DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209
Codice delle assicurazioni private.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, come
modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con
riferimento ai principi di unita’, continuita’ e completezza
dell’ordinamento giuridico;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come
sostituito dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229,
recante interventi urgenti in materia di qualita’ della regolazione,
riassetto normativo e semplificazione – legge di semplificazione per
il 2001;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi urgenti
in materia di qualita’ della regolazione, riassetto normativo e
codificazione – legge di semplificazione per il 2001, ed in
particolare l’articolo 4, recante delega al Governo per il riassetto
delle disposizioni in materia di assicurazioni private, cosi’ come
modificato dall’articolo 2, comma 7, della legge 27 luglio 2004, n.
186, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice
in materia di protezione di dati personali;
Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante regolamento
per la esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966,
concernente l’esercizio delle assicurazioni private;
Visto il testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni
private, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449;
Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante assicurazione
obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifica
della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, recante
agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle
imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, recante istituzione e
funzionamento dell’albo nazionale degli agenti di assicurazione;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante istituzione e
funzionamento dell’albo dei mediatori di assicurazione;
Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l’esercizio delle assicurazioni private sulla vita;
Vista la legge 11 novembre 1986, n. 772, recante disciplina della
coassicurazione comunitaria;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 242, recante disciplina
dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile per
danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica dei
veicoli a motore e dei natanti immatricolati o registrati in Stati
esteri;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e
modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o
enti assicurativi;
Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante
attuazione delle direttive 84/641/CEE, 87/343/CEE e 87/344/CEE in
materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni
e tutela giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge
29 dicembre 1990, n. 428;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 49, di attuazione
della direttiva 88/357/CEE, concernente coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e alla
fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l’esercizio
effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la
direttiva 73/239/CEE;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante istituzione e
funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi per
l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993, recante
minimi di garanzia per l’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante regolamento recante semplificazione dei procedimenti
amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse
collettivo di competenza del Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato;
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante misure
urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita’ produttive
nelle zone colpite dalle eccezionali avversita’ atmosferiche e dagli
eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di recepimento
della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla
vita e che modifica le direttive 72/267/CEE e 90/619/CEE;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di recepimento
della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che
coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla
vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati
delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli
articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n.
59;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione
della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza
prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia
di apertura e regolazione dei mercati;
Visto il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione
della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per
favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, di attuazione
della direttiva 2001/17/CE in materia di risanamento e liquidazione
delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190, di attuazione
della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della
responsabilita’ civile risultante dalla circolazione di autoveicoli,
che modifica anche la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE;
Visto il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307, di attuazione
della direttiva 2002/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti
il margine di solvibilita’ delle imprese di assicurazione,
rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi dall’assicurazione
sulla vita;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, di esercizio
delle opzioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n.
1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione
della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli
enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di
investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonche’
all’istituto della consultazione preliminare in tema di
assicurazioni;
Vista la direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 dicembre 2002, sull’intermediazione assicurativa;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 luglio 2004;
Acquisito il parere della Conferenza unificata in data 25 novembre
2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’Adunanza del 14 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la segnalazione dell’Autorita’ garante della concorrenza e
del mercato in data 1° giugno 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 settembre 2005;
Sulla proposta del Ministro delle attivita’ produttive e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Definizioni e classificazioni generali
Art. 1.
Definizioni
1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono
per:
a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate
all’articolo 2, comma 3;
b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni
indicate all’articolo 2, comma 1;
c) attivita’ assicurativa: l’assunzione e la gestione dei rischi
effettuata da un’impresa di assicurazione;
d) attivita’ riassicurativa: l’assunzione e la gestione dei
rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o la retrocessione dei
rischi effettuata da un’impresa di riassicurazione;
e) attivita’ in regime di liberta’ di prestazione di servizi o
rischio assunto in regime di liberta’ di prestazione di servizi:
l’attivita’ che un’impresa esercita da uno stabilimento situato nel
territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti
aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un
altro Stato membro o il rischio che un’impresa assume da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da
quello in cui e’ ubicato il rischio;
f) attivita’ in regime di stabilimento o rischio assunto in
regime di stabilimento: l’attivita’ che un’impresa esercita da uno
stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo
obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone
giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un’impresa
assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro
in cui e’ ubicato il rischio;
g) autorita’ di vigilanza: l’autorita’ nazionale incaricata della
vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori
del settore assicurativo;
h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione
emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5
adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali
del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per
l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite;
i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni;
l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici
S.p.A.;
n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un’impresa di
assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti
lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di
assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da
operazioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, nell’ambito di
attivita’ di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in
riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto
allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.
Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti
da un’impresa di assicurazione, prima dell’avvio delle procedure di
liquidazione dell’impresa stessa, in seguito alla mancata
stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni,
in virtu’ della legge applicabile a tali contratti e operazioni;
o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che
ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell’obbligo di
assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo
non identificato o per il quale non vi e’ stato adempimento
dell’obbligo di assicurazione;
p) Fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 303;
q) Fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo
costituito presso la CONSAP e previsto dall’articolo 285;
r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli
rientranti nei rami di cui all’articolo 2, comma 3, qui di seguito
indicati:
1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei),
6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci
trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi,
lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);
2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l’assicurato eserciti
professionalmente un’attivita’ industriale, commerciale o
intellettuale e il rischio riguardi questa attivita’;
3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8
(incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c.
autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e
fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all’assicurazione
obbligatoria ai sensi dell’articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16
(perdite pecuniarie), purche’ l’assicurato superi i limiti di almeno
due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell’attivo dello stato
patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2)
l’importo del volume d’affari risulti superiore ai
dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti
occupati in media durante l’esercizio risulti superiore alle
duecentocinquanta unita’. Qualora l’assicurato sia un’impresa facente
parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le
condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del
gruppo;
s) impresa: la societa’ di assicurazione o di riassicurazione
autorizzata;
t) impresa di assicurazione: la societa’ autorizzata secondo
quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione
diretta;
u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa
di assicurazione italiana: la societa’ avente sede legale in Italia e
la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, autorizzata all’esercizio delle
assicurazioni o delle operazioni di cui all’articolo 2;
v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa’ avente sede
legale e amministrazione – centrale in uno Stato membro dell’Unione
europea diverso dall’Italia o in uno Stato aderente allo Spazio
economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle
direttive comunitarie sull’assicurazione diretta;
z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa’ di
assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno
Stato non appartenente all’Unione europea o non aderente allo Spazio
economico europeo, autorizzata per l’esercizio delle assicurazioni o
delle operazioni di cui all’articolo 2;
aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa’
controllante il cui unico o principale oggetto consiste
nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonche’ nella
gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese
controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di
assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di
riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di
assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e
che non sia una societa’ di partecipazione finanziaria mista secondo
le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla
vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una societa’
controllante diversa da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di
assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di riassicurazione o da
un’impresa di partecipazione assicurativa, sempre che almeno una
delle sue imprese controllate sia un’impresa di assicurazione avente
sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una
societa’ di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti
disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario;
cc) impresa di riassicurazione: la societa’ autorizzata
all’esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di
assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la
cui attivita’ principale consiste nell’accettare rischi ceduti da una
impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;
dd) ISVAP: l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
private e di interesse collettivo;
ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e
successive modificazioni;
ff) localizzazione: la presenza di attivita’ mobiliari ed
immobiliari all’interno del territorio di un determinato Stato. I
crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli
stessi sono esigibili;
gg) margine di solvibilita’ disponibile: il patrimonio
dell’impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto
degli elementi immateriali;
hh) margine di solvibilita’ richiesto: ammontare minimo del
patrimonio netto del quale l’impresa dispone costantemente, secondo
quanto previsto nelle direttive comunitarie sull’assicurazione
diretta;
ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o
riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico
dell’intermediazione finanziaria, nonche’ i mercati di Stati
appartenenti all’OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati
da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita’
nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati
regolamentati di cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria;
ll) natante: qualsiasi unita’ che e’ destinata alla navigazione
marittima, fluviale o lacustre e che e’ azionata da propulsione
meccanica;
mm) Organismo di indennizzo italiano: l’organismo istituito
presso la CONSAP e previsto dall’articolo 296;
nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti
finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i
diritti previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile;
oo) partecipazioni rilevanti: le partecipazioni che comportano il
controllo della societa’ e le partecipazioni individuate dall’ISVAP,
in conformita’ ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal
Ministro delle attivita’ produttive, con riguardo alle diverse
fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli
altri diritti che consentono di influire sulla societa’;
pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti
stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di
quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;
qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti,
ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di
imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l’impresa cedente e’
essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese
aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte
del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in
cui l’impresa cedente sia un’impresa avente la sede legale in altro
Stato. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno
stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte
del portafoglio estero;
rr) principi contabili internazionali: i principi contabili
internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la
procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002,
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002;
ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di
assicurazione nell’esercizio delle attivita’ rientranti nei rami vita
o nei rami danni come definiti all’articolo 2; tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme
omogeneo di rischi od operazioni che descrive l’attivita’ che
l’impresa puo’ esercitare al rilascio dell’autorizzazione;
uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in
riassicurazione;
vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte,
sprovvista di personalita’ giuridica, di un’impresa di assicurazione
o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in
parte, l’attivita’ assicurativa o riassicurativa;
zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;
aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato
aderente all’accordo di estensione della normativa dell’Unione
europea in materia, fra l’altro, di circolazione delle merci, dei
servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all’Associazione
europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e
ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;
bbb) Stato membro: uno Stato membro dell’Unione europea o uno
Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato
allo Stato membro dell’Unione europea;
ccc) Stato membro dell’obbligazione: lo Stato di cui alla lettera
bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il
contraente e’ una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera
bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto;
ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla
lettera bbb) dell’obbligazione o in cui e’ ubicato il rischio, quando
l’obbligazione o il rischio e’ assunto da uno stabilimento situato in
un altro Stato di cui alla lettera bbb);
eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera
bbb) in cui e’ situato lo stabilimento dal quale l’impresa opera;
fff) Stato membro di ubicazione del rischio:
1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni,
quando l’assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e
beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti
dallo stesso contratto di assicurazione;
2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione,
quando l’assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad
immatricolazione;
3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha
sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a
quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una
vacanza;
4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l’assicurato ha il
domicilio, ovvero, se l’assicurato e’ una persona giuridica, lo Stato
della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in
tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;
ggg) Stato membro d’origine: lo Stato membro dell’Unione europea
o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e’ situata
la sede legale dell’impresa che assume l’obbligazione o il rischio;
hhh) Stato terzo: uno Stato che non e’ membro dell’Unione europea
o non e’ aderente allo Spazio economico europeo;
iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu’ persone fisiche o
giuridiche nei casi in cui sussiste:
1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72;
2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite
di societa’ controllate, societa’ fiduciarie o per interposta
persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di
voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del
limite sopra indicato, da’ comunque la possibilita’ di esercitare
un’influenza notevole ancorche’ non dominante;
3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte
al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a
direzione unitaria in virtu’ di un contratto o di una clausola
statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti
in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami
importanti e durevoli di riassicurazione;
4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo,
finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura
rilevante sulla gestione dell’impresa. L’ISVAP, con regolamento, puo’
ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine
di evitare situazioni di ostacolo all’effettivo esercizio delle
funzioni di vigilanza;
lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
mmm) testo unico dell’intermediazione finanziaria: il decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;
ooo) Ufficio centrale italiano: l’ente costituito dalle imprese
di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita’
civile autoveicoli che e’ stato abilitato all’esercizio delle
funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della
Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti
dall’ordinamento comunitario e italiano;
ppp)Ufficio nazionale di assicurazione: l’organizzazione
professionale che e’ costituita, conformemente alla raccomandazione
n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti
stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione
economica per l’Europa dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, e che
raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato
l’autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita’ civile
autoveicoli;
qqq) unita’ da diporto: il natante definito all’articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice
della nautica da diporto;
rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul
suolo e che puo’ essere azionato da una forza meccanica, senza essere
vincolato ad una strada ferrata, nonche’ i rimorchi, anche se non
agganciati ad una motrice.
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e’ operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L’art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell’esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo’ avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L’art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L’art. 117 della Costituzione reca:
«Art. 117. – La potesta’ legislativa e’ esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche’ dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull’istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e citta’
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell’ingegno;
s) tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell’energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita’
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiamo e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta’
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta’ legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell’Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita’ di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta’ regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta’ regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le citta’
metropolitane hanno potesta’ regolamentare in ordine alla
disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita’ degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita’ di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo’
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 16 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) concernente la
«Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri».
«Art. 14 (Decreti legislativi). – 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell’art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l’indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
«Art. 16 (Atti aventi valore o forza di legge.
Valutazione delle conseguenze finanziarie). – 1. Non sono
soggetti al controllo preventivo di legittimita’ della
Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai
sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2. Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne
faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche
su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti,
trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in
ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
di un decreto legislativo adottato dal Governo su
delegazione delle Camere.».
- Si riporta il testo dell’art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo
1997, n. 63, S.O.) concernente: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa».
Art. 20. – 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita’ di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,
presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
disegno di legge per la semplificazione e il riassetto
normativo, volto a definire, per l’anno successivo, gli
indirizzi, i criteri, le modalita’ e le materie di
intervento, anche ai fini della ridefinizione dell’area di
incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
all’assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e
degli enti locali. In allegato al disegno di legge e’
presentata una relazione sullo stato di attuazione della
semplificazione e del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l’emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche’ di
regolamenti ai sensi dell’art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l’esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e
codificazione della normativa primaria regolante la
materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di
Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta, con determinazione dei principi
fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l’applicazione dell’art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita’ che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta’ contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all’ordine e alla sicurezza
pubblica, all’amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell’ambiente,
all’ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell’igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione,
licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso
comunque denominati che non implichino esercizio di
discrezionalita’ amministrativa e il cui rilascio dipenda
dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
una denuncia di inizio di attivita’ da presentare da parte
dell’interessato all’amministrazione competente corredata
dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente
richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita’ amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell’attivita’ da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita’ del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell’equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni
amministrative non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell’incentivazione
della concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita’, anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all’accesso e
all’esercizio delle attivita’ economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta’ sociale;
5) alla tutela dell’identita’ e della qualita’
della produzione tipica e tradizionale e della
professionalita’;
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita’
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita’ delle fasi delle
attivita’ economiche e professionali, nonche’ dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i
poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l’esercizio delle attivita’
private, previsione dell’autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche’ di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all’incentivazione della
concorrenzialita’, alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita’ dell’adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta’ metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l’esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell’organizzazione amministrativa alle modalita’ di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell’autorita’ competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al
comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione
e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita’;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l’adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell’efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie
informatiche.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche’ delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e’ reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non
diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in
vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita’, l’esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita’ e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non
piu’ rispondenti alle finalita’ e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell’ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l’amministrazione e per i cittadini, costi piu’ elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell’attivita’ amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell’attivita’ e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu’ le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l’uniformita’ e
l’omogeneita’ degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l’attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell’azione
amministrativa.».
Si riporta il testo dell’art. 4 della legge 29 luglio
2003, n. 229 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto
2003, n. 196) concernente gli «Interventi in materia di
qualita’ della regolazione, riassetto normativo e
codificazione. – Legge di semplificazione 2001»:
Art. 4 (Riassetto in materia di assicurazioni). – 1. Il
Governo e’ delegato ad adottare, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o piu’
decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni
vigenti in materia di assicurazioni, ai sensi e secondo i
principi e criteri direttivi di cui all’art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall’art. 1 della
presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) adeguamento della normativa alle disposizioni
comunitarie e agli accordi internazionali;
b) tutela dei consumatori e, in generale, dei
contraenti piu’ deboli, sotto il profilo della trasparenza
delle condizioni contrattuali, nonche’ dell’informativa
preliminare, contestuale e successiva alla conclusione del
contratto, avendo riguardo anche alla correttezza dei
messaggi pubblicitari e del processo di liquidazione dei
sinistri, compresi gli aspetti strutturali di tale
servizio;
c) salvaguardia dell’effettiva concorrenza tra le
imprese autorizzate all’esercizio dell’attivita’
assicurativa in Italia o operanti in regime di liberta’ di
prestazioni di servizi;
d) previsione di specifici requisiti di accesso e di
esercizio per le societa’ di mutua assicurazione esonerate
dal pieno rispetto delle norme comunitarie, nonche’ per le
imprese di riassicurazione;
e) garanzia di una corretta gestione patrimoniale e
finanziaria delle imprese autorizzate all’esercizio
dell’attivita’ assicurativa, anche nell’ipotesi di una loro
appartenenza ad un gruppo assicurativo, nonche’ con
riferimento alle partecipazioni di imprese assicurative in soggetti esercenti attivita’ connesse a quella assicurativa
e di partecipazione di questi ultimi in imprese
assicurative;
f) armonizzazione della disciplina delle diverse
figure di intermediari nell’attivita’ di distribuzione dei
servizi assicurativi, compresi i soggetti che, per conto di
intermediari, svolgono questa attivita’ nei confronti del
pubblico;
g) armonizzazione della disciplina sull’esercizio e
sulla vigilanza delle imprese di assicurazione e degli
intermediari assicurativi alla normativa comunitaria;
h) riformulazione dell’apparato sanzionatorio alla
luce dei principi generali in materia:
1) affiancando alle ipotesi di ricorso alla
sanzione amministrativa pecuniaria nei riguardi di imprese
e operatori del settore, la previsione di specifiche
sanzioni penali, modulate tra limiti minimi e massimi, nei
casi di abusivo esercizio di attivita’ assicurativa,
agenziale, mediatizia e peritale da parte di imprese e
soggetti non autorizzati o non iscritti ai previsti albi e
moli ovvero di rifiuto di accesso, opposto ai funzionari
dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo (ISVAP), agli uffici o alla
documentazione relativa alle anzidette attivita’, anche
esercitate in via di fatto o, infine, di truffa
assicurativa;
2) prevedendo la facolta’ di difesa in giudizio da
parte dell’ISVAP, a mezzo dei suoi funzionari, nei ricorsi
contro i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 6 della
legge 5 marzo 2001, n. 57;
i) riassetto della disciplina dei rapporti tra
l’ISVAP e il Governo, in ordine alle procedure di crisi cui
sono assoggettate le imprese di assicurazione.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) concerne «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O.) concerne il Codice in materia di protezione dei
dati personali».
- Il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 1925, n. 35) concerne
il «Regolamento per la esecuzione del R.D.L. 29 aprile
1923, n. 966, concernente l’esercizio delle assicurazioni
private».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449 (pubblicato nel supplemento alla
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1959) concerne il «Testo unico
delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private».
- La legge 24 dicembre 1969, n. 990 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1970, n. 2) concerne
l’«Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti».
- Il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1976, n. 345) concerne
la «Modifica della disciplina dell’assicurazione
obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti» ed e’
stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1977, n. 39 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 1977, n. 54).
- Il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1978, n.
272), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 1978, n. 738 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 novembre 1978, n. 330), concerne le
«Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del
personale delle imprese di assicurazione poste in
liquidazione coatta amministrativa.».
- La legge 7 febbraio 1979, n. 48 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1979, n. 49) concerne
«L’Istituzione e funzionamento dell’albo nazionale degli
agenti di assicurazione».
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la
«Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
- La legge 28 novembre 1984, n. 792 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1984, n. 329) concerne
l’«Istituzione e funzionamento dell’albo dei mediatori di
assicurazione.».
- La legge 22 ottobre 1986, n. 742 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1986, n. 259, S.O.) concerne
le «Nuove norme per l’esercizio delle assicurazioni private
sulla vita».
- La legge 11 novembre 1986, n. 772 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 novembre 1986, n. 274) concerne la
«Disciplina della coassicurazione comunitaria».
- La legge 7 agosto 1990, n. 242 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1990, n. 193) concerne la
«Disciplina dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile per danni causati dalla circolazione
nel territorio della Repubblica dei veicoli a motore e dei
natanti immatricolati o registrati in Stati esteri».
- La legge 9 gennaio 1991, n. 20 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1991, n. 18) concerne le
«Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n.
576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese
o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi».
- Il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 1991, n.
291) concerne l’«Attuazione delle direttive n. 84/641/CEE,
n. 87/343/CEE e n. 87/344/CEE in materia di assicurazioni
di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela
giudiziaria, a norma degli articoli 25, 26 e 27 della legge
29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990)».
- Il decreto legislativo 15 gennaio 1942, n. 49
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1992, n.
27, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.
88/357/CEE concernente coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti
l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla
vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad
agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di
servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE».
- La legge 17 febbraio 1992, n. 166 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1992, n. 48) concerne
l’«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei
periti assicurativi per l’accertamento e la stima dei danni
ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile
1993 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1993, n.
153) concerne «Minimi di garanzia per l’assicurazione
obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 385 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno
1994, n. 141, S.O.) concerne il «Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia
di assicurazioni private e di interesse collettivo di
competenza del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato».
- Il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 dicembre 1994, n. 295),
convertito dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1995, n. 40), concerne
le «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle
attivita’ produttive nelle zone colpite dalle eccezionali
avversita’ atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella
prima decade del mese di novembre 1994».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n.
114, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.
92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e
che modifica le direttive n. 72/267/CEE e n. 90/619/CEE».
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1995, n.
114, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.
92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall’assicurazione sulla vita» e che modifica le direttive
n. 73/239/CEE e n. 88/357/CEE.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 1997, n.
143, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.
91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle
imprese di assicurazione».
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1998, n.
253) concerne la «Razionalizzazione delle norme concernenti
l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e
di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma
1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 ottobre 1999, n.
234) concerne l’«Attuazione della direttiva n. 95/26/CE in
materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel
settore assicurativo».
- Il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2000, n. 73), convertito,
con modificazioni, dall’art. 1 della legge 26 maggio 2000,
n. 137 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2000,
n. 73), concerne «Disposizioni urgenti per il contenimento
delle spinte inflazionistiche».
- La legge 5 marzo 2001, n. 57 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66) concerne le
«Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei
mercati».
- Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2001, n.
144, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.
98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle
imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo
assicurativo».
- La legge 12 dicembre 2002, n. 273 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O.) concerne
le «Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo
della concorrenza.».
- Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2003, n. 98)
concerne l’«Attuazione della direttiva n. 2001/17/CEE in
materia di risanamento e liquidazione delle imprese di
assicurazione».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2003, n.
171) concerne l’«Attuazione della direttiva n. 2000/26/CE
in materia di assicurazione della responsabilita’ civile
risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica
anche la direttiva n. 73/239/CEE e la direttiva n.
88/357/CEE.».
- Il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n.
266, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.
202/12/CE e della direttiva 2002/13/CE concernenti il
margine di solvibilita’ delle imprese di assicurazione,
rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi
dall’assicurazione sulla vita».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2005, n. 66)
concerne l’«Esercizio delle opzioni previste dall’art. 5
del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi
contabili internazionali.».
- Il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2005, n.
171, S.O.) concerne l’«Attuazione della direttiva n.
2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti
creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese
di investimento appartenenti ad un conglomerato
finanziario, nonche’ all’istituto della consultazione
preliminare in tema di assicurazioni».
- La direttiva n. 2002/92/CE (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita’ europee 15 gennaio 2003, n. L
9/3) concerne l’«Intermediazione assicurativa».
Note all’art. 1:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114
S.O.) concerne il «Codice della strada».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n.
174, S.O.) concerne il «Codice in materia di protezione dei
dati personali».
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81) concerne la
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa».
- L’art. 2351 ultimo comma del codice civile, e’ il
seguente:
«Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346,
sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati
del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e
in particolare puo’ essere ad essi riservata, secondo
modalita’ stabilite dallo statuto, la nomina di un
componente indipendente del consiglio di amministrazione o
del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone
cosi’ nominate si applicano le medesime norme previste per
gli altri componenti dell’organo cui partecipano.».
- Il regolamento CE n. 1606/2002, del Parlamento
europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale C.E. 11 settembre 2002, n. L 243)
concerne l’«Applicazione di principi contabili
internazionali»;
- La legge 28 luglio 1993, n. 300 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1993, n. 191, S.O.) concerne
la «Ratifica ed esecuzione dell’accordo Spazio economico
europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto ad
Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di
detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il
17 marzo 1993».
- Il decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, S.O.) concerne il «Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O.) concerne il «Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».
- Il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 2000, n. 50)
concerne le «Disposizioni in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, a norma dell’art. 55, comma 1, della legge
17 maggio 1999, n. 144».
- Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n.
202, S.O.) concerne il «Codice della nautica da diporto ed
attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6
della legge 8 luglio 2003, n. 172».
Art. 2.
Classificazione per ramo
1. Nei rami vita la classificazione per ramo e’ la seguente:
I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialita’ e di natalita’;
III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni
principali sono direttamente collegate al valore di quote di
organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni
ovvero a indici o ad altri valori di riferimento;
IV. l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro il rischio
di non autosufficienza che siano garantite mediante contratti di
lunga durata, non rescindibili, per il rischio di invalidita’ grave
dovuta a malattia o a infortunio o a longevita’;
V. le operazioni di capitalizzazione;
VI. le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per
l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in
caso di cessazione o riduzione dell’attivita’ lavorativa.
2. L’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione all’esercizio delle
assicurazioni di cui ai rami I, II o III del comma 1, ovvero quella
di cui al ramo V del comma 1 se e’ stata autorizzata ad esercitare
anche un altro ramo vita con assunzione di un rischio demografico,
con i relativi contratti puo’ garantire in via complementare i rischi
di danni alla persona, comprese l’incapacita’ al lavoro
professionale, la morte in seguito ad infortunio, l’invalidita’ a
seguito di infortunio o di malattia. L’impresa che ha ottenuto
l’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di cui al ramo VI del
comma 1, in via complementare ai relativi contratti, puo’ garantire
prestazioni di invalidita’ e di premorienza secondo quanto previsto
nella normativa sulle forme pensionistiche complementari.
3. Nei rami danni la classificazione dei rischi e’ la seguente:
1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali); prestazioni forfettarie; indennita’ temporanee; forme
miste; persone trasportate;
2. Malattia: prestazioni forfettarie; indennita’ temporanee;
forme miste;
3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): ogni
danno subito da: veicoli terrestri automotori; veicoli terrestri non
automotori;
4. Corpi di veicoli ferroviari: ogni danno subito da veicoli
ferroviari;
5. Corpi di veicoli aerei: ogni danno subito da veicoli aerei;
6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: ogni danno
subito da: veicoli fluviali; veicoli lacustri; veicoli marittimi;
7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene):
ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli,
indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto;
8. Incendio ed elementi naturali: ogni danno subito dai beni
(diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:
incendio; esplosione; tempesta; elementi naturali diversi dalla
tempesta; energia nucleare; cedimento del terreno;
9. Altri danni ai beni: ogni danno subito dai beni (diversi dai
beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal
gelo, nonche’ da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da
quelli compresi al n. 8;
10. Responsabilita’ civile autoveicoli terrestri: ogni
responsabilita’ risultante dall’uso di autoveicoli terrestri
(compresa la responsabilita’ del vettore);
11. Responsabilita’ civile aeromobili: ogni responsabilita’
risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilita’ del
vettore);
12. Responsabilita’ civile veicoli marittimi, lacustri e
fluviali: ogni responsabilita’ risultante dall’uso di veicoli
fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilita’ del
vettore);
13. Responsabilita’ civile generale: ogni responsabilita’ diversa
da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12;
14. Credito: perdite patrimoniali derivanti da insolvenze;
credito all’esportazione; vendita a rate; credito ipotecario; credito
agricolo;
15. Cauzione: cauzione diretta; cauzione indiretta;
16. Perdite pecuniarie di vario genere: rischi relativi
all’occupazione; insufficienza di entrate (generale); intemperie;
perdite di utili; persistenza di spese generali; spese commerciali
impreviste; perdita di valore venale; perdita di fitti o di redditi;
perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate
precedentemente; perdite pecuniarie non commerciali; altre perdite
pecuniarie;
17. Tutela legale: tutela legale;
18. Assistenza: assistenza alle persone in situazione di
difficolta’.
4. Nei rami danni l’autorizzazione rilasciata cumulativamente per
piu’ rami e’ cosi’ denominata:
a) per i rami di cui ai numeri 1 e 2, «Infortuni e malattia»;
b) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 3, 7 e 10,
«Assicurazioni auto»;
c) per i rami di cui ai numeri 1, persone trasportate, 4, 6, 7 e
12, «Assicurazioni marittime e trasporti;
d) per i rami di cui al numero 1, rischio persone trasportate, 5,
7 e 11, «Assicurazioni aeronautiche»;
e) per i rami di cui ai numeri 8 e 9, «Incendio ed altri danni ai
beni»;
f) per i rami di cui ai numeri 10, 11, 12 e 13, «Responsabilita’
civile»;
g) per i rami di cui ai numeri 14 e 15, «Credito e cauzione»;
h) per tutti i rami, «Tutti i rami danni».
5. Nei rami danni l’impresa che ha ottenuto l’autorizzazione per un
rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami,
puo’ garantire i rischi compresi in un altro ramo, senza necessita’
di un’ulteriore autorizzazione quando i medesimi rischi:
a) sono connessi con il rischio principale;
b) riguardano l’oggetto coperto contro il rischio principale;
c) sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio
principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al comma 3
non possono essere considerati accessori di altri rami; tuttavia,
fermo il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c), i
rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi
accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo
l’assistenza da fornire alle persone in difficolta’ durante
trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o
quando riguardino controversie relative all’utilizzazione di navi o
comunque connesse a tale utilizzazione.
6. L’ISVAP adotta, con regolamento, le istruzioni applicative sulla
classificazione dei rischi all’interno dei rami nel rispetto del
principio di equivalenza dell’autorizzazione nel territorio
comunitario.
Capo II Vigilanza sull’attivita’ assicurativa e riassicurativa
Art. 3.
Finalita’ della vigilanza
1. La vigilanza ha per scopo la sana e prudente gestione delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione e la trasparenza e la
correttezza dei comportamenti delle imprese, degli intermediari e
degli altri operatori del settore assicurativo, avendo riguardo alla
stabilita’, all’efficienza, alla competitivita’ ed al buon
funzionamento del sistema assicurativo, alla tutela degli assicurati
e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative,
all’informazione ed alla protezione dei consumatori.
Art. 4.
Ministro delle attivita’ produttive
1. Il Ministro delle attivita’ produttive adotta i provvedimenti
previsti nel presente codice nell’ambito delle linee di politica
assicurativa determinate dal Governo.
Art. 5.
Autorita’ di vigilanza
1. L’ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo
mediante l’esercizio dei poteri di natura autorizzativa,
prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle
disposizioni del presente codice.
2. L’ISVAP adotta ogni regolamento necessario per la sana e
prudente gestione delle imprese o per la trasparenza e la correttezza
dei comportamenti dei soggetti vigilati ed allo stesso fine rende
nota ogni utile raccomandazione o interpretazione.
3. L’ISVAP effettua le attivita’ necessarie per promuovere un
appropriato grado di protezione del consumatore e per sviluppare la
conoscenza del mercato assicurativo, comprese le indagini statistiche
ed economiche e la raccolta di elementi per l’elaborazione delle
linee di politica assicurativa.
4. L’ISVAP promuove le forme di collaborazione con le autorita’
degli altri Stati membri al fine di rendere organica, efficace ed
omogenea la vigilanza sull’attivita’ assicurativa e riassicurativa in
conformita’ alle procedure stabilite dall’ordinamento comunitario.
5. L’ordinamento dell’ISVAP e’ disciplinato dalla legge 12 agosto
1982, n. 576, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi
di autonomia necessari ai fini dell’esercizio imparziale delle
funzioni di vigilanza sul settore assicurativo.
Nota all’art. 5:
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la
«Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
Art. 6.
Destinatari della vigilanza
1. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza nei confronti:
a) delle imprese, comunque denominate e costituite, che
esercitano nel territorio della Repubblica attivita’ di assicurazione
o di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, ovvero
operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi
costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso
di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attivita’
lavorativa;
b) dei gruppi assicurativi e dei conglomerati finanziari nei
quali sono incluse imprese di assicurazione e di riassicurazione in
conformita’ alla specifica normativa ad essi applicabile;
c) dei soggetti, enti e organizzazioni che in qualunque forma
svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
imprese di assicurazione o di riassicurazione limitatamente ai
profili assicurativi e riassicurativi;
d) degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei
periti di assicurazione e di ogni altro operatore del mercato
assicurativo.
Art. 7.
Reclami
1. Le persone fisiche e giuridiche, nonche’ le associazioni
riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori
hanno facolta’ di proporre reclamo all’ISVAP, per l’accertamento
dell’osservanza delle disposizioni previste nel presente codice, nei
confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli
intermediari e dei periti assicurativi secondo la procedura prevista
con regolamento adottato dall’Istituto nel rispetto dei principi del
giusto procedimento.
Art. 8.
Disposizioni comunitarie
1. Il Ministero delle attivita’ produttive e l’ISVAP esercitano i
poteri attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie, si
conformano ai regolamenti e alle decisioni dell’Unione europea e
provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie
disciplinate dal presente codice.
Art. 9.
Regolamenti e altri provvedimenti
1. I regolamenti ministeriali sono adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. I regolamenti adottati dall’ISVAP ai sensi del presente codice
sono emanati dal presidente dell’Istituto nel rispetto della
procedura prevista dall’articolo 191, commi 4 e 5.
3. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, i termini e le procedure
per l’adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza. L’ISVAP
disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all’accertamento
delle violazioni ed all’irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei
principi della facolta’ di denuncia di parte, della piena conoscenza
degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione
nonche’ della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle
decisorie. Si applicano, in quanto compatibili, i principi
sull’individuazione e sulle funzioni del responsabile del
procedimento, sulla partecipazione al procedimento e sull’accesso
agli atti amministrativi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
L’ISVAP determina i casi di necessita’ ed urgenza o i motivi di
riservatezza per cui e’ consentito derogare ai principi sanciti nel
presente comma.
4. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un’autorizzazione dell’ISVAP possono essere applicate dall’Istituto
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di atti o di soggetti. Le autorizzazioni rilasciate
dall’ISVAP in via generale sono rese pubbliche secondo le modalita’
previste per i regolamenti.
5. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di
carattere generale adottati dall’ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale. I medesimi atti, nonche’ ogni altro provvedimento
rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono
pubblicati dall’ISVAP nel suo bollettino entro il mese successivo a
quello della loro adozione e sono altresi’ resi prontamente
disponibili sul suo sito Internet.
6. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tutti i regolamenti e i
provvedimenti di carattere generale emanati ai sensi del presente
codice sono pubblicati, a cura del Ministero delle attivita’
produttive, in un’unica raccolta, anche in forma elettronica, se nel
corso dell’anno precedente ne siano stati emanati di nuovi o siano
intervenute modifiche di quelli gia’ emanati.
Note all’art. 9:
- L’art. 17 della legge 400 del 1988 e’ il seguente:
Art. 17 (Regolamenti). – 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche’ dei regolamenti comunitari;
b) l’attuazione e l’integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l’organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l’esercizio della potesta’
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l’abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita’ sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu’ ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’ di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L’organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l’osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell’organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l’amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita’ eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell’organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita’
dirigenziali nell’ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192) concerne «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi».
Art. 10.
Segreto d’ufficio e collaborazione tra autorita’
1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso
dell’ISVAP in ragione della sua attivita’ di vigilanza sono coperti
dal segreto d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche
amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le
indagini su violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti dell’ISVAP, nell’esercizio delle funzioni di
vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno l’obbligo di riferire
esclusivamente al presidente dell’ISVAP tutte le irregolarita’
constatate, anche se costituenti reato perseguibile d’ufficio.
3. I dipendenti dell’ISVAP, i consulenti e gli esperti dei quali
l’Istituto si avvale sono vincolati dal segreto d’ufficio.
4. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con
la Banca d’Italia, la Commissione nazionale per le societa’ e la
borsa (CONSOB), l’Autorita’ garante della concorrenza e del mercato,
l’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP), l’Ufficio italiano cambi (UIC),
e ciascuna delle suddette istituzioni collabora con l’ISVAP al fine
di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni. Non puo’ essere
reciprocamente opposto il segreto di ufficio.
5. Il segreto di ufficio non puo’ essere altresi’ opposto nei
confronti del Ministro delle attivita’ produttive e nei confronti dei
due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le
informazioni secondo le competenze e le modalita’ stabilite nei
rispettivi regolamenti. 6. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici forniscono
dati, notizie e documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta
dall’ISVAP, in conformita’ alle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
7. L’ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con
le autorita’ competenti dell’Unione europea e dei singoli Stati
membri, al fine di agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni.
Le informazioni ricevute dall’ISVAP non possono essere trasmesse ad
altre autorita’ italiane o a terzi senza il consenso dell’autorita’
che le ha fornite.
8. Nell’ambito di accordi di cooperazione e a condizione di
reciprocita’ e di equivalenti obblighi di riservatezza, l’ISVAP puo’
scambiare informazioni con le autorita’ competenti degli Stati terzi
rispetto all’Unione europea.
9. L’ISVAP puo’ scambiare informazioni con le autorita’
amministrative o giudiziarie nell’ambito di procedimenti di
liquidazione o concorsuali, in Italia o all’estero, relativi ai
soggetti vigilati. Nei rapporti con le autorita’ di Stati terzi lo
scambio di informazioni avviene con le modalita’ di cui al comma 7.
Titolo II ACCESSO ALL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA Capo I Disposizioni generali
Art. 11.
Attivita’ assicurativa
1. L’esercizio dell’attivita’ assicurativa nei rami vita e nei rami
danni, come classificati all’articolo 2, e’ riservato alle imprese di
assicurazione.
2. L’impresa di assicurazione limita l’oggetto sociale
all’esercizio dei soli rami vita oppure dei soli rami danni e della
relativa riassicurazione.
3. In deroga al comma 2, e’ consentito l’esercizio congiunto dei
rami vita e dei soli rami danni infortuni e malattia di cui
all’articolo 2, comma 3. L’impresa e’ tenuta ad una gestione separata
per ciascuna delle due attivita’ secondo le disposizioni stabilite
dall’ISVAP con regolamento.
4. L’impresa di assicurazione puo’ inoltre svolgere le operazioni
connesse o strumentali all’esercizio dell’attivita’ assicurativa o
riassicurativa. Sono inoltre consentite le attivita’ relative alla
costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria e
di previdenza integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite
dalla legge.
Art. 12.
Operazioni vietate
1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le
assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di
pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il
prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di
violazione del divieto il contratto e’ nullo e si applica
l’articolo 167, comma 2.
2. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di
societa’ che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero
dell’attivita’ assicurativa.
Capo II Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 13.
Autorizzazione
1. L’ISVAP alle condizioni previste dall’articolo 14 autorizza, con
provvedimento da pubblicare nel bollettino, l’impresa che intende
esercitare l’attivita’ nei rami vita oppure nei rami danni ovvero,
congiuntamente, nei rami vita e nei rami infortuni e malattia di cui
all’articolo 2, comma 3.
2. L’autorizzazione puo’ essere rilasciata per uno o piu’ rami vita
o danni e copre tutte le attivita’ rientranti nei rami cui si
riferisce, a meno che l’impresa non chieda che sia limitata ad una
parte soltanto di esse.
3. L’autorizzazione e’ valida per il territorio della Repubblica,
per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni
relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di
prestazione di servizi, nonche’ per quello degli Stati terzi, nel
rispetto della legislazione di tali Stati.
Art. 14.
Requisiti e procedura
1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 13 quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa’ per azioni, di societa’
cooperativa o di societa’ di mutua assicurazione le cui quote di
partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi,
rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile,
nonche’ nella forma di societa’ europea ai sensi del regolamento (CE)
n. 2157/2001 relativo allo statuto della societa’ europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa
richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia
di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con
regolamento adottato dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque
milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli
rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in
denaro;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo
statuto, un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura
organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica,
sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale,
contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma
stesso e’ stato redatto e sono state effettuate le previsioni
relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei
requisiti di onorabilita’ stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i
presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita’,
onorabilita’ ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
g) non sussistano, tra l’impresa o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino
l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
h) siano indicati il nome e l’indirizzo del mandatario per la
liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati
membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12
dell’articolo 2, comma 3, esclusa la responsabilita’ del vettore.
2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e
all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega
l’autorizzazione e’ specificatamente e adeguatamente motivato ed e’
comunicato all’impresa interessata entro novanta giorni dalla
presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti
richiesti.
3. Non si puo’ dare corso al procedimento per l’iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l’autorizzazione di cui
all’articolo 13.
4. L’ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese,
iscrive in un’apposita sezione dell’albo le imprese di assicurazione
autorizzate in Italia e ne da’ pronta comunicazione all’impresa
interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza
l’iscrizione all’albo.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicita’ dell’albo.
Note all’art. 14:
- Gli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile sono
i seguenti:
«Art. 2325 (Responsabilita). – Nella societa’ per
azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
societa’ con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della societa’, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni
sono appartenute ad una sola persona, questa risponde
illimitatamente quando i conferimenti non siano stati
effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2342 o fin
quando non sia stata attuata la pubblicita’ prescritta
dall’art. 2362.».
«Art. 2511 (Societa’ cooperative). – Le cooperative
sono societa’ a capitale variabile con scopo
mutualistico.».
«Art. 2546 (Nozione). – Nella societa’ di mutua
assicurazione le obbligazioni sono garantite dal patrimonio
sociale.
I soci sono tenuti al pagamento dei contributi fissi o
variabili, entro il limite massimo determinato dall’atto
costitutivo.
Nelle mutue assicuratrici non si puo’ acquistare la
qualita’ di socio, se non assicurandosi presso la societa’,
e si perde la qualita’ di socio con l’estinguersi
dell’assicurazione, salvo quanto disposto dall’art. 2548.».
- Il regolamento CE dell’8 ottobre 2001 n. 2157/2001
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale C.E. 10 novembre 2001,
n. L 294) concerne «Regolamento del Consiglio relativo allo
statuto della Societa’ europea «S.E.»).».
Art. 15.
Estensione ad altri rami
1. L’impresa gia’ autorizzata all’esercizio di uno o piu’ rami vita
o danni che intende estendere l’attivita’ ad altri rami indicati
nell’articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata
dall’ISVAP. Si applica l’articolo 14, comma 2.
2. Per ottenere l’estensione dell’autorizzazione, l’impresa da’
prova di disporre interamente del capitale sociale o del fondo di
garanzia minimo previsto per l’esercizio dei nuovi rami e di essere
in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al
margine di solvibilita’ ed alla quota di garanzia. Qualora per
l’esercizio dei nuovi rami sia prescritta una quota di garanzia piu’
elevata di quella posseduta, l’impresa deve altresi’ dimostrare di
disporre di tale quota minima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso in cui l’impresa, dopo aver ottenuto un’autorizzazione limitata
ai sensi dell’articolo 13, comma 2, intenda estendere l’esercizio ad
altre attivita’ o rischi rientranti nei rami per i quali e’ stata
autorizzata in via limitata.
4. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura per
l’estensione dell’autorizzazione ad altri rami e il contenuto del
programma di attivita’.
5. L’impresa non puo’ estendere l’attivita’ prima dell’adozione del
provvedimento che aggiorna l’albo, del quale e’ data pronta
comunicazione all’impresa medesima.
Art. 16.
Attivita’ in regime di stabilimento in un altro Stato membro
1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in un
altro Stato membro, ne da’ preventiva comunicazione all’ISVAP.
2. L’impresa trasmette, insieme alla comunicazione, un programma di
attivita’ recante, in particolare, l’indicazione dei rischi e delle
obbligazioni che essa intende assumere e la struttura organizzativa
della sede secondaria.
3. L’impresa trasmette inoltre la documentazione comprovante la
nomina di un rappresentante generale, che deve essere munito di un
mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare
l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita’ dello Stato
membro di stabilimento, nonche’ di concludere e sottoscrivere i
contratti e gli altri atti relativi alle attivita’ esercitate nel
territorio di tale Stato. Il rappresentante generale deve avere
domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la
rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve a
sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica
che sia munita di mandato comprendente i predetti poteri.
4. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta
alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in
possesso, per tutta la durata dell’incarico, dei requisiti di
onorabilita’ e professionalita’ secondo quanto previsto
nell’articolo 76. La perdita dei requisiti comporta la decadenza
dalla carica ai sensi dell’articolo 76, comma 2, e l’obbligo per
l’impresa di provvedere alla sostituzione del rappresentante o, se
diversa, della persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria.
Art. 17.
Procedura per l’accesso in regime di stabilimento
1. L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di cui all’articolo 16, ove non rilevi l’esistenza degli
impedimenti previsti al comma 2, trasmette la comunicazione
all’autorita’ di vigilanza dello Stato membro nel quale l’impresa
intende stabilirsi, unitamente ad una certificazione attestante che
l’impresa possiede, per l’insieme delle sue attivita’, il margine di
solvibilita’ richiesto.
2. L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare
dell’adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilita’
della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto conto del
programma di attivita’ presentato, ovvero quando il rappresentante
generale non possieda i requisiti di onorabilita’ e di
professionalita’.
3. L’ISVAP informa prontamente l’impresa dell’avvenuta
comunicazione ai sensi del comma 1 ovvero del diniego motivato ai
sensi del comma 2.
4. L’impresa non puo’ insediare la sede secondaria e dare inizio
all’attivita’ prima di aver ricevuto una comunicazione da parte
dell’autorita’ di vigilanza dello Stato membro nel quale intende
stabilirsi o, nel caso di silenzio, prima che siano trascorsi
sessanta giorni dal momento in cui tale autorita’ ha ricevuto
dall”ISVAP la comunicazione di cui all’articolo 16. L’ISVAP
trasmette prontamente all’impresa ogni altra comunicazione, che sia
ricevuta dalla stessa autorita’ di vigilanza e che pervenga entro il
medesimo termine, relativamente alle disposizioni di interesse
generale alle quali la sede secondaria deve attenersi.
5. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della
comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 16, comma 1, deve
informarne l’ISVAP e l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro
della sede secondaria almeno trenta giorni prima di mettere in atto
quanto comunicato. L’ISVAP, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento delle informazioni, ne valuta la rilevanza in relazione
alla permanenza delle condizioni che hanno giustificato l’invio della
comunicazione di cui al comma 3 e, se del caso, provvede ad informare
l’autorita’ competente dello Stato membro interessato. L’ISVAP
trasmette prontamente all’impresa ogni eventuale comunicazione che
pervenga dall’autorita’ di vigilanza dello Stato membro della sede
secondaria entro il medesimo termine.
Art. 18.
Attivita’ in regime di prestazione di servizi in un altro Stato
membro
1. L’impresa, qualora intenda effettuare per la prima volta
attivita’ in regime di liberta’ di prestazione di servizi in un altro
Stato membro, ne da’ preventiva comunicazione all’ISVAP.
2. Insieme alla comunicazione l’impresa trasmette un programma nel
quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l’impresa si propone
di svolgere l’attivita’, gli Stati membri nei quali intende operare,
la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere e le
altre informazioni indicate dall’ISVAP.
Art. 19.
Procedura per l’accesso in regime di prestazione di servizi
1. L’ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui all’articolo 18, trasmette all’autorita’ di
vigilanza dello Stato membro, nel quale l’impresa si propone di
operare in regime di liberta’ di prestazione di servizi, le
necessarie informazioni e contestualmente ne da’ notizia all’impresa
interessata.
2. L’ISVAP respinge la richiesta qualora abbia motivo di dubitare
dell’adeguatezza delle strutture amministrative o della stabilita’
della situazione finanziaria dell’impresa, anche tenuto conto del
programma di attivita’ presentato. In tale caso l’ISVAP adotta
provvedimento motivato, che trasmette all’impresa interessata entro
il termine indicato al comma 1.
3. L’impresa puo’ dare inizio all’attivita’ dal momento in cui
riceve dall’ISVAP l’avviso dell’avvenuta trasmissione delle
informazioni di cui al comma 1.
4. L’impresa, qualora intenda modificare il contenuto della
comunicazione effettuata, applica la procedura prevista
dall’articolo 17, comma 5.
Art. 20.
Assicurazione malattia in sostituzione di un regime legale di
previdenza sociale
1. L’impresa, qualora intenda assumere rischi del ramo malattia
ubicati in altri Stati membri, nei quali tali assicurazioni
sostituiscono parzialmente o integralmente la copertura sanitaria
fornita da un regime legale di previdenza sociale e sono
obbligatoriamente gestite secondo una tecnica analoga a quella
dell’assicurazione sulla vita secondo quanto previsto dalle
disposizioni dell’ordinamento comunitario, deve richiedere all’ISVAP
le tabelle di frequenza della malattia e gli altri dati statistici
pertinenti pubblicati e trasmessi dalle autorita’ di vigilanza degli
Stati interessati. L’ISVAP effettua prontamente la relativa
comunicazione all’impresa richiedente.
Art. 21.
Attivita’ svolta da sedi secondarie situate in altri Stati membri
1. L’impresa, qualora intenda operare in regime di liberta’ di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica attraverso una
sede secondaria situata in un altro Stato membro, ne da’ preventiva
comunicazione all’ISVAP.
2. L’impresa puo’ iniziare l’attivita’ a decorrere dal momento in
cui l’ISVAP comunica di aver ricevuto la comunicazione prevista dal
comma 1. L’impresa informa preventivamente l’ISVAP di ogni modifica
della comunicazione effettuata.
3. L’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 1 e’ soggetto alle
disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in Italia,
nonche’ agli articoli 24, comma 4, e 26.
Art. 22.
Attivita’ in uno Stato terzo
1. L’impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno
Stato terzo, ne da’ preventiva comunicazione all’ISVAP.
2. L’ISVAP vieta all’impresa di procedere all’insediamento della
sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia
sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del
programma di attivita’ presentato, la struttura organizzativa della
sede secondaria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche
all’impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta’
di prestazione di servizi in uno Stato terzo.
Capo III Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro
Art. 23.
Attivita’ in regime di stabilimento
1. L’accesso all’attivita’ dei rami vita o dei rami danni in regime
di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di
un’impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e’
subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorita’ di
vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti
previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario. Se
l’impresa si propone di assumere rischi concernenti l’assicurazione
obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione
include la dichiarazione che l’impresa e’ divenuta membro
dell’Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le
vittime della strada.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere
munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di
rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita’
della Repubblica, nonche’ quello di concludere e sottoscrivere i
contratti e gli altri atti relativi alle attivita’ esercitate nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere
domicilio all’indirizzo della sede secondaria. Qualora la
rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve
avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua
volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che
abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente
i medesimi poteri.
3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione l’ISVAP indica all’autorita’ di vigilanza dello Stato
membro di origine la normativa, giustificata da motivi d’interesse
generale, che l’impresa deve osservare nell’esercizio dell’attivita’.
4. L’impresa puo’ insediare la sede secondaria e dare inizio
all’attivita’ nel territorio della Repubblica dal momento in cui
riceve dall’autorita’ di vigilanza dello Stato di origine la
comunicazione dell’ISVAP ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza
del termine di cui al comma 3.
5. L’impresa, qualora intenda modificare la comunicazione
effettuata, ne informa l’ISVAP almeno trenta giorni prima di mettere
in atto quanto comunicato. L’ISVAP valuta la rilevanza delle
informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti
che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del
caso, informa l’autorita’ competente dello Stato membro interessato.
Art. 24.
Attivita’ in regime di prestazione di servizi
1. L’accesso all’attivita’ dei rami vita o dei rami danni, in
regime di liberta’ di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro
Stato membro, e’ subordinato alla comunicazione all’ISVAP, da parte
dell’autorita’ di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli
adempimenti previsti dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
Se l’impresa si propone di assumere rischi concernenti
l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la
comunicazione include l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del
rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che
l’impresa e’ divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano e
aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
2. L’impresa puo’ iniziare l’attivita’ dal momento in cui l’ISVAP
attesta di aver ricevuto la comunicazione dell’autorita’ di vigilanza
dello Stato di origine di cui al comma 1.
3. L’impresa comunica all’ISVAP, attraverso l’autorita’ di
vigilanza dello Stato membro d’origine, ogni modifica che intende
apportare alla comunicazione per l’accesso nel territorio della
Repubblica in regime di liberta’ di prestazione di servizi.
4. Ai fini dell’esercizio dell’attivita’, in regime di liberta’ di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l’impresa non
puo’ avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra
presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza
consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o
tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in
permanenza per conto dell’impresa stessa.
Art. 25.
Rappresentante per la gestione dei sinistri
1. L’impresa, qualora intenda operare nel territorio della
Repubblica in regime di liberta’ di prestazione di servizi per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un
rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della
liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante possono
essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi
aventi diritto.
2. Il rappresentante deve risiedere nel territorio della Repubblica
e non puo’ svolgere per conto dell’impresa attivita’ diretta
all’acquisizione di contratti di assicurazione.
3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente
espressamente i poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e
davanti a tutte le autorita’ competenti per quanto riguarda le
richieste di risarcimento dei danni, nonche’ di attestare l’esistenza
e la validita’ dei contratti stipulati dall’impresa in regime di
liberta’ di prestazione di servizi.
4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri
possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.
5. Le generalita’ e l’indirizzo del rappresentante sono indicati
nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.
Art. 26.
Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia
1. L’ISVAP pubblica, in appendice all’albo delle imprese di
assicurazione, l’elenco delle imprese ammesse ad accedere
all’esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento o in liberta’ di prestazione di
servizi.
Art. 27.
Rispetto delle norme di interesse generale
1. L’impresa non puo’ stipulare contratti, nonche’ fare ricorso a
forme di pubblicita’ che siano in contrasto con disposizioni
nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a
protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.
Capo IV Imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo
Art. 28
Attivita’ in regime di stabilimento
1. L’impresa avente sede legale in uno Stato terzo, qualora intenda
esercitare nel territorio della Repubblica i rami vita o i rami
danni, e’ preventivamente autorizzata dall’ISVAP con provvedimento
pubblicato nel Bollettino.
2. L’autorizzazione e’ efficace limitatamente al territorio
nazionale, salva l’applicazione delle disposizioni sulle condizioni
per l’accesso all’attivita’ all’estero in regime di liberta’ di
prestazione di servizi.
3. L’impresa, qualora nello Stato di origine eserciti
congiuntamente i rami vita e i rami danni, puo’ essere autorizzata ad
esercitare esclusivamente i rami danni o i rami vita, salvo che
richieda l’autorizzazione all’esercizio dei rami vita e dei rami
infortuni e malattia.
4. L’impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della
Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale
che abbia residenza in Italia e che sia fornito dei poteri previsti
dall’articolo 23, comma 2, nonche’ del potere di compiere le
operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito
cauzionale previsto dal comma 5. Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, si applica la disposizione
contenuta nell’articolo 23, comma 2, ultimo periodo. Il
rappresentante generale o, se diversa, la persona preposta alla
gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per
la durata dell’incarico, dei requisiti di onorabilita’ e
professionalita’ previsti dall’articolo 76.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli altri requisiti per il
rilascio dell’autorizzazione iniziale, ivi compreso l’obbligo di
presentare un programma di attivita’, nonche’ il possesso nel
territorio della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno
uguale all’importo minimo della quota di garanzia e con il deposito a
titolo di cauzione, presso la Cassa depositi e prestiti o presso la
Banca d’Italia, di una somma, in numerario o in titoli, pari ad
almeno alla meta’ dell’importo minimo. Si applica l’articolo 14,
commi 2, 3 e 4.
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono inoltre disciplinati
i procedimenti e le condizioni di estensione dell’attivita’ ad altri
rami, di esercizio congiunto dei rami vita e dei rami infortuni e
malattia e di diniego dell’autorizzazione. Si applica l’articolo 15.
7. L’autorizzazione non puo’ essere altresi’ rilasciata quando non
sia rispettato dallo Stato di origine il principio di parita’ di
trattamento o di reciprocita’ nei confronti delle imprese aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica che intendano costituire
o abbiano gia’ costituito in tale Stato una sede secondaria.
Art. 29.
Divieto di operare in regime di prestazione di servizi
1. E’ vietato all’impresa con sede legale in uno Stato terzo
l’esercizio, nel territorio della Repubblica, dell’attivita’ nei rami
vita o nei rami danni in regime di liberta’ di prestazione di
servizi.
2. Il comma 1 si applica anche nei confronti delle sedi secondarie
situate in Stati terzi appartenenti ad imprese aventi sede legale in
un altro Stato membro.
3. E’ fatto divieto ai soggetti che hanno il domicilio o, se
persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica di
concludere contratti con imprese che svolgono l’attivita’ in
violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2. E’ altresi’ vietata
qualsiasi forma di intermediazione per la stipulazione di tali
contratti.
4. In caso di violazione del divieto il contratto e’ nullo e si
applica l’articolo 167, comma 2.
Titolo III ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA Capo I Disposizioni generali
Art. 30.
Requisiti organizzativi dell’impresa
1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio dei rami
vita o dei rami danni opera con un’idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo
interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure atte a far si’
che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente
integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le
misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere
al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
3. L’impresa che esercita l’attivita’ assicurativa nel ramo
assistenza soddisfa i requisiti di professionalita’ del personale e
rispetta le caratteristiche tecniche delle attrezzature determinate
dall’ISVAP con regolamento.
Art. 31.
Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami vita
1. L’impresa che esercita i rami vita incarica un attuario per lo
svolgimento in via continuativa delle funzioni previste nel presente
codice e nelle disposizioni di attuazione ed in particolare quelle di
cui agli articoli 32, comma 3, 36, comma 2, e 93, comma 5.
2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di
onorabilita’ e professionalita’ stabiliti con regolamento adottato
dal Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP.
3. L’impresa deve garantire le condizioni affinche’ l’attuario
incaricato sia messo in grado di espletare le funzioni in piena
autonomia, avendo libero accesso alle informazioni aziendali ritenute
necessarie. Gli organi preposti al controllo interno si avvalgono
della collaborazione dell’attuario incaricato al fine di consentire
la corretta rilevazione dei dati, in particolare di quelli relativi
ai costi dell’impresa ed al loro prevedibile andamento, che sono
utilizzati per le valutazioni di competenza dell’attuario medesimo.
4. L’attuario deve dare immediata comunicazione all’impresa e
all’ISVAP della perdita dei requisiti o della sussistenza o della
sopravvenienza di cause di incompatibilita’ che ne determinano la
decadenza dall’incarico.
5. In caso di gravi inadempienze alle norme del presente codice o
alle disposizioni di attuazione, nonche’ alle regole applicative dei
principi attuariali riconosciute dall’Istituto, l’incarico conferito
all’attuario e’ revocato dall’impresa, direttamente o su richiesta
dell’ISVAP. L’ISVAP informa della revoca l’ordine degli attuari.
6. In caso di cessazione dell’incarico dell’attuario per qualsiasi
causa, l’impresa provvede entro quarantacinque giorni ad incaricare
un nuovo attuario ed a comunicare all’ISVAP le ragioni della
sostituzione, fornendo all’ISVAP e al nuovo attuario, nei medesimi
termini, una relazione dettagliata che l’attuario uscente ha
l’obbligo di predisporre, nella quale siano riassunti i rilievi e le
osservazioni formulate negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora, in
casi eccezionali, l’attuario si trovi nell’impossibilita’ di
predisporre la relazione, vi provvede l’impresa.
Art. 32.
Determinazione delle tariffe nei rami vita
1. I premi relativi alle assicurazioni ed alle operazioni indicate
nell’articolo 2, comma 1, sono calcolati, per ciascuna nuova tariffa,
sulla base di adeguate ipotesi attuariali che consentano all’impresa,
mediante il ricorso ai premi ed ai relativi proventi, di far fronte
ai costi e alle obbligazioni assunte nei confronti degli assicurati
e, in particolare, di costituire per i singoli contratti le riserve
tecniche necessarie. A tal fine puo’ essere presa in considerazione
la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, ma non possono
essere impiegate in modo sistematico e permanente risorse che non
derivano dai premi pagati.
2. Le ipotesi attuariali sono determinate nel rispetto dei limiti
indicati all’articolo 33, nonche’ delle regole applicative dei
principi attuariali riconosciute dall’ISVAP con regolamento.
3. La valutazione delle ipotesi poste a base del calcolo dei premi
spetta all’attuario e forma oggetto di una relazione tecnica da
conservare presso l’impresa. Il bilancio dell’impresa che esercita i
rami vita e’ trasmesso all’ISVAP insieme ad una relazione tecnica
nella quale l’attuario incaricato descrive analiticamente i
procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle
basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con
specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle
relative motivazioni, attesta la correttezza dei procedimenti
seguiti, riferisce sui controlli operati in ordine alle procedure
impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione
del portafoglio ed esprime un giudizio sulla sufficienza di tutte le
riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive,
appostate in bilancio.
4. Nel caso di utilizzazione sistematica e permanente di risorse
estranee ai premi ed ai relativi proventi, l’ISVAP puo’ vietare
l’ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi che hanno
provocato la situazione di squilibrio.
5. E’ consentito l’impiego di formule tariffarie a premio naturale
a condizione che sia data una adeguata informativa precontrattuale ed
in corso di contratto, fermo restando il divieto di revisione delle
basi tecniche. In caso di violazione del divieto il contratto e’
nullo e si applica l’articolo 167, comma 2.
6. L’impresa comunica all’ISVAP gli elementi essenziali delle basi
tecniche utilizzate per il calcolo dei premi e delle riserve tecniche
di ciascuna tariffa.
Art. 33.
Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
1. L’ISVAP determina, con regolamento, per tutti i contratti da
stipulare che prevedono una garanzia di tasso di interesse un tasso
di interesse massimo, che non puo’ superare il sessanta per cento del
tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.
2. L’ISVAP puo’ altresi’ determinare nel regolamento piu’ tassi
massimi di interesse, diversificati secondo la moneta in cui e’
espresso il contratto, purche’ ciascuno di essi non superi il
sessanta per cento del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello
Stato nella cui moneta e’ espresso il contratto. In tale caso l’ISVAP
consulta preventivamente l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro
interessato.
3. L’impresa, nel definire il tasso di interesse, entro i limiti
previsti dai commi 1 e 2, si attiene sempre a criteri prudenziali.
4. L’ISVAP, in deroga ai tassi massimi di cui ai commi 1 e 2, puo’
stabilire nel regolamento, per specifiche categorie di contratti,
valori diversi del tasso massimo di interesse. Puo’ inoltre stabilire
limiti particolari per i contratti a premio unico o di rendita
vitalizia immediata senza facolta’ di riscatto, per i quali gli
impegni trovino copertura nei corrispondenti cespiti dell’attivo.
5. Qualora L’ISVAP si avvalga della facolta’ di cui al comma 4,
l’impresa puo’ scegliere il tasso di interesse prudenziale da
adottare, tenendo conto della moneta in cui e’ espresso il contratto
e degli attivi corrispondenti. In nessun caso il tasso di interesse
utilizzato puo’ essere piu’ elevato del rendimento degli attivi a
copertura, calcolato tenendo conto dei principi contabili in vigore,
previa opportuna deduzione.
6. I tassi massimi determinati nel regolamento di cui al comma 1
sono comunicati dall’ISVAP alla commissione europea e, ove ne
facciano richiesta, alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati
membri.
Art. 34.
Attuario incaricato dall’impresa che esercita i rami responsabilita’
civile veicoli e natanti
1. L’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio
dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile dei
veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica
preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10
e 12 di cui all’articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare
l’esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell’ISVAP.
2. L’attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di
onorabilita’ e professionalita’ stabiliti con regolamento adottato
dal Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP.
3. L’attuario incaricato e’ preposto alla verifica delle basi
tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi
di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L’attuario
incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei
metodi seguiti dall’impresa per il calcolo delle riserve tecniche.
4. Le funzioni dell’attuario incaricato sono determinate dal
Ministro delle attivita’ produttive con il regolamento di cui al
comma 2, fermo restando quanto previsto dall’articolo 37, comma 2. Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6.
Art. 35.
Determinazione delle tariffe nei rami responsabilita’ civile veicoli
e natanti
1. Nella formazione delle tariffe l’impresa calcola distintamente i
premi puri ed i caricamenti in coerenza con le proprie basi tecniche,
sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi. Ove tali
basi non siano disponibili, l’impresa puo’ fare ricorso a rilevazioni
statistiche di mercato.
2. Per i rischi che, per le loro caratteristiche, non possono
essere ricondotti ad alcuna delle tariffe stabilite dall’impresa,
questa puo’ avvalersi, ai fini della conoscenza degli elementi
statistici necessari per la determinazione del premio puro, delle
informazioni in possesso di uno o piu’ organismi costituiti tra le
imprese esercenti l’assicurazione obbligatoria autoveicoli, i quali
sono tenuti a fornire gli elementi richiesti.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per i
rischi che presentano, per qualsiasi causa soggettiva od oggettiva,
carattere di particolarita’ o di eccezionalita’ rispetto a quelli
stabiliti dall’impresa.
4. Gli elementi statistici utilizzati dall’impresa per la
determinazione del premio puro per i rischi di cui ai commi 2 e 3
devono essere comunicati tempestivamente agli organismi indicati nel
comma 2.
Capo II Riserve tecniche dei rami vita e danni
Art. 36.
Riserve tecniche dei rami vita
1. L’impresa che esercita i rami vita ha l’obbligo di costituire,
per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi
comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le
obbligazioni assunte e le spese future. Le riserve sono costituite,
al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto dei principi
attuariali e delle regole applicative individuate dall’ISVAP con
regolamento.
2. La valutazione sulla sufficienza delle riserve tecniche spetta
all’attuario incaricato, che esercita la funzione di controllo in via
permanente, per consentire all’impresa di effettuare, con
tempestivita’, gli interventi necessari. A tal fine l’attuario
incaricato ha l’obbligo di informare prontamente l’organo con
funzioni di amministrazione e l’organo che svolge funzioni di
controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di possibili
condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di formulare un
giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in base ai
principi da rispettare per la redazione della relazione tecnica di
cui all’articolo 32, comma 3. L’impresa, se non e’ in grado di
rimuovere le cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso,
ne da’ pronta comunicazione all’ISVAP.
3. L’impresa che esercita i rami vita costituisce alla fine di ogni
esercizio un’apposita riserva tecnica pari all’ammontare complessivo
delle somme che risultino necessarie per far fronte al pagamento dei
capitali e delle rendite maturati, dei riscatti e dei sinistri da
pagare.
4. La riserva per la partecipazione agli utili e ai ristorni
comprende gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari
dei contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e di
ristorni, purche’ tali importi non siano stati attribuiti agli
assicurati o non siano gia’ stati considerati nelle riserve
matematiche.
5. Per la costituzione delle riserve tecniche delle assicurazioni
complementari, previste nell’articolo 2, comma 2, sono osservate le
disposizioni relative alle riserve tecniche dei rami danni.
6. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi
di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi
contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle
riserve tecniche.
7. L’impresa che esercita i rami vita presenta all’ISVAP il
confronto tra le basi tecniche, diverse dal tasso di interesse,
impiegate nel calcolo delle riserve tecniche ed i risultati
dell’esperienza diretta.
Art. 37.
Riserve tecniche dei rami danni
1. L’impresa che esercita i rami danni ha l’obbligo di costituire,
per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano
sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente
prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione.
Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in
riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di
valutazione stabiliti dall’ISVAP con regolamento.
