

di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l’ISVAP

informa l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine.

Art. 194.

Imprese di assicurazione di Stati terzi

1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede

legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP per

l’attivita’ svolta nel territorio della Repubblica.

Art. 195.

Imprese di riassicurazione

1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel

territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP

sia per l’attivita’ esercitata in Italia, sia per quella svolta in

regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati

membri o in quello di Stati terzi.

2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l’ISVAP esercita

le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante

verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa,

con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche

in rapporto all’insieme dell’attivita’ svolta ed alla disponibilita’

di attivi congrui ai fini dell’integrale copertura delle stesse.

3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente

all’attivita’ esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi

secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di

Stati terzi.

Art. 196.

Modificazioni statutarie

1. L’ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con

regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una

sana e prudente gestione.

2. Non si puo’ dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese

se non consti l’approvazione prevista dal comma 1.

Art. 197.

Vigilanza sull’attuazione del programma di attivita’

1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede

legale nel territorio della Repubblica e’ tenuta a presentare

all’ISVAP una relazione semestrale relativa all’esecuzione del

programma di attivita’.

2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella

situazione finanziaria dell’impresa, l’ISVAP puo’ adottare le misure

necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire

l’equilibrio della gestione.

3. L’impresa comunica all’ISVAP ogni variazione apportata al

programma di attivita’, nonche’ ogni variazione intervenuta nelle

persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di

controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante

nell’impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma

di attivita’ sono sottoposte all’approvazione dell’ISVAP secondo la

procedura stabilita con regolamento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto

compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio

della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale

in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale

nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di

riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.

Capo III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 198.

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio

dell’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della

Repubblica e’ sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione

preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con

regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.

2. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione

che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP verifica

che l’impresa cessionaria disponga dell’autorizzazione necessaria

all’esercizio delle attivita’ trasferite e che disponga, tenuto conto

del trasferimento, delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche

e del margine di solvibilita’ richiesto. Quando il portafoglio

comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio

della Repubblica, l’ISVAP verifica inoltre che l’impresa soddisfi le

condizioni previste per l’accesso all’attivita’ in regime di

stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro

dell’impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di

sedi secondarie situate in altri Stati membri, e’ necessario il

parere favorevole delle autorita’ di vigilanza interessate. Se il

trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in

liberta’ di prestazione di servizi, e’ altresi’ necessario il parere

favorevole delle autorita’ di vigilanza degli Stati membri

dell’obbligazione e di ubicazione del rischio.

3. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione

che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in

cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della

medesima impresa stabilita in Italia, spetta all’autorita’ di

vigilanza dello Stato membro dell’impresa cessionaria attestare

all’ISVAP che la medesima e’ autorizzata all’esercizio delle

attivita’ trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle

attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del margine di

solvibilita’ richiesto. L’ISVAP verifica, nel caso in cui il

portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro

Stato membro, che l’impresa cessionaria rispetti le disposizioni per

l’accesso in regime di liberta’ di prestazione di servizi per

l’attivita’ esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del

trasferimento.

4. Se le autorita’ di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si

pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da

parte dell’ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere

favorevole.

5. Il portafoglio puo’ essere trasferito anche ad imprese di

assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a

condizione che:

a) l’impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel

territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attivita’

ad essa trasferite;

b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati

dall’impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di

stabilimento;

c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria

dell’impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;

d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento,

delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del margine di

solvibilita’ richiesto.

Puo’ essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la

sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia

costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di

liberta’ di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui e’

situata la sede legale dell’impresa cessionaria.

Non puo’ essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una

sede secondaria dell’impresa di assicurazione che sia situata in uno

Stato terzo.

6. Se il trasferimento e’ effettuato ad un’impresa di assicurazione

con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un’impresa di

assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede

secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta

altresi’ l’applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data

del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell’articolo

2112 del codice civile.

Nota all’art. 198:

- L’art. 2112 del codice civile e’ il seguente:

«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in

caso di trasferimento d’azienda). – In caso di

trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con

il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti

che ne derivano.

Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,

per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del

trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e

411 del codice di procedura civile il lavoratore puo’

consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni

derivanti dal rapporto di lavoro.

Il cessionario e’ tenuto ad applicare i trattamenti

economici e normativi previsti dai contratti collettivi

nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del

trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano

sostituiti da altri contratti collettivi applicabili

all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si

produce esclusivamente fra contratti collettivi del

medesimo livello.

Ferma restando la facolta’ di esercitare il recesso ai

sensi della normativa in materia di licenziamenti, il

trasferimento d’azienda non costituisce di per se’ motivo

di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di

lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi

successivi al trasferimento d’azienda, puo’ rassegnare le

proprie dimissioni con gli effetti di cui all’art. 2119,

primo comma.

Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo

si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione

che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti

il mutamento nella titolarita’ di un’attivita’ economica

organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al

trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria

identita’ a prescindere dalla tipologia negoziale o dal

provvedimento sulla base del quale il trasferimento e’

attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le

disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ al

trasferimento di parte dell’azienda, intesa come

articolazione funzionalmente autonoma di un’attivita’

economica organizzata, identificata come tale dal cedente e

dal cessionario al momento del suo trasferimento.

Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un

contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando

il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e

appaltatore opera un regime di solidarieta’ di cui all’art.

29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.

276.».

Art. 199.

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri

Stati membri

1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel

territorio della Repubblica comunica senza indugio all’ISVAP di aver

richiesto alla propria autorita’ di vigilanza l’autorizzazione al

trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in

regime di stabilimento o in liberta’ di prestazione di servizi.

2. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione

con sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP da’ il suo

assenso all’autorita’ di vigilanza dello Stato membro dell’impresa

cedente, dopo aver verificato che l’impresa cessionaria e’

autorizzata all’esercizio delle attivita’ trasferite e che dispone,

tenuto conto del trasferimento, delle attivita’ a copertura delle

riserve tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto. La medesima

procedura si applica se il portafoglio trasferito da un’impresa di

assicurazione di altro Stato membro all’impresa con sede legale nel

territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di

fuori del territorio italiano.

3. Se il portafoglio e’ trasferito ad una sede secondaria in Italia

di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato

membro, l’ISVAP da’ il suo assenso all’autorita’ di vigilanza dello

Stato di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:

a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo

svolgimento dell’attivita’ in regime di stabilimento nel territorio

della Repubblica;

b) l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine

dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone,

tenuto conto del trasferimento, delle attivita’ a copertura delle

riserve tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto.

4. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione

che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede

secondaria stabilita in altro Stato membro, l’ISVAP da’ il suo

assenso all’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine

dell’impresa cedente dopo aver verificato che:

a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo

svolgimento dell’attivita’ in libera prestazione di servizi nel

territorio della Repubblica;

b) l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine

dell’impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto

conto del trasferimento, delle attivita’ a copertura delle riserve

tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto.

5. Se il portafoglio e’ trasferito ad una sede secondaria nel

territorio della Repubblica di un’impresa che ha sede legale in uno

Stato terzo, l’ISVAP da’ il suo assenso all’autorita’ di vigilanza

dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver

verificato che:

a) la sede secondaria e’ autorizzata all’esercizio delle

attivita’ trasferite;

b) l’autorita’ dello Stato membro di origine dell’impresa cedente

ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del

trasferimento, delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e

del margine di solvibilita’ richiesto.

Non puo’ essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una

sede secondaria dell’impresa cessionaria che sia situata in uno Stato

terzo.

6. L’ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui

provvedimenti emessi dalle autorita’ di vigilanza degli altri Stati

membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.

Art. 200.

Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati

terzi

1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede

secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa di

assicurazione di uno Stato terzo e’ sottoposto, a cura della cedente,

all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura

stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel

Bollettino.

2. Il trasferimento puo’ essere effettuato a favore di:

a) un’impresa avente la sede legale nel territorio della

Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il

portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata

in uno Stato terzo;

b) un’impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a

condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede

secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della

Repubblica.

3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’impresa cessionaria

soddisfa le condizioni rispettivamente previste all’articolo 198,

commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore

di un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in

quello di altri Stati membri.

4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’ISVAP verifica che la

sede secondaria dell’impresa cessionaria sia autorizzata

all’esercizio delle attivita’ trasferite e disponga, tenuto conto del

trasferimento, delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e

del margine di solvibilita’ richiesto. Se il controllo di

solvibilita’, relativo alle attivita’ esercitate in stabilimento sul

territorio della Repubblica, e’ demandato all’autorita’ di vigilanza

di un altro Stato membro dove l’impresa e’ altresi’ stabilita, la

verifica compete alla medesima autorita’, che ne rilascia

attestazione all’ISVAP.

5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente

articolo si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le

condizioni ivi previste.

Art. 201.

Fusione e scissione di imprese di assicurazione

1. L’ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con

regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte

almeno un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio

della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e

prudente gestione. Non si puo’ dare corso all’iscrizione nel registro

delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della

deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo

progetto se non consti l’autorizzazione dell’ISVAP.

2. Se la fusione e’ attuata per incorporazione, l’impresa di

assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della

Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione,

delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del margine di

solvibilita’ richiesto. Se la fusione da’ luogo alla costituzione di

una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica,

l’impresa deve disporre dell’autorizzazione all’esercizio

dell’attivita’ assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto

della fusione, le attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del

margine di solvibilita’ richiesto.

3. La fusione e’ autorizzata dall’ISVAP con provvedimento da

pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano

l’autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono

comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino

imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri,

l’autorizzazione non puo’ essere data se non dopo che sia stato

acquisito il parere favorevole delle autorita’ di vigilanza di tali

Stati.

4. Se la fusione da’ luogo all’incorporazione di un’impresa di

assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in

un’impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione

di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro,

l’ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che:

a) l’impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione,

soddisfa le condizioni relative all’accesso all’attivita’ in regime

di stabilimento o di libera prestazione di servizi;

b) l’impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione

dispongono delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del

margine di solvibilita’ richiesto, tenuto conto della fusione.

Il provvedimento dell’ISVAP e’ pubblicato nel Bollettino.

5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad

una scissione, si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le

condizioni ivi previste.

6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4

valgono anche per le operazioni di scissione.

Art. 202.

Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di

riassicurazione

1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione

con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima

operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con sede

legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono sottoposti,

a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP,

secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da

pubblicare nel Bollettino. L’ISVAP verifica che l’impresa

cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica,

soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga delle attivita’

a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita’

richiesto.

2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle

quali prenda parte almeno un’impresa di riassicurazione con sede

legale nel territorio della Repubblica, e’ autorizzata secondo le

disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi

richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di

riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le

condizioni ivi previste.

Capo IV Cooperazione con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea

Art. 203.

Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attivita’ assicurativa

1. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorita’ competenti

degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione

all’esercizio dell’attivita’ richiesta da qualsiasi impresa di

assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia controllata da un’impresa di assicurazione autorizzata in

un altro Stato membro;

b) sia controllata da un’impresa che controlla un’altra impresa

di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che

controlla un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato

membro.

2. L’ISVAP, altresi’, consulta in via preliminare le autorita’

competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli

enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio

dell’autorizzazione ad un’impresa di assicurazione che si trovi in

una delle seguenti situazioni:

a) sia controllata da una banca o da un’impresa di investimento

autorizzata nell’Unione europea;

b) sia controllata da un’impresa che controlla una banca o

un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che

controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata

nell’Unione europea.

3. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita’

competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni

dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle

imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni

utili a valutare l’idoneita’ degli azionisti e la reputazione e

l’esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di

amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un’altra

impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle

condizioni di accesso e di esercizio dell’attivita’.

Art. 204.

Autorizzazione relativa all’assunzione del controllo di imprese di

assicurazione

1. L’ISVAP, nei casi in cui e’ previsto il rilascio

dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, consulta in via

preliminare le autorita’ competenti degli altri Stati membri

allorche’ l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata

da un’acquirente che, in virtu’ dell’acquisizione, diventa un’impresa

madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni

dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle

imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell’impresa

acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo,

sia:

a) un’impresa di assicurazione, una banca o un’impresa di

investimento autorizzata in un altro Stato membro;

b) un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti

disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza

supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato

finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);

c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle

imprese di cui alla lettera a).

Art. 205.

Poteri di indagine in collaborazione con le autorita’ di altri Stati

membri

1. L’ISVAP puo’ svolgere direttamente, o attraverso persone

appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie

delle imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento in

un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai

fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere

all’ispezione l’ISVAP informa l’autorita’ di vigilanza dello Stato

membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto

di parteciparvi.

2. L’autorita’ di vigilanza dello Stato membro d’origine di

un’impresa di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica

in regime di stabilimento puo’ svolgere direttamente, o attraverso

persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede

secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento

utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa stessa.

Prima di procedere all’ispezione l’autorita’ di vigilanza informa

l’ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare

all’ispezione stessa.

Art. 206.

Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare

1. L’ISVAP puo’ chiedere alle autorita’ competenti di un altro

Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre

modalita’ per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza

supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti

un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia

un’impresa di assicurazione controllata o partecipata dall’impresa di

assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni

che riguardano un’impresa che sia:

a) un’impresa controllata dall’impresa di assicurazione soggetta

a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della

Repubblica;

b) un’impresa controllante l’impresa di assicurazione soggetta a

vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;

c) un’impresa controllata da un’impresa controllante l’impresa di

assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel

territorio della Repubblica o un’impresa comunque con quest’ultima

soggetta a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.

2. L’autorita’ di vigilanza competente di un altro Stato membro

puo’ chiedere all’ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso

imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese

nell’area della vigilanza supplementare di competenza dell’autorita’

richiedente. L’ISVAP procede direttamente ovvero puo’ consentire che

la verifica sia effettuata dalle autorita’ che hanno fatto la

richiesta ovvero da una societa’ di revisione iscritta all’albo di

cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria, o da un revisore

contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora

l’autorita’ richiedente non proceda direttamente alla verifica, puo’

prendervi parte. La verifica puo’ riguardare le seguenti imprese:

a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da

un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato

membro;

b) imprese controllate o imprese controllanti di un’impresa di

assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;

c) imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di

assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.

3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da

quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica

dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio

della vigilanza supplementare.

4. L’ISVAP puo’ concordare con le autorita’ competenti degli Stati

terzi modalita’ per l’ispezione di succursali di imprese di

assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi

territori.

Art. 207.

Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare

1. Se un’impresa controllata o partecipata da un’impresa di

assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, ha sede legale in un

altro Stato membro, l’ISVAP puo’ chiedere all’autorita’ di vigilanza

dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al

trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita’.

2. L’ISVAP fornisce alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati

membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che

gli elementi costitutivi del margine di solvibilita’ di imprese di

assicurazione soggette alla vigilanza dell’ISVAP, controllate o

partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza

supplementare da parte di tali autorita’, possano effettivamente

essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilita’

corretta di tali imprese.

Art. 208.

Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati

terzi

1. L’ISVAP informa la Commissione europea:

a) di ogni autorizzazione all’esercizio dell’attivita’

assicurativa rilasciata ad un’impresa di assicurazione di nuova

costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da

imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;

b) di ogni autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese

di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di

partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione aventi la

sede legale nel territorio della Repubblica.

Se l’autorizzazione e’ stata rilasciata ad un’impresa di

assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a),

la struttura dei rapporti di controllo e’ specificamente indicata

nella comunicazione che l’ISVAP invia alla Commissione europea.

2. L’ISVAP informa la Commissione europea delle difficolta’

incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della

Repubblica nell’accesso e nell’esercizio dell’attivita’ in regime di

stabilimento in uno Stato terzo.

3. Su decisione della Commissione europea, l’ISVAP sospende le

procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino

nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre

mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la

decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell’Unione

europea.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui

imprese di assicurazione di Stati terzi, o societa’ dalle medesime

controllate ed autorizzate da uno Stato dell’Unione europea,

costituiscano una impresa di assicurazione e nel caso in cui

acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione autorizzate

secondo la legge di uno Stato membro.

Art. 209.

Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni

obbligatorie

1. L’ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di

cui la legge italiana dispone l’obbligatorieta’, indicando le

disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di

esse e specifica le informazioni che e’ necessario riportare nel

documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per

l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.

Titolo XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE Capo I Disposizioni generali

Art. 210.

Ambito di applicazione

1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione,

che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano

controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, in

un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o

in un’impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 217.

2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione,

che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano

controllate da un’impresa di partecipazione assicurativa, da

un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o

da un’impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 218.

3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono

istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione

che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 218, salvo che le medesime sedi

siano gia’ soggette alla vigilanza complessiva di solvibilita’

esercitata dall’autorita’ di vigilanza di un altro Stato membro.

Art. 211.

Area della vigilanza supplementare

1. Sono incluse nell’area della vigilanza supplementare

sull’impresa di assicurazione:

a) le imprese controllate o partecipate dall’impresa di

assicurazione di cui all’articolo 210;

b) le imprese controllanti o partecipanti nell’impresa di

assicurazione di cui all’articolo 210;

c) le imprese controllate o partecipate da un’impresa

controllante o partecipante in un’impresa di assicurazione di cui

all’articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a

direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.

2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante

la societa’ che esercita il controllo ai sensi dell’articolo 72,

commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende

la societa’ che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel

capitale di un’altra societa’, i quali realizzano una situazione di

legame durevole con la societa’ partecipata o che consentono

l’esercizio di un’influenza notevole in virtu’ di particolari vincoli

contrattuali. E’ altresi’ impresa partecipante l’impresa legata ad

un’altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria

ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo

sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E’ in ogni caso

considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento

del capitale o dei diritti di voto di un’impresa. Nei confronti delle

imprese di cui all’articolo 210, comma 3, per l’individuazione dei

rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo

stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto

previsto dal titolo VIII.

3. L’ISVAP puo’, in casi eccezionali, escludere dall’area della

vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede

legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al

trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti

dal provvedimento di cui all’articolo 219.

4. L’ISVAP puo’, con prudente apprezzamento, escludere dall’area

della vigilanza supplementare un’impresa di cui al comma 1, quando

l’impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo

della vigilanza supplementare oppure quando e’ inopportuno o

fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa

rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.

Capo II Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza

Art. 212.

Procedure di controllo interno

1. Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure

di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei

dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della

vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione.

2. Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a

fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini

dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di

assicurazione o sul gruppo assicurativo.

Art. 213.

Vigilanza informativa

1. Le imprese di cui all’articolo 210 trasmettono all’ISVAP, con le

modalita’ ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le

informazioni utili all’esercizio della vigilanza supplementare

sull’impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.

2. Quando le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210 non

forniscono all’ISVAP i dati e le informazioni richieste, l’Istituto

puo’ rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell’area della

vigilanza supplementare sull’impresa assicurativa per acquisire con

le modalita’ ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e

informazioni, ferma restando la cooperazione fra le autorita’

prevista dall’articolo 10.

Art. 214.

Vigilanza ispettiva

1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla

vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione di cui

all’articolo 210, l’ISVAP puo’ effettuare ispezioni, direttamente o

tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede

legale nel territorio della Repubblica:

a) le imprese controllate dall’impresa di assicurazione italiana;

b) le imprese controllanti l’impresa di assicurazione italiana;

c) le imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di

assicurazione italiana o le imprese comunque con quest’ultima

soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.

2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla

vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione di cui

all’articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a),

b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione

controllate o partecipate dall’impresa di assicurazione di cui

all’articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro,

si applica l’articolo 206.

3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da

quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica

dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio

della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione di cui

all’articolo 210.

Capo III Vigilanza sulle operazioni infragruppo

Art. 215.

Operazioni infragruppo rilevanti

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede

legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite

nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi

sede legale in uno Stato terzo, nonche’ le sedi secondarie istituite

nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi

sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo, sono

soggette alla vigilanza dell’ISVAP sulle operazioni infragruppo che

sono realizzate tra le medesime entita’ e le imprese, di cui

all’articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica

che controlla o detiene una partecipazione nell’impresa di

assicurazione o in un’impresa inclusa nell’area della vigilanza

supplementare.

2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare

riguardano:

a) i finanziamenti;

b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei

conti d’ordine;

c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita’;

d) gli investimenti;

e) le operazioni di riassicurazione;

f) gli accordi di ripartizione dei costi.

3. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di

gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee

procedure contabili e di segnalazione, per consentire l’accertamento,

la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni

di cui ai commi 1 e 2. L’ISVAP verifica l’idoneita’ delle procedure e

con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.

4. L’ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1

e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti

negativi per la solvibilita’ di un’impresa di assicurazione o possano

arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri

aventi diritto a prestazioni assicurative.

Art. 216.

Comunicazione delle operazioni rilevanti

1. L’ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza

economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformita’

all’articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a

comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e

quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva

fissando, altresi’, le modalita’ e i termini per le comunicazioni

stesse.

2. Se risulta che un’operazione soggetta a comunicazione preventiva

determina gli effetti negativi di cui all’articolo 215, comma 3, o

puo’ arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli

altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l’ISVAP vieta

all’impresa, con provvedimento motivato il compimento dell’operazione

entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.

3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione

preventiva risulta incompleta o insufficiente, l’ISVAP richiede i

necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine e’

interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della

documentazione integrativa. Il termine e’ invece sospeso se l’ISVAP

formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione

all’operazione e continua a decorrere dalla ricezione della

documentazione prodotta.

4. L’ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a

comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e’ stata

omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre

effetti negativi per la solvibilita’ dell’impresa di assicurazione o

pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi

diritto a prestazioni assicurative, ordina all’impresa di

assicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali

conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un

termine congruo.

Capo IV Verifica della solvibilita’ corretta

Art. 217.

Solvibilita’ corretta delle imprese di assicurazione

1. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1,

calcolano la situazione di solvibilita’ corretta secondo le

disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.

2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita’ corretta,

fatta salva l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di

operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese

controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 3), del

codice civile.

3. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1,

trasmettono all’ISVAP, unitamente al bilancio d’esercizio, un

prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita’ corretta alla

data di chiusura dell’esercizio al quale il bilancio si riferisce

secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera b).

Nota all’art. 217:

- Per l’art. 2359 del codice civile vedi la nota

all’art. 72.

Art. 218.

Verifica della solvibilita’ dell’impresa controllante

1. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2,

effettuano una verifica della solvibilita’ dell’impresa controllante

secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.

2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione

o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo e’ a sua

volta controllata da una o piu’ imprese di partecipazione

assicurativa, di riassicurazione, o di assicurazione aventi sede

legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita’ della

controllante puo’ essere effettuata solo a livello dell’ultima

impresa controllante che sia un’impresa di partecipazione

assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede

legale in uno Stato terzo.

3. L’ISVAP puo’ richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di

cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati

livelli intermedi.

4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese

controllate o partecipate dall’impresa di partecipazione

assicurativa, dall’impresa di riassicurazione o dall’impresa di

assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.

5. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2,

trasmettono all’ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un

prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita’ della

controllante secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1,

lettera d).

Art. 219.

Calcolo della situazione di solvibilita’ corretta

1. L’ISVAP disciplina con regolamento:

a) i metodi di calcolo della solvibilita’ corretta, i criteri di

valutazione delle attivita’ e delle passivita’, i termini e le

modalita’ delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di

esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilita’ corretta per le

imprese di assicurazione controllate o partecipate;

b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di

solvibilita’ corretta, i criteri applicativi del calcolo della

solvibilita’ corretta, l’eliminazione del doppio o plurimo computo

degli elementi costitutivi del margine di solvibilita’, il

trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi

costitutivi del margine di solvibilita’, l’eliminazione della

costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;

c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o

partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in

un altro Stato membro, delle imprese di partecipazione assicurativa

intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate

aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di

riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno

Stato terzo ai fini dell’inclusione nel calcolo della situazione di

solvibilita’ corretta, determinando agli stessi fini gli effetti

derivanti dall’indisponibilita’ delle informazioni relativamente ad

imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro

Stato;

d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di

solvibilita’ della societa’ che controlla l’impresa di assicurazione,

i criteri e le modalita’ di verifica della solvibilita’ della

medesima societa’, i principi generali, i metodi di calcolo, il

trattamento dell’impresa controllante ai fini del margine di

solvibilita’ teorico ed i casi di esonero dall’obbligo di verifica

della solvibilita’ dell’impresa controllante;

e) le modalita’ tecniche per il calcolo della situazione di

solvibilita’ corretta, garantendo la permanenza della sostanziale

equivalenza tra i metodi di calcolo.

Art. 220.

Accordi per la concessione di esoneri

1. Se un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1,

e’ controllata da un’altra impresa di assicurazione o da un’impresa

di riassicurazione o da un’impresa di partecipazione assicurativa

aventi sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP puo’ esonerare

l’impresa di cui all’articolo 210, comma 1, dall’obbligo di calcolare

la situazione di solvibilita’ corretta, se l’Istituto ha concordato

con le autorita’ di vigilanza competenti degli Stati membri

interessati di attribuire l’esercizio della vigilanza supplementare

all’autorita’ di vigilanza dell’altro Stato membro.

2. Se un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2,

e un’altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato

membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione

assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa

impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo,

l’ISVAP puo’ esonerare l’impresa di assicurazione di cui

all’articolo 210, comma 2, dall’obbligo di effettuare la verifica

della solvibilita’ della controllante, se l’Istituto ha concordato

con le autorita’ degli altri Stati membri interessati di attribuire

l’esercizio della vigilanza supplementare all’autorita’ di vigilanza

dell’altro Stato membro.

Titolo XVI MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE Capo I Misure di salvaguardia

Art. 221.

Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attivita’ a

copertura

1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa,

che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le

disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attivita’ a copertura

delle medesime, l’ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di

conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per

l’attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per

la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi

diritto a prestazioni assicurative.

2. L’ISVAP, nei casi di cui al comma 1, puo’ vietare all’impresa di

compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della

Repubblica e successivamente puo’ consentirne, con specifiche

autorizzazioni, una disponibilita’ limitata, comunque informando

preventivamente le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri

nei quali l’impresa opera. L’ISVAP puo’ inoltre chiedere alle

autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l’impresa

possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da

assoggettare a tale misura.

3. Se l’impresa non ottempera nel termine assegnato all’ordine di

cui al comma 1, l’ISVAP puo’:

a) nominare un commissario con i compiti di cui all’articolo 229

per l’eliminazione delle violazioni;

b) vietare l’assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a

sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati

e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, con gli

effetti di cui all’articolo 167;

c) disporre, avuto riguardo alla gravita’ della violazione, il

vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle

riserve tecniche con le modalita’ previste dall’articolo 224.