2. Nei confronti dell’impresa che esercita l’attivita’ nei rami
relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
dei veicoli e dei natanti la valutazione sulla sufficienza delle
riserve tecniche spetta all’attuario incaricato, che esercita la
funzione di controllo in via permanente, per consentire all’impresa
di effettuare, con tempestivita’, gli interventi necessari. A tale
fine l’attuario incaricato ha l’obbligo di informare prontamente
l’organo con funzioni di amministrazione e l’organo che svolge
funzioni di controllo dell’impresa qualora rilevi l’esistenza di
possibili condizioni che gli impedirebbero, a quel momento, di
formulare un giudizio di piena sufficienza delle riserve tecniche in
base ai principi da rispettare per la redazione dell’apposita
relazione tecnica. L’impresa, se non e’ in grado di rimuovere le
cause del rilievo o se non condivide il rilievo stesso, ne da’ pronta
comunicazione all’ISVAP.
3. L’impresa che esercita i rami danni costituisce alla fine di
ogni esercizio la riserva premi, la riserva sinistri, la riserva per
sinistri avvenuti ma non ancora denunciati alla chiusura
dell’esercizio, le riserve di perequazione, la riserva di senescenza
e le riserve per partecipazione agli utili e ai ristorni.
4. La riserva premi comprende sia la riserva per frazioni di premi
sia la riserva per rischi in corso. L’impresa che esercita le
assicurazioni delle cauzioni, della grandine e delle altre calamita’
naturali e quelle dei danni derivanti dall’energia nucleare integra
per tali assicurazioni, in relazione alla natura particolare dei
rischi, la riserva per frazioni di premi.
5. La riserva sinistri comprende l’ammontare complessivo delle
somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi
obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei
sinistri avvenuti nell’esercizio stesso o in quelli precedenti, e non
ancora pagati, nonche’ alle relative spese di liquidazione. La
riserva sinistri e’ valutata in misura pari al costo ultimo, per
tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati
storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche
specifiche dell’impresa.
6. La riserva per i sinistri avvenuti, ma non ancora denunciati
alla data di chiusura dell’esercizio, e’ valutata tenendo conto della
natura dei rischi a cui si riferisce ai fini dei relativi metodi di
valutazione.
7. Le riserve di perequazione comprendono tutte le somme
accantonate, conformemente alle disposizioni di legge, allo scopo di
perequare le fluttuazioni del tasso dei sinistri negli anni futuri o
di coprire rischi particolari. L’impresa autorizzata ad esercitare
l’attivita’ assicurativa nel ramo credito costituisce una riserva di
perequazione, destinata a coprire l’eventuale saldo tecnico negativo
conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio. L’impresa
autorizzata all’esercizio dell’attivita’ assicurativa nei rami danni,
salvo che nel ramo credito e cauzioni, costituisce una riserva di
perequazione per rischi di calamita’ naturali, diretta a compensare
nel tempo l’andamento della sinistralita’. Le condizioni e le
modalita’ per la costituzione della riserva di perequazione per
rischi di calamita’ naturale e per i danni derivanti dall’energia
nucleare sono fissate con decreto del Ministro delle attivita’
produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito l’ISVAP.
8. Per i contratti di assicurazione contro le malattie, che hanno
durata poliennale o che, pur avendo durata annuale, prevedono
l’obbligo di rinnovo alla scadenza, l’impresa costituisce una riserva
di senescenza destinata a compensare l’aggravarsi del rischio dovuto
al crescere dell’eta’ degli assicurati, qualora i premi siano
determinati, per l’intera durata della garanzia, con riferimento
all’eta’ degli assicurati al momento della stipulazione del
contratto. Per tali contratti l’impresa puo’ esercitare il diritto di
recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla
stipulazione del contratto. Per i contratti di assicurazione contro
il rischio di non autosufficienza l’impresa costituisce una apposita
riserva secondo appropriati criteri attuariali che tengono conto
dell’andamento del rischio per l’intera durata della garanzia.
9. La riserva per partecipazione agli utili e ai ristorni comprende
gli importi da attribuire agli assicurati o ai beneficiari dei
contratti a titolo di partecipazione agli utili tecnici e ai
ristorni, purche’ tali importi non siano stati attribuiti agli
assicurati.
10. L’impresa autorizzata all’esercizio congiunto dell’attivita’,
nei rami vita e nei rami infortuni e malattia, si conforma alle
specifiche disposizioni applicabili.
11. Le riserve a carico dei riassicuratori comprendono gli importi
di loro competenza e sono determinate conformemente agli accordi
contrattuali di riassicurazione, in base agli importi lordi delle
riserve tecniche. La riserva premi relativa agli importi di
riassicurazione e’ calcolata in base ai metodi di cui al comma 4,
coerentemente alla scelta operata dall’impresa per il calcolo della
riserva premi lorda.
Capo III Attivita’ a copertura delle riserve tecniche
Art. 38.
Copertura delle riserve tecniche e localizzazione delle attivita’
1. Le riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni sono coperte
con attivi di proprieta’ dell’impresa. Nella scelta degli attivi
l’impresa tiene conto del tipo di rischi e delle obbligazioni assunte
e dell’esigenza che sia garantita la sicurezza, la redditivita’ e la
liquidita’ degli investimenti, provvedendo ad un’adeguata
diversificazione e dispersione degli attivi medesimi.
2. L’impresa puo’ coprire le riserve tecniche esclusivamente con le
categorie di attivi, compresi gli strumenti finanziari derivati, che
sono ammessi nel regolamento adottato dall’ISVAP. L’Istituto
stabilisce, nel medesimo regolamento, le tipologie, le modalita’, i
limiti di impiego e le relative quote massime.
3. L’ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o piu’ attivi non
sono state osservate le regole di cui al comma 2, comunica
all’impresa l’inammissibilita’ ad essere destinati, in tutto o in
parte, a copertura delle riserve tecniche.
4. Fatti salvi i principi di cui al comma 1, in circostanze
eccezionali e su motivata richiesta dell’impresa, l’ISVAP puo’
autorizzare, in via temporanea, l’investimento in categorie di attivi
a copertura delle riserve tecniche diverse da quelle previste in via
generale.
5. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento
in una societa’ controllata, che per conto dell’impresa di
assicurazione ne gestisce in tutto o in parte gli investimenti,
l’ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme e dei
principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi
detenuti dalla societa’ controllata.
6. Per i contratti compresi nel portafoglio italiano, l’impresa
puo’ localizzare gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche
in uno o piu’ Stati membri. Su richiesta dell’impresa, l’ISVAP puo’
autorizzare la localizzazione di parte degli attivi in uno Stato
terzo. In deroga alle disposizioni del presente comma, la
localizzazione dei crediti verso i riassicuratori posti a copertura
delle riserve tecniche e’ libera, salvo quanto disposto dall’articolo
47.
Art. 39.
Valutazione delle attivita’ patrimoniali
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche sono
valutati al netto dei debiti contratti per la loro acquisizione e
delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi posti a copertura delle riserve
tecniche e’ effettuata in modo prudente, tenendo conto del rischio di
mancato realizzo.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative ai
criteri di valutazione delle attivita’ patrimoniali.
Art. 40.
Regole sulla congruenza
1. Quando la garanzia assicurativa e’ espressa in una determinata
valuta, l’obbligazione dell’impresa si considera esigibile in tale
valuta.
2. Quando la garanzia assicurativa non e’ espressa in una
determinata valuta, l’obbligazione dell’impresa di assicurazione si
considera esigibile nella valuta del paese di ubicazione del rischio.
Nelle assicurazioni dei rami danni l’impresa puo’ altresi’ eseguire
la prestazione nella stessa valuta in cui e’ stato pagato il premio
se, sin dalla stipulazione del contratto, risulti obiettivamente
prevedibile che la prestazione debba essere corrisposta in tale
valuta.
3. L’impresa provvede alla copertura delle riserve tecniche nel
rispetto del principio della congruenza. L’ISVAP individua, con
regolamento, i casi di deroga, determinando altresi’ le tipologie, le
modalita’ e i limiti di impiego di attivi espressi in altra valuta o
di strumenti finanziari derivati che siano idonei a soddisfare le
medesime esigenze.
Art. 41.
2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano
riferimento diverso da quelli di cui al comma 1, le riserve tecniche
relative a tali contratti sono rappresentate con la massima
approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di
riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di
adeguata sicurezza e negoziabilita’ che corrispondano il piu’
possibile a quelli su cui si basa il valore di riferimento
particolare.
3. L’articolo 38, comma 1, secondo periodo, e le disposizioni sulle
quote massime di cui al comma 2 del medesimo articolo non sono
applicabili agli attivi detenuti per far fronte ad obbligazioni che
sono direttamente collegate alle prestazioni di cui ai commi 1 e 2.
Le disposizioni relative alle regole di congruenza non si applicano
alle obbligazioni derivanti dai contratti di cui al presente
articolo.
4. Qualora le prestazioni previste dai contratti di cui ai commi 1
e 2 comprendano una garanzia di risultato dell’investimento o
qualsiasi altra prestazione garantita, alle corrispondenti riserve
tecniche aggiuntive si applica l’articolo 38.
5. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, disposizioni piu’
dettagliate per l’individuazione delle categorie di attivi, che
possono essere destinati a copertura delle riserve tecniche, e dei
relativi limiti.
Art. 42.
Registro delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche
1. L’impresa deve tenere un registro da cui risultano le attivita’
a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni. In
qualsiasi momento l’importo degli attivi iscritti deve essere,
tenendo conto delle annotazioni dei movimenti, almeno pari
all’ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attivita’ poste a copertura delle riserve tecniche ed
iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo
all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa con i
contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono. Le attivita’ di
cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle
altre attivita’ detenute dall’impresa e non iscritte nel registro.
3. L’impresa comunica all’ISVAP la situazione delle attivita’
risultante dal registro. L’ISVAP determina, con regolamento, le
disposizioni per la formazione e la tenuta del registro, con
particolare riguardo all’annotazione delle operazioni effettuate,
nonche’ i termini, le modalita’ e gli schemi per le comunicazioni
periodiche.
Art. 43.
Riserve tecniche relative all’attivita’ esercitata in regime di
stabilimento negli Stati terzi
1. Per le obbligazioni assunte dalle sedi secondarie situate in
Contratti direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di
investimento collettivo del risparmio
1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano
direttamente collegate al valore delle quote di un organismo di
investimento collettivo del risparmio oppure al valore di attivi
contenuti in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione,
le riserve tecniche relative a tali contratti sono rappresentate con
la massima approssimazione possibile dalle quote dell’organismo di
investimento collettivo del risparmio oppure da quelle del fondo
interno, se e’ suddiviso in quote definite, oppure dagli attivi
contenuti nel fondo stesso. direttamente collegate ad un indice azionario o ad un altro valore di
Stati terzi, l’impresa costituisce le riserve tecniche previste dalle
leggi di tali Stati.
2. L’ISVAP verifica che nel bilancio dell’impresa risultino
iscritte attivita’ sufficienti alla copertura delle riserve di cui al
comma 1.
Capo IV Margine di solvibilita’
Art. 44.
Margine di solvibilita’
1. L’impresa dispone costantemente di un margine di solvibilita’
sufficiente per la complessiva attivita’ esercitata nel territorio
della Repubblica ed all’estero. L’ISVAP disciplina, con regolamento,
le regole tecniche per la determinazione e il calcolo del margine di
solvibilita’ richiesto, secondo i rami esercitati, nel rispetto delle
disposizioni del presente capo e di quelle previste dalla normativa
in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad
un conglomerato finanziario.
2. Il margine di solvibilita’ disponibile e’ rappresentato dal
patrimonio netto dell’impresa al netto degli elementi immateriali,
libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende:
a) il capitale sociale versato o, se si tratta di societa’ di
mutua assicurazione, il fondo di garanzia versato;
b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non
destinate a copertura di specifici impegni o a rettifica di voci
dell’attivo;
c) gli utili dell’esercizio e degli esercizi precedenti portati a
nuovo, al netto dei dividendi da pagare;
d) le perdite dell’esercizio e degli esercizi precedenti portate
a nuovo.
3. Possono inoltre essere compresi nel margine di solvibilita’
disponibile:
a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati
sino a concorrenza del cinquanta per cento del margine di
solvibilita’ disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita’
richiesto, di cui il venticinque per cento al massimo comprendente
prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali
cumulative a durata determinata. Per essere computati tra gli
elementi costitutivi del margine di solvibilita’ disponibile i
prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni stabilite
all’articolo 45, commi 1 e 2. Le azioni preferenziali cumulative
possono essere computate soltanto qualora esistano accordi vincolanti
in base ai quali, in caso di liquidazione ordinaria o coatta
dell’impresa, abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti
gli altri creditori e vengano rimborsate solo previo pagamento di
tutti gli altri debiti in essere alla data della liquidazione;
b) i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti
finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da
quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del cinquanta
per cento del margine di solvibilita’ disponibile o, se inferiore,
del margine di solvibilita’ richiesto, limite da assumere per il
totale di detti titoli, strumenti, azioni preferenziali cumulative e
prestiti subordinati di cui alla lettera a) del presente comma. Per
essere computati tra gli elementi costitutivi del margine di
solvibilita’ disponibile i titoli a durata indeterminata e gli altri
strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative,
devono soddisfare le condizioni stabilite all’articolo 45, comma 8.
4. Su motivata richiesta dell’impresa, accompagnata da idonea
documentazione, l’ISVAP puo’ autorizzare a comprendere nel margine di
solvibilita’ disponibile, per periodi singolarmente non superiori a
dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle
disposizioni di attuazione.
5. L’ISVAP, con regolamento, individua inoltre gli attivi dei quali
non si tiene conto, nell’ambito della determinazione del patrimonio
dell’impresa, agli effetti del margine di solvibilita’.
Art. 45.
Prestiti subordinati, titoli a durata indeterminata e altri strumenti
finanziari
1. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di
solvibilita’ disponibile, limitatamente alle somme effettivamente
versate, purche’ sussistano accordi vincolanti in base ai quali, in
caso di liquidazione ordinaria o coatta dell’impresa, i prestiti
abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri
creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli
altri debiti in essere alla data della liquidazione.
2. I prestiti subordinati possono essere inclusi nel margine di
solvibilita’ disponibile, fermo quanto disposto al comma 1, qualora i
documenti che ne regolano l’emissione:
a) prevedano espressamente che eventuali modifiche siano valide
solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
b) non prevedano clausole in forza delle quali il prestito debba,
in casi diversi dalla liquidazione dell’impresa, essere rimborsato
prima della scadenza convenuta;
c) per i prestiti a scadenza fissa, prevedano che la durata
minima non sia inferiore a cinque anni;
d) per i prestiti per i quali non e’ stabilita una scadenza,
prevedano per il rimborso un preavviso di almeno cinque anni;
e) prevedano che il rimborso anticipato dei prestiti avvenga solo
su iniziativa dell’impresa emittente e previa autorizzazione
dell’ISVAP.
3. Per i prestiti a scadenza fissa, l’impresa e’ tenuta a
sottoporre all’approvazione dell’ISVAP, al piu’ tardi un anno prima
della data di scadenza del prestito, un piano che indichi le
modalita’ ed i mezzi tramite i quali, alla scadenza medesima,
l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita’, tenuto
anche conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita’
richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende
procedere all’estinzione del prestito. L’obbligo di presentazione del
piano non ricorre se l’impresa ha ridotto gradualmente, nel corso
degli ultimi cinque anni precedenti la data di scadenza, l’importo
del prestito computato ai fini del margine di solvibilita’
disponibile, provvedendo contestualmente alla sua sostituzione con
elementi idonei.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non precludono la
possibilita’ di rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti
a scadenza fissa ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione
dell’ISVAP.
5. Il rimborso anticipato, totale o parziale, dei prestiti per i
quali non e’ stabilita una scadenza puo’ essere effettuato soltanto
ad iniziativa dell’impresa e previa autorizzazione dell’ISVAP.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 deve essere presentata richiesta
motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data stabilita per il
rimborso, accompagnata da idonea documentazione attestante, tramite
indicazione delle modalita’ e dei mezzi con i quali l’impresa intende
mantenere le condizioni di solvibilita’, l’assenza di pregiudizio al
margine di solvibilita’ disponibile anche tenuto conto delle
prevedibili esigenze del margine di solvibilita’ richiesto alla
chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende procedere al
rimborso anticipato. L’autorizzazione dell’ISVAP puo’ essere
rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto.
7. Per i prestiti, per i quali non e’ stabilita una scadenza,
l’esercizio del preavviso, da comunicare immediatamente all’ISVAP, o
la richiesta di rimborso anticipato comportano la riduzione della
percentuale di utilizzo del prestito subordinato dal cinquanta per
cento al venticinque per cento del margine di solvibilita’
disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilita’ richiesto.
In caso di esercizio del preavviso si applicano le disposizioni
contenute nel comma 3.
8. I titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari
anche con scadenza determinata, purche’ non inferiore a dieci anni,
comprese le azioni preferenziali cumulative di cui all’articolo 44,
comma 3, lettera b), possono essere inclusi nel margine di
solvibilita’ disponibile, limitatamente alle somme effettivamente
versate, se soddisfano le seguenti condizioni:
a) e’ previsto nei documenti che ne regolano l’emissione che esso
puo’ essere modificato solo previa autorizzazione dell’ISVAP;
b) e’ esclusa nei documenti che ne regolano l’emissione la
rimborsabilita’ su iniziativa del portatore o senza la preventiva
autorizzazione dell’ISVAP. L’autorizzazione dell’ISVAP puo’ essere
rilasciata anche per un importo inferiore a quello richiesto. Ai fini
del rimborso e della relativa autorizzazione deve essere presentata
richiesta motivata all’ISVAP almeno sei mesi prima della data
stabilita per il rimborso, accompagnata da idonea documentazione
attestante, tramite indicazione delle modalita’ e dei mezzi con i
quali l’impresa intende mantenere le condizioni di solvibilita’,
l’assenza di pregiudizio al margine di solvibilita’ disponibile anche
tenuto conto delle prevedibili esigenze del margine di solvibilita’
richiesto alla chiusura dell’esercizio nel corso del quale si intende
procedere al rimborso;
c) e’ prevista nei documenti che ne regolano l’emissione la
possibilita’ di differire il pagamento degli interessi quando
l’impresa non dispone del margine di solvibilita’ richiesto. Gli
interessi maturati e non corrisposti sono esclusi dal margine di
solvibilita’ disponibile;
d) e’ stabilito nei documenti che ne regolano l’emissione che i
crediti del prestatore nei confronti dell’impresa sono interamente
subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati, ivi
compresi gli assicurati;
e) e’ prevista nei documenti che ne regolano l’emissione la
capacita’ del debito e degli interessi, maturati e non corrisposti,
di assorbire in via definitiva o temporanea le perdite, in modo tale
che sia consentito all’impresa di proseguire regolarmente
l’attivita’. Le perdite, risultanti dal bilancio dell’impresa, devono
aver determinato una riduzione del margine di solvibilita’ richiesto,
senza che si sia contestualmente provveduto alla sua ricostituzione
nella misura necessaria. La nota integrativa deve illustrare in modo
adeguato l’esistenza e l’operativita’ della clausola di assorbimento
delle perdite.
9. L’ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che
garantiscono pienamente la stabilita’ dell’impresa di assicurazione
in presenza delle quali i titoli a durata indeterminata, gli altri
strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali cumulative, ed
i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine
di solvibilita’ disponibile.
10. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel
presente articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti
subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti
finanziari sono ammissibili ai fini della situazione di solvibilita’
corretta di un’impresa di assicurazione e di solvibilita’ della
relativa controllante di cui agli articoli 217 e 218.
Art. 46.
Quota di garanzia
1. Un terzo del margine di solvibilita’ richiesto rappresenta la
quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami vita,
fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale
o del fondo di garanzia, non puo’ in nessun caso essere inferiore a
tre milioni di euro.
3. La quota di garanzia dell’impresa che esercita i rami danni,
fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale
o del fondo di garanzia, non puo’ in nessun caso essere inferiore a
due milioni di euro. Qualora l’impresa sia autorizzata all’esercizio
dei rami 10, 11, 12, 13, 14 e 15 di cui all’articolo 2, comma 3, la
quota di garanzia non puo’ in nessun caso essere inferiore a tre
milioni di euro. Qualora l’autorizzazione comprenda piu’ rami di
assicurazione si ha riguardo al solo ramo per il cui esercizio e’
richiesto l’importo piu’ elevato.
4. La quota di garanzia e’ coperta esclusivamente mediante gli
elementi patrimoniali di cui all’articolo 44, comma 2, al netto degli
elementi immateriali di cui al provvedimento previsto dal comma 5 del
medesimo articolo.
5. Gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono aumentati annualmente,
con regolamento adottato dall’ISVAP, in base all’incremento
dell’indice europeo dei prezzi al consumo, pubblicato da Eurostat,
salvo che gli incrementi siano inferiori al cinque per cento.
Art. 47.
Cessione dei rischi in riassicurazione
1. L’ISVAP puo’ non tener conto, ai fini della copertura delle
riserve tecniche e del calcolo del margine di solvibilita’, della
cessione dei rischi in riassicurazione ad imprese aventi la sede
legale in Stati terzi che non abbiano istituito un proprio legale
rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un
altro Stato membro.
2. La decisione dell’ISVAP deve essere motivata esclusivamente da
valutazioni attinenti alla solvibilita’ delle imprese
riassicuratrici.
Capo V Imprese aventi la sede legale in uno stato terzo
Art. 48.
Requisiti organizzativi della sede secondaria
1. La sede secondaria, insediata nel territorio della Repubblica
dall’impresa che ha sede legale in uno Stato terzo, opera con
un’idonea organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato
sistema di controllo interno. Si applica l’articolo 30, commi 2 e 3.
2. Alla sede secondaria si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 31, 32, 33, 34 e 35.
Art. 49.
Riserve tecniche
1. L’impresa rispetta, per le assicurazioni e le operazioni
comprese nel portafoglio della sede secondaria, le disposizioni
relative alla disciplina delle riserve tecniche delle imprese con
sede legale nella Repubblica.
2. Per la localizzazione degli attivi posti a copertura delle
riserve tecniche si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38,
comma 6. L’ISVAP puo’ tuttavia richiedere che gli attivi siano
localizzati nel territorio della Repubblica, ove cio’ sia ritenuto
necessario per la salvaguardia degli interessi degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
3. L’impresa che e’ autorizzata ad esercitare congiuntamente i rami
vita ed i rami infortuni e malattia rispetta le disposizioni
stabilite per le imprese con sede legale nel territorio della
Repubblica.
Art. 50.
Calcolo del margine di solvibilita’ e della quota di garanzia
1. L’impresa dispone, per la sede secondaria, di un margine di
solvibilita’ costituito secondo le disposizioni del capo IV, in
quanto applicabili, e calcolato avuto riguardo all’attivita’ svolta
dalla sede secondaria secondo quanto previsto con regolamento
adottato dall’ISVAP.
2. Il terzo del minimo del margine di solvibilita’ costituisce la
quota di garanzia. La quota non puo’ essere inferiore alla meta’
degli importi previsti dall’articolo 46 per i rami ai quali si
riferisce l’autorizzazione.
3. Le attivita’ costitutive del margine di solvibilita’ sono
localizzate, fino a concorrenza dell’ammontare della quota di
garanzia, nel territorio della Repubblica, mentre per l’eccedenza
possono essere localizzate nel territorio di altri Stati membri.
4. La disposizione del comma 1 non si applica all’impresa
autorizzata ad operare anche in altri Stati membri, che sia soggetta
a vigilanza globale di solvibilita’ esercitata dalla autorita’ di
controllo di uno di tali Stati ai sensi dell’articolo 51.
Art. 51.
Agevolazioni per l’impresa operante in piu’ Stati membri
1. L’impresa, che al momento in cui fa istanza di autorizzazione ad
operare nel territorio della Repubblica e’ gia’ autorizzata
all’esercizio dei rami vita o dei rami danni in uno o piu’ Stati
membri o ha presentato in tali Stati domanda di autorizzazione, puo’
chiedere:
a) di poter calcolare, in deroga a quanto disposto nell’articolo
50, comma 1, il margine di solvibilita’ in funzione dell’attivita’
globale esercitata dalle proprie sedi secondarie stabilite nel
territorio degli Stati membri;
b) di poter costituire la cauzione prevista dall’articolo 28,
comma 5, soltanto in uno di tali Stati membri;
c) di poter localizzare in uno qualunque degli Stati membri, nei
quali ha insediato una sede secondaria, le attivita’ costitutive
della quota minima di garanzia. L’istanza va presentata all’ISVAP ed
alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri interessati.
2. Le agevolazioni possono essere richieste anche dall’impresa che,
dopo aver ottenuto l’autorizzazione ad operare nel territorio della
Repubblica, insedia una sede secondaria anche nel territorio di un
altro Stato membro.
3. Nella domanda l’impresa deve indicare l’autorita’ alla quale
chiede che venga demandato il controllo di solvibilita’ per il
complesso delle attivita’ effettuate dalle sedi secondarie stabilite
negli Stati membri. La domanda deve essere motivata. In caso di
accoglimento l’impresa deve costituire la cauzione prevista
dall’articolo 28, comma 5, nello Stato membro alla cui autorita’ e’
demandato il controllo della solvibilita’ per l’insieme delle
attivita’ esercitate nel territorio dell’Unione europea.
4. Le agevolazioni possono essere concesse soltanto congiuntamente
e con l’accordo di tutte le autorita’ degli Stati membri interessati.
Esse hanno effetto dal momento in cui l’autorita’ prescelta per il
controllo della solvibilita’ globale, avuta notizia dell’accordo di
tutti gli Stati membri interessati, comunica alle altre autorita’ di
essere disposta ad esercitare la vigilanza. Le agevolazioni vengono
meno in tutti gli Stati membri interessati in caso di revoca anche da
parte di una sola delle autorita’ di vigilanza.
5. L’impresa alla quale sono state concesse le agevolazioni calcola
il margine di solvibilita’ avendo riguardo all’attivita’ complessiva
svolta dall’insieme delle sedi secondarie stabilite negli Stati
membri.
Titolo IV DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI
Art. 52.
Nozione
1. La societa’ di mutua assicurazione costituita ai sensi
dell’articolo 2546 del codice civile puo’ esercitare l’attivita’
assicurativa nei rami vita o nei rami danni e limitatamente al
territorio della Repubblica, senza che trovi applicazione la
disciplina sui requisiti per l’accesso di cui al capo II del titolo
II, quando ricorrono le condizioni rispettivamente stabilite nei
commi 2 e 3. Le quote di partecipazione devono essere rappresentate
da azioni.
2. La societa’ di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei
rami vita, deve prevedere nello statuto la possibilita’ di esigere
contributi supplementari, o di ridurre le prestazioni, e riscuotere
contributi annui non superiori ad euro cinquecentomila.
3. La societa’ di mutua assicurazione, ai fini dell’esercizio dei
rami danni, deve prevedere nello statuto la possibilita’ di esigere
contributi supplementari e riscuotere contributi annui non superiori
ad un milione di euro, provenienti per almeno la meta’ dai soci.
4. Se gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono superati durante tre
esercizi consecutivi, a decorrere dal quarto esercizio la mutua
assicuratrice non e’ piu’ soggetta alle disposizioni del presente
titolo ed e’ tenuta a richiedere l’autorizzazione di cui all’articolo
13 entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio nel quale gli importi sono stati superati.
Nota all’art. 52:
- Per l’art. 2546 del codice civile vedi la nota
all’art. 14.
Art. 53.
Attivita’ esercitabili
1. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 2, puo’ esercitare
esclusivamente i rami I e II di cui all’articolo 2, comma 1.
2. L’impresa di cui all’articolo 52, comma 3, non puo’ esercitare i
rami 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18 di cui all’articolo 2, comma 3.
3. Le societa’ di mutua assicurazione limitano l’oggetto sociale
all’esercizio dei soli rami vita o dei soli rami danni ed alle
operazioni connesse o strumentali. Si applica l’articolo 12.
Art. 54.
Requisiti degli esponenti aziendali
1. Il Ministro delle attivita’ produttive determina, con il
regolamento di cui all’articolo 76, i requisiti di onorabilita’ e
indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di
professionalita’ che tengano conto delle dimensioni e delle
limitazioni all’attivita’ esercitata dalle mutue assicuratrici di cui
all’articolo 52.
Art. 55.
Autorizzazione
1. L’ISVAP o, nel caso delle regioni a statuto speciale, l’organo
regionale a cio’ preposto, fermo quanto disposto all’articolo 347,
comma 3, autorizzano le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Le societa’ autorizzate sono iscritte in apposita sezione,
rubricata altre mutue assicuratrici, dell’albo delle imprese di
assicurazione di cui all’articolo 14, comma 4.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina, salve le competenze delle
regioni a statuto speciale, il procedimento per il rilascio,
l’estensione ed il diniego dell’autorizzazione. Si applica
l’articolo 14, comma 3.
Art. 56.
Altre norme applicabili
1. L’ISVAP determina, con regolamento, l’adeguatezza patrimoniale e
organizzativa dell’impresa, gli obblighi di tenuta dei registri
contabili nonche’ quelli di comunicazione all’autorita’ di vigilanza,
tenuto conto delle dimensioni e delle limitazioni all’attivita’
esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all’articolo 52.
2. Nell’esercizio dell’attivita’ le mutue assicuratrici di cui
all’articolo 52 sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli
VIII, XIII, XIV, XVI e XVIII in quanto compatibili.
3. Alla mutua assicuratrice di cui al presente titolo non si
applicano gli articoli 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2519,
secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544, secondo comma, primo periodo,
2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, secondo comma,
2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquies-decies,
2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice
civile.
Nota all’art. 56:
- Il testo degli articoli 2346 sesto comma; 2349
secondo comma; 2519 secondo comma, 2526, 2541, 2543, 2544
secondo comma, primo periodo; 2545-quater, 2545-quinquies,
2545-octies, secondo comma; 2545-undecies, terzo comma;
2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies,
2545-septiesdecies, 2545-octiesdecies del codice civile,
sono i seguenti:
«Art. 2346 (Emissione delle azioni). – (Omissis).
Resta salva la possibilita’ che la societa’, a seguito
dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o
servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti
patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il
voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso
lo statuto ne disciplina le modalita’ e condizioni di
emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso
di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge
di circolazione.».
«Art. 2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei
prestatori di lavoro). – Omissis.
L’assemblea straordinaria puo’ altresi’ deliberare
l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della
societa’ o di societa’ controllate di strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o
anche di diritti amministrativi, escluso il voto
nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso
possono essere previste norme particolari riguardo alle
condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla
possibilita’ di trasferimento ed alle eventuali cause di
decadenza o riscatto.».
«Art. 2519 (Norme applicabili). – Omissis.
L’atto costitutivo puo’ prevedere che trovino
applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla
societa’ a responsabilita’ limitata nelle cooperative con
un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con
un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un
milione di euro.».
«Art. 2526 (Soci finanziatori e altri di titoli di
debito). – L’atto costitutivo puo’ prevedere l’emissione di
strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le
societa’ per azioni.
L’atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o
anche amministrativi attribuiti ai possessori degli
strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e’
sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
non si estendono alle riserve indivisibili a norma
dell’art. 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari
non puo’, in ogni caso, essere attribuito piu’ di un terzo
dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero
rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari
forniti del diritto di voto e’ disciplinato dagli
articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa’
a responsabilita’ limitata puo’ offrire in sottoscrizione
strumenti privi di diritti di amministrazione solo a
investitori qualificati.».
Art. 2541 (Assemblee speciali dei possessori degli
strumenti). – Se sono stati emessi strumenti finanziari
privi di diritto di voto, l’assemblea speciale di ciascuna
categoria delibera:
1) sull’approvazione delle deliberazioni
dell’assemblea della societa’ cooperativa che pregiudicano
i diritti della categoria;
2) sull’esercizio dei diritti ad essa eventualmente
attribuiti ai sensi dell’art. 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti
comuni di ciascuna categoria e sull’azione di
responsabilita’ nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese,
necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori
degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la societa’ cooperativa e
sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna
categoria di strumenti finanziari.
L’assemblea speciale e’ convocata dagli amministratori
della societa’ cooperativa o dal rappresentante comune,
quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei
possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione
delle deliberazioni dell’assemblea speciale e deve tutelare
gli interessi comuni dei possessori degli strumenti
finanziari nei rapporti con la societa’ cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i
libri di cui all’art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere
estratti; ha altresi’ il diritto di assistere all’assemblea
della societa’ cooperativa e di impugnarne le
deliberazioni.».
«Art. 2543 (Organo di controllo). – La nomina del
collegio sindacale e’ obbligatoria nei casi previsti dal
secondo e terzo comma dell’art. 2477, nonche’ quando la
societa’ emette strumenti finanziari non partecipativi.
L’atto costitutivo puo’ attribuire il diritto di voto
nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente
alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione
della partecipazione allo scambio mutualistico.I possessori degli strumenti finanziari dotati di
diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto
lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti
dell’organo di controllo.».
«Art. 2544 (Sistemi di amministrazione). – (Omissis).
Se la cooperativa ha adottato il sistema di
amministrazione di cui all’art. 2409-octies, i possessori
di strumenti finanziari non possono eleggere piu’ di un
terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e piu’
di un terzo dei componenti del consiglio di gestione.
(Omissis).».
«Art. 2545-quater (Riserve legali, statutarie e
volontarie). – Qualunque sia l’ammontare del fondo di
riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il
trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le
modalita’ previste dalla legge.
L’assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 2545-quinquies, la destinazione degli utili non
assegnati ai sensi del primo e secondo comma.».
«Art. 2545-quinquies (Diritto agli utili e alle riserve
dei soci cooperatori). – L’atto costitutivo indica le
modalita’ e la percentuale massima di ripartizione dei
dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate
proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve
divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il
complessivo indebitamento della societa’ e’ superiore ad un
quarto. La condizione non si applica nei confronti dei
possessori di strumenti finanziari.
L’atto costitutivo puo’ autorizzare l’assemblea ad
assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
a) l’emissione degli strumenti finanziari di cui
all’art. 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote
sottoscritte e versate, o mediante l’emissione di nuove
azioni, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2525,
nella misura massima complessiva del venti per cento del
valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di
scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo
statuto non prevede diversamente, attraverso l’emissione di
strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono
esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il
complessivo indebitamento della societa’ sia inferiore ad
un quarto.
Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si
applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati
regolamentati.».
«Art. 2545-octies (Perdita della qualifica di
cooperativa a mutualita’ prevalente). – (Omissis).
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno,
ove presente, gli amministratori devono redigere un
apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni
dalla approvazione al Ministero delle attivita’ produttive,
al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo
patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il
bilancio deve essere verificato senza rilievi da una
societa’ di revisione.».
«Art. 2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e
bilancio di trasformazione). – (Omissis).
L’assemblea non puo’ procedere alla deliberazione di
cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia
stata sottoposta a revisione da parte dell’autorita’ di
vigilanza nell’anno precedente o, comunque, gli
amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno
novanta giorni.».
«Art. 2545-terdecies (Insolvenza). – In caso di
insolvenza della societa’, l’autorita’ governativa alla
quale spetta il controllo sulla societa’ dispone la
liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che
svolgono attivita’ commerciale sono soggette anche al
fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione
coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa preclude la dichiarazione di
fallimento.».
«Art. 2545-quinquiesdecies. (Controllo giudiziario). –
I fatti previsti dall’art. 2409 possono essere denunciati
al tribunale dai soci che siano titolari del decimo del
capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo
dei soci, e, nelle societa’ cooperative che hanno piu’ di
tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti
anche all’autorita’ di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori, i sindaci e l’autorita’ di vigilanza,
dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti
sia stato gia’ nominato un ispettore o un commissario
dall’autorita’ di vigilanza.
L’autorita’ di vigilanza dispone la sospensione del
procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i
medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore
giudiziario.».
«Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). – In
caso di irregolare funzionamento delle societa’
cooperative, l’autorita’ di vigilanza puo’ revocare gli
amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della
societa’ ad un commissario, determinando i poteri e la
durata. Ove l’importanza della societa’ cooperativa lo
richieda, l’autorita’ di vigilanza puo’ nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo
sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati
atti anche i poteri dell’assemblea, ma le relative
deliberazioni non sono valide senza l’approvazione
dell’autorita’ di vigilanza.
Se l’autorita’ di vigilanza accerta irregolarita’ nelle
procedure di ammissione dei nuovi soci, puo’ diffidare la
societa’ cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i
provvedimenti di cui ai commi precedenti.».
«Art. 2545-septiesdecies. (Scioglimento per atto
dell’autorita). – L’autorita’ di vigilanza, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da
iscriversi nel registro delle imprese, puo’ sciogliere le
societa’ cooperative e gli enti mutualistici che non
perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione
di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o
che per due anni consecutivi non hanno depositato il
bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di
gestione.
Se vi e’ luogo a liquidazione, con lo stesso
provvedimento sono nominati uno o piu’ commissari
liquidatori». «Art. 2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori).
- In caso di irregolarita’ o di eccessivo ritardo nello
svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa’
cooperativa, l’autorita’ di vigilanza puo’ sostituire i
liquidatori o, se questi sono stati nominati dall’autorita’
giudiziaria, puo’ chiederne la sostituzione al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali e’
intervenuta la nomina di un liquidatore da parte
dell’autorita’ giudiziaria, l’autorita’ di vigilanza
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la
conseguente cancellazione dal registro delle imprese,
dell’elenco delle societa’ cooperative e degli enti
mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno
depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi
cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono
presentare all’autorita’ di vigilanza formale e motivata
domanda intesa a consentire la prosecuzione della
liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di
comunicazione da parte dell’autorita’ di vigilanza, il
conservatore del registro delle imprese territorialmente
competente provvede alla cancellazione della societa’
cooperativa o dell’ente mutualistico dal registro
medesimo.».
Titolo V ACCESSO ALL’ATTIVITA’ DI RIASSICURAZIONE Capo I Disposizioni generali
Art. 57.
Attivita’ di riassicurazione
1. L’attivita’ di riassicurazione consiste nell’accettazione di
rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’altra impresa di
riassicurazione ed e’ riservata alle imprese di riassicurazione,
salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Le imprese di riassicurazione limitano l’oggetto sociale
all’esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o
strumentali.
3. E’ vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di
societa’ che hanno per oggetto esclusivo l’esercizio all’estero
dell’attivita’ riassicurativa.
4. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente
l’attivita’ di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui
al titolo II relativamente all’assicurazione diretta. All’attivita’
di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano,
per quanto concerne l’accesso all’attivita’, le disposizioni
specificamente stabilite per tali imprese all’articolo 59.
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 58.
Autorizzazione
1. L’impresa che ha la sede legale nel territorio della Repubblica
e che intende esercitare esclusivamente l’attivita’ di
riassicurazione e’ autorizzata dall’ISVAP, con provvedimento da
pubblicare nel Bollettino, alle condizioni previste dall’articolo 59.
2. L’autorizzazione e’ rilasciata per uno o piu’ dei rami vita o
per uno o piu’ dei rami danni oppure, congiuntamente, per uno o piu’
dei rami vita e danni.
3. L’autorizzazione e’ valida per il territorio della Repubblica,
nonche’ per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.
Art. 59.
Requisiti e procedura
1. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione di cui all’articolo 58 quando
ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa’ per azioni costituita ai
sensi dell’articolo 2325 del codice civile o di societa’ europea ai
sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della
Societa’ europea;
b) la direzione generale e amministrativa dell’impresa
richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;
c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore
al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato
dall’ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un
milione e cinquecentomila sulla base dei rami esercitati, e sia
costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;
d) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo
statuto, un programma concernente l’attivita’ iniziale e la struttura
organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica
sottoscritta da un attuario iscritto all’albo professionale,
contenente l’esposizione dei criteri in base ai quali il programma
stesso e’ stato redatto e sono state effettuate le previsioni
relative ai ricavi ed ai costi;
e) i titolari di partecipazioni rilevanti siano in possesso dei
requisiti di onorabilita’ stabiliti dall’articolo 77 e sussistano i
presupposti per il rilascio dell’autorizzazione prevista
dall’articolo 68;
f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalita’,
onorabilita’ ed indipendenza indicati dall’articolo 76;
g) non sussistano tra l’impresa o i soggetti del gruppo di
appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino
l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
2. L’ISVAP nega l’autorizzazione quando dalla verifica delle
condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e
prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e
all’andamento dei mercati interessati. Il provvedimento e’
specificatamente e adeguatamente motivato ed e’ comunicato
all’impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione
della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.
3. Non si puo’ dare corso al procedimento per l’iscrizione nel
registro delle imprese se non consti l’autorizzazione di cui
all’articolo 58.
4. L’ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese,
iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione
autorizzate in Italia e ne da’ pronta comunicazione all’impresa
interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza
l’iscrizione all’albo.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, la procedura di
autorizzazione e le forme di pubblicita’ dell’albo.
Note all’art. 59:
- L’art. 2325 del codice civile e’ il seguente:
«Art. 2325 (Responsabilita). – Nella societa’ per
azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la
societa’ con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della societa’, per le
obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni
sono appartenute ad una sola persona, questa risponde
illimitatamente quando i conferimenti non siano stati
effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2342 o fin
quando non sia stata attuata la pubblicita’ prescritta
dall’art. 2362.».
- Il regolamento CE n. 2157/2001 dell’8 ottobre 2001
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
europee 10 novembre 2001, n. L 294) concerne lo «Statuto
della Societa’ europea.».
Capo III Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro stato membro o in uno stato terzo
Art. 60.
Attivita’ in regime di stabilimento
1. L’esercizio della riassicurazione in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica da parte dell’impresa che ha sede legale
in un altro Stato membro o in uno Stato terzo e’ sottoposto alla
preventiva autorizzazione dell’ISVAP.
2. L’ISVAP con regolamento determina, nel rispetto di condizioni
equivalenti a quelle di cui all’articolo 59, comma 1, la procedura
per l’accesso in regime di stabilimento nel territorio della
Repubblica.
3. L’ISVAP, verificata l’iscrizione nel registro delle imprese,
iscrive in apposita sezione dell’albo le imprese di riassicurazione
estere e ne da’ pronta comunicazione all’impresa interessata. Le
imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l’iscrizione
all’albo. Si applica l’articolo 59, commi 2 e 3.
Art. 61.
Attivita’ in regime di prestazione di servizi
1. E’ consentito, senza necessita’ di autorizzazione, l’accesso e
l’esercizio dell’attivita’ di riassicurazione in regime di libera
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle
imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato
terzo.
Titolo VI ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI RIASSICURAZIONE Capo I Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Art. 62.
Esercizio dell’attivita’ di riassicurazione
1. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative
alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche ed
all’adeguatezza patrimoniale per l’esercizio dell’attivita’ di
riassicurazione nel rispetto dei principi generali previsti agli
articoli 63, 64 e 65, avuto riguardo all’esigenza di sana e prudente
gestione dell’impresa.
2. L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente
l’attivita’ di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui
al titolo III relativamente all’assicurazione diretta. All’attivita’
di riassicurazione svolta dall’impresa di assicurazione si applicano
le disposizioni specificamente stabilite per tali imprese ai sensi
del comma 1.
Art. 63.
Requisiti organizzativi
1. L’impresa di riassicurazione opera con un’idonea organizzazione
amministrativa e contabile e con un adeguato sistema di controllo
interno.
2. Il sistema di controllo interno deve prevedere procedure atte a
far si che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente
integrati nell’organizzazione aziendale e che siano prese tutte le
misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere
al fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi.
Art. 64.
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. L’impresa che esercita l’attivita’ di riassicurazione, anche in
via non esclusiva, costituisce le riserve tecniche alla fine di
ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli
impegni assunti.
2. L’iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro
indiretto del portafoglio italiano ed estero e’ effettuata, in linea
di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.
L’impresa valuta la congruita’ delle riserve del lavoro indiretto
affinche’ risultino sufficienti in relazione agli impegni assunti ed
apporta in bilancio le eventuali rettifiche, anche tenuto conto delle
esperienze passate.
3. Per le obbligazioni relative al portafoglio estero l’impresa
costituisce le riserve tecniche previste dalle leggi degli Stati ai
quali il portafoglio si riferisce, ove esistenti, fatta salva
l’applicazione dei principi di cui al comma 2.
Art. 65.
Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche tengono conto del
tipo di affari assunti dall’impresa di riassicurazione e, in
particolare, della natura, dell’ammontare e della cadenza dei
pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile
realizzare condizioni di sufficienza, liquidita’, sicurezza,
qualita’, redditivita’ e correlazione degli investimenti.
2. L’impresa di riassicurazione e’ tenuta ad una adeguata e
diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa
rispondere al cambiamento delle condizioni economiche ed in
particolare all’andamento dei mercati finanziari e immobiliari o
all’impatto dei sinistri catastrofali.
3. L’impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui
risultano le attivita’ a copertura delle riserve tecniche dei rami
vita e dei rami danni. In qualsiasi momento l’importo degli attivi
iscritti deve essere, tenendo conto delle annotazioni dei movimenti,
almeno pari all’ammontare delle riserve tecniche.
4. Le attivita’ poste a copertura delle riserve tecniche ed
iscritte nel registro sono riservate in modo esclusivo
all’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa di
riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si
riferiscono. Le attivita’ di cui al presente comma costituiscono
patrimonio separato rispetto alle altre attivita’ detenute
dall’impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
5. L’impresa di riassicurazione comunica all’ISVAP la situazione
delle attivita’ risultante dal registro. L’ISVAP determina, con
regolamento, le disposizioni per la formazione e la tenuta del
registro, con particolare riguardo all’annotazione delle operazioni
effettuate, nonche’ i termini, le modalita’ e gli schemi per le
comunicazioni periodiche.
Art. 66.
Retrocessione dei rischi
1. L’ISVAP puo’ non tenere conto, ai fini della copertura delle
riserve tecniche e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per
l’esercizio dell’attivita’ di riassicurazione, della retrocessione
dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di
uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel
territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato
membro.
2. La decisione dell’ISVAP e’ motivata esclusivamente da
valutazioni attinenti alla solvibilita’ delle imprese
retrocessionarie.
Capo II Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo
Art. 67.
Attivita’ in regime di stabilimento
1. L’ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative
all’adeguatezza patrimoniale della sede secondaria, ai fini
dell’esercizio dell’attivita’ di riassicurazione nel territorio della
Repubblica, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 63, 64, 65
e 66, avuto comunque riguardo all’esigenza di sana e prudente
gestione.
Titolo VII ASSETTI PROPRIETARI E GRUPPO ASSICURATIVO Capo I Partecipazioni nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 68.
Autorizzazioni
1. L’ISVAP autorizza preventivamente l’acquisizione, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni rilevanti in un’impresa di assicurazione o
di riassicurazione e in ogni caso l’acquisizione di azioni delle
medesime imprese da chiunque effettuata quando comporta, tenuto conto
delle azioni gia’ possedute, una partecipazione superiore al cinque
per cento del capitale dell’impresa rappresentato da azioni con
diritto di voto.
2. L’ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle
partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti
dal medesimo stabiliti con regolamento e, indipendentemente da tali
limiti, quando le variazioni comportano il controllo dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
3. L’autorizzazione prevista dal comma 1 e’ necessaria anche per
l’acquisizione del controllo di una societa’ che detiene le
partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste
dal presente articolo si applicano anche all’acquisizione, in via
diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con
l’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del
suo statuto.
4. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a
richiedere l’autorizzazione quando i diritti derivanti dalle
partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti a un soggetto
diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.
5. L’ISVAP rilascia l’autorizzazione quando ricorrono condizioni
atte a garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione, avuto riguardo ai possibili
effetti dell’operazione sulla stabilita’, sull’efficienza e sulla
protezione degli assicurati dall’impresa interessata. L’ISVAP si
pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’autorizzazione si intende concessa se l’ISVAP non provvede entro
tale termine. Qualora l’ISVAP richieda le informazioni od esegua gli
accertamenti di cui all’articolo 71, che siano necessari per il
rilascio dell’autorizzazione, il termine resta sospeso sino al
ricevimento delle informazioni od al compimento dei relativi atti. Il
procedimento deve comunque concludersi entro centoventi giorni.
6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti
appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di
reciprocita’, l’ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al
Ministro delle attivita’ produttive, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo’ vietare, entro un mese
dalla comunicazione, il rilascio dell’autorizzazione.
7. L’ISVAP puo’ sospendere o revocare l’autorizzazione, tenuto
conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di
accordi di cui all’articolo 70 o di altri eventi successivi
all’autorizzazione.
8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono
l’autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente
comunicati al richiedente e all’impresa interessata e sono quindi
pubblicati nel Bollettino.
9. L’ISVAP determina con regolamento, in conformita’ con i principi
stabiliti dal Ministro delle attivita’ produttive ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, lettera oo), le disposizioni di attuazione.
Art. 69.
Obblighi di comunicazione
1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione
rilevante in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ne da’
comunicazione all’ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle
partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in
aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento
adottato dall’ISVAP.
2. Le societa’ fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome
partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all’ISVAP le
generalita’ dei fiducianti.
3. L’ISVAP, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi
indicati nel presente articolo, puo’ chiedere informazioni, ordinare
l’esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti
comunque interessati.
4. L’ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalita’,
termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2,
anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta
o e’ attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della
partecipazione.
Art. 70.
Comunicazione degli accordi di voto
1. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o
per effetto l’esercizio concertato del voto in un’impresa di
assicurazione o di riassicurazione o in una societa’ che la controlla
e’ comunicato all’ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali
rappresentanti dell’impresa cui l’accordo si riferisce entro cinque
giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta,
dal momento in cui viene posto in essere.
2. Quando dall’accordo derivi una concertazione del voto tale da
pregiudicare la sana e prudente gestione dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione, l’ISVAP puo’ sospendere il
diritto di voto dei partecipanti all’accordo stesso.
3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e
4 dell’articolo 69.
Art. 71.
Richiesta di informazioni
1. L’ISVAP puo’ chiedere alle imprese di assicurazione e di
riassicurazione e alle societa’ e agli enti di qualsiasi natura che
possiedono partecipazioni nelle imprese medesime l’indicazione
nominativa dei titolari delle partecipazioni secondo quanto risulta
dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute o da altri dati a
loro disposizione.
2. L’ISVAP puo’ altresi’ richiedere agli amministratori delle
societa’ e degli enti titolari di partecipazioni in imprese di
assicurazione e di riassicurazione l’indicazione dei soggetti
controllanti.
3. L’ISVAP, per la verifica di ogni interrelazione finanziaria con
le societa’ controllanti, controllate e collegate alle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, puo’ chiedere informazioni,
ordinare l’esibizione di documenti ed il compimento di accertamenti
alle medesime societa’.
4. Per gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3, l’ISVAP puo’
chiedere informazioni ai soggetti, anche stranieri, titolari di una
partecipazione in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
5. L’ISVAP puo’ inoltre chiedere alle societa’ fiduciarie, alle
societa’ di intermediazione mobiliare ed a chiunque ne sia a
conoscenza informazioni sulle operazioni di assunzione di
partecipazioni in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
6. L’ISVAP, in relazione alle richieste che interessano societa’
con titoli negoziati in un mercato regolamentato, informa la CONSOB,
della cui assistenza puo’ avvalersi per le indagini che interessano
le medesime societa’.
Art. 72.
Nozione di controllo
1. Ai fini del presente titolo, il controllo sussiste anche con
riferimento a soggetti diversi dalle societa’, nei casi previsti
dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile ed in
presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per
oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attivita’ di
direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell’influenza
dominante, salvo prova contraria, allorche’ ricorra una delle
seguenti situazioni:
a) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il
diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o
del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della
maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle
materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
b) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la
revoca della maggioranza dei componenti dell’organo che svolge
funzioni di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
c) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere
assicurativo, riassicurativo, finanziario e organizzativo idonei a
conseguire uno dei seguenti effetti:
1) la trasmissione degli utili o delle perdite;
2) il coordinamento della gestione dell’impresa con quella di
altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
3) l’attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dalle partecipazioni possedute;
4) l’attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati, in
base alla titolarita’ delle partecipazioni, di poteri nella scelta
degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o
dei dirigenti delle imprese;
d) l’assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti
elementi quali, esemplificativamente, legami importanti e durevoli di
riassicurazione.
Nota all’art. 72:
- Gli articoli 2359 primo e secondo comma; 2364 e
2364-bis del codice civile sono i seguenti:
«Art. 2359 (Societa’ controllate e societa’ collegate).
- Sono considerate societa’ controllate:
1) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone di
voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante
nell’assemblea ordinaria;
3) le societa’ che sono sotto influenza dominante di
un’altra societa’ in virtu’ di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa’
controllate, a societa’ fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.».
«Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa’ prive di
consiglio di sorveglianza). – Nelle societa’ prive di
consiglio di sorveglianza, l’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i
sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando
previsto, il soggetto al quale e’ demandato il controllo
contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei
sindaci, se non e’ stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilita’ degli
amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla
legge alla competenza dell’assemblea, nonche’ sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
la responsabilita’ di questi per gli atti compiuti;
6) approva l’eventuale regolamento dei lavori
assembleari.
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e
comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale. Lo statuto puo’ prevedere un
maggior termine, comunque non superiore a centottanta
giorni, nel caso di societa’ tenute alla redazione del
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto
della societa’; in questi casi gli amministratori segnalano
nella relazione prevista dall’art. 2428 le ragioni della
dilazione.».
«Art. 2364-bis (Assemblea ordinaria nelle societa’ con
consiglio di sorveglianza). – Nelle societa’ ove e’
previsto il consiglio di sorveglianza, l’assemblea
ordinaria:
1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
2) determina il compenso ad essi spettante, se non e’
stabilito nello statuto;
3) delibera sulla responsabilita’ dei consiglieri di
sorveglianza; 4) delibera sulla distribuzione degli utili;
5) nomina il revisore.
Si applica il secondo comma dell’art. 2364.».
Art. 73.
Partecipazioni indirette
1. Ai fini dell’applicazione dei capi I e III del presente titolo,
si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque
possedute:
a) per il tramite di societa’ controllate, di societa’ fiduciarie
o per interposta persona;
b) a titolo di deposito, garanzia pignoratizia o usufrutto,
qualora il depositario, il creditore pignoratizio o l’usufruttuario
possa esercitare discrezionalmente i diritti di voto ad esse
inerenti;
c) che sono oggetto di contratto di riporto o di contratti
derivati, dei quali si tiene conto tanto nei confronti del riportato
che del riportatore ovvero nei confronti di entrambe le parti dei
contratti medesimi, salvo la prova dell’esclusiva attribuzione ad una
sola parte del potere di influenzare la gestione dell’impresa.
Art. 74.
Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di
alienazione
1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri
diritti, che consentono di influire sull’impresa, inerenti a
partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall’articolo
68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I
diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire
sull’impresa, non possono essere altresi’ esercitati per le
partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni di
cui agli articoli 69 e 70.
2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il
diverso atto, adottati con il voto o con il contributo determinanti
delle partecipazioni previste dal comma 1, e’ impugnabile, secondo le
previsioni del codice civile. L’impugnazione puo’ essere proposta
anche dall’ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se
questa e’ soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei
mesi dall’iscrizione ovvero, se questa e’ soggetta solo a deposito
presso l’ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla
data di questo. Le partecipazioni per le quali non puo’ essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione della relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste
dall’articolo 68 non sono state ottenute o sono state revocate devono
essere alienate entro i termini stabiliti dall’ISVAP.
4. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti
o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste
dall’articolo 68 non siano state ottenute ovvero siano state sospese
o revocate.
Art. 75.
Protocolli di autonomia
1. Al fine dell’applicazione del presente capo, l’ISVAP puo’
richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni rilevanti
nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle
imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile
dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall’Istituto
in via generale o in via particolare, attestante la natura e
l’entita’ dei rapporti finanziari ed operativi, nonche’ le misure e
gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare
per assicurare l’autonomia dell’impresa.
2. L’ISVAP puo’ sospendere il diritto di voto dei titolari di
partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno
comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto
riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
Capo II Requisiti di onorabilita’ professionalita’ e indipendenza
Art. 76.
Requisiti di professionalita’, onorabilita’ e indipendenza degli
esponenti aziendali
1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di
direzione e di controllo presso le imprese di assicurazione e di
riassicurazione devono possedere i requisiti di professionalita’, di
onorabilita’ e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal
Ministro delle attivita’ produttive, sentito l’ISVAP.
2. Il difetto dei requisiti, iniziale o sopravvenuto, determina la
decadenza dall’ufficio. Essa e’ dichiarata dal consiglio di
amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di
gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza e’ pronunciata
dall’ISVAP.
3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal
codice civile o dallo statuto dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione, si applica il comma 2.
4. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le cause che
comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La
sospensione e’ dichiarata con le modalita’ indicate nel comma 2.
Art. 77.
Requisiti dei partecipanti
1. Il Ministro delle attivita’ produttive, sentito l’ISVAP,
determina, con regolamento, i requisiti di onorabilita’ dei titolari
di partecipazioni rilevanti.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Ministro delle
attivita’ produttive stabilisce le soglie partecipative per
l’applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano
anche le partecipazioni possedute per il tramite di societa’
controllate, di societa’ fiduciarie o per interposta persona.
3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i
diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire
sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle
partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza,
la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il
contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1,
sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile.
L’impugnazione puo’ essere proposta anche dall’ISVAP entro sei mesi
dalla data della deliberazione o, se questa e’ soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro sei mesi dall’iscrizione ovvero, se
questa e’ soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registro
delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le
partecipazioni per le quali non puo’ essere esercitato il diritto di
voto sono computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 2, dei
soggetti privi dei requisiti di onorabilita’ devono essere alienate
entro i termini stabiliti dall’ISVAP.
Art. 78.
Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il
controllo sulla gestione
1. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che
fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli
amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi
componenti.
2. Se non diversamente disposto, le norme del presente codice che
fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che
svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di
sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione.
Capo III partecipazioni delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 79.
Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di
riassicurazione
1. L’impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il
patrimonio libero, puo’ assumere partecipazioni, anche di controllo,
in altre societa’ ancorche’ esercitino attivita’ diverse da quelle
consentite alle stesse imprese.
2. Quando la partecipazione in una societa’ controllata, assunta ai
sensi del comma 1, ha carattere di strumentalita’ o di connessione
con l’attivita’ assicurativa o riassicurativa, l’ISVAP puo’ chiedere
che cio’ risulti da un programma di attivita’.
3. Se la partecipazione comporta il controllo di una societa’ che
esercita attivita’ diverse da quelle consentite alle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, l’operazione e’ soggetta
all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP. Si applica l’articolo 68,
commi 5, 7 e 8.
4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per
ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con
patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di
assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente
capo, nel caso di assunzione di partecipazioni rilevanti in altre
imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano
le disposizioni di cui al capo I.
Art. 80.
Obblighi di comunicazione
1. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica
tempestivamente all’ISVAP l’intenzione di assumere una partecipazione
in altra societa’, qualora la partecipazione stessa, da sola od
unitamente ad altra gia’ posseduta, comporti il controllo della
societa’ partecipata.
2. E’ altresi’ preventivamente comunicata l’intenzione di assumere
ogni altra partecipazione, quando la stessa, da sola o unitamente ad
altra gia’ posseduta, risulti consistente in base al patrimonio netto
o al totale degli investimenti dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione ovvero rispetto all’entita’ dei diritti di voto o
alla rilevanza degli altri diritti che consentono di influire sulla
societa’ partecipata.
3. L’ISVAP, tenuto conto dell’esigenza di verificare la
concentrazione degli investimenti e la loro influenza sulla struttura
patrimoniale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione,
stabilisce con regolamento presupposti, modalita’ e termini delle
comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle
ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o e’ attribuito ad un
soggetto diverso dal titolare della partecipazione.
Art. 81.
Vigilanza prudenziale
1. L’ISVAP, al fine di verificare l’osservanza degli obblighi
indicati negli articoli 79 e 80, puo’ chiedere informazioni ai
soggetti comunque interessati.
2. Qualora dalla partecipazione derivi un pericolo alla stabilita’
dell’impresa, avuto riguardo alla natura ed all’andamento
dell’attivita’ svolta dalla societa’ partecipata, alla dimensione
dell’investimento in relazione al patrimonio libero dell’impresa,
l’ISVAP ordina che la stessa sia alienata ovvero opportunamente
ridotta, anche al di sotto del controllo, assegnando a tal fine un
termine compatibile con l’esigenza che l’operazione possa aver luogo
senza pregiudizio per la stabilita’ dell’impresa di assicurazione o
di riassicurazione.
3. Nel caso in cui l’impresa non ottemperi all’ordine, l’ISVAP
nomina un commissario con i compiti previsti dall’articolo 229 o, se
ricorrono i presupposti di cui all’articolo 230, un commissario per
la gestione provvisoria col compito di provvedervi ovvero propone al
Ministro delle attivita’ produttive l’adozione del provvedimento di
amministrazione straordinaria oppure la revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attivita’.
4. La mancata ottemperanza all’ordine di cui al comma 2 comporta,
in ogni caso, l’esclusione dell’investimento dagli elementi
costitutivi del margine di solvibilita’ dell’impresa di assicurazione
o di riassicurazione
Capo IV Gruppo assicurativo
Art. 82.
Gruppo assicurativo
1. A fini di vigilanza, il gruppo assicurativo e’ alternativamente
composto:
a) dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione italiana
capogruppo e dalle imprese assicurative, riassicurative e dalle
societa’ strumentali da questa controllate;
b) dall’impresa italiana di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo e dalle imprese assicurative,
riassicurative e dalle societa’ strumentali da questa controllate.
2. Sono escluse dal gruppo assicurativo le societa’ che esercitano
l’attivita’ bancaria e le altre societa’ che sono sottoposte a
vigilanza consolidata in conformita’ al testo unico bancario. Sono
parimenti escluse le societa’ che esercitano attivita’ di
intermediazione finanziaria e le altre societa’ che sono sottoposte a
vigilanza sul gruppo della societa’ di intermediazione mobiliare o di
gestione collettiva del risparmio in conformita’ al testo unico
dell’intermediazione finanziaria.
Art. 83.
Impresa capogruppo
1. Capogruppo e’ l’impresa di assicurazione o di riassicurazione
italiana ovvero l’impresa di partecipazione assicurativa con sede
legale in Italia, che controlla, direttamente o indirettamente, le
societa’ componenti il gruppo assicurativo e che non e’, a sua volta,
controllata da un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione
italiana o da un’altra impresa di partecipazione assicurativa o
riassicurativa con sede legale in Italia, che possa essere
considerata capogruppo.
2. L’ISVAP accerta che lo statuto della capogruppo non contrasti
con la sana e prudente gestione del gruppo.
Art. 84.
Impresa di partecipazione capogruppo
1. Ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione
e controllo presso la societa’ di partecipazione assicurativa o
riassicurativa capogruppo si applicano le disposizioni in materia di
requisiti di professionalita’, di onorabilita’ e di indipendenza
previste per i soggetti che esercitano le medesime funzioni presso le
imprese di assicurazione e di riassicurazione.
2. Alla societa’ di partecipazione assicurativa o riassicurativa
capogruppo si applicano gli obblighi di comunicazione di cui
all’articolo 190, commi 3, 4 e 5.
3. Alle imprese di partecipazione capogruppo si applicano le
disposizioni di cui ai capi I e II del presente titolo.
Art. 85.
Albo delle imprese capogruppo
1. L’impresa capogruppo e’ iscritta in un apposito albo tenuto
dall’ISVAP.
2. La capogruppo comunica all’ISVAP l’esistenza del gruppo
assicurativo e la sua composizione aggiornata.
3. L’ISVAP puo’ procedere d’ufficio all’accertamento dell’esistenza
di un gruppo assicurativo e alla sua iscrizione nell’albo e puo’
richiedere alla capogruppo la rideterminazione della composizione del
gruppo assicurativo.
4. Le societa’ appartenenti al gruppo indicano negli atti e nella
corrispondenza l’iscrizione nell’albo dei gruppi assicurativi.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, gli adempimenti connessi
alla tenuta e all’aggiornamento dell’albo.
Art. 86.
Poteri di indagine
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla
vigilanza di cui al presente capo, l’ISVAP puo’ effettuare ispezioni,
direttamente o tramite soggetti incaricati, presso la capogruppo e
presso le societa’, con sede legale nel territorio della Repubblica,
appartenenti al gruppo assicurativo.
2. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di societa’ diverse da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio
della vigilanza sul gruppo assicurativo.
3. Nei confronti delle societa’ appartenenti al gruppo assicurativo
e dei titolari di partecipazioni nelle medesime societa’, sono
attribuiti all’ISVAP i poteri previsti dall’articolo 71.
Art. 87.
Disposizioni di carattere generale o particolare
1. L’ISVAP, al fine di assicurare una stabile ed efficiente
gestione del gruppo, puo’ impartire alla capogruppo, con regolamento
o con provvedimenti di carattere particolare, disposizioni
concernenti il gruppo assicurativo complessivamente considerato o
suoi componenti, aventi ad oggetto adeguate procedure di gestione del
rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili,
ed appropriati meccanismi di controllo interno.
2. Le procedure di gestione del rischio includono:
a) un governo societario del gruppo e delle sue componenti
efficace e idoneo alla definizione ed alla revisione periodica delle
strategie da parte degli organi con funzione di amministrazione,
direzione e controllo delle imprese del gruppo, in particolare per
quanto concerne i rischi assunti;
b) procedure atte a far si che i sistemi di monitoraggio dei
rischi siano correttamente integrati nell’organizzazione aziendale e
che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza
dei sistemi posti in essere nelle imprese di cui all’articolo 82 al
fine di consentire la quantificazione e il controllo dei rischi a
livello del gruppo assicurativo.
3. I meccanismi di controllo interno includono procedure adeguate
per quanto concerne la verifica e la quantificazione dei rischi
assunti e la loro correlazione con il patrimonio netto delle singole
imprese del gruppo. La capogruppo adotta i provvedimenti di
attuazione delle disposizioni impartite dall’ISVAP e ne fa osservare
l’applicazione nei confronti delle imprese del gruppo, informandone
periodicamente l’ISVAP.
4. Gli amministratori delle societa’ controllate sono tenuti a
fornire alla capogruppo la necessaria collaborazione per il rispetto
delle norme sulla vigilanza assicurativa.
Titolo VIII BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI Capo I Disposizioni generali sul bilancio
Art. 88.
Disposizioni applicabili
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede
legale nel territorio della Repubblica redigono il bilancio secondo
la disciplina prevista nei capi I, II e III del presente titolo.
2. Le disposizioni sul bilancio delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione si applicano anche alle sedi secondarie di imprese
aventi sede legale in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare nel
territorio della Repubblica le assicurazioni nei rami vita o nei rami
danni ovvero la riassicurazione ed alle sedi secondarie di imprese
aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel
territorio della Repubblica la sola riassicurazione.
3. Le disposizioni relative ai rami vita si applicano anche alle
imprese di assicurazione che esercitano solo l’attivita’ nei ramo
malattia esclusivamente o principalmente secondo i metodi
dell’assicurazione dei rami vita.
Art. 89.
Disposizioni particolari
1. Per quanto non previsto dal presente titolo e dai provvedimenti
di attuazione, si applicano le disposizioni del codice civile e
quelle di cui al decreto legislativo 9 aprile 1991 n. 127, al decreto
legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ed al decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38.
2. E’ consentita la tenuta di una contabilita’ plurimonetaria. In
deroga a quanto previsto dall’articolo 2423, ultimo comma, del codice
civile, l’ISVAP, con regolamento, puo’ prescrivere o consentire che
la nota integrativa sia redatta in migliaia di euro oppure
prescrivere o consentire un grado di sintesi maggiore delle migliaia,
sentita la CONSOB per le societa’ quotate.