4. Il divieto di assunzione di nuovi affari e’ comunicato alle

autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa

opera ed e’ pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene

revocato prima del termine, se l’impresa ha eliminato o posto

completo rimedio alla violazione contestata. La revoca e’ comunicata

alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo

provvedimento e’ pubblicato nel bollettino.

Art. 222.

Violazione delle norme sul margine di solvibilita’ o sulla quota di

garanzia

1. Qualora l’impresa, che ha sede legale nel territorio della

Repubblica, non disponga del margine di solvibilita’ nella misura

necessaria, l’ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione,

la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole

per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri

aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano di

risanamento.

2. Se il margine di solvibilita’ si riduce al di sotto della quota

di garanzia o se la quota non e’ piu’ costituita in conformita’ alle

pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione,

l’ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la

presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento

a breve termine, nel quale sono indicate le misure che l’impresa si

propone di adottare per ristabilire la propria situazione

finanziaria.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’ISVAP puo’ vietare

all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel

territorio della Repubblica e successivamente puo’ consentirne, con

specifiche autorizzazioni, una disponibilita’ limitata, comunque

informando preventivamente le autorita’ di vigilanza degli altri

Stati membri nei quali l’impresa opera. L’ISVAP puo’ inoltre chiedere

alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali

l’impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando

i beni da assoggettare a tale misura.

4. Nei casi di cui al comma 2, l’ISVAP puo’ anche disporre il

vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle

riserve tecniche con le modalita’ previste dall’articolo 224.

5. Nei confronti dell’impresa di assicurazione autorizzata ad

esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una

delle due gestioni del margine di solvibilita’ nella misura

prescritta per ciascuna delle due gestioni, l’ISVAP puo’ autorizzare

il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di

solvibilita’ da una gestione all’altra per l’attuazione dei piani di

risanamento o di finanziamento a breve termine.

6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento

riguardino una societa’ cooperativa e prevedano un aumento di

capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del

capitale sociale e’ elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini

dell’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione

assembleare di aumento del capitale sociale, la societa’ cooperativa

e’ tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall’ISVAP.

Art. 223.

Misure di intervento a tutela della solvibilita’ prospettica

dell’impresa di assicurazione

1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti

degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni

assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della

posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione, l’ISVAP puo’

imporre, al fine di garantire che l’impresa sia in grado di

soddisfare i requisiti di solvibilita’ nel breve periodo, la

costituzione di un margine di solvibilita’ piu’ elevato, rispetto a

quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, tenuto conto del

piano di risanamento finanziario predisposto dall’impresa e riferito

ai tre esercizi successivi.

2. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che

riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel

piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso,

uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli

esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi,

agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di

gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione

relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di

solvibilita’ e delle riserve tecniche ed una esposizione della

politica di riassicurazione nel suo complesso e delle forme di

copertura riassicurativa maggiormente significative.

3. L’ISVAP, valutata la situazione dell’impresa di assicurazione,

puo’ ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel

margine di solvibilita’ disponibile e cio’ anche nel caso in cui

abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato

nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.

4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualita’ dei

contratti di riassicurazione rispetto all’esercizio precedente ovvero

nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun

trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di modesta

entita’, l’ISVAP puo’ diminuire il coefficiente di riduzione

stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilita’ richiesto.

5. L’ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita’ dell’impresa

di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento

finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e

degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a

rischio.

Art. 224.

Procedura di apposizione del vincolo sulle attivita’ patrimoniali

1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l’ISVAP ordina alla

conservatoria dei registri immobiliari l’iscrizione di ipoteca, a

favore dei crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti

immobiliari di godimento dell’impresa che sono localizzati nel

territorio della Repubblica.

2. L’ISVAP puo’ ordinare l’apposizione del vincolo su ogni altro

attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste

dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorita’ ed i

soggetti cui compete l’esecuzione del provvedimento sono tenuti al

compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere

effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall’ISVAP.

3. Dei provvedimenti adottati e’ data comunicazione alle autorita’

di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o

possiede beni.

Art. 225.

Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione

1. In caso di revoca parziale dell’autorizzazione l’ISVAP, per

salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi

diritto a prestazioni assicurative e dei lavoratori dipendenti, puo’

vietare all’impresa che ha sede nel territorio della Repubblica di

compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale

provvedimento non sia gia’ stato adottato per il caso di violazione

delle norme sulle riserve tecniche, sulle attivita’ a copertura, sul

margine di solvibilita’ richiesto o sulla quota di garanzia.

2. L’ISVAP puo’ altresi’ disporre il vincolo sui singoli attivi

iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le

modalita’ previste dall’articolo 224.

3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 e’ data

comunicazione alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri

nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita’ puo’

essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando

nell’adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli

interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni

assicurative.

Art. 226.

Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi

1. L’ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede

legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della

Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di

compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della

Repubblica, quando cio’ sia richiesto dalle autorita’ di vigilanza

dei rispettivi Stati membri d’origine e siano indicati gli attivi che

devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime

autorita’, l’ISVAP adotta altresi’ i provvedimenti di vincolo delle

singole attivita’ patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con

le modalita’ di cui all’articolo 224.

2. L’ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei

confronti delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in

Stati terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale

in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in

essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della

Repubblica.

3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di

solvibilita’ ed e’ posta in essere da un’impresa di assicurazione

extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della

Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall’ISVAP

anche per le attivita’ effettuate dalle sedi secondarie stabilite

negli altri Stati membri, l’adozione dei provvedimenti di cui

all’articolo 222 spetta all’ISVAP. Dei provvedimenti adottati e’ data

comunicazione alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri

nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita’ puo’

essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando

nell’adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli

interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni

assicurative.

4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita’ per il

complesso delle attivita’ esercitate dalle sedi secondarie

dell’impresa di assicurazione extracomunitaria e’ sottoposto al

controllo esclusivo dell’autorita’ di vigilanza di un altro Stato

membro, per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 224 sui

beni posseduti dall’impresa nel territorio della Repubblica la

medesima autorita’ puo’ avvalersi della cooperazione dell’ISVAP.

Art. 227.

Misure in caso di situazione di solvibilita’ corretta negativa

1. Quando il calcolo della situazione di solvibilita’ corretta di

cui all’articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l’ISVAP

richiede all’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma

1, di presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri

aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che

identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che

l’impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione

prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilita’ corretta

e per garantire la solvibilita’ futura.

2. L’impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di

finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione

controllate o partecipate.

3. L’ISVAP, ai fini dell’approvazione, puo’ indicare le misure

integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione

di solvibilita’ corretta.

4. L’ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di

solvibilita’ corretta, richiede all’impresa di cui all’articolo 210,

comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la

deficienza della situazione di solvibilita’ corretta.

5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di

cui all’articolo 222, commi 3 e 4.

6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e

amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all’esito

dell’intervento richiesto dall’ISVAP, permane una situazione di

solvibilita’ corretta gravemente deficitaria nei confronti

dell’impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di

risanamento di cui al capo II.

Art. 228.

Misure a seguito della verifica di solvibilita’ dell’impresa

controllante

1. L’ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilita’

dell’impresa controllante di cui all’articolo 218, ritiene che la

solvibilita’ di un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210,

comma 2, e’ compromessa o rischia di esserlo, richiede all’impresa di

assicurazione o all’impresa di partecipazione assicurativa capogruppo

di presentare un programma di intervento atto a garantire la

solvibilita’, anche futura, dell’impresa stessa.

2. Quando le condizioni di solvibilita’ in capo all’impresa

controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata

presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1,

l’ISVAP, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al

titolo VII, capo III, puo’:

a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione

di cui all’articolo 215, nonche’ le operazioni tra le imprese

controllate dall’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210,

comma 2, e le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, lettere b) e

c), legate con l’impresa medesima da rapporti di controllo;

b) imporre l’accantonamento degli utili che sarebbero

distribuibili alla controllante in un’apposita riserva di patrimonio

netto.

Capo II Misure di risanamento

Art. 229.

Commissario per il compimento di singoli atti

1. L’ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di

legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, puo’ disporre la

nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano

necessari per rendere la gestione dell’impresa conforme a legge.

2. Il provvedimento, in ogni caso, e’ preceduto dalla contestazione

delle violazioni accertate e puo’ essere disposto decorso inutilmente

il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti

addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1

dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, il comma 1

dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.

Art. 230.

Commissario per la gestione provvisoria

1. L’ISVAP puo’ disporre, quando ricorrono i presupposti per

l’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano

ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu’ commissari assumano i

amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari,

nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. La gestione provvisoria non puo’ avere durata superiore a due

mesi. L’ISVAP puo’ stabilire speciali cautele e limitazioni nella

gestione dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma

1 dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, i commi 3, 4

e 8 dell’articolo 234, i commi 1 e 2 dell’articolo 235, il comma 1

dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.

3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo

scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi

dell’articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei

commissari straordinari fino all’insediamento degli organi

straordinari. In tal caso si applica l’articolo 231, comma 4.

4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti

prendono in consegna l’azienda dai commissari con le modalita’

previste dall’articolo 235, comma 1.

Art. 231.

Amministrazione straordinaria

1. Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP,

puo’ disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni

di amministrazione e di controllo dell’impresa quando:

a) risultino gravi irregolarita’ nell’amministrazione, ovvero

gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o

statutarie che regolano l’attivita’ dell’impresa;

b) siano previste gravi perdite patrimoniali.

Lo scioglimento puo’ essere richiesto all’ISVAP dagli organi

amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria dell’impresa con

istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e

b) del presente comma.

2. La proposta e’ preceduta dalla contestazione degli addebiti da

parte dell’ISVAP, con assegnazione all’impresa di un termine congruo

per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti

medesimi.

3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli

indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di

amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall’articolo

234, comma 7.

4. Il decreto del Ministro delle attivita’ produttive e la proposta

dell’ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli

interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento

di cui all’articolo 235, comma 1.

5. L’amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla

data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il

decreto preveda un termine piu’ breve o che l’ISVAP ne autorizzi la

chiusura anticipata. La procedura puo’ essere prorogata, su proposta

dell’ISVAP, dal Ministro delle attivita’ produttive per un periodo

non superiore a dodici mesi.

Art. 232. poteri di amministrazione dell’impresa. Le funzioni degli organi di

Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario

1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di

amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle

succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di

assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.

2. L’ISVAP informa prontamente le autorita’ di vigilanza degli

altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un provvedimento di

effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.

3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che

hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito

della comunicazione all’ISVAP e senza necessita’ di ulteriori

adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti

nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche

se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne

subordini l’applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali

sono state adottate dall’autorita’ di vigilanza dell’altro Stato

membro.

Art. 233.

Organi della procedura di amministrazione straordinaria

1. L’ISVAP nomina uno o piu’ commissari straordinari per

l’amministrazione dell’impresa ed un comitato di sorveglianza

composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e’ designato

nell’atto di nomina.

2. L’ISVAP puo’ revocare o sostituire i commissari ed i componenti

del comitato di sorveglianza nell’interesse del miglior svolgimento

della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al

comma 4.

3. Le indennita’ spettanti ai commissari, al presidente ed ai

componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP.

La spesa e’ a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.

4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di

professionalita’ e di onorabilita’ stabiliti per i soggetti che

svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di

controllo presso l’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 234.

Poteri e funzionamento degli organi straordinari

1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i

poteri di amministrazione dell’impresa. Essi provvedono ad accertare

la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita’ e ad

amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri

aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice

civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo

spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti

dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei

commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione

dell’esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad

autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell’ISVAP. I

commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici

ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e

fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o

stabiliti dall’ISVAP con regolamento.

3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con

l’insediamento ai sensi dell’articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con

il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli

adempimenti di cui all’articolo 236.

4. L’ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare

con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli

comitato di sorveglianza, puo’ stabilire speciali cautele e

limitazioni nella gestione dell’impresa. I componenti degli organi

straordinari sono personalmente responsabili per l’inosservanza delle

prescrizioni dell’ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che

non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari

acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e

l’autorizzazione dell’ISVAP per la realizzazione di piani di

risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami

di azienda o di partecipazioni in altre societa’.

5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ contro i

componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e

contro il direttore generale, la societa’ di revisione e l’attuario

revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di

sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP. Gli organi succeduti

all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di

responsabilita’, riferendone periodicamente all’ISVAP.

6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa

autorizzazione dell’ISVAP, possono, nell’interesse della procedura,

sostituire la societa’ di revisione e l’attuario da essa nominato,

nonche’ l’attuario incaricato nei rami vita e l’attuario incaricato

nel ramo dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita’

civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai

medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata

residua dell’incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre

mesi. Il nuovo incarico puo’ avere durata massima fino al termine

dell’amministrazione straordinaria.

7. I commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono

convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell’articolo 231,

comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell’organo

convocato.

8. Quando i commissari siano piu’ d’uno, essi decidono a

maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di

rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di

due di essi. E’ consentita la delega di poteri, anche per categorie

di operazioni, a uno o piu’ commissari.

9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei

componenti in carica ed in caso di parita’ prevale il voto del

presidente.

Art. 235.

Adempimenti iniziali

1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna

l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario

processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti.

Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di

sorveglianza.

2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi

disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle

consegne, i commissari provvedono d’autorita’ ad insediarsi, con

l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della

forza pubblica.

3. Il commissario provvisorio di cui all’articolo 230 assume la

gestione dell’impresa ed esegue le consegne ai commissari

straordinari secondo le modalita’ indicate nei commi 1 e 2.

4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente

all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato

approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del

registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una

relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla

base delle informazioni disponibili. La relazione e’ accompagnata da

un rapporto del comitato di sorveglianza. E’ comunque esclusa ogni

distribuzione di utili.

Art. 236.

Adempimenti finali

1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al

termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti

sull’attivita’ svolta e li trasmettono all’ISVAP.

2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio

dell’amministrazione straordinaria e’ protratta ad ogni effetto di

legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un

progetto di bilancio che viene presentato all’ISVAP, per

l’approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura

dell’amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei

modi di legge.

3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni,

provvedono perche’ siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi

con funzioni di amministrazione prendono in consegna l’azienda dai

commissari secondo le modalita’ previste dall’articolo 235, comma 1.

Art. 237.

Adempimenti in materia di pubblicita’

1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione

straordinaria e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e

successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina,

sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a

cura dell’ISVAP, nel Bollettino.

2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresi’

pubblicati, a cura dell’ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta

Ufficiale dell’Unione europea.

3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i

commissari straordinari depositano l’atto di nomina per l’iscrizione

nel registro delle imprese.

4. L’ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro

dell’adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di

un’impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica,

puo’ provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalita’

che ritiene piu’ opportune. Nella pubblicazione sono specificati

l’autorita’ che ha emesso il provvedimento, l’autorita’ cui e’

possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad

impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell’eventuale

amministratore straordinario.

Art. 238.

Esclusivita’ delle procedure di risanamento

1. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica

il titolo III della legge fallimentare.

2. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica

l’articolo 2409 del codice civile. Se vi e’ fondato sospetto che i

soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri

doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita’ nella gestione che

possano arrecare danno all’impresa ovvero ad una o piu’ societa’

controllate, l’organo con funzioni di controllo o i soci che il

codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono

denunciare i fatti all’ISVAP. L’ISVAP decide, con provvedimento

motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.

Note all’art. 238:

- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81) concerne la

«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,

dell’amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa».

- L’art. 2409 del codice civile e’ il seguente:

«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). – Se vi e’ fondato

sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro

doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita’ nella gestione

che possono arrecare danno alla societa’ o a una o piu’

del capitale sociale o, nelle societa’ che fanno ricorso al

mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale

sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso

notificato anche alla societa’. Lo statuto puo’ prevedere

percentuali minori di partecipazione.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli

amministratori e i sindaci, puo’ ordinare l’ispezione

dell’amministrazione della societa’ a spese dei soci

richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione

di una cauzione. Il provvedimento e’ reclamabile.

Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un

periodo determinato il procedimento se l’assemblea

sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di

adeguata professionalita’, che si attivano senza indugio

per accertare se le violazioni sussistono e, in caso

positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli

accertamenti e le attivita’ compiute.

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli

accertamenti e le attivita’ compiute ai sensi del terzo

comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il

tribunale puo’ disporre gli opportuni provvedimenti

provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti

amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare

un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la

durata.

L’amministratore giudiziario puo’ proporre l’azione di

responsabilita’ contro gli amministratori e i sindaci. Si

applica l’ultimo comma dell’art. 2393.

Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore

giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;

convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi

amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la

messa in liquidazione della societa’ o la sua ammissione ad

una procedura concorsuale.

I provvedimenti previsti da questo articolo possono

essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,

del consiglio di sorveglianza o del comitato per il

controllo sulla gestione, nonche’, nelle societa’ che fanno

ricorso al mercato del capitale di’ rischio, del pubblico

ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a

carico della societa’.».

Art. 239.

Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di

riassicurazione estere

1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato

terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della

Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti

della sede italiana.

2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le

funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli

organi di amministrazione dell’impresa di appartenenza. Allo stesso

modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.

3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione abbia insediato

succursali in altri Stati membri, l’ISVAP coordina le proprie societa’ controllate, i soci che rappresentano il decimo deliberazioni. Nei casi piu’ gravi puo’ revocare gli

funzioni con quelle delle autorita’ di tali Stati. I commissari

collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero

presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.

4. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno

Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria

nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono

disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del

presente capo.

Capo III Decadenza e revoca dell’autorizzazione

Art. 240.

Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione

1. L’impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando:

a) non da’ inizio all’attivita’ entro i primi dodici mesi;

b) rinuncia espressamente all’autorizzazione;

c) non esercita l’attivita’ per un periodo superiore a sei mesi;

d) trasferisce l’intero portafoglio ad altra impresa di

assicurazione;

e) si verifica una causa di scioglimento della societa’.

Qualora l’impresa non abbia dato inizio all’attivita’ entro i primi

dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo

superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su

richiesta dell’impresa interessata, l’ISVAP puo’ consentire un

limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.

2. Se l’inattivita’, la rinuncia o la cessazione dell’attivita’

riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l’impresa di

assicurazione e’ stata autorizzata, la decadenza concerne

esclusivamente tali rami.

3. L’ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la

decadenza dall’autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei

rami esercitati, dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento e’ comunicato

dall’ISVAP alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri.

4. L’impresa di assicurazione limita l’attivita’ alla gestione dei

contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla

pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima

disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o piu’

rami di attivita’.

5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la

pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno

durata superiore all’anno il contraente puo’ recedere, mediante

comunicazione scritta all’impresa, con effetto dalla scadenza della

prima annualita’ successiva alla pubblicazione del provvedimento di

decadenza.

6. Se la decadenza dall’autorizzazione consegue al verificarsi

delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l’ISVAP,

quando ricorrono le condizioni previste all’articolo 245, non adotta

il provvedimento di decadenza e propone al Ministro delle attivita’

produttive la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta

amministrativa dell’impresa di assicurazione.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche

all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e

che e’ autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una

sede secondaria. Quando l’autorita’ di vigilanza dello Stato terzo ha

adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell’impresa di

assicurazione, analogo provvedimento e’ adottato nei confronti della

sede secondaria.

Art. 241.

Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione

1. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’ISVAP del

verificarsi di una causa di scioglimento della societa’. L’ISVAP,

verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione

ordinaria nei casi previsti all’articolo 240, comma 1, approva, con

il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione o con altro

successivo, la nomina dei liquidatori prima dell’iscrizione nel

registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo

scioglimento della societa’. Non si puo’ dar corso all’iscrizione nel

registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo

scioglimento della societa’ se non consti l’accertamento di cui al

presente comma.

2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilita’ e di

professionalita’ prescritti con il regolamento del Ministro delle

attivita’ produttive di cui all’articolo 76. Qualora perdano i

relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se

l’assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni

dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l’ISVAP

propone al Ministro delle attivita’ produttive l’adozione del

provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.

3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice

civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche

e di attivita’ a copertura previste nel titolo III. I liquidatori

trasmettono all’ISVAP il bilancio annuale redatto secondo le

disposizioni previste nel titolo VIII. L’impresa rimane soggetta alla

vigilanza dell’ISVAP sino alla cancellazione della societa’ dal

registro delle imprese.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 245, se la procedura

di liquidazione non si svolge con regolarita’ o con speditezza,

l’ISVAP, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, puo’ disporre

la sostituzione dei liquidatori, nonche’ dei componenti degli organi

di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento

della procedura di liquidazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche

all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e

che e’ autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della

Repubblica, fermo restando che l’efficacia dei provvedimenti adottati

e’ limitata alla medesima sede secondaria.

Art. 242.

Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione

1. L’autorizzazione e’ revocata quando l’impresa di assicurazione:

a) non si attiene, nell’esercizio dell’attivita’, ai limiti

imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma

di attivita’;

b) non soddisfa piu’ alle condizioni di accesso all’attivita’

assicurativa;

c) e’ gravemente inadempiente alle disposizioni del presente

codice;

d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure

previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero

non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia

soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di

intervento;

e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero e’ dichiarato

lo stato di insolvenza dall’autorita’ giudiziaria.

2. L’autorizzazione all’esercizio del ramo della responsabilita’

civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e

dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, e’ altresi’ revocata

nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all’obbligo a

contrarre, di cui all’articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o

sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di

liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.

3. La revoca puo’ riguardare tutti i rami esercitati dall’impresa

di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni

di cui all’articolo 240, commi 4 e 5.

4. La revoca dell’autorizzazione e’ disposta con decreto del

Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP. Se la

revoca riguarda tutti i rami esercitati, l’impresa e’ contestualmente

posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l’ISVAP

ne dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di assicurazione.

Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP, puo’

tuttavia consentire che l’impresa si ponga in liquidazione ordinaria,

entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia

stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).

5. Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP,

dispone inoltre la liquidazione coatta se l’impresa di assicurazione,

nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le

disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la

deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono

iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi

del comma 4.

6. I decreti del Ministro delle attivita’ produttive sono

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e

sono comunicati dall’ISVAP alle autorita’ di vigilanza degli altri

Stati membri.

Art. 243.

Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione

di uno Stato terzo

1. La revoca dell’autorizzazione, rilasciata all’impresa di

assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l’attivita’

della sede secondaria nel territorio della Repubblica, e’ disposta,

in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 264, comma 1, nei casi

e con le modalita’ e per gli effetti di cui all’articolo 242.

2. La revoca e’ altresi’ disposta quando l’autorita’ di vigilanza

dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell’impresa un

provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle

attivita’ assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando

le autorita’ dello Stato membro che controllano lo stato di

solvibilita’ dell’impresa medesima per il complesso delle operazioni

da essa effettuate nel territorio dell’Unione europea hanno adottato

analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del margine

di solvibilita’ e della quota di garanzia. Nei casi previsti dal

presente comma la revoca e’ disposta per il complesso dei rami

esercitati.

3. La revoca puo’ altresi’ essere disposta quando le autorita’ di

vigilanza dello Stato nel quale l’impresa ha sede legale hanno

operato in violazione della condizione di parita’ e reciprocita’ di

trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi

operanti, ovvero quando le medesime autorita’ hanno imposto

restrizioni alla libera disponibilita’ dei beni posseduti in Italia

dall’impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali

necessari all’impresa di assicurazione per il normale esercizio

dell’attivita’ nel territorio della Repubblica.

4. L’ISVAP puo’ tuttavia consentire che l’impresa ponga in

liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede

secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di

revoca e’ adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il

Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone

inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina

dei liquidatori non e’ iscritta nel registro delle imprese nel

termine assegnato.

Art. 244.

Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di

riassicurazione

1. La decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di

riassicurazione e’ disposta nei casi previsti dall’articolo 240,

comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi

2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come

riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di

riassicurazione.

riassicurazione e’ disposta nei casi previsti dall’articolo 242,

comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 242, commi

3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente

disciplina delle imprese di riassicurazione.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche

all’impresa di riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato

membro o in uno Stato terzo e che e’ autorizzata ad operare in

stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che

l’efficacia dei provvedimenti adottati e’ limitata alla medesima sede

secondaria. Quando l’autorita’ di vigilanza dell’impresa di

riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca

dell’autorizzazione all’esercizio delle attivita’ riassicurative,

analogo provvedimento e’ adottato nei confronti della sede

secondaria.

Capo IV Liquidazione coatta amministrativa

Art. 245.

Liquidazione coatta amministrativa

1. Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP,

puo’ disporre, con decreto, la revoca dell’autorizzazione

all’esercizio dell’attivita’ in tutti i rami e la liquidazione coatta

amministrativa, anche quando ne sia in corso l’amministrazione

straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie,

qualora le irregolarita’ nell’amministrazione o le violazioni delle

disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le

perdite previste siano di eccezionale gravita’.

2. La liquidazione coatta puo’ essere proposta dall’ISVAP, con il

medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di

istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea

straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori

ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.

3. Il decreto del Ministro delle attivita’ produttive e la proposta

dell’ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli

interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento.

4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli

organi amministrativi e di controllo, nonche’ di ogni altro organo

dell’impresa che sia ancora in carica. Cessano altresi’ le funzioni

dell’assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli

articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.

5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell’ISVAP, che si

avvale, qualora l’impresa operi attraverso succursali stabilite in

altri Stati membri, anche delle autorita’ di vigilanza di tali Stati.

I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa

di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli

altri Stati membri.

6. L’ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della

liquidazione, puo’ autorizzare i commissari liquidatori a proseguire

operazioni specificamente individuate. 2. La revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di

7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure

concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme

del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si

applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.

Art. 246.

Organi della procedura

1. L’ISVAP nomina uno o piu’ commissari liquidatori ed un comitato

di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui

presidente e’ designato nell’atto di nomina. I liquidatori e il

comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale,

rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e

dell’operato degli organi della procedura.

2. L’ISVAP puo’ revocare o sostituire i commissari ed i componenti

del comitato di sorveglianza.

comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP in base ai

criteri da esso stabiliti. La spesa e’ a carico dell’impresa

sottoposta alla procedura.

4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di

professionalita’ e di onorabilita’ stabiliti per i soggetti che

svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di

controllo presso l’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Art. 247.

Adempimenti in materia di pubblicita’

1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono

pubblicati a cura dell’ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per

estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sono

altresi’ riprodotti nel Bollettino.

2. L’ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa,

che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o

di libera prestazione di servizi, dall’autorita’ di vigilanza dello

Stato membro di origine, puo’ disporre la pubblicazione della

decisione secondo le modalita’ che ritiene piu’ opportune. Nella

pubblicazione e’ indicata l’autorita’ di vigilanza competente, la

legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il

nominativo del liquidatore. La pubblicazione e’ redatta in lingua

italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese

di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti,

senza ulteriori formalita’, nell’ordinamento italiano secondo la

normativa dello Stato di origine.

3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i

commissari depositano in copia l’atto di nomina degli organi della

liquidazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.

Art. 248.

Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in

stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede

legale, su richiesta di uno o piu’ creditori ovvero su istanza del

pubblico ministero o d’ufficio, sentito l’ISVAP e i rappresentanti

legali dell’impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in

camera di consiglio. Quando l’impresa sia sottoposta ad

amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza

anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari

stessi, l’ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le

disposizioni dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo,

quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.

2. Se un’impresa si trova in stato di insolvenza al momento 3. Le indennita’ spettanti ai commissari ed ai componenti del

dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta

amministrativa e l’insolvenza non e’ stata dichiarata ai sensi del

comma 1, il tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede legale,

su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico

ministero o d’ufficio, sentiti l’ISVAP, i cessati rappresentanti

legali dell’impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato

con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni

dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge

fallimentare.

3. Nel caso dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione lo

stato d’insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati

nell’articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella

situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza

delle attivita’ patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni

relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.

4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce

gli effetti indicati nell’articolo 203 della legge fallimentare.

Art. 249.

Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti

giuridici preesistenti

1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la

liquidazione coatta nei confronti dell’impresa non puo’ essere

promossa o proseguita alcuna azione ne’, per qualsiasi titolo, puo’

essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione

forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura

derivanti dalla liquidazione e’ competente esclusivamente il

tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale.

2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli

effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione

II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge fallimentare.

Nota all’art. 249:

- L’art. 66 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’

il seguente:

«Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). – Il curatore

puo’ domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti

compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo

le norme del codice civile.

L’azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare,

sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto

dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile

contro costoro.

Art. 250.

Poteri e funzionamento degli organi liquidatori

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale

dell’impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e

procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di

liquidazione dell’attivo. I commissari, nell’esercizio delle loro

funzioni, sono pubblici ufficiali.

2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio

delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o

dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall’ISVAP. Il

comitato di sorveglianza vigila sulla regolarita’ della liquidazione

e, a tal fine, periodicamente verifica l’adeguatezza delle procedure

amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli

atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di

natura patrimoniale.

3. L’ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare

con istruzioni specifiche, puo’ emanare direttive per lo svolgimento

della procedura e puo’ stabilire che per talune categorie di

operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del

parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione preventiva

dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono

personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni

dell’ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne

abbiano avuto conoscenza.

4. I commissari presentano semestralmente all’ISVAP una relazione

tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell’impresa e

sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del

comitato di sorveglianza. L’ISVAP fornisce alle autorita’ degli altri

Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento

della procedura di liquidazione dell’impresa rispetto alla quale e’

l’autorita’ competente. I commissari informano periodicamente i

creditori, secondo le modalita’ stabilite dall’ISVAP, con

regolamento, sull’andamento della liquidazione.

5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ e dell’azione

dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi

amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione

contro la societa’ di revisione e l’attuario revisore, nonche’

dell’azione del creditore sociale contro la societa’ o l’ente che

esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, spetta ai

commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa

autorizzazione dell’ISVAP.

6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si

applica l’articolo 234, commi 8 e 9.

7. I commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP e con il parere

favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare

nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione

approvata dal Ministro delle attivita’ produttive, ovvero da terzi,

ma sotto la propria responsabilita’, con oneri a carico della

liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa

autorizzazione dell’ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di

singoli atti.

Art. 251.

Adempimenti iniziali

1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna

l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione

ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono

una situazione dei conti e formano l’inventario. Alle operazioni

assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e puo’

essere presente un rappresentante dell’ISVAP.

2. Si applica l’articolo 235, commi 2 e 4.

Art. 252.

Accertamento del passivo

1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a

ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso

di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti

a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti

dell’impresa. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di

eventuali contestazioni.

2. La comunicazione e’ effettuata all’ultimo indirizzo risultante

agli atti dell’impresa. E’ onere del creditore interessato, in caso

di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti

dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova

dell’avvenuta ricezione all’ultimo indirizzo risultante agli atti

dell’impresa, la comunicazione e’ effettuata presso la cancelleria

del tribunale del luogo dove ha sede legale l’impresa mediante

inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo.

In tal caso la comunicazione puo’ essere redatta in un unico

documento.

3. L’informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza

abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso

dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali

Stati, avviene con le modalita’ indicate all’articolo 253.

4. L’ISVAP puo’ stabilire ulteriori forme di pubblicita’ allo scopo

di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle

domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno

ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i

creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con

avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i

documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalita’ i

creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede

legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche

amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.

6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di

liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano

ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere

ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il

riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a

provare l’esistenza, la specie e l’entita’ dei propri diritti. Con le

stesse modalita’ e termini, salvo che l’ammissione non avvenga

d’ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio

o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche

amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti

giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del

credito, la data in cui e’ sorto e il relativo importo. I medesimi

creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli

altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali

privilegi e i beni che li garantiscono.

7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente

e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all’ISVAP

l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno,

indicandone i diritti e l’ordine di prelazione, e l’elenco di coloro

cui e’ stato negato il riconoscimento delle pretese. E’ accordato ai

creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza

abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro,

incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo

stesso grado di privilegio dei creditori italiani.

8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari

depositano, dopo averne data comunicazione all’ISVAP, nella

cancelleria del tribunale del luogo ove l’impresa ha sede legale, a

disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi

con l’indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali e’

stato negato il riconoscimento delle pretese.

9. Successivamente i commissari, con le stesse modalita’ di cui al

comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali e’ stato negato

in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione

presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo

e’ dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.

10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato

passivo diventa esecutivo.

Art. 253.

Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri

1. All’apertura della procedura di liquidazione i commissari

informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di

ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che

hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un

altro Stato membro.

2. L’avviso indica i termini da rispettare per ottenere il

riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti

derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a

ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale

adempimento sia dovuto, i termini e le modalita’ di presentazione dei

reclami previsti dall’articolo 252, comma 5, e delle opposizioni

previste dall’articolo 254, comma 1. L’avviso indica, inoltre, che i

creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono

insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione

indica, altresi’, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in

particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i

loro effetti, nonche’ i diritti e gli obblighi dell’assicurato

rispetto al contratto medesimo.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua

italiana e recano un’intestazione in tutte le lingue ufficiali

dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle

comunicazioni stesse.

4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli

articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine

indicato nell’articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione

nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prevista dall’articolo

247, comma 1.

5. L’ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo

schema dei formulari da adottare per l’informazione dei creditori.

Art. 254.

Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi

1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori

esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento

della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.

2. L’opposizione e’ disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della

legge fallimentare.

Nota all’art. 254:

- Gli articoli 98, 99 e 100 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 26, sono i seguenti:

«Art. 98 (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi

con riserva). – I creditori esclusi o ammessi con riserva

possono fare opposizione, entro quindici giorni dal

deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando

ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l’udienza in cui tutti i

creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a

lui, nonche’ il termine per la notificazione al curatore

del ricorso e del decreto.

Almeno cinque giorni prima dell’udienza i creditori

devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce,

l’opposizione si reputa abbandonata.

Possono intervenire in causa gli altri creditori.».

«Art. 99 (Istruzione dell’opposizione e sentenza

relativa). – Il giudice delegato provvede all’istruzione

delle varie cause di opposizione e quindi fissa l’udienza

per la discussione davanti al collegio a norma dell’art.

189 del codice di procedura civile.

Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione

e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia

ordinanza con la quale separa le cause e rimette al

collegio quelle mature per la decisione.

Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli

sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista

dall’art. 279, primo comma, del codice di procedura civile,

il tribunale puo’ ammettere provvisoriamente al passivo

tutto o in parte il credito contestato.

La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del

tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed e’

provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere da’ immediato

avviso dell’avvenuta pubblicazione ai procuratori delle

parti, a norma dell’art. 136 del codice di procedura

civile.

Il termine per appellare e’ di giorni quindici

dall’affissione della sentenza. Si osservano per il

giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in

quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione

decorre dal giorno dell’affissione della sentenza ed e’

ridotto della meta’.

«Art. 100 (Impugnazione dei crediti ammessi). – Entro

quindici giorni dal deposito dello stato passivo in

cancelleria ciascun creditore puo’ impugnare i crediti

ammessi, con ricorso al giudice delegato.

Il giudice fissa con decreto l’udienza in cui le parti

e il curatore devono comparire davanti a lui, nonche’ il

termine perentorio per la notificazione del ricorso e del

decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano

impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell’art. 98,

terzo comma. Se all’udienza le parti non raggiungono

l’accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile

che in caso di ripartizione siano accantonate le quote

spettanti ai creditori contestati.

Per l’istruzione e la decisione delle impugnazioni si

applicano le disposizioni dell’articolo precedente e il

giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.».

Art. 255.

Appello

1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di

opposizione puo’ essere proposto appello, anche dai commissari, entro

il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della

stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni

previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.

Art. 256.

Insinuazioni tardive

1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano

esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali

sui beni in possesso dell’impresa, che non abbiano ricevuto la

comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 1, e non risultino

inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro

diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 della

legge fallimentare.

2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della

domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si

applica il disposto dell’articolo 260, comma 5.

Art. 257.

Liquidazione dell’attivo

1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare

l’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorita’ che vigila

sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall’articolo 35 della

legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall’articolo 206,

secondo comma, della medesima, i commissari acquisiscono

preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono

nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall’ISVAP in via

generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con

istruzioni specifiche.

2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di

sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP, possono cedere le

attivita’ e le passivita’, l’azienda, rami d’azienda, nonche’ beni e

rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo’ avvenire

in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello

stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passivita’

risultanti dall’atto di cessione.

3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua

totalita’ o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa

di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra

impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta

giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante

convenzione approvata dall’ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I

rischi sono assunti dall’impresa cessionaria alla scadenza del

termine di sessanta giorni.

4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i

contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati

dall’impresa cessionaria a pena di nullita’ della disdetta.

5. Anche ai fini dell’eventuale esecuzione di riparti agli aventi

diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre

operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivita’

aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato

di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP.

Note all’art. 257:

- Gli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267 sono i seguenti:

«Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). – Il

giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, puo’

autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire

riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi,

rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a

cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare

cauzioni e ad accettare eredita’ e donazioni.

Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o

superiore a lire duecentomila, l’autorizzazione deve essere

data, su proposta del giudice delegato e sentito il

comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato

non soggetto a gravame.

In quanto possibile, deve essere sentito anche il

fallito.».

«Art. 206 (Poteri del commissario). – L’azione di

responsabilita’ contro gli amministratori e i componenti

degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione, a

norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e’

esercitata dal commissario liquidatore, previa

autorizzazione dell’autorita’ che vigila sulla

liquidazione.

Per il compimento degli atti previsti dall’art. 35, in

quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore

a lire 2 milioni e per la continuazione dell’esercizio

dell’impresa il commissario deve essere autorizzato

dall’autorita’ predetta, la quale provvede sentito il

comitato di sorveglianza.».

Art. 258.

Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione

1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e

dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione

coatta risultano iscritti nell’apposito registro, sono riservati in

via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai

contratti ai quali essi si riferiscono.

2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla

notifica all’impresa se anteriore, la composizione degli attivi

indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere

modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri

errori materiali, senza l’autorizzazione dell’ISVAP. I commissari

includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilita’, i

proventi finanziari maturati sugli attivi, nonche’ l’importo dei

premi incassati nel periodo compreso fra l’apertura della

liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso

di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento

stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e’ inferiore

alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a

darne giustificazione all’ISVAP.

3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si

soddisfano con priorita’ rispetto agli altri titolari di crediti

sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche’

assistiti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze

scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla

data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi

diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;

b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di

capitalizzazione;

c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;

d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla

lettera a), in proporzione dell’ammontare delle riserve matematiche;

e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di

riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio

corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle

riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare

i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b),

c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).

4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni

si soddisfano, con priorita’ rispetto agli altri titolari di crediti

sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche’

assistiti da privilegio o ipoteca:

a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri

verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di

pubblicazione del provvedimento di liquidazione;

b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla

lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al

rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve

tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti

i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono

preferiti ai crediti di cui alla lettera b).

5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai

contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel

comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo

XVII.

6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il

pagamento delle spese di cui all’articolo 111, primo comma, numero 1,

della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente

sulle attivita’ di ogni specie ancorche’ assistite da privilegio o

ipoteca.

Nota all’art. 258:

- L’art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’

il seguente:

«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). – Le

somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate

nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese

anticipate dall’erario, e dei debiti contratti per

l’amministrazione del fallimento e per la continuazione

dell’esercizio dell’impresa, se questo e’ stato

autorizzato;

2) per il pagamento dei crediti ammessi con

prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato

dalla legge;

3) per il pagamento dei creditori chirografari, in

proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di

essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,

qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero

per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.

I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con

decreto dal giudice delegato.».

Art. 259.

Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione

1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato

si applica l’articolo 1930 del codice civile.

2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del

riassicuratore o del riassicurato si applica l’articolo 1931 del

codice civile.

Note all’art. 259:

- Gli articoli 1930 e 1931 del codice civile sono i

seguenti:

«Art. 1930 (Diritto del riassicurato in caso di

liquidazione coatta amministrativa). – In caso di

liquidazione coatta amministrativa del riassicurato (1), il

riassicuratore deve pagare integralmente l’indennita’

dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi

e gli altri crediti.».

«Art. 1931 – (Compensazione dei crediti e debiti). – In

caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del

riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti

che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura

dei conti relativi a piu’ contratti di riassicurazione, si

compensano di diritto.».

Art. 260.

Ripartizione dell’attivo

1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo

111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell’attivo

liquidato. Le indennita’ e i rimborsi spettanti agli organi della

procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della

gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta

amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 111,

primo comma, numero 1), della legge fallimentare.

2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa

autorizzazione dell’ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire

riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a

favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate

tutte le attivita’ e accertate tutte le passivita’.

3. Nell’effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese

di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata

definita l’ammissione allo stato passivo, accantonano le somme

corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di

detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di

riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro

liberazione a favore degli altri aventi diritto.

4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere

favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione

dell’ISVAP, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli

nota all’art. 238; in particolare per l’art. 111 vedi la

nota all’art. 258.

Art. 261.

Adempimenti finali

1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i

commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il

rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una

relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza,

all’ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del

tribunale.

2. Dell’avvenuto deposito e’ data notizia mediante pubblicazione

nel Bollettino. L’ISVAP puo’ stabilire forme integrative di

pubblicita’.

3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel

Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni

con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo

254, commi 1 e 2.

4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte

contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in

giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in

conformita’ di quanto previsto dall’articolo 260.

5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate

nei modi stabiliti dall’ISVAP per il successivo versamento agli

aventi diritto, fatta salva la facolta’ prevista dall’articolo 260,

comma 4.

6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di

liquidazione delle societa’ di capitali relative alla cancellazione

della societa’ e al deposito dei libri sociali.

accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione

degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura

della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura

e’ subordinata all’esecuzione di accantonamenti o all’acquisizione di

garanzie ai sensi dell’articolo 260, commi 3 e 4.

8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione

coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione

processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso.

Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita’ connesse

ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 233, il comma 8

dell’articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell’articolo 250.

9. Nei casi di cessione ai sensi dell’articolo 257, commi 2 e 3, i

commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi

ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il

cessionario.

Art. 262.

Concordato

1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i

commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero

accantonamenti.

5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande

previste dall’articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli

eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono

accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal

giudice in sede di opposizione.

6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi

dell’articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la

presentazione del ricorso.

Nota all’art. 260:

- Per il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 vedi la 7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di l’impresa ai sensi dell’articolo 152, secondo comma, della legge

fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono

proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha la

sede legale. La proposta di concordato e’ autorizzata dall’ISVAP.

2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai

creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali

garanzie.

3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori

sono depositati nella cancelleria del tribunale. L’ISVAP puo’

stabilire altre forme di pubblicita’.

4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono

proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che

viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il

concordato diventa esecutivo.

5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in

camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del

parere reso dall’ISVAP. La sentenza e’ pubblicata mediante deposito

in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del

deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con

biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 254.

6. Durante la procedura di concordato i commissari possono

procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’articolo

260.

7. Alla proposta di concordato e all’intervento nella procedura in

qualita’ di assuntore del concordato medesimo e’ legittimata, previa

autorizzazione del Ministro delle attivita’ produttive, la CONSAP.

Nota all’art. 262:

- L’art. 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’

il seguente:

«Art. 152 (Proposta di concordato). – La proposta di

concordato per la societa’ fallita e’ sottoscritta da

coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

La proposta e le condizioni del concordato nelle

societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice

devono essere approvate dai soci che rappresentano la

maggioranza assoluta del capitale, e nelle societa’ per

azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’

limitata, nonche’ nelle societa’ cooperative devono essere

approvate dall’assemblea straordinaria, salvo che tali

poteri siano stati delegati agli amministratori.».

Art. 263.

Esecuzione del concordato e chiusura della procedura

1. I commissari, con l’assistenza del comitato di sorveglianza,

sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive che

sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono

prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.

2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l’assemblea dei

soci perche’ sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in

relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attivita’ assicurativa

o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica

dell’oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la

cancellazione della societa’ e il deposito dei libri sociali previsti

dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e

liquidazione delle societa’ di capitali.

3. Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare.

Nota all’art. 263:

- L’art. 2l5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’

il seguente:

«Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato).

- Se il concordato non e’ eseguito, il tribunale, su

ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu’

creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e

non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si

applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto

dell’art. 137.

Su richiesta del commissario o dei creditori il

concordato puo’ essere annullato a norma dell’art. 138.

Risolto o annullato il concordato, si riapre la

liquidazione amministrativa e l’autorita’ che vigila sulla

liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene

necessari.».

Art. 264.

Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione

estere

1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato

terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica,

la liquidazione coatta e’ disposta nei confronti della sede italiana.

Si applica l’articolo 240, comma 3.

2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno

Stato membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria

nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e’ disposta

nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma

3.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del

presente capo.

Art. 265.

Liquidazione coatta di imprese non autorizzate

1. Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP,

dispone la liquidazione coatta dell’impresa che esercita l’attivita’

di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.

2. Nel caso di assoluta mancanza di attivita’ da liquidare l’ISVAP

procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da

parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga

presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di

pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i

commissari possono chiedere all’ISVAP, dopo aver provveduto al

deposito dello stato passivo, l’autorizzazione a chiudere la

liquidazione senza ulteriori formalita’.

3. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 213, secondo e

terzo comma, della legge fallimentare.

Nota all’art. 265:

- L’art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’

il seguente:

«Art. 213 (Chiusura della liquidazione). – Prima

dell’ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della

liquidazione con il conto della gestione e il piano di

reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del

comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti

all’autorita’, che vigila sulla liquidazione, la quale ne

autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e

liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito

e’ data notizia mediante inserzione nella Gazzetta

Ufficiale del Regno e nei giornali che siano designati

dall’autorita’ che vigila sulla liquidazione.

Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella

Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con

ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono

comunicate, a cura del cancelliere, all’autorita’ che

vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al

comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni

possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro

osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice

per l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma

dell’art. 189 del codice di procedura civile.

Decorso il termine indicato senza che siano proposte

osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano

di reparto si intendono approvati, e il commissario

provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si

applicano le norme dell’art. 117, e se del caso degli

articoli 2456 e 2457 del codice civile.».

Capo V Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato

Art. 266.

Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato

1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie

di reato un illecito amministrativo a carico di un’impresa di

assicurazione o di riassicurazione ne da’ comunicazione all’ISVAP.

Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia

richiesta, viene sentito l’ISVAP, che ha facolta’ di presentare

relazioni scritte.

2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il

giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dall’ISVAP di

aggiornate informazioni sulla situazione dell’impresa, con

particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.

3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un’impresa

di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive

previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la

conversione delle sanzioni medesime, e’ trasmessa per l’esecuzione

dall’autorita’ giudiziaria all’ISVAP. A tal fine l’ISVAP puo’

proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo

presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti

finalita’ di salvaguardia della stabilita’ e di tutela degli

assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.

4. Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2,

lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non

possono essere applicate in via cautelare alle imprese di

assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica,

altresi’, l’articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.

231.

5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle

sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati

terzi.

Note all’art. 266:

- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n.

140) concerne la «Disciplina della responsabilita’

amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e

delle associazioni anche prive di personalita’ giuridica, a

norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

in particolare gli articoli 55, 9 e 15 sono i seguenti:

«Art. 55 (Annotazione dell’illecito amministrativo). –

1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia

dell’illecito amministrativo dipendente da reato commesso

dall’ente annota immediatamente, nel registro di cui

all’art. 335 del codice di procedura penale, gli elementi

identificativi dell’ente unitamente, ove possibile, alle

generalita’ del suo legale rappresentante nonche’ il reato

da cui dipende l’illecito.

2. L’annotazione di cui al comma 1 e’ comunicata

all’ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli

stessi limiti in cui e’ consentita la comunicazione delle

iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale

il reato e’ attribuito.».

«Art. 9 (Sanzioni amministrative). – 1. Le sanzioni per

gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

a) la sanzione pecuniaria;

b) le sanzioni interdittive;

c) la confisca;

d) la pubblicazione della sentenza.

2. Le sanzioni interdittive sono:

a) l’interdizione dall’esercizio dell’attivita’;

b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,

licenze o concessioni funzionali alla commissione

dell’illecito;

c) il divieto di contrattare con la pubblica

amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di

un pubblico servizio;

d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli gia’

concessi;

e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».

«Art. 15 (Commissario giudiziale). – 1. Se sussistono i

presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva

che determina l’interruzione dell’attivita’ dell’ente, il

giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone

la prosecuzione dell’attivita’ dell’ente da parte di un

commissario per un periodo pari alla durata della pena

interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre

almeno una delle seguenti condizioni:

a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio

di pubblica necessita’ la cui interruzione puo’ provocare

un grave pregiudizio alla collettivita’;

b) l’interruzione dell’attivita’ dell’ente puo’

provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle

condizioni economiche del territorio in cui e’ situato,

rilevanti ripercussioni sull’occupazione.

2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione

dell’attivita’, il giudice indica i compiti ed i poteri del

commissario, tenendo conto della specifica attivita’ in cui

e’ stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente.

3. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal

giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace

attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo

idonei a prevenire reati della specie di quello

verificatosi. Non puo’ compiere atti di straordinaria

amministrazione senza autorizzazione del giudice.

4. Il profitto derivante dalla prosecuzione

dell’attivita’ viene confiscato.

5. La prosecuzione dell’attivita’ da parte del

commissario non puo’ essere disposta quando l’interruzione

dell’attivita’ consegue all’applicazione in via definitiva

di una sanzione interdittiva.».

Capo VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell’impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri

Art. 267.

Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili,

strumenti finanziari

1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una

procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei

confronti dell’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale

Stato, restano soggetti alla legge italiana:

a) i rapporti di lavoro con l’impresa di assicurazione sorti in

Italia;

b) i contratti stipulati con l’impresa di assicurazione che danno

diritto all’utilizzo o all’acquisto di un bene immobile situato nel

territorio della Repubblica;

c) i diritti dell’impresa di assicurazione su un bene immobile,

su una nave o su un aeromobile, che richiedono un’iscrizione in un

pubblico registro italiano.

2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente

all’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di

liquidazione, per effetto dei quali l’impresa di assicurazione

disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti

all’iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la

cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un

registro pubblico o l’immissione in un sistema di deposito

accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente,

l’immobile e’ situato nel territorio della Repubblica, i pubblici

registri della nave o dell’aeromobile ovvero il registro o il sistema

di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati

dalla legge italiana.

Art. 268.

Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della

Repubblica

1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura

di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di

un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non

pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano

essi beni determinati o universalita’ di beni indeterminati, di

proprieta’ dell’impresa di assicurazione che si trovano nel

territorio della Repubblica.

2. E’ assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in

pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un

diritto reale ai sensi del comma 1.

3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di

nullita’, annullamento o di inopponibilita’ degli atti

pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla

legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della

quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Art. 269.

Diritti del venditore, in caso di riserva di proprieta’ sul bene

situato nel territorio della Repubblica

1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura

di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di

un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha

stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di

acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i

diritti del venditore fondati sulla riserva di proprieta’, allorche’

il bene si trovi, al momento dell’adozione del provvedimento o

dell’apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.

2. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura

di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di

un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha

stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia

verificata prima dell’adozione dei provvedimenti stessi, non

costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che

l’acquirente ne acquisti la proprieta’ dietro pagamento o adempimento

delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale

momento nel territorio della Repubblica.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle

azioni di nullita’, di annullamento o di inopponibilita’ degli atti

pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla

legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della

quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Art. 270.

Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di

assicurazione

1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura

di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di

un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non

pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei

rapporti con l’impresa di assicurazione secondo quanto previsto

dall’articolo 56 della legge fallimentare.

2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di

annullamento, di nullita’ o di inopponibilita’ degli atti

pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla

legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della

quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.

Nota all’art. 270:

- L’art. 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’

il seguente:

«Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). – I

creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso

il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso,

ancorche’ (19) non scaduti prima della dichiarazione di

fallimento.

Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non

ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto

tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno

anteriore.».

Art. 271.

Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 268, in caso di adozione di

un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione,

da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di

assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla

legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell’impresa

di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e

novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto,

nonche’ ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati

di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformita’ al testo

unico dell’intermediazione finanziaria, compresa la possibilita’ di

esperire le azioni di nullita’, di annullamento o di inopponibilita’

dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei

creditori.

Art. 272.

Condizione di proponibilita’ delle azioni relative agli atti

pregiudizievoli

1. L’azione di annullamento, di nullita’ o di inopponibilita’,

fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato

membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione nei

confronti della quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di

liquidazione, e’ improponibile o improcedibile nei confronti di chi,

avendo beneficiato dell’atto pregiudizievole per la massa dei

creditori, prova che tale atto e’ soggetto alla legge di uno Stato

membro diverso da quello dove ha sede legale l’impresa e che la legge

applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l’atto con

alcun mezzo.

Art. 273.

Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di

assicurazione

1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una

procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei

confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale

Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di

beni, nonche’ di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione

sono regolati dalla legge italiana.

Art. 274.

Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori

1. I commissari o i liquidatori, nominati dall’autorita’ dello

Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione

assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di

liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica,

per l’esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la

nomina con la presentazione di una copia, conforme all’originale,

rilasciata dall’autorita’ che ha emesso il provvedimento o mediante

qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorita’ dello

stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori puo’ essere

richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione

di cui al presente comma.