Note all’art. 89:
- Il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 aprile 1991, n. 90,
S.O.) concerne «Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e
83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali
e consolidati, ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge
26 marzo 1990, n. 69.».
- Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173
vedi le note alla premessa.
- Per il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38
vedi le note alla premessa.
- L’art. 2423 ultimo comma, del codice civile e’ il
seguente:
«Art. 2423 (Redazione del bilancio). – (Omissis).
Il bilancio deve essere redatto in unita’ di euro,
senza cifre decimali, ad eccezione della nota integrativa
che puo’ essere redatta in migliaia di euro.».
Art. 90.
Schemi
1. L’ISVAP, con regolamento, determina gli schemi di bilancio, il
piano dei conti che le imprese adottano nella loro gestione, il
prospetto delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche ed il
prospetto dimostrativo del margine di solvibilita’.
2. L’ISVAP, con regolamento, puo’ emanare istruzioni esplicative ed
applicative, prescrivere informazioni integrative o piu’ dettagliate,
nonche’ stabilire la documentazione necessaria all’espletamento delle
funzioni di vigilanza ai fini delle verifiche sul bilancio di
esercizio e sul bilancio consolidato.
3. Le modalita’ di tenuta del sistema contabile devono consentire
il raccordo con i conti di bilancio secondo quanto disposto
dall’ISVAP con regolamento.
4. I poteri dell’ISVAP sono esercitati nel rispetto dei principi
contabili internazionali nei confronti dei soggetti che redigono il
bilancio di esercizio o il bilancio consolidato in conformita’ ai
principi contabili internazionali. Al fine di verificare l’esattezza
dei dati del bilancio consolidato, l’ISVAP puo’ richiedere dati,
notizie ed informazioni alle societa’ ed agli enti controllati da
imprese di assicurazione e di riassicurazione ovvero eseguire
ispezioni presso i medesimi enti e societa’. Nel caso in cui la
societa’ o l’ente sia sottoposto alla vigilanza di un’altra
autorita’, l’ISVAP ne richiede la collaborazione.
Capo II Bilancio di esercizio
Art. 91.
Principi di redazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui
all’articolo 88, comma 1, che emettono strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro
dell’Unione europea e che non redigono il bilancio consolidato,
redigono il bilancio di esercizio in conformita’ ai principi
contabili internazionali.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui
all’articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all’articolo
88, comma 2, che non utilizzano i principi contabili internazionali,
redigono il bilancio in conformita’ al decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173. Per ciascun patrimonio destinato costituito ai sensi
dell’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile,
va allegato al bilancio di esercizio un separato rendiconto redatto
secondo le disposizioni previste dall’articolo 89.
Nota all’art. 91:
- Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
vedi note alla premessa.
- L’art. 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice
civile e’ il seguente:
«Art. 2447-bis (Patrimoni destinati ad uno specifico
affare). – La societa’ puo’:
a) costituire uno o piu’ patrimoni ciascuno dei quali
destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;».
Art. 92.
Esercizio sociale e termine per l’approvazione
1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ogni anno.
2. Ove previsto dallo statuto, il termine di cui all’articolo 2364,
secondo comma, del codice civile puo’ essere prorogato dall’impresa
di assicurazione sino al 30 giugno quando particolari esigenze lo
richiedano ovvero quando sia autorizzata anche all’attivita’
riassicurativa e la eserciti in misura rilevante ovvero nel caso di
imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato.
3. Le imprese che esercitano la sola riassicurazione approvano il
bilancio di esercizio entro il 30 giugno dell’anno successivo a
quello a cui si riferisce il bilancio stesso. Ove previsto dallo
statuto, il termine puo’ essere prorogato dall’impresa di
riassicurazione sino al 30 settembre quando particolari esigenze lo
richiedano.
4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, che si
avvalgono della facolta’ prevista dai commi 2 e 3, ne danno evidenza
nella nota integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione
all’ISVAP, specificando le ragioni della proroga.
Nota all’art. 92:
- Per l’art. 2364 del codice civile, vedi note all’art.
72.
Art. 93.
Deposito e pubblicazione
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui
all’articolo 88, comma 1, e le sedi secondarie di cui all’articolo
88, comma 2, sono tenute al deposito e alla pubblicazione del
bilancio ai sensi dell’articolo 2435 del codice civile.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette
all’obbligo di revisione del bilancio e depositano la relazione della
societa’ di revisione insieme alla relazione dell’attuario nominato
dalla medesima societa’.
3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione depositano, in
allegato al bilancio, un prospetto contenente l’indicazione delle
attivita’ che sono state assegnate, alla chiusura dell’esercizio,
alla copertura delle riserve tecniche.
4. Le imprese di assicurazione che esercitano il ramo assistenza
depositano, in allegato al bilancio, una relazione dalla quale
risultino il personale e le attrezzature di cui l’impresa dispone per
far fronte agli impegni assunti.
5. Le imprese di assicurazione depositano altresi’ il prospetto
dimostrativo della situazione del margine di solvibilita’, che viene
sottoscritto anche dall’attuario incaricato per i rami vita.
Nota all’art. 93:
- L’art. 2435 del codice civile e’ il seguente:
«Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell’elenco
dei soci e dei titolari di diritti su azioni). – Entro
trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio,
corredata dalle relazioni previste dagli articoli 2428 e
2429 e dal verbale di approvazione dell’assemblea o del
consiglio di sorveglianza, deve essere, a cura degli
amministratori, depositata presso l’ufficio del registro
delle imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di
lettera raccomandata.
Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio le
societa’ non aventi azioni quotate in mercati regolamentati
sono tenute altresi’ a depositare per l’iscrizione nel
registro delle imprese l’elenco dei soci riferito alla data
di approvazione del bilancio, con l’indicazione del numero
delle azioni possedute, nonche’ dei soggetti diversi dai
soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli
sulle azioni medesime. L’elenco deve essere corredato
dall’indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel
libro dei soci a partire dalla data di approvazione del
bilancio dell’esercizio precedente.».
Art. 94.
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli
amministratori sull’andamento della gestione nel suo complesso, da
cui risultino in ogni caso le informazioni che riguardano:
a) l’evoluzione del portafoglio assicurativo;
b) l’andamento dei sinistri nei principali rami esercitati;
c) le forme riassicurative maggiormente significative adottate
nei principali rami esercitati;
d) le attivita’ di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti
immessi sul mercato;
e) le linee essenziali seguite nella politica degli investimenti;
f) notizie in merito al contenzioso, se significativo;
g) il numero e il valore nominale delle azioni o quote proprie,
delle azioni o quote dell’impresa controllante detenute in
portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso
dell’esercizio, le corrispondenti quote di capitale sottoscritto, dei
corrispettivi ed i motivi degli acquisti e delle alienazioni;
h) i rapporti con le imprese del gruppo distinguendo fra imprese
controllanti, controllate e consociate, nonche’ i rapporti con
imprese collegate;
i) l’evoluzione prevedibile della gestione, con particolare
riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all’andamento
dei sinistri e alle eventuali modifiche alle forme riassicurative
adottate;
l) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.
2. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano anche alle
azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di
societa’ fiduciaria o per interposta persona.
Capo III Bilancio consolidato
Art. 95.
Imprese obbligate
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede
legale nel territorio della Repubblica e le sedi secondarie delle
imprese estere di cui all’articolo 88, comma 2, che controllano una o
piu’ societa’, redigono il bilancio consolidato conformemente ai
principi contabili internazionali.
2. Allo stesso obbligo sono soggette le imprese di partecipazione
assicurativa con sede legale in Italia, che detengono il controllo di
una o piu’ imprese di assicurazione o di riassicurazione ovunque
costituite.
3. Ai soli fini dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato
sono considerate imprese controllate quelle indicate nell’articolo 26
del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
Nota all’art. 95:
- Si riporta il testo dell’art. 26 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127.
«Art. 26 (Imprese controllate). – 1. Agli effetti
dell’art. 25 sono considerate imprese controllate quelle
indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2359
del codice civile.
2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate
controllate:
a) le imprese su cui un’altra ha il diritto, in
virtu’ di un contratto o di una clausola statutaria, di
esercitare un’influenza dominante, quando la legge
applicabile consenta tali contratti o clausole;
b) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con
altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di
voto.
3. Ai fini dell’applicazione del comma precedente si
considerano anche i diritti spettanti a societa’
controllate, a societa’ fiduciarie e a persone interposte;
non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.».
Art. 96.
Direzione unitaria
1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato sussiste anche
nel caso in cui due o piu’ imprese di assicurazione o riassicurazione
aventi sede legale nel territorio della Repubblica ovvero imprese di
partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, tra le
quali non esistano le relazioni di cui all’articolo 95, comma 3,
operino secondo una direzione unitaria in virtu’ di un contratto o di
una clausola dei rispettivi statuti oppure quando i loro organi di
amministrazione siano composti in maggioranza dalle medesime persone.
La direzione unitaria tra le imprese puo’ concretizzarsi anche in
legami importanti e durevoli di riassicurazione.
2. Sono in ogni caso assimilate alle imprese di cui al comma 1
quelle sottoposte alla direzione unitaria di uno dei seguenti
soggetti controllanti:
a) un’impresa o un ente, costituito in Italia, diverso da
un’impresa di assicurazione o riassicurazione ovvero da una societa’
di partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2;
b) un’impresa o un ente costituito in un altro Stato, salvo che
non ricorrano le condizioni di esonero previste all’articolo 97;
c) una persona fisica.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 e’ tenuta alla redazione del
bilancio consolidato l’impresa che, in base ai dati dell’ultimo
bilancio d’esercizio approvato, presenta l’ammontare maggiore del
totale dell’attivo.
4. L’impresa soggetta all’obbligo di redazione del bilancio
consolidato che operi anche secondo una direzione unitaria ai sensi
dei commi 1 e 2 e’ tenuta alla redazione del bilancio consolidato
esclusivamente in base al comma 3, quando ricorrono le seguenti
condizioni:
a) l’impresa non ha emesso titoli quotati in mercati
regolamentati;
b) la redazione del bilancio consolidato non e’ richiesta almeno
sei mesi prima della fine dell’esercizio da tanti soci che
rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.
5. In caso di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio
consolidato ai sensi del comma 4, le ragioni dell’esonero sono
indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio. La nota
integrativa indica altresi’ la denominazione e la sede dell’impresa
che redige il bilancio consolidato ai sensi del presente articolo.
Copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella
dell’organo di controllo sono depositati presso l’ufficio del
registro delle imprese del luogo ove e’ la sede dell’impresa
esonerata.
6. Restano salve le disposizioni relative alle societa’ che hanno
emesso titoli quotati in mercati regolamentati.
Art. 97.
Esonero dall’obbligo di redazione
1. L’obbligo di redazione del bilancio consolidato non sussiste nei
confronti delle imprese di cui all’articolo 95, commi 1 e 2, a loro
volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa
tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente
titolo ovvero da un’impresa di assicurazione o riassicurazione
costituita in un altro Stato membro.
2. L’esonero e’ subordinato alle seguenti circostanze:
a) che l’impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in
mercati regolamentati;
b) che la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per
cento delle azioni o quote dell’impresa controllata ovvero, in
difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato
non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio da
tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale;
c) che l’impresa controllata e le imprese da questa controllate
da includere nel consolidamento ai sensi del presente titolo siano
incluse nel bilancio consolidato della controllante;
d) che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato
membro, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato
conformemente alle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
3. Le ragioni dell’esonero sono indicate nella nota integrativa al
bilancio di esercizio. La nota integrativa indica altresi’ la
denominazione e la sede dell’impresa che redige il bilancio
consolidato ai sensi del presente articolo. Una copia del bilancio
della controllante, della relazione sulla gestione e di quella
dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana, e’ depositata
presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove e’ la sede
dell’impresa controllata.
Art. 98.
Obbligo di redazione a esclusivi fini di vigilanza
1. L’ISVAP individua, con regolamento, i soggetti non sottoposti
agli obblighi di redazione del bilancio consolidato previsti dagli
articoli 95 e 96, che sono tenuti, ad esclusivi fini di vigilanza, a
redigere il bilancio consolidato.
Art. 99.
Data di riferimento
1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la
data di chiusura del bilancio di esercizio dell’impresa controllante
obbligata alla redazione. Nel caso quest’ultima sia un’impresa di
partecipazione assicurativa di cui all’articolo 95, comma 2, la data
di riferimento coincide con la data di chiusura dell’esercizio delle
imprese assicurative controllate.
Art. 100.
Relazione sulla gestione
1. Il bilancio consolidato deve essere corredato da una relazione
degli amministratori sulla situazione complessiva delle imprese in
esso incluse e sull’andamento della gestione nel suo insieme e nei
vari settori, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli
investimenti da cui risultino le informazioni che riguardano:
a) le attivita’ di ricerca e di sviluppo e i nuovi prodotti
immessi sul mercato;
b) il numero e il valore nominale delle azioni o quote
dell’impresa controllante possedute da essa o da imprese controllate,
anche per il tramite di societa’ fiduciarie o per interposta persona,
con l’indicazione della quota di capitale corrispondente;
c) l’evoluzione prevedibile della gestione, con particolare
riguardo allo sviluppo del portafoglio assicurativo, all’andamento
dei sinistri e alle eventuali modifiche, se significative, delle
forme riassicurative;
d) i fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del
bilancio consolidato.
Capo IV Libri e registri obbligatori
Art. 101.
Libri e registri obbligatori
1. Le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati
terzi, ferme restando le altre disposizioni stabilite dalla legge,
devono tenere i libri e i registri secondo quanto previsto ai commi 2
e 3.
2. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami vita, oltre al
registro delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche, sono
tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i contratti stornati per risoluzione ai sensi dell’articolo
1924, secondo comma, del codice civile, ovvero per mancato
perfezionamento ovvero per i quali e’ stato esercitato il diritto di
recesso di cui all’articolo 177;
c) i contratti scaduti;
d) i contratti per i quali e’ stato esercitato il diritto di
riscatto di cui all’articolo 1924, secondo comma, del codice civile;
e) i contratti che sono stati oggetto di trasformazione;
f) i sinistri denunciati;
g) i sinistri pagati;
h) i reclami ricevuti.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio dei rami danni, oltre al
registro delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche, sono
tenute alla compilazione dei registri su cui annotare:
a) i contratti emessi;
b) i sinistri denunciati;
c) i sinistri pagati;
d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio;
f) i sinistri gia’ classificati alle lettere c) oppure d) per i
quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione;
g) i reclami ricevuti.
4. L’ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta
dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le
informazioni, i termini e le modalita’ per la loro conservazione e
compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421,
ultimo comma, del codice civile.
5. L’ISVAP individua, con regolamento, i libri e i registri per
l’attivita’ delle imprese di riassicurazione, determinando le
informazioni, i termini e le modalita’ per la loro conservazione e
compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 2421,
ultimo comma, del codice civile.
Note all’art. 101:
- L’art. 1924, secondo comma, del codice civile e’ il
seguente:
«Art. 1924 (Mancato pagamento dei premi). – (Omissis).
Se il contraente non paga i premi successivi nel
termine di tolleranza previsto dalla polizza o, in
mancanza, nel termine di venti giorni dalla scadenza, il
contratto e’ risoluto di diritto, e i premi pagati restano
acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le
condizioni per il riscatto dell’assicurazione o per la
riduzione della somma assicurata.».
- L’art. 2421, ultimo comma, del codice civile e’ il
seguente:
«Art. 2421 (Libri sociali obbligatori). – (Omissis).
I libri i cui a presente articolo, prima che siano
messi in uso, devono essere numerati progressivamente in
ogni pagina e bollati in ogni foglio a norma dell’art.
2215.».
Capo V Revisione contabile
Art. 102.
Revisione contabile del bilancio
1. Il bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica e’ corredato dalla
relazione di una societa’ di revisione che sia iscritta nell’albo
speciale previsto dal testo unico dell’intermediazione finanziaria e
che sia amministrata da almeno un attuario iscritto nell’albo
professionale di cui alla legge 9 febbraio 1942, n. 194.
2. La relazione della societa’ di revisione, dalla quale risulta il
giudizio sul bilancio ai sensi dell’articolo 156 del testo unico
dell’intermediazione finanziaria, e’ corredata dalla relazione
dell’attuario che esprime un giudizio sulla sufficienza delle riserve
tecniche dell’impresa, avuto riguardo alle disposizioni del presente
codice e tenuto conto di corrette tecniche attuariali.
3. Alle imprese di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
sulla revisione contabile di cui alla sezione VI del capo II del
titolo III del testo unico dell’intermediazione finanziaria, ad
eccezione degli articoli 155, comma 2, seconda parte, 156, comma 4, e
157, comma 2. Non si applica l’articolo 2409-bis del codice civile.
4. L’impugnazione della deliberazione assembleare che approva il
bilancio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, per
mancata conformita’ alle norme che ne disciplinano i criteri di
redazione, puo’ essere proposta dall’ISVAP nel termine di sei mesi
dall’iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle
imprese.
5. L’ISVAP, qualora venga a conoscenza del mancato conferimento
dell’incarico alla societa’ di revisione, ne informa immediatamente
la CONSOB, che adotta i provvedimenti di competenza.
Note all’art. 102:
- La legge 9 febbraio 1942, n. 194 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1942, n. 69) reca la
«Disciplina giuridica della professione di attuario.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O.) reca il «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52». In particolare, gli
articoli 155, comma 2, 156, comma 4 e 157, comma 2, sono i
seguenti:
«Art. 155 (Attivita’ di revisione contabile). –
(Omissis).
2. La societa’ di revisione ha diritto di ottenere
dagli amministratori della societa’ documenti e notizie
utili alla revisione e puo’ procedere ad accertamenti,
ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB
e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.».
«Art. 156 (Giudizi sui bilanci). – 1. – 3. (Omissis).
4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di
impossibilita’ di esprimere un giudizio la societa’ di
revisione informa immediatamente la CONSOB.».
«Art. 157 (Effetti dei giudizi sui bilanci). – 1.
(Omissis).
2. La CONSOB puo’ esercitare in ogni caso le azioni
previste dal comma 1 entro sei mesi dalla data di deposito
del bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato presso
l’ufficio del registro delle imprese.
- L’art. 2409-bis del codice civile e’ il seguente:
«Art. 2409-bis (Controllo contabile). – Il controllo
contabile sulla societa’ e’ esercitato da un revisore
contabile o da una societa’ di revisione iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.
Nelle societa’ che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio il controllo contabile e’ esercitato da
una societa’ di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili, la quale, limitatamente a tali
incarichi, e’ soggetta alla disciplina dell’attivita’ di
revisione prevista per le societa’ con azioni quotate in
mercati regolamentati ed alla vigilanza della Commissione
nazionale per le societa’ e la borsa. Lo statuto delle
societa’ che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio e che non siano tenute alla redazione del bilancio
consolidato puo’ prevedere che il controllo contabile sia
esercitato dal collegio sindacale. In tal caso il collegio
sindacale e’ costituito da revisori contabili iscritti nel
registro istituito presso il Ministero della giustizia.».
Art. 103.
Attuario nominato dalla societa’ di revisione
1. Se tra gli amministratori della societa’ di revisione non e’
presente un attuario iscritto nell’albo previsto dalla legge, la
relazione presentata dalla societa’ e’ corredata dalla relazione di
un attuario, iscritto nell’albo professionale e nominato dalla
medesima societa’ di revisione, che riporta il giudizio di cui
all’articolo 102, comma 2.
2. L’incarico dell’attuario ha durata pari a tre esercizi e puo’
essere rinnovato per non piu’ di due volte. Se, prima della scadenza
del periodo, la societa’ di revisione revoca l’incarico all’attuario,
ne da’ immediata e motivata comunicazione all’ISVAP. La revoca
dell’incarico ha effetto nel momento in cui diviene efficace il
conferimento dell’incarico ad altro attuario.
3. L’incarico non puo’ essere conferito ad un attuario che si
trovi, nei confronti dell’impresa di assicurazione o di
riassicurazione o nei confronti dell’attuario che presso l’impresa di
assicurazione esercita le funzioni di attuario incaricato per i rami
vita o per 1′assicurazione della responsabilita’ civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in una delle
situazioni di incompatibilita’ indicate dall’articolo 160 del testo
unico dell’intermediazione finanziaria.
4. L’attuario e il legale rappresentante dell’impresa trasmettono
all’ISVAP, entro quindici giorni dal conferimento dell’incarico, le
dichiarazioni dalle quali risulta che non sussiste alcuna causa di
incompatibilita’.
Art. 104.
Accertamenti sulla gestione contabile
1. L’ISVAP puo’ far svolgere alla societa’ di revisione una
verifica, previo accertamento dell’esatta rilevazione nelle scritture
contabili dei fatti di gestione, in ordine alla conformita’ alle
scritture contabili delle situazioni periodiche concernenti lo stato
patrimoniale e il conto economico dell’impresa. Nello svolgimento di
tale verifica la societa’ di revisione si avvale dell’attuario. Le
spese sono a carico dell’impresa.
Art. 105.
Revoca dell’incarico all’attuario revisore
1. Qualora l’ISVAP accerti l’inosservanza dei doveri relativi allo
svolgimento dell’incarico dell’attuario di cui all’articolo 102,
comma 1, o dell’attuario nominato dalla societa’ di revisione ai
sensi dell’articolo 103, comma 1, ovvero acquisisca elementi utili ai
fini della vigilanza sull’attivita’ della societa’ di revisione, ne
informa la CONSOB.
2. Qualora l’ISVAP accerti la perdita dei requisiti di cui
all’articolo 102, comma 1, la sussistenza o la sopravvenienza di una
causa di incompatibilita’ prevista dall’articolo 103, comma 3, ovvero
gravi irregolarita’ nello svolgimento dell’incarico da parte
dell’attuario di cui all’articolo 103, comma 1, puo’ disporre la
revoca dell’incarico, sentito l’interessato.
3. Il provvedimento di revoca e’ comunicato all’attuario, alla
societa’ di revisione e all’impresa di assicurazione o di
riassicurazione. In tal caso la societa’ di revisione provvede a
conferire l’incarico ad altro attuario entro trenta giorni e comunque
in tempo utile per l’effettuazione delle verifiche necessarie ai fini
del rilascio del giudizio sul bilancio.
4. In caso di inadempienza l’ISVAP provvede al conferimento
dell’incarico ad altro attuario, determinando il relativo compenso
secondo le tariffe dell’Ordine degli attuari.
5. L’ISVAP informa la CONSOB dei provvedimenti assunti nei
confronti dell’attuario di cui all’articolo 102, comma 1, e da’
comunicazione all’Ordine degli attuari dei provvedimenti assunti nei
confronti degli attuari di cui agli articoli 102, comma 1, e 103,
comma 1.
6. L’Ordine degli attuari comunica all’ISVAP gli eventuali
provvedimenti adottati nei confronti degli attuari di cui agli
articoli 102, comma 1, e 103, comma 1.
Titolo IX INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE Capo I Disposizioni generali
Art. 106.
Attivita’ di intermediazione assicurativa e riassicurativi
1. L’attivita’ di intermediazione assicurativa e riassicurativa
consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e
riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a
tale attivita’ e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella
conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o
all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
stipulati.
Art. 107.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo disciplinano le condizioni
di accesso e di esercizio dell’attivita’ di intermediazione
assicurativa e riassicurativa svolta a titolo oneroso nel territorio
della Repubblica e in regime di stabilimento o di libera prestazione
di servizi nel territorio di altri Stati membri da parte di persone
fisiche o giuridiche con residenza o sede legale nel territorio della
Repubblica, nonche’ i servizi di intermediazione assicurativa e
riassicurativa connessi con rischi e impegni situati al di fuori
dell’Unione europea, quando sono offerti da intermediari di
assicurazione e riassicurazione registrati in Italia.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente titolo:
a) le attivita’ direttamente esercitate dalle imprese di
assicurazione o di riassicurazione e dai loro dipendenti;
b) le attivita’ di sola informazione fornite a titolo accessorio
nel contesto di un’altra attivita’ professionale sempre che
l’obiettivo di tale attivita’ non sia quello di assistenza
all’assicurato nella conclusione o nell’esecuzione di un contratto di
assicurazione;
c) le attivita’ di intermediazione assicurativa quando ricorrono
congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione richiede soltanto conoscenze
sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al numero 4), non si tratta di un
contratto di assicurazione sulla vita o contro i rischi di
responsabilita’ civile;
3) l’intermediazione non e’ svolta professionalmente;
4) l’assicurazione e’ accessoria ad un prodotto o servizio e ne
copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso di viaggi
prenotati, garantisce la perdita o il danneggiamento del bagaglio
ovvero copre i rischi del ramo vita e della responsabilita’ civile
connessi al viaggio stesso;
5) l’importo del premio annuale non eccede cinquecento euro e
la durata complessiva del contratto di assicurazione, compresi
eventuali rinnovi, non e’ superiore a cinque anni.
3. Le persone giuridiche di cui all’articolo 109, comma 2, lettera
d), sono sottoposte, limitatamente all’attivita’ di intermediazione
assicurativa, alla vigilanza dell’ISVAP, che la esercita mediante i
poteri previsti dall’articolo 5, comma 1, anche per quanto riguarda
l’osservanza delle disposizioni sulle regole di comportamento di cui
al capo III, informando e collaborando con le altre autorita’
interessate.
Capo II Accesso all’attivita’ di intermediazione
Art. 108.
Accesso all’attivita’ di intermediazione
1. L’attivita’ di intermediazione assicurativa e riassicurativa e’
riservata agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109.
2. L’attivita’ di intermediazione assicurativa e riassicurativa non
puo’ essere esercitata da chi non e’ iscritto nel registro,
applicandosi in caso di violazione gli articoli 305, comma 2, e 308,
comma 2.
3. E’ inoltre consentita l’attivita’ agli intermediari assicurativi
e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio di
un altro Stato membro e che operano secondo quanto previsto
dall’articolo 116, comma 2.
4. L’esercizio dell’attivita’ di intermediario di assicurazione e
riassicurazione e’ vietato agli enti pubblici, agli enti o societa’
da essi controllati ed ai pubblici dipendenti con rapporto lavorativo
a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta’
dell’orario lavorativo a tempo pieno.
Art. 109.
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi
1. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e
l’aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono
iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno
residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualita’ di intermediari che
agiscono in nome o per conto di una o piu’ imprese di assicurazione o
di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi’
denominati broker, in qualita’ di intermediari che agiscono su
incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di
assicurazione o di riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria rispetto
all’attivita’ svolta a titolo principale, esercitano
l’intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e
malattia per conto e sotto la piena responsabilita’ di un’impresa di
assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l’impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo
unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, le
societa’ di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi
dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la
societa’ Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta,
autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i
collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari
iscritti alle sezioni di cui alle lettere a), b) e d) per l’attivita’
di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l’intermediario
opera.
Non e’ consentita la contemporanea iscrizione dello stesso
intermediario in piu’ sezioni del registro.
3. Nel registro sono altresi’ indicati gli intermediari persone
fisiche, di cui al comma 2, lettere a) e b), abilitati ma
temporaneamente non operanti, per i quali 1′adempimento dell’obbligo
di copertura assicurativa di cui all’articolo 110, comma 3, e’
sospeso sino all’avvio dell’attivita’, che forma oggetto di
tempestiva comunicazione all’ISVAP a pena di radiazione dal registro.
4. L’intermediario di cui al comma 2, lettere a), b) e d), che si
avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati
addetti all’intermediazione provvede, per conto dei medesimi,
all’iscrizione nella sezione del registro di cui alla lettera e) del
medesimo comma. L’intermediario di cui al comma 2, lettera a), che si
avvale di dipendenti, collaboratori, produttori o altri incaricati
addetti all’intermediazione e’ tenuto a dare all’impresa preponente
contestuale notizia della richiesta di iscrizione dei soggetti che
operano per suo conto fermo restando quanto previsto nel contratto di
agenzia. L’impresa di assicurazione, che si avvale di produttori
diretti, provvede ad effettuare la comunicazione all’ISVAP al fine
dell’iscrizione nella sezione del registro di cui al comma 2, lettera
c).
5. L’ISVAP rilascia, a richiesta dell’impresa o dell’intermediario
interessato, un’attestazione di avvenuta iscrizione nel registro,
fermi restando gli adempimenti necessari alle procedure di verifica e
di revisione delle iscrizioni effettuate.
6. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce gli obblighi di
comunicazione a carico delle imprese e degli intermediari, nonche’ le
forme di pubblicita’ piu’ idonee ad assicurare l’accesso pubblico al registro.
Note all’art. 109:
- Si riporta l’art. 107 del testo unico bancario:
«Art. 107 (Elenco speciale). – 1. Il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e
la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili
all’attivita’ svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono
individuati gli intermediari finanziari che si devono
iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d’Italia.
2. La Banca d’Italia, in conformita’ delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio
nelle sue diverse configurazioni nonche’ l’organizzazione
amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca
d’Italia puo’ adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli
intermediari per le materie in precedenza indicate. Con
riferimento a determinati tipi di attivita’ la Banca
d’Italia puo’ inoltre dettare disposizioni volte ad
assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le
modalita’ e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni
periodiche, nonche’ ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d’Italia puo’ effettuare ispezioni con
facolta’ di richiedere l’esibizione di documenti e gli atti
ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d’Italia puo’ imporre agli intermediari
il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione
di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale restano iscritti anche nell’elenco generale; a
essi non si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio dei
servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
obbligo di rimborso per un ammontare superiore al
patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste
nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonche’ all’art.
97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86,
commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l’art. 57, commi 4 e
5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
7. Agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dal
comma 1 che esercitano l’attivita’ di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le
disposizioni dell’art. 47.».
- Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2001, n. 94)
concernente il «Regolamento recante norme sui servizi di
bancoposta»:
«Art. 2 (Attivita’ di bancoposta). – 1. Le attivita’ di
bancoposta svolte da Poste comprendono:
a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come
definita dall’art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed
attivita’ connesse o strumentali;
b) raccolta del risparmio postale;
c) servizi di pagamento, comprese l’emissione, la
gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi
di pagamento, di cui all’art. 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario;
d) servizio di intermediazione in cambi;
e) promozione e collocamento presso il pubblico di
finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari
abilitati;
f) servizi di investimento ed accessori di cui
all’art. 12.
2. Poste e’ autorizzata a prestare tutti i servizi di
bancoposta senza necessita’ di iscrizione in albi od
elenchi.
3. In quanto compatibili, si applicano alle attivita’
di cui al comma 1, gli articoli 5, 12, da 20 a 23, 24,
commi 1 e 2, 25, 26, 50, 51, 52, 53, commi l, 2 e 3, 54,
comma l, da 56 a 58, da 65 a 67, 68, comma 1, 78, da 115 a
120, 121, comma 3, da 127 a 129, 134, 140, da 143 a 145 del
testo unico bancario.
4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi di
investimento ed accessori si applicano, in quanto
compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza:
5, 6, comma 1, lettere a) e b), e comma 2, 7, commi 1 e 2,
8, 10, commi 1 e 2, da 21 a 23, 25, limitatamente ai
mercati regolamentati italiani, 30, 31, commi 1, 3 e 7, 32,
51, 59, 168, 171, commi 1 e 2, 190, commi 1, 3 e 4, 195.
5. Nell’ambito delle attivita’ di cui al comma 1, Poste
e’ equiparata alle banche italiane anche ai fini
dell’applicazione delle norme del testo unico bancario e
del testo unico della finanza richiamate ai commi 3 e 4,
nonche’ della legge 10 ottobre 1990, n. 287. A Poste si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative
previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni
specifiche da parte delle autorita’ competenti.
6. Il risparmio postale e’ disciplinato dal
decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme
del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in
quanto compatibili, nonche’ dalle norme del testo unico
bancario, ove applicabili.
7. Per quanto non diversamente previsto nel presente
decreto, si applicano le disposizioni del codice civile in
materia di prescrizione.
8. Poste non puo’ esercitare attivita’ di concessione
di finanziamenti nei confronti del pubblico.
9. Per l’esercizio dell’attivita’ di bancoposta, Poste
si avvale di strutture organizzative autonome. E’ tenuta,
altresi’, ad istituire un sistema di separazione contabile
dell’attivita’ di bancoposta rispetto alle altre
attivita’.».
Art. 110.
Requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche
1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444,
comma 2, del codice di procedura penale, per delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia,
contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il
commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a
tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni
o nel massimo a cinque anni, oppure condanna irrevocabile comportante
l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione da pubblici
uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non sia
intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione, ne’ essere stato presidente, amministratore con
delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa’ od enti che
siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre
esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo
restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi
all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o
sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni;
e) non essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi.
2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a) o b), la persona fisica deve
inoltre possedere adeguate cognizioni e capacita’ professionali, che
sono accertate dall’ISVAP tramite una prova di idoneita’, consistente
in un esame su materie tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti
nell’esercizio dell’attivita’. L’ISVAP, con regolamento, determina le
modalita’ di svolgimento della prova valutativa, provvedendo alla
relativa organizzazione e gestione.
3. Salvo quanto previsto all’articolo 109, comma 3, ed all’articolo
112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell’iscrizione nella
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) o
b), deve altresi’ stipulare una polizza di assicurazione della
responsabilita’ civile per l’attivita’ svolta in forza
dell’iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di
euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all’anno
globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio
dell’Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori
professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed
infedelta’ dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui
operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura
possono essere elevati dall’ISVAP, con regolamento, tenendo conto
delle variazioni dell’indice europeo dei prezzi al consumo.
Note all’art. 110:
- L’art. 444, comma 2, del codice di procedura penale
e’ il seguente:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). – 1 –
1-bis (Omissis).
2. Se vi e’ il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche’ congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l’applicazione enunciando nel dispositivo che vi e’ stata
la richiesta delle parti. Se vi e’ costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l’imputato e’ tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell’art. 75, comma 3.
- Si riporta il testo dell’art. 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 giugno 1965, n. 138) concernente «Disposizioni contro la
mafia»: «Art. 10. – 1. Le persone alle quali sia stata
applicata con provvedimento definitivo una misura di
prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche’ concessioni di beni demaniali allorche’
siano richieste per l’esercizio di attivita’
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonche’ di costruzione
e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e nell’albo nazionale dei costruttori, nei
registri della camera di commercio per l’esercizio del
commercio all’ingrosso e nei registri di commissionari
astatori presso i mercati annonari all’ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita’ imprenditoriali, comunque
denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita’ europee, per lo svolgimento di
attivita’ imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche’ il
divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi
subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le
iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita’,
puo’ disporre in via provvisoria i divieti di cui ai
commi 1 e 2 e sospendere l’efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui
ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo’
essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente
e perde efficacia se non e’ confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze
previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di
chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di
prevenzione nonche’ nei confronti di imprese, associazioni,
societa’ e consorzi di cui la persona sottoposta a misura
di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi
modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono
efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle anni, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all’interessato e alla famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, delle imprese o dell’intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si applicano altresi’
ai soggetti addetti all’attivita’ di intermediazione svolta nei
locali dove l’intermediario opera.
Art. 112.
Requisiti per l’iscrizione delle societa’
1. Per ottenere l’iscrizione nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa’ deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale in Italia;
collaboratori degli intermediari
1. Il possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo
110, comma 1, e’ richiesto anche per i produttori diretti ed e’
accertato dall’impresa per conto della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i produttori diretti
provvedono ad impartire una formazione adeguata in rapporto ai
prodotti intermediati ed all’attivita’ complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilita’ di cui all’articolo
110, comma 1, e’ richiesto anche per i soggetti iscritti nella
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), ed
e’ accertato dall’intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere cognizioni e
capacita’ professionali adeguate all’attivita’ ed ai prodotti sui
quali operano, accertate mediante attestato con esito positivo
relativo alla frequenza a corsi di formazione professionale a cura
b) non essere assoggettata a procedure di fallimento, concordato
amministrativa;
e) non essere sottoposta ai divieti e decadenze previste
dall’articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
2. Ai fini dell’iscrizione nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) ed e), la societa’ deve
inoltre avere affidato la responsabilita’ dell’attivita’ di
intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia’
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia’
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo’
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e’
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo’ disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche’ non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all’art. 51, comma
3-bis, del codice di procedura penale.».
Art. 111.
Requisiti particolari per l’iscrizione dei produttori diretti e dei preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta
del registro al quale la medesima chiede l’iscrizione. Nelle societa’
iscritte nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,
lettera b), il rappresentante legale e, ove nominati,
l’amministratore delegato e il direttore generale devono essere
iscritti nella medesima sezione del registro.
3. Ai fini dell’iscrizione, la societa’ deve altresi’ avere
stipulato la polizza di assicurazione della responsabilita’ civile
professionale di cui all’articolo 110, comma 3, per l’attivita’ di
intermediazione svolta dalla societa’, dalle persone fisiche di cui
al comma 2, nonche’ per i danni arrecati da negligenze, errori
professionali ed infedelta’ dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.
4. Qualora eserciti la mediazione riassicurativa, la societa’ deve
inoltre disporre di un capitale sociale non inferiore all’importo
stabilito con regolamento adottato dall’ISVAP. E’ fatto obbligo alla
societa’ che esercita contemporaneamente la mediazione assicurativa e
riassicurativa di preporre alle due attivita’ persone fisiche diverse
e di dotarsi di una organizzazione adeguata.
5. Qualora la societa’ richieda l’iscrizione alla sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), e’ altresi’
necessaria l’iscrizione delle persone fisiche addette all’attivita’
di intermediazione. E’ in ogni caso preclusa l’iscrizione nella
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e),
per la societa’ che operi, direttamente o indirettamente, attraverso
altra societa’.
Nota all’art. 112:
- Per l’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
vedi la nota all’art. 110.
Art. 113.
Cancellazione
1. L’ISVAP dispone la cancellazione dell’intermediario dalla
relativa sezione del registro in caso di:
a) radiazione;
b) rinunzia all’iscrizione;
c) mancato esercizio dell’attivita’, senza giustificato motivo,
per oltre tre anni;
d) perdita di almeno uno dei requisiti di cui agli articoli 110,
comma 1, 111, commi 1 e 3, e 112;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui
all’articolo 336, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP;
f) limitatamente agli intermediari iscritti alle sezioni del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettere a) e b), perdita
di efficacia delle garanzie assicurative di cui agli articoli 110,
comma 3, e 112, comma 3;
g) limitatamente agli intermediari iscritti nella sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera b), mancato
versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dall’articolo
115.
2. L’istanza di cancellazione, nel caso di cui al comma 1, lettere
b) e c), relativa ai produttori diretti dell’impresa o ai soggetti
iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,
lettera e), e’ presentata dall’impresa o, rispettivamente,
dall’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d). Nel caso di
interruzione del rapporto con il produttore diretto ovvero con il
soggetto iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera e), l’impresa o, rispettivamente, l’intermediario
sono tenuti a darne comunicazione all’ISVAP. L’intermediario iscritto
alla sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera
a), comunica all’impresa preponente ogni variazione concernente i
soggetti iscritti ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera e).
3. Non si procede alla cancellazione dal registro, anche se
richiesta dall’intermediario o dall’impresa, fino a quando sia in
corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti
istruttori propedeutici all’avvio del medesimo.
Art. 114.
Reiscrizione
1. L’intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito
del provvedimento di radiazione, puo’ richiedere di esservi iscritto
nuovamente, purche’ siano decorsi almeno cinque anni dalla
cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli
articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da
condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono
essere nuovamente iscritte al registro soltanto se ne sia intervenuta
la riabilitazione.
2. L’intermediario, che sia stato cancellato per mancato versamento
del contributo di vigilanza, puo’ essere iscritto nuovamente purche’
abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla
cancellazione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b), che sia stato cancellato dal
registro per non aver provveduto al versamento del contributo al
Fondo di garanzia, puo’ esservi nuovamente iscritto purche’ provveda
al pagamento delle somme dovute sino alla data di cancellazione,
maggiorate degli interessi moratori.
4. Se l’intermediario, intervenuta la cancellazione dal registro,
chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica
della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 110, 111 e 112,
rimanendo valida, per le persone fisiche, l’idoneita’ gia’ conseguita
ai sensi dell’articolo 110, comma 2, o della formazione ricevuta ai
sensi dell’articolo 111, commi 2 e 4.
Art. 115.
Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di
riassicurazione
I. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di
garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno
patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione
o di riassicurazione derivante dall’esercizio dell’attivita’ di
mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito
dall’intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza
di cui, rispettivamente, all’articolo 110, comma 3, e all’articolo
112, comma 3.
2. L’amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con
decreto del Ministro delle attivita’ produttive, che e’ composto da
un dirigente del Ministero delle attivita’ produttive, con funzioni
di presidente, da un dirigente del Ministero dell’economia e delle
finanze, da un funzionario dell’ISVAP, da un funzionario della
CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella
corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione.
3. Le norme relative all’amministrazione, alla contribuzione ed ai
limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro
delle attivita’ produttive, sentito l’ISVAP. Il contributo e’
determinato annualmente con decreto del Ministro delle attivita’
produttive, sentito l’ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non
superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni
annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la
copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma
2.
4. Il fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto
presso il quale e’ costituito e da eventuali altri fondi. Sul fondo
non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del
soggetto che li amministra ne’ dei creditori dei singoli
intermediari, o nell’interesse degli stessi, diversi dagli assicurati
o dalle imprese. Il fondo non puo’ essere compreso nelle procedure
concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli
intermediari partecipanti.
5. Il fondo e’ surrogato nei diritti degli assicurati e delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza
dei pagamenti effettuati a loro favore.
Art. 116.
Attivita’ in regime di stabilimento e di prestazione di servizi
1. L’iscrizione consente agli intermediari assicurativi e
riassicurativi, indicati nelle sezioni del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), con residenza o con
sede legale nel territorio della Repubblica di operare negli altri
Stati membri, in regime di stabilimento e di libera prestazione di
servizi previa comunicazione all’ISVAP. L’ISVAP informa le autorita’
di vigilanza degli altri Stati membri relativamente alle istanze di
estensione dell’attivita’ sui rispettivi territori comunicate dagli
intermediari iscritti nel registro italiano e rende nota, mediante
annotazione integrativa dell’iscrizione al registro, l’indicazione
degli altri Stati membri nei quali tali intermediari operano in
regime di stabilimento o di liberta’ di prestazione di servizi.
2. Gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno
residenza o sede legale nel territorio di un altro Stato membro,
possono esercitare l’attivita’ in regime di stabilimento o di libera
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, a decorrere
dal trentesimo giorno successivo all’apposita comunicazione che
l’ISVAP riceva dall’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di
origine. L’ISVAP disciplina, con regolamento, la pubblicita’ delle
comunicazioni ricevute dalle autorita’ di vigilanza degli altri Stati
membri relative all’attivita’ svolta dagli intermediari di tali Stati
nel territorio della Repubblica mediante annotazione nell’elenco
annesso al registro di cui all’articolo 109, comma 2.
3. L’ISVAP rende note le disposizioni che disciplinano lo
svolgimento delle attivita’ di intermediazione che, nell’interesse
generale, devono essere osservate sul territorio italiano.
4. L’ISVAP puo’ adottare nei confronti dell’intermediario che non
osservi le disposizioni di interesse generale un provvedimento che
sospende, per un periodo non superiore a novanta giorni, o vieta, in
caso di accertata violazione, l’ulteriore svolgimento dell’attivita’
sul territorio italiano.
Capo III Regole di comportamento
Art. 117.
Separazione patrimoniale
1. I premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai
risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se
regolati per il tramite dell’intermediario, sono versati in un conto
separato, del quale puo’ essere titolare anche l’intermediario
espressamente in tale qualita’, e che costituiscono un patrimonio
autonomo rispetto a quello dell’intermediario medesimo.
2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o
pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle
imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro
creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al
singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.
3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e
giudiziale e non puo’ essere pattuita la compensazione convenzionale
rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti
dell’intermediario.
Art. 118.
Adempimento delle obbligazioni pecuniarie attraverso intermediari
assicurativi
1. Il pagamento del premio eseguito in buona fede all’intermediario
o ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente
all’impresa di assicurazione. Salvo prova contraria a carico
dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute agli assicurati ed
agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative si considerano
effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di
quietanza scritta.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti
dell’intermediario iscritto nella sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b), esclusivamente se tali
attivita’ sono espressamente previste dall’accordo sottoscritto con
l’impresa. A tal fine l’intermediario e’ tenuto a darne specifica
comunicazione al cliente nell’ambito dell’informazione
precontrattuale di cui all’articolo 120.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti
dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b), anche nel caso di polizza
assunta in coassicurazione ed ha effetto nei confronti di ogni
impresa coassicuratrice se le attivita’ previste dal comma 1 sono
incluse nell’accordo sottoscritto con l’impresa delegataria.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 l’omissione o la comunicazione
non veritiera e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall’articolo 324 e con la sanzione disciplinare disposta ai
sensi dell’articolo 329.
Art. 119.
Doveri e responsabilita’ verso gli assicurati
1. L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i
produttori diretti risponde in solido dei danni arrecati dall’operato
dei medesimi, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita’
accertata in sede penale.
2. L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla
sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o
b), risponde in solido dei danni arrecati dall’operato
dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera d), cui abbia dato incarico,
compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e), anche se tali
danni siano conseguenti a responsabilita’ accertata in sede penale.
Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera d), salvo iscrizione ad altra
sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali
accedono garanzie o clausole predeterminate che vengano rimesse alla
libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto
incaricato della distribuzione.
3. L’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettere a), b) o d), e’ responsabile
dell’attivita’ di intermediazione assicurativa svolta dai soggetti
iscritti nella sezione del registro di cui all’articolo 109, comma 2,
lettera e).
Art. 120.
Informazione precontrattuale e regole di comportamento
1. Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui
all’articolo 109, comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima
della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di
rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le informazioni
stabilite dall’ISVAP, con regolamento, nel rispetto di quanto
disposto con il presente articolo.
2. In relazione al contratto proposto, gli intermediari
assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale,
dovendo in tal caso le proprie valutazioni fondarsi su un numero
sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato, al fine
di consigliare il prodotto idoneo a soddisfare le richieste del
contraente;
b) se propongono determinati prodotti in virtu’ di un obbligo
contrattuale con una o piu’ imprese di assicurazione, dovendo in tal
caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi
contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi
comunicano, su richiesta del cliente, la denominazione delle imprese
di assicurazione con le quali hanno o potrebbero avere rapporti
d’affari, fermo restando l’obbligo di avvisare il contraente del
diritto di richiedere tali informazioni.
3. In ogni caso, prima della conclusione del contratto,
l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche in base alle
informazioni fornite al contraente, propone o consiglia un prodotto
adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le
caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali
e’ obbligata l’impresa di assicurazione.
4. L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione
degli assicurati, della diversa tipologia dei rischi, delle
cognizioni e della capacita’ professionale degli addetti
all’attivita’ di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di comportamento nei confronti
del contraente, con riferimento agli obblighi di informazione
relativi all’intermediario medesimo e ai suoi rapporti, anche di
natura societaria, con l’impresa di assicurazione, alle
caratteristiche del contratto proposto in relazione all’eventuale
prestazione di un servizio di consulenza fondata su una analisi
imparziale o all’esistenza di obblighi assunti per la promozione e
l’intermediazione con una o piu’ imprese di assicurazione;
b) le modalita’ con le quali e’ fornita l’informazione al
contraente, prevedendo i casi nei quali puo’ essere effettuata su
richiesta, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono,
di regola, l’uso della lingua italiana e la comunicazione su un
supporto accessibile e durevole, al piu’ tardi subito dopo la
conclusione del contratto;
c) le modalita’ di tenuta della documentazione concernente
l’attivita’ svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari
previste dall’articolo 329.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di
assicurazione che operano nei grandi rischi e gli intermediari
riassicurativi.
Art. 121.
Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza
1. In caso di vendita a distanza, l’intermediario rende note al
contraente almeno le seguenti informazioni preliminari:
a) l’identita’ dell’intermediario e il fine della chiamata;
b) l’identita’ della persona in contatto con il contraente ed il
suo rapporto con l’intermediario assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio
o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il contraente
dovra’ corrispondere.
2. In ogni caso l’informazione e’ fornita al contraente prima della
conclusione del contratto di assicurazione. Puo’ essere fornita
verbalmente solo a richiesta del contraente o qualora sia necessaria
una copertura immediata del rischio. In tali casi l’informazione e’
fornita su un supporto durevole subito dopo la conclusione del
contratto.
3. L’ISVAP, con regolamento, determina le informazioni
sull’intermediario e sulle caratteristiche del contratto, che sono
comunicate al contraente in modo chiaro e comprensibile nel rispetto
di quanto previsto ai commi 1 e 2.
Titolo X ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI Capo I Obbligo di assicurazione
Art. 122.
Veicoli a motore
1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di
uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti
dall’assicurazione per la responsabilita’ civile verso i terzi
prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91,
comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal
Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP,
individua la tipologia di veicoli esclusi dall’obbligo di
assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L’assicurazione comprende la responsabilita’ per i danni alla
persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al
quale e’ effettuato il trasporto.
3. L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta
contro la volonta’ del proprietario, dell’usufruttuario,
dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in
caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall’articolo
283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla
denuncia presentata all’autorita’ di pubblica sicurezza. In deroga
all’articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile
l’assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al
residuo periodo di assicurazione, al netto dell’imposta pagata e del
contributo previsto dall’articolo 334.
4. L’assicurazione copre anche la responsabilita’ per i danni
causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le
condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali
di ciascuno di tali Stati, concernenti l’assicurazione obbligatoria
della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal
contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano
abitualmente.
Note all’art. 122:
- L’art. 2054 del codice civile e’ il seguente:
«Art. 2054 (Circolazione di veicoli). – Il conducente
di un veicolo senza guida di rotaie e’ obbligato a
risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla
circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto
il possibile per evitare il danno.
Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a
prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso
ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Il proprietario del veicolo o, in sua vece,
l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato
dominio, e’ responsabile in solido col conducente, se non
prova che la circolazione del veicolo e’ avvenuta contro la
sua volonta’.
In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti
sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione
o da difetto di manutenzione del veicolo.».
- L’art. 91 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
recante «Modifiche ed integrazioni al codice della strada»,
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 2003, n.
149) e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Gazzetta Ufficiale
12 agosto 2003, n. 186, S.O.), e’ il seguente:
«Art. 91 (Locazione senza conducente con facolta’ di
acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di
riservato dominio). – 1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed
i rimorchi locati con facolta’ di acquisto sono
immatricolati a nome del locatore, ma con specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del
locatario e della data di scadenza del relativo contratto.
In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in
relazione all’uso cui il locatario intende adibire il
veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del
titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera
intestatario della carta di circolazione anche il locatore.
Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione
al P.R.A.
2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a
persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario
e’ responsabile in solido con il conducente ai sensi
dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile.
3. Nell’ipotesi di vendita di veicolo con patto di
riservato dominio, il veicolo e’ immatricolato al nome
dell’acquirente, ma con specifica indicazione nella carta
di circolazione del nome del venditore e della data di
pagamento dell’ultima rata. Le stesse indicazioni sono
riportate nella iscrizione al P.R.A.
4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica
all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e
all’acquirente con patto di riservato dominio l’art. 196,
comma 1.».
- L’art. l896, primo comma, secondo periodo del codice
civile e’ il seguente:
«Art. 1 (Cessazione del rischio durante
l’assicurazione). (Omissis).
I premi relativi al periodo di assicurazione in corso
al momento della comunicazione o della conoscenza sono
dovuti per intero. (Omissis)».
Art. 123.
Natanti
1. Le unita’ da diporto, con esclusione delle unita’ non dotate di
motore, non possono essere poste in navigazione in acque ad uso
pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperte
dall’assicurazione della responsabilita’ civile verso terzi prevista
dall’articolo 2054 del codice civile, compresa quella dell’acquirente
con patto di riservato dominio e quella del locatario in caso di
locazione finanziaria, per danni alla persona. Il regolamento,
adottato dal Ministro delle attivita’ produttive su proposta
dell’ISVAP, individua la tipologia dei natanti esclusi dall’obbligo
di assicurazione e le acque equiparate a quelle di uso pubblico.
2. Sono altresi’ soggetti all’obbligo assicurativo i natanti di
stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate che siano muniti
di motore inamovibile di potenza superiore a tre cavalli fiscali e
adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico
di trasporto di persone.
3. L’obbligo assicurativo e’ esteso ai motori amovibili, di
qualsiasi potenza, indipendentemente dall’unita’ alla quale vengono
applicati, risultando in tal caso assicurato il natante sul quale e’
di volta in volta collocato il motore.
4. Alle unita’ da diporto, ai natanti e ai motori amovibili si
applicano, in quanto compatibili, le norme previste per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore.
Nota all’art. 123:
- Per l’art. 2054 del codice civile vedi la nota
all’art. 122.
Art. 124.
Gare e competizioni sportive
1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di
veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate,
anche se in circuiti chiusi, se l’organizzatore non abbia provveduto
a contrarre assicurazione per la responsabilita’ civile.
2. L’assicurazione copre la responsabilita’ dell’organizzatore e
degli altri obbligati per i danni arrecati alle persone, agli animali
e alle cose, esclusi i danni prodotti ai partecipanti stessi e ai
veicoli da essi adoperati.
Art. 125.
Veicoli e natanti immatricolati o registrati in Stati esteri
1. Per i veicoli e i natanti soggetti all’obbligo di assicurazione
ed immatricolati o registrati in Stati esteri nonche’ per i motori
amovibili di cui all’articolo 123, comma 3, muniti di certificato di
uso straniero o di altro documento equivalente emesso all’estero, che
circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali
della Repubblica, deve essere assolto, per la durata della permanenza
in Italia, l’obbligo di assicurazione.
2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione si considera assolto:
a) con la stipula di un contratto di assicurazione secondo quanto
previsto con regolamento adottato dal Ministro delle attivita’
produttive, su proposta dell’ISVAP, ovvero
b) quando il conducente sia in possesso di certificato
internazionale di assicurazione emesso dall’Ufficio nazionale di
assicurazione estero ed accettato dall’Ufficio centrale italiano.
3. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato terzo l’obbligo di assicurazione:
a) e’ assolto mediante contratto di assicurazione «frontiera»,
come disciplinato dal regolamento previsto all’articolo 126, comma 2,
lettera a), concernente la responsabilita’ civile derivante dalla
circolazione del veicolo nel territorio della Repubblica e degli
altri Stati membri, alle condizioni e fino ai limiti di somma
stabiliti dalla legislazione in vigore in ciascuno di essi;
b) si considera assolto quando l’Ufficio centrale italiano si sia
reso garante per il risarcimento dei danni cagionati in Italia dalla
circolazione dei medesimi veicoli e quando con atto dell’Unione
europea sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di controllare
l’assicurazione di responsabilita’ civile per i veicoli muniti di
targa di immatricolazione rilasciata dallo Stato terzo;
c) si considera assolto, quando il conducente sia in possesso di
una carta verde emessa dall’Ufficio nazionale di assicurazione estero
ed accettata dall’Ufficio centrale italiano.
4. Per i veicoli a motore muniti di targa di immatricolazione
rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana,
l’obbligo di assicurazione si considera assolto quando l’Ufficio
centrale italiano si sia reso garante per il risarcimento dei danni
cagionati dalla circolazione in Italia di detti veicoli, sulla base
di accordi stipulati con i corrispondenti uffici nazionali di
assicurazione e l’Unione europea abbia riconosciuto tali accordi.
5. Nell’ipotesi di cui al comma 3, lettera c), l’Ufficio centrale
italiano provvede alla liquidazione dei danni, garantendone il
pagamento agli aventi diritto, nei limiti dei massimali minimi di
legge o, se maggiori, di quelli eventualmente previsti dalla polizza
di assicurazione alla quale si riferisce la carta verde. Nelle
ipotesi di cui al comma 3, lettera b), ed in quelle di cui al
comma 4, l’Ufficio centrale italiano provvede alla liquidazione dei
danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli aventi
diritto nei limiti dei massimali minimi di legge o, se maggiori, di
quelli eventualmente previsti dalla polizza di assicurazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche ai
veicoli a motore di proprieta’ di agenti diplomatici e consolari o di
funzionari internazionali, o di proprieta’ di Stati esteri o di
organizzazioni internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera b), ed al comma 4 non
si applicano per l’assicurazione della responsabilita’ civile per
danni cagionati dalla circolazione dei veicoli aventi targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato estero e individuati nel
regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle
attivita’ produttive.
Art. 126.
Ufficio centrale italiano
1. L’Ufficio centrale italiano e’ abilitato all’esercizio delle
funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione e allo svolgimento
degli altri compiti stabiliti dall’ordinamento comunitario e dal
presente codice a seguito di riconoscimento del Ministro delle
attivita’ produttive, che ne approva lo statuto con decreto.
2. L’Ufficio centrale italiano, oltre ai compiti di cui
all’articolo 125, svolge le seguenti attivita’:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle imprese
aderenti, l’assicurazione frontiera disciplinata nel regolamento
adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attivita’
produttive e provvede alla liquidazione e al pagamento degli
indennizzi dovuti;
b) assume, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettera b), comma 3,
lettere b) e c), ed al comma 4 dell’articolo 125, ai fini del
risarcimento dei danni cagionati dalla circolazione in Italia dei
veicoli a motore e natanti, la qualita’ di domiciliatario
dell’assicurato, del responsabile civile e della loro impresa di
assicurazione;
c) e’ legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi di cui al
comma 2, lettera b), al comma 3 ed al comma 4 dell’articolo 125, in
nome e per conto delle imprese aderenti, nelle azioni di risarcimento
che i danneggiati dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e
natanti immatricolati o registrati all’estero possono esercitare
direttamente nei suoi confronti secondo quanto previsto agli
articoli 145, comma 1, 146 e 147. Si applicano anche nei confronti
dell’Ufficio centrale italiano le disposizioni che regolano l’azione
diretta contro l’impresa di assicurazione del responsabile civile
secondo quanto previsto dall’articolo 144.
3. Ai fini della proposizione dell’azione diretta di risarcimento
nei confronti dell’Ufficio centrale italiano i termini di cui
all’articolo 163-bis, primo comma, e 318, secondo comma, del codice
di procedura civile sono aumentati del doppio, risultando percio’
stabiliti in centottanta giorni per il giudizio di fronte al
tribunale e in novanta giorni per il giudizio di fronte al giudice di
pace. I termini di cui all’articolo 163-bis, secondo comma, del
codice di procedura civile non possono essere comunque inferiori a
sessanta giorni.
4. L’Ufficio centrale italiano e’ abilitato ad emettere le carte
verdi richieste per la circolazione all’estero di veicoli a motore
immatricolati in Italia, garantendo nei confronti dei corrispondenti
uffici nazionali di assicurazione le obbligazioni che il rilascio di
tali certificati comporta.
5. Per i rimborsi effettuati agli uffici nazionali di assicurazione
esteri, che in base agli accordi con esso stipulati abbiano dovuto
intervenire per risarcire danni causati nel territorio del loro Stato
da veicoli a motore immatricolati in Italia non coperti da
assicurazione, l’Ufficio centrale italiano ha diritto di rivalsa nei
confronti del proprietario o del conducente del veicolo per le somme
pagate e le relative spese.
6. In caso di incidente cagionato nel territorio della Repubblica
dalla circolazione di veicoli a motore o natanti immatricolati o
registrati all’estero, l’Ufficio centrale italiano puo’ richiedere ai
competenti organi di polizia le informazioni acquisite relativamente
alle modalita’ dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle
parti e alla targa di immatricolazione o altro analogo segno
distintivo.
Note all’art. 126:
- L’art. 163-bis, primo comma, del codice di procedura
civile, e’ il seguente:
«Art. 163-bis (Termini per comparire). – Tra il giorno
della notificazione della citazione e quello dell’udienza
di comparizione debbono intercorrere termini liberi non
minori di sessanta giorni se il luogo della notificazione
si trova in Italia e di centoventi giorni se si trova
all’estero».
- L’art. 318, secondo comma, del codice di procedura
civile, e’ il seguente:
«Art. 318 (Contenuto della domanda). – (Omissis).
Tra il giorno della notificazione di cui all’art. 316 e
quello della comparizione devono intercorrere termini
liberi non minori di quelli previsti dall’art. 163-bis,
ridotti alla meta’.».
- L’art. 163-bis, secondo comma, del codice di
procedura civile, e’ il seguente:
«Art. 163-bis (Termini per comparire). – (Omissis).
Nelle cause che richiedono pronta spedizione il
presidente puo’, su istanza dell’attore e con decreto
motivato in calce dell’atto originale e delle copie della
citazione, abbreviare fino alla meta’ i termini indicati
dal primo comma.».
Art. 127.
Certificato di assicurazione e contrassegno
1. L’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei veicoli a motore
e’ comprovato da apposito certificato rilasciato dall’impresa di
assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui
risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il
premio o la rata di premio.
2. L’impresa di assicurazione e’ obbligata nei confronti dei terzi
danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo
quanto disposto dall’articolo 1901, secondo comma, del codice civile
e dall’articolo 122, comma 3, primo periodo.
3. All’atto del rilascio del certificato di assicurazione l’impresa
di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della
targa di riconoscimento del veicolo e l’indicazione dell’anno, mese e
giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e’ valido il
certificato. Il contrassegno e’ esposto sul veicolo al quale si
riferisce l’assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del
premio o della rata di premio.
4. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalita’ per il
rilascio, nonche’ le caratteristiche del certificato di
assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti
provvisoriamente equipollenti e le modalita’ per l’emissione di
duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.
Nota all’art. 127:
- L’art. 1901, secondo comma, del codice civile e’ il
seguente:
«Art. 1901 (Mancato pagamento del premio). – (Omissis).
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i
premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della
scadenza.».
Art. 128.
Massimali di garanzia
1. Per l’adempimento dell’obbligo di assicurazione per la
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, il contratto e’ stipulato per somme non
inferiori, per ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle
vittime o dalla natura dei danni, a quelle fissate con il regolamento
adottato, su proposta dell’ISVAP, dal Ministro delle attivita’
produttive.
2. Le somme fissate ai sensi del comma 1 possono essere
incrementate, con decreto del Ministro delle attivita’ produttive,
sentito l’ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell’indice
generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni
dell’Istituto nazionale di statistica.
3. E’ comunque assicurato il rispetto dei massimali minimi previsti
dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.
Art. 129.
Soggetti esclusi dall’assicurazione
1. Non e’ considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti
dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del
veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui all’articolo 122, comma 2,
e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre
considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai
contratti di assicurazione obbligatoria, limitatamente ai danni alle
cose:
a) i soggetti di cui all’articolo 2054, terzo comma, del codice
civile ed all’articolo 91, comma 2, del codice della strada;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio,
gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del
soggetto di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a),
nonche’ gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo
grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o
siano a loro carico in quanto l’assicurato provvede abitualmente al
loro mantenimento;
c) ove l’assicurato sia una societa’, i soci a responsabilita’
illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti
indicati alla lettera b).
Nota all’art. 129:
- Per l’art. 2054 del codice civile e l’art. 91 del
codice della strada vedi le note all’art. 122.
Capo II Esercizio dell’assicurazione
Art. 130.
Imprese autorizzate
1. L’assicurazione puo’ essere stipulata con qualsiasi impresa
autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, anche in
regime di stabilimento e di liberta’ di prestazione di servizi,
l’assicurazione della responsabilita’ civile per i danni causati
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.
2. Le imprese di assicurazione aventi la sede legale nel territorio
della Repubblica e le imprese di assicurazione aventi la sede legale
in uno Stato terzo autorizzate ad esercitare l’assicurazione
obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, esclusa la
responsabilita’ del vettore, designano in ogni Stato membro un
mandatario incaricato della gestione e della liquidazione dei
sinistri nei casi di cui all’articolo 151.
3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione, che opera in regime
di liberta’ di prestazione di servizi, non abbia nominato il
rappresentante per la gestione dei sinistri di cui all’articolo 25,
il mandatario nominato ai sensi del comma 2 ne assume la funzione.
Art. 131.
Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto
1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialita’ delle
offerte dei servizi assicurativi, nonche’ un’adeguata informazione ai
soggetti che devono adempiere all’obbligo di assicurazione dei
veicoli e dei natanti, le imprese mettono a disposizione del
pubblico, presso ogni punto di vendita e nei siti internet, la nota
informativa e le condizioni di contratto praticate nel territorio
della Repubblica.
2. La pubblicita’ dei premi e’ attuata mediante preventivi
personalizzati rilasciati presso ogni punto di vendita dell’impresa
di assicurazione, nonche’ mediante siti internet che permettono di
ricevere il medesimo preventivo per i veicoli e per i natanti
individuati nel regolamento di attuazione.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle
imprese e degli intermediari.
Art. 132.
Obbligo a contrarre
1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le
condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di stabilire
preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l’assicurazione
obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria
verifica della correttezza dei dati risultanti dall’attestato di
rischio, nonche’ dell’identita’ del contraente e dell’intestatario
del veicolo, se persona diversa.
2. Le imprese di assicurazione possono richiedere che
l’autorizzazione sia limitata, ai fini dell’assolvimento agli
obblighi derivanti dal comma 1, ai rischi derivanti dalla
circolazione di flotte di veicoli a motore o di natanti.
3. Al fine di facilitare le verifiche propedeutiche all’osservanza
dell’obbligo a contrarre di cui al comma 1, le imprese di
assicurazione hanno diritto di accedere in via telematica al pubblico
registro automobilistico ed all’archivio nazionale dei veicoli
previsto dal codice della strada secondo condizioni economiche e
tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato in
ragione dell’esigenza di consultazioni anche sistematiche nell’ambito
delle attivita’ di prevenzione e contrasto delle frodi
nell’assicurazione obbligatoria. Con decreto del Ministro delle
attivita’ produttive, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sono adottate le disposizioni di
attuazione.
Art. 133.
Formule tariffarie
1. Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre
categorie di veicoli a motore che possono essere individuate
dall’ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono
essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad
ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del
premio applicato all’atto della stipulazione o del rinnovo, in
relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo
periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che
prevedano un contributo dell’assicurato al risarcimento del danno o
in base a formule miste fra le due tipologie. L’individuazione delle
categorie di veicoli e’ effettuata tenendo conto delle esigenze di
prevenzione.
2. Le imprese di assicurazione hanno diritto di accesso telematico
all’anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista
dal codice della strada presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti a scopo di verifica e aggiornamento delle informazioni
relative all’abilitazione alla guida secondo condizioni economiche e
tecniche strettamente correlate ai costi del servizio erogato. Con
decreto del Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, sono adottate le disposizioni di
attuazione.
Art. 134.
Attestazione sullo stato del rischio
1. L’ISVAP, con regolamento, determina le indicazioni relative
all’attestazione sullo stato del rischio che, in occasione di
ciascuna scadenza annuale dei contratti di assicurazione obbligatoria
relativi ai veicoli a motore, l’impresa deve consegnare al contraente
o, se persona diversa, al proprietario ovvero all’usufruttuario,
all’acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso
di locazione finanziaria.
2. Il regolamento puo’ prevedere l’obbligo, a carico delle imprese
di assicurazione, di inserimento delle informazioni riportate
sull’attestato di rischio in una banca dati elettronica detenuta da
enti pubblici ovvero, qualora gia’ esistente, da enti privati, al
fine di consentire adeguati controlli nell’assunzione dei contratti
di assicurazione di cui all’articolo 122, comma 1. In ogni caso
l’ISVAP ha accesso gratuito alla banca dati contenente le
informazioni sull’attestazione.
3. La classe di merito indicata sull’attestato di rischio si
riferisce al proprietario del veicolo. Il regolamento stabilisce la
validita’, comunque non inferiore a dodici mesi, ed individua i
termini relativi alla decorrenza ed alla durata del periodo di
osservazione.
4. L’attestazione e’ consegnata dal contraente all’impresa di
assicurazione, nel caso in cui sia stipulato un contratto per il
medesimo veicolo al quale si riferisce l’attestato.
Art. 135.
Banca dati sinistri
1. Allo scopo di rendere piu’ efficace la prevenzione e il
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle
assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in
Italia, e’ istituita presso l’ISVAP una banca dati dei sinistri ad
essi relativi.
2. Le imprese sono tenute a comunicare i dati riguardanti i
sinistri dei propri assicurati, secondo le modalita’ stabilite con
regolamento adottato dall’ISVAP. I dati relativi alle imprese di
assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime
di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono
richiesti dall’ISVAP alle rispettive autorita’ di vigilanza degli
Stati membri interessati.
3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, nonche’ le
condizioni e le limitazioni di accesso alla banca dati sono stabilite
dall’ISVAP, con regolamento, secondo quanto previsto dall’articolo
120 del codice in materia di protezione dei dati personali.
Nota all’art. 135:
- Si riporta il testo dell’art. 120 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.)
concernente: «Codice in materia di protezione dei dati
personali»:
«Art. 120 (Sinistri). – 1. L’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e
le modalita’ di funzionamento della banca di dati dei
sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in
Italia, stabilisce le modalita’ di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonche’ le modalita’ e i limiti per l’accesso alle
informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui
al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dell’art. 2, comma 5-quater, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e
successive modificazioni.».
Art. 136.
Funzioni del Ministero delle attivita’ produttive
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni del
Ministero delle attivita’ produttive, l’ISVAP e’ tenuto a comunicare
al Ministero dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe
dell’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalita’ di cui al comma 1, e’ istituito presso il
Ministero delle attivita’ produttive un comitato di esperti in
materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con
il compito di osservare l’andamento degli incrementi tariffari
praticati dalle imprese di assicurazione operanti nel territorio
della Repubblica, valutando in particolare le differenze tariffarie
applicate sul territorio della Repubblica italiana e anche in quale
misura si sia tenuto conto del comportamento degli assicurati che nel
corso dell’anno non abbiano denunciato incidenti. Con decreto del
Ministro delle attivita’ produttive, e’ disciplinata la costituzione
e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che ai
predetti esperti non puo’ essere attribuita alcuna indennita’ o
emolumento comunque denominato.
3. Al fine della diffusione di un’adeguata informazione agli utenti
e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui
premi relativi all’assicurazione obbligatoria della responsabilita’
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e’ autorizzato a
stipulare apposita convenzione con l’Istituto nazionale di statistica
e a co-finanziare, secondo modalita’ e criteri stabiliti con decreto
del Ministro delle attivita’ produttive, programmi di informazione e
orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi
dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle
disponibilita’ finanziarie assegnate al Consiglio stesso dalla legge
istitutiva.
Capo III Risarcimento del danno
Art. 137.
Danno patrimoniale
1. Nel caso di danno alla persona, quando agli effetti del
risarcimento si debba considerare l’incidenza dell’inabilita’
temporanea o dell’invalidita’ permanente su un reddito di lavoro
comunque qualificabile, tale reddito si determina, per il lavoro
dipendente, sulla base del reddito di lavoro, maggiorato dei redditi
esenti e al lordo delle detrazioni e delle ritenute di legge, che
risulta il piu’ elevato tra quelli degli ultimi tre anni e, per il
lavoro autonomo, sulla base del reddito netto che risulta il piu’
elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche negli ultimi tre anni ovvero, nei
casi previsti dalla legge, dall’apposita certificazione rilasciata
dal datore di lavoro ai sensi delle norme di legge.
2. E’ in ogni caso ammessa la prova contraria, ma, quando dalla
stessa risulti che il reddito sia superiore di oltre un quinto
rispetto a quello risultante dagli atti indicati nel comma 1, il
giudice ne fa segnalazione al competente ufficio dell’Agenzia delle
entrate.
3. In tutti gli altri casi il reddito che occorre considerare ai
fini del risarcimento non puo’ essere inferiore a tre volte
l’ammontare annuo della pensione sociale.
Art. 138.
Danno biologico per lesioni di non lieve entita’
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro delle attivita’ produttive,
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il
Ministro della giustizia, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella unica su tutto il territorio della Repubblica:
a) delle menomazioni alla integrita’ psicofisica comprese tra
dieci e cento punti;
b) del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di
invalidita’ comprensiva dei coefficienti di variazione corrispondenti
all’eta’ del soggetto leso.
2. La tabella unica nazionale e’ redatta secondo i seguenti
principi e criteri:
a) agli effetti della tabella per danno biologico si intende la
lesione temporanea o permanente all’integrita’ psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita’ di produrre reddito;
b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto
variabile in funzione dell’eta’ e del grado di invalidita’;
c) il valore economico del punto e’ funzione crescente della
percentuale di invalidita’ e l’incidenza della menomazione sugli
aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato cresce in
modo piu’ che proporzionale rispetto all’aumento percentuale
assegnato ai postumi;
d) il valore economico del punto e’ funzione decrescente
dell’eta’ del soggetto, sulla base delle tavole di mortalita’
elaborate dall’ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all’interesse
legale;
e) il danno biologico temporaneo inferiore al cento per cento e’
determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilita’
riconosciuta per ciascun giorno.
3. Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su
specifici aspetti dinamico-relazionali personali, l’ammontare del
danno determinato ai sensi della tabella unica nazionale puo’ essere
aumentato dal giudice sino al trenta per cento, con equo e motivato
apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sono
aggiornati annualmente, con decreto del Ministro delle attivita’
produttive, in misura corrispondente alla variazione dell’indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertata dall’ISTAT.
Art. 139.
Danno biologico per lesioni di lieve entita’
1. Il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve
entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti, e’ effettuato secondo i criteri e le
misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente, e’ liquidato per i
postumi da lesioni pari o inferiori al nove per cento un importo
crescente in misura piu’ che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale di invalidita’; tale importo e’ calcolato in base
all’applicazione a ciascun punto percentuale di invalidita’ del
relativo coefficiente secondo la correlazione esposta nel comma 6.
L’importo cosi’ determinato si riduce con il crescere dell’eta’ del
soggetto in ragione dello zero virgola cinque per cento per ogni anno
di eta’ a partire dall’undicesimo anno di eta’. Il valore del primo
punto e’ pari ad euro seicentosettantaquattro virgola settantotto;
b) a titolo di danno biologico temporaneo, e’ liquidato un
importo di euro trentanove virgola trentasette per ogni giorno di
inabilita’ assoluta; in caso di inabilita’ temporanea inferiore al
cento per cento, la liquidazione avviene in misura corrispondente
alla percentuale di inabilita’ riconosciuta per ciascun giorno.
2. Agli effetti di cui al comma 1 per danno biologico si intende la
lesione temporanea o permanente all’integrita’ psico-fisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un’incidenza negativa sulle attivita’ quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita’ di produrre reddito.
3. L’ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1
puo’ essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un
quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive
del danneggiato.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, con il Ministro della giustizia e con il Ministro
delle attivita’ produttive, si provvede alla predisposizione di una
specifica tabella delle menomazioni alla integrita’ psicofisica
comprese tra uno e nove punti di invalidita’.
5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornati annualmente con
decreto del Ministro delle attivita’ produttive, in misura
corrispondente alla variazione dell’indice nazionale dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT.
6. Ai fini del calcolo dell’importo di cui al comma 1, lettera a),
per un punto percentuale di invalidita’ pari a 1 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,0, per un punto percentuale di
invalidita’ pari a 2 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,1, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 3 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,2, per un punto percentuale di
invalidita’ pari a 4 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,3, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 5 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un punto percentuale di
invalidita’ pari a 6 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
1,7, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 7 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 1,9, per un punto percentuale di
invalidita’ pari a 8 si applica un coefficiente moltiplicatore pari a
2,1, per un punto percentuale di invalidita’ pari a 9 si applica un
coefficiente moltiplicatore pari a 2,3.
Art. 140.
Pluralita’ di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano piu’ persone danneggiate nello stesso sinistro
e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate,
i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell’impresa di
assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza
delle somme assicurate.
2. L’impresa di assicurazione che, decorsi trenta giorni
dall’incidente e ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate,
pur avendone ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha
pagato ad alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante,
risponde verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza
della somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui
credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi
abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto
sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione e le persone
danneggiate sussiste litisconsorzio necessario, applicandosi
l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa di
assicurazione puo’ effettuare il deposito di una somma, nei limiti
del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di tutte le
persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e’
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Nota all’art. 140:
- L’art. 102 del codice di procedura civile e’ il
seguente:
«Art. 102 (Litisconsorzio necessario). – Se la
decisione non puo’ pronunciarsi che in confronto di piu’
parti, queste debbono agire oessere convenute nello stesso
processo. Se questo e’ promosso da alcune o contro alcune
soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del
contraddittorio in un termine perentorio da lui
stabilito.».
Art. 141.
Risarcimento del terzo trasportato
1. Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno
subito dal terzo trasportato e’ risarcito dall’impresa di
assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del
sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto
previsto all’articolo 140, a prescindere dall’accertamento della
responsabilita’ dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro,
fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei
confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, se
il veicolo di quest’ultimo e’ coperto per un massimale superiore a
quello minimo.
2. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei
confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a
bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista
dall’articolo 148.
3. L’azione diretta avente ad oggetto il risarcimento e’ esercitata
nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo sul quale il
danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui
all’articolo 145. L’impresa di assicurazione del responsabile civile
puo’ intervenire nel giudizio e puo’ estromettere l’impresa di
assicurazione del veicolo, riconoscendo la responsabilita’ del
proprio assicurato. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del capo IV.
4. L’impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento ha
diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa di assicurazione del
responsabile civile nei limiti ed alle condizioni previste
dall’articolo 150.
Art. 142.
Diritto di surroga dell’assicuratore sociale
1. Qualora il danneggiato sia assistito da assicurazione sociale,
l’ente gestore dell’assicurazione sociale ha diritto di ottenere
direttamente dall’impresa di assicurazione il rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni erogate al danneggiato ai sensi delle
leggi e dei regolamenti che disciplinano detta assicurazione,
sempreche’ non sia gia’ stato pagato il risarcimento al danneggiato,
con l’osservanza degli adempimenti prescritti nei commi 2 e 3.
2. Prima di provvedere alla liquidazione del danno, l’impresa di
assicurazione e’ tenuta a richiedere al danneggiato una dichiarazione
attestante che lo stesso non ha diritto ad alcuna prestazione da
parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
Ove il danneggiato dichiari di avere diritto a tali prestazioni,
l’impresa di assicurazione e’ tenuta a darne comunicazione al
competente ente di assicurazione sociale e potra’ procedere alla
liquidazione del danno solo previo accantonamento di una somma idonea
a coprire il credito dell’ente per le prestazioni erogate o da
erogare.
3. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al
comma 2 senza che l’ente di assicurazione sociale abbia dichiarato di
volersi surrogare nei diritti del danneggiato, l’impresa di
assicurazione potra’ disporre la liquidazione definitiva in favore
del danneggiato. L’ente di assicurazione sociale ha diritto di
ripetere dal danneggiato le somme corrispondenti agli oneri sostenuti
se il comportamento del danneggiato abbia pregiudicato l’azione di
surrogazione.
4. In ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale non puo’
esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto
dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti
risarciti.
Capo IV Procedure liquidative
Art. 143.
Denuncia di sinistro
1. Nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali
vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti
o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a
denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione,
avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello e’
approvato dall’ISVAP. In caso di mancata presentazione della denuncia
di sinistro si applica l’articolo 1915 del codice civile per l’omesso
avviso di sinistro.
2. Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i
conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria
da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia
verificato nelle circostanze, con le modalita’ e con le conseguenze
risultanti dal modulo stesso.
Nota all’art. 143:
- L’art. 1915 del codice civile e’ il seguente:
«Art. 1915 (Inadempimento dell’obbligo di avviso o di
salvataggio). – L’assicurato che, dolosamente non adempie
l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto
all’indennita’.
Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale
obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennita’
in ragione del pregiudizio sofferto.».
Art. 144.
Azione diretta del danneggiato
1. Il danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un
veicolo o di un natante, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione,
ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti
dell’impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti
delle somme per le quali e’ stata stipulata l’assicurazione.
2. Per l’intero massimale di polizza l’impresa di assicurazione non
puo’ opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, ne’
clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al
risarcimento del danno. L’impresa di assicurazione ha tuttavia
diritto di rivalsa verso l’assicurato nella misura in cui avrebbe
avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria
prestazione.
3. Nel giudizio promosso contro l’impresa di assicurazione e’
chiamato anche il responsabile del danno.
4. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti
dell’impresa di assicurazione e’ soggetta al termine di prescrizione
cui sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
Art. 145.
Proponibilita’ dell’azione di risarcimento
1. Nel caso si applichi la procedura di cui all’articolo 148,
l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione,
puo’ essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in
cui il danneggiato abbia chiesto all’impresa di assicurazione il
risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le
modalita’ ed i contenuti previsti all’articolo 148.
2. Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’articolo 149
l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione,
puo’ essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni,
ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in
cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di
assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di
assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le
modalita’ ed i contenuti previsti dagli articoli 149 e 150.
Art. 146.
Diritto di accesso agli atti
1. Fermo restando quanto previsto per l’accesso ai singoli dati
personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le
imprese di assicurazione esercenti l’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai
danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei
procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni
che li riguardano.
2. L’esercizio del diritto di accesso non e’ consentito quando
abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi
o prove di comportamenti fraudolenti. E’ invece sospeso in pendenza
di controversia giudiziaria tra l’impresa e il richiedente, fermi
restando i poteri attribuiti dalla legge all’autorita’ giudiziaria.
3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l’assicurato
o il danneggiato non e’ messo in condizione di prendere visione degli
atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, puo’ inoltrare reclamo
all’ISVAP anche al fine di veder garantito il proprio diritto.
4. Il Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il
Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta
dell’ISVAP, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli
esclusi dall’accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli
oneri a carico dei richiedenti, nonche’ i termini e le altre
condizioni per l’esercizio del diritto di cui al comma 1.
Art. 147.
Stato di bisogno del danneggiato
1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al
risarcimento che, a causa del sinistro, vengano a trovarsi in stato
di bisogno, possono chiedere che sia loro assegnata una somma da
imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.
2. Il giudice civile o penale, sentite le parti, qualora da un
sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilita’ a
carico del conducente, con ordinanza immediatamente esecutiva
provvede all’assegnazione della somma ai sensi del comma 1, nei
limiti dei quattro quinti della presumibile entita’ del risarcimento
che sara’ liquidato con la sentenza. Se la causa civile e’ sospesa ai
sensi dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale,
l’istanza e’ proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale e’
pendente la causa.
3. L’istanza puo’ essere riproposta nel corso del giudizio.
4. L’ordinanza e’ irrevocabile fino alla decisione del merito.
Nota all’art. 147:
- L’art. 75, comma 3, del codice di procedura penale e’
il seguente:
«Art. 75 (Rapporti tra azione civile e azione
penale). – 1 – 2. (Omissis).
3. Se l’azione e’ proposta in sede civile nei confronti dell’imputato dopo la costituzione di parte civile nel
processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado,
il processo civile e’ sospeso fino alla pronuncia della
sentenza penale non piu’ soggetta a impugnazione, salve le
eccezioni previste dalla legge».
Art. 148.
Procedura di risarcimento
1. Per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di
risarcimento, presentata secondo le modalita’ indicate nell’articolo
145, deve essere corredata dalla denuncia secondo il modulo di cui
all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice fiscale degli
aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in
cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad
accertare l’entita’ del danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione
di tale documentazione, l’impresa di assicurazione formula al
danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica
specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare offerta. Il
termine di sessanta giorni e’ ridotto a trenta quando il modulo di
denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel
sinistro.
2. L’obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il
risarcimento del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si
ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano
causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento
deve essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalita’ indicate al comma 1. La richiesta deve contenere
l’indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e la descrizione delle circostanze nelle quali si e’ verificato il
sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell’accertamento e della
valutazione del danno da parte dell’impresa, dai dati relativi
all’eta’, all’attivita’ del danneggiato, al suo reddito, all’entita’
delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l’avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti, nonche’ dalla
dichiarazione ai sensi dell’articolo 142, comma 2, o, in caso di
decesso, dallo stato di famiglia della vittima. L’impresa di
assicurazione e’ tenuta a provvedere all’adempimento del predetto
obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
3. Il danneggiato, pendenti i termini di cui al comma 2 e fatto
salvo quanto stabilito al comma 5, non puo’ rifiutare gli
accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla
persona da parte dell’impresa. Qualora cio’ accada, i termini di cui
al comma 2 sono sospesi.
4. L’impresa di assicurazione puo’ richiedere ai competenti organi
di polizia le informazioni acquisite relativamente alle modalita’
dell’incidente, alla residenza e al domicilio delle parti e alla
targa di immatricolazione o altro analogo segno distintivo, ma e’
tenuta al rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 anche in
caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni
personali o il decesso.
5. In caso di richiesta incompleta l’impresa di assicurazione
richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai
commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o
dei documenti integrativi.
6. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli,
l’impresa provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione
della comunicazione.
7. Entro ugual termine l’impresa corrisponde la somma offerta al
danneggiato che abbia comunicato di non accettare l’offerta. La somma
in tal modo corrisposta e’ imputata nella liquidazione definitiva del
danno.
8. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione senza che
l’interessato abbia fatto pervenire alcuna risposta, l’impresa
corrisponde al danneggiato la somma offerta con le stesse modalita’,
tempi ed effetti di cui al comma 7.
9. Agli effetti dell’applicazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, l’impresa di assicurazione non puo’ opporre al
danneggiato l’eventuale inadempimento da parte dell’assicurato
dell’obbligo di avviso del sinistro di cui all’articolo 1913 del
codice civile.
10. In caso di sentenza a favore del danneggiato, quando la somma
offerta ai sensi dei commi 1 o 2 sia inferiore alla meta’ di quella
liquidata, al netto di eventuale rivalutazione ed interessi, il
giudice trasmette, contestualmente al deposito in cancelleria, copia
della sentenza all’ISVAP per gli accertamenti relativi all’osservanza
delle disposizioni del presente capo.
11. L’impresa, quando corrisponde compensi professionali per
l’eventuale assistenza prestata da professionisti, e’ tenuta a
richiedere la documentazione probatoria relativa alla prestazione
stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle
voci di danno nella quietanza di liquidazione. L’impresa, che abbia
provveduto direttamente al pagamento dei compensi dovuti al
professionista, ne da’ comunicazione al danneggiato, indicando
Nota all’art. 148:
- L’art. 1913 del codice civile e’ il seguente:
«Art. 1913 (Avviso all’assicuratore in caso di
sinistro). – L’assicurato deve dare avviso del sinistro
all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il
contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si
e’ verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non e’
necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente
autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro
il detto termine alle operazioni di salvataggio o di
constatazione del sinistro.
Nelle assicurazioni contro la mortalita’ del bestiame
l’avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro
ventiquattro ore.».
Art. 149.
Procedura di risarcimento diretto
1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed
assicurati per la responsabilita’ civile obbligatoria, dal quale
siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i
danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all’impresa
di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo
utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo
nonche’ i danni alle cose trasportate di proprieta’ dell’assicurato o
del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito
dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite
previsto dall’articolo 139. La procedura non si applica ai sinistri
che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero ed al risarcimento
del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato
dall’articolo 141.
3. L’impresa, a seguito della presentazione della richiesta di
risarcimento diretto, e’ obbligata a provvedere alla liquidazione dei
danni per conto dell’impresa di assicurazione del veicolo
responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le
imprese medesime.
4. Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta,
l’impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato e’ tenuto l’importo corrisposto.
a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del
responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione.
5. L’impresa di assicurazione, entro quindici giorni, corrisponde
la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare
l’offerta o che non abbia fatto pervenire alcuna risposta. La somma
in tale modo corrisposta e’ imputata all’eventuale liquidazione
definitiva del danno.
6. In caso di comunicazione dei motivi che impediscono il
risarcimento diretto ovvero nel caso di mancata comunicazione di
offerta o di diniego di offerta entro i termini previsti
dall’articolo 148 o di mancato accordo, il danneggiato puo’ proporre
l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti
della propria impresa di assicurazione. L’impresa di assicurazione
del veicolo del responsabile puo’ chiedere di intervenire nel
giudizio e puo’ estromettere l’altra impresa, riconoscendo la
responsabilita’ del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso,
la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime
secondo quanto previsto nell’ambito del sistema di risarcimento
diretto.
Disciplina del sistema di risarcimento diretto
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro delle attivita’ produttive, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice sono stabiliti:
a) i criteri di determinazione del grado di responsabilita’ delle
parti anche per la definizione dei rapporti interni tra le imprese di
assicurazione;
b) il contenuto e le modalita’ di presentazione della denuncia di
sinistro e gli adempimenti necessari per il risarcimento del danno;
c) le modalita’, le condizioni e gli adempimenti dell’impresa di
assicurazione per il risarcimento del danno;
d) i limiti e le condizioni di risarcibilita’ dei danni
accessori;
e) i principi per la cooperazione tra le imprese di
assicurazione, ivi compresi i benefici derivanti agli assicurati dal
sistema di risarcimento diretto.
2. Le disposizioni relative alla procedura prevista dall’articolo
149 non si applicano alle imprese di assicurazione con sede legale in
altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai
sensi degli articoli 23 e 24, salvo che le medesime abbiano aderito
al sistema di risarcimento diretto.
3. L’ISVAP vigila sul sistema di risarcimento diretto e sui
principi adottati dalle imprese per assicurare la tutela dei
danneggiati, il corretto svolgimento delle operazioni di liquidazione
e la stabilita’ delle imprese.
Capo V Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all’estero
Art. 151.
Procedura
1. Il presente capo stabilisce disposizioni specifiche relative
agli aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a persone
derivanti da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello
di residenza degli stessi, provocati dall’uso di veicoli che sono
assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato membro.
2. Fatte salve la legislazione di Stati terzi in materia di
responsabilita’ civile e le norme di diritto internazionale privato,
le disposizioni del presente capo si applicano anche ai residenti in
uno Stato membro aventi diritto al risarcimento per danni a cose o a Art. 150.
persone derivanti da sinistri avvenuti in Stati terzi i cui uffici
nazionali di assicurazione hanno aderito al sistema della carta
verde, ogniqualvolta tali sinistri siano provocati dall’uso di
veicoli che sono assicurati e stazionano abitualmente in uno Stato
membro.
3. Gli articoli 152, 296, 297, 298 e 299 si applicano soltanto nel
caso di incidenti causati dalla circolazione di un veicolo assicurato
tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro diverso da
quello di residenza della persona avente diritto al risarcimento e
stazionante abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di
residenza della persona avente diritto al risarcimento.
4. Gli articoli 300 e 301 si applicano anche agli incidenti
provocati dai veicoli di Stati terzi ammessi alla circolazione nel
territorio comunitario ed assicurati nel rispetto delle disposizioni
di cui all’articolo 125.
5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo gli aventi diritto al
risarcimento possono agire direttamente contro l’impresa di
assicurazione che copre la responsabilita’ civile del responsabile.
Art. 152.
Mandatario per la liquidazione dei sinistri
1. L’impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di
informazione di tutti gli Stati membri il nome e l’indirizzo del
proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in
ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o e’ stabilito nel territorio dello Stato
membro per il quale e’ designato e si rivolge agli aventi diritto al
risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di
residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che puo’ operare per conto di una o piu’ imprese
di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini
della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie
per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facolta’ per il
danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al
responsabile del sinistro ovvero anche all’impresa di assicurazione
con la quale e’ assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il
sinistro.
5. L’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il
suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di
risarcimento, comunica agli aventi diritto un’offerta di risarcimento
motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta.
Art. 153.
Danneggiati residenti nel territorio della Repubblica
1. I soggetti residenti nel territorio della Repubblica, che sono
danneggiati da sinistri della circolazione stradale provocati da
veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in un altro Stato
membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta
verde, hanno diritto di richiedere il risarcimento del danno oltre
che al responsabile del sinistro anche all’impresa di assicurazione
con la quale e’ assicurato il veicolo che ha causato il sinistro
ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della
Repubblica.
2. In caso di mancata designazione del mandatario da parte
dell’impresa di assicurazione con la quale e’ assicurato il veicolo
che ha causato il sinistro e nei casi di inadempimento a quanto
disposto dall’articolo 152, comma 5, il danneggiato puo’ rivolgersi
all’Organismo di indennizzo italiano secondo quanto previsto
all’articolo 298.
Art. 154.
Centro di informazione italiano
1. E’ istituito presso l’ISVAP il Centro di informazione italiano
per consentire agli aventi diritto di chiedere il risarcimento a
seguito di un sinistro derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore nei casi previsti dall’articolo 151. A tale fine l’ISVAP puo’
stipulare apposite convenzioni a titolo gratuito con enti pubblici o
privati che gia’ detengano e gestiscano le informazioni di cui al
comma 2, per l’organizzazione e il funzionamento del Centro di
informazione italiano.
2. Il Centro di informazione italiano e’ incaricato di tenere un
registro da cui risulta:
a) la targa di immatricolazione di ogni veicolo che staziona
abitualmente nel territorio della Repubblica;
b) i numeri e la data di scadenza delle polizze di assicurazione
che coprono la responsabilita’ civile derivante dalla circolazione di
detti veicoli per i rischi di cui al ramo 10 di cui all’articolo 2,
comma 3, diversi dalla responsabilita’ del vettore;
c) le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita’
civile derivante dalla circolazione di tali veicoli per i rischi di
cui al ramo 10 di cui all’articolo 2, comma 3, diversi dalla
responsabilita’ del vettore, e i mandatari per la liquidazione dei
sinistri designati da tali imprese di assicurazione conformemente
all’articolo 152.
3. Il Centro di informazione italiano assiste gli aventi diritto al
risarcimento nell’accesso alle informazioni di cui al comma 2,
lettere a), b) e c).
4. Le imprese di assicurazione che coprono la responsabilita’
civile derivante dalla circolazione dei veicoli, che stazionano
abitualmente nel territorio della Repubblica, sono tenute a
comunicare in via sistematica i dati relativi ai numeri di targa dei
veicoli assicurati, ai numeri di polizza, alla data di cessazione
della copertura assicurativa, ai nominativi dei mandatari per la
liquidazione dei sinistri nominati in ciascuno Stato membro e, a
richiesta, tempestivamente i dati relativi al nome ed indirizzo del
proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
5. Le procedure, i tempi e le modalita’ di invio dei dati da parte
delle imprese di assicurazione, le modalita’ del relativo trattamento
dei dati e di gestione del Centro di informazione italiano, anche nei
confronti degli interessati e degli aventi diritto alle informazioni,
nonche’ le modalita’ di accesso alle informazioni per le imprese di
assicurazione ed i mandatari per la liquidazione dei sinistri, sono
definite con regolamento adottato dall’ISVAP, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali. Con lo stesso regolamento sono
individuati i dati contenuti nella banca dati sinistri, di cui
all’articolo 135, che sono oggetto di trattamento anche da parte del
Centro di informazione italiano, con esclusione dei dati sensibili.
6. Per le esigenze di funzionamento del Centro di informazione
italiano, l’ISVAP e’ autorizzato, ai sensi del codice in materia di
protezione dei dati personali, ad avvalersi dei dati trattati per le
finalita’ della banca dati sinistri. L’ISVAP, con regolamento,
organizza la banca dati sinistri al fine di coordinare il trattamento
dei dati con le esigenze del Centro di informazione italiano.
7. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sono
consentiti, con esclusione dei dati personali sensibili ai sensi del
codice in materia di protezione dei dati personali, nei limiti
stabiliti dal presente capo. Le informazioni di cui al comma 2 sono
conservate per un periodo di sette anni dalla data di cessazione
dell’immatricolazione del veicolo o di scadenza del contratto di
assicurazione.
8. Il Centro di informazione coopera con i centri di informazione
istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione delle
disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.
Art. 155.
Accesso al Centro di informazione italiano
1. I danneggiati, a seguito dei sinistri previsti all’articolo 151,
hanno diritto di richiedere al Centro di informazione italiano entro
sette anni dalla data del sinistro:
a) nome ed indirizzo dell’impresa di assicurazione;
b) numero della polizza di assicurazione e data di scadenza della
stessa;
c) nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei
sinistri dell’impresa di assicurazione nello Stato membro di
residenza degli aventi diritto al risarcimento, nei casi in cui:
1) gli stessi risiedono nel territorio della Repubblica;
2) il veicolo che ha causato il sinistro stazioni abitualmente
3) il sinistro sia avvenuto nel territorio della Repubblica.
2. Nel caso in cui gli aventi diritto al risarcimento richiedano al
Centro di informazione italiano il nome e l’indirizzo del
proprietario o dell’usufruttuario o dell’acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria
del veicolo che ha causato il sinistro, il Centro stesso, se gli
aventi diritto hanno un interesse giuridicamente tutelato ad ottenere
tali informazioni, si rivolge in particolare:
a) all’impresa di assicurazione;
b) all’ente di immatricolazione del veicolo.
3. Fermi restando i poteri dell’autorita’ giudiziaria, le forze di
polizia nonche’ gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12
del codice della strada e le pubbliche amministrazioni competenti in
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel
settore delle assicurazioni obbligatorie hanno accesso gratuito ai
dati del Centro di informazione italiano. Le imprese di
assicurazione, l’Ufficio centrale italiano e l’Organismo di
indennizzo italiano possono richiedere al Centro di informazione
italiano i dati per i quali hanno interesse motivato.
4. L’ISVAP ha accesso gratuito ai dati relativi ai veicoli ed ai
nomi dei proprietari dei veicoli contenuti nei pubblici registri e ai
dati dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225,
strada.
5. Il Centro di informazione italiano coopera con i centri di
informazione istituiti dagli altri Stati membri per l’attuazione
delle disposizioni previste dall’ordinamento comunitario.
Nota all’art. 155:
- L’art. 12 del Codice della strada e’ il seguente:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). 1. L’espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
in via principale alla specialita’ Polizia Stradale
della Polizia di Stato;
alla Polizia di Stato;
all’Arma dei carabinieri;
al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell’ambito del territorio di competenza;
ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell’ambito del territorio di competenza;
ai funzionari del Ministero dell’interno addetti al
servizio di polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo nel territorio della Repubblica; comma 1, lettera b), e 226, commi 5 e seguenti, del codice della
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L’espletamento dei servizi di cui all’art. 11, comma
1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria indicati nell’art. 57, commi
1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l’accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull’uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
dal personale dell’Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell’Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell’A.N.A.S.;
dal personale degli uffici competenti in materia di
viabilita’ delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta’ degli enti da cui dipendono;
dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell’esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell’ambito dei passaggi a livello dell’amministrazione di
appartenenza;
dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma
7;
dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile,
nell’ambito delle aree di cui all’art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche’ i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all’art. 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita’,
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l’attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall’autorita’ militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.».
Capo VI Disciplina dell’attivita’ peritale
Art. 156.
Attivita’ peritale
1. L’attivita’ professionale di perito assicurativo per
l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei
natanti soggetti alla disciplina del presente titolo non puo’ essere
esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo di cui all’articolo 157.
2. Le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente
l’accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei
natanti.
3. Nell’esecuzione dell’incarico i periti devono comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza.
Art. 157.
Ruolo dei periti assicurativi
1. L’ISVAP cura l’istituzione e il funzionamento del ruolo e
determina, con regolamento, gli obblighi di comunicazione, la
procedura di iscrizione e di cancellazione e le forme di pubblicita’
piu’ idonee ad assicurare l’accesso pubblico al ruolo.
2. Nel ruolo sono iscritti i periti assicurativi che esercitano
l’attivita’ in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 158.
Art. 158.
Requisiti per l’iscrizione
1. Per ottenere l’iscrizione nel ruolo la persona fisica deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili;
b) non aver riportato condanna irrevocabile, o sentenza
irrevocabile di applicazione della pena di cui all’articolo 444,
comma 2, del codice di procedura penale, per un delitto contro la
pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia,
contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il
commercio, contro il patrimonio per il quale la legge commini la pena
della reclusione non inferiore nel minimo ad un anno o nel massimo a
tre anni, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata
la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel
massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna
irrevocabile comportante l’applicazione della pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore
a tre anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non essere stata dichiarata fallita, salvo che sia intervenuta
la riabilitazione, ne’ essere stato presidente, amministratore con
delega di poteri, direttore generale, sindaco di societa’ od enti che
siano stati assoggettati a procedure di fallimento, concordato
preventivo o liquidazione coatta amministrativa, almeno per i tre
esercizi precedenti all’adozione dei relativi provvedimenti, fermo
restando che l’impedimento ha durata fino ai cinque anni successivi
all’adozione dei provvedimenti stessi;
d) non versare nelle situazioni di decadenza, divieto o
sospensione previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni;
e) aver conseguito un diploma di scuola media secondaria
superiore o di laurea triennale;
f) aver svolto tirocinio di durata biennale presso un perito
abilitato;
g) aver superato una prova di idoneita’ secondo quanto previsto
dal comma 3.
2. Fermo il disposto dell’articolo 156, non possono esercitare
l’attivita’ di perito assicurativo ne’ essere iscritti nel ruolo gli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione, i riparatori di
veicoli e di natanti e i pubblici dipendenti con rapporto lavorativo
a tempo pieno ovvero a tempo parziale, quando superi la meta’
dell’orario lavorativo a tempo pieno.
3. Ai fini dell’iscrizione, il perito deve possedere adeguate
cognizioni e capacita’ professionali, che sono accertate dall’ISVAP
tramite una prova di idoneita’, consistente in un esame su materie
tecniche, giuridiche ed economiche rilevanti nell’esercizio
dell’attivita’. L’ISVAP determina, con regolamento, i titoli di
ammissione e le modalita’ di svolgimento della prova valutativa,
provvedendo alla relativa organizzazione e gestione.
Note all’art. 158:
- Per l’art. 444 del codice di procedura penale vedi la
nota all’art. 110.
- Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, ed in
particolare per l’art. 10, vedi le note all’art. 110.
Art. 159.
Cancellazione dal ruolo
1. La cancellazione dal ruolo e’ disposta dall’ISVAP, con
provvedimento motivato, in caso di:
a) rinuncia all’iscrizione;
b) perdita di uno dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1,
lettere a), b), c) e d);
c) sopravvenuta incompatibilita’ ai sensi dell’articolo 158,
comma 2;
d) radiazione;
e) mancato versamento del contributo di vigilanza di cui
all’articolo 337, nonostante apposita diffida disposta dall’ISVAP.
2. Non si procede alla cancellazione dal ruolo, anche se richiesta
dal perito, fino a quando sia in corso un procedimento disciplinare
ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all’avvio
del medesimo.
Art. 160.
Reiscrizione
1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del
provvedimento di radiazione, puo’ richiedere di esservi iscritto
nuovamente, purche’ siano decorsi almeno cinque anni dalla
cancellazione e sussistano i requisiti di cui all’articolo 158, commi
1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da
fallimento, il perito puo’ essere nuovamente iscritto al ruolo
soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato
versamento del contributo di vigilanza, puo’ essere iscritto
nuovamente purche’ abbia provveduto al pagamento di quanto non
corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una
nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 158, commi 1 e 2,
rimanendo valida l’idoneita’ gia’ conseguita.
Titolo XI DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI OPERAZIONI ASSICURATIVE Capo I Coassicurazione comunitaria
Art. 161.
Coassicurazione comunitaria
1. Le assicurazioni contro i danni stipulate per la copertura di
rischi situati nel territorio della Repubblica possono essere
ripartite in coassicurazione comunitaria, per quote determinate, tra
imprese che hanno la sede legale in altri Stati membri o in Stati
aderenti allo Spazio economico europeo, a condizione che almeno una
delle imprese sia stabilita in uno Stato membro diverso da quello del
coassicuratore delegatario e i rischi da coprire siano quelli
rientranti tra i grandi rischi di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera r).
Art. 162.
Determinazione dell’oggetto della delega
1. Le assicurazioni sono stipulate con contratto unico,
sottoscritto da tutti i coassicuratori, per una stessa durata e con
premio globale.
2. La delega e’ attribuita ad uno dei coassicuratori affinche’ curi
la gestione del contratto per conto e nell’interesse di tutti.
3. Il coassicuratore delegatario esercita tutte le attribuzioni
previste con la delega e quelle spettanti secondo gli usi.
4. Il coassicuratore delegatario determina le condizioni di
assicurazione ed il tasso del premio da applicare al contratto.
Capo II Assicurazione di tutela legale
Art. 163.
Requisiti particolari
1. L’impresa che esercita l’assicurazione di tutela legale osserva
articoli 173 e 174 e rispetta i requisiti per la gestione dei
sinistri di cui all’articolo 164.
2. La disciplina di cui al presente capo non si applica alle
assicurazioni di tutela legale che concernono controversie derivanti
dall’utilizzazione di navi marittime o connesse comunque a tale
utilizzazione ed all’attivita’ esercitata dall’impresa di
assicurazione della responsabilita’ civile per resistere all’azione
dei danneggiati ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile.
Nota all’art. 163:
- L’art. 1917 del codice civile e’ il seguente:
«Art. 1917 (Assicurazione della responsabilita’
civile). – Nell’assicurazione della responsabilita’ civile
l’assicuratore e’ obbligato a tenere indenne l’assicurato
di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante
il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in
dipendenza della responsabilita’ dedotta nel contratto.
Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L’assicuratore ha facolta’, previa comunicazione
all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato
l’indennita’ dovuta, ed e’ obbligato al pagamento diretto
se l’assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all’azione del
danneggiato contro l’assicurato sono a carico
dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma
assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al
danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le
spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e
assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L’assicurato, convenuto dal danneggiato, puo’ chiamare
in causa l’assicuratore.». nei rapporti con gli assicurati le disposizioni previste agli
Art. 164.
Modalita’ per la gestione dei sinistri
1. L’impresa che esercita l’attivita’ assicurativa nel ramo tutela
legale adotta, per la gestione dei sinistri e per la relativa
attivita’ di consulenza, una delle modalita’, di cui deve essere data
preventiva comunicazione all’ISVAP, previste dal comma 2.
2. L’impresa puo’:
a) svolgere direttamente l’attivita’ di gestione dei sinistri e
quella di consulenza;
b) affidarla ad un’impresa distinta;
c) prevedere nel contratto il diritto per l’assicurato di
affidare la tutela dei suoi interessi in caso di sinistro, non appena
abbia il diritto di esigere l’intervento dell’impresa di
assicurazione, a un avvocato o ad altro professionista abilitato
dalla legge da lui scelto.
3. Qualora l’impresa si avvalga della facolta’ di cui al comma 2,
lettera a), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
a) se l’impresa e’ multiramo, il personale di cui si avvale non
deve svolgere, per conto della stessa, attivita’ di gestione dei
sinistri o di consulenza in un altro ramo esercitato dall’impresa;
b) indipendentemente dal fatto che l’impresa sia multiramo o
specializzata, il personale non deve svolgere, per conto di altra
impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni contro i danni
che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o
amministrativi, attivita’ di gestione dei sinistri o di consulenza in
altri rami esercitati dall’impresa con la quale intercorrono i
predetti legami.
4. L’impresa deve dichiarare nel contratto se intende avvalersi
della facolta’ di cui al comma 2, lettera b), indicando la
denominazione sociale dell’impresa alla quale affida la gestione dei
sinistri. Quando l’impresa ha legami con un’altra impresa che
esercita le assicurazioni contro i danni, il personale incaricato
della gestione dei sinistri o della relativa consulenza non puo’
quest’ultima impresa. L’impresa cui sia affidata la gestione dei
sinistri e’ soggetta alla vigilanza dell’ISVAP.
5. L’impresa puo’ adottare una diversa modalita’ operativa previa
comunicazione all’ISVAP e con effetto solo per i contratti stipulati
successivamente alla comunicazione medesima.
Titolo XII NORME RELATIVE AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE Capo I Disposizioni generali
Art. 165.
Raccordo con le disposizioni del codice civile
1. Fermo restando quanto diversamente disposto dal presente codice,
i contratti di assicurazione, coassicurazione e riassicurazione
rimangono disciplinati dalle norme del codice civile.
Art. 166.
Criteri di redazione
1. Il contratto e ogni altro documento consegnato dall’impresa al
contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullita’ o limitazione delle
garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono esercitare la stessa o analoga attivita’ in altri rami esercitati da
riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Art. 167.
Nullita’ dei contratti conclusi con imprese non autorizzate
1. E’ nullo il contratto di assicurazione stipulato con un’impresa
non autorizzata o con un’impresa alla quale sia fatto divieto di
assumere nuovi affari.
2. La nullita’ puo’ essere fatta valere solo dal contraente o
dall’assicurato. La pronuncia di nullita’ obbliga alla restituzione
dei premi pagati. In ogni caso non sono ripetibili gli indennizzi e
le somme eventualmente corrisposte o dovute dall’impresa agli
assicurati ed agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 168.
Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della
scissione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo
comma, del codice civile, il trasferimento di portafoglio, che sia
autorizzato in conformita’ a quanto previsto dagli articoli 198 e
200, non e’ causa di risoluzione dei contratti, ma i contraenti che
hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel
territorio della Repubblica possono recedere entro il termine di
sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di
autorizzazione, se il trasferimento avviene a favore di un’impresa di
assicurazione che ha la sede legale all’estero oppure a favore di una
sede secondaria all’estero di un’impresa che ha la sede legale nel
territorio della Repubblica.
2. Nei casi previsti dal comma 1, se il trasferimento riguarda
contratti per l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti, i soggetti che hanno diritto ad un risarcimento possono
agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali e’ stata
stipulata l’assicurazione, nei confronti dell’impresa italiana
cedente sino alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione
rilasciato dall’ISVAP.
3. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo
comma, del codice civile, il trasferimento del portafoglio di imprese
di assicurazione di altri Stati membri, che sia stato autorizzato
dall’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine
dell’impresa cedente ed effettuato con l’assenso dell’ISVAP, non e’
causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che
hanno il domicilio o, se persone giuridiche, la sede legale nel
territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti
entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso
di cui all’articolo 199, comma 6.
4. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, primo
comma, del codice civile, le disposizioni di cui al presente articolo
si applicano anche ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una
fusione o ad una scissione.
Nota all’art. 168:
- L’art. 1902 del codice civile e’ il seguente:
«Art. 1902 (Fusione, concentrazione e liquidazione
coatta amministrativa). – La fusione e la concentrazione di
aziende tra piu’ imprese assicuratrici non sono cause di
scioglimento del contratto di assicurazione. Il contratto
continua con l’impresa assicuratrice che risulta dalla
fusione o che incorpora le imprese preesistenti. Per i
trasferimenti di portafoglio si osservano le leggi
speciali.
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa
dell’impresa assicuratrice, il contratto di assicurazione
si scioglie nei modi e con gli effetti stabiliti dalle
leggi speciali anche per cio’ che riguarda il privilegio a
favore della massa degli assicurati.».
Art. 169.
Effetti della liquidazione coatta di imprese di assicurazione
1. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 1902, secondo
comma, del codice civile, i contratti di assicurazione in corso di
esecuzione alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
provvedimento di liquidazione continuano a coprire i rischi fino al
sessantesimo giorno successivo.
2. Gli assicurati hanno facolta’ di recesso, dopo la pubblicazione
del provvedimento di liquidazione, mediante raccomandata con avviso
di ricevimento. Il recesso ha effetto dal giorno successivo a quello
di ricevimento della comunicazione da parte della liquidazione.
3. In deroga al comma 1, i contratti di assicurazione obbligatoria
della responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, in corso di esecuzione alla data
di pubblicazione del provvedimento di liquidazione, continuano, nei
limiti delle somme minime per cui e’ obbligatoria l’assicurazione, a
coprire i rischi fino alla scadenza del contratto o del periodo di
tempo per il quale e’ stato pagato il premio.
Nota all’art. 169:
- Per l’art. 1902 del codice civile vedi la nota
all’art. 168.
Capo II Assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 170.
Divieto di abbinamento
1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo di assicurazione dei
veicoli a motore, le imprese non possono subordinare la conclusione
di un contratto per l’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile alla conclusione di ulteriori contratti
assicurativi, bancari o finanziari.
2. In deroga al comma 1, al fine di garantire il recupero della
franchigia eventualmente prevista a carico del contraente, le imprese
possono pattuire idonee forme di garanzia, se le stesse non
determinano spese aggiuntive e se il premio risulta inferiore a
quello che sarebbe stato altrimenti applicato in assenza di
franchigia con recupero garantito.
3. In deroga al comma 1, le imprese possono proporre polizze per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante
dalla circolazione dei veicoli in abbinamento ad altri contratti
assicurativi, bancari o finanziari a condizione che tali proposte non
costituiscano l’unica offerta dell’impresa e siano osservate le
disposizioni previste dal testo unico bancario e dal testo unico
dell’intermediazione finanziaria per l’offerta dei contratti dai
medesimi disciplinati.
4. I contratti conclusi ai sensi dei commi 2 e 3, compresi quelli
bancari e finanziari, possono essere contestualmente risolti dal
contraente nel caso previsto dall’articolo 172.
Art. 171.
Trasferimento di proprieta’ del veicolo o del natante
1. Il trasferimento di proprieta’ del veicolo o del natante
determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti
effetti:
a) la risoluzione del contratto a far data dal perfezionamento
del trasferimento di proprieta’, con diritto al rimborso del rateo di
premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto
dell’imposta pagata e del contributo obbligatorio di cui
all’articolo 334;
b) la cessione del contratto di assicurazione all’acquirente;
c) la sostituzione del contratto per l’assicurazione di altro
veicolo o, rispettivamente, di un altro natante di sua proprieta’,
previo l’eventuale conguaglio del premio.
2. Eseguito il trasferimento di proprieta’, l’alienante informa
contestualmente l’impresa di assicurazione e l’acquirente se, insieme
al veicolo, viene ceduto il contratto di assicurazione.
3. La garanzia e’ valida per il nuovo veicolo o natante dalla data
del rilascio del nuovo certificato e, ove occorra, del nuovo
contrassegno relativo al veicolo o al natante secondo le modalita’
previste dal regolamento adottato, su proposta dell’ISVAP, dal
Ministro delle attivita’ produttive.
Art. 172.
Diritto di recesso
1. In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse
all’applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie,
superiori al tasso programmato di inflazione, il contraente puo’
recedere dall’assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con
raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, ovvero a
mezzo telefax, inviati alla sede dell’impresa o all’intermediario
presso il quale e’ stata stipulata la polizza entro il giorno di
scadenza del contratto. In tal caso non si applica a favore del
contraente il termine di tolleranza previsto dall’articolo 1901,
secondo comma, del codice civile.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, la disdetta del
contratto e’ inviata a mezzo telefax o raccomandata almeno quindici
giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili
esclusivamente in senso piu’ favorevole al contraente.
Nota all’art. 172:
- Per l’art. 1901 del codice civile vedi le note
all’art. 127.
Capo III Assicurazione di tutela legale e assicurazione di assistenza
Art. 173.
Assicurazione di tutela legale
1. L’assicurazione di tutela legale e’ il contratto con il quale
l’impresa di assicurazione, verso pagamento di un premio, si obbliga
a prendere a carico le spese legali peritali o a fornire prestazioni
di altra natura, occorrenti all’assicurato per la difesa dei suoi
interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento, o in sede
extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento
di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento
avanzata nei suoi confronti, purche’ non proposta dall’impresa che
presta la copertura assicurativa di tutela legale.
2. Qualora l’assicurazione di tutela legale sia prestata
cumulativamente con altre assicurazioni, con un unico contratto, il
suo contenuto, le condizioni contrattuali ad essa applicabili ed il
relativo premio debbono essere indicati in un’apposita distinta
sezione del contratto.
Art. 174.
Diritti dell’assicurato nell’assicurazione di tutela legale
1. Il contratto di assicurazione di tutela legale deve
espressamente prevedere in funzione di tutela dell’assicurato che il
medesimo, qualora necessiti dell’assistenza di un professionista per
la difesa o la rappresentanza dei propri interessi in un procedimento
giudiziario o amministrativo oppure nel caso di conflitto di
interessi con l’impresa stessa, abbia la facolta’ di scelta del
professionista, purche’ quest’ultimo sia abilitato secondo la
normativa applicabile.
2. In caso di disaccordo tra l’assicurato e l’impresa sulla
gestione del sinistro, le parti possono adire l’autorita’ giudiziaria
o demandare la decisione sul comportamento da tenere ad un arbitro
che provvede secondo equita’. Tale seconda facolta’ deve essere
esplicitamente prevista nel contratto.
3. Fermo restando il diritto dell’assicurato di avvalersi della
facolta’ di cui al comma 1, non e’ necessario che le condizioni di
contratto prevedano espressamente la medesima facolta’ quando sono
cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:
a) l’assicurazione di tutela legale e’ limitata a controversie
derivanti dall’utilizzazione di veicoli stradali nel territorio della
Repubblica;
b) la medesima e’ collegata ad un contratto di assicurazione di
assistenza da prestare in caso di incidente o guasto relativamente
allo stesso veicolo;
c) ne’ l’impresa di assicurazione della tutela legale ne’
l’impresa di assicurazione dell’assistenza esercitano il ramo della
responsabilita’ civile.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora l’impresa assicuri per
la tutela legale entrambe le parti della controversia, queste devono
essere assistite e rappresentate da avvocati, o altri soggetti
abilitati dalla legislazione vigente, indipendenti dall’impresa di
assicurazione.
5. Ogni qualvolta sorga un conflitto di interessi tra l’assicurato
e l’impresa di assicurazione o esista disaccordo in merito alla
gestione dei sinistri, l’impresa richiama per iscritto l’attenzione
dell’assicurato sulla possibilita’ di avvalersi dei diritti di cui al
presente articolo ovvero sulla possibilita’ di avvalersi
dell’arbitrato di cui al comma 2.
Art. 175.
Assicurazione di assistenza
1. L’assicurazione di assistenza e’ il contratto con il quale
l’impresa di assicurazione, verso il pagamento di un premio, si
impegna a fornire all’assicurato una prestazione di immediato aiuto
entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’assicurato
stesso si trovi in una situazione di difficolta’ al seguito del
verificarsi di un evento fortuito.
2. L’aiuto puo’ essere in denaro o in natura. Le prestazioni in
natura possono essere fornite anche utilizzando personale e
attrezzature di terzi.
Capo IV Assicurazione sulla vita
Art. 176.
Revocabilita’ della proposta
1. La proposta relativa ad un contratto individuale di
assicurazione sulla vita di cui ai rami I, II, III e V dell’articolo
2, comma 1, e’ revocabile.
2. Le somme eventualmente pagate dal contraente devono essere
restituite dall’impresa di assicurazione entro trenta giorni dal
momento in cui ha ricevuto comunicazione della revoca.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 177.
Diritto di recesso
1. Il contraente puo’ recedere da un contratto individuale di
assicurazione sulla vita entro trenta giorni dal momento in cui ha
ricevuto comunicazione che il contratto e’ concluso.
2. L’impresa di assicurazione deve informare il contraente del
diritto di recesso di cui al comma 1. I termini e le modalita’ per
l’esercizio dello stesso devono essere espressamente evidenziati
nella proposta e nel contratto di assicurazione.
3. L’impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento
della comunicazione relativa al recesso, rimborsa al contraente il
premio eventualmente corrisposto, al netto della parte relativa al
periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. L’impresa di
assicurazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente
sostenute per l’emissione del contratto, a condizione che siano
individuate e quantificate nella proposta e nel contratto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
contratti di durata pari od inferiore a sei mesi.
Art. 178.
Inversione dell’onere della prova nei giudizi risarcitori
1. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al contraente di
un contratto di assicurazione sulla vita di cui ai rami III e V
dell’articolo 2, comma 1, spetta all’impresa l’onere della prova di
aver agito con la specifica diligenza richiesta.
Capo V Capitalizzazione
Art. 179.
Nozione
1. La capitalizzazione e’ il contratto mediante il quale l’impresa
di assicurazione si impegna, senza convenzione relativa alla durata
della vita umana, a pagare somme determinate al decorso di un termine
prestabilito in corrispettivo di premi, unici o periodici, che sono
effettuati in denaro o mediante altre attivita’.
2. Quando i contratti prevedono il periodico sorteggio ai fini
dell’anticipato pagamento del capitale convenuto, nei successivi
sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di
contratti, non superiore, nell’anno, a cinque per ogni cento
contratti emessi. I sorteggi devono essere effettuati ad intervalli
non inferiori al semestre.
3. I contratti di capitalizzazione non possono avere durata
inferiore a cinque anni. Nel caso di contratti con premi periodici, i
versamenti possono essere stabiliti sia in misura costante sia in
misura variabile, purche’ quest’ultima modalita’ sia prevista
contrattualmente.
4. Il contraente puo’ recedere dal contratto nei termini e con le
modalita’ di cui all’articolo 177. Il riscatto e’ consentito a
partire dal secondo anno ed a condizione che il contraente abbia
corrisposto il premio per un’intera annualita’.
Capo VI Legge applicabile
Art. 180.
Contratti di assicurazione contro i danni
1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati dalla
legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato,
quando lo Stato membro di ubicazione del rischio e’ la Repubblica
italiana.
2. Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla
legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti
dall’applicazione di norme imperative.
3. Le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione
obbligatoria, previste dallo Stato che impone l’obbligo, prevalgono
su quelle della legge applicabile al contratto; quando quest’ultimo
preveda una garanzia destinata ad operare in piu’ Stati, prevalgono
le disposizioni specifiche dello Stato interessato.
4. I contratti di assicurazione contro i danni relativi a rischi
ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del
medesimo Stato.
5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano
le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con
legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Nota all’art. 180:
- La legge 18 dicembre 1984, n. 975 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1985, n. 25, S.O.) concerne
la «Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla legge
applicabile alle obbligazioni contrattuali, con protocollo
e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma il 19 giugno
1980».
Art. 181.
Contratti di assicurazioni sulla vita
1. I contratti di assicurazione sulla vita sono regolati dalla
legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato,
quando lo Stato membro dell’obbligazione e’ la Repubblica italiana.
2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto
alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti
dall’applicazione di norme imperative.
3. I contratti di assicurazione sulla vita nei quali lo Stato
membro dell’obbligazione e’ diverso dalla Repubblica italiana sono
regolati dalla legislazione dello Stato membro dell’obbligazione.
4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si applicano
le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980, sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con
legge 18 dicembre 1984, n. 975.
Nota all’art. 181:
- Per la legge 18 dicembre 1984, n. 975, vedi le note
all’art. 180.
Titolo XIII TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E PROTEZIONE DELL’ASSICURATO Capo I Disposizioni generali
Art. 182.
Pubblicita’ dei prodotti assicurativi
1. La pubblicita’ utilizzata per i prodotti delle imprese di
assicurazione e’ effettuata avendo riguardo alla correttezza
dell’informazione ed alla conformita’ rispetto al contenuto della
nota informativa e delle condizioni di contratto cui i prodotti
stessi si riferiscono. 2. I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicita’
sia autonomamente effettuata dagli intermediari.
3. L’ISVAP puo’ richiedere, in via non sistematica, la trasmissione
del materiale pubblicitario, nelle sue diverse forme, che e’
utilizzato dalle imprese e dagli intermediari.
4. L’ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore
a novanta giorni, la diffusione della pubblicita’ in caso di fondato
sospetto di violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e
correttezza.
5. L’ISVAP vieta la diffusione della pubblicita’ in caso di
accertata violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e
correttezza.
6. L’ISVAP vieta la commercializzazione dei prodotti in caso di
mancata ottemperanza ai provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 secondo
quanto previsto all’articolo 184, comma 2.
7. L’ISVAP, con regolamento, stabilisce i criteri di
riconoscibilita’ della pubblicita’ e di chiarezza e correttezza
dell’informazione.
Art. 183.
Regole di comportamento
1. Nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti le imprese e gli
intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei
confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare
le esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che siano
sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da identificare ed evitare conflitti
di interesse ove cio’ sia ragionevolmente possibile e, in situazioni
di conflitto, agire in modo da consentire agli assicurati la
necessaria trasparenza sui possibili effetti sfavorevoli e comunque
gestire i conflitti di interesse in modo da escludere che rechino
loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e
prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei
contraenti e degli assicurati.
2. L’ISVAP adotta, con regolamento, specifiche disposizioni
relative alla determinazione delle regole di comportamento da
osservare nei rapporti con i contraenti, in modo che l’attivita’ si
svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche
esigenze dei singoli.
3. L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze
di protezione dei contraenti e degli assicurati, nonche’ della natura
dei rischi e delle obbligazioni assunte dall’impresa, individua le
categorie di soggetti che non necessitano in tutto o in parte della
protezione riservata alla clientela non qualificata e determina
modalita’, limiti e condizioni di applicazione delle medesime
disposizioni nell’offerta e nell’esecuzione dei contratti di
assicurazione dei rami danni, tenendo in considerazione le
particolari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
Art. 184.
Misure cautelari ed interdittive
1. Avuto riguardo all’obiettivo di protezione degli assicurati,
l’ISVAP sospende in via cautelare, per un periodo non superiore a
novanta giorni, la commercializzazione del prodotto in caso di
fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente titolo
o delle relative norme di attuazione.
2. L’ISVAP vieta la commercializzazione in caso di accertata
violazione delle disposizioni indicate al comma 1 e dispone, a cura e
spese dell’impresa o dell’intermediario interessato, la diffusione al
pubblico, mediante le forme piu’ utili alla generale conoscibilita’,
dei provvedimenti adottati.
Capo II Obblighi di informazione
Art. 185.
Nota informativa
1. Le imprese di assicurazione italiane e quelle estere operanti
nel territorio della Repubblica, sia in regime di stabilimento che in
regime di liberta’ di prestazione di servizi, consegnano al
contraente, prima della conclusione del contratto ed unitamente alle
condizioni di assicurazione, una nota informativa predisposta nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo.
2. La nota informativa contiene le informazioni, diverse da quelle
pubblicitarie, che sono necessarie, a seconda delle caratteristiche
dei prodotti e dell’impresa di assicurazione, affinche’ il contraente
e l’assicurato possano pervenire a un fondato giudizio sui diritti e
gli obblighi contrattuali e, ove opportuno, sulla situazione
patrimoniale dell’impresa.
3. L’ISVAP disciplina, con regolamento, il contenuto e lo schema
della nota informativa in modo tale che siano previste, oltre alle
indicazioni relative all’impresa, le informazioni sul contratto con
particolare riguardo alle garanzie e alle obbligazioni assunte
dall’impresa, alle nullita’, alle decadenze, alle esclusioni e alle
limitazioni della garanzia e alle rivalse, ai diritti e agli obblighi
in corso di contratto e in caso di sinistro, alla legge applicabile
ed ai termini di prescrizione dei diritti, alla procedura da seguire
in caso di reclamo e all’organismo o all’autorita’ eventualmente
competente.
4. Nelle assicurazioni di cui ai rami I, II, III, IV e V
dell’articolo 2, comma 1, l’ISVAP determina, con regolamento, le
informazioni supplementari che sono necessarie alla piena
comprensione delle caratteristiche essenziali del contratto con
particolare riguardo ai costi ed ai rischi del contratto ed alle
operazioni in conflitto di interesse. Al contraente di
un’assicurazione sulla vita sono altresi’ comunicate, per tutto il
periodo di durata del contratto, le informazioni indicate nel
regolamento adottato dall’ISVAP con particolare riguardo alle spese,
alla composizione ed ai risultati della gestione delle attivita’
nelle quali e’ investito il premio o il capitale assicurato.
Art. 186.
Interpello sulla nota informativa
1. L’impresa puo’ trasmettere preventivamente all’ISVAP la nota
informativa, unitamente alle condizioni di contratto, allo scopo di
richiedere un accertamento sulla corretta applicazione degli obblighi
di informazione previsti dalle disposizioni del presente capo, fermo
restando che la valutazione dell’ISVAP non puo’ essere utilizzata, a
fini promozionali, nei rapporti con gli assicurati.
2. L’ISVAP provvede a rendere nota all’impresa la sua valutazione
entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione,
esauriente e completa, relativa al contratto. Decorso tale termine
senza che l’ISVAP si sia pronunciato con un giudizio negativo o con
un giudizio con rilievi ai sensi del comma 3, la nota informativa si
intende conforme agli obblighi di informazione. L’ISVAP puo’ disporre
la revoca, previa notifica all’impresa interessata, qualora vengano
meno i presupposti dell’accertamento ovvero se l’impresa abusa del
provvedimento richiesto. L’ISVAP indica all’impresa le eventuali
integrazioni alla nota informativa.
dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, puo’ convocare
chiunque detenga una partecipazione rilevante in un’impresa di
assicurazione o di riassicurazione.
l’attuario incaricato per l’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei
natanti;
b) ordinare la convocazione dell’assemblea, degli organi
amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all’ordine del
giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per
rendere la gestione conforme a legge;
c) procedere direttamente alla convocazione dell’assemblea, degli
organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e
di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento
di cui alla lettera precedente;
d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili
assicurativi o riassicurativi.
2. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza
sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente
codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, puo’
convocare i legali rappresentanti delle societa’ che svolgono
attivita’ di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli
intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.
3. L’ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni
a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della gestione
3. Nel periodo occorrente all’istruttoria e sino al provvedimento
dell’ISVAP l’impresa non procede alla commercializzazione del
prodotto.
4. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le disposizioni per la
comunicazione della nota informativa, le modalita’ da osservare,
prima della pubblicazione della nota informativa, per diffondere
notizie o per svolgere indagini di mercato o per raccogliere
intenzioni di sottoscrizione del contratto e per lo svolgimento della
commercializzazione.
Art. 187.
Integrazione della nota informativa
1. L’ISVAP, ferme restando le disposizioni del presente capo, puo’
chiedere all’impresa di apportare modifiche alla nota informativa
utilizzata, quando occorre fornire informazioni ulteriori e
necessarie per la protezione degli assicurati.
Titolo XIV VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI Capo I Disposizioni generali
Art. 188.
Poteri di intervento
1. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla
gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e sull’osservanza delle leggi, dei
regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, puo’:
a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di
controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, i legali rappresentanti della societa’ di revisione,
l’attuario revisore, l’attuario incaricato per i rami vita e
Art. 189.
Poteri di indagine
1. L’ISVAP puo’ chiedere informazioni, ordinare l’esibizione di
documenti ed il compimento di accertamenti e verifiche ritenute
necessarie, rivolgendo la richiesta alle imprese di assicurazione e
di riassicurazione, ai soggetti che svolgono funzioni parzialmente
comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione per indagini esclusivamente rivolte ai profili
assicurativi o riassicurativi, agli intermediari assicurativi e
riassicurativi, ai periti assicurativi, nonche’ ai soggetti che
svolgono attivita’ riservate privi di autorizzazione.
2. L’ISVAP puo’ effettuare ispezioni presso le imprese di
assicurazione e di riassicurazione e presso gli uffici degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione, dei soggetti che
svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle
imprese medesime limitatamente a tale ciclo, dei periti assicurativi
e dei soggetti che svolgono attivita’ riservate privi di
autorizzazione.
Art. 190.
Obblighi di informativa
1. L’ISVAP puo’ chiedere ai soggetti vigilati la comunicazione,
anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti con i termini e le modalita’ da esso stabilite con
2. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche
nei confronti della societa’ di revisione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione, dell’attuario revisore,
dell’attuario incaricato nei rami vita e dell’attuario incaricato per
l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile derivante
dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. L’ISVAP stabilisce, con
regolamento, le modalita’ e i termini per la trasmissione, da parte
dei medesimi soggetti, delle informazioni previste dai commi 3 e 4.
3. L’organo che svolge la funzione di controllo in un’impresa di
assicurazione o di riassicurazione informa senza indugio l’ISVAP di
tutti gli atti o i fatti, che possano costituire un’irregolarita’
nella gestione dell’impresa ovvero una violazione delle norme che
disciplinano l’attivita’ assicurativa o riassicurativa. A tali fini
lo statuto dell’impresa, indipendentemente dal sistema di
amministrazione e controllo adottato, assegna all’organo che svolge
la funzione di controllo i relativi compiti e poteri. Il medesimo
organo fornisce all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
4. I soggetti di cui al comma 2 comunicano senza indugio all’ISVAP
gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell’incarico, che
possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti
l’attivita’ delle societa’ sottoposte a revisione ovvero che possano
pregiudicare la continuita’ dell’impresa o comportare un giudizio
negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di
impossibilita’ di esprimere un giudizio sul bilancio. I medesimi
soggetti forniscono all’ISVAP ogni altro dato o documento richiesto.
5. Le disposizioni di cui ai commi 3, primo periodo, e 4 si
applicano anche ai soggetti che esercitano i compiti ivi previsti
presso le societa’ che controllano le imprese di assicurazione o di
riassicurazione o che sono da queste controllate ai sensi
dell’articolo 72.
Art. 191.
Norme regolamentari
1. L’ISVAP, per l’esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolamento.
gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla
correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione, adotta, con i regolamenti per
l’attuazione delle norme contenute nel presente codice, disposizioni
di carattere generale aventi ad oggetto:
a) la correttezza della pubblicita’, le regole di presentazione e
di comportamento delle imprese e degli intermediari nell’offerta di
prodotti assicurativi, tenuto conto delle differenti esigenze di
protezione degli assicurati;
b) gli obblighi informativi prima della conclusione e durante
l’esecuzione del contratto, ivi compresi quelli relativi alla
promozione e al collocamento, mediante tecniche di comunicazione a
distanza, dei prodotti assicurativi;
c) la verifica dell’adeguatezza delle procedure di gestione del
rischio, ivi comprese efficaci procedure amministrative e contabili
ed appropriati meccanismi di controllo interno delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione;
d) l’adeguatezza patrimoniale, ivi compresa la formazione delle
riserve tecniche, la copertura e la valutazione delle attivita’, la
composizione ed il calcolo del margine di solvibilita’ delle imprese
di assicurazione e di riassicurazione;
e) la costituzione e l’amministrazione dei patrimoni dedicati ad
uno specifico affare, nelle forme previste dal codice civile, delle
gestioni separate e dei fondi interni delle imprese che esercitano le
assicurazioni sulla vita, ivi compresi i limiti e i divieti relativi
all’attivita’ di investimento e i principi e gli schemi da adottare
per la valutazione dei beni in cui e’ investito il patrimonio;
f) gli schemi di bilancio, il piano dei conti, le forme e le
modalita’ di raccordo fra il sistema contabile ed il piano dei conti,
gli schemi ed il contenuto del prospetto dimostrativo del margine di
solvibilita’ e degli altri modelli di vigilanza derivati dal bilancio
di esercizio e consolidato delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione;
g) l’individuazione dei soggetti non sottoposti agli obblighi di
redazione del bilancio consolidato che sono tenuti, ad esclusivi fini
di vigilanza, a redigere il bilancio consolidato;
h) la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, ivi compresa la verifica delle operazioni
intragruppo ed il calcolo della solvibilita’ corretta delle imprese
di assicurazione e delle societa’ che controllano le imprese di
assicurazione;
i) le procedure relative al rilascio dei provvedimenti previsti
per l’accesso all’attivita’, per il rispetto delle condizioni di
esercizio, per l’assunzione di partecipazioni e gli assetti
proprietari, per le operazioni straordinarie, per le misure di
salvaguardia, di risanamento e di liquidazione delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano al principio di
proporzionalita’ per il raggiungimento del fine con il minor
sacrificio per i soggetti destinatari.