2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro

di origine dell’impresa di assicurazione, persone incaricate di

assistere o, all’occorrenza, di rappresentare i commissari o i

liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento

di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della

Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori

italiani.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i

liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi

poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di

origine dell’impresa di assicurazione, ma non possono svolgere

compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla

magistratura.

4. I commissari e i liquidatori nominati dall’autorita’ dello Stato

membro di origine dell’impresa di assicurazione sono tenuti,

nell’esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica,

al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene

alle modalita’ di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei

rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo

all’informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori

nominati dall’autorita’ dello Stato membro di origine dell’impresa di

assicurazione, nonche’ ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime

autorita’, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici

obblighi di pubblicita’ previsti dalla legge italiana, che un

provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una

procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel

registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.

Capo VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo

Art. 275.

Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di

un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente

titolo.

2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei

casi previsti dall’articolo 231, puo’ essere disposta quando:

a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attivita’ di

direzione e di coordinamento per l’esecuzione delle istruzioni di

vigilanza impartite dall’ISVAP;

b) una delle societa’ del gruppo assicurativo sia stata

sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo,

della liquidazione coatta amministrativa, dell’amministrazione

straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi

speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonche’ quando

sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le

disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di

gravi irregolarita’ nella gestione e possa essere alterato in modo

grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.

3. L’amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno

dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attivita’

produttive, salvo che sia prescritto un termine piu’ breve dal

provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata.

In casi eccezionali la procedura puo’ essere prorogata per un periodo

non superiore ad un anno.

4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,

previa autorizzazione dell’ISVAP, possono revocare o sostituire,

anche in parte, gli amministratori delle societa’ del gruppo al fine

di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano

necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino

al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli

amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo

corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata

residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei

mesi.

5. I commissari straordinari possono richiedere, previa

autorizzazione dell’ISVAP sentiti i cessati amministratori della

societa’, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle

societa’ appartenenti al gruppo.

6. I commissari straordinari possono richiedere alle societa’ del

gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per

adempiere al proprio mandato.

Art. 276.

Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa

1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di

un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente

titolo.

2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre

che nei casi previsti dall’articolo 245, puo’ essere disposta quando

le inadempienze nell’esercizio dell’attivita’ di direzione e di

coordinamento per l’esecuzione delle istruzioni di vigilanza

impartite dall’ISVAP siano di eccezionale gravita’.

3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro

delle imprese una relazione sulla situazione contabile e

sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo

svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa’ del

gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e

degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione

e’ accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L’ISVAP

puo’ prescrivere speciali forme di pubblicita’ per rendere noto

l’avvenuto deposito della relazione.

4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 275, commi 5 e 6.

5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza,

compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista

dall’articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre

societa’ del gruppo. L’azione puo’ essere esperita per gli atti

indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell’articolo 67 della

legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni

anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti

indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che

siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.

Nota all’art. 276:

- L’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’

il seguente:

«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).

- Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non

conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:

1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno

anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le

prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito

sorpassano di oltre un quarto cio’ che a lui e’ stato dato

o promesso;

2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed

esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi

normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla

dichiarazione di fallimento;

3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie

costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di

fallimento per debiti preesistenti non scaduti;

4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o

volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla

dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.

Sono altresi’ revocati, se il curatore prova che

l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore,

i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a

titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di

prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente

creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla

dichiarazione di fallimento.

Non sono soggetti all’azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati

nell’esercizio dell’attivita’ d’impresa nei termini d’uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente

bancario, purche’ non abbiano ridotto in maniera

consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito

nei confronti della banca;

c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso

abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale

dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo

grado;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su

beni del debitore purche’ posti in essere in esecuzione di

un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento

della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il

riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui

ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’art. 2501-bis,

quarto comma, del codice civile;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in

essere in esecuzione del concordato preventivo,

dell’amministrazione controllata, nonche’ dell’accordo

omologato ai sensi dell’art. 182-bis;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di

lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,

anche non subordinati, del fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili

eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di

servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali

di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano

all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su

pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni

delle leggi speciali.».

Art. 277.

Amministrazione straordinaria delle societa’ del gruppo assicurativo

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la

capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a

liquidazione coatta amministrativa, alle societa’ del gruppo si

applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del

presente titolo. L’amministrazione straordinaria puo’ essere

richiesta all’ISVAP anche dai commissari straordinari e dai

commissari liquidatori della capogruppo.

2. Quando presso societa’ del gruppo sia stato nominato

l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice

civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita’

nella gestione, la procedura si converte in amministrazione

straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con

sentenza in camera di consiglio che la societa’ e’ soggetta alla

procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione

degli atti all’ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli

dell’amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al

passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita’

stabilite dall’ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente

compiuti.

3. Quando le societa’ del gruppo da sottoporre all’amministrazione

straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento

e’ adottato sentita l’autorita’ che esercita la vigilanza, alla

quale, in caso di urgenza, potra’ essere fissato un termine per la

formulazione del parere.

4. La durata dell’amministrazione straordinaria delle societa’ del

gruppo e’ indipendente da quella della procedura cui e’ sottoposta la

capogruppo.

Art. 278.

Liquidazione coatta amministrativa delle societa’ del gruppo

assicurativo

1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la

capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a

liquidazione coatta amministrativa, alle societa’ del gruppo si

applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di

insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese

di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la

disciplina del capo IV. La liquidazione coatta puo’ essere richiesta

all’ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari

liquidatori della capogruppo.

2. Quando presso societa’ del gruppo siano in corso il fallimento,

la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si

convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente

articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza

gia’ operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con

sentenza in camera di consiglio che la societa’ e’ soggetta alla

procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la

trasmissione degli atti all’ISVAP. Gli organi della cessata procedura

e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle

consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita’ stabilite

dall’ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.

3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti

dall’articolo 276, comma 5.

Art. 279.

Procedure proprie delle singole societa’ del gruppo assicurativo

1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione

straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa’ del

gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a

esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione

all’ISVAP a cura dell’autorita’ amministrativa o giudiziaria che li

ha emessi. Le autorita’ amministrative o giudiziarie che vigilano

sulle procedure informano l’ISVAP di ogni circostanza, emersa nello

svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul

gruppo assicurativo.

2. In deroga al comma 1, la societa’ del gruppo non e’ soggetta

alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene

convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se

essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell’impresa di

assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in

quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.

Art. 280.

Disposizioni comuni agli organi delle procedure

1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime

persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione

straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societa’

appartenenti allo stesso gruppo, quando cio’ sia ritenuto utile per

agevolare lo svolgimento delle procedure.

2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse

in conflitto con quello della societa’, a cagione della qualita’ di

commissario di altra societa’ del gruppo, ne da’ notizia agli altri

commissari, ove esistano, nonche’ al comitato di sorveglianza e

all’ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i

membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della

situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo’ prescrivere

speciali cautele e formulare indicazioni in merito all’operazione,

dell’inosservanza delle quali i commissari sono personalmente

responsabili. Ferma la facolta’ di revocare e sostituire i componenti

gli organi delle procedure, l’ISVAP puo’ impartire direttive o

disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere

determinati atti.

3. Le indennita’ spettanti ai commissari e ai componenti del

comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP in base ai

criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle societa’. Le

indennita’ sono determinate valutando in modo complessivo le

prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre

procedure nel gruppo.

Art. 281.

Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale

1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione

straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione

revocatoria prevista dall’articolo 276, comma 5, nonche’ per tutte le

controversie fra le societa’ del gruppo e’ competente il tribunale

nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.

2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione

straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi

avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque

connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di

liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle societa’

del gruppo e’ competente il tribunale amministrativo regionale del

Lazio con sede a Roma.

Art. 282.

Gruppi e societa’ non iscritte all’albo

1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si

applicano anche nei confronti dei gruppi e delle societa’ per i

quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le

condizioni per l’inserimento nell’albo dei gruppi assicurativi.

Titolo XVII SISTEMI DI INDENNIZZO Capo I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Art. 283.

Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito

presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei

veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione,

nei casi in cui:

a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non

identificato;

b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;

c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa

operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o

di liberta’ di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro

si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta

successivamente;

d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta’ del

proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di

riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento e’

dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1,

lettera b), il risarcimento e’ dovuto per i danni alla persona,

nonche’ per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore

all’importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale

ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento e’

dovuto per i danni alla persona, nonche’ per i danni alle cose. Nel

caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento e’ dovuto,

limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono

trasportati contro la propria volonta’ ovvero che sono inconsapevoli

della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i

danni a cose.

3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno e’ risarcito

nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona

danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo

128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di

inabilita’ permanente, la qualifica di convivente a carico e la

percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di

ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme

del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno e’

risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui

all’articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui

appartiene il mezzo che ha causato il danno.

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e’ surrogato,

per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato

verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello

stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati

all’articolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che

ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo

150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per

le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa

di assicurazione del veicolo responsabile.

Art. 284.

Sinistri verificatisi in altro Stato membro

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e’ tenuto

altresi’ a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro

Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso

un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in

regime di stabilimento o di liberta’ di prestazione di servizi, che

al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi

venga posta successivamente. Si applica l’articolo 283, comma 5.

2. Il Ministro delle attivita’ produttive autorizza, con decreto da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le

convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri

concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.

Art. 285

Fondo di garanzia per le vittime della strada

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e’

amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita’

produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.

2. Il Ministro delle attivita’ produttive disciplina, con

regolamento, le condizioni e le modalita’ di amministrazione, di

intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della

strada, nonche’ la composizione del comitato di cui al comma 1.

3. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la

responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla

CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della

strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun

contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del

contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio

imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni

che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal

comitato di gestione del fondo.

Capo II Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata

Art. 286.

Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata

1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’articolo

283, comma 1, lettere a), b), c) e d), e’ effettuata a cura di

un’impresa designata dall’ISVAP secondo quanto previsto nel

regolamento adottato dal Ministro delle attivita’ produttive.

L’impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri

verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data

indicata nel provvedimento che designi altra impresa.

2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese

ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell’articolo 292, sono

rimborsate dalla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della

strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo

di garanzia per le vittime della strada, soggette all’approvazione

del Ministro delle attivita’ produttive su proposta dell’ISVAP.

3. Le imprese designate sono sottoposte, per l’attivita’ oggetto

delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle

operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o

particolare dalla CONSAP.

Art. 287.

Esercizio dell’azione di risarcimento

1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a),

b) e d), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla

circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di

assicurazione, puo’ essere proposta solo dopo che siano decorsi

sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il

risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata

ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera c),

l’azione per il risarcimento dei danni puo’ essere proposta solo dopo

che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha

richiesto il risarcimento del danno.

2. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 283,

comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all’impresa designata ed

alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, non e’

tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga

identificata l’impresa di assicurazione del responsabile.

3. L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata

esclusivamente nei confronti dell’impresa designata. La CONSAP -

Fondo di garanzia per le vittime della strada puo’ tuttavia

intervenire nel processo, anche in grado di appello.

4. Nel caso previsto all’articolo 283, comma 1, lettera b), deve

essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.

5. Nel giudizio promosso ai sensi dell’articolo 283, comma 1,

lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario

liquidatore dell’impresa di assicurazione.

Art. 288.

Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le

vittime della strada

1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di

responsabilita’ civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano

poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle

somme indicate dall’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal

contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le

vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per

il territorio in cui e’ avvenuto il sinistro.

Art. 289.

Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato

e sui giudizi pendenti

1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa

di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che

sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all’impresa

designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati

dall’articolo 283, comma 4.

2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della

formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del

commissario liquidatore e dell’impresa designata, decorsi sei mesi

dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso

le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilita’ fissati

dall’articolo 283, comma 4, nei confronti dell’impresa designata.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le

ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.

Art. 290.

Prescrizione dell’azione

1. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti

dell’impresa designata, nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1,

lettere a), b) e d), e’ soggetta al termine di prescrizione cui

sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.

2. L’azione che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa

designata, nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c),

e’ proponibile fino a che non sia prescritta l’azione nei confronti

dell’impresa posta in liquidazione coatta.

Art. 291.

Pluralita’ di danneggiati e supero del massimale

1. Qualora vi siano piu’ persone danneggiate nello stesso sinistro

ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme

assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti

dell’impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla

concorrenza del limite di risarcibilita’ rispettivamente indicato dai

commi 3 o 4 dell’articolo 283.

2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente e

ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone

ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad

alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde

verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della

somma assicurata rispetto alla somma versata.

3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui

credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi

abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto

sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.

4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione designata e

le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario,

applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa

di assicurazione designata puo’ effettuare il deposito di una somma,

nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di

tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e’

irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.

Nota all’art. 291:

- L’art. 102 del codice di procedura civile e’ il

seguente:

«Art. 102 (Litisconsorzio necessario). – Se la

decisione non puo’ pronunciarsi che in confronto di piu’

parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso

processo.

Se questo e’ promosso da alcune o contro alcune

soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del

contraddittorio in un termine perentorio da lui

stabilito.».

Art. 292.

Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata

1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha

risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1,

lettere a) b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei

responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato

nonche’ degli interessi e delle spese.

2. Nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c),

l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il

danno e’ surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato

e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con

gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.

Capo III Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta

Art. 293.

Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in

liquidazione coatta

1. Il commissario dell’impresa in liquidazione puo’ essere

autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a

procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della

strada ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei

danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti

verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di

liquidazione, nonche’ di quelli verificatisi successivamente e fino

alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo

di tempo per il quale e’ stato pagato il premio.

2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada

anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del

procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto

nel regolamento di cui all’articolo 285, comma 2. In caso di

insufficienza dell’attivo le somme erogate restano definitivamente a

carico della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.

3. Per l’assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario

provvede a riassumere il personale gia’ dipendente dall’impresa posta

in liquidazione coatta. Il personale e’ retribuito con i minimi

previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle

mansioni espletate.

Art. 294.

Esercizio dell’azione di risarcimento

1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al

commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche

se sia stata precedentemente inviata all’impresa posta in

liquidazione coatta.

2. Nessuna azione per il risarcimento puo’ essere proposta nei

confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla

richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul

risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della

strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della strada puo’

intervenire nel processo, anche in grado di appello.

3. Se il decreto di liquidazione coatta e’ pubblicato prima della

formazione del giudicato, si applica l’articolo 289, comma 1.

Art. 295.

Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le

vittime della strada

1. Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della

responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta

possono far valere, nei limiti delle somme indicate

nell’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei

confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della

strada, agendo nei confronti del commissario.

Capo IV Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di indennizzo italiano

Art. 296.

Organismo di indennizzo italiano

1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime

della strada, e’ riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo

italiano.

2. L’Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue

funzioni puo’ avvalersi dell’Ufficio centrale italiano secondo le

modalita’ stabilite con apposita convenzione.

Art. 297.

Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano

1. L’Organismo di indennizzo italiano e’ incaricato di risarcire

gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della

Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri

avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di:

a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in

altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;

b) un veicolo di cui risulti impossibile l’identificazione;

c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal

sinistro, identificare l’impresa di assicurazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l’Organismo di

indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto

in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l’assicurazione abbia

aderito al sistema della carta verde.

Art. 298.

Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati

1. Nei casi previsti dall’articolo 297, commi 1, lettera a), e 2,

gli aventi diritto possono presentare all’Organismo di indennizzo

italiano richiesta di risarcimento:

a) qualora l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la

liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano

fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta

di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto

hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all’impresa di

assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al

mandatario per la liquidazione dei sinistri;

b) nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato

un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della

Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono presentare

all’Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento,

se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all’impresa di

assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno

ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione

della richiesta.

2. L’Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di

intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno

intrapreso o intraprendano un’azione legale direttamente contro

l’impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del

sinistro.

3. L’intervento dell’Organismo di indennizzo italiano e’

sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o

delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti

dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario. L’Organismo di

indennizzo italiano non puo’ subordinare il risarcimento alla

dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti

di pagare.

4. Gli aventi diritto presentano all’Organismo di indennizzo

italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste

dal regolamento, adottato dal Ministro delle attivita’ produttive,

che da’ attuazione al presente titolo.

5. L’Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi

dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta

di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva

risposta motivata dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario

per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto

al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il

termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all’organismo

di indennizzo.

6. L’Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di

aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e

che interverra’ entro due mesi a decorrere dalla presentazione di

detta richiesta, i seguenti soggetti:

a) l’impresa di assicurazione con la quale e’ assicurato il

veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la

liquidazione dei sinistri;

b) l’organismo di indennizzo dello Stato membro dello

stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il

contratto;

c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;

d) l’ufficio nazionale per l’assicurazione dello Stato ove e’

avvenuto il sinistro, se il sinistro e’ stato causato da un veicolo

stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e’ accaduto il

sinistro.

7. L’organismo di indennizzo italiano cui e’ stata presentata la

richiesta di risarcimento e’ tenuto a rispettare, per la

determinazione della responsabilita’ e la quantificazione del danno,

le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove e’ avvenuto

il sinistro.

Art. 299.

Rimborsi tra organismi di indennizzo

1. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli

aventi diritto secondo quanto stabilito dall’articolo 298, acquisisce

un credito, nei confronti dell’Organismo di indennizzo dello Stato

membro ove ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione che

ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato

il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per

quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla

liquidazione del danno, nella misura e con le modalita’ stabilite

dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di

indennizzo e i fondi di garanzia.

2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo

Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di

sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta

verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese

stabilite nel territorio della Repubblica, l’Organismo di indennizzo

italiano e’ tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata

dall’organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi

diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.

3. L’Organismo di indennizzo italiano e’ surrogato nei diritti

degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell’impresa di

assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui

l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli

aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito.

L’impresa e’ tenuta a rimborsare entro trenta giorni l’Organismo di

indennizzo italiano di quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di

risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese

dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta

corredata della prova dell’avvenuto pagamento. L’importo da

rimborsare puo’ costituire oggetto di contestazione da parte

dell’impresa esclusivamente nel caso in cui l’organismo di indennizzo

estero abbia omesso di informare l’impresa di assicurazione italiana

di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi

diritto.

Art. 300.

Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati

1. Nei casi previsti dall’articolo 297, comma 1, lettere b) e c),

l’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di

risarcimento, ne informa immediatamente:

a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che

ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di

un veicolo non assicurato, nonche’ il Fondo di garanzia dello Stato

membro in cui e’ accaduto il sinistro se diverso da quello ove

staziona abitualmente il veicolo;

b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si e’

verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato

da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di

uno Stato terzo.

2. L’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di

risarcimento, e’ tenuto a rispettare, per la determinazione della

responsabilita’ e la quantificazione del danno, le norme del diritto

positivo vigenti nello Stato ove e’ avvenuto il sinistro.

3. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli

aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di

richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento

e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella

misura e secondo le modalita’ stabilite dall’accordo fra gli

organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi

di garanzia:

a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo

staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata

l’impresa di assicurazione;

b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si e’ verificato

il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;

c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si e’ verificato

il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.

Art. 301.

Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa

l’organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi

diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il

predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonche’ delle

spese dirette e indirette di cui all’articolo 300, comma 3, nei

seguenti casi:

a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di

residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un

veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per

il quale non e’ possibile identificare l’impresa di assicurazione;

b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da

un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno

Stato terzo.

2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver

rimborsato l’organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare

l’azione di regresso prevista dall’articolo 292.

Capo V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall’esercizio dell’attivita’ venatoria

Art. 302.

Ambito di intervento

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito

presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio

dell’attivita’ venatoria per i quali vi e’ obbligo di assicurazione

nei casi in cui:

a) l’esercente l’attivita’ venatoria non sia identificato;

b) l’esercente l’attivita’ venatoria responsabile dei danni non

risulti coperto dall’assicurazione obbligatoria per la

responsabilita’ civile;

c) l’esercente l’attivita’ venatoria sia assicurato presso

un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di

stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del

sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta

successivamente.

2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento e’ dovuto solo

per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od

un’invalidita’ permanente superiore al venti per cento. Nel caso di

cui alla lettera b), il risarcimento e’ dovuto per i danni alla

persona nonche’ per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore

all’importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente

capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento e’ dovuto per

i danni alla persona nonche’ per i danni alle cose il cui ammontare

sia superiore all’importo di euro cinquecento. La percentuale di

inabilita’ permanente, la qualifica di convivente a carico e la

percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di

ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme

del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno e’ risarcito nei

limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina

l’esercizio dell’attivita’ venatoria.

Art. 303.

Fondo di garanzia per le vittime della caccia

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia e’

amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita’

produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.

2. Il Ministro delle attivita’ produttive disciplina, con

regolamento, le condizioni e le modalita’ di amministrazione, di

intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della

caccia, nonche’ la composizione del comitato di cui al comma 1.

3. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la

responsabilita’ venatoria sono tenute a versare annualmente alla

CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della

caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun

contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del

contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio

imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni

che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal

comitato di gestione del fondo.

Art. 304.

Diritto di regresso e di surroga

1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in

via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti

all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei

confronti del responsabile del danno per il recupero dell’indennizzo

pagato, nonche’ degli interessi e delle spese.

2. Nel caso previsto all’articolo 302, comma 1, lettera c), il

Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il

danno e’ surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato

e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta,

beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di

assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a).

Titolo XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI Capo I Abusivismo

Art. 305.

Attivita’ abusivamente esercitata

1. Chiunque svolge attivita’ assicurativa o riassicurativa in

difetto di autorizzazione e’ punito con la reclusione da due a

quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.

2. Chiunque esercita l’attivita’ di intermediazione assicurativa o

riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui

all’articolo 109 e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e

con la multa da euro diecimila a euro centomila.

3. Se vi e’ fondato sospetto che una societa’ svolga attivita’

assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di

intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma

2, l’ISVAP richiede al tribunale l’adozione dei provvedimenti

previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine

denunzia i fatti al pubblico ministero.

4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono

di intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui

all’articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa

pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro

centomila.

5. L’esercizio dell’attivita’ di perito di assicurazione in difetto

di iscrizione al ruolo previsto dall’articolo 156 e’ punito a norma

dell’articolo 348 del codice penale.

Note all’art. 305:

- Per l’art. 2409 del codice civile vedi le note

all’art. 238.

- L’art. 348 del codice penale e’ il seguente:

«Art. 348 (Abusivo esercizio di una professione). –

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la

quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato,

e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa

da lire duecentomila a un milione.».

Art. 306.

Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile,

chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto

dell’accesso ai locali o con il diniego all’ordine di esibizione

della documentazione concernente l’attivita’ assicurativa o

riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa,

che viene opposto ai funzionari dell’ISVAP incaricati di accertare i

fatti che possono configurare una violazione dell’articolo 305, e’

punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila

ad euro centomila.

2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all’articolo 2638 del

codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste

dell’ISVAP ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni e’ punito

con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro

centomila.

Nota all’art. 306:

- L’art. 2638 del codice civile e’ il seguente:

«Art. 2638 (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle

autorita’ pubbliche di vigilanza). – Gli amministratori, i

direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa’ o

enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle

autorita’ pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei

loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette

autorita’ previste in base alla legge, al fine di

ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza,

espongono fatti materiali non rispondenti al vero,

ancorche’ oggetto di valutazioni, sulla situazione

economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla

vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri

mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero

dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono

puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La

punibilita’ e’ estesa anche al caso in cui le informazioni

riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa’ per

conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i

o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle

autorita’ pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei

loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche

omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita’,

consapevolmente ne ostacolano le funzioni.».

Art. 307.

Collaborazione con la Guardia di finanza

1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, l’ISVAP puo’

avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli

accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa

attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto

e delle imposte sui redditi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla

Guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1

sono comunicati all’ISVAP.

Art. 308.

Abuso di denominazione assicurativa

1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione

al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia

di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice

ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a

trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento

dell’attivita’ assicurativa o riassicurativa e’ vietato ai soggetti

diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all’esercizio

dell’attivita’ di assicurazione o di riassicurazione.

2. L’uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa’,

comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di

assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di

assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di

assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di

assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o

locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla

legittimazione allo svolgimento di attivita’ di intermediazione

assicurativa, riassicurativa o di attivita’ peritale e’ vietato a

soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari

di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 109 o nel

ruolo dei periti di assicurazione di cui all’articolo 156.

3. L’ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per

l’esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di

fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono

essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli

intermediari.

4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 e’ punito con

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro

ventimila.

Capo II Imprese di assicurazione e di riassicurazione

Art. 309.

Attivita’ oltre i limiti consentiti

1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica

o in Stati terzi e che esercitano l’attivita’ assicurativa oltre i

limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13,

15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

l’attivita’ assicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione in

violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad

euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio

oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto

o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.

Art. 310.

Condizioni di esercizio

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31,

commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41,

42, 43, 48, 49, 56, 62, 63, 64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo

periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211,

212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme

di attuazione e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro cinquemila ad euro cinquantamila.

2. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89,

90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di

attuazione e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro duemila ad euro ventimila.

Art. 311.

Assetti proprietari

1. L’omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71

e 80 o delle relative norme di attuazione e’ punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.

2. L’incompletezza o l’erroneita’ delle comunicazioni sono punite

con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro 2. Le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 che esercitano

cinquantamila.

3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione

dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 70, comma 1, e nel

caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74,

comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.

4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso

di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.

Art. 312.

Vigilanza supplementare

1. L’omissione delle comunicazioni di cui all’articolo 213 o delle

relative norme di attuazione e’ punita con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L’incompletezza

o l’erroneita’ della comunicazione sono punite con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.

2. L’omissione della comunicazione preventiva di cui all’articolo

216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e’ punita con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.

Se l’omissione riguarda un’operazione da cui puo’ derivare

pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

L’incompletezza o l’erroneita’ della comunicazione preventiva sono

punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad

euro diecimila.

3. L’omissione della comunicazione periodica successiva di cui

all’articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e’

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

millecinquecento ad euro quindicimila. L’incompletezza o l’erroneita’

delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.

Capo III Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti

Art. 313.

Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto

1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 131 e’ punita

con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro

diecimila.

Art. 314.

Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento

1. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui

all’articolo 132, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.

2. La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui

all’articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a

determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati e’

punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione

ad euro cinquemilioni.

3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all’articolo 170

e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad

euro tremila.

Art. 315.

Procedure liquidative

1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle

disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la

corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi

giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata

comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine e’

punita:

a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da

euro trecento ad euro novecento;

b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da

euro novecento ad euro duemilasettecento;

c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da

euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;

d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione

da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.

2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano

omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del

diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi

previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di

attuazione e’ punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad

euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro

ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per

il caso morte.