3. I regolamenti devono risultare coerenti con le finalita’ della
vigilanza di cui all’articolo 3 e devono tenere conto delle esigenze
di competitivita’ e di sviluppo dell’innovazione nello svolgimento
delle attivita’ dei soggetti vigilati.
4. I regolamenti sono adottati nel rispetto di procedure di
consultazione aperte e trasparenti che consentano la conoscibilita’
della normativa in preparazione e dei commenti ricevuti anche
mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto. All’avvio
della consultazione l’ISVAP rende noto lo schema del provvedimento ed
i risultati dell’analisi relativa all’impatto della regolamentazione,
che effettua nel rispetto dei principi enunciati all’articolo 12
della legge 29 luglio 2003, n. 229.
5. L’ISVAP puo’ richiedere, in ogni fase del procedimento, il
parere del Consiglio di Stato e si esprime pubblicamente sulle
osservazioni ricevute, a seguito della procedura di consultazione, e
sul parere eventualmente richiesto al Consiglio di Stato.
6. I regolamenti adottati dall’ISVAP sono fra loro coordinati e
formano un’unica raccolta delle istruzioni di vigilanza.
Nota all’art. 191:
- L’art. 12 della legge n. 229 e’ il seguente:
«Art. 12 (Analisi di impatto delle funzioni di
vigilanza e regolazione delle autorita’ amministrative
indipendenti). – 1. Le autorita’ amministrative
indipendenti, cui la normativa attribuisce funzioni di
controllo, di vigilanza o regolatorie, si dotano, nei modi
previsti dai rispettivi ordinamenti, di forme o metodi di
analisi dell’impatto della regolamentazione per
l’emanazione di atti di competenza e, in particolare, di
atti amministrativi generali, di programmazione o
pianificazione, e, comunque, di regolazione.
2. Le autorita’ di cui al comma 1 trasmettono al
Parlamento le relazioni di analisi di impatto della
regolamentazione da loro realizzate.
3. I soggetti di cui al comma 1 provvedono alla
verifica degli effetti derivanti dall’applicazione di
contratti predisposti mediante moduli o formulari ovvero di
clausole e condizioni contrattuali normativamente previste
o a contenuto generale.
4. Sono, comunque, escluse dall’applicazione del
presente articolo le segnalazioni e le altre attivita’
consultive, anche se concernenti gli atti di cui al comma
1, nonche’ i procedimenti previsti dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, e successive modificazioni.».
Capo II Vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Art. 192.
Imprese di assicurazione italiane
1. Le imprese di assicurazione con sede legale in Italia sono
soggette alla vigilanza dell’ISVAP sia per l’attivita’ esercitata nel
territorio della Repubblica sia per quella svolta nel territorio
degli altri Stati membri in regime di stabilimento e di liberta’ di
prestazione di servizi.
2. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo
riguardo alla costante verifica della situazione tecnica, finanziaria
e patrimoniale dell’impresa, con particolare riferimento alla
sufficienza delle riserve tecniche in rapporto all’insieme
dell’attivita’ svolta, alla disponibilita’ di attivi congrui ai fini
dell’integrale copertura delle riserve ed al possesso del margine di
solvibilita’. Nei confronti delle imprese autorizzate all’esercizio
del ramo assistenza la vigilanza dell’ISVAP si estende anche alle
verifiche sul personale e sui mezzi tecnici di cui le imprese
dispongono per fornire la prestazione.
3. L’ISVAP, anche su segnalazione dell’autorita’ di vigilanza dello
Stato membro della sede secondaria o dello Stato membro di
prestazione di servizi, adotta le misure idonee a porre fine alle
irregolarita’ commesse in altri Stati membri dalle imprese di
assicurazione con sede legale in Italia o alle attivita’ svolte in
tali Stati che possano compromettere la stabilita’ finanziaria delle
stesse. Delle misure adottate e’ data comunicazione all’autorita’ di
vigilanza dello Stato membro di stabilimento o dello Stato membro di prestazione di servizi.
4. L’ISVAP esercita le funzioni di vigilanza prudenziale affinche’
le imprese di assicurazione che svolgono attivita’ in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi in Stati terzi dispongano di
un margine di solvibilita’ sufficiente, avuto riguardo anche a tali
attivita’ e di riserve tecniche adeguate agli impegni
complessivamente assunti.
Art. 193.
Imprese di assicurazione di altri Stati membri
1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri
Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell’autorita’
dello Stato membro d’origine anche per l’attivita’ svolta, in regime
di stabilimento od in regime di liberta’ di prestazione di servizi,
nel territorio della Repubblica.
2. Fermo quanto disposto al comma 1, l’ISVAP, qualora accerti che
l’impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge
italiana che e’ tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le
ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione.
3. Qualora l’impresa non si conformi alle norme di legge e di
attuazione, l’ISVAP ne informa l’autorita’ di vigilanza dello Stato
membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure
necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti
dell’autorita’ dello Stato di origine, quando le irregolarita’
commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di
urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative, l’ISVAP puo’ adottare nei
confronti dell’impresa di assicurazione, dopo averne informato
l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure
necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in
regime di stabilimento o di liberta’ di prestazione di servizi con
gli effetti di cui all’articolo 167.
5. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione
operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio
della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle
disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della
sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all’esercizio
dell’attivita’ in regime di stabilimento o di liberta’ di prestazione
di servizi sono notificate all’impresa interessata. Nelle
comunicazioni con l’ISVAP l’impresa di assicurazione fa uso della
lingua italiana.
7. Delle misure adottate l’ISVAP ordina la menzione, a spese
dell’impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri
sistemi di pubblicita’ individuati nel provvedimento, per il periodo
di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l’ISVAP
informa l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine.
Art. 194.
Imprese di assicurazione di Stati terzi
1. Le sedi secondarie delle imprese di assicurazione che hanno sede
legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP per
l’attivita’ svolta nel territorio della Repubblica.
Art. 195.
Imprese di riassicurazione
1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale nel
territorio della Repubblica sono soggette alla vigilanza dell’ISVAP
sia per l’attivita’ esercitata in Italia, sia per quella svolta in
regime di prestazione di servizi nel territorio degli altri Stati
membri o in quello di Stati terzi.
2. Nei confronti delle imprese di cui al comma 1 l’ISVAP esercita
le funzioni di vigilanza prudenziale, avendo riguardo alla costante
verifica della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa,
con particolare riferimento alla sufficienza delle riserve tecniche
in rapporto all’insieme dell’attivita’ svolta ed alla disponibilita’
di attivi congrui ai fini dell’integrale copertura delle stesse.
3. Le medesime disposizioni si applicano, limitatamente
all’attivita’ esercitata nel territorio della Repubblica, alle sedi
secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati membri o di
Stati terzi.
Art. 196.
Modificazioni statutarie
1. L’ISVAP approva, nel rispetto della procedura stabilita con
regolamento, le modificazioni degli statuti delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione quando non contrastino con una
sana e prudente gestione.
2. Non si puo’ dare corso all’iscrizione nel registro delle imprese
se non consti l’approvazione prevista dal comma 1.
Art. 197.
Vigilanza sull’attuazione del programma di attivita’
1. Per i primi tre esercizi l’impresa di assicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica e’ tenuta a presentare
all’ISVAP una relazione semestrale relativa all’esecuzione del
programma di attivita’.
2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella
situazione finanziaria dell’impresa, l’ISVAP puo’ adottare le misure
necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire
l’equilibrio della gestione.
3. L’impresa comunica all’ISVAP ogni variazione apportata al
programma di attivita’, nonche’ ogni variazione intervenuta nelle
persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di
controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione rilevante
nell’impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma
di attivita’ sono sottoposte all’approvazione dell’ISVAP secondo la
procedura stabilita con regolamento.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio
della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale
in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale
nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di
riassicurazione di altri Stati membri o di Stati terzi.
Capo III Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 198.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione italiane
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio
dell’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e’ sottoposto, a cura della cedente, all’autorizzazione
preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura stabilita con
regolamento, con provvedimento da pubblicare nel Bollettino.
2. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione
che ha sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP verifica
che l’impresa cessionaria disponga dell’autorizzazione necessaria
all’esercizio delle attivita’ trasferite e che disponga, tenuto conto
del trasferimento, delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche
e del margine di solvibilita’ richiesto. Quando il portafoglio
comprende obbligazioni e rischi assunti al di fuori del territorio
della Repubblica, l’ISVAP verifica inoltre che l’impresa soddisfi le
condizioni previste per l’accesso all’attivita’ in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi nello Stato membro
dell’impresa cedente. Se il trasferimento comprende il portafoglio di
sedi secondarie situate in altri Stati membri, e’ necessario il
parere favorevole delle autorita’ di vigilanza interessate. Se il
trasferimento comprende contratti stipulati in altri Stati membri in
liberta’ di prestazione di servizi, e’ altresi’ necessario il parere
favorevole delle autorita’ di vigilanza degli Stati membri
dell’obbligazione e di ubicazione del rischio.
3. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione
che ha la sede legale in un altro Stato membro, compreso il caso in
cui il portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria della
medesima impresa stabilita in Italia, spetta all’autorita’ di
vigilanza dello Stato membro dell’impresa cessionaria attestare
all’ISVAP che la medesima e’ autorizzata all’esercizio delle
attivita’ trasferite e dispone, tenuto conto del trasferimento, delle
attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del margine di
solvibilita’ richiesto. L’ISVAP verifica, nel caso in cui il
portafoglio sia trasferito ad una sede secondaria situata in un altro
Stato membro, che l’impresa cessionaria rispetti le disposizioni per
l’accesso in regime di liberta’ di prestazione di servizi per
l’attivita’ esercitata nel territorio della Repubblica a seguito del
trasferimento.
4. Se le autorita’ di vigilanza di cui ai commi 2 e 3 non si
pronunciano entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta da
parte dell’ISVAP, si considera che esse abbiano dato parere
favorevole.
5. Il portafoglio puo’ essere trasferito anche ad imprese di
assicurazione che hanno la sede legale in uno Stato terzo a
condizione che:
a) l’impresa cessionaria sia autorizzata ad esercitare nel
territorio della Repubblica, in regime di stabilimento, le attivita’
ad essa trasferite;
b) il trasferimento sia limitato ai contratti stipulati
dall’impresa cedente nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento;
c) il portafoglio sia attribuito alla sede secondaria
dell’impresa cessionaria costituita nel territorio della Repubblica;
d) la sede secondaria disponga, tenuto conto del trasferimento,
delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del margine di
solvibilita’ richiesto.
Puo’ essere trasferito ad imprese di assicurazione che hanno la
sede legale in Stati terzi anche quella parte del portafoglio che sia
costituito da contratti stipulati, in regime di stabilimento o di
liberta’ di prestazione di servizi, nello Stato terzo in cui e’
situata la sede legale dell’impresa cessionaria.
Non puo’ essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una
sede secondaria dell’impresa di assicurazione che sia situata in uno
Stato terzo.
6. Se il trasferimento e’ effettuato ad un’impresa di assicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica o ad un’impresa di
assicurazione con sede legale in altro Stato, ma a favore di una sede
secondaria situata nel territorio della Repubblica, esso comporta
altresi’ l’applicazione, per i rapporti di lavoro in corso alla data
del provvedimento di autorizzazione, delle disposizioni dell’articolo
2112 del codice civile.
Nota all’art. 198:
- L’art. 2112 del codice civile e’ il seguente:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso di trasferimento d’azienda). – In caso di
trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo’
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e’ tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all’impresa del cessionario. L’effetto di sostituzione si
produce esclusivamente fra contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta’ di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d’azienda non costituisce di per se’ motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d’azienda, puo’ rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all’art. 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita’ di un’attivita’ economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita’ a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e’
attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi’ al
trasferimento di parte dell’azienda, intesa come
articolazione funzionalmente autonoma di un’attivita’
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d’azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta’ di cui all’art.
29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.».
Art. 199.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri
Stati membri
1. L’impresa di assicurazione di un altro Stato membro operante nel
territorio della Repubblica comunica senza indugio all’ISVAP di aver
richiesto alla propria autorita’ di vigilanza l’autorizzazione al
trasferimento del portafoglio dei contratti conclusi in Italia in
regime di stabilimento o in liberta’ di prestazione di servizi.
2. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica, l’ISVAP da’ il suo
assenso all’autorita’ di vigilanza dello Stato membro dell’impresa
cedente, dopo aver verificato che l’impresa cessionaria e’
autorizzata all’esercizio delle attivita’ trasferite e che dispone,
tenuto conto del trasferimento, delle attivita’ a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto. La medesima
procedura si applica se il portafoglio trasferito da un’impresa di
assicurazione di altro Stato membro all’impresa con sede legale nel
territorio della Repubblica comprende obbligazioni assunte al di
fuori del territorio italiano.
3. Se il portafoglio e’ trasferito ad una sede secondaria in Italia
di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in altro Stato
membro, l’ISVAP da’ il suo assenso all’autorita’ di vigilanza dello
Stato di origine dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo
svolgimento dell’attivita’ in regime di stabilimento nel territorio
della Repubblica;
b) l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine
dell’impresa cedente ha accertato che l’impresa cessionaria dispone,
tenuto conto del trasferimento, delle attivita’ a copertura delle
riserve tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto.
4. Se il portafoglio e’ trasferito ad un’impresa di assicurazione
che ha sede legale in un altro Stato membro o ad una sua sede
secondaria stabilita in altro Stato membro, l’ISVAP da’ il suo
assenso all’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine
dell’impresa cedente dopo aver verificato che:
a) l’impresa cessionaria soddisfa le condizioni per lo
svolgimento dell’attivita’ in libera prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica;
b) l’autorita’ di vigilanza dello Stato membro di origine
dell’impresa cedente ha accertato che la cessionaria dispone, tenuto
conto del trasferimento, delle attivita’ a copertura delle riserve
tecniche e del margine di solvibilita’ richiesto.
5. Se il portafoglio e’ trasferito ad una sede secondaria nel
territorio della Repubblica di un’impresa che ha sede legale in uno
Stato terzo, l’ISVAP da’ il suo assenso all’autorita’ di vigilanza
dello Stato membro di origine dell’impresa cedente dopo aver
verificato che:
a) la sede secondaria e’ autorizzata all’esercizio delle
attivita’ trasferite;
b) l’autorita’ dello Stato membro di origine dell’impresa cedente
ha accertato che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del
trasferimento, delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilita’ richiesto.
Non puo’ essere effettuato un trasferimento di portafoglio ad una
sede secondaria dell’impresa cessionaria che sia situata in uno Stato
terzo.
6. L’ISVAP pubblica nel Bollettino un avviso sui pareri resi e sui
provvedimenti emessi dalle autorita’ di vigilanza degli altri Stati
membri relativi ai trasferimenti di portafoglio autorizzati.
Art. 200.
Trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di Stati
terzi
1. Il trasferimento, parziale o totale, del portafoglio della sede
secondaria nel territorio della Repubblica di un’impresa di
assicurazione di uno Stato terzo e’ sottoposto, a cura della cedente,
all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP, secondo la procedura
stabilita con regolamento, con provvedimento da pubblicare nel
Bollettino.
2. Il trasferimento puo’ essere effettuato a favore di:
a) un’impresa avente la sede legale nel territorio della
Repubblica o in un altro Stato membro, a condizione che il
portafoglio ceduto non sia trasferito ad una sede secondaria situata
in uno Stato terzo;
b) un’impresa avente la sede legale in uno Stato terzo, a
condizione che il portafoglio ceduto sia trasferito ad una sede
secondaria della stessa impresa che sia situata nel territorio della
Repubblica.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l’impresa cessionaria
soddisfa le condizioni rispettivamente previste all’articolo 198,
commi 2 e 3, a seconda che il trasferimento sia effettuato a favore
di un’impresa con sede legale nel territorio della Repubblica o in
quello di altri Stati membri.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), l’ISVAP verifica che la
sede secondaria dell’impresa cessionaria sia autorizzata
all’esercizio delle attivita’ trasferite e disponga, tenuto conto del
trasferimento, delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e
del margine di solvibilita’ richiesto. Se il controllo di
solvibilita’, relativo alle attivita’ esercitate in stabilimento sul
territorio della Repubblica, e’ demandato all’autorita’ di vigilanza
di un altro Stato membro dove l’impresa e’ altresi’ stabilita, la
verifica compete alla medesima autorita’, che ne rilascia
attestazione all’ISVAP.
5. Ai trasferimenti di portafoglio disciplinati dal presente
articolo si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le
condizioni ivi previste.
Art. 201.
Fusione e scissione di imprese di assicurazione
1. L’ISVAP autorizza, secondo la procedura stabilita con
regolamento, le fusioni e le scissioni, alle quali prenda parte
almeno un’impresa di assicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica, quando non contrastino con il criterio di sana e
prudente gestione. Non si puo’ dare corso all’iscrizione nel registro
delle imprese del progetto di fusione o di scissione e della
deliberazione assembleare che abbia apportato modifiche al relativo
progetto se non consti l’autorizzazione dell’ISVAP.
2. Se la fusione e’ attuata per incorporazione, l’impresa di
assicurazione incorporante che ha sede legale nel territorio della
Repubblica deve dimostrare di disporre, tenuto conto della fusione,
delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del margine di
solvibilita’ richiesto. Se la fusione da’ luogo alla costituzione di
una nuova impresa con sede legale nel territorio della Repubblica,
l’impresa deve disporre dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attivita’ assicurativa e dimostrare di possedere, tenuto conto
della fusione, le attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del
margine di solvibilita’ richiesto.
3. La fusione e’ autorizzata dall’ISVAP con provvedimento da
pubblicare nel Bollettino. I provvedimenti che concedono o rifiutano
l’autorizzazione sono specificamente e adeguatamente motivati e sono
comunicati alle imprese interessate. Qualora alla fusione partecipino
imprese di assicurazione aventi la sede legale in altri Stati membri,
l’autorizzazione non puo’ essere data se non dopo che sia stato
acquisito il parere favorevole delle autorita’ di vigilanza di tali
Stati.
4. Se la fusione da’ luogo all’incorporazione di un’impresa di
assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica in
un’impresa con sede legale in altro Stato membro o alla costituzione
di una nuova impresa con sede legale in un altro Stato membro,
l’ISVAP esprime parere favorevole dopo avere verificato che:
a) l’impresa incorporante, o la nuova impresa di assicurazione,
soddisfa le condizioni relative all’accesso all’attivita’ in regime
di stabilimento o di libera prestazione di servizi;
b) l’impresa incorporante o la nuova impresa di assicurazione
dispongono delle attivita’ a copertura delle riserve tecniche e del
margine di solvibilita’ richiesto, tenuto conto della fusione.
Il provvedimento dell’ISVAP e’ pubblicato nel Bollettino.
5. Ai trasferimenti di portafoglio conseguenti ad una fusione o ad
una scissione, si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le
condizioni ivi previste.
6. Per quanto applicabili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4
valgono anche per le operazioni di scissione.
Art. 202.
Trasferimento del portafoglio fusione e scissione di imprese di
riassicurazione
1. Il trasferimento del portafoglio dell’impresa di riassicurazione
con sede legale nel territorio della Repubblica e la medesima
operazione effettuata dalla sede secondaria di un’impresa con sede
legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo sono sottoposti,
a cura della cedente, all’autorizzazione preventiva dell’ISVAP,
secondo la procedura stabilita con regolamento, con provvedimento da
pubblicare nel Bollettino. L’ISVAP verifica che l’impresa
cessionaria, qualora stabilita nel territorio della Repubblica,
soddisfi le condizioni di accesso e comunque disponga delle attivita’
a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilita’
richiesto.
2. La fusione e la scissione delle imprese di riassicurazione, alle
quali prenda parte almeno un’impresa di riassicurazione con sede
legale nel territorio della Repubblica, e’ autorizzata secondo le
disposizioni di cui all’articolo 201, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi
richiamata la corrispondente disciplina delle imprese di
riassicurazione. Si applica l’articolo 198, comma 6, sussistendone le
condizioni ivi previste.
Capo IV Cooperazione con le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri e comunicazioni alla Commissione europea
Art. 203.
Autorizzazione relativa all’esercizio dell’attivita’ assicurativa
1. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorita’ competenti
degli altri Stati membri in merito al rilascio dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attivita’ richiesta da qualsiasi impresa di
assicurazione che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un’impresa di assicurazione autorizzata in
un altro Stato membro;
b) sia controllata da un’impresa che controlla un’altra impresa
di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che
controlla un’impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato
membro.
2. L’ISVAP, altresi’, consulta in via preliminare le autorita’
competenti degli altri Stati membri preposte alla vigilanza degli
enti creditizi e delle imprese di investimento in merito al rilascio
dell’autorizzazione ad un’impresa di assicurazione che si trovi in
una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un’impresa di investimento
autorizzata nell’Unione europea;
b) sia controllata da un’impresa che controlla una banca o
un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che
controlla una banca o un’impresa di investimento autorizzata
nell’Unione europea.
3. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce alle altre autorita’
competenti rilevanti ai sensi delle rilevanti disposizioni
dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario le informazioni
utili a valutare l’idoneita’ degli azionisti e la reputazione e
l’esperienza dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di
amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione di un’altra
impresa dello stesso gruppo, anche ai fini delle verifiche delle
condizioni di accesso e di esercizio dell’attivita’.
Art. 204.
Autorizzazione relativa all’assunzione del controllo di imprese di
assicurazione
1. L’ISVAP, nei casi in cui e’ previsto il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 68, consulta in via
preliminare le autorita’ competenti degli altri Stati membri
allorche’ l’acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata
da un’acquirente che, in virtu’ dell’acquisizione, diventa un’impresa
madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni
dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, dell’impresa
acquisita o ne acquista comunque il controllo e che, nel contempo,
sia:
a) un’impresa di assicurazione, una banca o un’impresa di
investimento autorizzata in un altro Stato membro;
b) un’impresa madre, come definita secondo le rilevanti
disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza
supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato
finanziario, delle imprese di cui alla lettera a);
c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle
imprese di cui alla lettera a).
Art. 205.
Poteri di indagine in collaborazione con le autorita’ di altri Stati
membri
1. L’ISVAP puo’ svolgere direttamente, o attraverso persone
appositamente incaricate, ispezioni nei locali delle sedi secondarie
delle imprese di assicurazioni operanti in regime di stabilimento in
un altro Stato membro, dirette a verificare ogni elemento utile ai
fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa. Prima di procedere
all’ispezione l’ISVAP informa l’autorita’ di vigilanza dello Stato
membro della sede secondaria, la quale, ove lo richieda, ha diritto
di parteciparvi.
2. L’autorita’ di vigilanza dello Stato membro d’origine di
un’impresa di assicurazioni che opera nel territorio della Repubblica
in regime di stabilimento puo’ svolgere direttamente, o attraverso
persone appositamente incaricate, ispezioni nei locali della sede
secondaria da questa costituita, dirette a verificare ogni elemento
utile ai fini dell’esercizio della vigilanza sull’impresa stessa.
Prima di procedere all’ispezione l’autorita’ di vigilanza informa
l’ISVAP, il quale, ove lo richieda, ha diritto di partecipare
all’ispezione stessa.
Art. 206.
Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare
1. L’ISVAP puo’ chiedere alle autorita’ competenti di un altro
Stato membro di effettuare accertamenti ovvero concordare altre
modalita’ per le verifiche necessarie all’esercizio della vigilanza
supplementare, se intende acquisire informazioni riguardanti
un’impresa avente sede legale in un altro Stato membro che sia
un’impresa di assicurazione controllata o partecipata dall’impresa di
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare, ovvero informazioni
che riguardano un’impresa che sia:
a) un’impresa controllata dall’impresa di assicurazione soggetta
a vigilanza supplementare avente sede nel territorio della
Repubblica;
b) un’impresa controllante l’impresa di assicurazione soggetta a
vigilanza supplementare avente sede nel territorio della Repubblica;
c) un’impresa controllata da un’impresa controllante l’impresa di
assicurazione soggetta a vigilanza supplementare avente sede nel
territorio della Repubblica o un’impresa comunque con quest’ultima
soggetta a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.
2. L’autorita’ di vigilanza competente di un altro Stato membro
puo’ chiedere all’ISVAP di procedere a verifiche ispettive presso
imprese con sede legale nel territorio della Repubblica comprese
nell’area della vigilanza supplementare di competenza dell’autorita’
richiedente. L’ISVAP procede direttamente ovvero puo’ consentire che
la verifica sia effettuata dalle autorita’ che hanno fatto la
richiesta ovvero da una societa’ di revisione iscritta all’albo di
cui al testo unico dell’intermediazione finanziaria, o da un revisore
contabile iscritto nel registro previsto dalla legge. Qualora
l’autorita’ richiedente non proceda direttamente alla verifica, puo’
prendervi parte. La verifica puo’ riguardare le seguenti imprese:
a) imprese di assicurazione controllate o partecipate da
un’impresa di assicurazione avente sede legale in un altro Stato
membro;
b) imprese controllate o imprese controllanti di un’impresa di
assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro;
c) imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di
assicurazione avente sede legale in un altro Stato membro.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio
della vigilanza supplementare.
4. L’ISVAP puo’ concordare con le autorita’ competenti degli Stati
terzi modalita’ per l’ispezione di succursali di imprese di
assicurazione e di riassicurazione insediate nei rispettivi
territori.
Art. 207.
Scambi di informazioni per l’esercizio della vigilanza supplementare
1. Se un’impresa controllata o partecipata da un’impresa di
assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1, ha sede legale in un
altro Stato membro, l’ISVAP puo’ chiedere all’autorita’ di vigilanza
dello Stato di origine le informazioni necessarie relativamente al
trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilita’.
2. L’ISVAP fornisce alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati
membri le informazioni alle medesime necessarie per verificare che
gli elementi costitutivi del margine di solvibilita’ di imprese di
assicurazione soggette alla vigilanza dell’ISVAP, controllate o
partecipate da imprese di assicurazione soggette a vigilanza
supplementare da parte di tali autorita’, possano effettivamente
essere resi disponibili per soddisfare la situazione di solvibilita’
corretta di tali imprese.
Art. 208.
Rapporti con la Commissione europea relativamente ad imprese di Stati
terzi
1. L’ISVAP informa la Commissione europea:
a) di ogni autorizzazione all’esercizio dell’attivita’
assicurativa rilasciata ad un’impresa di assicurazione di nuova
costituzione che sia controllata, direttamente o indirettamente, da
imprese di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo;
b) di ogni autorizzazione all’acquisizione, da parte di imprese
di assicurazione aventi la sede legale in uno Stato terzo, di
partecipazioni di controllo in imprese di assicurazione aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica.
Se l’autorizzazione e’ stata rilasciata ad un’impresa di
assicurazione che si trovi nella situazione di cui alla lettera a),
la struttura dei rapporti di controllo e’ specificamente indicata
nella comunicazione che l’ISVAP invia alla Commissione europea.
2. L’ISVAP informa la Commissione europea delle difficolta’
incontrate dalle imprese aventi la sede legale nel territorio della
Repubblica nell’accesso e nell’esercizio dell’attivita’ in regime di
stabilimento in uno Stato terzo.
3. Su decisione della Commissione europea, l’ISVAP sospende le
procedure per il rilascio di autorizzazioni ad imprese che si trovino
nelle condizioni di cui al comma 1, per un periodo massimo di tre
mesi. Decorso tale periodo, le autorizzazioni sono negate qualora la
decisione della Commissione sia prorogata dal Consiglio dell’Unione
europea.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui
imprese di assicurazione di Stati terzi, o societa’ dalle medesime
controllate ed autorizzate da uno Stato dell’Unione europea,
costituiscano una impresa di assicurazione e nel caso in cui
acquisiscano partecipazioni in imprese di assicurazione autorizzate
secondo la legge di uno Stato membro.
Art. 209.
Comunicazioni alla Commissione europea sulle assicurazioni
obbligatorie
1. L’ISVAP comunica alla Commissione europea le assicurazioni di
cui la legge italiana dispone l’obbligatorieta’, indicando le
disposizioni, legislative e di attuazione, vigenti per ciascuna di
esse e specifica le informazioni che e’ necessario riportare nel
documento che l’impresa di assicurazione consegna all’assicurato per
l’attestazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo.
Titolo XV VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE Capo I Disposizioni generali
Art. 210.
Ambito di applicazione
1. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione,
che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano
controllanti o partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, in
un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o
in un’impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione,
che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano
controllate da un’impresa di partecipazione assicurativa, da
un’impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o
da un’impresa di riassicurazione, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie, che sono
istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione
che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 218, salvo che le medesime sedi
siano gia’ soggette alla vigilanza complessiva di solvibilita’
esercitata dall’autorita’ di vigilanza di un altro Stato membro.
Art. 211.
Area della vigilanza supplementare
1. Sono incluse nell’area della vigilanza supplementare
sull’impresa di assicurazione:
a) le imprese controllate o partecipate dall’impresa di
assicurazione di cui all’articolo 210;
b) le imprese controllanti o partecipanti nell’impresa di
assicurazione di cui all’articolo 210;
c) le imprese controllate o partecipate da un’impresa
controllante o partecipante in un’impresa di assicurazione di cui
all’articolo 210 o le imprese che sono comunque con questa soggette a
direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.
2. Ai fini del presente titolo, si intende per impresa controllante
la societa’ che esercita il controllo ai sensi dell’articolo 72,
commi 1 e 2, lettere a) e b), e per impresa partecipante si intende
la societa’ che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel
capitale di un’altra societa’, i quali realizzano una situazione di
legame durevole con la societa’ partecipata o che consentono
l’esercizio di un’influenza notevole in virtu’ di particolari vincoli
contrattuali. E’ altresi’ impresa partecipante l’impresa legata ad
un’altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria
ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo
sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E’ in ogni caso
considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento
del capitale o dei diritti di voto di un’impresa. Nei confronti delle
imprese di cui all’articolo 210, comma 3, per l’individuazione dei
rapporti di controllo e di partecipazione si fa riferimento allo
stato patrimoniale della sede secondaria redatto secondo quanto
previsto dal titolo VIII.
3. L’ISVAP puo’, in casi eccezionali, escludere dall’area della
vigilanza supplementare le imprese di cui al comma 1, che hanno sede
legale in uno Stato terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al
trasferimento delle informazioni necessarie con gli effetti previsti
dal provvedimento di cui all’articolo 219.
4. L’ISVAP puo’, con prudente apprezzamento, escludere dall’area
della vigilanza supplementare un’impresa di cui al comma 1, quando
l’impresa presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo
della vigilanza supplementare oppure quando e’ inopportuno o
fuorviante considerare la situazione finanziaria di tale impresa
rispetto allo scopo della vigilanza supplementare.
Capo II Procedure di controllo interno e poteri di vigilanza
Art. 212.
Procedure di controllo interno
1. Le imprese di cui all’articolo 210 instaurano adeguate procedure
di controllo interno, individuando una funzione per la produzione dei
dati e delle informazioni utili ai fini dell’esercizio della
vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione.
2. Le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, sono tenute a
fornire alla capogruppo le informazioni da questa richieste ai fini
dell’esercizio della vigilanza supplementare sull’impresa di
assicurazione o sul gruppo assicurativo.
Art. 213.
Vigilanza informativa
1. Le imprese di cui all’articolo 210 trasmettono all’ISVAP, con le
modalita’ ed i termini da esso stabiliti con regolamento, i dati e le
informazioni utili all’esercizio della vigilanza supplementare
sull’impresa di assicurazione o sul gruppo assicurativo.
2. Quando le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210 non
forniscono all’ISVAP i dati e le informazioni richieste, l’Istituto
puo’ rivolgersi direttamente alle imprese incluse nell’area della
vigilanza supplementare sull’impresa assicurativa per acquisire con
le modalita’ ed i termini stabiliti ai sensi del comma 1, tali dati e
informazioni, ferma restando la cooperazione fra le autorita’
prevista dall’articolo 10.
Art. 214.
Vigilanza ispettiva
1. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla
vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione di cui
all’articolo 210, l’ISVAP puo’ effettuare ispezioni, direttamente o
tramite soggetti incaricati, presso le seguenti imprese, con sede
legale nel territorio della Repubblica:
a) le imprese controllate dall’impresa di assicurazione italiana;
b) le imprese controllanti l’impresa di assicurazione italiana;
c) le imprese controllate da un’impresa controllante l’impresa di
assicurazione italiana o le imprese comunque con quest’ultima
soggette a direzione unitaria ai sensi dell’articolo 96.
2. Ai fini della verifica dei dati e delle informazioni sulla
vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione di cui
all’articolo 210 nei confronti delle imprese di cui alle lettere a),
b) e c), del comma 1, ovvero delle imprese di assicurazione
controllate o partecipate dall’impresa di assicurazione di cui
all’articolo 210, che hanno la sede legale in un altro Stato membro,
si applica l’articolo 206.
3. Gli accertamenti ispettivi nei confronti di imprese diverse da
quelle di assicurazione e riassicurazione sono limitati alla verifica
dell’esattezza dei dati e delle informazioni utili per l’esercizio
della vigilanza supplementare sull’impresa di assicurazione di cui
all’articolo 210.
Capo III Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art. 215.
Operazioni infragruppo rilevanti
1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che hanno sede
legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie, istituite
nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi
sede legale in uno Stato terzo, nonche’ le sedi secondarie istituite
nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazione aventi
sede legale in altro Stato membro ovvero in uno Stato terzo, sono
soggette alla vigilanza dell’ISVAP sulle operazioni infragruppo che
sono realizzate tra le medesime entita’ e le imprese, di cui
all’articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica
che controlla o detiene una partecipazione nell’impresa di
assicurazione o in un’impresa inclusa nell’area della vigilanza
supplementare.
2. Le operazioni infragruppo soggette a vigilanza in particolare
riguardano:
a) i finanziamenti;
b) le garanzie, gli impegni e le altre operazioni iscritte nei
conti d’ordine;
c) gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita’;
d) gli investimenti;
e) le operazioni di riassicurazione;
f) gli accordi di ripartizione dei costi.
3. Le imprese di assicurazione instaurano adeguati meccanismi di
gestione del rischio e di controllo interno, ivi comprese idonee
procedure contabili e di segnalazione, per consentire l’accertamento,
la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni
di cui ai commi 1 e 2. L’ISVAP verifica l’idoneita’ delle procedure e
con regolamento dispone prescrizioni generali in merito.
4. L’ISVAP esercita la vigilanza sulle operazioni di cui ai commi 1
e 2 al fine di accertare che tali operazioni non producano effetti
negativi per la solvibilita’ di un’impresa di assicurazione o possano
arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative.
Art. 216.
Comunicazione delle operazioni rilevanti
1. L’ISVAP, avuto riguardo alla tipologia e alla rilevanza
economica delle operazioni, individua con regolamento, in conformita’
all’articolo 215, comma 4, le operazioni da assoggettare a
comunicazione periodica successiva, con cadenza almeno annuale, e
quelle da assoggettare ad un regime di comunicazione preventiva
fissando, altresi’, le modalita’ e i termini per le comunicazioni
stesse.
2. Se risulta che un’operazione soggetta a comunicazione preventiva
determina gli effetti negativi di cui all’articolo 215, comma 3, o
puo’ arrecare pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l’ISVAP vieta
all’impresa, con provvedimento motivato il compimento dell’operazione
entro il termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Se la documentazione prodotta in relazione alla comunicazione
preventiva risulta incompleta o insufficiente, l’ISVAP richiede i
necessari elementi integrativi. In tale ipotesi il termine e’
interrotto e decorre nuovamente dalla data di ricezione della
documentazione integrativa. Il termine e’ invece sospeso se l’ISVAP
formula rilievi o chiede ulteriori informazioni in relazione
all’operazione e continua a decorrere dalla ricezione della
documentazione prodotta.
4. L’ISVAP, qualora accerti che le operazioni soggette a
comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e’ stata
omessa la comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre
effetti negativi per la solvibilita’ dell’impresa di assicurazione o
pregiudizio per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative, ordina all’impresa di
assicurazione di porre in atto le misure idonee a rimuovere tali
conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un
termine congruo.
Capo IV Verifica della solvibilita’ corretta
Art. 217.
Solvibilita’ corretta delle imprese di assicurazione
1. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1,
calcolano la situazione di solvibilita’ corretta secondo le
disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilita’ corretta,
fatta salva l’eliminazione della costituzione di capitale frutto di
operazioni interne al gruppo, non si tiene conto delle imprese
controllate ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 3), del
codice civile.
3. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1,
trasmettono all’ISVAP, unitamente al bilancio d’esercizio, un
prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita’ corretta alla
data di chiusura dell’esercizio al quale il bilancio si riferisce
secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1, lettera b).
Nota all’art. 217:
- Per l’art. 2359 del codice civile vedi la nota
all’art. 72.
Art. 218.
Verifica della solvibilita’ dell’impresa controllante
1. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2,
effettuano una verifica della solvibilita’ dell’impresa controllante
secondo le disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento.
2. Se un’impresa di partecipazione assicurativa, di riassicurazione
o di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo e’ a sua
volta controllata da una o piu’ imprese di partecipazione
assicurativa, di riassicurazione, o di assicurazione aventi sede
legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita’ della
controllante puo’ essere effettuata solo a livello dell’ultima
impresa controllante che sia un’impresa di partecipazione
assicurativa, di riassicurazione o di assicurazione avente sede
legale in uno Stato terzo.
3. L’ISVAP puo’ richiedere, in casi eccezionali, che la verifica di
cui al comma 1 sia effettuata a tutti i livelli o a determinati
livelli intermedi.
4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno incluse tutte le imprese
controllate o partecipate dall’impresa di partecipazione
assicurativa, dall’impresa di riassicurazione o dall’impresa di
assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.
5. Le imprese di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2,
trasmettono all’ISVAP, unitamente al bilancio di esercizio, un
prospetto dimostrativo della situazione di solvibilita’ della
controllante secondo il modello di cui all’articolo 219, comma 1,
lettera d).
Art. 219.
Calcolo della situazione di solvibilita’ corretta
1. L’ISVAP disciplina con regolamento:
a) i metodi di calcolo della solvibilita’ corretta, i criteri di
valutazione delle attivita’ e delle passivita’, i termini e le
modalita’ delle comunicazioni da effettuare periodicamente, i casi di
esonero dall’obbligo di calcolo della solvibilita’ corretta per le
imprese di assicurazione controllate o partecipate;
b) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di
solvibilita’ corretta, i criteri applicativi del calcolo della
solvibilita’ corretta, l’eliminazione del doppio o plurimo computo
degli elementi costitutivi del margine di solvibilita’, il
trattamento, il trasferimento ed i limiti di utilizzo degli elementi
costitutivi del margine di solvibilita’, l’eliminazione della
costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo;
c) il trattamento delle imprese di riassicurazione controllate o
partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in
un altro Stato membro, delle imprese di partecipazione assicurativa
intermedie, delle imprese di assicurazione controllate o partecipate
aventi sede legale in uno Stato terzo, delle imprese di
riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno
Stato terzo ai fini dell’inclusione nel calcolo della situazione di
solvibilita’ corretta, determinando agli stessi fini gli effetti
derivanti dall’indisponibilita’ delle informazioni relativamente ad
imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro
Stato;
d) il modello del prospetto dimostrativo della situazione di
solvibilita’ della societa’ che controlla l’impresa di assicurazione,
i criteri e le modalita’ di verifica della solvibilita’ della
medesima societa’, i principi generali, i metodi di calcolo, il
trattamento dell’impresa controllante ai fini del margine di
solvibilita’ teorico ed i casi di esonero dall’obbligo di verifica
della solvibilita’ dell’impresa controllante;
e) le modalita’ tecniche per il calcolo della situazione di
solvibilita’ corretta, garantendo la permanenza della sostanziale
equivalenza tra i metodi di calcolo.
Art. 220.
Accordi per la concessione di esoneri
1. Se un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 1,
e’ controllata da un’altra impresa di assicurazione o da un’impresa
di riassicurazione o da un’impresa di partecipazione assicurativa
aventi sede legale in un altro Stato membro, l’ISVAP puo’ esonerare
l’impresa di cui all’articolo 210, comma 1, dall’obbligo di calcolare
la situazione di solvibilita’ corretta, se l’Istituto ha concordato
con le autorita’ di vigilanza competenti degli Stati membri
interessati di attribuire l’esercizio della vigilanza supplementare
all’autorita’ di vigilanza dell’altro Stato membro.
2. Se un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma 2,
e un’altra impresa di assicurazione con sede legale in un altro Stato
membro sono controllate dalla stessa impresa di partecipazione
assicurativa, dalla stessa impresa di riassicurazione o dalla stessa
impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo,
l’ISVAP puo’ esonerare l’impresa di assicurazione di cui
all’articolo 210, comma 2, dall’obbligo di effettuare la verifica
della solvibilita’ della controllante, se l’Istituto ha concordato
con le autorita’ degli altri Stati membri interessati di attribuire
l’esercizio della vigilanza supplementare all’autorita’ di vigilanza
dell’altro Stato membro.
Titolo XVI MISURE DI SALVAGUARDIA RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE Capo I Misure di salvaguardia
Art. 221.
Violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attivita’ a
copertura
1. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 184, qualora l’impresa,
che ha sede legale nel territorio della Repubblica, non osservi le
disposizioni sulle riserve tecniche e sulle attivita’ a copertura
delle medesime, l’ISVAP ne contesta la violazione e le ordina di
conformarsi alle norme violate, assegnando un termine congruo per
l’attuazione degli adempimenti richiesti, ma non pregiudizievole per
la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative.
2. L’ISVAP, nei casi di cui al comma 1, puo’ vietare all’impresa di
compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della
Repubblica e successivamente puo’ consentirne, con specifiche
autorizzazioni, una disponibilita’ limitata, comunque informando
preventivamente le autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri
nei quali l’impresa opera. L’ISVAP puo’ inoltre chiedere alle
autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali l’impresa
possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando i beni da
assoggettare a tale misura.
3. Se l’impresa non ottempera nel termine assegnato all’ordine di
cui al comma 1, l’ISVAP puo’:
a) nominare un commissario con i compiti di cui all’articolo 229
per l’eliminazione delle violazioni;
b) vietare l’assunzione di nuovi affari, per un periodo fino a
sei mesi, allo scopo di salvaguardare gli interessi degli assicurati
e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, con gli
effetti di cui all’articolo 167;
c) disporre, avuto riguardo alla gravita’ della violazione, il
vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle
riserve tecniche con le modalita’ previste dall’articolo 224.
4. Il divieto di assunzione di nuovi affari e’ comunicato alle
autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa
opera ed e’ pubblicato nel bollettino. Il provvedimento viene
revocato prima del termine, se l’impresa ha eliminato o posto
completo rimedio alla violazione contestata. La revoca e’ comunicata
alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri ed il relativo
provvedimento e’ pubblicato nel bollettino.
Art. 222.
Violazione delle norme sul margine di solvibilita’ o sulla quota di
garanzia
1. Qualora l’impresa, che ha sede legale nel territorio della
Repubblica, non disponga del margine di solvibilita’ nella misura
necessaria, l’ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione,
la presentazione, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole
per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative, di un piano di
risanamento.
2. Se il margine di solvibilita’ si riduce al di sotto della quota
di garanzia o se la quota non e’ piu’ costituita in conformita’ alle
pertinenti disposizioni di legge o dei provvedimenti di attuazione,
l’ISVAP richiede, ai fini della successiva approvazione, la
presentazione, entro un termine congruo, di un piano di finanziamento
a breve termine, nel quale sono indicate le misure che l’impresa si
propone di adottare per ristabilire la propria situazione
finanziaria.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l’ISVAP puo’ vietare
all’impresa di compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel
territorio della Repubblica e successivamente puo’ consentirne, con
specifiche autorizzazioni, una disponibilita’ limitata, comunque
informando preventivamente le autorita’ di vigilanza degli altri
Stati membri nei quali l’impresa opera. L’ISVAP puo’ inoltre chiedere
alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri, nei quali
l’impresa possiede beni, di adottare analogo provvedimento, indicando
i beni da assoggettare a tale misura.
4. Nei casi di cui al comma 2, l’ISVAP puo’ anche disporre il
vincolo sui singoli attivi iscritti nel registro a copertura delle
riserve tecniche con le modalita’ previste dall’articolo 224.
5. Nei confronti dell’impresa di assicurazione autorizzata ad
esercitare sia i rami danni sia i rami vita, che non disponga in una
delle due gestioni del margine di solvibilita’ nella misura
prescritta per ciascuna delle due gestioni, l’ISVAP puo’ autorizzare
il trasferimento di elementi espliciti eccedenti il margine di
solvibilita’ da una gestione all’altra per l’attuazione dei piani di
risanamento o di finanziamento a breve termine.
6. Qualora il piano di risanamento o il piano di finanziamento
riguardino una societa’ cooperativa e prevedano un aumento di
capitale sociale, il limite individuale di sottoscrizione del
capitale sociale e’ elevato sino al triplo. In tal caso, ai fini
dell’iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione
assembleare di aumento del capitale sociale, la societa’ cooperativa
e’ tenuta ad esibire il provvedimento adottato dall’ISVAP.
Art. 223.
Misure di intervento a tutela della solvibilita’ prospettica
dell’impresa di assicurazione
1. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 222, qualora i diritti
degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative siano a rischio per effetto del deterioramento della
posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione, l’ISVAP puo’
imporre, al fine di garantire che l’impresa sia in grado di
soddisfare i requisiti di solvibilita’ nel breve periodo, la
costituzione di un margine di solvibilita’ piu’ elevato, rispetto a
quello risultante dall’ultimo bilancio approvato, tenuto conto del
piano di risanamento finanziario predisposto dall’impresa e riferito
ai tre esercizi successivi.
2. L’ISVAP stabilisce, con regolamento, le norme di attuazione che
riguardano, in particolare, i dati e le informazioni da indicare nel
piano di risanamento finanziario, che deve includere, in ogni caso,
uno stato patrimoniale ed un conto economico per ciascuno degli
esercizi considerati, le previsioni relative alla raccolta premi,
agli oneri per sinistri liquidati e riservati ed alle spese di
gestione, la prevedibile situazione di tesoreria, una esposizione
relativa ai mezzi finanziari destinati alla copertura del margine di
solvibilita’ e delle riserve tecniche ed una esposizione della
politica di riassicurazione nel suo complesso e delle forme di
copertura riassicurativa maggiormente significative.
3. L’ISVAP, valutata la situazione dell’impresa di assicurazione,
puo’ ridurre il valore di tutti gli elementi che rientrano nel
margine di solvibilita’ disponibile e cio’ anche nel caso in cui
abbiano subito una significativa diminuzione del valore di mercato
nel periodo successivo alla fine del precedente esercizio.
4. In caso di rilevanti modifiche al contenuto o alla qualita’ dei
contratti di riassicurazione rispetto all’esercizio precedente ovvero
nel caso in cui i contratti di riassicurazione non prevedano alcun
trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento di modesta
entita’, l’ISVAP puo’ diminuire il coefficiente di riduzione
stabilito ai fini del calcolo del margine di solvibilita’ richiesto.
5. L’ISVAP non rilascia attestazioni di solvibilita’ dell’impresa
di assicurazione, alla quale ha richiesto il piano di risanamento
finanziario, fino a quando ritenga che i diritti degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative siano a
rischio.
Art. 224.
Procedura di apposizione del vincolo sulle attivita’ patrimoniali
1. Quando il vincolo riguardi beni immobili, l’ISVAP ordina alla
conservatoria dei registri immobiliari l’iscrizione di ipoteca, a
favore dei crediti di assicurazione, sui beni immobili e sui diritti
immobiliari di godimento dell’impresa che sono localizzati nel
territorio della Repubblica.
2. L’ISVAP puo’ ordinare l’apposizione del vincolo su ogni altro
attivo, diverso da quelli di cui al comma 1, nelle forme previste
dalla legge per ciascun tipo di beni o di diritti. Le autorita’ ed i
soggetti cui compete l’esecuzione del provvedimento sono tenuti al
compimento degli atti e delle operazioni necessarie per rendere
effettivo ed opponibile ai terzi il vincolo ordinato dall’ISVAP.
3. Dei provvedimenti adottati e’ data comunicazione alle autorita’
di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa opera o
possiede beni.
Art. 225.
Misure di salvaguardia in caso di revoca parziale dell’autorizzazione
1. In caso di revoca parziale dell’autorizzazione l’ISVAP, per
salvaguardare gli interessi degli assicurati e degli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative e dei lavoratori dipendenti, puo’
vietare all’impresa che ha sede nel territorio della Repubblica di
compiere atti di disposizione sui propri beni, qualora tale
provvedimento non sia gia’ stato adottato per il caso di violazione
delle norme sulle riserve tecniche, sulle attivita’ a copertura, sul
margine di solvibilita’ richiesto o sulla quota di garanzia.
2. L’ISVAP puo’ altresi’ disporre il vincolo sui singoli attivi
iscritti nel registro a copertura delle riserve tecniche con le
modalita’ previste dall’articolo 224.
3. Dei provvedimenti adottati ai sensi del commi 1 e 2 e’ data
comunicazione alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri
nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita’ puo’
essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando
nell’adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
Art. 226.
Imprese con sede legale in altri Stati membri e in Stati terzi
1. L’ISVAP vieta alle imprese di assicurazione, che hanno sede
legale in altri Stati membri e che operano nel territorio della
Repubblica in regime di stabilimento e di prestazione di servizi, di
compiere atti di disposizione sui beni esistenti nel territorio della
Repubblica, quando cio’ sia richiesto dalle autorita’ di vigilanza
dei rispettivi Stati membri d’origine e siano indicati gli attivi che
devono costituire oggetto di tale misura. A richiesta delle medesime
autorita’, l’ISVAP adotta altresi’ i provvedimenti di vincolo delle
singole attivita’ patrimoniali a copertura delle riserve tecniche con
le modalita’ di cui all’articolo 224.
2. L’ISVAP applica le disposizioni di cui al presente capo nei
confronti delle imprese di assicurazione che hanno sede legale in
Stati terzi e delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale
in altri Stati membri o in Stati terzi in caso di violazione posta in
essere dalla sede secondaria stabilita nel territorio della
Repubblica.
3. Se la violazione riguarda le disposizioni sul margine di
solvibilita’ ed e’ posta in essere da un’impresa di assicurazione
extracomunitaria che sia stabilita, oltre che nel territorio della
Repubblica, anche in altri Stati membri e che sia vigilata dall’ISVAP
anche per le attivita’ effettuate dalle sedi secondarie stabilite
negli altri Stati membri, l’adozione dei provvedimenti di cui
all’articolo 222 spetta all’ISVAP. Dei provvedimenti adottati e’ data
comunicazione alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri
nei quali l’impresa opera o possiede beni. Alle stesse autorita’ puo’
essere richiesto di adottare misure analoghe, cooperando
nell’adozione di ogni provvedimento idoneo a salvaguardare gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni
assicurative.
4. Nel caso di cui al comma 3, se lo stato di solvibilita’ per il
complesso delle attivita’ esercitate dalle sedi secondarie
dell’impresa di assicurazione extracomunitaria e’ sottoposto al
controllo esclusivo dell’autorita’ di vigilanza di un altro Stato
membro, per l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 224 sui
beni posseduti dall’impresa nel territorio della Repubblica la
medesima autorita’ puo’ avvalersi della cooperazione dell’ISVAP.
Art. 227.
Misure in caso di situazione di solvibilita’ corretta negativa
1. Quando il calcolo della situazione di solvibilita’ corretta di
cui all’articolo 217 evidenzia un risultato negativo, l’ISVAP
richiede all’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210, comma
1, di presentare, entro un termine congruo, ma non pregiudizievole per la protezione degli interessi degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative, un piano di intervento che
identifichi le cause della deficienza ed illustri le iniziative che
l’impresa si impegna a realizzare, entro un termine di esecuzione
prestabilito, per ripristinare la situazione di solvibilita’ corretta
e per garantire la solvibilita’ futura.
2. L’impresa tiene conto di eventuali piani di risanamento o di
finanziamento a breve termine presentati da imprese di assicurazione
controllate o partecipate.
3. L’ISVAP, ai fini dell’approvazione, puo’ indicare le misure
integrative o correttive del piano atte a ripristinare la situazione
di solvibilita’ corretta.
4. L’ISVAP, se valuta gravemente deficitaria la situazione di
solvibilita’ corretta, richiede all’impresa di cui all’articolo 210,
comma 1, immediati interventi atti a eliminare o ridurre la
deficienza della situazione di solvibilita’ corretta.
5. Nei casi di cui ai commi 1 e 4, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 222, commi 3 e 4.
6. Se risultano gravi violazioni delle disposizioni legislative e
amministrative sulla vigilanza supplementare o se, all’esito
dell’intervento richiesto dall’ISVAP, permane una situazione di
solvibilita’ corretta gravemente deficitaria nei confronti
dell’impresa di cui al comma 1, possono essere disposte le misure di
risanamento di cui al capo II.
Art. 228.
Misure a seguito della verifica di solvibilita’ dell’impresa
controllante
1. L’ISVAP, se in base alla verifica sulla solvibilita’
dell’impresa controllante di cui all’articolo 218, ritiene che la
solvibilita’ di un’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210,
comma 2, e’ compromessa o rischia di esserlo, richiede all’impresa di
assicurazione o all’impresa di partecipazione assicurativa capogruppo
di presentare un programma di intervento atto a garantire la
solvibilita’, anche futura, dell’impresa stessa.
2. Quando le condizioni di solvibilita’ in capo all’impresa
controllante non sono ripristinate, ovvero in caso di mancata
presentazione o mancata esecuzione del programma di cui al comma 1,
l’ISVAP, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al
titolo VII, capo III, puo’:
a) assoggettare a preventiva autorizzazione qualsiasi operazione
di cui all’articolo 215, nonche’ le operazioni tra le imprese
controllate dall’impresa di assicurazione di cui all’articolo 210,
comma 2, e le imprese di cui all’articolo 211, comma 1, lettere b) e
c), legate con l’impresa medesima da rapporti di controllo;
b) imporre l’accantonamento degli utili che sarebbero
distribuibili alla controllante in un’apposita riserva di patrimonio
netto.
Capo II Misure di risanamento
Art. 229.
Commissario per il compimento di singoli atti
1. L’ISVAP, nel caso di grave inosservanza delle disposizioni di
legge e dei relativi provvedimenti di attuazione, puo’ disporre la
nomina di un commissario per il compimento di singoli atti che siano
necessari per rendere la gestione dell’impresa conforme a legge.
2. Il provvedimento, in ogni caso, e’ preceduto dalla contestazione
delle violazioni accertate e puo’ essere disposto decorso inutilmente
il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti
addebitati e rimuoverne gli effetti.
3. Si applicano, in quanto compatibili, il comma 1
dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, il comma 1
dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.
Art. 230.
Commissario per la gestione provvisoria
1. L’ISVAP puo’ disporre, quando ricorrono i presupposti per
l’amministrazione straordinaria di cui all’articolo 231 e concorrano
ragioni di assoluta urgenza, che uno o piu’ commissari assumano i
amministrazione e di controllo sono frattanto sospese. I commissari,
nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. La gestione provvisoria non puo’ avere durata superiore a due
mesi. L’ISVAP puo’ stabilire speciali cautele e limitazioni nella
gestione dell’impresa. Si applicano, in quanto compatibili, il comma
1 dell’articolo 232, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 233, i commi 3, 4
e 8 dell’articolo 234, i commi 1 e 2 dell’articolo 235, il comma 1
dell’articolo 236 ed i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 237.
3. Qualora durante la gestione provvisoria intervenga lo
scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo ai sensi
dell’articolo 231, comma 1, i commissari assumono le attribuzioni dei
commissari straordinari fino all’insediamento degli organi
straordinari. In tal caso si applica l’articolo 231, comma 4.
4. Al termine della gestione provvisoria gli organi subentranti
prendono in consegna l’azienda dai commissari con le modalita’
previste dall’articolo 235, comma 1.
Art. 231.
Amministrazione straordinaria
1. Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP,
puo’ disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni
di amministrazione e di controllo dell’impresa quando:
a) risultino gravi irregolarita’ nell’amministrazione, ovvero
gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o
statutarie che regolano l’attivita’ dell’impresa;
b) siano previste gravi perdite patrimoniali.
Lo scioglimento puo’ essere richiesto all’ISVAP dagli organi
amministrativi ovvero dall’assemblea straordinaria dell’impresa con
istanza motivata sulla base dei presupposti di cui alle lettere a) e
b) del presente comma.
2. La proposta e’ preceduta dalla contestazione degli addebiti da
parte dell’ISVAP, con assegnazione all’impresa di un termine congruo
per presentare le controdeduzioni ovvero per rimuovere gli addebiti
medesimi.
3. Le funzioni delle assemblee e degli organi diversi da quelli
indicati nel comma 1 sono sospese per effetto del provvedimento di
amministrazione straordinaria, salvo quanto previsto dall’articolo
234, comma 7.
4. Il decreto del Ministro delle attivita’ produttive e la proposta
dell’ISVAP sono comunicati dai commissari straordinari agli
interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento
di cui all’articolo 235, comma 1.
5. L’amministrazione straordinaria ha la durata di un anno dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 1, salvo che il
decreto preveda un termine piu’ breve o che l’ISVAP ne autorizzi la
chiusura anticipata. La procedura puo’ essere prorogata, su proposta
dell’ISVAP, dal Ministro delle attivita’ produttive per un periodo
non superiore a dodici mesi.
Art. 232. poteri di amministrazione dell’impresa. Le funzioni degli organi di
Efficacia delle misure di risanamento sul territorio comunitario
1. I provvedimenti e le procedure di gestione provvisoria e di
amministrazione straordinaria sono efficaci anche nei confronti delle
succursali o di qualsiasi altra presenza delle imprese di
assicurazione italiane nel territorio degli altri Stati membri.
2. L’ISVAP informa prontamente le autorita’ di vigilanza degli
altri Stati membri dell’avvenuta adozione di un provvedimento di
effetti che da tale provvedimento potrebbero derivare.
3. Le misure di risanamento, adottate nei confronti di imprese che
hanno sede legale in un altro Stato membro, producono, a seguito
della comunicazione all’ISVAP e senza necessita’ di ulteriori
adempimenti, i loro effetti sulle succursali delle imprese operanti
nel territorio della Repubblica anche nei confronti dei terzi, anche
se la legge italiana non preveda tali misure di risanamento o ne
subordini l’applicazione a condizioni diverse da quelle per le quali
sono state adottate dall’autorita’ di vigilanza dell’altro Stato
membro.
Art. 233.
Organi della procedura di amministrazione straordinaria
1. L’ISVAP nomina uno o piu’ commissari straordinari per
l’amministrazione dell’impresa ed un comitato di sorveglianza
composto da tre a cinque componenti, il cui presidente e’ designato
nell’atto di nomina.
2. L’ISVAP puo’ revocare o sostituire i commissari ed i componenti
del comitato di sorveglianza nell’interesse del miglior svolgimento
della procedura ed in ogni caso di perdita dei requisiti di cui al
comma 4.
3. Le indennita’ spettanti ai commissari, al presidente ed ai
componenti del comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP.
La spesa e’ a carico dell’impresa sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di
professionalita’ e di onorabilita’ stabiliti per i soggetti che
svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di
controllo presso l’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art. 234.
Poteri e funzionamento degli organi straordinari
1. I commissari straordinari esercitano le funzioni ed assumono i
poteri di amministrazione dell’impresa. Essi provvedono ad accertare
la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarita’ e ad
amministrare l’impresa nell’interesse degli assicurati e degli altri
aventi diritto a prestazioni assicurative. Le disposizioni del codice
civile, statutarie o convenzionali, relative ai poteri di controllo
spettanti ai titolari di partecipazioni non si applicano agli atti
dei commissari. In caso di impugnazione delle decisioni dei
commissari i soci non possono chiedere al tribunale la sospensione
dell’esecuzione delle decisioni dei commissari soggette ad
autorizzazione o comunque attuative di provvedimenti dell’ISVAP. I
commissari, nell’esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo e
fornisce pareri ai commissari nei casi previsti dal presente capo o
stabiliti dall’ISVAP con regolamento.
3. Le funzioni degli organi straordinari hanno inizio con
l’insediamento ai sensi dell’articolo 235, commi 1 e 2, e cessano con
il passaggio delle consegne agli organi subentranti, fatti salvi gli
adempimenti di cui all’articolo 236.
4. L’ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare
con istruzioni specifiche impartite ai commissari e ai componenti del gestione provvisoria o di amministrazione straordinaria e degli
comitato di sorveglianza, puo’ stabilire speciali cautele e
limitazioni nella gestione dell’impresa. I componenti degli organi
straordinari sono personalmente responsabili per l’inosservanza delle
prescrizioni dell’ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che
non ne abbiano avuto conoscenza. I commissari straordinari
acquisiscono preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e
l’autorizzazione dell’ISVAP per la realizzazione di piani di
risanamento che prevedano cessioni di portafoglio, di azienda o rami
di azienda o di partecipazioni in altre societa’.
5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ contro i
componenti dei disciolti organi amministrativi e di controllo e
contro il direttore generale, la societa’ di revisione e l’attuario
revisore spetta ai commissari straordinari, sentito il comitato di
sorveglianza, previa autorizzazione dell’ISVAP. Gli organi succeduti
all’amministrazione straordinaria proseguono le azioni di
responsabilita’, riferendone periodicamente all’ISVAP.
6. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell’ISVAP, possono, nell’interesse della procedura,
sostituire la societa’ di revisione e l’attuario da essa nominato,
nonche’ l’attuario incaricato nei rami vita e l’attuario incaricato
nel ramo dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilita’
civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Ai
medesimi soggetti compete soltanto il corrispettivo per la durata
residua dell’incarico e, comunque, per un periodo non superiore a tre
mesi. Il nuovo incarico puo’ avere durata massima fino al termine
dell’amministrazione straordinaria.
7. I commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP, possono
convocare le assemblee e gli altri organi indicati nell’articolo 231,
comma 3, con ordine del giorno non modificabile da parte dell’organo
convocato.
8. Quando i commissari siano piu’ d’uno, essi decidono a
maggioranza dei componenti in carica ed i loro poteri di
rappresentanza sono validamente esercitati con la firma congiunta di
due di essi. E’ consentita la delega di poteri, anche per categorie
di operazioni, a uno o piu’ commissari.
9. Il comitato di sorveglianza delibera a maggioranza dei
componenti in carica ed in caso di parita’ prevale il voto del
presidente.
Art. 235.
Adempimenti iniziali
1. I commissari straordinari si insediano prendendo in consegna
l’azienda dagli organi amministrativi disciolti con un sommario
processo verbale. I commissari acquisiscono una situazione dei conti.
Alle operazioni assiste almeno un componente del comitato di
sorveglianza.
2. Qualora, per il mancato intervento degli organi amministrativi
disciolti o per altre ragioni, non sia possibile l’esecuzione delle
consegne, i commissari provvedono d’autorita’ ad insediarsi, con
l’assistenza di un notaio e, ove occorra, con l’intervento della
forza pubblica.
3. Il commissario provvisorio di cui all’articolo 230 assume la
gestione dell’impresa ed esegue le consegne ai commissari
straordinari secondo le modalita’ indicate nei commi 1 e 2.
4. Quando il bilancio relativo all’esercizio chiuso anteriormente
all’inizio dell’amministrazione straordinaria non sia stato
approvato, i commissari provvedono al deposito presso l’ufficio del
registro delle imprese, in sostituzione del bilancio, di una
relazione sulla situazione patrimoniale ed economica redatta sulla
base delle informazioni disponibili. La relazione e’ accompagnata da
un rapporto del comitato di sorveglianza. E’ comunque esclusa ogni
distribuzione di utili.
Art. 236.
Adempimenti finali
1. I commissari straordinari e il comitato di sorveglianza, al
termine delle loro funzioni, redigono separati rapporti
sull’attivita’ svolta e li trasmettono all’ISVAP.
2. La chiusura dell’esercizio in corso all’inizio
dell’amministrazione straordinaria e’ protratta ad ogni effetto di
legge fino al termine della procedura. I commissari redigono un
progetto di bilancio che viene presentato all’ISVAP, per
l’approvazione, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’amministrazione straordinaria e successivamente pubblicato nei
modi di legge.
3. I commissari, prima della cessazione delle loro funzioni,
provvedono perche’ siano ricostituiti gli organi sociali. Gli organi
con funzioni di amministrazione prendono in consegna l’azienda dai
commissari secondo le modalita’ previste dall’articolo 235, comma 1.
Art. 237.
Adempimenti in materia di pubblicita’
1. Il decreto ministeriale di inizio e di chiusura della gestione
straordinaria e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
successivamente riprodotto nel Bollettino. I provvedimenti di nomina,
sostituzione o revoca degli organi della procedura sono pubblicati, a
cura dell’ISVAP, nel Bollettino.
2. I provvedimenti di amministrazione straordinaria sono altresi’
pubblicati, a cura dell’ISVAP, mediante estratto nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, i
commissari straordinari depositano l’atto di nomina per l’iscrizione
nel registro delle imprese.
4. L’ISVAP, qualora sia informato da un altro Stato membro
dell’adozione di un provvedimento di risanamento nei confronti di
un’impresa che ha una succursale nel territorio della Repubblica,
puo’ provvedere alla pubblicazione della decisione con le modalita’
che ritiene piu’ opportune. Nella pubblicazione sono specificati
l’autorita’ che ha emesso il provvedimento, l’autorita’ cui e’
possibile proporre ricorso nel caso il provvedimento sia soggetto ad
impugnazione, la normativa applicabile e il nominativo dell’eventuale
amministratore straordinario.
Art. 238.
Esclusivita’ delle procedure di risanamento
1. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica
il titolo III della legge fallimentare.
2. All’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si applica
l’articolo 2409 del codice civile. Se vi e’ fondato sospetto che i
soggetti con funzioni di amministrazione, in violazione dei propri
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita’ nella gestione che
possano arrecare danno all’impresa ovvero ad una o piu’ societa’
controllate, l’organo con funzioni di controllo o i soci che il
codice civile abilita a presentare denuncia al tribunale possono
denunciare i fatti all’ISVAP. L’ISVAP decide, con provvedimento
motivato, nel rispetto dei principi del giusto procedimento.
Note all’art. 238:
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81) concerne la
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa».
- L’art. 2409 del codice civile e’ il seguente:
«Art. 2409 (Denunzia al tribunale). – Se vi e’ fondato
sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro
doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita’ nella gestione
che possono arrecare danno alla societa’ o a una o piu’
del capitale sociale o, nelle societa’ che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale
sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
notificato anche alla societa’. Lo statuto puo’ prevedere
percentuali minori di partecipazione.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori e i sindaci, puo’ ordinare l’ispezione
dell’amministrazione della societa’ a spese dei soci
richiedenti, subordinandola, se del caso, alla prestazione
di una cauzione. Il provvedimento e’ reclamabile.
Il tribunale non ordina l’ispezione e sospende per un
periodo determinato il procedimento se l’assemblea
sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di
adeguata professionalita’, che si attivano senza indugio
per accertare se le violazioni sussistono e, in caso
positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli
accertamenti e le attivita’ compiute.
Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli
accertamenti e le attivita’ compiute ai sensi del terzo
comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il
tribunale puo’ disporre gli opportuni provvedimenti
provvisori e convocare l’assemblea per le conseguenti
amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare
un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
durata.
L’amministratore giudiziario puo’ proporre l’azione di
responsabilita’ contro gli amministratori e i sindaci. Si
applica l’ultimo comma dell’art. 2393.
Prima della scadenza del suo incarico l’amministratore
giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato;
convoca e presiede l’assemblea per la nomina dei nuovi
amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la
messa in liquidazione della societa’ o la sua ammissione ad
una procedura concorsuale.
I provvedimenti previsti da questo articolo possono
essere adottati anche su richiesta del collegio sindacale,
del consiglio di sorveglianza o del comitato per il
controllo sulla gestione, nonche’, nelle societa’ che fanno
ricorso al mercato del capitale di’ rischio, del pubblico
ministero; in questi casi le spese per l’ispezione sono a
carico della societa’.».
Art. 239.
Imprese di assicurazione di Stati terzi e di imprese di
riassicurazione estere
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato
terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della
Repubblica, le misure di risanamento sono disposte nei confronti
della sede italiana.
2. Nei confronti della sede secondaria i commissari esercitano le
funzioni ed assumono i poteri di amministrazione spettanti agli
organi di amministrazione dell’impresa di appartenenza. Allo stesso
modo il comitato di sorveglianza esercita le funzioni di controllo.
3. Nel caso in cui l’impresa di assicurazione abbia insediato
succursali in altri Stati membri, l’ISVAP coordina le proprie societa’ controllate, i soci che rappresentano il decimo deliberazioni. Nei casi piu’ gravi puo’ revocare gli
funzioni con quelle delle autorita’ di tali Stati. I commissari
collaborano con gli organi designati in altri Stati ove fossero
presenti succursali sottoposte ad analoghi procedimenti.
4. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno
Stato membro od in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria
nel territorio della Repubblica, le misure di risanamento sono
disposte nei confronti della sede italiana. Si applica il comma 2.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
presente capo.
Capo III Decadenza e revoca dell’autorizzazione
Art. 240.
Decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
1. L’impresa di assicurazione decade dall’autorizzazione quando:
a) non da’ inizio all’attivita’ entro i primi dodici mesi;
b) rinuncia espressamente all’autorizzazione;
c) non esercita l’attivita’ per un periodo superiore a sei mesi;
d) trasferisce l’intero portafoglio ad altra impresa di
assicurazione;
e) si verifica una causa di scioglimento della societa’.
Qualora l’impresa non abbia dato inizio all’attivita’ entro i primi
dodici mesi ovvero non abbia esercitato la stessa per un periodo
superiore a sei mesi, in presenza di giustificati motivi e su
richiesta dell’impresa interessata, l’ISVAP puo’ consentire un
limitato periodo di proroga non superiore a sei mesi.
2. Se l’inattivita’, la rinuncia o la cessazione dell’attivita’
riguardano soltanto alcuni dei rami per i quali l’impresa di
assicurazione e’ stata autorizzata, la decadenza concerne
esclusivamente tali rami.
3. L’ISVAP accerta, con provvedimento pubblicato nel Bollettino, la
decadenza dall’autorizzazione e, nel caso riguardi il complesso dei
rami esercitati, dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di
assicurazione e di riassicurazione. Il provvedimento e’ comunicato
dall’ISVAP alle autorita’ di vigilanza degli altri Stati membri.
4. L’impresa di assicurazione limita l’attivita’ alla gestione dei
contratti in corso e non assume nuovi affari a far data dalla
pubblicazione del provvedimento di decadenza. La medesima
disposizione si applica nel caso di decadenza limitata ad uno o piu’
rami di attivita’.
5. Le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia con la
pubblicazione del provvedimento di decadenza. Nei contratti che hanno
durata superiore all’anno il contraente puo’ recedere, mediante
comunicazione scritta all’impresa, con effetto dalla scadenza della
prima annualita’ successiva alla pubblicazione del provvedimento di
decadenza.
6. Se la decadenza dall’autorizzazione consegue al verificarsi
delle situazioni di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l’ISVAP,
quando ricorrono le condizioni previste all’articolo 245, non adotta
il provvedimento di decadenza e propone al Ministro delle attivita’
produttive la revoca dell’autorizzazione e la liquidazione coatta
amministrativa dell’impresa di assicurazione.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e
che e’ autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica con una
sede secondaria. Quando l’autorita’ di vigilanza dello Stato terzo ha
adottato un provvedimento di decadenza nei confronti dell’impresa di
assicurazione, analogo provvedimento e’ adottato nei confronti della
sede secondaria.
Art. 241.
Liquidazione ordinaria dell’impresa di assicurazione
1. L’impresa di assicurazione informa tempestivamente l’ISVAP del
verificarsi di una causa di scioglimento della societa’. L’ISVAP,
verificata la sussistenza dei presupposti per la liquidazione
ordinaria nei casi previsti all’articolo 240, comma 1, approva, con
il provvedimento di decadenza dall’autorizzazione o con altro
successivo, la nomina dei liquidatori prima dell’iscrizione nel
registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo
scioglimento della societa’. Non si puo’ dar corso all’iscrizione nel
registro delle imprese degli atti che deliberano o dichiarano lo
scioglimento della societa’ se non consti l’accertamento di cui al
presente comma.
2. I liquidatori devono possedere i requisiti di onorabilita’ e di
professionalita’ prescritti con il regolamento del Ministro delle
attivita’ produttive di cui all’articolo 76. Qualora perdano i
relativi requisiti, i liquidatori decadono dalla carica. Se
l’assemblea non provvede alla loro sostituzione entro trenta giorni
dalla conoscenza del sopravvenuto difetto dei requisiti, l’ISVAP
propone al Ministro delle attivita’ produttive l’adozione del
provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
3. La liquidazione si svolge secondo le norme stabilite dal codice
civile, ferme restando le disposizioni in materia di riserve tecniche
e di attivita’ a copertura previste nel titolo III. I liquidatori
trasmettono all’ISVAP il bilancio annuale redatto secondo le
disposizioni previste nel titolo VIII. L’impresa rimane soggetta alla
vigilanza dell’ISVAP sino alla cancellazione della societa’ dal
registro delle imprese.
4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 245, se la procedura
di liquidazione non si svolge con regolarita’ o con speditezza,
l’ISVAP, con provvedimento pubblicato sul Bollettino, puo’ disporre
la sostituzione dei liquidatori, nonche’ dei componenti degli organi
di controllo. La sostituzione degli organi non comporta il mutamento
della procedura di liquidazione.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
all’impresa di assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo e
che e’ autorizzata ad operare in stabilimento nel territorio della
Repubblica, fermo restando che l’efficacia dei provvedimenti adottati
e’ limitata alla medesima sede secondaria.
Art. 242.
Revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di assicurazione
1. L’autorizzazione e’ revocata quando l’impresa di assicurazione:
a) non si attiene, nell’esercizio dell’attivita’, ai limiti
imposti nel provvedimento di autorizzazione o previsti nel programma
di attivita’;
b) non soddisfa piu’ alle condizioni di accesso all’attivita’
assicurativa;
c) e’ gravemente inadempiente alle disposizioni del presente
codice;
d) non ha realizzato, entro i termini stabiliti, le misure
previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento ovvero
non ha realizzato entro i termini stabiliti, nel caso in cui sia
soggetta a vigilanza supplementare, le misure previste dal piano di
intervento;
e) viene assoggettata a liquidazione coatta ovvero e’ dichiarato
lo stato di insolvenza dall’autorita’ giudiziaria.
2. L’autorizzazione all’esercizio del ramo della responsabilita’
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e
dei natanti, fermo quanto previsto al comma 1, e’ altresi’ revocata
nel caso di ripetuto o sistematico rifiuto od elusione all’obbligo a
contrarre, di cui all’articolo 132, comma 1, o nel caso di ripetuta o
sistematica violazione delle disposizioni sulle procedure di
liquidazione dei sinistri di cui agli articoli 148 e 149.
3. La revoca puo’ riguardare tutti i rami esercitati dall’impresa
di assicurazione o solo alcuni di essi. Si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 240, commi 4 e 5.
4. La revoca dell’autorizzazione e’ disposta con decreto del
Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP. Se la
revoca riguarda tutti i rami esercitati, l’impresa e’ contestualmente
posta in liquidazione coatta con il medesimo provvedimento e l’ISVAP
ne dispone la cancellazione dall’albo delle imprese di assicurazione.
Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP, puo’
tuttavia consentire che l’impresa si ponga in liquidazione ordinaria,
entro un termine perentorio, quando il provvedimento di revoca sia
stato adottato per i motivi indicati al comma 1, lettere a) e b).
5. Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP,
dispone inoltre la liquidazione coatta se l’impresa di assicurazione,
nel caso di revoca limitata ad alcuni rami, non osserva le
disposizioni di cui all’articolo 240, commi 4 e 5, ovvero quando la
deliberazione di scioglimento e la nomina dei liquidatori non sono
iscritte nel registro delle imprese nel termine assegnato ai sensi
del comma 4.
6. I decreti del Ministro delle attivita’ produttive sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sono riprodotti nel Bollettino e
sono comunicati dall’ISVAP alle autorita’ di vigilanza degli altri
Stati membri.
Art. 243.
Revoca dell’autorizzazione rilasciata ad un’impresa di assicurazione
di uno Stato terzo
1. La revoca dell’autorizzazione, rilasciata all’impresa di
assicurazione che ha sede legale in uno Stato terzo per l’attivita’
della sede secondaria nel territorio della Repubblica, e’ disposta,
in conformita’ a quanto previsto dall’articolo 264, comma 1, nei casi
e con le modalita’ e per gli effetti di cui all’articolo 242.
2. La revoca e’ altresi’ disposta quando l’autorita’ di vigilanza
dello Stato terzo ha adottato nei confronti dell’impresa un
provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio delle
attivita’ assicurative nei rami vita o nei rami danni ovvero quando
le autorita’ dello Stato membro che controllano lo stato di
solvibilita’ dell’impresa medesima per il complesso delle operazioni
da essa effettuate nel territorio dell’Unione europea hanno adottato
analogo provvedimento per deficienze nella costituzione del margine
di solvibilita’ e della quota di garanzia. Nei casi previsti dal
presente comma la revoca e’ disposta per il complesso dei rami
esercitati.
3. La revoca puo’ altresi’ essere disposta quando le autorita’ di
vigilanza dello Stato nel quale l’impresa ha sede legale hanno
operato in violazione della condizione di parita’ e reciprocita’ di
trattamento riservata alle imprese di assicurazione italiane ivi
operanti, ovvero quando le medesime autorita’ hanno imposto
restrizioni alla libera disponibilita’ dei beni posseduti in Italia
dall’impresa o hanno ostacolato il trasferimento dei capitali
necessari all’impresa di assicurazione per il normale esercizio
dell’attivita’ nel territorio della Repubblica.
4. L’ISVAP puo’ tuttavia consentire che l’impresa ponga in
liquidazione ordinaria, entro un termine perentorio, la sede
secondaria nel territorio della Repubblica quando il provvedimento di
revoca e’ adottato per i motivi indicati al comma precedente. Il
Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP, dispone
inoltre la liquidazione coatta della sede secondaria quando la nomina
dei liquidatori non e’ iscritta nel registro delle imprese nel
termine assegnato.
Art. 244.
Decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di
riassicurazione
1. La decadenza dall’autorizzazione rilasciata all’impresa di
riassicurazione e’ disposta nei casi previsti dall’articolo 240,
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 240, commi
2, 3, 4, 5 e 6, e 241, commi 1, 2, 3 e 4, intendendosi i rinvii come
riferiti alla corrispondente disciplina delle imprese di
riassicurazione.
riassicurazione e’ disposta nei casi previsti dall’articolo 242,
comma 1. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 242, commi
3, 4, 5 e 6, intendendosi i rinvii come riferiti alla corrispondente
disciplina delle imprese di riassicurazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
all’impresa di riassicurazione che ha sede legale in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo e che e’ autorizzata ad operare in
stabilimento nel territorio della Repubblica, fermo restando che
l’efficacia dei provvedimenti adottati e’ limitata alla medesima sede
secondaria. Quando l’autorita’ di vigilanza dell’impresa di
riassicurazione ha disposto la decadenza o la revoca
dell’autorizzazione all’esercizio delle attivita’ riassicurative,
analogo provvedimento e’ adottato nei confronti della sede
secondaria.
Capo IV Liquidazione coatta amministrativa
Art. 245.
Liquidazione coatta amministrativa
1. Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP,
puo’ disporre, con decreto, la revoca dell’autorizzazione
all’esercizio dell’attivita’ in tutti i rami e la liquidazione coatta
amministrativa, anche quando ne sia in corso l’amministrazione
straordinaria ovvero la liquidazione secondo le norme ordinarie,
qualora le irregolarita’ nell’amministrazione o le violazioni delle
disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le
perdite previste siano di eccezionale gravita’.
2. La liquidazione coatta puo’ essere proposta dall’ISVAP, con il
medesimo procedimento indicato nel comma 1, anche a seguito di
istanza motivata degli organi amministrativi, dell’assemblea
straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori
ricorrendo i presupposti di cui al comma 1.
3. Il decreto del Ministro delle attivita’ produttive e la proposta
dell’ISVAP sono comunicati dai commissari liquidatori agli
interessati, che ne facciano richiesta, non prima dell’insediamento.
4. Dalla data di emanazione del decreto cessano le funzioni degli
organi amministrativi e di controllo, nonche’ di ogni altro organo
dell’impresa che sia ancora in carica. Cessano altresi’ le funzioni
dell’assemblea dei soci, fatte salve le ipotesi previste dagli
articoli 262, comma 1, e 263, comma 2.
5. La liquidazione si compie sotto la vigilanza dell’ISVAP, che si
avvale, qualora l’impresa operi attraverso succursali stabilite in
altri Stati membri, anche delle autorita’ di vigilanza di tali Stati.
I provvedimenti e la procedura di liquidazione coatta amministrativa
di imprese italiane si applicano e producono i loro effetti negli
altri Stati membri.
6. L’ISVAP, qualora sia necessario od opportuno ai fini della
liquidazione, puo’ autorizzare i commissari liquidatori a proseguire
operazioni specificamente individuate. 2. La revoca dell’autorizzazione rilasciata all’impresa di
7. Le imprese di assicurazione non sono soggette a procedure
concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme
del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si
applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare.
Art. 246.
Organi della procedura
1. L’ISVAP nomina uno o piu’ commissari liquidatori ed un comitato
di sorveglianza composto da tre a cinque componenti, il cui
presidente e’ designato nell’atto di nomina. I liquidatori e il
comitato di sorveglianza sono nominati per un periodo triennale,
rinnovabile senza limiti di tempo tenuto conto dei risultati e
dell’operato degli organi della procedura.
2. L’ISVAP puo’ revocare o sostituire i commissari ed i componenti
del comitato di sorveglianza.
comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP in base ai
criteri da esso stabiliti. La spesa e’ a carico dell’impresa
sottoposta alla procedura.
4. Agli organi della procedura si applicano i requisiti di
professionalita’ e di onorabilita’ stabiliti per i soggetti che
svolgono, rispettivamente, funzioni di amministrazione e funzioni di
controllo presso l’impresa di assicurazione o di riassicurazione.
Art. 247.
Adempimenti in materia di pubblicita’
1. I provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa sono
pubblicati a cura dell’ISVAP nella Gazzetta Ufficiale e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea e sono
altresi’ riprodotti nel Bollettino.
2. L’ISVAP, qualora sia informato della liquidazione di un’impresa,
che opera sul territorio della Repubblica in regime di stabilimento o
di libera prestazione di servizi, dall’autorita’ di vigilanza dello
Stato membro di origine, puo’ disporre la pubblicazione della
decisione secondo le modalita’ che ritiene piu’ opportune. Nella
pubblicazione e’ indicata l’autorita’ di vigilanza competente, la
legislazione dello Stato membro che trova applicazione e il
nominativo del liquidatore. La pubblicazione e’ redatta in lingua
italiana. I provvedimenti e le procedure di liquidazione di imprese
di altri Stati membri sono disciplinati e producono i loro effetti,
senza ulteriori formalita’, nell’ordinamento italiano secondo la
normativa dello Stato di origine.
3. Entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina i
commissari depositano in copia l’atto di nomina degli organi della
liquidazione per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Art. 248.
Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza
1. Se un’impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in
stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede
legale, su richiesta di uno o piu’ creditori ovvero su istanza del
pubblico ministero o d’ufficio, sentito l’ISVAP e i rappresentanti
legali dell’impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in
camera di consiglio. Quando l’impresa sia sottoposta ad
amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l’insolvenza
anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari
stessi, l’ISVAP e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le
disposizioni dell’articolo 195, primo, secondo periodo, terzo,
quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare.
2. Se un’impresa si trova in stato di insolvenza al momento 3. Le indennita’ spettanti ai commissari ed ai componenti del
dell’emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
amministrativa e l’insolvenza non e’ stata dichiarata ai sensi del
comma 1, il tribunale del luogo in cui l’impresa ha la sede legale,
su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico
ministero o d’ufficio, sentiti l’ISVAP, i cessati rappresentanti
legali dell’impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato
con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge
fallimentare.
3. Nel caso dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione lo
stato d’insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati
nell’articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare, anche nella
situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza
delle attivita’ patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni
relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione.
4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce
gli effetti indicati nell’articolo 203 della legge fallimentare.
Art. 249.
Effetti nei confronti dell’impresa, dei creditori e sui rapporti
giuridici preesistenti
1. Dalla data di emanazione del provvedimento che dispone la
liquidazione coatta nei confronti dell’impresa non puo’ essere
promossa o proseguita alcuna azione ne’, per qualsiasi titolo, puo’
essere parimenti promosso o proseguito alcun atto di esecuzione
forzata o cautelare. Per le azioni civili di qualsiasi natura
derivanti dalla liquidazione e’ competente esclusivamente il
tribunale del luogo dove l’impresa ha la sede legale.
2. Dalla data del provvedimento di liquidazione si producono gli
effetti previsti dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione
II e sezione IV, e dall’articolo 66 della legge fallimentare.
Nota all’art. 249:
- L’art. 66 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e’
il seguente:
«Art. 66 (Azione revocatoria ordinaria). – Il curatore
puo’ domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti
compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
le norme del codice civile.
L’azione si propone dinanzi al tribunale fallimentare,
sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto
dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile
contro costoro.
Art. 250.
Poteri e funzionamento degli organi liquidatori
1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale
dell’impresa, esercitano tutte le azioni ad essa spettanti e
procedono alle operazioni di accertamento del passivo e di
liquidazione dell’attivo. I commissari, nell’esercizio delle loro
funzioni, sono pubblici ufficiali.
2. Il comitato di sorveglianza assiste i commissari nell’esercizio
delle loro funzioni e fornisce pareri nei casi previsti dalla legge o
dalle disposizioni previste nel regolamento adottato dall’ISVAP. Il
comitato di sorveglianza vigila sulla regolarita’ della liquidazione
e, a tal fine, periodicamente verifica l’adeguatezza delle procedure
amministrative attuate dai commissari e svolge accertamenti sugli
atti della liquidazione con particolare riguardo ai rapporti di
natura patrimoniale.
3. L’ISVAP, in via generale con regolamento o in via particolare
con istruzioni specifiche, puo’ emanare direttive per lo svolgimento
della procedura e puo’ stabilire che per talune categorie di
operazioni o di atti sia necessaria la preliminare acquisizione del
parere del comitato di sorveglianza e l’autorizzazione preventiva
dello stesso ISVAP. I componenti degli organi della liquidazione sono
personalmente responsabili dell’inosservanza delle prescrizioni
dell’ISVAP. Esse sono comunque inopponibili ai terzi che non ne
abbiano avuto conoscenza.
4. I commissari presentano semestralmente all’ISVAP una relazione
tecnica sulla situazione contabile e patrimoniale dell’impresa e
sull’andamento della liquidazione, accompagnata da un rapporto del
comitato di sorveglianza. L’ISVAP fornisce alle autorita’ degli altri
Stati membri le informazioni che siano richieste sullo svolgimento
della procedura di liquidazione dell’impresa rispetto alla quale e’
l’autorita’ competente. I commissari informano periodicamente i
creditori, secondo le modalita’ stabilite dall’ISVAP, con
regolamento, sull’andamento della liquidazione.
5. L’esercizio dell’azione sociale di responsabilita’ e dell’azione
dei creditori sociali contro i componenti dei cessati organi
amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell’azione
contro la societa’ di revisione e l’attuario revisore, nonche’
dell’azione del creditore sociale contro la societa’ o l’ente che
esercita l’attivita’ di direzione e coordinamento, spetta ai
commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa
autorizzazione dell’ISVAP.
6. Ai commissari liquidatori e al comitato di sorveglianza si
applica l’articolo 234, commi 8 e 9.
7. I commissari, previa autorizzazione dell’ISVAP e con il parere
favorevole del comitato di sorveglianza, possono farsi coadiuvare
nello svolgimento delle operazioni dalla CONSAP, previa convenzione
approvata dal Ministro delle attivita’ produttive, ovvero da terzi,
ma sotto la propria responsabilita’, con oneri a carico della
liquidazione. In casi eccezionali, i commissari, previa
autorizzazione dell’ISVAP, possono delegare a terzi il compimento di
singoli atti.
Art. 251.
Adempimenti iniziali
1. I commissari liquidatori si insediano prendendo in consegna
l’azienda dai precedenti organi di amministrazione o di liquidazione
ordinaria con un sommario processo verbale. I commissari acquisiscono
una situazione dei conti e formano l’inventario. Alle operazioni
assiste almeno un componente del comitato di sorveglianza e puo’
essere presente un rappresentante dell’ISVAP.
2. Si applica l’articolo 235, commi 2 e 4.
Art. 252.
Accertamento del passivo
1. Entro sessanta giorni dalla nomina i commissari comunicano a
ciascun creditore, mediante consegna diretta, raccomandata con avviso
di ricevimento o trasmissione per via telematica, le somme risultanti
a credito di ciascuno secondo le scritture e i documenti
dell’impresa. La comunicazione s’intende effettuata con riserva di
eventuali contestazioni.
2. La comunicazione e’ effettuata all’ultimo indirizzo risultante
agli atti dell’impresa. E’ onere del creditore interessato, in caso
di variazione, informare senza indugio i commissari. Nei confronti
dei creditori irreperibili, o per i quali non vi sia prova
dell’avvenuta ricezione all’ultimo indirizzo risultante agli atti
dell’impresa, la comunicazione e’ effettuata presso la cancelleria
del tribunale del luogo dove ha sede legale l’impresa mediante
inserimento nel fascicolo relativo al deposito dello stato passivo.
In tal caso la comunicazione puo’ essere redatta in un unico
documento.
3. L’informazione iniziale ai creditori che hanno la residenza
abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso
dalla Repubblica, comprese le pubbliche amministrazioni di tali
Stati, avviene con le modalita’ indicate all’articolo 253.
4. L’ISVAP puo’ stabilire ulteriori forme di pubblicita’ allo scopo
di rendere nota la scadenza dei termini per la presentazione delle
domande di insinuazione al passivo da parte di coloro che non hanno
ricevuto la comunicazione di cui al comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata, i
creditori possono presentare o inviare, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, i loro reclami ai commissari, allegando i
documenti giustificativi. Negli stessi termini e modalita’ i
creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede
legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche
amministrazioni, hanno diritto a presentare i loro reclami.
6. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di
liquidazione nella Gazzetta Ufficiale i creditori che non abbiano
ricevuto la comunicazione prevista dai commi 1 e 3 possono chiedere
ai commissari, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il
riconoscimento dei propri crediti, presentando i documenti atti a
provare l’esistenza, la specie e l’entita’ dei propri diritti. Con le
stesse modalita’ e termini, salvo che l’ammissione non avvenga
d’ufficio, i creditori che hanno la residenza abituale, il domicilio
o la sede legale in un altro Stato membro, comprese le pubbliche
amministrazioni, inviano ai commissari copia dei documenti
giustificativi di cui sono in possesso e indicano la natura del
credito, la data in cui e’ sorto e il relativo importo. I medesimi
creditori segnalano, inoltre, se diversi dagli assicurati e dagli
altri aventi diritto a prestazioni assicurative, gli eventuali
privilegi e i beni che li garantiscono.
7. I commissari, trascorso il termine previsto dal comma precedente
e non oltre i novanta giorni successivi, presentano all’ISVAP
l’elenco dei creditori ammessi e delle somme riconosciute a ciascuno,
indicandone i diritti e l’ordine di prelazione, e l’elenco di coloro
cui e’ stato negato il riconoscimento delle pretese. E’ accordato ai
creditori, persone fisiche o giuridiche, che hanno residenza
abituale, domicilio o la sede legale in un altro Stato membro,
incluse le pubbliche amministrazioni, lo stesso trattamento e lo
stesso grado di privilegio dei creditori italiani.
8. Nei medesimi termini previsti dal comma 7 i commissari
depositano, dopo averne data comunicazione all’ISVAP, nella
cancelleria del tribunale del luogo ove l’impresa ha sede legale, a
disposizione degli aventi diritto, gli elenchi dei creditori ammessi
con l’indicazione delle somme riconosciute e di coloro ai quali e’
stato negato il riconoscimento delle pretese.
9. Successivamente i commissari, con le stesse modalita’ di cui al
comma 1, comunicano senza indugio a coloro ai quali e’ stato negato
in tutto o in parte il riconoscimento delle pretese, la decisione
presa nei loro riguardi. Dell’avvenuto deposito dello stato passivo
e’ dato avviso tramite pubblicazione nel Bollettino.
10. Espletati gli adempimenti indicati nei commi 7 e 8, lo stato
passivo diventa esecutivo.
Art. 253.
Informazione iniziale ai creditori noti di altri Stati membri
1. All’apertura della procedura di liquidazione i commissari
informano per iscritto mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, senza indugio e individualmente, i creditori noti che
hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in un
altro Stato membro.
2. L’avviso indica i termini da rispettare per ottenere il
riconoscimento del credito e degli eventuali privilegi, gli effetti
derivanti dal loro mancato rispetto, i soggetti legittimati a
ricevere la richiesta di insinuazione dei crediti, ove tale
adempimento sia dovuto, i termini e le modalita’ di presentazione dei
reclami previsti dall’articolo 252, comma 5, e delle opposizioni
previste dall’articolo 254, comma 1. L’avviso indica, inoltre, che i
creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale devono
insinuare il credito. Per i crediti di assicurazione la comunicazione
indica, altresi’, gli effetti della liquidazione sui contratti ed in
particolare la data dalla quale i contratti cessano di produrre i
loro effetti, nonche’ i diritti e gli obblighi dell’assicurato
rispetto al contratto medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate in lingua
italiana e recano un’intestazione in tutte le lingue ufficiali
dell’Unione europea volta a chiarire la natura e lo scopo delle
comunicazioni stesse.
4. Per i soggetti di cui al comma 1 i termini indicati dagli
articoli 252, comma 5, e 254, comma 1, sono raddoppiati. Il termine
indicato nell’articolo 252, comma 6, decorre dalla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prevista dall’articolo
247, comma 1.
5. L’ISVAP determina, con regolamento, il contenuto, la lingua e lo
schema dei formulari da adottare per l’informazione dei creditori.
Art. 254.
Opposizione allo stato passivo ed impugnazione dei crediti ammessi
1. Possono proporre opposizione allo stato passivo, i creditori
esclusi o ammessi con riserva, entro quindici giorni dal ricevimento
della comunicazione prevista dall’articolo 252, comma 9.
2. L’opposizione e’ disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della
legge fallimentare.
Nota all’art. 254:
- Gli articoli 98, 99 e 100 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 26, sono i seguenti:
«Art. 98 (Opposizione dei creditori esclusi o ammessi
con riserva). – I creditori esclusi o ammessi con riserva
possono fare opposizione, entro quindici giorni dal
deposito dello stato passivo in cancelleria, presentando
ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l’udienza in cui tutti i
creditori opponenti e il curatore devono comparire avanti a
lui, nonche’ il termine per la notificazione al curatore
del ricorso e del decreto.
Almeno cinque giorni prima dell’udienza i creditori
devono costituirsi. Se il creditore non si costituisce,
l’opposizione si reputa abbandonata.
Possono intervenire in causa gli altri creditori.».
«Art. 99 (Istruzione dell’opposizione e sentenza
relativa). – Il giudice delegato provvede all’istruzione
delle varie cause di opposizione e quindi fissa l’udienza
per la discussione davanti al collegio a norma dell’art.
189 del codice di procedura civile.
Quando alcune opposizioni sono mature per la decisione
e altre richiedono lunga istruzione, il giudice pronuncia
ordinanza con la quale separa le cause e rimette al
collegio quelle mature per la decisione.
Il tribunale pronuncia su tutte le opposizioni, che gli
sono rimesse, con unica sentenza. Nella ipotesi prevista
dall’art. 279, primo comma, del codice di procedura civile,
il tribunale puo’ ammettere provvisoriamente al passivo
tutto o in parte il credito contestato.
La sentenza deve essere affissa alla porta esterna del
tribunale entro otto giorni dalla sua pubblicazione, ed e’
provvisoriamente esecutiva. Il cancelliere da’ immediato
avviso dell’avvenuta pubblicazione ai procuratori delle
parti, a norma dell’art. 136 del codice di procedura
civile.
Il termine per appellare e’ di giorni quindici
dall’affissione della sentenza. Si osservano per il
giudizio di appello le disposizioni dei commi precedenti in
quanto applicabili. Il termine per il ricorso in cassazione
decorre dal giorno dell’affissione della sentenza ed e’
ridotto della meta’.
«Art. 100 (Impugnazione dei crediti ammessi). – Entro
quindici giorni dal deposito dello stato passivo in
cancelleria ciascun creditore puo’ impugnare i crediti
ammessi, con ricorso al giudice delegato.
Il giudice fissa con decreto l’udienza in cui le parti
e il curatore devono comparire davanti a lui, nonche’ il
termine perentorio per la notificazione del ricorso e del
decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano
impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell’art. 98,
terzo comma. Se all’udienza le parti non raggiungono
l’accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile
che in caso di ripartizione siano accantonate le quote
spettanti ai creditori contestati.
Per l’istruzione e la decisione delle impugnazioni si
applicano le disposizioni dell’articolo precedente e il
giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.».
Art. 255.
Appello
1. Contro la sentenza del tribunale che decide sulle cause di
opposizione puo’ essere proposto appello, anche dai commissari, entro
il termine di quindici giorni dalla data di notificazione della
stessa, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni
previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile.
Art. 256.
Insinuazioni tardive
1. Dopo il deposito dello stato passivo e fino a quando non siano
esauriti tutti i riparti, i creditori e i titolari di diritti reali
sui beni in possesso dell’impresa, che non abbiano ricevuto la
comunicazione ai sensi dell’articolo 252, comma 1, e non risultino
inclusi nello stato passivo, possono chiedere di far valere i loro
diritti secondo quanto previsto dagli articoli 98, 99 e 100 della
legge fallimentare.
2. Tali soggetti sopportano le spese conseguenti al ritardo della
domanda, salvo che il ritardo stesso non sia ad essi imputabile. Si
applica il disposto dell’articolo 260, comma 5.
Art. 257.
Liquidazione dell’attivo
1. I commissari hanno tutti i poteri occorrenti per realizzare
l’attivo, salve le limitazioni stabilite dall’autorita’ che vigila
sulla liquidazione. Per gli atti previsti dall’articolo 35 della
legge fallimentare, in deroga a quanto disposto dall’articolo 206,
secondo comma, della medesima, i commissari acquisiscono
preventivamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono
nel rispetto delle direttive che sono stabilite dall’ISVAP in via
generale con regolamento o che sono prescritte in via particolare con
istruzioni specifiche.
2. I commissari, con il parere favorevole del comitato di
sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP, possono cedere le
attivita’ e le passivita’, l’azienda, rami d’azienda, nonche’ beni e
rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo’ avvenire
in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello
stato passivo. Il cessionario risponde comunque delle sole passivita’
risultanti dall’atto di cessione.
3. I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua
totalita’ o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa
di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra
impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante
convenzione approvata dall’ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I
rischi sono assunti dall’impresa cessionaria alla scadenza del
termine di sessanta giorni.
4. Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati i
contratti di assicurazione in corso non possono essere disdettati
dall’impresa cessionaria a pena di nullita’ della disdetta.
5. Anche ai fini dell’eventuale esecuzione di riparti agli aventi
diritto, i commissari possono contrarre mutui, effettuare altre
operazioni finanziarie passive e costituire in garanzia attivita’
aziendali, secondo le prescrizioni e le cautele disposte dal comitato
di sorveglianza e previa autorizzazione dell’ISVAP.
Note all’art. 257:
- Gli articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 sono i seguenti:
«Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). – Il
giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, puo’
autorizzare con decreto motivato il curatore a consentire
riduzioni di crediti, a fare transazioni, compromessi,
rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, a
cancellare ipoteche, a restituire pegni, a svincolare
cauzioni e ad accettare eredita’ e donazioni.
Se gli atti suddetti sono di valore indeterminato o
superiore a lire duecentomila, l’autorizzazione deve essere
data, su proposta del giudice delegato e sentito il
comitato dei creditori, dal tribunale con decreto motivato
non soggetto a gravame.
In quanto possibile, deve essere sentito anche il
fallito.».
«Art. 206 (Poteri del commissario). – L’azione di
responsabilita’ contro gli amministratori e i componenti
degli organi di controllo dell’impresa in liquidazione, a
norma degli articoli 2393 e 2394 del codice civile, e’
esercitata dal commissario liquidatore, previa
autorizzazione dell’autorita’ che vigila sulla
liquidazione.
Per il compimento degli atti previsti dall’art. 35, in
quanto siano di valore indeterminato o di valore superiore
a lire 2 milioni e per la continuazione dell’esercizio
dell’impresa il commissario deve essere autorizzato
dall’autorita’ predetta, la quale provvede sentito il
comitato di sorveglianza.».
Art. 258.
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione
1. Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e
dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione
coatta risultano iscritti nell’apposito registro, sono riservati in
via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai
contratti ai quali essi si riferiscono.
2. Dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione, o dalla
notifica all’impresa se anteriore, la composizione degli attivi
indicati nel registro ed il registro medesimo non possono essere
modificati dai commissari, ad eccezione della correzione di meri
errori materiali, senza l’autorizzazione dell’ISVAP. I commissari
includono nel registro, in deroga al vincolo di immodificabilita’, i
proventi finanziari maturati sugli attivi, nonche’ l’importo dei
premi incassati nel periodo compreso fra l’apertura della
liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione o, nel caso
di trasferimento del portafoglio, fino alla data del trasferimento
stesso. Se il ricavato della liquidazione degli attivi e’ inferiore
alla valutazione indicata nel registro, i commissari sono tenuti a
darne giustificazione all’ISVAP.
3. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita si
soddisfano con priorita’ rispetto agli altri titolari di crediti
sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche’
assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto ai capitali o indennizzi per polizze
scadute o sinistrate entro il sessantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del provvedimento di liquidazione e gli aventi
diritto a rendite maturate entro lo stesso termine;
b) i titolari di crediti derivanti da operazioni di
capitalizzazione;
c) gli aventi diritto alle somme dovute per riscatti;
d) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla
lettera a), in proporzione dell’ammontare delle riserve matematiche;
e) i titolari dei contratti che non prevedono la costituzione di
riserve matematiche, proporzionalmente alla frazione di premio
corrispondente al rischio non corso. Se gli attivi a copertura delle
riserve tecniche dei rami vita risultano insufficienti per soddisfare
i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alle lettere a), b),
c), e d) sono preferiti ai crediti di cui alla lettera e).
4. Sugli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami danni
si soddisfano, con priorita’ rispetto agli altri titolari di crediti
sorti anteriormente al provvedimento di liquidazione, ancorche’
assistiti da privilegio o ipoteca:
a) gli aventi diritto a capitali o indennizzi per sinistri
verificatisi entro il sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del provvedimento di liquidazione;
b) i titolari dei contratti in corso alla data di cui alla
lettera a), in proporzione alla frazione del premio corrispondente al
rischio non ancora corso. Se gli attivi a copertura delle riserve
tecniche dei rami danni risultano insufficienti per soddisfare tutti
i crediti indicati in precedenza, quelli di cui alla lettera a) sono
preferiti ai crediti di cui alla lettera b).
5. Se gli attivi a copertura delle riserve tecniche relative ai
contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
risultano insufficienti per soddisfare tutti i crediti indicati nel
comma 4, si applicano le disposizioni previste dal capo I del titolo
XVII.
6. Al pagamento dei crediti di cui ai commi 3 e 4 va anteposto il
pagamento delle spese di cui all’articolo 111, primo comma, numero 1,
della legge fallimentare. Le medesime spese gravano proporzionalmente
sulle attivita’ di ogni specie ancorche’ assistite da privilegio o
ipoteca.
Nota all’art. 258:
- L’art. 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’
il seguente:
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). – Le
somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento delle spese, comprese le spese
anticipate dall’erario, e dei debiti contratti per
l’amministrazione del fallimento e per la continuazione
dell’esercizio dell’impresa, se questo e’ stato
autorizzato;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l’ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell’ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
I prelevamenti indicati al n. 1 sono determinati con
decreto dal giudice delegato.».
Art. 259.
Trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione
1. In caso di liquidazione coatta amministrativa del riassicurato
si applica l’articolo 1930 del codice civile.
2. In caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del
riassicuratore o del riassicurato si applica l’articolo 1931 del
codice civile.
Note all’art. 259:
- Gli articoli 1930 e 1931 del codice civile sono i
seguenti:
«Art. 1930 (Diritto del riassicurato in caso di
liquidazione coatta amministrativa). – In caso di
liquidazione coatta amministrativa del riassicurato (1), il
riassicuratore deve pagare integralmente l’indennita’
dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi
e gli altri crediti.».
«Art. 1931 – (Compensazione dei crediti e debiti). – In
caso di liquidazione coatta amministrativa dell’impresa del
riassicuratore o del riassicurato, i debiti e i crediti
che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura
dei conti relativi a piu’ contratti di riassicurazione, si
compensano di diritto.».
Art. 260.
Ripartizione dell’attivo
1. I commissari procedono, secondo l’ordine stabilito dall’articolo
111 della legge fallimentare, alla ripartizione dell’attivo
liquidato. Le indennita’ e i rimborsi spettanti agli organi della
procedura di amministrazione straordinaria e ai commissari della
gestione provvisoria che abbiano preceduto la liquidazione coatta
amministrativa sono equiparate alle spese indicate nell’articolo 111,
primo comma, numero 1), della legge fallimentare.
2. I commissari, sentito il comitato di sorveglianza e previa
autorizzazione dell’ISVAP, possono distribuire acconti o eseguire
riparti parziali, sia a favore di tutti gli aventi diritto sia a
favore di talune categorie di essi, anche prima che siano realizzate
tutte le attivita’ e accertate tutte le passivita’.
3. Nell’effettuare i riparti, i commissari, in presenza di pretese
di creditori o di altri interessati per le quali non sia stata
definita l’ammissione allo stato passivo, accantonano le somme
corrispondenti ai riparti non effettuati a favore di ciascuno di
detti soggetti, al fine della distribuzione agli stessi nel caso di
riconoscimento dei diritti o, in caso contrario, della loro
liberazione a favore degli altri aventi diritto.
4. Nei casi previsti dal comma 3, i commissari, con il parere
favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione
dell’ISVAP, possono acquisire idonee garanzie in sostituzione degli
nota all’art. 238; in particolare per l’art. 111 vedi la
nota all’art. 258.
Art. 261.
Adempimenti finali
1. Liquidato l’attivo e prima dell’ultimo riparto ai creditori, i
commissari sottopongono il bilancio finale di liquidazione, il
rendiconto finanziario e il piano di riparto, accompagnati da una
relazione propria e da quella del comitato di sorveglianza,
all’ISVAP, che ne autorizza il deposito presso la cancelleria del
tribunale.
2. Dell’avvenuto deposito e’ data notizia mediante pubblicazione
nel Bollettino. L’ISVAP puo’ stabilire forme integrative di
pubblicita’.
3. Nel termine di venti giorni dalla data di pubblicazione nel
Bollettino, gli interessati possono proporre le loro contestazioni
con ricorso al tribunale. Si applicano le disposizioni dell’articolo
254, commi 1 e 2.
4. Decorso il termine indicato senza che siano state proposte
contestazioni ovvero definite queste ultime con sentenza passata in
giudicato, i commissari liquidatori provvedono al riparto finale in
conformita’ di quanto previsto dall’articolo 260.
5. Le somme che non possono essere distribuite vengono depositate
nei modi stabiliti dall’ISVAP per il successivo versamento agli
aventi diritto, fatta salva la facolta’ prevista dall’articolo 260,
comma 4.
6. Si applicano le disposizioni del codice civile in materia di
liquidazione delle societa’ di capitali relative alla cancellazione
della societa’ e al deposito dei libri sociali.
accertamento dello stato di insolvenza, non preclude l’effettuazione
degli adempimenti finali previsti ai commi da 1 a 6 e la chiusura
della procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tale chiusura
e’ subordinata all’esecuzione di accantonamenti o all’acquisizione di
garanzie ai sensi dell’articolo 260, commi 3 e 4.
8. Successivamente alla chiusura della procedura di liquidazione
coatta, i commissari liquidatori mantengono la legittimazione
processuale, anche nei successivi stati e gradi dei giudizi in corso.
Ai commissari liquidatori, nello svolgimento delle attivita’ connesse
ai giudizi, si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 233, il comma 8
dell’articolo 234 ed i commi 1, 3 e 7 dell’articolo 250.
9. Nei casi di cessione ai sensi dell’articolo 257, commi 2 e 3, i
commissari sono estromessi, su propria istanza, dai giudizi relativi
ai rapporti oggetto della cessione nei quali sia subentrato il
cessionario.
Art. 262.
Concordato
1. In qualsiasi stadio della procedura di liquidazione coatta, i
commissari, con il parere del comitato di sorveglianza, ovvero
accantonamenti.
5. La presentazione oltre i termini dei reclami e delle domande
previste dall’articolo 252, commi 5 e 6, fa concorrere solo agli
eventuali riparti successivi, nei limiti in cui le pretese sono
accolte dai commissari o, dopo il deposito dello stato passivo, dal
giudice in sede di opposizione.
6. Coloro che hanno proposto insinuazione tardiva, ai sensi
dell’articolo 256, concorrono solo ai riparti eseguiti dopo la
presentazione del ricorso.
Nota all’art. 260:
- Per il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 vedi la 7. La pendenza di ricorsi e giudizi, ivi compreso quello di l’impresa ai sensi dell’articolo 152, secondo comma, della legge
fallimentare, con il parere degli organi liquidatori, possono
proporre un concordato al tribunale del luogo dove l’impresa ha la
sede legale. La proposta di concordato e’ autorizzata dall’ISVAP.
2. La proposta di concordato indica la percentuale offerta ai
creditori chirografari, il tempo del pagamento e le eventuali
garanzie.
3. La proposta di concordato e il parere degli organi liquidatori
sono depositati nella cancelleria del tribunale. L’ISVAP puo’
stabilire altre forme di pubblicita’.
4. Entro trenta giorni dal deposito, gli interessati possono
proporre opposizione con ricorso depositato nella cancelleria, che
viene comunicato ai commissari. In assenza di opposizioni il
concordato diventa esecutivo.
5. In caso di opposizione il tribunale decide con sentenza in
camera di consiglio sulla proposta di concordato, tenendo conto del
parere reso dall’ISVAP. La sentenza e’ pubblicata mediante deposito
in cancelleria e nelle altre forme stabilite dal tribunale. Del
deposito viene data comunicazione ai commissari e agli opponenti con
biglietto di cancelleria. Si applica l’articolo 254.
6. Durante la procedura di concordato i commissari possono
procedere a parziali distribuzioni dell’attivo ai sensi dell’articolo
260.
7. Alla proposta di concordato e all’intervento nella procedura in
qualita’ di assuntore del concordato medesimo e’ legittimata, previa
autorizzazione del Ministro delle attivita’ produttive, la CONSAP.
Nota all’art. 262:
- L’art. 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’
il seguente:
«Art. 152 (Proposta di concordato). – La proposta di
concordato per la societa’ fallita e’ sottoscritta da
coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.
La proposta e le condizioni del concordato nelle
societa’ in nome collettivo e in accomandita semplice
devono essere approvate dai soci che rappresentano la
maggioranza assoluta del capitale, e nelle societa’ per
azioni, in accomandita per azioni e a responsabilita’
limitata, nonche’ nelle societa’ cooperative devono essere
approvate dall’assemblea straordinaria, salvo che tali
poteri siano stati delegati agli amministratori.».
Art. 263.
Esecuzione del concordato e chiusura della procedura
1. I commissari, con l’assistenza del comitato di sorveglianza,
sovrintendono all’esecuzione del concordato secondo le direttive che
sono stabilite dall’ISVAP in via generale con regolamento o che sono
prescritte in via particolare con istruzioni specifiche.
2. Eseguito il concordato, i commissari convocano l’assemblea dei
soci perche’ sia deliberata la modifica dell’oggetto sociale in
relazione alla revoca dell’autorizzazione all’attivita’ assicurativa
o riassicurativa. Nel caso in cui non abbia luogo la modifica
dell’oggetto sociale, i commissari procedono agli adempimenti per la
cancellazione della societa’ e il deposito dei libri sociali previsti
dalle disposizioni del codice civile in materia di scioglimento e
liquidazione delle societa’ di capitali.
3. Si applica l’articolo 215 della legge fallimentare.
Nota all’art. 263:
- L’art. 2l5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’
il seguente:
«Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato).
- Se il concordato non e’ eseguito, il tribunale, su
ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu’
creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio e
non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato. Si
applicano le disposizioni dei commi terzo e quarto
dell’art. 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il
concordato puo’ essere annullato a norma dell’art. 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la
liquidazione amministrativa e l’autorita’ che vigila sulla
liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene
necessari.».
Art. 264.
Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione
estere
1. Se un’impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato
terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica,
la liquidazione coatta e’ disposta nei confronti della sede italiana.
Si applica l’articolo 240, comma 3.
2. Se un’impresa di riassicurazione, che ha sede legale in uno
Stato membro o in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria
nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e’ disposta
nei confronti della sede italiana. Si applica l’articolo 240, comma
3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
presente capo.
Art. 265.
Liquidazione coatta di imprese non autorizzate
1. Il Ministro delle attivita’ produttive, su proposta dell’ISVAP,
dispone la liquidazione coatta dell’impresa che esercita l’attivita’
di assicurazione o di riassicurazione senza essere stata autorizzata.
2. Nel caso di assoluta mancanza di attivita’ da liquidare l’ISVAP
procede alla nomina dei commissari, solo previa motivata richiesta da
parte dei creditori o di altri soggetti interessati che venga
presentata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento di liquidazione. In tal caso i
commissari possono chiedere all’ISVAP, dopo aver provveduto al
deposito dello stato passivo, l’autorizzazione a chiudere la
liquidazione senza ulteriori formalita’.
3. Si osservano le disposizioni di cui all’articolo 213, secondo e
terzo comma, della legge fallimentare.
Nota all’art. 265:
- L’art. 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’
il seguente:
«Art. 213 (Chiusura della liquidazione). – Prima
dell’ultimo reparto ai creditori, il bilancio finale della
liquidazione con il conto della gestione e il piano di
reparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del
comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti
all’autorita’, che vigila sulla liquidazione, la quale ne
autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e
liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito
e’ data notizia mediante inserzione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno e nei giornali che siano designati
dall’autorita’ che vigila sulla liquidazione.
Nel termine di venti giorni dall’inserzione nella
Gazzetta Ufficiale, gli interessati possono proporre, con
ricorso al tribunale, le loro contestazioni. Esse sono
comunicate, a cura del cancelliere, all’autorita’ che
vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al
comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni
possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro
osservazioni. Il presidente del tribunale nomina un giudice
per l’istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma
dell’art. 189 del codice di procedura civile.
Decorso il termine indicato senza che siano proposte
osservazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano
di reparto si intendono approvati, e il commissario
provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si
applicano le norme dell’art. 117, e se del caso degli
articoli 2456 e 2457 del codice civile.».
Capo V Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato
Art. 266.
Responsabilita’ per illecito amministrativo dipendente da reato
1. Il pubblico ministero che iscrive, ai sensi dell’articolo 55 del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nel registro delle notizie
di reato un illecito amministrativo a carico di un’impresa di
assicurazione o di riassicurazione ne da’ comunicazione all’ISVAP.
Nel corso del procedimento, ove il pubblico ministero ne faccia
richiesta, viene sentito l’ISVAP, che ha facolta’ di presentare
relazioni scritte.
2. In ogni grado del giudizio di merito, prima della sentenza, il
giudice dispone, anche d’ufficio, l’acquisizione dall’ISVAP di
aggiornate informazioni sulla situazione dell’impresa, con
particolare riguardo alla struttura organizzativa e di controllo.
3. La sentenza irrevocabile che irroga nei confronti di un’impresa
di assicurazione o di riassicurazione le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, decorsi i termini per la
conversione delle sanzioni medesime, e’ trasmessa per l’esecuzione
dall’autorita’ giudiziaria all’ISVAP. A tal fine l’ISVAP puo’
proporre o adottare gli atti previsti dai capi II, III e IV, avendo
presenti le caratteristiche della sanzione irrogata e le preminenti
finalita’ di salvaguardia della stabilita’ e di tutela degli
assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.
4. Le sanzioni interdittive indicate nell’articolo 9, comma 2,
lettere a) e b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, non
possono essere applicate in via cautelare alle imprese di
assicurazione o di riassicurazione. Alle medesime non si applica,
altresi’, l’articolo 15 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.
5. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, alle
sedi secondarie italiane di imprese di altri Stati membri o di Stati
terzi.
Note all’art. 266:
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n.
140) concerne la «Disciplina della responsabilita’
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa’ e
delle associazioni anche prive di personalita’ giuridica, a
norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
in particolare gli articoli 55, 9 e 15 sono i seguenti:
«Art. 55 (Annotazione dell’illecito amministrativo). –
1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia
dell’illecito amministrativo dipendente da reato commesso
dall’ente annota immediatamente, nel registro di cui
all’art. 335 del codice di procedura penale, gli elementi
identificativi dell’ente unitamente, ove possibile, alle
generalita’ del suo legale rappresentante nonche’ il reato
da cui dipende l’illecito.
2. L’annotazione di cui al comma 1 e’ comunicata
all’ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli
stessi limiti in cui e’ consentita la comunicazione delle
iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale
il reato e’ attribuito.».
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). – 1. Le sanzioni per
gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l’interdizione dall’esercizio dell’attivita’;
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell’illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli gia’
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
«Art. 15 (Commissario giudiziale). – 1. Se sussistono i
presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva
che determina l’interruzione dell’attivita’ dell’ente, il
giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone
la prosecuzione dell’attivita’ dell’ente da parte di un
commissario per un periodo pari alla durata della pena
interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre
almeno una delle seguenti condizioni:
a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio
di pubblica necessita’ la cui interruzione puo’ provocare
un grave pregiudizio alla collettivita’;
b) l’interruzione dell’attivita’ dell’ente puo’
provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle
condizioni economiche del territorio in cui e’ situato,
rilevanti ripercussioni sull’occupazione.
2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione
dell’attivita’, il giudice indica i compiti ed i poteri del
commissario, tenendo conto della specifica attivita’ in cui
e’ stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente.
3. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal
giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo
idonei a prevenire reati della specie di quello
verificatosi. Non puo’ compiere atti di straordinaria
amministrazione senza autorizzazione del giudice.
4. Il profitto derivante dalla prosecuzione
dell’attivita’ viene confiscato.
5. La prosecuzione dell’attivita’ da parte del
commissario non puo’ essere disposta quando l’interruzione
dell’attivita’ consegue all’applicazione in via definitiva
di una sanzione interdittiva.».
Capo VI Effetti delle misure di risanamento e di liquidazione dell’impresa di assicurazione adottate da altri Stati membri
Art. 267.
Rapporti di lavoro, contratti su beni immobili navi e aeromobili,
strumenti finanziari
1. In caso di adozione di un provvedimento di risanamento o di una
procedura di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei
confronti dell’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale
Stato, restano soggetti alla legge italiana:
a) i rapporti di lavoro con l’impresa di assicurazione sorti in
Italia;
b) i contratti stipulati con l’impresa di assicurazione che danno
diritto all’utilizzo o all’acquisto di un bene immobile situato nel
territorio della Repubblica;
c) i diritti dell’impresa di assicurazione su un bene immobile,
su una nave o su un aeromobile, che richiedono un’iscrizione in un
pubblico registro italiano.
2. Agli atti a titolo oneroso, stipulati successivamente
all’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura di
liquidazione, per effetto dei quali l’impresa di assicurazione
disponga di un bene immobile, di una nave o di un aeromobile soggetti
all’iscrizione in pubblico registro ovvero di strumenti finanziari la
cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un
registro pubblico o l’immissione in un sistema di deposito
accentrato, si applica la legge italiana se, rispettivamente,
l’immobile e’ situato nel territorio della Repubblica, i pubblici
registri della nave o dell’aeromobile ovvero il registro o il sistema
di deposito accentrato degli strumenti finanziari sono disciplinati
dalla legge italiana.
Art. 268.
Diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della
Repubblica
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura
di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di
un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non
pregiudica i diritti reali di terzi su beni, mobili o immobili, siano
essi beni determinati o universalita’ di beni indeterminati, di
proprieta’ dell’impresa di assicurazione che si trovano nel
territorio della Repubblica.
2. E’ assimilato ad un diritto reale il diritto, iscritto in
pubblico registro e opponibile a terzi, che consenta di ottenere un
diritto reale ai sensi del comma 1.
3. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di
nullita’, annullamento o di inopponibilita’ degli atti
pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla
legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della
quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Art. 269.
Diritti del venditore, in caso di riserva di proprieta’ sul bene
situato nel territorio della Repubblica
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura
di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di
un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha
stipulato un contratto preliminare di acquisto ovvero un contratto di
acquisto con patto di riservato dominio di un bene, non pregiudica i
diritti del venditore fondati sulla riserva di proprieta’, allorche’
il bene si trovi, al momento dell’adozione del provvedimento o
dell’apertura della procedura, nel territorio della Repubblica.
2. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura
di liquidazione da parte di un altro Stato membro nei confronti di
un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato e che ha
stipulato un contratto di cui al comma 1, la cui consegna si sia
verificata prima dell’adozione dei provvedimenti stessi, non
costituisce causa di scioglimento del contratto e non impedisce che
l’acquirente ne acquisti la proprieta’ dietro pagamento o adempimento
delle obbligazioni pattuite, qualora tale bene si trovi in tale
momento nel territorio della Repubblica.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non ostano alle
azioni di nullita’, di annullamento o di inopponibilita’ degli atti
pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla
legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della
quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Art. 270.
Diritto alla compensazione nei rapporti con l’impresa di
assicurazione
1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o di una procedura
di liquidazione, da parte di un altro Stato membro nei confronti di
un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale Stato, non
pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione nei
rapporti con l’impresa di assicurazione secondo quanto previsto
dall’articolo 56 della legge fallimentare.
2. La disposizione di cui al comma 1 non osta alle azioni di
annullamento, di nullita’ o di inopponibilita’ degli atti
pregiudizievoli per la massa dei creditori previste dalla
legislazione dello Stato membro dell’impresa nei confronti della
quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di liquidazione.
Nota all’art. 270:
- L’art. 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’
il seguente:
«Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). – I
creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso
il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso,
ancorche’ (19) non scaduti prima della dichiarazione di
fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non
ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto
tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell’anno
anteriore.».
Art. 271.
Operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 268, in caso di adozione di
un provvedimento di risanamento o di una procedura di liquidazione,
da parte di un altro Stato membro nei confronti di un’impresa di
assicurazione che ha sede legale in tale Stato, restano soggetti alla
legge italiana i diritti e gli obblighi, nei confronti dell’impresa
di assicurazione, relativi alle operazioni di compensazione e
novazione, al riacquisto ed alle cessioni con patto di riacquisto,
nonche’ ad ogni altra operazione effettuata in mercati regolamentati
di strumenti finanziari autorizzati in Italia in conformita’ al testo
unico dell’intermediazione finanziaria, compresa la possibilita’ di
esperire le azioni di nullita’, di annullamento o di inopponibilita’
dei pagamenti o delle transazioni, pregiudizievoli per la massa dei
creditori.
Art. 272.
Condizione di proponibilita’ delle azioni relative agli atti
pregiudizievoli
1. L’azione di annullamento, di nullita’ o di inopponibilita’,
fondata su disposizioni previste dalla legislazione dello Stato
membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione nei
confronti della quale e’ stata adottata la misura di risanamento o di
liquidazione, e’ improponibile o improcedibile nei confronti di chi,
avendo beneficiato dell’atto pregiudizievole per la massa dei
creditori, prova che tale atto e’ soggetto alla legge di uno Stato
membro diverso da quello dove ha sede legale l’impresa e che la legge
applicabile alla fattispecie non consente di impugnare l’atto con
alcun mezzo.
Art. 273.
Cause pendenti relative allo spoglio di beni dell’impresa di
assicurazione
1. Gli effetti di un provvedimento di risanamento o di una
procedura di liquidazione, adottati da un altro Stato membro nei
confronti di un’impresa di assicurazione che ha sede legale in tale
Stato, su un giudizio pendente in Italia relativo alla rivendica di
beni, nonche’ di diritti sugli stessi, dell’impresa di assicurazione
sono regolati dalla legge italiana.
Art. 274.
Riconoscimento e poteri dei commissari e dei liquidatori
1. I commissari o i liquidatori, nominati dall’autorita’ dello
Stato membro nel quale ha sede legale l’impresa di assicurazione
assoggettata ad un provvedimento di risanamento o ad una procedura di
liquidazione, che intendano agire nel territorio della Repubblica,
per l’esercizio delle relative funzioni, sono tenuti a documentare la
nomina con la presentazione di una copia, conforme all’originale,
rilasciata dall’autorita’ che ha emesso il provvedimento o mediante
qualsiasi altra certificazione resa dalla competente autorita’ dello
stesso Stato. Ai medesimi commissari o ai liquidatori puo’ essere
richiesta una traduzione nella lingua italiana della documentazione
di cui al presente comma.
2. Possono essere designati, in base alla legge dello Stato membro
di origine dell’impresa di assicurazione, persone incaricate di
assistere o, all’occorrenza, di rappresentare i commissari o i
liquidatori nello svolgimento dei compiti derivanti dal provvedimento
di risanamento o della procedura di liquidazione nel territorio della
Repubblica con particolare riferimento ai rapporti con i creditori
italiani.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, i commissari e i
liquidatori esercitano nel territorio della Repubblica gli stessi
poteri che hanno il diritto di esercitare nello Stato membro di
origine dell’impresa di assicurazione, ma non possono svolgere
compiti riservati alla forza pubblica o funzioni attribuite alla
magistratura.
4. I commissari e i liquidatori nominati dall’autorita’ dello Stato
membro di origine dell’impresa di assicurazione sono tenuti,
nell’esercizio delle loro funzioni nel territorio della Repubblica,
al rispetto della legge italiana in particolare per quanto attiene
alle modalita’ di realizzazione degli attivi e alla disciplina dei
rapporti di lavoro subordinato con particolare riguardo
all’informazione dei dipendenti. I commissari o i liquidatori
nominati dall’autorita’ dello Stato membro di origine dell’impresa di
assicurazione, nonche’ ogni altro soggetto autorizzato dalle medesime
autorita’, possono chiedere, fermi restando eventuali specifici
obblighi di pubblicita’ previsti dalla legge italiana, che un
provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una
procedura di liquidazione sia annotata nei registri immobiliari, nel
registro delle imprese o in altro pubblico registro italiano.
Capo VII Disposizioni sul risanamento e sulla liquidazione nel gruppo assicurativo
Art. 275.
Amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di
un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo II del presente
titolo.
2. L’amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei
casi previsti dall’articolo 231, puo’ essere disposta quando:
a) risultino gravi inadempienze nell’esercizio dell’attivita’ di
direzione e di coordinamento per l’esecuzione delle istruzioni di
vigilanza impartite dall’ISVAP;
b) una delle societa’ del gruppo assicurativo sia stata
sottoposta alla procedura del fallimento, del concordato preventivo,
della liquidazione coatta amministrativa, dell’amministrazione
straordinaria ovvero ad altra analoga procedura prevista da leggi
speciali o dalla legislazione di altri Stati membri, nonche’ quando
sia stato nominato l’amministratore giudiziario secondo le
disposizioni del codice civile in materia di denuncia al tribunale di
gravi irregolarita’ nella gestione e possa essere alterato in modo
grave l’equilibrio finanziario o gestionale del gruppo.
3. L’amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno
dalla data di emanazione del decreto del Ministro delle attivita’
produttive, salvo che sia prescritto un termine piu’ breve dal
provvedimento medesimo o che ne sia disposta la chiusura anticipata.
In casi eccezionali la procedura puo’ essere prorogata per un periodo
non superiore ad un anno.
4. I commissari straordinari, sentito il comitato di sorveglianza,
previa autorizzazione dell’ISVAP, possono revocare o sostituire,
anche in parte, gli amministratori delle societa’ del gruppo al fine
di realizzare i mutamenti degli indirizzi gestionali che si rendano
necessari. I nuovi amministratori restano in carica al massimo sino
al termine dell’amministrazione straordinaria della capogruppo. Gli
amministratori revocati hanno titolo esclusivamente ad un indennizzo
corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per la durata
residua del mandato ma, comunque, per un periodo non superiore a sei
mesi.
5. I commissari straordinari possono richiedere, previa
autorizzazione dell’ISVAP sentiti i cessati amministratori della
societa’, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza delle
societa’ appartenenti al gruppo.
6. I commissari straordinari possono richiedere alle societa’ del
gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per
adempiere al proprio mandato.
Art. 276.
Liquidazione coatta amministrativa della capogruppo assicurativa
1. Salvo quanto previsto dal presente articolo, alla capogruppo di
un gruppo assicurativo si applicano le norme del capo IV del presente
titolo.
2. La liquidazione coatta amministrativa della capogruppo, oltre
che nei casi previsti dall’articolo 245, puo’ essere disposta quando
le inadempienze nell’esercizio dell’attivita’ di direzione e di
coordinamento per l’esecuzione delle istruzioni di vigilanza
impartite dall’ISVAP siano di eccezionale gravita’.
3. I commissari liquidatori depositano annualmente nel registro
delle imprese una relazione sulla situazione contabile e
sull’andamento della liquidazione, corredata da notizie sia sullo
svolgimento delle procedure cui sono sottoposte altre societa’ del
gruppo sia sugli eventuali interventi a tutela degli assicurati e
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. La relazione
e’ accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. L’ISVAP
puo’ prescrivere speciali forme di pubblicita’ per rendere noto
l’avvenuto deposito della relazione.
4. Si applicano le disposizioni dell’articolo 275, commi 5 e 6.
5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza,
compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista
dall’articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle altre
societa’ del gruppo. L’azione puo’ essere esperita per gli atti
indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell’articolo 67 della
legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni
anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti
indicati al numero 4) e dal secondo comma dello stesso articolo, che
siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.
Nota all’art. 276:
- L’art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e’
il seguente:
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l’altra parte provi che non
conosceva lo stato d’insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell’anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio’ che a lui e’ stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell’anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi’ revocati, se il curatore prova che
l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all’azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell’esercizio dell’attivita’ d’impresa nei termini d’uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche’ non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l’esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite a giusto prezzo d’immobili ad uso
abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale
dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo
grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche’ posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata ai sensi dell’art. 2501-bis,
quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell’amministrazione controllata, nonche’ dell’accordo
omologato ai sensi dell’art. 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all’accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all’istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».
Art. 277.
Amministrazione straordinaria delle societa’ del gruppo assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la
capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, alle societa’ del gruppo si
applicano, ove ne ricorrono i presupposti, le norme del capo II del
presente titolo. L’amministrazione straordinaria puo’ essere
richiesta all’ISVAP anche dai commissari straordinari e dai
commissari liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso societa’ del gruppo sia stato nominato
l’amministratore giudiziario secondo le disposizioni del codice
civile in materia di denuncia al tribunale di gravi irregolarita’
nella gestione, la procedura si converte in amministrazione
straordinaria. Il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con
sentenza in camera di consiglio che la societa’ e’ soggetta alla
procedura di amministrazione straordinaria e ordina la trasmissione
degli atti all’ISVAP. Gli organi della cessata procedura e quelli
dell’amministrazione straordinaria provvedono con urgenza al
passaggio delle consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita’
stabilite dall’ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente
compiuti.
3. Quando le societa’ del gruppo da sottoporre all’amministrazione
straordinaria siano soggette a vigilanza, il relativo provvedimento
e’ adottato sentita l’autorita’ che esercita la vigilanza, alla
quale, in caso di urgenza, potra’ essere fissato un termine per la
formulazione del parere.
4. La durata dell’amministrazione straordinaria delle societa’ del
gruppo e’ indipendente da quella della procedura cui e’ sottoposta la
capogruppo.
Art. 278.
Liquidazione coatta amministrativa delle societa’ del gruppo
assicurativo
1. Salvo quanto previsto nel presente articolo, quando la
capogruppo sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a
liquidazione coatta amministrativa, alle societa’ del gruppo si
applicano, qualora ne sia stato accertato giudizialmente lo stato di
insolvenza, le norme del capo IV del presente titolo. Per le imprese
di assicurazione e di riassicurazione resta ferma comunque la
disciplina del capo IV. La liquidazione coatta puo’ essere richiesta
all’ISVAP anche dai commissari straordinari e dai commissari
liquidatori della capogruppo.
2. Quando presso societa’ del gruppo siano in corso il fallimento,
la liquidazione coatta o altre procedure concorsuali, queste si
convertono nella liquidazione coatta disciplinata dal presente
articolo. Fermo restando l’accertamento dello stato di insolvenza
gia’ operato, il tribunale competente, anche d’ufficio, dichiara con
sentenza in camera di consiglio che la societa’ e’ soggetta alla
procedura di liquidazione prevista dal presente articolo e ordina la
trasmissione degli atti all’ISVAP. Gli organi della cessata procedura
e quelli della liquidazione provvedono con urgenza al passaggio delle
consegne, dandone notizia con le forme di pubblicita’ stabilite
dall’ISVAP. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti.
3. Ai commissari liquidatori sono attribuiti i poteri previsti
dall’articolo 276, comma 5.
Art. 279.
Procedure proprie delle singole societa’ del gruppo assicurativo
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, le societa’ del
gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a
esse applicabili. Dei relativi provvedimenti viene data comunicazione
all’ISVAP a cura dell’autorita’ amministrativa o giudiziaria che li
ha emessi. Le autorita’ amministrative o giudiziarie che vigilano
sulle procedure informano l’ISVAP di ogni circostanza, emersa nello
svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul
gruppo assicurativo.
2. In deroga al comma 1, la societa’ del gruppo non e’ soggetta
alla procedura ad essa altrimenti applicabile e, se avviata, viene
convertita in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta, se
essa svolge funzioni strumentali essenziali per conto dell’impresa di
assicurazione o di riassicurazione capogruppo. Si applicano, in
quanto compatibili, gli articoli 277 e 278.
Art. 280.
Disposizioni comuni agli organi delle procedure
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 233 e 246, le medesime
persone possono essere nominate negli organi dell’amministrazione
straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa di societa’
appartenenti allo stesso gruppo, quando cio’ sia ritenuto utile per
agevolare lo svolgimento delle procedure.