3. Qualora l’impresa formuli l’offerta in ritardo rispetto al

termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma,

l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150

o delle disposizioni di attuazione e’ punita con le sanzioni

rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per

cento.

Art. 316.

Obblighi di comunicazione

1. L’omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli

articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.

2. L’incompletezza o l’erroneita’ delle comunicazioni di cui al

comma 1 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto

imputabile al danneggiato.

Art. 317.

Altre violazioni

1. L’inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148,

comma 11, o delle relative norme di attuazione, e’ punita, con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro

settemilacinquecento.

2. L’inosservanza dell’obbligo di consegna del contrassegno o del

certificato di assicurazione o dell’attestazione sullo stato del

rischio e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

millecinquecento a euro quattromilacinquecento.

3. L’inosservanza della disposizione di cui all’articolo 151, comma

5, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro

duemila ad euro seimila.

Capo IV Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato

Art. 318.

Pubblicita’ di prodotti assicurativi

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 182, commi

1 e 3, o delle relative norme di attuazione e’ punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.

2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione

dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi 4 e 5, e’ punita con la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e

si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei

provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi

4 e 5.

Art. 319.

Regole di comportamento

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 183 o

delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione

riguarda prodotti assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, ad

eccezione del ramo VI, o all’articolo 2, comma 3, e’ punita con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.

2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari

adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, e’

punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad

euro centomila.

Art. 320.

Nota informativa

1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui

all’articolo 185 prima della conclusione del contratto e’ punito con

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad

euro venticinquemila.

Capo V Doveri nei confronti dell’autorita’ di vigilanza

Art. 321.

Doveri degli organi di controllo

1. Ai componenti degli organi di controllo di un’impresa di

previste dall’articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti

organi delle societa’ che controllano un’impresa di assicurazione o

di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono

le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3.

3. L’ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti

sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia

richiesta l’iscrizione al registro dei revisori contabili.

4. Il Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti

adottati.

Art. 322.

Doveri della societa’ di revisione

1. I legali rappresentanti della societa’ di revisione di

un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le

comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono

segnalati dall’ISVAP alla CONSOB ai fini dell’adozione dei

provvedimenti di cui all’articolo 163 del testo unico

dell’intermediazione finanziaria.

2. La medesima segnalazione e’ disposta nei confronti dei legali

societa’ che controllano un’impresa di assicurazione o di

riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le

comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.

3. La CONSOB informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati.

Nota all’art. 322: assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni rappresentanti delle societa’ di revisione che sono incaricate dalle

- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,

S.O.) concerne il «Testo unico delle disposizioni in

materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli

articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; in

particolare l’art. 163 e’ il seguente:

«Art. 163 (Provvedimenti della CONSOB). – 1. La CONSOB,

quando accerta gravi irregolarita’ nello svolgimento

dell’attivita’ di revisione, con riferimento a uno o piu’

incarichi, puo’:

a) intimare alla societa’ di non avvalersi

nell’attivita’ di revisione contabile per un periodo non

superiore a due anni, del responsabile della revisione

contabile al quale sono ascrivibili le irregolarita’;

b) vietare alla societa’ di accettare nuovi incarichi

di revisione contabile per un periodo non superiore a un

anno.

2. La CONSOB dispone la cancellazione dall’albo

speciale quando:

a) le irregolarita’ sono di particolare gravita’;

b) vengono meno i requisiti previsti per l’iscrizione

nell’albo speciale e la societa’ non provvede a

ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi,

assegnato dalla CONSOB;

c) la societa’ non ottempera ai provvedimenti

indicati nel comma 1.

3. La CONSOB puo’ altresi’ disporre la cancellazione

dall’albo speciale delle societa’ di revisione che per un

periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto

incarichi di revisione comunicati alla CONSOB ai sensi

dell’art. 159.

4. I provvedimenti di cancellazione dall’albo speciale

e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli

interessati e al Ministero di grazia e giustizia;

quest’ultimo comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati

nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei

revisori contabili.

5. Il provvedimento di cancellazione dall’albo speciale

e’ comunicato immediatamente alle societa’ che hanno

conferito l’incarico di revisione. Si applicano le

disposizioni dell’art. 159, comma 6.».

Art. 323.

Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato

1. All’attuario incaricato dalla societa’ di revisione di

un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le

comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro

cinquantamila.

2. All’attuario incaricato da un’impresa di assicurazione che

omette le comunicazioni previste dall’articolo 31 o dall’articolo 34

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a

euro ventimila.

3. L’Ordine degli attuari informa l’ISVAP dei provvedimenti

adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai

sensi dei commi 1 e 2.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare

gravita’ l’ISVAP puo’ disporre la revoca dell’incarico.

Capo VI Intermediari di assicurazione

Art. 324.

Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari

1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109,

commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121,

131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative

norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro

di cui all’articolo 109 e’ punita con la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da

propri dipendenti o altri ausiliari.

2. Nei casi di particolare gravita’ o di ripetizione dell’illecito

i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono

raddoppiati.

Capo VII Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento

Art. 325.

Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei

confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le

sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e

degli intermediari responsabili della violazione.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la

violazione e’ stata commessa da propri dipendenti o collaboratori,

con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la

sanzione e’ comminata al dipendente o al collaboratore alla cui

azione o omissione e’ imputabile l’infrazione. L’impresa e

l’intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo

rivalsa.

3. Le imprese rispondono in solido con l’autore della violazione

nel caso in cui l’inosservanza sia stata posta in essere da soggetti

ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel

ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Art. 326.

Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. L’ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di

pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o

per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a

prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni

dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta

per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione

degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della

violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e

149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo’ essere

sospesa dall’ISVAP fino a novanta giorni qualora l’impresa dimostri

che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di

frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza che l’impresa

abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di

cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia

sospende la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del

giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione.

2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 328, comma 1, entro

i successivi sessanta giorni le parti del procedimento possono

provvedere al pagamento nella misura piu’ favorevole fra la terza

parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale. Il

pagamento estingue la violazione.

3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o

nei casi in cui tale facolta’ non e’ prevista, possono proporre, nel

termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli

addebiti e chiedere l’audizione dinnanzi alla Commissione consultiva

sui procedimenti sanzionatori.

4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attivita’

produttive, e’ composta da un magistrato, anche in pensione, con

qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o

qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo,

anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero

delle attivita’ produttive ed un dirigente dell’ISVAP. Il mandato ha

durata quadriennale ed e’ rinnovabile per una sola volta. E’

stabilita con regolamento del Ministro delle attivita’ produttive,

nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura

dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilita’

dei componenti. La Commissione consultiva opera presso l’ISVAP, che

provvede alle spese per il suo funzionamento ed al compenso dei

componenti.

5. A seguito dell’esercizio della facolta’ di reclamo di cui al

comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze

istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione,

alla quale le parti possono partecipare anche con l’assistenza di

avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione,

la Commissione consultiva puo’ disporre l’archiviazione della

contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze istruttorie.

Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro

delle attivita’ produttive la proposta motivata di determinazione

della sanzione amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche

all’eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose

ed all’adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della

violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della

legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Il Ministero delle attivita’ produttive, sulle risultanze della

proposta della Commissione consultiva o ad istanza dell’ISVAP in

assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che

viene successivamente comunicato dall’ISVAP alle parti del

procedimento.

7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti

ministeriali che applicano la sanzione sono devolute alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I ricorsi

medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo regionale sono

notificati anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con

propri legali.

8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e

le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono

pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP. Il Ministero delle attivita’

produttive, su richiesta dell’ISVAP, tenuto conto della violazione e

degli interessi coinvolti, puo’ stabilire modalita’ ulteriori per

dare pubblicita’ al provvedimento, ponendo le relative spese a carico

dell’autore della violazione.

Note all’art. 326:

- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.) concerne

«Modifiche al sistema penale»; in particolare gli

articoli 8, 8-bis e 11 sono i seguenti:

«Art. 8 (Piu’ violazioni di disposizioni che prevedono

sanzioni amministrative). – Salvo che sia diversamente

stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione

viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni

amministrative o commette piu’ violazioni della stessa

disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la

violazione piu’ grave, aumentata sino al triplo.

Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma

soggiace anche chi con piu’ azioni od omissioni, esecutive

di un medesimo disegno posto in essere in violazione di

norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette,

anche in tempi diversi, piu’ violazioni della stessa o di

diverse norme di legge in materia di previdenza ed

assistenza obbligatorie.

La disposizione di cui al precedente comma si applica

anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in

vigore della legge di conversione del decreto-legge

2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia’

intervenuta sentenza passata in giudicato.».

«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). – Salvo

quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha

reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla

commissione di una violazione amministrativa, accertata con

provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette

un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione

anche quando piu’ violazioni della stessa indole commesse

nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento

esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della

medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,

per la natura dei fatti che le costituiscono o per le

modalita’ della condotta, presentano una sostanziale

omogeneita’ o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione e’ specifica se e’ violata la medesima

disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non

sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono

commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una

programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge

espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di

pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono

essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta

la violazione precedentemente commessa sia divenuto

definitivo. La sospensione e’ disposta dall’autorita’

amministrativa competente, o in caso di opposizione dal

giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in

ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente

violazione e’ annullato.».

«Art. 11 (Criteri per l’applicazione delle sanzioni

amministrative pecuniarie). – Nella determinazione della

un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione

delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla

gravita’ della violazione, all’opera svolta dall’agente per

l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della

violazione, nonche’ alla personalita’ dello stesso e alle

sue condizioni economiche.».

Art. 327.

Pluralita’ di violazioni e misure correttive

1. Qualora vengano accertate piu’ violazioni della stessa

disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le

quali sia prevista l’applicazione di sanzioni amministrative

pecuniarie, attraverso una pluralita’ di azioni od omissioni la cui

reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione

dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario, l’ISVAP

provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto

all’articolo 326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso

provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a

centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra

interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel

caso ritenga di avvalersi di tale facolta’.

2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma

1, deve darne comunicazione all’ISVAP, entro sessanta giorni dal

provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalita’,

caratteristiche ed effetti attesi. La comunicazione preclude

l’esercizio della facolta’ di estinguere le violazioni con il

pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326, comma 2, nei

casi in cui cio’ sia consentito dall’articolo 328.

3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi

richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal

provvedimento di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il

termine per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo

326, comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto

dall’articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa l’applicazione della

sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue

secondo quanto previsto all’articolo 326, commi 5 e 6.

4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facolta’ prevista

dal comma 2, l’ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine

assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che

siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti

alla parte del procedimento. L’adozione delle misure correttive

secondo le modalita’ e le caratteristiche indicate nella

comunicazione all’ISVAP rende applicabile un’unica sanzione

amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle

violazioni della medesima disposizione, che sara’ determinata in

misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro

cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall’ISVAP non

precludono l’applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono

valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.

5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito delle

verifiche effettuate dall’ISVAP, la parte puo’ presentare

osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’ISVAP sulle misure

correttive adottate. In ogni caso l’ISVAP trasmette alla Commissione

consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato

delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione della

sanzione sostitutiva.

Art. 328.

Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4,

308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facolta’ di

estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.

2. Nei casi in cui e’ consentita la facolta’ di estinguere il

espressamente al reclamo prima della fissazione della seduta di

trattazione dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si

estingue con il contestuale pagamento di una sanzione pari

all’importo dell’oblazione, maggiorato del dieci per cento.

3. Il Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, determina con regolamento le

modalita’, i termini di pagamento e le misure per la riscossione

coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.

4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al

capo IV sono versate alla Consap S.p.A. – Gestione autonoma del Fondo

di garanzia delle vittime della strada.

Capo VIII Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento

Art. 329.

Intermediari e periti assicurativi procedimento con il pagamento in misura ridotta e la parte rinunci

1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i

produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari

dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti

assicurativi che nell’esercizio della loro attivita’, anche nei casi

puniti ai sensi dell’articolo 324, violino le norme del presente

codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla

gravita’ dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con

una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo;

b) censura;

c) radiazione.

2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo

motivato, e’ disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e’

disposta per fatti di particolare gravita’. La radiazione e’ disposta

per fatti di eccezionale gravita’ e determina l’immediata risoluzione

dei rapporti di intermediazione.

3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all’interessato

mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le

quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.

Art. 330.

Destinatari delle sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle

persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i

collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di

assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di

assicurazione responsabili della violazione.

2. Nel caso di esercizio dell’attivita’ in forma societaria la

radiazione comporta altresi’ la cancellazione della societa’ nei casi

di particolare gravita’ o di sistematica reiterazione dell’illecito

disciplinare.

Art. 331.

Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari

1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari l’ISVAP,

nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione,

ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti

all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti

dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi

atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.

2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni,

reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere

l’audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti

disciplinari.

3. Il Collegio di garanzia e’ istituito presso l’ISVAP ed e’

composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere

della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni

di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due

componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati

sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha

durata quadriennale ed e’ rinnovabile una sola volta. Il Collegio di

garanzia puo’ essere costituito in piu’ sezioni, con corrispondente

incremento del numero dei suoi componenti, qualora l’ISVAP lo ritenga

necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestivita’

nella definizione dei procedimenti disciplinari. L’ISVAP nomina il

Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al

Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e

determina il regime delle incompatibilita’ ed il compenso dei

componenti, che e’ posto a carico dell’Istituto.

4. A seguito dell’esercizio della facolta’ di reclamo di cui al

comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio

di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti

difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono

partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.

Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo’

disporre l’archiviazione della contestazione o chiedere

l’integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene

provata la violazione, trasmette al Presidente dell’ISVAP la proposta

motivata di determinazione della sanzione disciplinare.

5. Il Presidente dell’ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal

Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto,

che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.

6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che

applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo. L’ISVAP provvede alla difesa in

giudizio con propri legali.

7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della

radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i

ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente

della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP.

Titolo XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI Capo I Disposizioni tributarie

Art. 332.

Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilita’ delle

imprese di assicurazione

1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6

dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai

commi 4, 5 e 6 dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla

formazione del reddito imponibile della societa’ nell’esercizio e

nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione

del capitale sociale.

2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato

patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene,

fra l’altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 gia’ iscritto

nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.

Nota all’art. 332:

- L’art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

174 e’ il seguente:

«Art. 27 (Valutazione degli attivi a copertura delle

riserve tecniche). – 1. Gli attivi posti a copertura delle

riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei

debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali

poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve

essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del

rischio di mancato realizzo. In particolare, le

immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai

fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve

tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento

prudente. Le quote di partecipazione ai fondi comuni di

investimento immobiliare chiusi, di cui all’ultimo periodo

dell’art. 26, comma 3, lettera c), possono essere poste a

copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore

delle stesse, determinato sulla base dell’ultimo prospetto

del patrimonio del fondo, redatto a norma dell’art. 9 della

legge 25 gennaio 1994, n. 86.

3. L’ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme

piu’ dettagliate per l’applicazione di quanto disposto ai

commi 1 e 2.».

- L’art. 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.

175 e’ il seguente:

«Art. 28 (Valutazione delle attivita’ patrimoniali). –

1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche

debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per

la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.

2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve

essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del

rischio di mancato realizzo. In particolare, le

immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai

fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve

tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento

prudente.

3. L’ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme

piu’ dettagliate per l’applicazione di quanto disposto ai

commi 1 e 2.».

Art. 333.

Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle

attivita’ patrimoniali

1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste

dall’articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel

territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in

misura fissa.

2. La relativa spesa e’ posta a carico dell’impresa.

Art. 334.

Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti

1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita’ civile per

i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle

Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del

Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di

assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa

designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque

per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato

in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto

di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del

contributo.

3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al

contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica

la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.

Nota all’art. 334:

- La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961, n. 299) concerne le

«Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni

private e di contratti vitalizi».

Capo II Contributi di vigilanza

Art. 335.

Imprese di assicurazione e di riassicurazione

1. Sono tenute a versare all’ISVAP un contributo annuale,

denominato contributo di vigilanza sull’attivita’ di assicurazione e

di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:

a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio

della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell’albo di cui

all’articolo 14, comma 4;

b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione

extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed

iscritte alla sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma

4, e 28, comma 5, ultimo periodo,

c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel

territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell’albo

previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;

d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio

della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell’albo di cui

all’articolo 59, comma 4,

e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione

extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed

iscritte alla sezione V dell’albo di cui all’articolo 60, comma 3.

2. Il contributo di vigilanza e’ commisurato ad un importo non

superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio,

escluse le tasse e le imposte ed al netto di un’aliquota per oneri di

gestione calcolata dall’ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati

risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente.

3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di

assicurazione e’ commisurato all’uno per mille dei premi incassati in

ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.

4. Il contributo di vigilanza e’ determinato entro il 30 maggio con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito

l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri

di vigilanza sulle imprese. Il decreto e’ pubblicato entro il

30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.

5. Il contributo e’ versato direttamente all’ISVAP entro il

31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio

di previsione. L’eventuale residuo confluisce nell’avanzo di

amministrazione e viene considerato nell’ambito del fabbisogno per

l’esercizio successivo.

6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le

modalita’ di cui all’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente

della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Nota all’art. 335:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio

1988, n. 43 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

29 febbraio 1988, n. 49, S.O. ) concerne l’Istituzione del

Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate

dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 1,

comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657, in particolare

l’art. 67 e’ il seguente:

«Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle

imposte indirette). – 1. I concessionari del servizio

provvedono alla riscossione coattiva dell’imposta sul

valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte

ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e

donazioni, dell’imposta comunale sull’incremento di valore

degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle

imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di

ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione e’

demandata all’amministrazione doganale, delle tasse

automobilistiche e sulle concessioni governative, nonche’

alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e

di ogni altro accessorio e penalita’ relativi ai predetti

tributi.

2. La riscossione coattiva e’ effettuata secondo le

seguenti modalita’:

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di

liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di

sanzioni sone infruttuosamente scaduti i termini di

pagamento delle somme di cui al comma 1, l’ufficio

finanziario competente forma il ruolo relativo ai

contribuenti per i quali si procede alla riscossione

coattiva ai sensi dell’art. 11, terzo comma, del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle

somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la

riscossione dei tributi e delle entrate di cui all’art. 63,

comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla

prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle finanze sono

stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la

trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione

meccanografica degli stessi da parte del consorzio

nazionale obbligatorio tra i concessionari della

riscossione, nonche’ gli adempimenti contabili a carico

degli agenti della riscossione;

c) l’intendente di finanza appone il visto di

esecutorieta’ dei ruoli e li consegna al concessionario

territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta,

affinche’ lo stesso provveda alla riscossione senza

l’obbligo del non riscosso come riscosso. L’intendente di

finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli

consegnati alla competente ragioneria provinciale per i

relativi controlli.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano

ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese

di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti

anteriormente alla data di entrata in vigore del presente

decreto.».

Art. 336.

Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione

sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale,

denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di

assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento

per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109,

comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche

iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a);

euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le

persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109,

comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte

al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera c), euro

diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui

all’articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non e’

deducibile dal reddito dell’intermediario.

2. Il contributo di vigilanza e’ determinato entro il 30 maggio con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito

l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri

di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto e’

pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel

Bollettino dell’ISVAP.

3. Si applica l’articolo 335, commi 5 e 6. L’attestazione relativa

al pagamento e’ comunicata all’ISVAP nelle forme e con i termini

stabiliti con il decreto di cui al comma 2.

Art. 337.

Periti assicurativi

1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al

pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo

di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro

cento.

2. Il contributo di vigilanza e’ determinato entro il 30 maggio con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito

l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri

di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto e’ pubblicato

entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino

dell’ISVAP.

3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad

apposita unita’ previsionale di base dello stato di previsione

dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di

previsione del Ministero delle attivita’ produttive, ai fini della

successiva attribuzione all’ISVAP.

4. L’attestazione relativa al pagamento e’ comunicata all’ISVAP

nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma

2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui

all’articolo 335, comma 6.

Capo III Disposizioni transitorie

Art. 338.

Imprese di assicurazione e di riassicurazione gia’ autorizzate

1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore

del presente codice sono autorizzate ai sensi dell’articolo 7 del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 9 del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata

in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione

rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di

diritto nella sezione I dell’albo previsto dall’articolo 14, comma 4.

2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie,

che alla data di entrata in vigore del presente codice sono

autorizzate ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 93 del decreto legislativo

17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei

predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla

base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella

sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma

5, ultimo periodo.

3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi

17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di

entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del

decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,

sono iscritte di diritto nella sezione III dell’albo previsto dagli

articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.

4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in

vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data

di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato

l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti,

sono iscritte di diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli

articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.

5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione

extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente

codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in

vigore del predetto decreto hanno conservato l’autorizzazione

rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di

diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli articoli 14, comma

4, e 60, comma 3.

6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data

di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della

Repubblica ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 174, o dell’articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti

decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di

disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell’elenco delle

imprese in regime di stabilimento previsto dall’articolo 26.

7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data

di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della

Repubblica ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 174, o dell’articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo

1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti

decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di

disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane

stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore

del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi

dell’articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o

dell’articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono

iscritte di diritto nell’elenco delle imprese in regime di

prestazione di servizi previsto dall’articolo 26.

Note all’art. 338:

- Gli articoli 7, 81, 69, 70 e 49 del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 174 sono i seguenti:

«Art. 7 (Autorizzazione). – 1. Le imprese aventi la

sede legale nel territorio della Repubblica che intendono

esercitare le attivita’ indicate nel punto A) della tabella

di cui all’allegato I debbono essere autorizzate

dall’Istituto per la vigilanza sulle imprese di

assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con

provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

2. L’autorizzazione e’ valida per il territorio della

Repubblica, nonche’ per quello degli altri Stati membri o

di Stati terzi, fermo l’obbligo per l’impresa di

conformarsi alle disposizioni del capo IV del presente

titolo.

3. L’autorizzazione e’ soggetta alla tassa di

concessione governativa prevista dall’art. 66 della tariffa

annessa al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. L’impresa non puo’ iniziare l’attivita’ assicurativa

prima della pubblicazione del provvedimento di

autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

4-bis. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorita’

competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio

dell’autorizzazione a qualsiasi impresa di assicurazione

che si trovi in una delle seguenti condizioni:

a) sia controllata da un’impresa di assicurazione

autorizzata in un altro Stato membro;

b) sia controllata da un’impresa che controlla

un’altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro

Stato membro;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o

giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione

autorizzata in un altro Stato membro.

4-ter. L’ISVAP, altresi’, consulta in via preliminare

le autorita’ competenti degli altri Stati membri preposte

alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di

investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione ad

un’impresa di assicurazione che si trovi in una delle

seguenti situazioni:

a) sia controllata da una banca o da un’impresa di

investimento autorizzata nell’Unione europea;

b) sia controllata da un’impresa che controlla una

banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione

europea;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o

giuridica, che controlla una banca o un’impresa di

investimento autorizzata nell’Unione europea.

4-quater. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce

alle altre autorita’ competenti rilevanti ai sensi della

direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare

l’idoneita’ degli azionisti e la reputazione e l’esperienza

dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di

amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione

di un’altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini

delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio

dell’attivita’.».

«Art. 81 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in

regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). –

1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e

che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le

attivita’ indicate nel punto A) della tabella di cui

all’allegato I debbono essere autorizzate dall’ISVAP con

provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana. L’autorizzazione e’ efficace

limitatamente al territorio nazionale. Si applica la

disposizione di cui all’art. 7, comma 2.

2. L’autorizzazione non puo’ essere rilasciata alle

imprese che nello Stato di origine sono autorizzate ad

esercitare congiuntamente le attivita’ di cui al comma 1 e

quelle indicate al punto A) della tabella allegata al

decreto legislativo danni, salvo quanto previsto all’art.

86.

3. L’impresa che richiede l’autorizzazione deve

costituire nel territorio della Repubblica una sede

secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia

domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito

dei poteri previsti dall’art. 69, comma 1, nonche’ del

potere di compiere le operazioni necessarie per la

costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto

dal comma 4, lettera b) del presente articolo. Qualora la

rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si

applica la disposizione contenuta nello stesso art. 69,

comma 1.

4. L’impresa deve inoltre dare prova:

a) di essere regolarmente costituita, secondo la

legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate

dall’art. 5 o in forma equivalente e di esercitare

regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti

a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per

i quali richiede l’autorizzazione;

b) di possedere nel territorio della Repubblica

attivita’ per un ammontare almeno uguale all’importo minimo

della quota di garanzia prescritta dall’art. 90 e di avere

depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e

prestiti o presso la Banca d’Italia, una somma, in

numerario o in titoli, uguale almeno alla meta’ del

suddetto importo minimo.

5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla

persona preposta alla gestione effettiva della sede

decorrere dal momento in cui riceve l’assenso dell’ISVAP

ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di

cui al comma 2.

4. Qualora l’impresa intenda modificare una o piu’

delle informazioni di cui al comma 1 ne da’ comunicazione

all’ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla

modificazione. L’ISVAP valuta la modificazione e, se del

caso, interviene presso l’autorita’ di controllo dello

Stato membro di origine dell’impresa ai sensi del comma

2.».

«Art. 70 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in

fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un

mandato comprendente i predetti poteri.

2. L’ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni

dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al

comma 1 per indicare, se del caso, all’autorita’ di

controllo dello Stato membro di origine dell’impresa

interessata le condizioni, giustificate da motivi

d’interesse generale, che la stessa deve osservare

nell’esercizio della sua attivita’.

3. L’impresa puo’ costituire la sede secondaria e dare

inizio all’attivita’ nel territorio della Repubblica a

secondaria, si applicano le disposizioni contenute

nell’art. 42, comma 3.

6. Per il vincolo delle attivita’ depositate a titolo

di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b) del presente

articolo si applicano le disposizioni dell’art. 27 del

regolamento di esecuzione delle norme per l’esercizio delle

assicurazioni private, approvato con regio decreto

4 gennaio 1925, n. 63.».

«Art. 69 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in

regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). –

1. L’accesso alle attivita’ indicate al punto A) della

tabella di cui all’allegato I in regime di stabilimento nel

territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi

la propria sede legale in un altro Stato membro e’

subordinato alla trasmissione all’ISVAP, da parte

dell’autorita’ di controllo di detto Stato, dei seguenti

documenti:

a) l’indicazione della denominazione sociale

dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale, nonche’

l’indirizzo della sede secondaria che essa si propone di

costituire in Italia;

b) un certificato attestante che l’impresa possiede,

per l’insieme delle sue attivita’, il margine di

solvibilita’ minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della

direttiva n. 79/267/CEE;

c) un programma di attivita’ recante in particolare

l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa

intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede

secondaria;

d) la documentazione comprovante la nomina di un

rappresentante generale della sede secondaria, che sia

munito di un mandato comprendente espressamente anche i

poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a

tutte le autorita’ della Repubblica, nonche’ di concludere

e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi

alle attivita’ esercitate nel territorio della Repubblica.

Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso

indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza

sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere

la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua

volta designare come proprio rappresentante una persona

regime di liberta’ di prestazione di servizi nel territorio

della Repubblica). – 1. L’accesso alle attivita’ indicate

al punto A) della tabella di cui all’allegato I in regime

di liberta’ di prestazione di servizi nel territorio della

Repubblica da parte delle imprese con sede legale in un

altro Stato membro e’ subordinato alla trasmissione

all’ISVAP, da parte dell’autorita’ di controllo di detto

Stato, dei seguenti documenti:

a) l’indicazione della denominazione sociale

dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale o, nel

caso in cui l’impresa intenda operare da una sede

secondaria situata in altro Stato membro, l’indirizzo di

detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;

b) un certificato attestante che l’impresa possiede,

per l’insieme delle sue attivita’, il margine di

solvibilita’ minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della

direttiva n. 79/267/CEE;

c) un certificato indicante i rami che l’impresa e’

autorizzata ad esercitare;

delle obbligazioni che l’impresa intende assumere.

2. L’impresa puo’ iniziare ad effettuare le operazioni

di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l’ISVAP

attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal

medesimo comma.

3. L’impresa e’ tenuta a comunicare all’ISVAP,

attraverso l’autorita’ di controllo dello Stato membro

d’origine, ogni modifica che essa intende apportare agli

elementi di cui al comma 1.

4. Ai fini dell’esercizio dell’attivita’ in regime di

liberta’ di prestazione di servizi nel territorio della

Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono

avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi

altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se

essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da

personale dipendente, o tramite una persona indipendente,

ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa

stessa.».

«Art. 49 (Condizioni di accesso e di esercizio). – 1.

Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare

in regime di liberta’ di prestazione di servizi nel

territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria

situata in un altro Stato membro debbono preventivamente

darne comunicazione all’ISVAP fornendo i seguenti elementi:

a) l’indirizzo della sede secondaria da cui l’impresa

intende operare;

b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e

delle obbligazioni che l’impresa si propone di assumere.

2. L’impresa puo’ iniziare ad effettuare le operazioni

di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l’ISVAP

attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal

medesimo comma.

3. L’impresa e’ tenuta a comunicare all’ISVAP ogni

modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al

comma 1.

4. L’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 1 e’

soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo,

nonche’ negli articoli 70, comma 4, 76 e 78, in quanto

applicabili.».

- Gli articoli 9, 93, 80, 81 e 60 del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono i seguenti:

«Art. 9 (Autorizzazione). – 1. Le imprese aventi la

sede legale nel territorio della Repubblica che intendono d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e

esercitare le assicurazioni indicate nel punto A) della

tabella allegata debbono essere autorizzate dall’Istituto

per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse

collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. L’autorizzazione e’ valida per il territorio della

Repubblica, nonche’ per quello degli altri Stati membri o

di Stati terzi, fermo l’obbligo dell’impresa di conformarsi

alle disposizioni del capo V del presente titolo.

3. L’autorizzazione e’ soggetta alla tassa di

concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa

annessa al decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

4. L’impresa non puo’ iniziare l’attivita’ assicurativa

prima della pubblicazione del provvedimento di

autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

4-bis. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorita’

competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio

dell’autorizzazione nei casi in cui l’impresa di

assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:

a) sia controllata da un’impresa di assicurazione

autorizzata in un altro Stato membro;

b) sia controllata da un’impresa che controlla

un’altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro

Stato membro;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o

giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione

autorizzata in un altro Stato membro.

4-ter. L’ISVAP, altresi’, consulta in via preliminare

le autorita’ competenti degli altri Stati membri preposte

alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di

investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione ad

un’impresa di assicurazione che si trovi in una delle

seguenti situazioni:

a) sia controllata da una banca o da un’impresa di

investimento autorizzata nell’Unione europea;

b) sia controllata da un’impresa che controlla una

banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione

europea;

c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o

giuridica, che controlla una banca o un’impresa di

investimento autorizzata nell’Unione europea.

4-quater. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce

alle altre autorita’ competenti rilevanti ai sensi della

direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare

l’idoneita’ degli azionisti e la reputazione e l’esperienza

dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di

amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione

di un’altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini

delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio

dell’attivita’.».

«Art. 93 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in

regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). –

1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e

che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le

attivita’ indicate nel punto A) della tabella allegata

debbono essere autorizzate dall’ISVAP con provvedimento da

pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana. L’autorizzazione e’ efficace limitatamente al

territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui

all’art. 9, comma 2.

2. Le imprese che nello Stato di origine esercitano

congiuntamente le attivita’ di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella di cui all’allegato I

del decreto legislativo vita, possono essere autorizzate ad

esercitare esclusivamente le attivita’ di cui al comma 1,

salvo quanto previsto all’art. 98.

3. L’impresa che richiede l’autorizzazione deve

costituire nel territorio della Repubblica una sede

secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia

domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito

dei poteri previsti dall’art. 80, comma 1, nonche’ del

potere di compiere le operazioni necessarie per la

costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto

dal comma 4, lettera b). Qualora la rappresentanza sia

conferita ad una persona giuridica, si applica la

disposizione contenuta nello stesso art. 80, comma 1.

4. L’impresa deve inoltre dare prova:

a) di essere regolarmente costituita, secondo la

legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate

dall’art. 7 o in forma equivalente e di esercitare

regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti

a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per

i quali richiede l’autorizzazione;

b) di possedere nel territorio della Repubblica

attivita’ per un ammontare almeno uguale all’importo minimo

della quota di garanzia prescritta dall’art. 103 e di avere

depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e

prestiti o presso la Banca d’Italia, una somma, in

numerario o in titoli, uguale almeno alla meta’ del

suddetto importo minimo.

5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla

persona preposta alla gestione effettiva della sede

secondaria, si applicano le disposizioni contenute

nell’art. 52, comma 3.

6. Per il vincolo delle attivita’ depositate a titolo

di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b), si applicano

le disposizioni dell’art. 27 del regolamento di esecuzione

delle norme per l’esercizio delle assicurazioni private,

approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.».

«Art.80 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in

regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). –

1. L’accesso alle attivita’ indicate nel punto A) della

tabella allegata in regime di stabilimento nel territorio

della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria

sede legale in un altro Stato membro e’ subordinato alla

comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorita’ di

controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:

a) l’indicazione della denominazione sociale

dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale, nonche’

l’indirizzo della sede secondaria che essa si propone di

costituire in Italia;

b) un certificato attestante che l’impresa possiede,

per l’insieme delle sue attivita’, il margine di

solvibilita’ minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della

direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio 1973;

c) un programma di attivita’ recante in particolare

l’indicazione dei rischi che essa intende assumere e la

struttura organizzativa di detta sede secondaria;

d) la documentazione comprovante la nomina di un

rappresentante generale della sede secondaria, che sia

munito di un mandato comprendente espressamente anche i

poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a

tutte le autorita’ della Repubblica, nonche’ di concludere

e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi

alle attivita’ esercitate nel territorio della Repubblica.

Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso

indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza

sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere

la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua

volta designare come proprio rappresentante una persona

fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un

mandato comprendente i predetti poteri;

e) la dichiarazione che l’impresa e’ divenuta membro

dell’Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge

7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le

vittime della strada, previsto dall’art. 19 della legge

24 dicembre 1969, n. 990, se nel programma di cui alla

lettera c) risulta che l’impresa stessa intenda coprire la

responsabilita’ civile per l’assicurazione obbligatoria dei

veicoli a motore e dei natanti.

2. L’ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni

dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al

comma 1 per indicare, se del caso, all’autorita’ di

controllo dello Stato membro di origine dell’impresa

interessata le condizioni, giustificate da motivi

d’interesse generale, che la stessa deve osservare

nell’esercizio della sua attivita’.

3. L’impresa puo’ costituire la sede secondaria e dare

inizio all’attivita’ nel territorio della Repubblica a

decorrere dal momento in cui riceve l’assenso dell’ISVAP

ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di

cui al comma 2.

4. Qualora l’impresa intenda modificare una o piu’

delle informazioni di cui al comma 1 ne da’ comunicazione

all’ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla

modificazione. L’ISVAP valuta la modificazione e, se del

caso, interviene presso l’autorita’ di controllo dello

Stato membro d’origine dell’impresa ai sensi del comma 2.».

«Art. 81 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in

regime di liberta’ di prestazione di servizi nel territorio

della Repubblica). – 1. L’accesso alle attivita’ indicate

nel punto A) della tabella allegata in regime di liberta’

di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica

da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un

altro Stato membro e’ subordinato alla comunicazione

all’ISVAP, da parte dell’autorita’ di controllo di detto

Stato, dei seguenti documenti:

a) l’indicazione della denominazione sociale

dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale o, nel

caso in cui l’impresa intenda operare da una sede

secondaria situata in altro Stato membro, l’indirizzo di

detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;

b) un certificato attestante che l’impresa possiede,

per l’insieme delle sue attivita’, il margine di

solvibilita’ minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della

direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio 1973;

c) un certificato indicante i rami che l’impresa e’

autorizzata ad esercitare;

d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi

che l’impresa intende assumere.

2. Se l’impresa si propone di assumere rischi

concernenti l’assicurazione obbligatoria della

responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti deve altresi’ trasmettere

all’ISVAP:

a) l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del

rappresentante previsto dall’art. 90;

b) una dichiarazione attestante che l’impresa e’

divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di

cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di

garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 19

della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

3. L’impresa puo’ iniziare ad effettuare le operazioni

di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dal momento in cui

l’ISVAP attesta la regolarita’ della documentazione

ricevuta ai sensi dei medesimi commi.

4. L’impresa e’ tenuta a comunicare all’ISVAP,

attraverso l’autorita’ di controllo dello Stato membro

d’origine, ogni modifica che essa intende apportare agli

elementi di cui ai commi 1 e 2.

5. Ai fini dell’esercizio dell’attivita’ in regime di

liberta’ di prestazione di servizi nel territorio della

Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono

avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi

altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se

essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da

personale dipendente, o tramite una persona indipendente,

ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa

stessa.

«Art. 60 (Condizioni di accesso e di esercizio). – 1.

Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare

in regime di liberta’ di prestazione di servizi nel

territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria

situata in un altro Stato membro debbono preventivamente

darne comunicazione all’ISVAP fornendo i seguenti elementi:

a) l’indirizzo della sede secondaria da cui l’impresa

intende operare;

b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi

che l’impresa si propone di assumere;

c) se l’impresa si propone di assumere rischi

concernenti l’assicurazione obbligatoria della

responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore e dei natanti deve altresi’ trasmettere

all’ISVAP l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del

rappresentante previsto dall’art. 90.

2. L’impresa puo’ iniziare ad effettuare le operazioni

di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l’ISVAP

attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal

medesimo comma.

3. L’impresa e’ tenuta a comunicare all’ISVAP ogni

modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al

comma 1.

4. L’esercizio dell’attivita’ di cui al comna 1 e’

soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo,

nonche’ negli articoli 81, comma 5, 87 e 89, in quanto

applicabili.».

- Per il decreto del Presidente della Repubblica

13 febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle premesse;

Art. 339.

Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita

1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le

imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della

Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni

extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo

previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.

2. Le imprese di cui al comma 1, gia’ tenute a cedere all’Istituto

nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti,

provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura

delle riserve tecniche limitatamente all’importo che si ottiene

deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un

ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate

anteriormente alla cessazione dell’obbligo. Restano fermi gli effetti

delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per

la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.

Art. 340.

Margine di solvibilita’ disponibile nei rami vita

1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che

esercita i rami vita, l’ISVAP puo’ autorizzare a comprendere nel

margine di solvibilita’ disponibile, per periodi singolarmente non

superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri

dell’impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento

di cui all’articolo 44, comma 4.

2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l’impresa presenta

una relazione, redatta e sottoscritta dall’attuario incaricato, che

convalidi la plausibilita’ della realizzazione di detti utili nel

futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere

rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della

possibilita’ di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del

periodo transitorio.

Art. 341.

Imprese in liquidazione coatta

1. Le disposizioni di cui all’articolo 252 si applicano alle

imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all’entrata

in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del

decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni

coatte, intervenute in data anteriore all’entrata in vigore dei

medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla

legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo

provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2

e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a tutte le

procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente

codice.

2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attivita’

produttive, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del

bilancio dello Stato, l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese

esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile

derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,

poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati

riassunti dal commissario liquidatore nell’ambito delle misure per il

perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e

dell’occupazione di cui all’articolo 2, comma 28, della legge

23 dicembre 1996, n. 662.

Note all’art. 341:

- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,

vedi le note alle premesse.

- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,

vedi le note alle premesse.

- La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.) concerne

le «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; in

particolare l’art. 2, comma 28, e’ il seguente:

«28 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita’

e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo). – In

attesa di un’organica riforma del sistema degli

ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu

decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi

dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere

delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite,

in via sperimentale, misure per il perseguimento di

politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione

nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e

per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende

pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica

utilita’, nonche’ delle categorie e settori di impresa

sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Nell’esercizio della potesta’ regolamentare il Governo si

attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione

collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante

un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50

per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima

di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita’,

modalita’ concessivi, entro i limiti delle risorse

costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei

correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al

finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento

del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione

della obbligatorieta’ della contribuzione con applicazione

di una misura addizionale non superiore a tre volte quella

della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l’I.N.P.S. dei fondi, gestiti

con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all’anno 1997, di

maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a

lire 150 miliardi.».

Art. 342.

Partecipazioni gia’ autorizzate

1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni

qualificate o di controllo gia’ consentite in applicazione

dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.

Nota all’art. 342:

- L’art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e’ il

seguente:

«Art. 10 (Autorizzazioni all’assunzione di

partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate

nel capitale di imprese di assicurazione). – 1.

L’acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi,

di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque

effettuate, direttamente o per il tramite di societa’

controllate, societa’ fiduciarie o per interposta persona,

quando comportino l’assunzione di una partecipazione

qualificata, ovvero del controllo dell’impresa, tenuto

anche conto delle azioni o quote gia’ possedute

direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente

autorizzata dall’ISVAP, il quale deve pronunciarsi entro

tre mesi dalla comunicazione. L’autorizzazione e’

necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una

societa’ che si trovi a sua volta in posizione di controllo

del capitale di un’impresa di assicurazione.

2. Ai fini della presente legge una societa’ si

considera controllata nei casi previsti dall’art. 2359 del

codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le

societa’ in cui un altro soggetto, in base ad accordi con

altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di

voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la

maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di

voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l’esercizio

del voto. Ogni accordo che regola l’esercizio del voto deve

essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione,

comunicato all’ISVAP.

2-bis. Ai fini della presente legge si considera

partecipazione qualificata il fatto di detenere in

un’impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite

di societa’ controllate, societa’ fiduciarie o interposta

persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti

di voto. Si considera altresi’ partecipazione qualificata

quella che, pur restando al di sotto del limite sopra

indicato, dia comunque, in virtu’ di particolari accordi

con l’impresa in cui e’ detenuta, la possibilita’ di

esercitare su questa un’influenza notevole, ancorche’ non

dominante.

3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote

acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non puo’ essere

esercitato prima della comunicazione del provvedimento di

autorizzazione ne’ dopo la comunicazione del provvedimento

di rifiuto, sospensione o revoca dell’autorizzazione. In

caso di inosservanza, la deliberazione dell’assemblea e’

impugnabile a norma dell’art. 2377 del codice civile se,

senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla

votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria

maggioranza. La impugnazione puo’ essere proposta anche

dall’ISVAP. Le azioni o quote per le quali non puo’ essere

esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della

regolare costituzione dell’assemblea.

4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1,

perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria

l’autorizzazione, deve darne comunicazione all’ISVAP entro

trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni

sia conseguenza di un’operazione che comporti l’assunzione

del controllo o di una partecipazione qualificata

dell’impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto

l’operazione deve essere previamente autorizzata dall’ISVAP

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano

enti o imprese di Stati che non applichino il principio

della reciprocita’ di trattamento, imponendo disposizioni

discriminatorie o applicando clausole aventi effetti

analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte

di imprese o enti italiani, l’ISVAP comunica la domanda di

autorizzazione al Ministro dell’industria, del commercio e

dell’artigianato, su proposta del quale il Presidente del

Consiglio dei Ministri puo’, entro un mese dalla

comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia

nazionale, vietare l’autorizzazione».

Art. 343.

Intermediari gia’ iscritti od operanti

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente

codice sono iscritti all’Albo degli agenti di assicurazione o

all’Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di

riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione

del registro previsto dall’articolo 109, comma 2, previa

dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della

polizza di responsabilita’ civile, di cui agli articoli 110, comma 3,

e 112, comma 3, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3,

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente

codice.

2. I soggetti che sono stati cancellati dall’Albo degli agenti di

assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e

riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due

anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono

essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia

effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente

codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un

provvedimento disciplinare definitivo. L’iscrizione, salvo quanto

disposto all’articolo 109, comma 3, e’ subordinata all’assolvimento

dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilita’ civile

di cui all’articolo 110, comma 3.

3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979,

n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i

requisiti per l’iscrizione di diritto rispettivamente all’albo degli

agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di

riassicurazione hanno titolo per l’iscrizione nella corrispondente

sezione del registro previsto dall’articolo 109, se il periodo

richiesto e’ completato entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore del presente codice. In pendenza del termine per l’iscrizione

essi possono continuare ad esercitare l’attivita’ precedentemente

svolta.

4. I soggetti di cui all’articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed

e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano

l’attivita’ di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono

iscriversi, con le modalita’ stabilite all’articolo 109, comma 4,

nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici

mesi. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono

continuare ad esercitare l’attivita’ precedentemente svolta.

5. Il Fondo di cui all’articolo 115 succede nei rapporti attivi e

passivi al Fondo di garanzia per l’attivita’ dei mediatori di

assicurazione e di riassicurazione, di cui all’articolo 4, comma 1,

lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad

operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell’industria,

del commercio e dell’artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell’11 maggio 1985.

6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte

nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione

non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di

commercio in materia di previdenza integrativa.

Note all’art. 343:

- Per la legge 7 febbraio 1979, n. 48, vedi le note

alle premesse.

- L’art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e’ il

seguente:

«Art. 4 (Condizioni per l’iscrizione delle persone

fisiche). – Per ottenere l’iscrizione nella prima sezione

dell’albo e’ necessario:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli

Stati membri della Comunita’ economica europea ovvero, se

non cittadino, residente nel territorio della Repubblica

italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto

nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo

il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;

d) non aver riportato condanna per delitti contro la

pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della

giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia

pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio,

e per i delitti societari, fallimentari, valutari e

tributari, per i quali la legge commini la pena della

reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre

anni, nonche’ per altro delitto non colposo per il quale la

legge commini la pena della reclusione non inferiore nel

minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure

condanna comportante interdizione da pubblici uffici,

perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non

sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per

omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali

ed assistenziali;

e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia

intervenuta la riabilitazione;

f) aver aderito al fondo di garanzia costituito

nell’ambito del Ministero dell’industria, del commercio e

dell’artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese

di assicurazione dei danni derivanti dalla propria

attivita’ e non garantiti dalla polizza di cui alla

successiva lettera g). Il fondo e’ amministrato da un

comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero

dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da tre

rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori

eletti dagli iscritti all’albo, nominato con decreto del

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e

presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che

lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero

dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il fondo

e’ alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei

contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento

delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai

mediatori di assicurazione e dai mediatori di

riassicurazione, e’ fissata annualmente con decreto del

Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,

tenendo conto dell’anzianita’ di esercizio dell’attivita’ e

del volume di affari. Con decreto del Ministro

dell’industria, del commercio e dell’artigianato saranno

stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al

funzionamento del fondo;

g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non

appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in

coassicurazione una polizza di assicurazione della

responsabilita’ civile per negligenze od errori

professionali, comprensiva della garanzia per infedelta’

dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei

confronti degli assicurati e delle imprese di

assicurazione, il cui ammontare di copertura e’ stabilito

annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro

dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con

proprio decreto, sentita la commissione di cui all’art. 12

della presente legge;

h) aver superato una prova di idoneita’ consistente

in un esame scritto ed in un colloquio nelle seguenti

materie:

disciplina giuridica dei contratti di assicurazione

e mediazione;

disciplina giuridica dell’esercizio delle

assicurazioni private;

nozioni sulla disciplina tributaria delle

assicurazioni;

principi di tecnica assicurativa;

per i mediatori di riassicurazione l’esame deve

anche comprendere:

nozioni di tecnica riassicurativa;

nozioni di diritto internazionale e comparato.

Per la partecipazione alla prova di idoneita’ occorre

essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma

di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

La commissione d’esame, i programmi, le modalita’ ed i

compensi per i componenti della commissione sono

determinati con decreto del Ministro dell’industria, del

commercio e dell’artigianato, sentita la commissione di cui

all’art. 12. Le funzioni di segreteria sono svolte da due

funzionari della Direzione generale delle assicurazioni

private e di interesse collettivo.

Sono esonerati dalla prova di idoneita’:

a) coloro che, gia’ iscritti all’albo, chiedono

nuovamente l’iscrizione entro due anni dalla cancellazione

avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata

determinata da provvedimenti disciplinari;

b) coloro che abbiano svolto per almeno un

quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in

una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una

impresa di cui al successivo art. 5, o siano stati per lo

stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima

sezione del relativo albo.».

- Il decreto del Ministro dell’industria, del commercio

e dell’artigianato in data 30 aprile 1985 (pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1985, n. 110) concerne la

«Costituzione e funzionamento del fondo di garanzia di cui

all’art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n.

792».

Art. 344.

Periti di assicurazione gia’ iscritti

1. I periti di assicurazione che esercitano l’attivita’ di

accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla

circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei

natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono

iscritti nel ruolo di cui all’articolo 2 della legge 17 febbraio

1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto

dall’articolo 156.

Nota all’art. 344:

- Per l’art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

vedi le note all’art. 341.

Capo IV Disposizioni finali

Art. 345.

Istituzioni e enti esclusi

1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di

cui al presente codice:

a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza

amministrati per legge dal Ministero dell’economia e delle finanze,

gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che

gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie

professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un

regime legale obbligatorio;

b) la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi

riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive

modificazioni;

c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a.,

di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni,

limitatamente alle attivita’ che beneficiano della garanzia dello

Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;

d) il Fondo di solidarieta’ nazionale per la riassicurazione dei

rischi agricoli istituito presso l’ISMEA dall’articolo 127 delle

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4

del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;

e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di

decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora

l’importo della prestazione non superi il valore medio delle spese

funerarie determinato nella misura di cui all’articolo 15, comma 1,

lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

successive modificazioni;

f) le societa’ di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge

15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a

favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo

fatto salvo quanto previsto al comma 3;

g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai

sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge

2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge

21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile

1925, n. 473, a sua volta modificata dall’articolo 9 del regio

decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge

12 febbraio 1935, n. 303.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. e’

sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del

presente codice per le attivita’ che beneficiano della garanzia dello

Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente

codice le attivita’ della SACE S.p.a. che non beneficiano della

garanzia dello Stato.

3. Le societa’ di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se

contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali

o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun

esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto

compatibili. Qualora le medesime societa’ stipulino contratti di

assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite

le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto

compatibili.

4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte

alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.

Note all’art. 345:

- Il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1934, n. 305),

concerne il «Riconoscimento giuridico ed approvazione dello

statuto della Cassa interna di previdenza del C.O.N.I».

- La legge 24 maggio 1977, n. 227 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143), concerne le «

Disposizioni sull’assicurazione e sul finanziamento dei

crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,

all’esecuzione di lavori all’estero nonche’ alla

cooperazione economica e finanziaria in campo

internazionale».

- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.) concerne

le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge fmanziaria 2001)»; in

particolare l’art. 127 e’ il seguente:

«Art. 127 (Nuove norme procedurali in materia di

assicurazioni agricole agevolate). – 1. (Abrogato).

2. I contratti di assicurazione di cui all’art. 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.

324, che possono essere stipulati anche da cooperative e

loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la

sede legale, possono riguardare anche la copertura della

produzione complessiva aziendale danneggiata dall’insieme

delle avversita’ atmosferiche. I consorzi, le cooperative e

loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie,

possono istituire fondi rischi di mutualita’ ed assumere

iniziative per azioni di mutualita’ e solidarieta’ da

attivare in caso di danni alle produzioni degli associati.

Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione

finanziaria annuale del fondo e’ contenuto nei limiti dei

parametri contributivi stabiliti per i contratti

assicurativi, applicati ai valori delle produzioni

garantite dal fondo stesso e non deve superare l’importo

versato dal socio aderente alle azioni di mutualita’ e

solidarieta’. Le modalita’ operative e gestionali del fondo

sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche

agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di

ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali,

d’intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio

decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la

copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di

mutualita’ e solidarieta’.

3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze

agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle

politiche agricole e forestali, da adottare entro il

31 dicembre di ogni anno, per l’anno successivo sulla base

delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla

produzione, effettuate dall’Istituto per studi, ricerche e

informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di

sostenere la competitivita’ delle imprese e favorire la

riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e’

istituito presso l’ISMEA un fondo per la riassicurazione

dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche

agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome

di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita’ operative

del fondo.

4 – 8. (Abrogati).

9. Le spese derivanti dall’attuazione del presente

articolo, sono comprese nell’ambito degli stanziamenti

annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».