2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse
in conflitto con quello della societa’, a cagione della qualita’ di
commissario di altra societa’ del gruppo, ne da’ notizia agli altri
commissari, ove esistano, nonche’ al comitato di sorveglianza e
all’ISVAP. In caso di omissione, a detta comunicazione sono tenuti i
membri del comitato di sorveglianza che siano a conoscenza della
situazione di conflitto. Il comitato di sorveglianza puo’ prescrivere
speciali cautele e formulare indicazioni in merito all’operazione,
dell’inosservanza delle quali i commissari sono personalmente
responsabili. Ferma la facolta’ di revocare e sostituire i componenti
gli organi delle procedure, l’ISVAP puo’ impartire direttive o
disporre, ove del caso, la nomina di un commissario per compiere
determinati atti.
3. Le indennita’ spettanti ai commissari e ai componenti del
comitato di sorveglianza sono determinate dall’ISVAP in base ai
criteri dallo stesso stabiliti e sono a carico delle societa’. Le
indennita’ sono determinate valutando in modo complessivo le
prestazioni connesse alle cariche eventualmente ricoperte in altre
procedure nel gruppo.
Art. 281.
Disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale
1. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per l’azione
revocatoria prevista dall’articolo 276, comma 5, nonche’ per tutte le
controversie fra le societa’ del gruppo e’ competente il tribunale
nella cui circoscrizione ha sede legale la capogruppo.
2. Quando la capogruppo sia sottoposta ad amministrazione
straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa, per i ricorsi
avverso i provvedimenti amministrativi concernenti o comunque
connessi alle procedure di amministrazione straordinaria e di
liquidazione coatta amministrativa della capogruppo e delle societa’
del gruppo e’ competente il tribunale amministrativo regionale del
Lazio con sede a Roma.
Art. 282.
Gruppi e societa’ non iscritte all’albo
1. Le disposizioni degli articoli di cui al presente capo si
applicano anche nei confronti dei gruppi e delle societa’ per i
quali, pur non essendo intervenuta l’iscrizione, ricorrano le
condizioni per l’inserimento nell’albo dei gruppi assicurativi.
Titolo XVII SISTEMI DI INDENNIZZO Capo I Disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
Art. 283.
Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito
presso la CONSAP, risarcisce i danni causati dalla circolazione dei
veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di assicurazione,
nei casi in cui:
a) il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non
identificato;
b) il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione;
c) il veicolo o natante risulti assicurato presso una impresa
operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o
di liberta’ di prestazione di servizi, e che al momento del sinistro
si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta
successivamente;
d) il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta’ del
proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di
riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il risarcimento e’
dovuto solo per i danni alla persona. Nel caso di cui al comma 1,
lettera b), il risarcimento e’ dovuto per i danni alla persona,
nonche’ per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore
all’importo di euro cinquecento, per la parte eccedente tale
ammontare. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), il risarcimento e’
dovuto per i danni alla persona, nonche’ per i danni alle cose. Nel
caso di cui al comma 1, lettera d), il risarcimento e’ dovuto,
limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono
trasportati contro la propria volonta’ ovvero che sono inconsapevoli
della circolazione illegale, sia per i danni alla persona sia per i
danni a cose.
3. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), il danno e’ risarcito
nei limiti dei minimi di garanzia previsti, per ogni persona
danneggiata e per ogni sinistro, nel regolamento di cui all’articolo
128 relativamente alle autovetture ad uso privato. La percentuale di
inabilita’ permanente, la qualifica di convivente a carico e la
percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di
ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme
del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettere b), c) e d), il danno e’
risarcito nei limiti dei massimali indicati nel regolamento di cui
all’articolo 128 per i veicoli o i natanti della categoria cui
appartiene il mezzo che ha causato il danno.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e’ surrogato,
per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato, del danneggiato
verso l’impresa posta in liquidazione coatta, beneficiando dello
stesso trattamento previsto per i crediti di assicurazione indicati
all’articolo 258, comma 4, lettera a). L’impresa di assicurazione che
ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell’articolo
150, ha diritto di regresso nei confronti del Fondo di garanzia per
le vittime della strada in caso di liquidazione coatta dell’impresa
di assicurazione del veicolo responsabile.
Art. 284.
Sinistri verificatisi in altro Stato membro
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e’ tenuto
altresi’ a risarcire i sinistri causati sul territorio di un altro
Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso
un’impresa con sede legale in Italia operante in tale altro Stato in
regime di stabilimento o di liberta’ di prestazione di servizi, che
al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi
venga posta successivamente. Si applica l’articolo 283, comma 5.
2. Il Ministro delle attivita’ produttive autorizza, con decreto da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la CONSAP a sottoscrivere le
convenzioni con i fondi di garanzia degli altri Stati membri
concernenti il risarcimento dei sinistri di cui al comma 1.
Art. 285
Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada e’
amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita’
produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attivita’ produttive disciplina, con
regolamento, le condizioni e le modalita’ di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, nonche’ la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la
responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla
CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della
strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun
contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del
contributo, nel limite massimo del quattro per cento del premio
imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni
che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal
comitato di gestione del fondo.
Capo II Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
Art. 286.
Liquidazione dei danni a cura dell’impresa designata
1. La liquidazione dei danni per i sinistri di cui all’articolo
283, comma 1, lettere a), b), c) e d), e’ effettuata a cura di
un’impresa designata dall’ISVAP secondo quanto previsto nel
regolamento adottato dal Ministro delle attivita’ produttive.
L’impresa provvede alla liquidazione dei danni anche per i sinistri
verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato e fino alla data
indicata nel provvedimento che designi altra impresa.
2. Le somme anticipate dalle imprese designate, comprese le spese
ed al netto delle somme recuperate ai sensi dell’articolo 292, sono
rimborsate dalla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della
strada, secondo le convenzioni, stipulate fra le imprese e il Fondo
di garanzia per le vittime della strada, soggette all’approvazione
del Ministro delle attivita’ produttive su proposta dell’ISVAP.
3. Le imprese designate sono sottoposte, per l’attivita’ oggetto
delle convenzioni, alle direttive per il regolare svolgimento delle
operazioni di liquidazione dei danni emanate in via generale o
particolare dalla CONSAP.
Art. 287.
Esercizio dell’azione di risarcimento
1. Nelle ipotesi previste dall’articolo 283, comma 1, lettere a),
b) e d), l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla
circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi e’ obbligo di
assicurazione, puo’ essere proposta solo dopo che siano decorsi
sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto il
risarcimento del danno, a mezzo raccomandata, all’impresa designata
ed alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.
Nell’ipotesi prevista dall’articolo 283, comma 1, lettera c),
l’azione per il risarcimento dei danni puo’ essere proposta solo dopo
che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui il danneggiato ha
richiesto il risarcimento del danno.
2. Il danneggiato che, nell’ipotesi prevista dall’articolo 283,
comma 1, lettera a), abbia fatto richiesta all’impresa designata ed
alla CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada, non e’
tenuto a rinnovare la domanda qualora successivamente venga
identificata l’impresa di assicurazione del responsabile.
3. L’azione per il risarcimento del danno deve essere esercitata
esclusivamente nei confronti dell’impresa designata. La CONSAP -
Fondo di garanzia per le vittime della strada puo’ tuttavia
intervenire nel processo, anche in grado di appello.
4. Nel caso previsto all’articolo 283, comma 1, lettera b), deve
essere convenuto in giudizio anche il responsabile del danno.
5. Nel giudizio promosso ai sensi dell’articolo 283, comma 1,
lettera c), deve essere convenuto in giudizio anche il commissario
liquidatore dell’impresa di assicurazione.
Art. 288.
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le
vittime della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano i rami di
responsabilita’ civile dei veicoli a motore e dei natanti e che siano
poste in liquidazione coatta possono far valere, nei limiti delle
somme indicate dall’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal
contratto nei confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le
vittime della strada, agendo nei confronti dell’impresa designata per
il territorio in cui e’ avvenuto il sinistro.
Art. 289.
Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato
e sui giudizi pendenti
1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell’impresa
di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che
sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all’impresa
designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati
dall’articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della
formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del
commissario liquidatore e dell’impresa designata, decorsi sei mesi
dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso
le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilita’ fissati
dall’articolo 283, comma 4, nei confronti dell’impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le
ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
Art. 290.
Prescrizione dell’azione
1. L’azione diretta che spetta al danneggiato nei confronti
dell’impresa designata, nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1,
lettere a), b) e d), e’ soggetta al termine di prescrizione cui
sarebbe soggetta l’azione verso il responsabile.
2. L’azione che spetta al danneggiato nei confronti dell’impresa
designata, nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c),
e’ proponibile fino a che non sia prescritta l’azione nei confronti
dell’impresa posta in liquidazione coatta.
Art. 291.
Pluralita’ di danneggiati e supero del massimale
1. Qualora vi siano piu’ persone danneggiate nello stesso sinistro
ed il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme
assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti
dell’impresa designata sono proporzionalmente ridotti fino alla
concorrenza del limite di risarcibilita’ rispettivamente indicato dai
commi 3 o 4 dell’articolo 283.
2. L’impresa designata che, decorsi trenta giorni dall’incidente e
ignorando l’esistenza di altre persone danneggiate, pur avendone
ricercata l’identificazione con la normale diligenza, ha pagato ad
alcuna di esse una somma superiore alla quota spettante, risponde
verso le altre persone danneggiate nei limiti dell’eccedenza della
somma assicurata rispetto alla somma versata.
3. Nel caso di cui al comma 2, le altre persone danneggiate, il cui
credito rimanesse insoddisfatto, hanno diritto di ripetere, da chi
abbia ricevuto il risarcimento dall’impresa di assicurazione, quanto
sarebbe loro spettato in applicazione del comma 1.
4. Nei giudizi promossi fra l’impresa di assicurazione designata e
le persone danneggiate sussiste litisconsorzio necessario,
applicandosi l’articolo 102 del codice di procedura civile. L’impresa
di assicurazione designata puo’ effettuare il deposito di una somma,
nei limiti del massimale, con effetto liberatorio nei confronti di
tutte le persone aventi diritto al risarcimento, se il deposito e’
irrevocabile e vincolato a favore di tutti i danneggiati.
Nota all’art. 291:
- L’art. 102 del codice di procedura civile e’ il
seguente:
«Art. 102 (Litisconsorzio necessario). – Se la
decisione non puo’ pronunciarsi che in confronto di piu’
parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso
processo.
Se questo e’ promosso da alcune o contro alcune
soltanto di esse, il giudice ordina l’integrazione del
contraddittorio in un termine perentorio da lui
stabilito.».
Art. 292.
Diritto di regresso e di surroga dell’impresa designata
1. L’impresa designata che, anche in via di transazione, ha
risarcito il danno nei casi previsti dall’articolo 283, comma 1,
lettere a) b) e d), ha azione di regresso nei confronti dei
responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato
nonche’ degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto dall’articolo 283, comma 1, lettera c),
l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il
danno e’ surrogata, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato
e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta con
gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi.
Capo III Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in liquidazione coatta
Art. 293.
Liquidazione dei danni a cura del commissario dell’impresa in
liquidazione coatta
1. Il commissario dell’impresa in liquidazione puo’ essere
autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a
procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della
strada ed in deroga all’articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei
danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti
verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di
liquidazione, nonche’ di quelli verificatisi successivamente e fino
alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo
di tempo per il quale e’ stato pagato il premio.
2. La CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada
anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del
procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto
nel regolamento di cui all’articolo 285, comma 2. In caso di
insufficienza dell’attivo le somme erogate restano definitivamente a
carico della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l’assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario
provvede a riassumere il personale gia’ dipendente dall’impresa posta
in liquidazione coatta. Il personale e’ retribuito con i minimi
previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle
mansioni espletate.
Art. 294.
Esercizio dell’azione di risarcimento
1. Gli aventi diritto al risarcimento dei danni presentano al
commissario la domanda di risarcimento, a mezzo raccomandata, anche
se sia stata precedentemente inviata all’impresa posta in
liquidazione coatta.
2. Nessuna azione per il risarcimento puo’ essere proposta nei
confronti della procedura prima che siano decorsi sei mesi dalla
richiesta. Le sentenze e gli altri provvedimenti che decidono sul
risarcimento sono opponibili al Fondo di garanzia delle vittime della
strada. La CONSAP – Fondo di garanzia delle vittime della strada puo’
intervenire nel processo, anche in grado di appello.
3. Se il decreto di liquidazione coatta e’ pubblicato prima della
formazione del giudicato, si applica l’articolo 289, comma 1.
Art. 295.
Diritti degli assicurati nei confronti del Fondo di garanzia per le
vittime della strada
1. Gli assicurati con imprese che esercitano l’assicurazione della
responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti che siano poste in liquidazione coatta
possono far valere, nei limiti delle somme indicate
nell’articolo 283, comma 4, i diritti derivanti dal contratto nei
confronti della CONSAP – Fondo di garanzia per le vittime della
strada, agendo nei confronti del commissario.
Capo IV Liquidazione dei danni a cura dell’Organismo di indennizzo italiano
Art. 296.
Organismo di indennizzo italiano
1. Alla CONSAP, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime
della strada, e’ riconosciuta la funzione di Organismo di indennizzo
italiano.
2. L’Organismo di indennizzo italiano nello svolgimento delle sue
funzioni puo’ avvalersi dell’Ufficio centrale italiano secondo le
modalita’ stabilite con apposita convenzione.
Art. 297.
Ambito di intervento dell’Organismo di indennizzo italiano
1. L’Organismo di indennizzo italiano e’ incaricato di risarcire
gli aventi diritto che abbiano residenza nel territorio della
Repubblica, per danni a cose o a persone derivanti da sinistri
avvenuti in un altro Stato membro e provocati dall’uso di:
a) un veicolo assicurato tramite uno stabilimento situato in
altro Stato membro e stazionante in un altro Stato membro;
b) un veicolo di cui risulti impossibile l’identificazione;
c) un veicolo di cui risulti impossibile, entro due mesi dal
sinistro, identificare l’impresa di assicurazione.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), l’Organismo di
indennizzo italiano interviene anche qualora il sinistro sia avvenuto
in uno Stato terzo il cui Ufficio nazionale per l’assicurazione abbia
aderito al sistema della carta verde.
Art. 298.
Sinistri causati da veicoli regolarmente assicurati
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, commi 1, lettera a), e 2,
gli aventi diritto possono presentare all’Organismo di indennizzo
italiano richiesta di risarcimento:
a) qualora l’impresa di assicurazione o il suo mandatario per la
liquidazione dei sinistri nel territorio della Repubblica non abbiano
fornito una risposta motivata sugli elementi dedotti nella richiesta
di risarcimento entro tre mesi dalla data in cui gli aventi diritto
hanno presentato la propria richiesta di risarcimento all’impresa di
assicurazione del veicolo, il cui uso ha provocato il sinistro o al
mandatario per la liquidazione dei sinistri;
b) nel caso in cui l’impresa di assicurazione non abbia designato
un mandatario per la liquidazione dei sinistri nel territorio della
Repubblica; in tale caso gli aventi diritto non possono presentare
all’Organismo di indennizzo italiano una richiesta di risarcimento,
se hanno presentato una analoga richiesta direttamente all’impresa di
assicurazione del veicolo il cui uso ha provocato il sinistro e hanno
ricevuto una risposta motivata entro tre mesi dalla presentazione
della richiesta.
2. L’Organismo di indennizzo italiano si astiene o cessa di
intervenire a favore degli aventi diritto al risarcimento che hanno
intrapreso o intraprendano un’azione legale direttamente contro
l’impresa di assicurazione ovvero contro il responsabile del
sinistro.
3. L’intervento dell’Organismo di indennizzo italiano e’
sussidiario rispetto alla richiesta nei confronti della persona o
delle persone che hanno causato il sinistro ovvero nei confronti
dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario. L’Organismo di
indennizzo italiano non puo’ subordinare il risarcimento alla
dimostrazione che il responsabile del danno sia insolvente o rifiuti
di pagare.
4. Gli aventi diritto presentano all’Organismo di indennizzo
italiano la propria richiesta di risarcimento nelle forme previste
dal regolamento, adottato dal Ministro delle attivita’ produttive,
che da’ attuazione al presente titolo.
5. L’Organismo di indennizzo italiano interviene entro due mesi
dalla data in cui gli aventi diritto presentano ad esso la richiesta
di risarcimento, ma pone fine al suo intervento in caso di successiva
risposta motivata dell’impresa di assicurazione o del suo mandatario
per la liquidazione dei sinistri alla richiesta degli aventi diritto
al risarcimento, a condizione che tale risposta sia inviata entro il
termine di due mesi dalla presentazione della richiesta all’organismo
di indennizzo.
6. L’Organismo di indennizzo italiano informa immediatamente di
aver ricevuto una richiesta di risarcimento dagli aventi diritto e
che interverra’ entro due mesi a decorrere dalla presentazione di
detta richiesta, i seguenti soggetti:
a) l’impresa di assicurazione con la quale e’ assicurato il
veicolo che ha causato il sinistro o il mandatario per la
liquidazione dei sinistri;
b) l’organismo di indennizzo dello Stato membro dello
stabilimento dell’impresa di assicurazione che ha stipulato il
contratto;
c) la persona che ha causato il sinistro, se nota;
d) l’ufficio nazionale per l’assicurazione dello Stato ove e’
avvenuto il sinistro, se il sinistro e’ stato causato da un veicolo
stazionante in un altro Stato rispetto a quello in cui e’ accaduto il
sinistro.
7. L’organismo di indennizzo italiano cui e’ stata presentata la
richiesta di risarcimento e’ tenuto a rispettare, per la
determinazione della responsabilita’ e la quantificazione del danno,
le norme di diritto positivo applicabili nello Stato ove e’ avvenuto
il sinistro.
Art. 299.
Rimborsi tra organismi di indennizzo
1. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli
aventi diritto secondo quanto stabilito dall’articolo 298, acquisisce
un credito, nei confronti dell’Organismo di indennizzo dello Stato
membro ove ha sede lo stabilimento dell’impresa di assicurazione che
ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato
il sinistro, per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per
quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette relative alla
liquidazione del danno, nella misura e con le modalita’ stabilite
dall’accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di
indennizzo e i fondi di garanzia.
2. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo
Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di
sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta
verde e causati dalla circolazione dei veicoli assicurati con imprese
stabilite nel territorio della Repubblica, l’Organismo di indennizzo
italiano e’ tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata
dall’organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi
diritto al risarcimento per danni subiti da questi ultimi.
3. L’Organismo di indennizzo italiano e’ surrogato nei diritti
degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell’impresa di
assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui
l’organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli
aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito.
L’impresa e’ tenuta a rimborsare entro trenta giorni l’Organismo di
indennizzo italiano di quanto da quest’ultimo corrisposto a titolo di
risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese
dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta
corredata della prova dell’avvenuto pagamento. L’importo da
rimborsare puo’ costituire oggetto di contestazione da parte
dell’impresa esclusivamente nel caso in cui l’organismo di indennizzo
estero abbia omesso di informare l’impresa di assicurazione italiana
di aver ricevuto una richiesta di risarcimento da parte degli aventi
diritto.
Art. 300.
Sinistri causati da veicoli non identificati o non assicurati
1. Nei casi previsti dall’articolo 297, comma 1, lettere b) e c),
l’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di
risarcimento, ne informa immediatamente:
a) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo che
ha causato il sinistro staziona abitualmente, nel caso si tratti di
un veicolo non assicurato, nonche’ il Fondo di garanzia dello Stato
membro in cui e’ accaduto il sinistro se diverso da quello ove
staziona abitualmente il veicolo;
b) il fondo di garanzia dello Stato membro in cui si e’
verificato il sinistro, nel caso in cui lo stesso sia stato causato
da un veicolo non identificato ovvero da un veicolo non assicurato di
uno Stato terzo.
2. L’Organismo di indennizzo italiano, ricevuta la richiesta di
risarcimento, e’ tenuto a rispettare, per la determinazione della
responsabilita’ e la quantificazione del danno, le norme del diritto
positivo vigenti nello Stato ove e’ avvenuto il sinistro.
3. L’Organismo di indennizzo italiano, qualora abbia risarcito gli
aventi diritto, secondo quanto previsto nel comma 1, ha diritto di
richiedere il rimborso di quanto corrisposto a titolo di risarcimento
e di quanto sostenuto a titolo di spese dirette e indirette nella
misura e secondo le modalita’ stabilite dall’accordo fra gli
organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi
di garanzia:
a) al Fondo di garanzia dello Stato membro in cui il veicolo
staziona abitualmente, nel caso in cui non possa essere identificata
l’impresa di assicurazione;
b) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si e’ verificato
il sinistro, nel caso di veicolo non identificato;
c) al Fondo di garanzia dello Stato membro ove si e’ verificato
il sinistro, nel caso di veicoli non assicurati di uno Stato terzo.
Art. 301.
Rimborsi a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada rimborsa
l’organismo di indennizzo dello Stato membro nel quale gli aventi
diritto al risarcimento risiedono della somma con la quale il
predetto organismo ha risarcito tali aventi diritto, nonche’ delle
spese dirette e indirette di cui all’articolo 300, comma 3, nei
seguenti casi:
a) sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di
residenza degli aventi diritto al risarcimento e causati da un
veicolo stazionante abitualmente nel territorio della Repubblica per
il quale non e’ possibile identificare l’impresa di assicurazione;
b) sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica e causati da
un veicolo non identificato o da un veicolo non assicurato di uno
Stato terzo.
2. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, dopo aver
rimborsato l’organismo di indennizzo, ha diritto di esercitare
l’azione di regresso prevista dall’articolo 292.
Capo V Sistema di indennizzo dei danni derivanti dall’esercizio dell’attivita’ venatoria
Art. 302.
Ambito di intervento
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, costituito
presso la CONSAP, risarcisce i danni causati nell’esercizio
dell’attivita’ venatoria per i quali vi e’ obbligo di assicurazione
nei casi in cui:
a) l’esercente l’attivita’ venatoria non sia identificato;
b) l’esercente l’attivita’ venatoria responsabile dei danni non
risulti coperto dall’assicurazione obbligatoria per la
responsabilita’ civile;
c) l’esercente l’attivita’ venatoria sia assicurato presso
un’impresa operante nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi e che, al momento del
sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o vi sia posta
successivamente.
2. Nel caso di cui alla lettera a), il risarcimento e’ dovuto solo
per i danni alla persona che abbiano comportato la morte od
un’invalidita’ permanente superiore al venti per cento. Nel caso di
cui alla lettera b), il risarcimento e’ dovuto per i danni alla
persona nonche’ per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore
all’importo stabilito nel regolamento di attuazione del presente
capo. Nel caso di cui alla lettera c), il risarcimento e’ dovuto per
i danni alla persona nonche’ per i danni alle cose il cui ammontare
sia superiore all’importo di euro cinquecento. La percentuale di
inabilita’ permanente, la qualifica di convivente a carico e la
percentuale di reddito del danneggiato da calcolare a favore di
ciascuno dei conviventi a carico sono determinate in base alle norme
del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
3. In tutti i casi previsti dal comma 1, il danno e’ risarcito nei
limiti dei minimi di garanzia previsti nella legge che disciplina
l’esercizio dell’attivita’ venatoria.
Art. 303.
Fondo di garanzia per le vittime della caccia
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia e’
amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle attivita’
produttive, dalla CONSAP con l’assistenza di un apposito comitato.
2. Il Ministro delle attivita’ produttive disciplina, con
regolamento, le condizioni e le modalita’ di amministrazione, di
intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, nonche’ la composizione del comitato di cui al comma 1.
3. Le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni per la
responsabilita’ venatoria sono tenute a versare annualmente alla
CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun
contratto stipulato in adempimento dell’obbligo di assicurazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 determina la misura del
contributo, nel limite massimo del cinque per cento del premio
imponibile, tenuto conto dei risultati della liquidazione dei danni
che sono determinati nel rendiconto annualmente predisposto dal
comitato di gestione del fondo.
Art. 304.
Diritto di regresso e di surroga
1. Il Fondo di garanzia per le vittime della caccia che, anche in
via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti
all’articolo 302, comma 1, lettere a) e b), ha azione di regresso nei
confronti del responsabile del danno per il recupero dell’indennizzo
pagato, nonche’ degli interessi e delle spese.
2. Nel caso previsto all’articolo 302, comma 1, lettera c), il
Fondo di garanzia per le vittime della caccia che ha risarcito il
danno e’ surrogato, per l’importo pagato, nei diritti dell’assicurato
e del danneggiato verso l’impresa posta in liquidazione coatta,
beneficiando dello stesso trattamento previsto per i crediti di
assicurazione indicati all’articolo 258, comma 4, lettera a).
Titolo XVIII SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI Capo I Abusivismo
Art. 305.
Attivita’ abusivamente esercitata
1. Chiunque svolge attivita’ assicurativa o riassicurativa in
difetto di autorizzazione e’ punito con la reclusione da due a
quattro anni e con la multa da euro ventimila ad euro duecentomila.
2. Chiunque esercita l’attivita’ di intermediazione assicurativa o
riassicurativa in difetto di iscrizione al registro di cui
all’articolo 109 e’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e
con la multa da euro diecimila a euro centomila.
3. Se vi e’ fondato sospetto che una societa’ svolga attivita’
assicurativa o riassicurativa in violazione del comma 1 o di
intermediazione assicurativa o riassicurativa in violazione del comma
2, l’ISVAP richiede al tribunale l’adozione dei provvedimenti
previsti dall’articolo 2409 del codice civile ovvero allo stesso fine
denunzia i fatti al pubblico ministero.
4. Le imprese di assicurazione o riassicurazione che si avvalgono
di intermediari non iscritti alle sezioni del registro di cui
all’articolo 109, comma 2, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da un minimo di euro diecimila ad un massimo di euro
centomila.
5. L’esercizio dell’attivita’ di perito di assicurazione in difetto
di iscrizione al ruolo previsto dall’articolo 156 e’ punito a norma
dell’articolo 348 del codice penale.
Note all’art. 305:
- Per l’art. 2409 del codice civile vedi le note
all’art. 238.
- L’art. 348 del codice penale e’ il seguente:
«Art. 348 (Abusivo esercizio di una professione). –
Chiunque abusivamente esercita una professione, per la
quale e’ richiesta una speciale abilitazione dello Stato,
e’ punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa
da lire duecentomila a un milione.».
Art. 306.
Impedimenti all’esercizio delle funzioni di vigilanza
1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 2638 del codice civile,
chiunque ostacola le funzioni di vigilanza con il rifiuto
dell’accesso ai locali o con il diniego all’ordine di esibizione
della documentazione concernente l’attivita’ assicurativa o
riassicurativa o di intermediazione assicurativa o riassicurativa,
che viene opposto ai funzionari dell’ISVAP incaricati di accertare i
fatti che possono configurare una violazione dell’articolo 305, e’
punito con la reclusione fino a due anni e la multa da euro diecimila
ad euro centomila.
2. Fuori dai casi previsti al comma 1 ed all’articolo 2638 del
codice civile, chiunque non ottempera nei termini alle richieste
dell’ISVAP ovvero ritarda l’esercizio delle sue funzioni e’ punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro
centomila.
Nota all’art. 306:
- L’art. 2638 del codice civile e’ il seguente:
«Art. 2638 (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle
autorita’ pubbliche di vigilanza). – Gli amministratori, i
direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa’ o
enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle
autorita’ pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei
loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette
autorita’ previste in base alla legge, al fine di
ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza,
espongono fatti materiali non rispondenti al vero,
ancorche’ oggetto di valutazioni, sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri
mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero
dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono
puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La
punibilita’ e’ estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla societa’ per
conto di terzi.
Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i
o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle
autorita’ pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei
loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche
omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorita’,
consapevolmente ne ostacolano le funzioni.».
Art. 307.
Collaborazione con la Guardia di finanza
1. Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, l’ISVAP puo’
avvalersi della Guardia di finanza, che esegue le verifiche e gli
accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa
attribuiti ai fini dell’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto
e delle imposte sui redditi.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla
Guardia di finanza nell’assolvimento dei compiti previsti dal comma 1
sono comunicati all’ISVAP.
Art. 308.
Abuso di denominazione assicurativa
1. L’uso, nella denominazione sociale o in qualsiasi comunicazione
al pubblico, delle parole assicurazione, riassicurazione, compagnia
di assicurazione, compagnia di riassicurazione, mutua assicuratrice
ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua estera, idonee a
trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento
dell’attivita’ assicurativa o riassicurativa e’ vietato ai soggetti
diversi, rispettivamente, da quelli autorizzati all’esercizio
dell’attivita’ di assicurazione o di riassicurazione.
2. L’uso nella ragione o nella denominazione sociale o in qualsiasi direttori generali, i sindaci e i liquidatori di societa’,
comunicazione al pubblico, delle parole intermediario di
assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di
assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di
assicurazione, mediatore di riassicurazione, produttore diretto di
assicurazione, perito di assicurazione ovvero di altre parole o
locuzioni, anche in lingua estera, idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento di attivita’ di intermediazione
assicurativa, riassicurativa o di attivita’ peritale e’ vietato a
soggetti diversi da quelli iscritti nel registro degli intermediari
di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 109 o nel
ruolo dei periti di assicurazione di cui all’articolo 156.
3. L’ISVAP determina, con regolamento, le ipotesi in cui, per
l’esistenza di controlli amministrativi o in base ad elementi di
fatto, le parole o le locuzioni indicate nei commi 1 e 2 possono
essere utilizzate da soggetti diversi dalle imprese o dagli
intermediari.
4. Chiunque contravviene al disposto dei commi 1 o 2 e’ punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a euro
ventimila.
Capo II Imprese di assicurazione e di riassicurazione
Art. 309.
Attivita’ oltre i limiti consentiti
1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica
o in Stati terzi e che esercitano l’attivita’ assicurativa oltre i
limiti dell’autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13,
15, 16, 18, 21, 22, 28, 29, 57, 58 e 60 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
l’attivita’ assicurativa oltre i limiti dell’autorizzazione in
violazione degli articoli 53 e 55 sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
3. Alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad
euro cinquantamila sono soggetti gli intermediari che, in proprio
oppure attraverso collaboratori o altri ausiliari, operano per conto
o a beneficio delle imprese di cui ai commi 1 e 2.
Art. 310.
Condizioni di esercizio
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31,
commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
42, 43, 48, 49, 56, 62, 63, 64, 65, 67, 87, 119, comma 2, ultimo
periodo, 189, comma 1, 190, comma 1, 191, 196, comma 2, 197, 211,
212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative norme
di attuazione e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 88, 89,
90, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 99, 100 e 101 o delle relative norme di
attuazione e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemila ad euro ventimila.
Art. 311.
Assetti proprietari
1. L’omissione delle comunicazioni prescritte dagli articoli 69, 71
e 80 o delle relative norme di attuazione e’ punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
2. L’incompletezza o l’erroneita’ delle comunicazioni sono punite
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro 2. Le mutue assicuratrici di cui all’articolo 52 che esercitano
cinquantamila.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica nel caso di violazione
dell’obbligo di comunicazione di cui all’articolo 70, comma 1, e nel
caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 74,
comma 1, 75, comma 1, e 77, commi 1 e 3.
4. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso
di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest’ultima.
Art. 312.
Vigilanza supplementare
1. L’omissione delle comunicazioni di cui all’articolo 213 o delle
relative norme di attuazione e’ punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. L’incompletezza
o l’erroneita’ della comunicazione sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. L’omissione della comunicazione preventiva di cui all’articolo
216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e’ punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
Se l’omissione riguarda un’operazione da cui puo’ derivare
pregiudizio per gli interessi degli assicurati si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
L’incompletezza o l’erroneita’ della comunicazione preventiva sono
punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad
euro diecimila.
3. L’omissione della comunicazione periodica successiva di cui
all’articolo 216, comma 1, o delle relative norme di attuazione e’
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
millecinquecento ad euro quindicimila. L’incompletezza o l’erroneita’
delle comunicazioni periodiche successive sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro cinquemila.
Capo III Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti
Art. 313.
Trasparenza delle condizioni di premio e di contratto
1. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 131 e’ punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro
diecimila.
Art. 314.
Rifiuto ed elusione dell’obbligo a contrarre e divieto di abbinamento
1. Il rifiuto o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui
all’articolo 132, comma 1, e’ punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro millecinquecento ad euro quattromilacinquecento.
2. La violazione o l’elusione dell’obbligo a contrarre di cui
all’articolo 132, comma 1, che sia attuata con riferimento a
determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati e’
punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro unmilione
ad euro cinquemilioni.
3. La violazione del divieto di abbinamento di cui all’articolo 170
e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad
euro tremila.
Art. 315.
Procedure liquidative
1. Nei casi previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o dalle
disposizioni di attuazione la formulazione dell’offerta o la
corresponsione della somma che siano effettuate fino a centoventi
giorni dalla scadenza del termine utile ovvero la mancata
comunicazione del diniego dell’offerta nel medesimo termine e’
punita:
a) in caso di ritardo fino a trenta giorni, con la sanzione da
euro trecento ad euro novecento;
b) in caso di ritardo fino a sessanta giorni, con la sanzione da
euro novecento ad euro duemilasettecento;
c) in caso di ritardo fino a novanta giorni, con la sanzione da
euro duemilasettecento ad euro cinquemilaquattrocento;
d) in caso di ritardo fino a centoventi giorni, con la sanzione
da euro cinquemilaquattrocento ad euro diecimilaottocento.
2. Qualora, oltre i centoventi giorni dal termine utile, siano
omesse la formulazione dell’offerta, la comunicazione dei motivi del
diniego o il pagamento della somma, l’inosservanza degli obblighi
previsti dagli articoli 148, 149 e 150 o delle disposizioni di
attuazione e’ punita con la sanzione da euro diecimilaottocento ad
euro trentamila in relazione a danni a cose e con la sanzione da euro
ventimila ad euro sessantamila in relazione a danni a persone o per
il caso morte.
3. Qualora l’impresa formuli l’offerta in ritardo rispetto al
termine utile e contestualmente provveda al pagamento della somma,
l’inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 148, 149 e 150
o delle disposizioni di attuazione e’ punita con le sanzioni
rispettivamente previste ai commi 1 e 2, diminuite del trenta per
cento.
Art. 316.
Obblighi di comunicazione
1. L’omissione delle comunicazioni periodiche di cui agli
articoli 135, comma 2, 154, commi 4 e 5, sono punite con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.
2. L’incompletezza o l’erroneita’ delle comunicazioni di cui al
comma 1 e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquecento ad euro cinquemila, salvo che essa dipenda da fatto
imputabile al danneggiato.
Art. 317.
Altre violazioni
1. L’inosservanza degli articoli 133, 134, commi 2 e 3, 146 e 148,
comma 11, o delle relative norme di attuazione, e’ punita, con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro
settemilacinquecento.
2. L’inosservanza dell’obbligo di consegna del contrassegno o del
certificato di assicurazione o dell’attestazione sullo stato del
rischio e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
millecinquecento a euro quattromilacinquecento.
3. L’inosservanza della disposizione di cui all’articolo 151, comma
5, e’ punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro seimila.
Capo IV Trasparenza delle operazioni e protezione dell’assicurato
Art. 318.
Pubblicita’ di prodotti assicurativi
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 182, commi
1 e 3, o delle relative norme di attuazione e’ punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La diffusione di annunci pubblicitari effettuata in violazione
dei provvedimenti cautelari e interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi 4 e 5, e’ punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila e
si applica a chi effettua annunci pubblicitari in violazione dei
provvedimenti interdittivi adottati ai sensi dell’articolo 182, commi
4 e 5.
Art. 319.
Regole di comportamento
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 183 o
delle relative norme di attuazione quando la commercializzazione
riguarda prodotti assicurativi di cui all’articolo 2, comma 1, ad
eccezione del ramo VI, o all’articolo 2, comma 3, e’ punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila.
2. La violazione dei provvedimenti interdittivi e cautelari
adottati ai sensi degli articoli 182, comma 6, e 184, comma 1, e’
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad
euro centomila.
Art. 320.
Nota informativa
1. Chiunque ometta la consegna della nota informativa di cui
all’articolo 185 prima della conclusione del contratto e’ punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad
euro venticinquemila.
Capo V Doveri nei confronti dell’autorita’ di vigilanza
Art. 321.
Doveri degli organi di controllo
1. Ai componenti degli organi di controllo di un’impresa di
previste dall’articolo 190, commi 1 e 3, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.
2. La medesima sanzione si applica ai componenti dei corrispondenti
organi delle societa’ che controllano un’impresa di assicurazione o
di riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono
le comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1 e 3.
3. L’ISVAP informa il Ministero della giustizia dei provvedimenti
sanzionatori adottati nei confronti dei soggetti per i quali sia
richiesta l’iscrizione al registro dei revisori contabili.
4. Il Ministero della giustizia informa l’ISVAP dei provvedimenti
adottati.
Art. 322.
Doveri della societa’ di revisione
1. I legali rappresentanti della societa’ di revisione di
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omettono le
comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 4, sono
segnalati dall’ISVAP alla CONSOB ai fini dell’adozione dei
provvedimenti di cui all’articolo 163 del testo unico
dell’intermediazione finanziaria.
2. La medesima segnalazione e’ disposta nei confronti dei legali
societa’ che controllano un’impresa di assicurazione o di
riassicurazione o che sono da queste controllate i quali omettono le
comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2, 4 e 5.
3. La CONSOB informa l’ISVAP dei provvedimenti adottati.
Nota all’art. 322: assicurazione o di riassicurazione che omettono le comunicazioni rappresentanti delle societa’ di revisione che sono incaricate dalle
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O.) concerne il «Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52»; in
particolare l’art. 163 e’ il seguente:
«Art. 163 (Provvedimenti della CONSOB). – 1. La CONSOB,
quando accerta gravi irregolarita’ nello svolgimento
dell’attivita’ di revisione, con riferimento a uno o piu’
incarichi, puo’:
a) intimare alla societa’ di non avvalersi
nell’attivita’ di revisione contabile per un periodo non
superiore a due anni, del responsabile della revisione
contabile al quale sono ascrivibili le irregolarita’;
b) vietare alla societa’ di accettare nuovi incarichi
di revisione contabile per un periodo non superiore a un
anno.
2. La CONSOB dispone la cancellazione dall’albo
speciale quando:
a) le irregolarita’ sono di particolare gravita’;
b) vengono meno i requisiti previsti per l’iscrizione
nell’albo speciale e la societa’ non provvede a
ripristinarli entro il termine, non superiore a sei mesi,
assegnato dalla CONSOB;
c) la societa’ non ottempera ai provvedimenti
indicati nel comma 1.
3. La CONSOB puo’ altresi’ disporre la cancellazione
dall’albo speciale delle societa’ di revisione che per un
periodo continuativo di cinque anni non abbiano svolto
incarichi di revisione comunicati alla CONSOB ai sensi
dell’art. 159.
4. I provvedimenti di cancellazione dall’albo speciale
e quelli previsti dal comma 1 sono comunicati agli
interessati e al Ministero di grazia e giustizia;
quest’ultimo comunica alla CONSOB i provvedimenti adottati
nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei
revisori contabili.
5. Il provvedimento di cancellazione dall’albo speciale
e’ comunicato immediatamente alle societa’ che hanno
conferito l’incarico di revisione. Si applicano le
disposizioni dell’art. 159, comma 6.».
Art. 323.
Doveri dell’attuario revisore e dell’attuario incaricato
1. All’attuario incaricato dalla societa’ di revisione di
un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che omette le
comunicazioni previste dall’articolo 190, commi 1, 2 e 3, si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro
cinquantamila.
2. All’attuario incaricato da un’impresa di assicurazione che
omette le comunicazioni previste dall’articolo 31 o dall’articolo 34
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila a
euro ventimila.
3. L’Ordine degli attuari informa l’ISVAP dei provvedimenti
adottati a seguito della comunicazione della sanzione irrogata ai
sensi dei commi 1 e 2.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 che presentino particolare
gravita’ l’ISVAP puo’ disporre la revoca dell’incarico.
Capo VI Intermediari di assicurazione
Art. 324.
Sanzioni amministrative pecuniarie relative agli intermediari
1. L’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 109,
commi 4 e 6, 117, comma 1, 119, comma 2, ultimo periodo, 120, 121,
131, 170, 182, commi 2 e 3, 183, 185, comma 1 e 191, o delle relative
norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro
di cui all’articolo 109 e’ punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro mille ad euro diecimila, anche se commessa da
propri dipendenti o altri ausiliari.
2. Nei casi di particolare gravita’ o di ripetizione dell’illecito
i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono
raddoppiati.
Capo VII Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento
Art. 325.
Destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Ad eccezione delle sanzioni di cui al capo V, irrogate nei
confronti delle persone fisiche responsabili della violazione, le
sanzioni pecuniarie sono applicate nei confronti delle imprese e
degli intermediari responsabili della violazione.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 dimostrino che la
violazione e’ stata commessa da propri dipendenti o collaboratori,
con abuso dei doveri di ufficio e per trarne personale vantaggio, la
sanzione e’ comminata al dipendente o al collaboratore alla cui
azione o omissione e’ imputabile l’infrazione. L’impresa e
l’intermediario ne rispondono come responsabili civili, salvo
rivalsa.
3. Le imprese rispondono in solido con l’autore della violazione
nel caso in cui l’inosservanza sia stata posta in essere da soggetti
ai quali siano state affidate funzioni parzialmente comprese nel
ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.
Art. 326.
Procedura di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. L’ISVAP, ad eccezione dei casi di assoluta mancanza di
pregiudizio per il tempestivo esercizio delle funzioni di vigilanza o
per gli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative, nel termine di centoventi giorni
dall’accertamento dell’infrazione, ovvero nel termine di centottanta
per i soggetti residenti all’estero, provvede alla contestazione
degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della
violazione. Limitatamente alle violazioni di cui agli articoli 148 e
149 e fermo quanto previsto ai commi 2 e 3, la procedura puo’ essere
sospesa dall’ISVAP fino a novanta giorni qualora l’impresa dimostri
che sono in corso accertamenti dovuti ad un fondato sospetto di
frode. Alla scadenza del periodo di sospensione senza che l’impresa
abbia proposto querela o denuncia, riprende a decorrere il termine di
cui ai commi 2 e 3. La proposizione della querela o della denuncia
sospende la procedura. La sentenza o il diverso provvedimento del
giudice che decide il procedimento penale estingue la violazione.
2. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 328, comma 1, entro
i successivi sessanta giorni le parti del procedimento possono
provvedere al pagamento nella misura piu’ favorevole fra la terza
parte del massimo ed il doppio del minimo della pena edittale. Il
pagamento estingue la violazione.
3. Quando le parti non effettuino il pagamento in misura ridotta o
nei casi in cui tale facolta’ non e’ prevista, possono proporre, nel
termine di cui al comma 2, reclamo avverso la contestazione degli
addebiti e chiedere l’audizione dinnanzi alla Commissione consultiva
sui procedimenti sanzionatori.
4. La Commissione consultiva, nominata dal Ministro delle attivita’
produttive, e’ composta da un magistrato, anche in pensione, con
qualifica non inferiore a consigliere della Corte di cassazione o
qualifiche equivalenti ovvero da un docente universitario di ruolo,
anche a riposo, che la presiede, e da un dirigente del Ministero
delle attivita’ produttive ed un dirigente dell’ISVAP. Il mandato ha
durata quadriennale ed e’ rinnovabile per una sola volta. E’
stabilita con regolamento del Ministro delle attivita’ produttive,
nel rispetto dei principi del giusto procedimento, la procedura
dinanzi alla Commissione consultiva e il regime di incompatibilita’
dei componenti. La Commissione consultiva opera presso l’ISVAP, che
provvede alle spese per il suo funzionamento ed al compenso dei
componenti.
5. A seguito dell’esercizio della facolta’ di reclamo di cui al
comma 3, la Commissione consultiva acquisisce le risultanze
istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l’audizione,
alla quale le parti possono partecipare anche con l’assistenza di
avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione,
la Commissione consultiva puo’ disporre l’archiviazione della
contestazione o chiedere l’integrazione delle risultanze istruttorie.
Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Ministro
delle attivita’ produttive la proposta motivata di determinazione
della sanzione amministrativa pecuniaria, avuto riguardo anche
all’eventuale attenuazione o eliminazione delle conseguenze dannose
ed all’adozione di misure idonee a prevenire la ripetizione della
violazione. Si applicano, inoltre, gli articoli 8, 8-bis e 11 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il Ministero delle attivita’ produttive, sulle risultanze della
proposta della Commissione consultiva o ad istanza dell’ISVAP in
assenza di reclamo, decide la sanzione con decreto dirigenziale, che
viene successivamente comunicato dall’ISVAP alle parti del
procedimento.
7. Le controversie relative ai ricorsi avverso i decreti
ministeriali che applicano la sanzione sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. I ricorsi
medesimi, da proporsi al tribunale amministrativo regionale sono
notificati anche all’ISVAP, che provvede alla difesa in giudizio con
propri legali.
8. I decreti ministeriali, che infliggono le sanzioni pecuniarie, e
le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi sono
pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP. Il Ministero delle attivita’
produttive, su richiesta dell’ISVAP, tenuto conto della violazione e
degli interessi coinvolti, puo’ stabilire modalita’ ulteriori per
dare pubblicita’ al provvedimento, ponendo le relative spese a carico
dell’autore della violazione.
Note all’art. 326:
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.) concerne
«Modifiche al sistema penale»; in particolare gli
articoli 8, 8-bis e 11 sono i seguenti:
«Art. 8 (Piu’ violazioni di disposizioni che prevedono
sanzioni amministrative). – Salvo che sia diversamente
stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione
viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni
amministrative o commette piu’ violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la
violazione piu’ grave, aumentata sino al triplo.
Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma
soggiace anche chi con piu’ azioni od omissioni, esecutive
di un medesimo disegno posto in essere in violazione di
norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette,
anche in tempi diversi, piu’ violazioni della stessa o di
diverse norme di legge in materia di previdenza ed
assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica
anche alle violazioni commesse anteriormente all’entrata in
vigore della legge di conversione del decreto-legge
2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia gia’
intervenuta sentenza passata in giudicato.».
«Art. 8-bis (Reiterazione delle violazioni). – Salvo
quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha
reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla
commissione di una violazione amministrativa, accertata con
provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette
un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando piu’ violazioni della stessa indole commesse
nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento
esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della
medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che,
per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalita’ della condotta, presentano una sostanziale
omogeneita’ o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione e’ specifica se e’ violata la medesima
disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non
sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una
programmazione unitaria.
La reiterazione determina gli effetti che la legge
espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di
pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono
essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta
la violazione precedentemente commessa sia divenuto
definitivo. La sospensione e’ disposta dall’autorita’
amministrativa competente, o in caso di opposizione dal
giudice, quando possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in
ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente
violazione e’ annullato.».
«Art. 11 (Criteri per l’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie). – Nella determinazione della
un limite minimo ed un limite massimo e nell’applicazione
delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla
gravita’ della violazione, all’opera svolta dall’agente per
l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione, nonche’ alla personalita’ dello stesso e alle
sue condizioni economiche.».
Art. 327.
Pluralita’ di violazioni e misure correttive
1. Qualora vengano accertate piu’ violazioni della stessa
disposizione del presente codice, o delle norme di attuazione, per le
quali sia prevista l’applicazione di sanzioni amministrative
pecuniarie, attraverso una pluralita’ di azioni od omissioni la cui
reiterazione sia dipesa dalla medesima disfunzione
dell’organizzazione dell’impresa o dell’intermediario, l’ISVAP
provvede alla contestazione degli addebiti secondo quanto previsto
all’articolo 326, comma 1, primo periodo, e con lo stesso
provvedimento fissa un termine perentorio, non superiore a
centottanta giorni entro il quale la parte deve effettuare gli sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra
interventi necessari per eliminare la disfunzione riscontrata, nel
caso ritenga di avvalersi di tale facolta’.
2. La parte, che intenda effettuare gli interventi di cui al comma
1, deve darne comunicazione all’ISVAP, entro sessanta giorni dal
provvedimento di contestazione degli addebiti, indicandone modalita’,
caratteristiche ed effetti attesi. La comunicazione preclude
l’esercizio della facolta’ di estinguere le violazioni con il
pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 326, comma 2, nei
casi in cui cio’ sia consentito dall’articolo 328.
3. Se la parte comunica che non intende effettuare gli interventi
richiesti, ovvero omette di pronunciarsi entro sessanta giorni dal
provvedimento di contestazione degli addebiti, inizia a decorrere il
termine per il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo
326, comma 2, ove consentito, o per presentare il reclamo previsto
dall’articolo 326, comma 3, rimanendo preclusa l’applicazione della
sanzione sostitutiva alle violazioni accertate. La procedura prosegue
secondo quanto previsto all’articolo 326, commi 5 e 6.
4. Nel caso in cui la parte si sia avvalsa della facolta’ prevista
dal comma 2, l’ISVAP, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
assegnato per eliminare la disfunzione riscontrata, verifica che
siano state adottate le misure correttive e ne comunica gli esiti
alla parte del procedimento. L’adozione delle misure correttive
secondo le modalita’ e le caratteristiche indicate nella
comunicazione all’ISVAP rende applicabile un’unica sanzione
amministrativa pecuniaria, sostitutiva di quelle derivanti dalle
violazioni della medesima disposizione, che sara’ determinata in
misura non inferiore ad euro cinquantamila e non superiore ad euro
cinquecentomila. Eventuali rilievi formulati dall’ISVAP non
precludono l’applicazione della sanzione sostitutiva, ma sono
valutati in sede di determinazione della sanzione stessa.
5. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito delle
verifiche effettuate dall’ISVAP, la parte puo’ presentare
osservazioni in ordine agli eventuali rilievi dell’ISVAP sulle misure
correttive adottate. In ogni caso l’ISVAP trasmette alla Commissione
consultiva sui procedimenti sanzionatori una relazione sullo stato
delle misure adottate ai fini della proposta di determinazione della
sanzione sostitutiva.
Art. 328.
Norme sul pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie
1. Alle sanzioni pecuniarie previste dagli articoli 305, comma 4,
308, comma 4, 309, 310, 311, 312 e 319 non si applica la facolta’ di
estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta.
2. Nei casi in cui e’ consentita la facolta’ di estinguere il
espressamente al reclamo prima della fissazione della seduta di
trattazione dinnanzi alla Commissione consultiva, il procedimento si
estingue con il contestuale pagamento di una sanzione pari
all’importo dell’oblazione, maggiorato del dieci per cento.
3. Il Ministro delle attivita’ produttive, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, determina con regolamento le
modalita’, i termini di pagamento e le misure per la riscossione
coattiva delle sanzioni pecuniarie previste dal presente codice.
4. Le sanzioni inflitte in applicazione degli articoli di cui al
capo IV sono versate alla Consap S.p.A. – Gestione autonoma del Fondo
di garanzia delle vittime della strada.
Capo VIII Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento
Art. 329.
Intermediari e periti assicurativi procedimento con il pagamento in misura ridotta e la parte rinunci
1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i
produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari
dell’intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti
assicurativi che nell’esercizio della loro attivita’, anche nei casi
puniti ai sensi dell’articolo 324, violino le norme del presente
codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla
gravita’ dell’infrazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, con
una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo
motivato, e’ disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e’
disposta per fatti di particolare gravita’. La radiazione e’ disposta
per fatti di eccezionale gravita’ e determina l’immediata risoluzione
dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all’interessato
mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le
quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione.
Art. 330.
Destinatari delle sanzioni disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle
persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i
collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell’intermediario di
assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di
assicurazione responsabili della violazione.
2. Nel caso di esercizio dell’attivita’ in forma societaria la
radiazione comporta altresi’ la cancellazione della societa’ nei casi
di particolare gravita’ o di sistematica reiterazione dell’illecito
disciplinare.
Art. 331.
Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
1. Ai fini dell’irrogazione delle sanzioni disciplinari l’ISVAP,
nel termine di centoventi giorni dall’accertamento dell’infrazione,
ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti
all’estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti
dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi
atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni,
reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere
l’audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti
disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia e’ istituito presso l’ISVAP ed e’
composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere
della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni
di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due
componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati
sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha
durata quadriennale ed e’ rinnovabile una sola volta. Il Collegio di
garanzia puo’ essere costituito in piu’ sezioni, con corrispondente
incremento del numero dei suoi componenti, qualora l’ISVAP lo ritenga
necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestivita’
nella definizione dei procedimenti disciplinari. L’ISVAP nomina il
Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al
Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e
determina il regime delle incompatibilita’ ed il compenso dei
componenti, che e’ posto a carico dell’Istituto.
4. A seguito dell’esercizio della facolta’ di reclamo di cui al
comma 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio
di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti
difensivi e dispone l’audizione, alla quale le parti possono
partecipare anche con l’assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo’
disporre l’archiviazione della contestazione o chiedere
l’integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene
provata la violazione, trasmette al Presidente dell’ISVAP la proposta
motivata di determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell’ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal
Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto,
che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che
applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo. L’ISVAP provvede alla difesa in
giudizio con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della
radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i
ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente
della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell’ISVAP.
Titolo XIX DISPOSIZIONI TRIBUTARIE TRANSITORIE E FINALI Capo I Disposizioni tributarie
Art. 332.
Fondo di integrazione a copertura del margine di solvibilita’ delle
imprese di assicurazione
1. Il fondo di integrazione, costituito ai sensi dei commi 4, 5 e 6
dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dai
commi 4, 5 e 6 dell’articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, in data antecedente al 1° gennaio 2004, concorre alla
formazione del reddito imponibile della societa’ nell’esercizio e
nella misura in cui sia attribuito ai soci anche mediante riduzione
del capitale sociale.
2. La voce riserve di rivalutazione prevista nello stato
patrimoniale del bilancio delle imprese di assicurazione contiene,
fra l’altro, il fondo di integrazione di cui al comma 1 gia’ iscritto
nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2003.
Nota all’art. 332:
- L’art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174 e’ il seguente:
«Art. 27 (Valutazione degli attivi a copertura delle
riserve tecniche). – 1. Gli attivi posti a copertura delle
riserve tecniche debbono essere valutati al netto dei
debiti contratti per la loro acquisizione e delle eventuali
poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve
essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del
rischio di mancato realizzo. In particolare, le
immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai
fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve
tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento
prudente. Le quote di partecipazione ai fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi, di cui all’ultimo periodo
dell’art. 26, comma 3, lettera c), possono essere poste a
copertura delle riserve matematiche, nel limite del valore
delle stesse, determinato sulla base dell’ultimo prospetto
del patrimonio del fondo, redatto a norma dell’art. 9 della
legge 25 gennaio 1994, n. 86.
3. L’ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme
piu’ dettagliate per l’applicazione di quanto disposto ai
commi 1 e 2.».
- L’art. 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
175 e’ il seguente:
«Art. 28 (Valutazione delle attivita’ patrimoniali). –
1. Gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche
debbono essere valutati al netto dei debiti contratti per
la loro acquisizione e delle eventuali poste rettificative.
2. La valutazione degli attivi di cui al comma 1 deve
essere effettuata in modo prudente, tenendo conto del
rischio di mancato realizzo. In particolare, le
immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai
fabbricati possono essere poste a copertura delle riserve
tecniche solo se valutate in base ad un ammortamento
prudente.
3. L’ISVAP stabilisce con proprio provvedimento norme
piu’ dettagliate per l’applicazione di quanto disposto ai
commi 1 e 2.».
Art. 333.
Imposte e tasse sulle iscrizioni e sulle annotazioni di vincolo delle
attivita’ patrimoniali
1. Le iscrizioni ipotecarie e le annotazioni di vincolo, previste
dall’articolo 224, comma 1, da eseguire sui beni immobili situati nel
territorio della Repubblica sono soggette alle imposte ipotecarie in
misura fissa.
2. La relativa spesa e’ posta a carico dell’impresa.
Art. 334.
Contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti
1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita’ civile per
i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
si applica un contributo, sostitutivo delle azioni spettanti alle
Regioni e agli altri enti che erogano prestazioni a carico del
Servizio sanitario nazionale, nei confronti dell’impresa di
assicurazione, del responsabile del sinistro o dell’impresa
designata, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.
2. Il contributo si applica, con aliquota del diecivirgolacinque
per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato
in polizza e nelle quietanze. L’impresa di assicurazione ha diritto
di rivalersi nei confronti del contraente per l’importo del
contributo.
3. Per l’individuazione e la denuncia dei premi soggetti al
contributo, per la riscossione e per le relative sanzioni si applica
la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.
Nota all’art. 334:
- La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961, n. 299) concerne le
«Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni
private e di contratti vitalizi».
Capo II Contributi di vigilanza
Art. 335.
Imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. Sono tenute a versare all’ISVAP un contributo annuale,
denominato contributo di vigilanza sull’attivita’ di assicurazione e
di riassicurazione, nella misura prevista dal comma 2:
a) le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica ed iscritte alla sezione I dell’albo di cui
all’articolo 14, comma 4;
b) le sedi secondarie delle imprese di assicurazione
extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed
iscritte alla sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma
4, e 28, comma 5, ultimo periodo,
c) le altre mutue di assicurazione, con sede legale nel
territorio della Repubblica ed iscritte alla sezione III dell’albo
previsto dagli articoli 14, comma 4, e 55, comma 2;
d) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio
della Repubblica ed iscritte alla sezione IV dell’albo di cui
all’articolo 59, comma 4,
e) le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione
extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica ed
iscritte alla sezione V dell’albo di cui all’articolo 60, comma 3.
2. Il contributo di vigilanza e’ commisurato ad un importo non
superiore al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio,
escluse le tasse e le imposte ed al netto di un’aliquota per oneri di
gestione calcolata dall’ISVAP mediante apposita elaborazione dei dati
risultanti dai bilanci dell’esercizio precedente.
3. Il contributo di vigilanza dovuto dalle altre mutue di
assicurazione e’ commisurato all’uno per mille dei premi incassati in
ciascun esercizio, escluse le tasse e le imposte.
4. Il contributo di vigilanza e’ determinato entro il 30 maggio con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito
l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri
di vigilanza sulle imprese. Il decreto e’ pubblicato entro il
30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell’ISVAP.
5. Il contributo e’ versato direttamente all’ISVAP entro il
31 luglio di ogni anno e viene iscritto in apposita voce del bilancio
di previsione. L’eventuale residuo confluisce nell’avanzo di
amministrazione e viene considerato nell’ambito del fabbisogno per
l’esercizio successivo.
6. La riscossione coattiva avviene tramite ruolo e secondo le
modalita’ di cui all’articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
Nota all’art. 335:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43 ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 febbraio 1988, n. 49, S.O. ) concerne l’Istituzione del
Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate
dello Stato e di altri enti pubblici, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, legge 4 ottobre 1986, n. 657, in particolare
l’art. 67 e’ il seguente:
«Art. 67 (Riscossione coattiva delle tasse e delle
imposte indirette). – 1. I concessionari del servizio
provvedono alla riscossione coattiva dell’imposta sul
valore aggiunto, della imposta di registro, delle imposte
ipotecarie e catastali, della imposta sulle successioni e
donazioni, dell’imposta comunale sull’incremento di valore
degli immobili, delle imposte di fabbricazione, delle
imposte erariali di consumo e dei diritti doganali e di
ogni altro diritto o accessorio la cui riscossione e’
demandata all’amministrazione doganale, delle tasse
automobilistiche e sulle concessioni governative, nonche’
alla riscossione delle pene pecuniarie, delle soprattasse e
di ogni altro accessorio e penalita’ relativi ai predetti
tributi.
2. La riscossione coattiva e’ effettuata secondo le
seguenti modalita’:
a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di
liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di
sanzioni sone infruttuosamente scaduti i termini di
pagamento delle somme di cui al comma 1, l’ufficio
finanziario competente forma il ruolo relativo ai
contribuenti per i quali si procede alla riscossione
coattiva ai sensi dell’art. 11, terzo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle
somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la
riscossione dei tributi e delle entrate di cui all’art. 63,
comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla
prima scadenza utile;
b) con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la
trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione
meccanografica degli stessi da parte del consorzio
nazionale obbligatorio tra i concessionari della
riscossione, nonche’ gli adempimenti contabili a carico
degli agenti della riscossione;
c) l’intendente di finanza appone il visto di
esecutorieta’ dei ruoli e li consegna al concessionario
territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta,
affinche’ lo stesso provveda alla riscossione senza
l’obbligo del non riscosso come riscosso. L’intendente di
finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli
consegnati alla competente ragioneria provinciale per i
relativi controlli.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano
ai crediti indicati al comma 1, comprese le eventuali spese
di esecuzione, i cui termini di pagamento sono scaduti
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.».
Art. 336.
Intermediari di assicurazione e di riassicurazione
1. Gli iscritti al registro degli intermediari di assicurazione
sono tenuti al pagamento all’ISVAP di un contributo annuale,
denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di
assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro cento
per le persone fisiche iscritte al registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera a); euro cinquecento per le persone giuridiche
iscritte al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a);
euro cento per le persone fisiche iscritte al registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera b); euro cinquecento per le
persone giuridiche iscritte al registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera b), euro cinquanta per le persone fisiche iscritte
al registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera c), euro
diecimila per le persone giuridiche iscritte al registro di cui
all’articolo 109, comma 2, lettera d). Il contributo non e’
deducibile dal reddito dell’intermediario.
2. Il contributo di vigilanza e’ determinato entro il 30 maggio con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito
l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri
di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro. Il decreto e’
pubblicato entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel
Bollettino dell’ISVAP.
3. Si applica l’articolo 335, commi 5 e 6. L’attestazione relativa
al pagamento e’ comunicata all’ISVAP nelle forme e con i termini
stabiliti con il decreto di cui al comma 2.
Art. 337.
Periti assicurativi
1. Gli iscritti nel ruolo dei periti assicurativi sono tenuti al
pagamento all’ISVAP di un contributo annuale, denominato contributo
di vigilanza sui periti assicurativi nella misura massima di euro
cento.
2. Il contributo di vigilanza e’ determinato entro il 30 maggio con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato, sentito
l’ISVAP, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri
di vigilanza sui periti iscritti al ruolo. Il decreto e’ pubblicato
entro il 30 giugno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino
dell’ISVAP.
3. I contributi di cui al presente articolo sono versati ad
apposita unita’ previsionale di base dello stato di previsione
dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze allo stato di
previsione del Ministero delle attivita’ produttive, ai fini della
successiva attribuzione all’ISVAP.
4. L’attestazione relativa al pagamento e’ comunicata all’ISVAP
nelle forme e con i termini stabiliti con il decreto di cui al comma
2. In caso di mancato pagamento si applica la disposizione di cui
all’articolo 335, comma 6.
Capo III Disposizioni transitorie
Art. 338.
Imprese di assicurazione e di riassicurazione gia’ autorizzate
1. Le imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore
del presente codice sono autorizzate ai sensi dell’articolo 7 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 9 del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata
in vigore dei predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione
rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di
diritto nella sezione I dell’albo previsto dall’articolo 14, comma 4.
2. Le sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie,
che alla data di entrata in vigore del presente codice sono
autorizzate ai sensi dell’articolo 81 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 174, o dell’articolo 93 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei
predetti decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla
base di disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nella
sezione II dell’albo previsto dagli articoli 14, comma 4, e 28, comma
5, ultimo periodo.
3. Le mutue di assicurazione non soggette ai decreti legislativi
17 marzo 1995, n. 174, e 17 marzo 1995, n. 175, che alla data di
entrata in vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,
sono iscritte di diritto nella sezione III dell’albo previsto dagli
articoli 14, comma 4, e 55 comma 2.
4. Le imprese di riassicurazione, che alla data di entrata in
vigore del presente codice sono autorizzate ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n 449, o che alla data
di entrata in vigore del predetto decreto hanno conservato
l’autorizzazione rilasciata sulla base di disposizioni previgenti,
sono iscritte di diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli
articoli 14, comma 4, e 59, comma 5.
5. Le sedi secondarie di imprese di riassicurazione
extracomunitarie, che alla data di entrata in vigore del presente
codice sono autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, o che alla data di entrata in
vigore del predetto decreto hanno conservato l’autorizzazione
rilasciata sulla base di disposizioni previgenti, sono iscritte di
diritto nella sezione IV dell’albo previsto dagli articoli 14, comma
4, e 60, comma 3.
6. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data
di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della
Repubblica ai sensi dell’articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, o dell’articolo 80 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti
decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, sono iscritte di diritto nell’elenco delle
imprese in regime di stabilimento previsto dall’articolo 26.
7. Le imprese con sede legale in altri Stati membri, che alla data
di entrata in vigore del presente codice operano nel territorio della
Repubblica ai sensi dell’articolo 70 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 174, o dell’articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, o che alla data di entrata in vigore dei predetti
decreti hanno conservato l’autorizzazione rilasciata sulla base di
disposizioni previgenti, e le sedi secondarie di imprese italiane
stabilite in altri Stati membri, che alla data di entrata in vigore
del codice operano nel territorio della Repubblica ai sensi
dell’articolo 49 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, o
dell’articolo 60 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono
iscritte di diritto nell’elenco delle imprese in regime di
prestazione di servizi previsto dall’articolo 26.
Note all’art. 338:
- Gli articoli 7, 81, 69, 70 e 49 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174 sono i seguenti:
«Art. 7 (Autorizzazione). – 1. Le imprese aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica che intendono
esercitare le attivita’ indicate nel punto A) della tabella
di cui all’allegato I debbono essere autorizzate
dall’Istituto per la vigilanza sulle imprese di
assicurazione private e di interesse collettivo (ISVAP) con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
2. L’autorizzazione e’ valida per il territorio della
Repubblica, nonche’ per quello degli altri Stati membri o
di Stati terzi, fermo l’obbligo per l’impresa di
conformarsi alle disposizioni del capo IV del presente
titolo.
3. L’autorizzazione e’ soggetta alla tassa di
concessione governativa prevista dall’art. 66 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
4. L’impresa non puo’ iniziare l’attivita’ assicurativa
prima della pubblicazione del provvedimento di
autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4-bis. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorita’
competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio
dell’autorizzazione a qualsiasi impresa di assicurazione
che si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) sia controllata da un’impresa di assicurazione
autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un’impresa che controlla
un’altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro
Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o
giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione
autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L’ISVAP, altresi’, consulta in via preliminare
le autorita’ competenti degli altri Stati membri preposte
alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di
investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione ad
un’impresa di assicurazione che si trovi in una delle
seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un’impresa di
investimento autorizzata nell’Unione europea;
b) sia controllata da un’impresa che controlla una
banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione
europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o
giuridica, che controlla una banca o un’impresa di
investimento autorizzata nell’Unione europea.
4-quater. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce
alle altre autorita’ competenti rilevanti ai sensi della
direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare
l’idoneita’ degli azionisti e la reputazione e l’esperienza
dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di
amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione
di un’altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini
delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio
dell’attivita’.».
«Art. 81 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). –
1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e
che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le
attivita’ indicate nel punto A) della tabella di cui
all’allegato I debbono essere autorizzate dall’ISVAP con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. L’autorizzazione e’ efficace
limitatamente al territorio nazionale. Si applica la
disposizione di cui all’art. 7, comma 2.
2. L’autorizzazione non puo’ essere rilasciata alle
imprese che nello Stato di origine sono autorizzate ad
esercitare congiuntamente le attivita’ di cui al comma 1 e
quelle indicate al punto A) della tabella allegata al
decreto legislativo danni, salvo quanto previsto all’art.
86.
3. L’impresa che richiede l’autorizzazione deve
costituire nel territorio della Repubblica una sede
secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia
domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito
dei poteri previsti dall’art. 69, comma 1, nonche’ del
potere di compiere le operazioni necessarie per la
costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto
dal comma 4, lettera b) del presente articolo. Qualora la
rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, si
applica la disposizione contenuta nello stesso art. 69,
comma 1.