- Il decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917 (pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.) concerne

l’«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

in particolare l’art. 15 e’ il seguente:

«Art. 15 (Detrazioni per oneri). – 1. Dall’imposta

lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei

seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non

deducibili nella determinazione dei singoli redditi che

concorrono a formare il reddito complessivo:

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,

nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di

indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio

dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea

ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui

agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni

dichiarati;

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,

nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di

indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio

dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea

ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato

di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti

da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unita’

immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un

anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 7

milioni di lire. L’acquisto della unita’ immobiliare deve

essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla

data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si

tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui

l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno

nuovo di importo non superiore alla residua quota di

capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli

oneri correlati. In caso di acquisto di unita’ immobiliare

locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre

mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto

di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione

e che entro un anno dal rilascio l’unita’ immobiliare sia

adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale

si intende quella nella quale il contribuente o i suoi

familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non

oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata

la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni

dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si

tiene conto, altresi’, delle variazioni dipendenti da

ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a

condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata. Nel

caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di

ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa

concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione

spetta a decorrere dalla data in cui l’unita’ immobiliare

e’ adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni

dall’acquisto. In caso di contitolarita’ del contratto di

mutuo o di piu’ contratti di mutuo il limite di 7 milioni

di lire e’ riferito all’ammontare complessivo degli

interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione

sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite

complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento

alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di

cooperative e dagli acquirenti di unita’ immobiliari di

nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa

costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,

oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui

ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il

mutuo e’ intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi

puo’ fruire della detrazione unicamente per la propria

quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico

dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe

le quote;

c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire

250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle

spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle

indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese

chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi

dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i

mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione,

alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e

informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le

possibilita’ di integrazione dei soggetti di cui all’art. 3

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono

integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei

soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o

impedite capacita’ motorie permanenti, si comprendono i

motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli

articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,

lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile

1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in

funzione delle suddette limitazioni permanenti delle

capacita’ motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono

compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,

purche’ prescritto dalla commissione medica locale di cui

all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non

vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli

rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto

del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la

locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli

rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto

del Ministro delle finanze.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di

quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro

automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato

cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo

veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque

milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto

veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della

spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va

detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito,

alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in

quattro quote annuali costanti e di pari importo. La

medesima ripartizione della detrazione in quattro quote

annuali di pari importo e’ consentita, con riferimento alle

altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui

queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire

30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del

contribuente anche le spese rimborsate per effetto di

contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i

quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono

deducibili dal suo reddito complessivo ne’ dai redditi che

concorrono a formarlo. Si considerano, altresi’, rimaste a

carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di

contributi o premi che, pur essendo versati da altri,

concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di

lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di

ritenuta;

c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire

750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.

Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le

tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita’

delle predette spese;

c-ter) le spese sostenute per i servizi di

interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai

sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;

d) le spese funebri sostenute in dipendenza della

morte di persone indicate nell’art. 433 del codice civile e

di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3

milioni di lire per ciascuna di esse;

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione

secondaria e universitaria, in misura non superiore a

quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti

statali;

f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il

rischio di morte o di invalidita’ permanente non inferiore

al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non

autosufficienza nel compimento degli atti della vita

quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facolta’

di recesso dal contratto, per un importo complessivamente

non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del

Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la

vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono

stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i

contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.

Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e

assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,

anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il

datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di

ritenuta;

g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla

manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai

sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto

del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,

nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita’

delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve

risultare da apposita certificazione rilasciata dalla

competente soprintendenza del Ministero per i beni

culturali e ambientali, previo accertamento della loro

congruita’ effettuato d’intesa con il competente ufficio

del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione

non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni

senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per

i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento

degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del

diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e

mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata

di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed

ambientali da’ immediata comunicazione al competente

ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle

violazioni che comportano la perdita del diritto alla

detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione

inizia a decorrere il termine per la rettifica della

dichiarazione dei redditi;

h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello

Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali. di

enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori

appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni

culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni

legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono

o promuovono attivita’ di studio, di ricerca e di

documentazione di rilevante valore culturale e artistico o

che organizzano e realizzano attivita’ culturali,

effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto,

la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose

indicate nell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e

nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre

1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per

l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di

esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale

delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche

eventualmente a tal fine necessari, nonche’ per ogni altra

manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale

anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli

studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e

le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative

culturali devono essere autorizzate, previo parere del

competente comitato di settore del Consiglio nazionale per

i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni

culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di

spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni

culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari

affinche’ le erogazioni liberali fatte a favore delle

associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e

delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati

nella presente lettera e controlla l’impiego delle

erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non

imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei

termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio

dello Stato, o delle regioni e degli enti locali

territoriali, nel caso di attivita’ o manifestazioni in cui

essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un

fondo da utilizzare per le attivita’ culturali previste per

l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e

ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al

centro informativo del Dipartimento delle entrate del

Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti

erogatori, nonche’ l’ammontare delle erogazioni effettuate

entro il 31 dicembre dell’anno precedente;

h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore

normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita

convenzione, ai soggetti e per le attivita’ di cui alla

lettera h);

i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non

superiore al 2 per cento del reddito complessivo

dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,

fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza

scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita’ nello

spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove

strutture, per il restauro ed il potenziamento delle

strutture esistenti, nonche’ per la produzione nei vari

settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per

tali finalita’ dal percipiente entro il termine di due anni

dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro

totalita’, all’entrata dello Stato.

i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo

non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle

organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS),

delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da

fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei

Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la

cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche’ i

contributi associativi, per importo non superiore a 2

milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa’ di

mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di

cui all’art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine

di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di

impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di

decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e’

consentita a condizione che il versamento di tali

erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o

ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di

pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita’ idonee

a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento

di efficaci controlli, che possono essere stabilite con

decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi

dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo

complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a

1.500 euro, in favore delle societa’ e associazioni

sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento

di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio

postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da

adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400;

i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per

importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle

associazioni di promozione sociale iscritte nei registri

previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica

l’ultimo periodo della lettera i-bis).

1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al

19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore

dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra

100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante

versamento bancario o postale.

1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone

fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla

concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per

cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni

di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,

nonche’ delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole

di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel

territorio dello Stato o di uno Stato membro delle

Comunita’ europee, ovvero a stabili organizzazioni nel

territorio dello Stato di soggetti non residenti, in

dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio

1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unita’

immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con

decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le

modalita’ e le condizioni alle quali e’ subordinata la

detrazione di cui al presente comma.

1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura

forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non

vedenti per il mantenimento dei cani guida.

2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del

comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti

nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 che si

trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per

gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi

stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del

medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone

indicate nell’art. 12 che non si trovino nelle condizioni

previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da

patologie che danno diritto all’esenzione dalla

partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta

per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse

dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti

tali patologie, ed entro il limite annuo di lire

12.000.000.

3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),

h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle

societa’ semplici di cui all’art. 5 la detrazione spetta ai

singoli soci nella stessa proporzione prevista nel

menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».

- La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1886, n. 100) concerne la

«Costituzione legale delle societa’ di mutuo soccorso».

- La legge 7 luglio 1907, n. 526 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1907, n. 177) concerne le

«Disposizioni a favore delle piccole societa’ cooperative

agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua

assicurazione».

- Il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1919, n.

245) concerne l’«Ordinamento delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione»; e’ stato convertito dalla legge 17

aprile 1925, n. 473.

Art. 346.

Attivita’ di assistenza prestata da enti e societa’ non assicurative

1. Non costituisce esercizio di attivita’ assicurativa nel ramo

assistenza:

a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di

assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in

qualita’ di semplice intermediario, di un aiuto;

b) l’attivita’ di assistenza effettuata da un soggetto residente

o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o

di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a

condizione che l’attivita’ stessa risulti limitata alle seguenti

prestazioni:

1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza

personale e mezzi propri;

2) trasporto del veicolo fino all’officina piu’ vicina o piu’

idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di

regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei

passeggeri fino al luogo piu’ vicino, dal quale sia possibile

proseguire il viaggio con altri mezzi.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche

nel caso in cui l’incidente od il guasto siano avvenuti all’estero ed

il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia

un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi

riceve l’assistenza e’ membro, che fornisce la prestazione in base ad

un accordo di reciprocita’ con l’organismo nazionale, su semplice

presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun

compenso aggiuntivo.

3. L’attivita’ di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se

effettuata da un’impresa di assicurazione, costituisce prestazione

assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto

all’articolo 2, comma 5, puo’ essere fornita solo da imprese

autorizzate al ramo 18.

4. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e

di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e

VIII, relative all’impresa di assicurazione che esercita unicamente

l’attivita’ di assistenza, allorche’ l’attivita’ comporti soltanto

prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale

puramente locale e l’importo complessivo annuale dei ricavi non

superi duecentomila euro.

Art. 347.

Potesta’ legislativa delle Regioni

1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai

sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della

Costituzione.

2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in

base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle

materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di

attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non

derogabili contenute nel codice medesimo.

3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attivita’

produttive e all’ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice,

i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di

riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese

comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di

stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di

imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli

intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di

assicurazione.

4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l’adozione di

provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al

titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’, all’approvazione

delle modificazioni statutarie e all’approvazione delle operazioni di

trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o

scissione, l’ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere

vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all’ISVAP.

5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia’

emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.

Art. 348.

Esercizio congiunto dei rami vita e danni

1. In deroga all’obbligo di limitazione dell’oggetto sociale

all’esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa

riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita’, di cui

all’articolo 11, comma 2, e’ consentito l’esercizio congiunto dei

rami vita e danni alle imprese a cio’ autorizzate alla data del

15 marzo 1979.

2. L’impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i

rami vita e danni ha l’obbligo di tenere, per ciascuna delle due

attivita’, una gestione distinta. L’ISVAP stabilisce, con

regolamento, i criteri e le modalita’ di rappresentazione della

gestione separata, prevedendo l’obbligo di:

a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo

di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali

e’ attribuita a ciascuna gestione;

b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna

gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilita’

del margine di solvibilita’ richiesto;

c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di

solvibilita’, specifici di ciascuna attivita’, al margine di

solvibilita’ della corrispondente gestione.

3. L’impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 puo’,

previa autorizzazione dell’ISVAP, utilizzare per l’una o l’altra

gestione gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel

margine di solvibilita’ disponibile.

4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati

membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice

operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che

sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente

uno o piu’ rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i

medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di

stabilimento che in regime di liberta’ di prestazione di servizi.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle

imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono

autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami

infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui

al comma 2, lettera b), con il bilancio in corso alla data del

rilascio dell’autorizzazione.

Art. 349.

Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione

elvetica

1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella

Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio

della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di

cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo

III che sono individuate dall’ISVAP con regolamento.

2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di

autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall’autorita’ competente

che attesti che l’impresa dispone del margine di solvibilita’

calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.

3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al

comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel

territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento

delle societa’ del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso

l’impresa capogruppo e’ iscritta all’albo di cui all’articolo 85 con

la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.

Art. 350.

Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il

ruolo dei periti assicurativi

1. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo II del

titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal

registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione

sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione,

dinnanzi al giudice amministrativo.

2. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo VI del

titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal

ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni

dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.

Art. 351.

Modifiche ad altre norme in materia assicurativa

1. L’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e’ sostituito

dal seguente:

«Art. 4 (Funzioni dell’ISVAP). – 1. L’ISVAP, in conformita’ alla

normativa dell’Unione europea in materia assicurativa e nell’ambito

delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge

le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni

private.

2. L’ISVAP svolge attivita’ consultiva e di segnalazione nei

confronti del Parlamento e del Governo, nell’ambito delle competenze

per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.

3. L’ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente

del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una

relazione sull’attivita’ svolta.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell’ISVAP e’

soggetto al controllo della Corte dei conti.».

2. Nell’articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto

1982, n. 576, le parole: «del contributo determinato ai sensi

dell’articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «del gettito

complessivo derivante dai contributi di vigilanza».

3. Nell’articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge

12 agosto 1982, n. 576, le parole; «all’articolo 67, primo comma, del

testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio

1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle

seguenti: «agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle

assicurazioni private».

4. Nell’articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n.

576, le parole: «del contributo di vigilanza versato annualmente,

dagli enti e dalle imprese di cui all’articolo 4, primo comma, della

presente legge, ai sensi dell’articolo 67, primo comma, del testo

unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio

1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle

seguenti: «complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di

cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni

private». Nel secondo comma le parole: «del tesoro» sono sostituite

dalle seguenti: «dell’economia e delle finanze».

5. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.

173, e’ inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). -

1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri

romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15,

16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56

si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate

nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di

cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni

private.».

6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:

«titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «titoli

quotati in mercati regolamentati» ovunque ricorrano.

7. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 173, le parole: «negli articoli 7 e 8 del presente decreto»

sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 89, comma 1, del

codice delle assicurazioni private».

8. Nel comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 173, le parole: «all’articolo 30, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 174» sono sostituite dalle seguenti:

«all’articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni

private».

9. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 173, e’ sostituito dal seguente: «5. E’ eccezionalmente

consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla

classe C dell’attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel

momento del trasferimento, qualora si determini un valore di

attivita’ superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto

della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di

quote di attivita’, nei casi previsti dall’ISVAP con regolamento. La

nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento

operato, nonche’ specificare l’importo e la tipologia

dell’investimento.».

10. Nel comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 173, le parole: «agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1

e 2, del presente decreto, nonche’ quelle previste agli articoli 23,

comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,

sostituite dalle seguenti: «all’articolo 36 del codice delle

assicurazioni private».

11. Nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 173, le parole: «agli articoli 24 e 25 del decreto

legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall’articolo 79

del presente decreto, nonche’ quella prevista all’articolo 34 del

presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 37

del codice delle assicurazioni private».

12. Nel comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 173, le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175» sono sostituite dalle

seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 3, del codice delle

assicurazioni private» e le parole: «che rientrano nel campo di

applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1, del

codice delle assicurazioni private».

13. Nel comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 173, le parole: «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del

presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui

all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».

14. Nel comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio

1997, n. 173, le parole: «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del

presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui

all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private». come modificati dall’articolo 80 del presente decreto» sono

Nota all’art. 351:

- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la

«Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».

Art. 352.

Coordinamento formale con altre norme di legge

1. Nel comma 3 dell’articolo 120 del codice per la protezione dei

dati personali le parole: «dell’articolo 2, comma 5-quater, del

decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni» sono

sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 135 del codice delle

assicurazioni private».

2. Nell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo

28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «del decreto legislativo 26

maggio 1997, n. 173» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo

88, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 95, comma 2, del codice

delle assicurazioni private». Nell’articolo 1, comma 1, lettera e),

del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dei

decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175» sono sostituite

dalle seguenti: «dell’articolo 1, comma 1, lettera t), del codice

delle assicurazioni private».

3. Nell’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo

30 maggio 2005, n. 142, le parole: «lettera e) del decreto

legislativo 17 aprile 2001, n. 239» sono sostituite dalle seguenti:

«dell’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle

assicurazioni private».

4. Nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo

30 maggio 2005, n. 142, le parole: «le norme sulle assicurazioni e le

relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «il

codice delle assicurazioni private».

5. Nell’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo

30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell’articolo 10, comma 2,

della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e

6. Nell’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo

30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell’articolo 10, comma 2,

della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e

dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».

7. Nell’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo

30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dalla normativa in materia di

assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge

12 agosto 1982, n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo

VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice

delle assicurazioni private».

8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di

vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n.

243.

Nota all’art. 352:

- Si riporta il testo dell’art. 120 del decreto

legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente

decreto:

«Art. 120 (Sinistri). – 1. L’Istituto per la vigilanza

sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

(ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e

le modalita’ di funzionamento della banca di dati dei

sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di

comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni

obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in

Italia, stabilisce le modalita’ di accesso alle

informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi

giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».

materia di prevenzione e contrasto di comportamenti

fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,

nonche’ le modalita’ e i limiti per l’accesso alle

informazioni da parte delle imprese di assicurazione.

2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui

al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo

svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si

applicano le disposizioni previste dall’art. 135 del codice

delle assicurazioni private.».

- Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto

legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come modificato dal

presente decreto:

«Art. 2 (Ambito di applicazione) – 1. Il presente

decreto si applica a:

a) le societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi

alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi

Stato membro dell’Unione europea, diverse da quelle di cui

alla lettera d);

b) le societa’ aventi strumenti finanziari diffusi

tra il pubblico di cui all’art. 116 del testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di

cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla

lettera d);

c) le banche italiane di cui all’art. 1 del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui

al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni; le societa’ finanziarie

capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui

all’art. 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le

societa’ di intermediazione mobiliare di cui all’art. 1,

comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del

1998; le societa’ di gestione del risparmio di cui all’art.

1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le

societa’ finanziarie iscritte nell’albo di cui all’art. 107

del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di

moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto

legislativo n. 385 del 1993;

d) le societa’ che esercitano le imprese incluse

nell’ambito di applicazione dell’art. 88, commi 1 e 2, e

quelle di cui all’art. 95, comma 2, del codice delle

assicurazioni private»;

e) le societa’ incluse, secondo i metodi di

consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio

netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa’

indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che

possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi

dell’art. 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle

indicate alle lettere da a) a d);

f) le societa’ diverse da quelle indicate alle

lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono

redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi

dell’art. 2435-bis del codice civile, che redigono il

bilancio consolidato;

g) le societa’ diverse da quelle indicate alle

lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono

redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi

dell’art. 2435-bis del codice civile.».

- Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 del decreto

legislativo 30 maggio 2005, n. 142, come modificati dal

presente decreto:

«Art. 1 (Definizioni) – 1. Ai fini del presente decreto

si intende per:

a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB:

il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni;

b) testo unico della finanza, di seguito denominato

TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e

successive modificazioni;

c) banca: l’impresa di cui all’art. 1, comma 1,

lettera b), del TUB;

d) istituto di moneta elettronica, di seguito

denominato IMEL: l’impresa di cui all’art. 1, comma 2,

lettera h-bis), del TUB;

e) impresa di assicurazione: l’impresa autorizzata

all’esercizio dell’attivita’ assicurativa ai sensi

dell’art. 1, comma 1, lettera t), del codice delle

assicurazioni private;

f) imprese di investimento: le imprese i cui all’art.

1, comma 1, lettera h), de TUF;

g) impresa regolamentata: una banca, un IMEL,

un’impresa di assicurazione o un’impresa di investimento,

autorizzati in Italia o in un altro Paese dell’Unione

europea;

h) societa’ di gestione patrimoniale: le societa’ di

gestione di cui all’art. 1, comma 1, lettere o) e o-bis),

del TUF;

i) impresa di riassicurazione: un’impresa, come

definita dall’art. 1, comma 1, lettera cc), del codice

delle assicurazioni private;

l) norme settoriali: il TUB, il TUF, il codice delle

assicurazioni private;

m) settore finanziario: il settore composto di una o

piu’ delle seguenti imprese:

1) una banca, un IMEL, un intermediario finanziario

di cui agli articoli 106 o 107 del TUB o un’impresa di

servizi bancari ausiliari di cui all’art. 1, paragrafo 23,

della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 del Parlamento

europeo e del Consiglio (settore bancario);

2) un’impresa di assicurazione, un’impresa di

riassicurazione o una societa’ di partecipazione

assicurativa (settore assicurativo);

3) un’impresa di investimento o un ente finanziario

ai sensi dell’art. 1, paragrafo 5, della direttiva

2000/12/CE (settore servizi di investimento);

4) una societa’ di partecipazione finanziaria

mista;

n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che

soddisfi le condizioni di cui all’art. 3;

o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il

settore finanziario all’interno di un conglomerato

finanziario con il valore medio di cui all’art. 3, comma 3,

piu’ elevato; ai fini di tale valutazione, il settore

bancario e quello dei servizi di investimento sono

considerati congiuntamente;

p) settore finanziario di minori dimensioni: il

settore finanziario all’interno di un conglomerato

finanziario con il valore medio di cui all’art. 3, comma 3,

meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore

bancario e quello dei servizi di investimento sono

considerati congiuntamente;

q) impresa madre: l’impresa che controlla un’altra

impresa ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo

9 aprile 1991, n. 127, e ogni impresa che eserciti

un’influenza dominante su un’altra impresa ai sensi

dell’art. 23, comma 2, del TUB e dell’art. 72, comma 2, del

codice delle assicurazioni private;

r) impresa figlia: un’impresa soggetta al controllo

di un’altra impresa ai sensi dell’art. 26 del decreto

legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonche’ ogni impresa su

cui un’impresa madre eserciti un’influenza dominante ai

sensi dell’art. 23, comma 2, del TUB e dell’art. 72, comma

2, del codice delle assicurazioni private; tutte le imprese

figlie di imprese sono parimenti considerate imprese figlie

dell’impresa madre che e’ a capo di tali imprese;

s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da

titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando

una situazione di legame durevole con esse, sono destinati

a sviluppare l’attivita’ del partecipante. Si ha comunque

partecipazione quando un soggetto e’, direttamente o

tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20

per cento dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla

impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa’ in cui

l’impresa madre o le imprese figlie detengono una

partecipazione, nonche’ dalle imprese soggette a direzione

unitaria in virtu’ di accordi o clausole statutarie e da

quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e

controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse

persone;

u) stretti legami: i legami tra due o piu’ persone

fisiche o giuridiche consistenti in:

1) una partecipazione, ossia il fatto di detenere

direttamente, o tramite un legame di controllo, il 20 per

cento o piu’ dei diritti di voto o del capitale di

un’impresa;

2) un legame di controllo come definito dall’art.

3) una situazione nella quale due o piu’ persone

fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una

stessa persona da un legame di controllo;

v) societa’ di partecipazione finanziaria mista:

un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che

insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia

un’impresa regolamentata con sede principale nell’Unione

europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato

finanziario;

z) autorita’ competenti: le autorita’ nazionali dei

Paesi dell’Unione europea preposte, in forza di legge o

regolamento, all’esercizio della vigilanza sulle banche,

sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese

di investimento, sia a livello di singola impresa che di

gruppo;

aa) autorita’ competenti rilevanti:

1) le autorita’ competenti dei Paesi dell’Unione

europea preposte all’esercizio della vigilanza settoriale a

livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata

appartenente ad un conglomerato finanziario;

2) il coordinatore se diverso dalle autorita’ di

cui al numero 1;

ritenuto necessario dalle autorita’ di cui ai numeri 1 e 2;

queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di

mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in

altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per

cento, e dell’importanza all’interno del conglomerato di

qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro

Stato membro; 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; 3) le altre autorita’ competenti interessate, se

bb) autorita’ di vigilanza italiane: le autorita’ di

vigilanza italiane competenti sui settori bancario,

assicurativo e dei servizi di investimento;

cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in

cui l’adempimento di un’obbligazione, contrattuale o di

altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a

favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un

conglomerato finanziario dipende, direttamente o

indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da

qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese

appartenenti a quel gruppo da stretti legami;

dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni

con un rischio di perdita potenziale per le imprese

appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario, di

portata tale da compromettere la solvibilita’ o la

posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate

appartenenti al conglomerato; tali esposizioni possono

essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di

investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato,

altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei

rischi precedenti;

ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale

complessivi: l’ammontare minimo dei fondi propri di

un’impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi

della propria attivita’, calcolato per le singole imprese

in base alle rispettive norme settoriali;

ff) vigilanza supplementare a livello di

conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella

prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si

effettua considerando unitariamente il conglomerato

finanziario, ai fini stabiliti all’art. 2, comma 1.».

«Art. 13 (Poteri supplementari e misure di esecuzione)

- 1. In caso di mancata osservanza dei requisiti di

vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a 10 da

parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un

conglomerato finanziario o qualora tali requisiti siano

rispettati ma la solvibilita’ sia comunque compromessa

oppure qualora le operazioni intragruppo o la

concentrazione dei rischi compromettano la posizione

finanziaria delle imprese regolamentate, le autorita’

competenti, anche su richiesta del coordinatore, possono

adottare:

a) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Sezioni I,

II e III del TUB;

b) i provvedimenti di cui alla Parte II Titolo IV del

TUF;

c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III,

e dal Titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle

assicurazioni private.

2. Il comma 1 si applica anche alle societa’ di

partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e i

provvedimenti applicabili sono quelli di competenza

dell’autorita’ di vigilanza individuata ai sensi dell’art.

11, comma 2.

3. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle

societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in

un altro Paese dell’Unione europea, appartenenti ad un

conglomerato finanziario, l’autorita’ di vigilanza italiana

che svolge funzioni di coordinatore puo’ chiedere

all’autorita’ di vigilanza estera competente i

provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel

piu’ breve tempo possibile.

4. Per le specifiche finalita’ di questo articolo, il

coordinatore e le altre autorita’ competenti interessate

concludono specifici accordi di coordinamento. Per la

definizione dei provvedimenti nei confronti delle societa’

di partecipazione finanziaria mista, gli accordi di

coordinamento sono conclusi con l’autorita’ di vigilanza

competente sulla verifica dei requisiti di onorabilita’ e

di professionalita’.».

- La legge 23 agosto 2004, n. 243 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2004, n. 222) concerne le

«Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel

settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla

previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il

riordino degli enti di previdenza ed assistenza

obbligatoria».

Art. 353.

Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle

assicurazioni private

1. Dopo l’articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e’

inserito il seguente:

«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei

veicoli a motore e dei natanti). – 1. Le assicurazioni obbligatorie

della responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione

dei veicoli e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella

misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma

anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati,

insieme al rischio della responsabilita’ civile, anche altri rischi

inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro

circolazione.

2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di

contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate

all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato o loro

aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto

transattivo e anche se comprensive, oltre che dell’in-dennizzo, di

spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla

polizza si applicano le disposizioni dell’articolo 16.

3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei

risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della

strada, nonche’ quelli inerenti i rapporti fra CONSAP -

Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione

autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le

imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta

indiretta sugli affari e dalle formalita’ della registrazione.».

2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216,

e’ inserita la voce: «assicurazioni assistenza» ed e’ prevista

un’aliquota pari al dieci per cento.

3. Dopo l’articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e’

inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Sostituzione dell’impresa nella coassicurazione). – 1.

Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di

coassicurazione non e’ dovuta nuovamente l’imposta in relazione al

premio ceduto all’assicuratore subentrante.».

4. Dopo l’articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e’

inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da

imprese che operano in libera prestazione di servizi). – 1. Le

imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in

libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante

fiscale ai fini del pagamento dell’imposta prevista dalla legge

29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui

premi relativi ai contratti conclusi.

2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello

Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio

dell’Agenzia delle entrate di Roma e all’ISVAP.

3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio

della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da

tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.

4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui

vengono elencati distintamente i contratti assunti dall’impresa in

regime di stabilimento e di liberta’ di prestazione di servizi con

l’indicazione per ciascuno di essi delle generalita’ del contraente,

del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di

scadenza, della natura del rischio assicurato, dell’ammontare del

premio o delle rate di premio incassate, dell’aliquota di imposta e

dell’ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine

cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della

rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il

mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere

anche una copia di ciascun contratto.

5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente

ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi

incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda

dell’aliquota d’imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il

rappresentante corrisponde l’imposta dovuta.

6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste

dagli articoli 12, 24 e 28».

5. Dopo l’articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e’

inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in

coassicurazione comunitaria). – 1. L’impresa che assume la posizione

di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della

Repubblica, e’ tenuta al pagamento dell’imposta di cui alla presente

legge sull’importo globale del premio e degli accessori applicato al

contratto stipulato con le modalita’ ed alle condizioni previste per

la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli

altri coassicuratori la quota a loro carico.

2. L’impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario,

se non e’ stabilita nel territorio della Repubblica, e’ tenuta a

nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell’imposta

di cui al comma 1.».

Nota all’art. 353:

- La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961, n. 299) concerne le

«Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni

private e di contratti vitalizi».

Capo V Abrogazioni

Art. 354.

Norme espressamente abrogate

1. Fermo quanto disposto dall’articolo 20, comma 3, lettera b),

della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’articolo

1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:

il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;

il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.

449;

la legge 24 dicembre 1969, n. 990;

il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;

il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;

la legge 7 febbraio 1979, n. 48;

gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10,

commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;

la legge 28 novembre 1984. n. 792;

la legge 22 ottobre 1986, n. 742;

la legge 22 dicembre 1986, n. 772;

la legge 7 agosto 1990, n. 242;

la legge 9 gennaio 1991, n. 20;

il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;

l’articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

la legge 17 febbraio 1992, n. 166;

gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile

1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;

il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.

385;

l’articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli

articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42,

44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;

l’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;

l’articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;

l’articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;

l’articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;

gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre

2002, n. 273;

l’articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;

il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;

l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,

n. 38.

2. I regolamenti emanati dall’ISVAP ai sensi del presente codice si

adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti

disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.

3. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il

presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi,

da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle

corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti

ivi previsti.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione

delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in

quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei

provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle

corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal

comma 2 dell’articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la

procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 326, gli articoli di

cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle

materie rispettivamente disciplinate.

5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei

corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti

atti:

a) i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e

dell’artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;

Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972,

adottati ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n.

990;

b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle

attivita’ produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2003, adottato ai sensi

dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato

dall’articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

6. L’ISVAP, allo scopo di attuare l’obiettivo di semplificazione di

cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell’ambito delle

proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con

unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni

proprio previgente provvedimento a carattere generale.

7. I contratti gia’ conclusi alla data di entrata in vigore del

presente codice restano regolati dalle norme anteriori.

Note all’art. 354:

- Per l’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi

le note alle premesse.

- Il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1922, n. 81) concerne

l’«Istituzione di un Casellario centrale generale per la

raccolta e la conservazione delle schede relative a casi

d’infortunio sul lavoro i quali importino invalidita’

permanente».

- Per il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, vedi le

note alle premesse.

- Per il decreto del Presidente della Repubblica

13 febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle premesse.

- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi le note

alle premesse.

- Per il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

1977, n. 39, vedi le note alle premesse.

- Per il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre

1978, n. 738, vedi le note alle premesse.

- Per la legge 7 febbraio 1979, n. 48, vedi le note

alle premesse.

- Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 della legge

«Art. 5 (Poteri dell’ISVAP). – Il presidente, i

componenti del consiglio e i funzionari dell’ISVAP

nell’esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e

sono tenuti al segreto d’ufficio. Il trattamento dei dati

personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’

consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al

presente articolo. All’ISVAP non si applicano le

disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto

dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e

all’organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle

materie di propria competenza, per garantire la

responsabilita’ e l’autonomia nello svolgimento delle

procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990,

n. 241, e successive modificazioni, e del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, si applicano i principi riguardanti

l’individuazione e le funzioni del responsabile del

procedimento, nonche’ quelli relativi alla distinzione tra

funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi

di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, n. 576 del 1982, come modificati dal presente decreto:

attribuite ai dirigenti.».

«Art. 10 (Presidente). – Il presidente e’ scelto tra

persone di indiscussa moralita’ ed indipendenza,

particolarmente esperte nelle discipline tecniche e

amministrative interessanti l’attivita’ assicurativa, ed e’

nominato con decreto del Presidente della Repubblica,

previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su

proposta del Ministro dell’industria, del commercio e

dell’artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni

della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Il presidente dura in carica cinque anni; puo’ essere

confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso

dall’ufficio nelle stesse forme indicate al precedente

comma.

L’incarico e’ incompatibile con l’esercizio di

qualsiasi altra attivita’. Se l’incarico e’ conferito a

persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo

collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal

rispettivo ordinamento.

Al presidente e’ attribuita una indennita’ di carica

nella misura determinata con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro

dell’industria, del commercio e dell’artigianato.»

- Gli articoli 5-bis, 6, 6-bis, 7-bis e 25 dalla legge

n. 576 del 1982, abrogati dal presente decreto, recavano,

rispettivamente:

«Art. 5-bis (Collaborazione tra autorita)».

«Art. 6 (Obblighi di comunicazione all’ISVAP)».

«Art. 6-bis (Commissario per il compimento di singoli

atti)».

«Art. 7 (Amministrazione straordinaria)».

«Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi)».

«Art. 25 (Contributo di vigilanza)».

- Per la legge 28 novembre 1984, n. 792, vedi le note

alle premesse.

- Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi le note

alle premesse.

- Per la legge 22 dicembre 1986, n. 772, vedi le note

alle premesse.

- Per la legge 7 agosto 1990, n. 242, vedi le note alle

premesse.

- Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle

premesse.

- Per il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393,

vedi le note alle premesse.

- L’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n.

46, S.O.) concernente: «Norme per la protezione della fauna

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», abrogato

dal presente decreto, recava: «Fondo di garanzia per le

vittime della caccia».

- Per la legge 17 febbraio 1992, n. 166, vedi le note

alle premesse.

- Gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio

1992, n. 142 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

20 febbraio 1992, n. 42, S.O.) recante «Disposizioni per

l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunita’ europee (legge comunitaria per

il 1991)», abrogati dal presente decreto, recavano

rispettivamente:

«Art. 26 (Libera prestazione di servizi in materia di

assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di

delega)».

«Art. 30 (Massimali di garanzia)».

«Art. 33 (Libera prestazione di servizi in materia di

assicurazione diretta sulla vita: criteri di delega)».

- Per il decreto del Presidente della Repubblica in

data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

153 del 2 luglio 1993, vedi le note alle premesse.

- Per il decreto del Presidente della Repubblica

18 aprile 1994, n. 385, vedi le note alle premesse.

- Per il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio

1995, n. 35, vedi le note alle premesse.

- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,

vedi le note alle premesse.

- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,

vedi le note alle premesse.

- Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,

vedi le note alle premesse.

- L’art. 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.

302, S.O.) recante: «Misure per la stabilizzazione della

finanza pubblica», abrogato del presente decreto, recava:

«Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di

rivalsa».

- Per il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,

vedi le note alle premesse.

- L’art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n.

302, S.O.) recante: «Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo», come modificato dal

presente decreto, e’ il seguente:

«Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di

razionalizzazione). – 1. Gli stanziamenti iniziali iscritti

nelle unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato

per l’anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per

gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con

esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e

di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente

predeterminate, sono ridotti del cinque per cento.

2. (Abrogato).

3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza

previste dall’art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.

323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre

1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l’adeguamento

degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione

delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato

dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni il

30 ottobre 1998, e’ stanziata la somma di lire 24 miliardi

per l’anno 1999. Detta somma e’ erogata entro il 30 giugno

di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle

comumcazioni alle emittenti televisive locali titolari di

concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui

all’art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai

sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente

della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad

apposito regolamento adottato dal Ministro delle

comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, sentite le

competenti commissioni parlamentari. Per una quota degli

oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel

1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota

parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione

dell’art. 8.

4. Nei limiti degli stanziamenti gia’ previsti ai fini

dell’art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e

successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e

8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive

modificazioni, e dell’art. 7 del decreto-legge 27 agosto

1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e

per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati

dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante

l’utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di

informazione.

5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione

attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle

imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni

statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto

dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono

imputati, secondo le rispettive materie, al competente

Fondo di cui all’art. 7, comma 9, del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui

all’art. 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112.

6. Le disposizioni di cui all’art. 16, comma 6, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso

che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme

di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le

pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni

pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto

legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche’ le pensioni di

invalidita’ erogate dallo Stato.

7. La quota dell’otto per mille dell’IRPEF, di cui al

secondo comma dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n.

222, e la somma di cui all’ultimo comma dell’articolo

medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto

competenza relativi all’IRPEF, risultanti dal rendiconto

generale dello Stato. La medesima procedura e’ adottata per

le quote spettanti alle confessioni acattoliche aventi

diritto. Con le medesime modalita’ sono determinate la

quota dell’otto per mille dell’IRPEF e la somma corrisposta

a titolo di anticipo di cui all’art. 30 della legge

22 novembre 1988, n. 516; all’art. 23 della legge

22 novembre 1988, n. 517; all’art. 4 della legge 5 ottobre

1993, n. 409; all’art. 27 della legge 29 novembre 1995, n.

520; all’art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.

8. All’atto della ripartizione delle disponibilita’

giacenti nel conto corrente presso la Tesoreria centrale

dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di

cui all’art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da

effettuare ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST S.p.a. (gestione

interventi esportazione e internazionalizzazione) e

Mediocredito centrale (gestione interventi interno), e’

autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno,

un’anticipazione infruttifera a carico della quota di

disponibilita’ relativa all’esportazione e

all’internazionalizzazione e a favore della quota di

disponibilita’ relativa all’interno dell’importo di lire

675 miliardi. Tale importo verra’ restituito al settore

esportazione e internazionalizzazione all’atto del

versamento al settore interno delle assegnazioni di lire

675 miliardi disposte dall’art. 12, comma 1, della legge

7 agosto 1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di

penetrazione commerciale di cui all’art. 2 del

decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e’ autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l’anno 1999,

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.

9. Per l’attuazione, nell’anno 1999, delle misure

concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui

al Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura

1997-1999, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997

del Ministro per le politiche agricole pubblicato nel

supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del

28 aprile 1997, e’ autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.

Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle

disponibilita’ del Fondo centrale per il credito

peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e

successive modificazioni.

10. Al personale della societa’ Poste italiane S.p.a.

che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio

in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si

applicano le disposizioni previste dall’art. 53, comma 10,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la

richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata

entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto puo’

permanere in posizione di comando per un periodo non

superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le

unita’ che abbiano assunto servizio in comando presso

l’amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono

detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per

l’amministrazione stessa, in applicazione delle norme di

programmazione delle assunzioni previste dall’art. 39 della

legge 27 dicembre 1997, n. 449.

11. (Abrogato).

12. Al comma 4, secondo periodo, dell’art. 43 della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «il regolamento

e’ emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge

23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la

funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica» sono

sostituite dalle seguenti: «si provvede ai sensi dell’art.

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con

regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto

con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,

sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei

ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni

da tale deliberazione».

13. Ai fini dell’attuazione del comma 1 dell’art. 5

della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorita’ per le

garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito

urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da

agevolare la diffusione di Internet. L’Autorita’ individua

gli schemi tariffari che favoriscano, per l’utenza

residenziale, un uso prolungato della rete.

14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana

attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del

31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le quali

non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario,

possono, con legge regionale, essere riutilizzate per

interventi nel settore cui erano originariamente destinate.

15. (Abrogato).

16. (Abrogato).

17. E’ consentita la totale o parziale novazione, a

favore dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei

mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi

dell’art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in

deroga alle disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, della

legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all’art. 1, comma

3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La

novazione, che non comporta variazioni all’ammortamento dei

mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli

interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato

alla data della novazione medesima, e’ disposta, previo

parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per

la realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi

dell’art. 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n.

119. Nel caso di mutui concessi per le finalita’ di cui

all’art. 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n.

119, la novazione e’ disposta previo decreto del Ministro

di grazia e giustizia.

18. Tra gli enti di cui all’art. 14-bis della legge

25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni,

autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari

immobili e diritti reali su immobili sono comprese le

aziende unita’ sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

19. Le disposizioni di cui al primo comma dell’art. 30

della legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel

senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i

beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche

quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a

condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per

la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani,

periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle

agevolazioni di credito.

20. (Omissis).

21. E’ abrogato l’ultimo periodo del comma 1 dell’art.

33 della legge 24 dicembre 1994, n. 724.

22. (Omissis).

23. La lettera b) del comma 1 dell’art. 5 del

decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e’

abrogata.

24. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 8,

comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in

lire 850 milioni per l’anno 1998 ed in lire 3 miliardi

annue a decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo

nazionale di cui all’art. 19 della medesima legge.

25. Le operazioni connesse alla trasformazione in

societa’ per azioni di enti pubblici ai sensi dell’art. 1,

comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell’art.

14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche’ quelle poste

in essere in applicazione dell’art. 19, comma 1, della

presente legge, sono effettuate in regime di neutralita’

fiscale.

26. Il termine di cui all’art. 1, comma 3, del

decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come

modificato dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge

17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,

dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, puo’ essere prorogato

con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non

superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro

riferisce trimestralmente al Parlamento.

27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di

riesame, di cui al comma 8 dell’art. 2 del decreto-legge

1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive

modificazioni, fatte pervenire all’AIMA attraverso il

sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se

adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine

previsto dal medesimo comma 8 dell’art. 2 del decreto-legge

n. 411 del 1997.

28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto

alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai

dividendi e dagli utili delle societa’ per azioni possedute

direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo

pari al 20 per cento, al Fondo per l’occupazione di cui

all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio

1993, n. 236.

29. Al comma 1-ter dell’art. 1 del decreto-legge

8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: «tre mesi e

comunque non oltre il 30 giugno 1999» sono sostituite dalle

seguenti: «sei mesi».

30. Al comma 3 dell’art. 2 della legge 26 novembre

1993, n. 489, le parole: «l’altra esclusivamente» sono

sostituite dalle seguenti: «l’altra prevalentemente».

31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica e’ autorizzato a contrarre mutui,

sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunita’

economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del

debito, negli stessi casi in cui e’ ammesso il ricorso

all’emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti

del saldo netto da finanziare previsto dalla legge

finanziaria.

32. In deroga a quanto eventualmente previsto da

normative in vigore, anche a carattere speciale, per i

mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale

carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100

miliardi di lire, il tasso di interesse non puo’ essere

superiore a quello indicato periodicamente, sulla base

delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica con apposita

comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i

mutui e per le obbligazioni di importo superiore a 100

miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile

deve essere previamente concordato dai soggetti interessati

con il Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica. Qualora le predette modalita’ non

risultassero applicate, l’eventuale maggior costo gravera’

sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla

cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni

derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto

per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto

delle condizioni e modalita’ stabilite dal presente comma.

33. All’art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969,

n. 990, le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «del 4 per cento».

34. All’onere derivante dal comma 20, pari a lire

3 miliardi per l’anno 1999, si provvede con quota parte

delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’art.

8».

- Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343,

vedi le note alle premesse.

- Si riporta il testo dell’art. 27 della legge

23 dicembre 1999, n. 488 (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.) concernente:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», come

modificato dal presente decreto:

«Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in

materia contabile). – 1. Le riassegnazioni alla spesa di

somme versate all’entrata del bilancio dello Stato,

previste dalle vigenti disposizioni legislative per l’anno

2000, sono rinviate all’anno 2001, tranne quelle connesse

con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi

compreso l’utilizzo dei fondi comunitari e dei

cofinanziamenti nazionali, con calamita’ naturali, con

interventi di carattere umanitario, nonche’ le

riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai

contratti collettivi al personale delle pubbliche

amministrazioni.

2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme

dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per

prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono

versate in apposita unita’ previsionale di base

dell’entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti

unita’ previsionali di base delle amministrazioni

interessate.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e’ autorizzato ad apportare le variazioni di

bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite

del 5 per cento dell’importo risultante dall’applicazione

del medesimo comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita’ previsionali

di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno

finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001

e 2002, concernenti le spese classificate «Consumi

intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno,

con esclusione di quelli relativi ad accordi

internazionali, ad intese con confessioni religiose, a

regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato

nonche’ di quelli aventi natura obbligatoria.

5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero

della difesa non impegnati nell’esercizio finanziario 2000

possono essere mantenuti in bilancio per l’esercizio

finanziario 2001.

6. (Abrogato).

7. (Abrogato).

8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni

circolari e alla televisione e’ attribuito per intero alla

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad

eccezione della quota gia’ spettante all’Accademia di Santa

Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell’art. 17 della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall’art.

45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’

soppresso.

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche

e private, sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari all’1 per cento del

fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in

ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari all’1 per cento del

fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni

se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di

lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino

ad un massimo di lire venti milioni se emittente

radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il

31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato,

conseguito nell’anno precedente, riferibile all’esercizio

dell’attivita’ radiotelevisiva, tenendo conto altresi’ dei

proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico

al netto dei diritti dell’erario. Entro il 31 ottobre 2000

i soggetti che eserciscono legittimamente l’attivita’ di

radiodiffiisione, pubblica e privata, sonora e televisiva

in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il

canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel

1999. Le modalita’ attuative del presente comma sono

disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica, di concerto con

il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle

finanze. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni

puo’ disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche

utilizzando gli strumenti di cui all’art. 1, comma 6,

lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della

presente legge, l’Autorita’ per le garanzie nelle

comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai

sensi dell’art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della

citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire

aunue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di

sostegno previste dall’art. 45, comma 3, della legge

23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all’art. 45,

comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:

«24 miliardi per l’anno 2000 e 33 miliardi per l’anno 2001»

sono soppresse.

11. Al fine della razionalizzazione degli interventi

per la imprenditorialita’ giovanile, le risorse finanziarie

previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal

decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e

dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un

apposito fondo istituito nello stato di previsione del

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica. Il fondo e’ rifinanziabile per un periodo

pluriennale ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera f),

della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni.

12. Per garantire con carattere di stabilita’

l’apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i

giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti,

dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche,

anche in considerazione del Giubileo dell’anno 2000, il

Ministro per i beni e le attivita’ culturali, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, emana un decreto in cui definisce un

programma di attivita’ su base triennale, stabilendo le

priorita’, i tempi e le modalita’ di attuazione, nonche’ le

risorse da utilizzare per l’incremento dei fondi istituiti

dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del

personale. In sede di contrattazione integrativa sono

definiti specifici piani e progetti di incentivazione da

destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A

decorrere dall’anno 2000, per le finalita’ di cui al

presente comma, e’ autorizzata la spesa di lire 100

miliardi. Dall’anno 2001, alle predette finalita’ sono

il Ministro per i beni e le attivita’ culturali.

19. (Omissis)».

- Per il decreto legge 28 marzo 2000, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,

n. 137, vedi le note alle premesse.

- L’art. 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.

302, S.O.) concernente «Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge

finanziaria 2001)», abrogato del presente decreto, recava:

«Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le

prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di

veicoli a motore o di natanti».

- Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 57 del

2001, abrogati del presente decreto, recavano:

«Art. 1 (Norme per la trasparenza dei servizi

16. (Omissis).

17. All’art. 10, comma 1, lettera b), della legge

13 maggio 1999, n. 133, le parole: «comunque non inferiore

a 1,5 punti percentuali» sono soppresse e le parole: «non

superiore» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore».

18. Il termine di cui all’art. 4, comma 1, della legge

7 marzo 1997, n. 53, gia’ prorogato al 31 dicembre 1999

dall’art. 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237,

e’ prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo’ essere

prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi

con decreto del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con

integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla

legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate

accertate al termine dell’esercizio precedente, con

corrispondente riduzione della citata autorizzazione di

spesa.

14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell’art. 3 della

legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni

Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell’anno

1999, in relazione alla prevista autorizzazione della

Commissione delle Comunita’ europee di cui al comma 7 del

medesimo art. 3, si intende riferito, per ciascuno dei

beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla

prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi

successivi alla predetta autorizzazione.

15. Per garantire con continuita’ l’assistenza anche

pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo

smaltimento dell’arretrato prodottosi nell’aggiornamento

dei registri penali, nella redazione delle schede dei

casellari giudiziali e nell’espletamento delle procedure

preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per

pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse,

diritti e spese prenotate a debito; per assicurare,

nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria, la

riduzione dell’arretrato nei settori contabile e

amministrativo con riferimento alla gestione del personale,

e nel settore dell’attivita’ istruttoria relativa alla

concessione e all’esecuzione di misure alternative alla

detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro

il mese di febbraio 2000, programmi di attivita’ su base

biennale, stabilendo le priorita’, i tempi e le modalita’

di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a

partire dal mese successivo. A tal fine e’ autorizzata la

spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e

2001 destinati ad integrare il fondo unico di

amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo

nazionale di lavoro.

assicurativi per i veicoli a motore)».

«Art. 2 (Funzioni di vigilanza dell’ISVAP)».

«Art. 3 (Norme per il diritto di accesso agli atti

«Art. 4 (Tutela del contraente l’assicurazione

obbligatoria per la circolazione dei veicoli)».

«Art. 5 (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del

1977)».

«Art. 6 (Ricorsi)».

- Per il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239,

vedi le note alle premesse.

- Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge

n. 273 del 2002, abrogati del presente decreto, recavano:

«Art. 19 (Premi con franchigia)».

«Art. 20 (Attuario incaricato)».

«Art. 21 (Misure per favorire la tutela dei

consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC

auto)».

«Art. 22 (Disposizioni per la trasparenza dei servizi

assicurativi per i veicoli a motore)».

«Art. 23 (Modalita’ di risarcimento del danno)».

«Art. 25 (Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n.

990)».

«Art. 26 (Disposizioni per la banca dati sinistri)».

- Si riporta il testo dell’art. 81 della legge

27 dicembre 2002, n. 289 (pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.) concernente:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come

modificato dal presente decreto:

«Art. 81 (Misure di contenimento dell’inflazione nel

mercato assicurativo). – 1. (Abrogato).

2. Il Ministro delle attivita’ produttive e’

autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per

l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

- Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, vedi

le note alle premesse.

- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190,

vedi le note alle premesse.

- Per il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307,

vedi le note alle premesse.

- Si riporta il testo dell’art. 9 del decreto

legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come modificato dal

presente decreto:

«Art. 9 (Poteri delle autorita). – 1. I poteri della

Banca d’Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del

decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono

esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma

1 dell’art. 2 che redigono il bilancio di esercizio o il

bilancio consolidato in conformita’ ai principi contabili

internazionali, nel rispetto dei principi contabili

internazionali.

2. (Abrogato).

3. La commissione nazionale per le societa’ e la borsa

predispone gli schemi di bilancio per le societa’ di cui

alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 2, diverse da

quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art.

2.».

- Il decreto ministeriale 26 maggio 1971 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1971, n. 141)

concerne il «Riconoscimento dell’ufficio centrale italiano

di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione delle imprese di assicurazione)».

internazionale S.r.l., con sede in Milano».

- Il decreto ministeriale 12 ottobre 1972 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1972, n. 280) concerne

l’«Approvazione di una clausola integrativa alle condizioni

generali dell’assicurazione obbligatoria della

responsabilita’ civile autoveicoli, per estendere la

garanzia ai territori degli Stati membri della Comunita’

economica europea ed altri.».

- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi le note

alle premesse, in particolare l’art. 6 e’ il seguente:

«Art. 6 – 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli

articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri

e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle

acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto

per la durata della permanenza in Italia l’obbligo di

assicurazione.

2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione e’ assolto

con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi

della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,

n. 973, ovvero quando l’utente sia in possesso di

certificato internazionale di assicurazione rilasciato da

apposito ente costituzionale all’estero, attestante

l’esistenza di assicurazione per la responsabilita’ civile

per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente

costituito in Italia, che:

a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei

danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli

aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla

presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori

massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla

quale si riferisce il certificato nazionale;

b) sia riconosciuto dal Ministro dell’industria, del

commercio e dell’artigianato, che ne approva lo statuto con

proprio decreto.

3. Per i veicoli a motore l’obbligo di cui al comma 1

e’ assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai

sensi della presente legge o secondo le modalita’ stabilite

con l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica

24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilita’

civile derivante dalla circolazione del veicolo nel

territorio della Repubblica e degli altri Stati membri

della Comunita’ economica europea, alle condizioni e fino

ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore

in ciascuno di essi.

4. L’obbligo di cui al comma 1 si considera altresi’

assolto per i veicoli a motore muniti di targa di

immatricolazione rilasciata:

a) da uno degli altri Stati membri della Comunita’

economica europea, quando l’apposito ente costituito in

Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2,

lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento

dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti

veicoli, sulla base di accordi stipulati con i

corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della

Comunita’ economica europea e questa abbia riconosciuto

detti accordi con propno atto;

b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunita’

economica europea, quando l’apposito ente costituito in

Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2,

lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento

dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei

veicoli e quando con atto della Comunita’ economica europea

sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di

controllare l’assicurazione di responsabilita’ civile per i

veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da

detto Stato terzo.

5. In ogni caso, l’obbligo di cui al comma 1 si

considera assolto per i veicoli muniti di targa di

immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando

l’utente sia in possesso di un certificato internazionale

di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito

all’estero, attestante l’esistenza della assicurazione

della responsabilita’ civile per i danni cagionati dal

veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati

membri della Comunita’ economica europea ed accettato dal

corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli

effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

6. Le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 si

applicano anche ai veicoli a motore di proprieta’ di agenti

diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o

di proprieta’ di Stati esteri o di organizzazioni

internazionali.

7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b),

non si applicano per l’assicurazione della responsabilita’

civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli

aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato

estero e determinati con decreto del Ministro

dell’industria, del commercio e dell’artigianato.

8. L’ente costituito in Italia tra le imprese

autorizzate ad esercitare l’assicurazione di cui alla

presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2,

lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi

precedenti:

a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle

imprese aderenti, l’assicurazione-frontiera disciplinata

nel regolamento di esecuzione della presente legge e

provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi

dovuti;

b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai

fini del risarcimento dei danni cagionati dalla

circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di

cui al presente articolo, la qualita’ di domiciliatario

dell’assicurato, del responsabile civile e del loro

assicuratore;

c) e’ legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi

di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese

aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati

dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti

immatricolati o registrati all’estero possono esercitare

direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente

legge. Si applicano anche nei confronti dell’ente le

disposizioni che regolano l’azione diretta contro

l’assicuratore del responsabile civile ai sensi della

presente legge.

9. Ai fini della proposizione di azione diretta di

risarcimento nei confronti dell’organismo di cui al comma

8, i termini di cui all’art. 163-bis, primo comma, del

codice di procedura civile sono aumentati di due volte e

non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I

termini di cui all’art. 313 del codice di procedura civile

non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.».

- Il decreto ministeriale 3 luglio 2003 (pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2003, n. 211)

concerne la «Tabella delle menomazioni alla integrita’

psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita»;

- Per la legge 29 luglio 2000, n. 229, vedi le note

alle premesse.

Art. 355.

Entrata in vigore

1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.

2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono

emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.

Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 7 settembre 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri

Scajola, Ministro delle attivita’

produttive

La Malfa, Ministro per le politiche

comunitarie

Baccini, Ministro per la funzione

pubblica

Siniscalco, Ministro dell’economia

e delle finanze

Castelli, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Castelli