4. L’impresa deve inoltre dare prova:
a) di essere regolarmente costituita, secondo la
legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate
dall’art. 5 o in forma equivalente e di esercitare
regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti
a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per
i quali richiede l’autorizzazione;
b) di possedere nel territorio della Repubblica
attivita’ per un ammontare almeno uguale all’importo minimo
della quota di garanzia prescritta dall’art. 90 e di avere
depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e
prestiti o presso la Banca d’Italia, una somma, in
numerario o in titoli, uguale almeno alla meta’ del
suddetto importo minimo.
5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla
persona preposta alla gestione effettiva della sede
decorrere dal momento in cui riceve l’assenso dell’ISVAP
ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di
cui al comma 2.
4. Qualora l’impresa intenda modificare una o piu’
delle informazioni di cui al comma 1 ne da’ comunicazione
all’ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla
modificazione. L’ISVAP valuta la modificazione e, se del
caso, interviene presso l’autorita’ di controllo dello
Stato membro di origine dell’impresa ai sensi del comma
2.».
«Art. 70 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in
fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un
mandato comprendente i predetti poteri.
2. L’ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al
comma 1 per indicare, se del caso, all’autorita’ di
controllo dello Stato membro di origine dell’impresa
interessata le condizioni, giustificate da motivi
d’interesse generale, che la stessa deve osservare
nell’esercizio della sua attivita’.
3. L’impresa puo’ costituire la sede secondaria e dare
inizio all’attivita’ nel territorio della Repubblica a
secondaria, si applicano le disposizioni contenute
nell’art. 42, comma 3.
6. Per il vincolo delle attivita’ depositate a titolo
di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b) del presente
articolo si applicano le disposizioni dell’art. 27 del
regolamento di esecuzione delle norme per l’esercizio delle
assicurazioni private, approvato con regio decreto
4 gennaio 1925, n. 63.».
«Art. 69 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). –
1. L’accesso alle attivita’ indicate al punto A) della
tabella di cui all’allegato I in regime di stabilimento nel
territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi
la propria sede legale in un altro Stato membro e’
subordinato alla trasmissione all’ISVAP, da parte
dell’autorita’ di controllo di detto Stato, dei seguenti
documenti:
a) l’indicazione della denominazione sociale
dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale, nonche’
l’indirizzo della sede secondaria che essa si propone di
costituire in Italia;
b) un certificato attestante che l’impresa possiede,
per l’insieme delle sue attivita’, il margine di
solvibilita’ minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della
direttiva n. 79/267/CEE;
c) un programma di attivita’ recante in particolare
l’indicazione dei rischi e delle obbligazioni che essa
intende assumere e la struttura organizzativa di detta sede
secondaria;
d) la documentazione comprovante la nomina di un
rappresentante generale della sede secondaria, che sia
munito di un mandato comprendente espressamente anche i
poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorita’ della Repubblica, nonche’ di concludere
e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi
alle attivita’ esercitate nel territorio della Repubblica.
Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso
indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza
sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere
la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua
volta designare come proprio rappresentante una persona
regime di liberta’ di prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica). – 1. L’accesso alle attivita’ indicate
al punto A) della tabella di cui all’allegato I in regime
di liberta’ di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica da parte delle imprese con sede legale in un
altro Stato membro e’ subordinato alla trasmissione
all’ISVAP, da parte dell’autorita’ di controllo di detto
Stato, dei seguenti documenti:
a) l’indicazione della denominazione sociale
dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale o, nel
caso in cui l’impresa intenda operare da una sede
secondaria situata in altro Stato membro, l’indirizzo di
detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;
b) un certificato attestante che l’impresa possiede,
per l’insieme delle sue attivita’, il margine di
solvibilita’ minimo previsto dagli articoli 19 e 20 della
direttiva n. 79/267/CEE;
c) un certificato indicante i rami che l’impresa e’
autorizzata ad esercitare;
delle obbligazioni che l’impresa intende assumere.
2. L’impresa puo’ iniziare ad effettuare le operazioni
di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l’ISVAP
attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal
medesimo comma.
3. L’impresa e’ tenuta a comunicare all’ISVAP,
attraverso l’autorita’ di controllo dello Stato membro
d’origine, ogni modifica che essa intende apportare agli
elementi di cui al comma 1.
4. Ai fini dell’esercizio dell’attivita’ in regime di
liberta’ di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono
avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi
altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se
essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da
personale dipendente, o tramite una persona indipendente,
ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa
stessa.».
«Art. 49 (Condizioni di accesso e di esercizio). – 1.
Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare
in regime di liberta’ di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria
situata in un altro Stato membro debbono preventivamente
darne comunicazione all’ISVAP fornendo i seguenti elementi:
a) l’indirizzo della sede secondaria da cui l’impresa
intende operare;
b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e
delle obbligazioni che l’impresa si propone di assumere.
2. L’impresa puo’ iniziare ad effettuare le operazioni
di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l’ISVAP
attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal
medesimo comma.
3. L’impresa e’ tenuta a comunicare all’ISVAP ogni
modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al
comma 1.
4. L’esercizio dell’attivita’ di cui al comma 1 e’
soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo,
nonche’ negli articoli 70, comma 4, 76 e 78, in quanto
applicabili.».
- Gli articoli 9, 93, 80, 81 e 60 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono i seguenti:
«Art. 9 (Autorizzazione). – 1. Le imprese aventi la
sede legale nel territorio della Repubblica che intendono d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi e
esercitare le assicurazioni indicate nel punto A) della
tabella allegata debbono essere autorizzate dall’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse
collettivo (ISVAP) con provvedimento da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. L’autorizzazione e’ valida per il territorio della
Repubblica, nonche’ per quello degli altri Stati membri o
di Stati terzi, fermo l’obbligo dell’impresa di conformarsi
alle disposizioni del capo V del presente titolo.
3. L’autorizzazione e’ soggetta alla tassa di
concessione governativa prevista dal n. 80 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
4. L’impresa non puo’ iniziare l’attivita’ assicurativa
prima della pubblicazione del provvedimento di
autorizzazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
4-bis. L’ISVAP consulta in via preliminare le autorita’
competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio
dell’autorizzazione nei casi in cui l’impresa di
assicurazione si trovi in una delle seguenti situazioni:
a) sia controllata da un’impresa di assicurazione
autorizzata in un altro Stato membro;
b) sia controllata da un’impresa che controlla
un’altra impresa di assicurazione autorizzata in un altro
Stato membro;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o
giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione
autorizzata in un altro Stato membro.
4-ter. L’ISVAP, altresi’, consulta in via preliminare
le autorita’ competenti degli altri Stati membri preposte
alla vigilanza degli enti creditizi e delle imprese di
investimento in merito al rilascio dell’autorizzazione ad
un’impresa di assicurazione che si trovi in una delle
seguenti situazioni:
a) sia controllata da una banca o da un’impresa di
investimento autorizzata nell’Unione europea;
b) sia controllata da un’impresa che controlla una
banca o un’impresa di investimento autorizzata nell’Unione
europea;
c) sia controllata dalla stessa persona, fisica o
giuridica, che controlla una banca o un’impresa di
investimento autorizzata nell’Unione europea.
4-quater. L’ISVAP scambia reciprocamente e fornisce
alle altre autorita’ competenti rilevanti ai sensi della
direttiva 2002/87/CE le informazioni utili a valutare
l’idoneita’ degli azionisti e la reputazione e l’esperienza
dei soggetti ai quali sono attribuite le funzioni di
amministrazione e di direzione partecipanti alla gestione
di un’altra impresa dello stesso gruppo, anche ai fini
delle verifiche delle condizioni di accesso e di esercizio
dell’attivita’.».
«Art. 93 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). –
1. Le imprese che hanno la sede legale in uno Stato terzo e
che intendono esercitare nel territorio della Repubblica le
attivita’ indicate nel punto A) della tabella allegata
debbono essere autorizzate dall’ISVAP con provvedimento da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. L’autorizzazione e’ efficace limitatamente al
territorio nazionale. Si applica la disposizione di cui
all’art. 9, comma 2.
2. Le imprese che nello Stato di origine esercitano
congiuntamente le attivita’ di cui al comma 1 e quelle indicate al punto A) della tabella di cui all’allegato I
del decreto legislativo vita, possono essere autorizzate ad
esercitare esclusivamente le attivita’ di cui al comma 1,
salvo quanto previsto all’art. 98.
3. L’impresa che richiede l’autorizzazione deve
costituire nel territorio della Repubblica una sede
secondaria, nominando un rappresentante generale che abbia
domicilio e residenza in detto territorio e che sia fornito
dei poteri previsti dall’art. 80, comma 1, nonche’ del
potere di compiere le operazioni necessarie per la
costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale previsto
dal comma 4, lettera b). Qualora la rappresentanza sia
conferita ad una persona giuridica, si applica la
disposizione contenuta nello stesso art. 80, comma 1.
4. L’impresa deve inoltre dare prova:
a) di essere regolarmente costituita, secondo la
legge dello Stato di origine, in una delle forme indicate
dall’art. 7 o in forma equivalente e di esercitare
regolarmente in tale Stato il ramo o i rami corrispondenti
a quelli indicati nel punto A) della tabella allegata, per
i quali richiede l’autorizzazione;
b) di possedere nel territorio della Repubblica
attivita’ per un ammontare almeno uguale all’importo minimo
della quota di garanzia prescritta dall’art. 103 e di avere
depositato a titolo di cauzione presso la Cassa depositi e
prestiti o presso la Banca d’Italia, una somma, in
numerario o in titoli, uguale almeno alla meta’ del
suddetto importo minimo.
5. Al rappresentante generale o, se diversa, alla
persona preposta alla gestione effettiva della sede
secondaria, si applicano le disposizioni contenute
nell’art. 52, comma 3.
6. Per il vincolo delle attivita’ depositate a titolo
di cauzione ai sensi del comma 4, lettera b), si applicano
le disposizioni dell’art. 27 del regolamento di esecuzione
delle norme per l’esercizio delle assicurazioni private,
approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63.».
«Art.80 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica). –
1. L’accesso alle attivita’ indicate nel punto A) della
tabella allegata in regime di stabilimento nel territorio
della Repubblica da parte delle imprese aventi la propria
sede legale in un altro Stato membro e’ subordinato alla
comunicazione all’ISVAP, da parte dell’autorita’ di
controllo di detto Stato, dei seguenti documenti:
a) l’indicazione della denominazione sociale
dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale, nonche’
l’indirizzo della sede secondaria che essa si propone di
costituire in Italia;
b) un certificato attestante che l’impresa possiede,
per l’insieme delle sue attivita’, il margine di
solvibilita’ minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della
direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio 1973;
c) un programma di attivita’ recante in particolare
l’indicazione dei rischi che essa intende assumere e la
struttura organizzativa di detta sede secondaria;
d) la documentazione comprovante la nomina di un
rappresentante generale della sede secondaria, che sia
munito di un mandato comprendente espressamente anche i
poteri di rappresentare l’impresa in giudizio e davanti a
tutte le autorita’ della Repubblica, nonche’ di concludere
e sottoscrivere i contratti e gli altri documenti relativi
alle attivita’ esercitate nel territorio della Repubblica.
Il rappresentante generale deve avere domicilio allo stesso
indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza
sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere
la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua
volta designare come proprio rappresentante una persona
fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un
mandato comprendente i predetti poteri;
e) la dichiarazione che l’impresa e’ divenuta membro
dell’Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di cui alla legge
7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di garanzia per le
vittime della strada, previsto dall’art. 19 della legge
24 dicembre 1969, n. 990, se nel programma di cui alla
lettera c) risulta che l’impresa stessa intenda coprire la
responsabilita’ civile per l’assicurazione obbligatoria dei
veicoli a motore e dei natanti.
2. L’ISVAP dispone di un termine di sessanta giorni
dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al
comma 1 per indicare, se del caso, all’autorita’ di
controllo dello Stato membro di origine dell’impresa
interessata le condizioni, giustificate da motivi
d’interesse generale, che la stessa deve osservare
nell’esercizio della sua attivita’.
3. L’impresa puo’ costituire la sede secondaria e dare
inizio all’attivita’ nel territorio della Repubblica a
decorrere dal momento in cui riceve l’assenso dell’ISVAP
ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di
cui al comma 2.
4. Qualora l’impresa intenda modificare una o piu’
delle informazioni di cui al comma 1 ne da’ comunicazione
all’ISVAP almeno trenta giorni prima di procedere alla
modificazione. L’ISVAP valuta la modificazione e, se del
caso, interviene presso l’autorita’ di controllo dello
Stato membro d’origine dell’impresa ai sensi del comma 2.».
«Art. 81 (Condizioni per l’accesso all’attivita’ in
regime di liberta’ di prestazione di servizi nel territorio
della Repubblica). – 1. L’accesso alle attivita’ indicate
nel punto A) della tabella allegata in regime di liberta’
di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica
da parte delle imprese aventi la propria sede legale in un
altro Stato membro e’ subordinato alla comunicazione
all’ISVAP, da parte dell’autorita’ di controllo di detto
Stato, dei seguenti documenti:
a) l’indicazione della denominazione sociale
dell’impresa e l’indirizzo della sua sede legale o, nel
caso in cui l’impresa intenda operare da una sede
secondaria situata in altro Stato membro, l’indirizzo di
detta sede, ed il nominativo del rappresentante generale;
b) un certificato attestante che l’impresa possiede,
per l’insieme delle sue attivita’, il margine di
solvibilita’ minimo previsto dagli articoli 16 e 17 della
direttiva n. 73/239/CEE 24 luglio 1973;
c) un certificato indicante i rami che l’impresa e’
autorizzata ad esercitare;
d) una dichiarazione indicante la natura dei rischi
che l’impresa intende assumere.
2. Se l’impresa si propone di assumere rischi
concernenti l’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti deve altresi’ trasmettere
all’ISVAP:
a) l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del
rappresentante previsto dall’art. 90;
b) una dichiarazione attestante che l’impresa e’
divenuta membro dell’Ufficio centrale italiano (U.C.I.), di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 242, e del Fondo di
garanzia per le vittime della strada, previsto dall’art. 19
della legge 24 dicembre 1969, n. 990.
3. L’impresa puo’ iniziare ad effettuare le operazioni
di cui ai commi 1 e 2 a decorrere dal momento in cui
l’ISVAP attesta la regolarita’ della documentazione
ricevuta ai sensi dei medesimi commi.
4. L’impresa e’ tenuta a comunicare all’ISVAP,
attraverso l’autorita’ di controllo dello Stato membro
d’origine, ogni modifica che essa intende apportare agli
elementi di cui ai commi 1 e 2.
5. Ai fini dell’esercizio dell’attivita’ in regime di
liberta’ di prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica, le imprese di cui al comma 1 non possono
avvalersi di sedi secondarie, di agenzie, o di qualsiasi
altra presenza permanente nel predetto territorio, anche se
essa si realizzi tramite un semplice ufficio gestito da
personale dipendente, o tramite una persona indipendente,
ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa
stessa.
«Art. 60 (Condizioni di accesso e di esercizio). – 1.
Le imprese di cui al presente titolo che intendono operare
in regime di liberta’ di prestazione di servizi nel
territorio della Repubblica attraverso una sede secondaria
situata in un altro Stato membro debbono preventivamente
darne comunicazione all’ISVAP fornendo i seguenti elementi:
a) l’indirizzo della sede secondaria da cui l’impresa
intende operare;
b) una dichiarazione indicante la natura dei rischi
che l’impresa si propone di assumere;
c) se l’impresa si propone di assumere rischi
concernenti l’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti deve altresi’ trasmettere
all’ISVAP l’indicazione del nominativo e l’indirizzo del
rappresentante previsto dall’art. 90.
2. L’impresa puo’ iniziare ad effettuare le operazioni
di cui al comma 1 a decorrere dal momento in cui l’ISVAP
attesta di aver ricevuto la documentazione prevista dal
medesimo comma.
3. L’impresa e’ tenuta a comunicare all’ISVAP ogni
modifica che essa intende apportare agli elementi di cui al
comma 1.
4. L’esercizio dell’attivita’ di cui al comna 1 e’
soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo,
nonche’ negli articoli 81, comma 5, 87 e 89, in quanto
applicabili.».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle premesse;
Art. 339.
Calcolo e copertura delle riserve tecniche dei rami vita
1. Per i contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995 le
imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della
Repubblica e le sedi secondarie di imprese di assicurazioni
extracomunitarie continuano ad utilizzare i principi di calcolo
previsti nelle disposizioni vigenti a tale data.
2. Le imprese di cui al comma 1, gia’ tenute a cedere all’Istituto
nazionale delle assicurazioni una quota parte dei rischi assunti,
provvedono, anche in deroga alle disposizioni vigenti, alla copertura
delle riserve tecniche limitatamente all’importo che si ottiene
deducendo dalle riserve tecniche calcolate ai sensi del comma 1 un
ammontare corrispondente alle cessioni legali effettuate
anteriormente alla cessazione dell’obbligo. Restano fermi gli effetti
delle convenzioni stipulate tra le medesime imprese e la CONSAP per
la disciplina dei rapporti sorti in relazione alle cessioni legali.
Art. 340.
Margine di solvibilita’ disponibile nei rami vita
1. Sino al 31 dicembre 2009, su motivata richiesta dell’impresa che
esercita i rami vita, l’ISVAP puo’ autorizzare a comprendere nel
margine di solvibilita’ disponibile, per periodi singolarmente non
superiori a dodici mesi, una aliquota degli utili futuri
dell’impresa, nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento
di cui all’articolo 44, comma 4.
2. Ai fini della richiesta di cui al comma 1, l’impresa presenta
una relazione, redatta e sottoscritta dall’attuario incaricato, che
convalidi la plausibilita’ della realizzazione di detti utili nel
futuro ed un piano che illustri come in seguito potranno essere
rispettati i limiti, anche in relazione al venir meno della
possibilita’ di utilizzo degli utili futuri, alla scadenza del
periodo transitorio.
Art. 341.
Imprese in liquidazione coatta
1. Le disposizioni di cui all’articolo 252 si applicano alle
imprese poste in liquidazione coatta in data successiva all’entrata
in vigore del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 174, e del
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 175. Le liquidazioni
coatte, intervenute in data anteriore all’entrata in vigore dei
medesimi decreti, continuano ad essere disciplinate dalla
legislazione vigente al momento della pubblicazione del relativo
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Gli articoli 246, commi 1, 2
e 3, 250, 252, comma 2, 261, 262 e 263 si applicano a tutte le
procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente
codice.
2. Resta in vigore il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attivita’
produttive, recante norme per agevolare, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato, l’esodo dei lavoratori provenienti da imprese
esercenti l’assicurazione obbligatoria della responsabilita’ civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati
riassunti dal commissario liquidatore nell’ambito delle misure per il
perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e
dell’occupazione di cui all’articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
Note all’art. 341:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi le note alle premesse.
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.) concerne
le «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»; in
particolare l’art. 2, comma 28, e’ il seguente:
«28 (Misure in materia di servizi di pubblica utilita’
e per il sostegno dell’occupazione e dello sviluppo). – In
attesa di un’organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu
decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite,
in via sperimentale, misure per il perseguimento di
politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione
nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e
per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende
pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica
utilita’, nonche’ delle categorie e settori di impresa
sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Nell’esercizio della potesta’ regolamentare il Governo si
attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) costituzione da parte della contrattazione
collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante
un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50
per cento;
b) definizione da parte della contrattazione medesima
di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entita’,
modalita’ concessivi, entro i limiti delle risorse
costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei
correlati contributi figurativi;
c) eventuale partecipazione dei lavoratori al
finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento
del contributo;
d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione
della obbligatorieta’ della contribuzione con applicazione
di una misura addizionale non superiore a tre volte quella
della contribuzione stessa;
e) istituzione presso l’I.N.P.S. dei fondi, gestiti
con il concorso delle parti sociali;
f) conseguimento, limitatamente all’anno 1997, di
maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a
lire 150 miliardi.».
Art. 342.
Partecipazioni gia’ autorizzate
1. Restano autorizzate, salvo eventuali revoche, le partecipazioni
qualificate o di controllo gia’ consentite in applicazione
dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20.
Nota all’art. 342:
- L’art. 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, e’ il
seguente:
«Art. 10 (Autorizzazioni all’assunzione di
partecipazioni di controllo e di partecipazioni qualificate
nel capitale di imprese di assicurazione). – 1.
L’acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi,
di azioni o quote di imprese di assicurazione, da chiunque
effettuate, direttamente o per il tramite di societa’
controllate, societa’ fiduciarie o per interposta persona,
quando comportino l’assunzione di una partecipazione
qualificata, ovvero del controllo dell’impresa, tenuto
anche conto delle azioni o quote gia’ possedute
direttamente od indirettamente, deve essere preventivamente
autorizzata dall’ISVAP, il quale deve pronunciarsi entro
tre mesi dalla comunicazione. L’autorizzazione e’
necessaria anche per l’acquisizione del controllo di una
societa’ che si trovi a sua volta in posizione di controllo
del capitale di un’impresa di assicurazione.
2. Ai fini della presente legge una societa’ si
considera controllata nei casi previsti dall’art. 2359 del
codice civile. Sono in ogni caso considerate controllate le
societa’ in cui un altro soggetto, in base ad accordi con
altri soci, controlla da solo la maggioranza dei diritti di
voto, ovvero ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori. Costituisce sindacato di
voto qualsiasi accordo tra i soci che regola l’esercizio
del voto. Ogni accordo che regola l’esercizio del voto deve
essere, entro quarantotto ore dalla data di stipulazione,
comunicato all’ISVAP.
2-bis. Ai fini della presente legge si considera
partecipazione qualificata il fatto di detenere in
un’impresa di assicurazione, direttamente o per il tramite
di societa’ controllate, societa’ fiduciarie o interposta
persona, almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti
di voto. Si considera altresi’ partecipazione qualificata
quella che, pur restando al di sotto del limite sopra
indicato, dia comunque, in virtu’ di particolari accordi
con l’impresa in cui e’ detenuta, la possibilita’ di
esercitare su questa un’influenza notevole, ancorche’ non
dominante.
3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote
acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non puo’ essere
esercitato prima della comunicazione del provvedimento di
autorizzazione ne’ dopo la comunicazione del provvedimento
di rifiuto, sospensione o revoca dell’autorizzazione. In
caso di inosservanza, la deliberazione dell’assemblea e’
impugnabile a norma dell’art. 2377 del codice civile se,
senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla
votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria
maggioranza. La impugnazione puo’ essere proposta anche
dall’ISVAP. Le azioni o quote per le quali non puo’ essere
esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell’assemblea.
4. Se un soggetto, autorizzato ai sensi del comma 1,
perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria
l’autorizzazione, deve darne comunicazione all’ISVAP entro
trenta giorni. Nel caso in cui la perdita delle condizioni
sia conseguenza di un’operazione che comporti l’assunzione
del controllo o di una partecipazione qualificata
dell’impresa di assicurazione da parte di un altro soggetto
l’operazione deve essere previamente autorizzata dall’ISVAP
5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano
enti o imprese di Stati che non applichino il principio
della reciprocita’ di trattamento, imponendo disposizioni
discriminatorie o applicando clausole aventi effetti
analoghi nei confronti di acquisizioni effettuate da parte
di imprese o enti italiani, l’ISVAP comunica la domanda di
autorizzazione al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, su proposta del quale il Presidente del
Consiglio dei Ministri puo’, entro un mese dalla
comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia
nazionale, vietare l’autorizzazione».
Art. 343.
Intermediari gia’ iscritti od operanti
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente
codice sono iscritti all’Albo degli agenti di assicurazione o
all’Albo nazionale dei mediatori di assicurazione e di
riassicurazione sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione
del registro previsto dall’articolo 109, comma 2, previa
dimostrazione dell’assolvimento dell’obbligo di stipulazione della
polizza di responsabilita’ civile, di cui agli articoli 110, comma 3,
e 112, comma 3, salvo quanto disposto all’articolo 109, comma 3,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
codice.
2. I soggetti che sono stati cancellati dall’Albo degli agenti di
assicurazione o dall’Albo dei mediatori di assicurazione e
riassicurazione nel termine, rispettivamente, di cinque anni o di due
anni dalla data di entrata in vigore del presente codice possono
essere nuovamente iscritti a condizione che la richiesta sia
effettuata entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente
codice e che la cancellazione non sia stata disposta in forza di un
provvedimento disciplinare definitivo. L’iscrizione, salvo quanto
disposto all’articolo 109, comma 3, e’ subordinata all’assolvimento
dell’obbligo di stipulazione della polizza di responsabilita’ civile
di cui all’articolo 110, comma 3.
3. Le persone fisiche che, in vigenza della legge 7 febbraio 1979,
n. 48, e della legge 28 novembre 1984, n. 792, avrebbero maturato i
requisiti per l’iscrizione di diritto rispettivamente all’albo degli
agenti di assicurazione o dei mediatori di assicurazione o di
riassicurazione hanno titolo per l’iscrizione nella corrispondente
sezione del registro previsto dall’articolo 109, se il periodo
richiesto e’ completato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente codice. In pendenza del termine per l’iscrizione
essi possono continuare ad esercitare l’attivita’ precedentemente
svolta.
4. I soggetti di cui all’articolo 109, comma 2, lettere c), d) ed
e), che alla data di entrata in vigore del presente codice esercitano
l’attivita’ di intermediazione assicurativa o riassicurativa possono
iscriversi, con le modalita’ stabilite all’articolo 109, comma 4,
nella corrispondente sezione del registro entro i successivi dodici
mesi. In pendenza del termine per l’iscrizione essi possono
continuare ad esercitare l’attivita’ precedentemente svolta.
5. Il Fondo di cui all’articolo 115 succede nei rapporti attivi e
passivi al Fondo di garanzia per l’attivita’ dei mediatori di
assicurazione e di riassicurazione, di cui all’articolo 4, comma 1,
lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad
operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell’11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte
nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione
non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di
commercio in materia di previdenza integrativa.
Note all’art. 343:
- Per la legge 7 febbraio 1979, n. 48, vedi le note
alle premesse.
- L’art. 4 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e’ il
seguente:
«Art. 4 (Condizioni per l’iscrizione delle persone
fisiche). – Per ottenere l’iscrizione nella prima sezione
dell’albo e’ necessario:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli
Stati membri della Comunita’ economica europea ovvero, se
non cittadino, residente nel territorio della Repubblica
italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto
nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo
il caso degli apolidi;
b) godere dei diritti civili;
c) avere domicilio nel territorio della Repubblica;
d) non aver riportato condanna per delitti contro la
pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della
giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio,
e per i delitti societari, fallimentari, valutari e
tributari, per i quali la legge commini la pena della
reclusione non inferiore ad un anno o nel massimo a tre
anni, nonche’ per altro delitto non colposo per il quale la
legge commini la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, oppure
condanna comportante interdizione da pubblici uffici,
perpetua o di durata superiore a tre anni, salvo che non
sia intervenuta la riabilitazione, ovvero condanna per
omessa contribuzione nei confronti degli enti previdenziali
ed assistenziali;
e) non essere stato dichiarato fallito, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;
f) aver aderito al fondo di garanzia costituito
nell’ambito del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese
di assicurazione dei danni derivanti dalla propria
attivita’ e non garantiti dalla polizza di cui alla
successiva lettera g). Il fondo e’ amministrato da un
comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da tre
rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori
eletti dagli iscritti all’albo, nominato con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
presieduto da un componente eletto dal comitato stesso, che
lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il fondo
e’ alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei
contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento
delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai
mediatori di assicurazione e dai mediatori di
riassicurazione, e’ fissata annualmente con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
tenendo conto dell’anzianita’ di esercizio dell’attivita’ e
del volume di affari. Con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato saranno
stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al
funzionamento del fondo;
g) avere stipulato con almeno cinque imprese, non
appartenenti tutte allo stesso gruppo finanziario, in
coassicurazione una polizza di assicurazione della
responsabilita’ civile per negligenze od errori
professionali, comprensiva della garanzia per infedelta’
dei dipendenti, destinata al risarcimento dei danni nei
confronti degli assicurati e delle imprese di
assicurazione, il cui ammontare di copertura e’ stabilito
annualmente, per classi di volume di affari, dal Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con
proprio decreto, sentita la commissione di cui all’art. 12
della presente legge;
h) aver superato una prova di idoneita’ consistente
in un esame scritto ed in un colloquio nelle seguenti
materie:
disciplina giuridica dei contratti di assicurazione
e mediazione;
disciplina giuridica dell’esercizio delle
assicurazioni private;
nozioni sulla disciplina tributaria delle
assicurazioni;
principi di tecnica assicurativa;
per i mediatori di riassicurazione l’esame deve
anche comprendere:
nozioni di tecnica riassicurativa;
nozioni di diritto internazionale e comparato.
Per la partecipazione alla prova di idoneita’ occorre
essere muniti di titolo di studio non inferiore al diploma
di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
La commissione d’esame, i programmi, le modalita’ ed i
compensi per i componenti della commissione sono
determinati con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentita la commissione di cui
all’art. 12. Le funzioni di segreteria sono svolte da due
funzionari della Direzione generale delle assicurazioni
private e di interesse collettivo.
Sono esonerati dalla prova di idoneita’:
a) coloro che, gia’ iscritti all’albo, chiedono
nuovamente l’iscrizione entro due anni dalla cancellazione
avvenuta, sempre che tale cancellazione non sia stata
determinata da provvedimenti disciplinari;
b) coloro che abbiano svolto per almeno un
quadriennio, in modo continuativo, mansioni direttive in
una impresa di assicurazioni, pubblica o privata, o in una
impresa di cui al successivo art. 5, o siano stati per lo
stesso periodo agenti di assicurazione iscritti nella prima
sezione del relativo albo.».
- Il decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato in data 30 aprile 1985 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1985, n. 110) concerne la
«Costituzione e funzionamento del fondo di garanzia di cui
all’art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n.
792».
Art. 344.
Periti di assicurazione gia’ iscritti
1. I periti di assicurazione che esercitano l’attivita’ di
accertamento e stima dei danni alle cose derivanti dalla
circolazione, dal furto e dall’incendio dei veicoli a motore e dei
natanti e che alla data di entrata in vigore del presente codice sono
iscritti nel ruolo di cui all’articolo 2 della legge 17 febbraio
1992, n. 166, sono iscritti di diritto al ruolo previsto
dall’articolo 156.
Nota all’art. 344:
- Per l’art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
vedi le note all’art. 341.
Capo IV Disposizioni finali
Art. 345.
Istituzioni e enti esclusi
1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di
cui al presente codice:
a) le Amministrazioni pubbliche, gli enti di previdenza
amministrati per legge dal Ministero dell’economia e delle finanze,
gli istituti, gli enti, le casse ed i fondi comunque denominati che
gestiscono, in favore dei lavoratori o di singole categorie
professionali, forme di previdenza e di assistenza comprese in un
regime legale obbligatorio;
b) la Cassa di previdenza per l’assicurazione degli sportivi
riconosciuta con regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047, e successive
modificazioni;
c) la SACE Servizi assicurativi per il commercio estero S.p.a.,
di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni,
limitatamente alle attivita’ che beneficiano della garanzia dello
Stato e fatto salvo quanto previsto al comma 2;
d) il Fondo di solidarieta’ nazionale per la riassicurazione dei
rischi agricoli istituito presso l’ISMEA dall’articolo 127 delle
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e disciplinato dagli articoli 2 e 4
del decreto-legge 13 settembre 2002 n. 200, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256;
e) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di
decesso qualora le prestazioni siano erogate in natura o qualora
l’importo della prestazione non superi il valore medio delle spese
funerarie determinato nella misura di cui all’articolo 15, comma 1,
lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
f) le societa’ di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge
15 aprile 1886, n. 3818, che provvedano direttamente al pagamento a
favore degli iscritti di capitali o rendite di qualsiasi importo
fatto salvo quanto previsto al comma 3;
g) le associazioni agrarie di mutua assicurazione, costituite ai
sensi della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del regio decreto-legge
2 settembre 1919, n. 1759, modificato dal regio decreto-legge
21 ottobre 1923, n. 2479, entrambi convertiti dalla legge 17 aprile
1925, n. 473, a sua volta modificata dall’articolo 9 del regio
decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, convertito dalla legge
12 febbraio 1935, n. 303.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la SACE S.p.a. e’
sottoposta alle disposizioni dei capi I, II e III del titolo VIII del
presente codice per le attivita’ che beneficiano della garanzia dello
Stato. Restano integralmente soggette alle disposizioni del presente
codice le attivita’ della SACE S.p.a. che non beneficiano della
garanzia dello Stato.
3. Le societa’ di mutuo soccorso di cui al comma 1, lettera f), se
contraggono impegni al pagamento a favore degli iscritti di capitali
o rendite complessivamente superiori a euro centomila per ciascun
esercizio sono sottoposte alle disposizioni del titolo IV in quanto
compatibili. Qualora le medesime societa’ stipulino contratti di
assicurazione per conto degli iscritti, ai soci sono comunque fornite
le informazioni di cui al titolo IX, capo III, e XII in quanto
compatibili.
4. Le casse di assistenza sanitaria autogestite sono sottoposte
alle disposizioni del titolo IV in quanto compatibili.
Note all’art. 345:
- Il regio decreto 16 ottobre 1934, n. 2047 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1934, n. 305),
concerne il «Riconoscimento giuridico ed approvazione dello
statuto della Cassa interna di previdenza del C.O.N.I».
- La legge 24 maggio 1977, n. 227 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143), concerne le «
Disposizioni sull’assicurazione e sul finanziamento dei
crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi,
all’esecuzione di lavori all’estero nonche’ alla
cooperazione economica e finanziaria in campo
internazionale».
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.) concerne
le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge fmanziaria 2001)»; in
particolare l’art. 127 e’ il seguente:
«Art. 127 (Nuove norme procedurali in materia di
assicurazioni agricole agevolate). – 1. (Abrogato).
2. I contratti di assicurazione di cui all’art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
324, che possono essere stipulati anche da cooperative e
loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la
sede legale, possono riguardare anche la copertura della
produzione complessiva aziendale danneggiata dall’insieme
delle avversita’ atmosferiche. I consorzi, le cooperative e
loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie,
possono istituire fondi rischi di mutualita’ ed assumere
iniziative per azioni di mutualita’ e solidarieta’ da
attivare in caso di danni alle produzioni degli associati.
Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione
finanziaria annuale del fondo e’ contenuto nei limiti dei
parametri contributivi stabiliti per i contratti
assicurativi, applicati ai valori delle produzioni
garantite dal fondo stesso e non deve superare l’importo
versato dal socio aderente alle azioni di mutualita’ e
solidarieta’. Le modalita’ operative e gestionali del fondo
sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di
ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali,
d’intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio
decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la
copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di
mutualita’ e solidarieta’.
3. I valori delle produzioni assicurabili con polizze
agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, da adottare entro il
31 dicembre di ogni anno, per l’anno successivo sulla base
delle rilevazioni dei prezzi unitari di mercato alla
produzione, effettuate dall’Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA). Al fine di
sostenere la competitivita’ delle imprese e favorire la
riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici, e’
istituito presso l’ISMEA un fondo per la riassicurazione
dei rischi. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome
di Trento e di Bolzano, sono fissate le modalita’ operative
del fondo.
4 – 8. (Abrogati).
9. Le spese derivanti dall’attuazione del presente
articolo, sono comprese nell’ambito degli stanziamenti
annuali di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.) concerne
l’«Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;
in particolare l’art. 15 e’ il seguente:
«Art. 15 (Detrazioni per oneri). – 1. Dall’imposta
lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei
seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui
agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni
dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea
ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unita’
immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un
anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 7
milioni di lire. L’acquisto della unita’ immobiliare deve
essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla
data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si
tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno
nuovo di importo non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli
oneri correlati. In caso di acquisto di unita’ immobiliare
locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre
mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto
di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione
e che entro un anno dal rilascio l’unita’ immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale
si intende quella nella quale il contribuente o i suoi
familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si
tiene conto, altresi’, delle variazioni dipendenti da
ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a
condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata. Nel
caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa
concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione
spetta a decorrere dalla data in cui l’unita’ immobiliare
e’ adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall’acquisto. In caso di contitolarita’ del contratto di
mutuo o di piu’ contratti di mutuo il limite di 7 milioni
di lire e’ riferito all’ammontare complessivo degli
interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione
sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite
complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento
alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di
cooperative e dagli acquirenti di unita’ immobiliari di
nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa
costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui
ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il
mutuo e’ intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi
puo’ fruire della detrazione unicamente per la propria
quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico
dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe
le quote;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire
250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle
spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle
indicate nell’art. 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi
dentarie e sanitarie in genere. Le spese riguardanti i
mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione,
alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e
informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le
possibilita’ di integrazione dei soggetti di cui all’art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono
integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o
impedite capacita’ motorie permanenti, si comprendono i
motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli
articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1,
lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in
funzione delle suddette limitazioni permanenti delle
capacita’ motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono
compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico,
purche’ prescritto dalla commissione medica locale di cui
all’art. 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non
vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli
rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze.
La detrazione spetta una sola volta in un periodo di
quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l’eventuale rimborso assicurativo. E’ consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. La
medesima ripartizione della detrazione in quattro quote
annuali di pari importo e’ consentita, con riferimento alle
altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui
queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire
30 milioni annue. Si considerano rimaste a carico del
contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i
quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono
deducibili dal suo reddito complessivo ne’ dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresi’, rimaste a
carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi che, pur essendo versati da altri,
concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di
lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di
ritenuta;
c-bis) le spese veterinarie, fino all’importo di lire
750.000, limitatamente alla parte che eccede lire 250.000.
Con decreto del Ministero delle finanze sono individuate le
tipologie di animali per le quali spetta la detraibilita’
delle predette spese;
c-ter) le spese sostenute per i servizi di
interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai
sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone indicate nell’art. 433 del codice civile e
di affidati o affiliati, per importo non superiore a 3
milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
secondaria e universitaria, in misura non superiore a
quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti
statali;
f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidita’ permanente non inferiore
al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita
quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facolta’
di recesso dal contratto, per un importo complessivamente
non superiore a lire 2 milioni e 500 mila. Con decreto del
Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i
contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e
assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di
ritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai
sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto
del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409,
nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita’
delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve
risultare da apposita certificazione rilasciata dalla
competente soprintendenza del Ministero per i beni
culturali e ambientali, previo accertamento della loro
congruita’ effettuato d’intesa con il competente ufficio
del territorio del Ministero delle finanze. La detrazione
non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni
senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione per
i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento
degli obblighi di legge per consentire l’esercizio del
diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e
mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata
di questi ultimi. L’Amministrazione per i beni culturali ed
ambientali da’ immediata comunicazione al competente
ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla
detrazione; dalla data di ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della
dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore dello
Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali. di
enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita’ di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita’ culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell’art. 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l’organizzazione in Italia e all’estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche’ per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche’ le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l’impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all’entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita’ o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita’ culturali previste per
l’anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l’elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche’ l’ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell’anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il valore
normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita
convenzione, ai soggetti e per le attivita’ di cui alla
lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per importo non
superiore al 2 per cento del reddito complessivo
dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche,
fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza
scopo di lucro svolgono esclusivamente attivita’ nello
spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove
strutture, per il restauro ed il potenziamento delle
strutture esistenti, nonche’ per la produzione nei vari
settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per
tali finalita’ dal percipiente entro il termine di due anni
dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro
totalita’, all’entrata dello Stato.
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per importo
non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS),
delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da
fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei
Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nonche’ i
contributi associativi, per importo non superiore a 2
milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa’ di
mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all’art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al fine
di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di
impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di
decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione e’
consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall’art. 23 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita’ idonee
a consentire all’Amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo
complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a
1.500 euro, in favore delle societa’ e associazioni
sportive dilettantistiche, a condizione che il versamento
di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio
postale ovvero secondo altre modalita’ stabilite con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400;
i-quater) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
associazioni di promozione sociale iscritte nei registri
previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Si applica
l’ultimo periodo della lettera i-bis).
1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al
19 per cento per le erogazioni liberali in denaro in favore
dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra
100.000 e 200 milioni di lire effettuate mediante
versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, si detrae dall’imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell’ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche’ delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita’ europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1° gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unita’
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita’ e le condizioni alle quali e’ subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall’imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non
vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e f) del
comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati sostenuti
nell’interesse delle persone indicate nell’art. 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, fermo restando, per
gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi
stabilito. Per gli oneri di cui alla lettera c) del
medesimo comma 1 sostenuti nell’interesse delle persone
indicate nell’art. 12 che non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 3 del medesimo articolo, affette da
patologie che danno diritto all’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, la detrazione spetta
per la parte che non trova capienza nell’imposta da esse
dovuta, relativamente alle sole spese sanitarie riguardanti
tali patologie, ed entro il limite annuo di lire
12.000.000.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i), i-bis) e i-quater) del comma 1 sostenuti dalle
societa’ semplici di cui all’art. 5 la detrazione spetta ai
singoli soci nella stessa proporzione prevista nel
menzionato art. 5 ai fini della imputazione del reddito.».
- La legge 15 aprile 1886, n. 3818 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1886, n. 100) concerne la
«Costituzione legale delle societa’ di mutuo soccorso».
- La legge 7 luglio 1907, n. 526 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 26 luglio 1907, n. 177) concerne le
«Disposizioni a favore delle piccole societa’ cooperative
agricole e delle piccole associazioni agricole di mutua
assicurazione».
- Il regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 1919, n.
245) concerne l’«Ordinamento delle Associazioni agrarie di mutua assicurazione»; e’ stato convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473.
Art. 346.
Attivita’ di assistenza prestata da enti e societa’ non assicurative
1. Non costituisce esercizio di attivita’ assicurativa nel ramo
assistenza:
a) la prestazione di servizi di manutenzione o riparazione, di
assistenza a clienti e la sola indicazione o messa a disposizione, in
qualita’ di semplice intermediario, di un aiuto;
b) l’attivita’ di assistenza effettuata da un soggetto residente
o avente sede nel territorio della Repubblica in caso di incidente o
di guasto meccanico di un veicolo avvenuti nel medesimo territorio, a
condizione che l’attivita’ stessa risulti limitata alle seguenti
prestazioni:
1) soccorso sul posto, effettuato utilizzando in prevalenza
personale e mezzi propri;
2) trasporto del veicolo fino all’officina piu’ vicina o piu’
idonea ad effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, di
regola con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei
passeggeri fino al luogo piu’ vicino, dal quale sia possibile
proseguire il viaggio con altri mezzi.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica anche
nel caso in cui l’incidente od il guasto siano avvenuti all’estero ed
il soggetto che effettua il soccorso od il trasporto del veicolo sia
un organismo, analogo ad altro esistente in Italia, del quale chi
riceve l’assistenza e’ membro, che fornisce la prestazione in base ad
un accordo di reciprocita’ con l’organismo nazionale, su semplice
presentazione della tessera di membro e senza pagamento di alcun
compenso aggiuntivo.
3. L’attivita’ di assistenza descritta al comma 1, lettera b), se
effettuata da un’impresa di assicurazione, costituisce prestazione
assicurativa nel ramo assistenza e, fatto salvo quanto previsto
all’articolo 2, comma 5, puo’ essere fornita solo da imprese
autorizzate al ramo 18.
4. L’ISVAP disciplina, con regolamento, le condizioni di accesso e
di esercizio, anche in deroga alle disposizioni dei titoli II, III e
VIII, relative all’impresa di assicurazione che esercita unicamente
l’attivita’ di assistenza, allorche’ l’attivita’ comporti soltanto
prestazioni in natura, sia limitata ad un ambito territoriale
puramente locale e l’importo complessivo annuale dei ricavi non
superi duecentomila euro.
Art. 347.
Potesta’ legislativa delle Regioni
1. Lo Stato esercita la legislazione nella materia assicurativa ai
sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettere e) ed l), della
Costituzione.
2. Le Regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in
base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle
materie regolate dal presente codice, provvedono a emanare norme di
attuazione nel rispetto delle disposizioni di principio non
derogabili contenute nel codice medesimo.
3. Sono riservati alla competenza del Ministro delle attivita’
produttive e all’ISVAP, secondo le norme dettate dal presente codice,
i provvedimenti nei confronti delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione ammesse al mutuo riconoscimento, delle imprese
comunitarie che operano nel territorio della Repubblica in regime di
stabilimento o di prestazione di servizi, delle sedi secondarie di
imprese di assicurazione e di riassicurazione extracomunitarie, degli
intermediari di assicurazione e di riassicurazione e dei periti di
assicurazione.
4. Nei casi in cui la normativa regionale preveda l’adozione di
provvedimenti nei confronti delle mutue di assicurazione di cui al
titolo IV, con particolare riferimento al rilascio ed alla revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attivita’, all’approvazione
delle modificazioni statutarie e all’approvazione delle operazioni di
trasferimento del portafoglio, di trasformazione e di fusione o
scissione, l’ISVAP esprime, ai fini di vigilanza, un parere
vincolante. Le valutazioni di vigilanza sono riservate all’ISVAP.
5. Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni gia’
emanate le norme dettate dai commi 3 e 4.
Art. 348.
Esercizio congiunto dei rami vita e danni
1. In deroga all’obbligo di limitazione dell’oggetto sociale
all’esercizio dei rami vita o dei rami danni, della relativa
riassicurazione e delle operazioni connesse a tali attivita’, di cui
all’articolo 11, comma 2, e’ consentito l’esercizio congiunto dei
rami vita e danni alle imprese a cio’ autorizzate alla data del
15 marzo 1979.
2. L’impresa che, ai sensi del comma 1, esercita congiuntamente i
rami vita e danni ha l’obbligo di tenere, per ciascuna delle due
attivita’, una gestione distinta. L’ISVAP stabilisce, con
regolamento, i criteri e le modalita’ di rappresentazione della
gestione separata, prevedendo l’obbligo di:
a) indicare nello statuto quale parte del capitale, o del fondo
di garanzia se mutua di assicurazione, e delle riserve patrimoniali
e’ attribuita a ciascuna gestione;
b) tenere le scritture contabili in modo che, per ciascuna
gestione, siano evidenziati i relativi risultati e la disponibilita’
del margine di solvibilita’ richiesto;
c) attribuire gli elementi costitutivi del margine di
solvibilita’, specifici di ciascuna attivita’, al margine di
solvibilita’ della corrispondente gestione.
3. L’impresa che ha adempiuto agli obblighi di cui al comma 2 puo’,
previa autorizzazione dell’ISVAP, utilizzare per l’una o l’altra
gestione gli elementi costitutivi del patrimonio netto inclusi nel
margine di solvibilita’ disponibile.
4. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati
membri, che alla data di entrata in vigore del presente codice
operano in regime di stabilimento o di prestazione di servizi e che
sono autorizzate nei rispettivi Stati ad esercitare, congiuntamente
uno o piu’ rami vita e danni, possono continuare ad esercitare i
medesimi rami nel territorio della Repubblica sia in regime di
stabilimento che in regime di liberta’ di prestazione di servizi.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
imprese che successivamente alla data di cui al comma 1 vengono
autorizzate ad esercitare congiuntamente i rami vita e i rami
infortuni e malattia, con obbligo di osservare le disposizioni di cui
al comma 2, lettera b), con il bilancio in corso alla data del
rilascio dell’autorizzazione.
Art. 349.
Imprese di assicurazione aventi la sede legale nella Confederazione
elvetica
1. Le imprese di assicurazione che hanno sede legale nella
Confederazione elvetica e che intendono esercitare nel territorio
della Repubblica i rami danni non sono soggette alle disposizioni di
cui al capo IV del titolo II e a quelle di cui al capo V del titolo
III che sono individuate dall’ISVAP con regolamento.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono unire alla richiesta di
autorizzazione una dichiarazione rilasciata dall’autorita’ competente
che attesti che l’impresa dispone del margine di solvibilita’
calcolato secondo quanto previsto al capo IV del titolo III.
3. Ai fini di cui al capo IV del titolo VII, le imprese di cui al
comma 1 possono attribuire alla sede secondaria stabilita nel
territorio della Repubblica le funzioni di direzione e coordinamento
delle societa’ del gruppo con sede legale in Italia. In tale caso
l’impresa capogruppo e’ iscritta all’albo di cui all’articolo 85 con
la sua sede secondaria nel territorio della Repubblica.
Art. 350.
Ricorsi giurisdizionali inerenti il registro degli intermediari ed il
ruolo dei periti assicurativi
1. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo II del
titolo IX in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal
registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione
sono impugnabili, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione,
dinnanzi al giudice amministrativo.
2. I provvedimenti adottati dall’ISVAP a norma del capo VI del
titolo X in materia di diniego di iscrizione e di cancellazione dal
ruolo dei periti assicurativi sono impugnabili, entro sessanta giorni
dalla relativa comunicazione, dinnanzi al giudice amministrativo.
Art. 351.
Modifiche ad altre norme in materia assicurativa
1. L’articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e’ sostituito
dal seguente:
«Art. 4 (Funzioni dell’ISVAP). – 1. L’ISVAP, in conformita’ alla
normativa dell’Unione europea in materia assicurativa e nell’ambito
delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo, svolge
le funzioni di vigilanza previste nel codice delle assicurazioni
private.
2. L’ISVAP svolge attivita’ consultiva e di segnalazione nei
confronti del Parlamento e del Governo, nell’ambito delle competenze
per la regolazione e la vigilanza sul settore assicurativo.
3. L’ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente
del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una
relazione sull’attivita’ svolta.
4. Il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario dell’ISVAP e’
soggetto al controllo della Corte dei conti.».
2. Nell’articolo 14, primo comma, lettera d), della legge 12 agosto
1982, n. 576, le parole: «del contributo determinato ai sensi
dell’articolo 25» sono sostituite dalle seguenti: «del gettito
complessivo derivante dai contributi di vigilanza».
3. Nell’articolo 23, primo comma, primo capoverso, della legge
12 agosto 1982, n. 576, le parole; «all’articolo 67, primo comma, del
testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle
assicurazioni private».
4. Nell’articolo 29, primo comma, della legge 12 agosto 1982, n.
576, le parole: «del contributo di vigilanza versato annualmente,
dagli enti e dalle imprese di cui all’articolo 4, primo comma, della
presente legge, ai sensi dell’articolo 67, primo comma, del testo
unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
1959, n. 449, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «complessivamente derivanti dai contributi di vigilanza di
cui agli articoli 335, 336 e 337 del codice delle assicurazioni
private». Nel secondo comma le parole: «del tesoro» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’economia e delle finanze».
5. Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n.
173, e’ inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Raccordo con il codice delle assicurazioni private). -
1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri
romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli articoli 15,
16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 41, 55 e 56
si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate
nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di
cui all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni
private.».
6. Nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, le parole:
«titoli quotati in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «titoli
quotati in mercati regolamentati» ovunque ricorrano.
7. Nel comma 5 dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, le parole: «negli articoli 7 e 8 del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «nell’articolo 89, comma 1, del
codice delle assicurazioni private».
8. Nel comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, le parole: «all’articolo 30, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174» sono sostituite dalle seguenti:
«all’articolo 41, commi 1 e 2, del codice delle assicurazioni
private».
9. Il comma 5 dell’articolo 20 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, e’ sostituito dal seguente: «5. E’ eccezionalmente
consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla
classe C dell’attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel
momento del trasferimento, qualora si determini un valore di
attivita’ superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto
della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di
quote di attivita’, nei casi previsti dall’ISVAP con regolamento. La
nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento
operato, nonche’ specificare l’importo e la tipologia
dell’investimento.».
10. Nel comma 2 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, le parole: «agli articoli 32, 33, 35, 36 e 37, commi 1
e 2, del presente decreto, nonche’ quelle previste agli articoli 23,
comma 2, 24, 25, 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
sostituite dalle seguenti: «all’articolo 36 del codice delle
assicurazioni private».
11. Nel comma 3 dell’articolo 31 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, le parole: «agli articoli 24 e 25 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174, come modificati dall’articolo 79
del presente decreto, nonche’ quella prevista all’articolo 34 del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 37
del codice delle assicurazioni private».
12. Nel comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, le parole: «che rientrano nel campo di applicazione del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 3, del codice delle
assicurazioni private» e le parole: «che rientrano nel campo di
applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1, del
codice delle assicurazioni private».
13. Nel comma 4 dell’articolo 45 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, le parole: «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private».
14. Nel comma 2 dell’articolo 46 del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173, le parole: «all’articolo 6, comma 1, lettera c), del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all’articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private». come modificati dall’articolo 80 del presente decreto» sono
Nota all’art. 351:
- La legge 12 agosto 1982, n. 576 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 20 agosto 1982, n. 229) concerne la
«Riforma della vigilanza sulle assicurazioni».
Art. 352.
Coordinamento formale con altre norme di legge
1. Nel comma 3 dell’articolo 120 del codice per la protezione dei
dati personali le parole: «dell’articolo 2, comma 5-quater, del
decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’articolo 135 del codice delle
assicurazioni private».
2. Nell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, le parole: «del decreto legislativo 26
maggio 1997, n. 173» sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo
88, commi 1 e 2, e quelle di cui all’articolo 95, comma 2, del codice
delle assicurazioni private». Nell’articolo 1, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dei
decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 175» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’articolo 1, comma 1, lettera t), del codice
delle assicurazioni private».
3. Nell’articolo 1, comma 1, lettera i), del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, le parole: «lettera e) del decreto
legislativo 17 aprile 2001, n. 239» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’articolo 1, comma 1, lettera cc), del codice delle
assicurazioni private».
4. Nell’articolo 1, comma 1, lettera l), del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, le parole: «le norme sulle assicurazioni e le
relative disposizioni attuative» sono sostituite dalle seguenti: «il
codice delle assicurazioni private».
5. Nell’articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell’articolo 10, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e
6. Nell’articolo 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, le parole: «e dell’articolo 10, comma 2,
della legge 9 gennaio 1991, n. 20» sono sostituite dalle seguenti: «e
dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
7. Nell’articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 142, le parole: «dalla normativa in materia di
assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge
12 agosto 1982, n. 576» sono sostituite dalle seguenti: «dal titolo
VII, capo III, e dal titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice
delle assicurazioni private».
8. Sono fatti salvi i poteri attribuiti alla Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP) dalla legge 23 agosto 2004, n.
243.
Nota all’art. 352:
- Si riporta il testo dell’art. 120 del decreto
legislativo n. 196 del 2003, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 120 (Sinistri). – 1. L’Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
(ISVAP) definisce con proprio provvedimento le procedure e
le modalita’ di funzionamento della banca di dati dei
sinistri istituita per la prevenzione e il contrasto di
comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni
obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in
Italia, stabilisce le modalita’ di accesso alle
informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi
giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in dell’articolo 72, comma 2, del codice delle assicurazioni private».
materia di prevenzione e contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonche’ le modalita’ e i limiti per l’accesso alle
informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
2. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti di cui
al comma 1 dei dati personali sono consentiti per lo
svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni previste dall’art. 135 del codice
delle assicurazioni private.».
- Si riporta il testo dell’art. 2 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 2 (Ambito di applicazione) – 1. Il presente
decreto si applica a:
a) le societa’ emittenti strumenti finanziari ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi
Stato membro dell’Unione europea, diverse da quelle di cui
alla lettera d);
b) le societa’ aventi strumenti finanziari diffusi
tra il pubblico di cui all’art. 116 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, diverse da quelle di cui alla
lettera d);
c) le banche italiane di cui all’art. 1 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni; le societa’ finanziarie
capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui
all’art. 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le
societa’ di intermediazione mobiliare di cui all’art. 1,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 58 del
1998; le societa’ di gestione del risparmio di cui all’art.
1, lettera o), del decreto legislativo n. 58 del 1998; le
societa’ finanziarie iscritte nell’albo di cui all’art. 107
del decreto legislativo n. 385 del 1993; gli istituti di
moneta elettronica di cui al titolo V-bis del decreto
legislativo n. 385 del 1993;
d) le societa’ che esercitano le imprese incluse
nell’ambito di applicazione dell’art. 88, commi 1 e 2, e
quelle di cui all’art. 95, comma 2, del codice delle
assicurazioni private»;
e) le societa’ incluse, secondo i metodi di
consolidamento integrale, proporzionale e del patrimonio
netto, nel bilancio consolidato redatto dalle societa’
indicate alle lettere da a) a d), diverse da quelle che
possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell’art. 2435-bis del codice civile, e diverse da quelle
indicate alle lettere da a) a d);
f) le societa’ diverse da quelle indicate alle
lettere da a) ad e) e diverse da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell’art. 2435-bis del codice civile, che redigono il
bilancio consolidato;
g) le societa’ diverse da quelle indicate alle
lettere da a) ad f) e diverse da quelle che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell’art. 2435-bis del codice civile.».
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 13 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 142, come modificati dal
presente decreto:
«Art. 1 (Definizioni) – 1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) testo unico bancario, di seguito denominato TUB:
il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni;
b) testo unico della finanza, di seguito denominato
TUF: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni;
c) banca: l’impresa di cui all’art. 1, comma 1,
lettera b), del TUB;
d) istituto di moneta elettronica, di seguito
denominato IMEL: l’impresa di cui all’art. 1, comma 2,
lettera h-bis), del TUB;
e) impresa di assicurazione: l’impresa autorizzata
all’esercizio dell’attivita’ assicurativa ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera t), del codice delle
assicurazioni private;
f) imprese di investimento: le imprese i cui all’art.
1, comma 1, lettera h), de TUF;
g) impresa regolamentata: una banca, un IMEL,
un’impresa di assicurazione o un’impresa di investimento,
autorizzati in Italia o in un altro Paese dell’Unione
europea;
h) societa’ di gestione patrimoniale: le societa’ di
gestione di cui all’art. 1, comma 1, lettere o) e o-bis),
del TUF;
i) impresa di riassicurazione: un’impresa, come
definita dall’art. 1, comma 1, lettera cc), del codice
delle assicurazioni private;
l) norme settoriali: il TUB, il TUF, il codice delle
assicurazioni private;
m) settore finanziario: il settore composto di una o
piu’ delle seguenti imprese:
1) una banca, un IMEL, un intermediario finanziario
di cui agli articoli 106 o 107 del TUB o un’impresa di
servizi bancari ausiliari di cui all’art. 1, paragrafo 23,
della direttiva 2000/12/CE del 20 marzo 2000 del Parlamento
europeo e del Consiglio (settore bancario);
2) un’impresa di assicurazione, un’impresa di
riassicurazione o una societa’ di partecipazione
assicurativa (settore assicurativo);
3) un’impresa di investimento o un ente finanziario
ai sensi dell’art. 1, paragrafo 5, della direttiva
2000/12/CE (settore servizi di investimento);
4) una societa’ di partecipazione finanziaria
mista;
n) conglomerato finanziario: un gruppo di imprese che
soddisfi le condizioni di cui all’art. 3;
o) settore finanziario di maggiori dimensioni: il
settore finanziario all’interno di un conglomerato
finanziario con il valore medio di cui all’art. 3, comma 3,
piu’ elevato; ai fini di tale valutazione, il settore
bancario e quello dei servizi di investimento sono
considerati congiuntamente;
p) settore finanziario di minori dimensioni: il
settore finanziario all’interno di un conglomerato
finanziario con il valore medio di cui all’art. 3, comma 3,
meno elevato; ai fini di tale valutazione, il settore
bancario e quello dei servizi di investimento sono
considerati congiuntamente;
q) impresa madre: l’impresa che controlla un’altra
impresa ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo
9 aprile 1991, n. 127, e ogni impresa che eserciti
un’influenza dominante su un’altra impresa ai sensi
dell’art. 23, comma 2, del TUB e dell’art. 72, comma 2, del
codice delle assicurazioni private;
r) impresa figlia: un’impresa soggetta al controllo
di un’altra impresa ai sensi dell’art. 26 del decreto
legislativo 9 aprile 1991, n. 127, nonche’ ogni impresa su
cui un’impresa madre eserciti un’influenza dominante ai
sensi dell’art. 23, comma 2, del TUB e dell’art. 72, comma
2, del codice delle assicurazioni private; tutte le imprese
figlie di imprese sono parimenti considerate imprese figlie
dell’impresa madre che e’ a capo di tali imprese;
s) partecipazione: i diritti, rappresentati o meno da
titoli, nel capitale di altre imprese, i quali, realizzando
una situazione di legame durevole con esse, sono destinati
a sviluppare l’attivita’ del partecipante. Si ha comunque
partecipazione quando un soggetto e’, direttamente o
tramite un legame di controllo, titolare di almeno il 20
per cento dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;
t) gruppo: un insieme di imprese composto dalla
impresa madre, dalle imprese figlie e dalle societa’ in cui
l’impresa madre o le imprese figlie detengono una
partecipazione, nonche’ dalle imprese soggette a direzione
unitaria in virtu’ di accordi o clausole statutarie e da
quelle in cui gli organi di amministrazione, direzione e
controllo sono costituiti in maggioranza dalle stesse
persone;
u) stretti legami: i legami tra due o piu’ persone
fisiche o giuridiche consistenti in:
1) una partecipazione, ossia il fatto di detenere
direttamente, o tramite un legame di controllo, il 20 per
cento o piu’ dei diritti di voto o del capitale di
un’impresa;
2) un legame di controllo come definito dall’art.
3) una situazione nella quale due o piu’ persone
fisiche o giuridiche siano legate in modo duraturo a una
stessa persona da un legame di controllo;
v) societa’ di partecipazione finanziaria mista:
un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che
insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia
un’impresa regolamentata con sede principale nell’Unione
europea, e con altre imprese costituisca un conglomerato
finanziario;
z) autorita’ competenti: le autorita’ nazionali dei
Paesi dell’Unione europea preposte, in forza di legge o
regolamento, all’esercizio della vigilanza sulle banche,
sugli IMEL, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese
di investimento, sia a livello di singola impresa che di
gruppo;
aa) autorita’ competenti rilevanti:
1) le autorita’ competenti dei Paesi dell’Unione
europea preposte all’esercizio della vigilanza settoriale a
livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata
appartenente ad un conglomerato finanziario;
2) il coordinatore se diverso dalle autorita’ di
cui al numero 1;
ritenuto necessario dalle autorita’ di cui ai numeri 1 e 2;
queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di
mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in
altri Stati comunitari, specie se essa supera il 5 per
cento, e dell’importanza all’interno del conglomerato di
qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro
Stato membro; 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127; 3) le altre autorita’ competenti interessate, se
bb) autorita’ di vigilanza italiane: le autorita’ di
vigilanza italiane competenti sui settori bancario,
assicurativo e dei servizi di investimento;
cc) operazioni intragruppo: tutte le operazioni in
cui l’adempimento di un’obbligazione, contrattuale o di
altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito, a
favore delle imprese regolamentate appartenenti ad un
conglomerato finanziario dipende, direttamente o
indirettamente, da altre imprese dello stesso gruppo o da
qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese
appartenenti a quel gruppo da stretti legami;
dd) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni
con un rischio di perdita potenziale per le imprese
appartenenti a uno stesso conglomerato finanziario, di
portata tale da compromettere la solvibilita’ o la
posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate
appartenenti al conglomerato; tali esposizioni possono
essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di
investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato,
altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei
rischi precedenti;
ee) requisiti di adeguatezza patrimoniale
complessivi: l’ammontare minimo dei fondi propri di
un’impresa regolamentata a fronte dei rischi complessivi
della propria attivita’, calcolato per le singole imprese
in base alle rispettive norme settoriali;
ff) vigilanza supplementare a livello di
conglomerato: la vigilanza ulteriore, rispetto a quella
prevista da ogni ordinamento nazionale di settore, che si
effettua considerando unitariamente il conglomerato
finanziario, ai fini stabiliti all’art. 2, comma 1.».
«Art. 13 (Poteri supplementari e misure di esecuzione)
- 1. In caso di mancata osservanza dei requisiti di
vigilanza supplementare di cui agli articoli da 7 a 10 da
parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un
conglomerato finanziario o qualora tali requisiti siano
rispettati ma la solvibilita’ sia comunque compromessa
oppure qualora le operazioni intragruppo o la
concentrazione dei rischi compromettano la posizione
finanziaria delle imprese regolamentate, le autorita’
competenti, anche su richiesta del coordinatore, possono
adottare:
a) i provvedimenti previsti dal Titolo IV, Sezioni I,
II e III del TUB;
b) i provvedimenti di cui alla Parte II Titolo IV del
TUF;
c) i provvedimenti previsti dal Titolo VII, Capo III,
e dal Titolo XVI, capi I, II, III e IV del codice delle
assicurazioni private.
2. Il comma 1 si applica anche alle societa’ di
partecipazione finanziaria mista aventi sede in Italia e i
provvedimenti applicabili sono quelli di competenza
dell’autorita’ di vigilanza individuata ai sensi dell’art.
11, comma 2.
3. Nei casi di cui al comma 1, nei confronti delle
societa’ di partecipazione finanziaria mista aventi sede in
un altro Paese dell’Unione europea, appartenenti ad un
conglomerato finanziario, l’autorita’ di vigilanza italiana
che svolge funzioni di coordinatore puo’ chiedere
all’autorita’ di vigilanza estera competente i
provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel
piu’ breve tempo possibile.
4. Per le specifiche finalita’ di questo articolo, il
coordinatore e le altre autorita’ competenti interessate
concludono specifici accordi di coordinamento. Per la
definizione dei provvedimenti nei confronti delle societa’
di partecipazione finanziaria mista, gli accordi di
coordinamento sono conclusi con l’autorita’ di vigilanza
competente sulla verifica dei requisiti di onorabilita’ e
di professionalita’.».
- La legge 23 agosto 2004, n. 243 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2004, n. 222) concerne le
«Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel
settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla
previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza
obbligatoria».
Art. 353.
Integrazioni alle disposizioni relative all’imposta sui premi delle
assicurazioni private
1. Dopo l’articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e’
inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie dei
veicoli a motore e dei natanti). – 1. Le assicurazioni obbligatorie
della responsabilita’ civile per i danni causati dalla circolazione
dei veicoli e dei natanti sono soggette all’imposta sui premi nella
misura del dodicivirgolacinque per cento. Tale misura resta ferma
anche nel caso in cui con lo stesso contratto siano assicurati,
insieme al rischio della responsabilita’ civile, anche altri rischi
inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro
circolazione.
2. Per le quietanze inerenti al pagamento di somme in dipendenza di
contratti di assicurazione di cui al precedente comma, rilasciate
all’impresa assicuratrice dall’assicurato o dal danneggiato o loro
aventi causa, anche se risultanti da atto formale o aventi effetto
transattivo e anche se comprensive, oltre che dell’in-dennizzo, di
spese e competenze legali e di altri diritti accessori previsti dalla
polizza si applicano le disposizioni dell’articolo 16.
3. Tutte le operazioni e gli atti necessari per il pagamento dei
risarcimenti corrisposti dal Fondo di garanzia delle vittime della
strada, nonche’ quelli inerenti i rapporti fra CONSAP -
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a., gestione
autonoma del Fondo di garanzia delle vittime della strada e le
imprese assicuratrici, sono esenti da qualsiasi tassa e imposta
indiretta sugli affari e dalle formalita’ della registrazione.».
2. Nella tariffa in allegato A alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216,
e’ inserita la voce: «assicurazioni assistenza» ed e’ prevista
un’aliquota pari al dieci per cento.
3. Dopo l’articolo 2 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e’
inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Sostituzione dell’impresa nella coassicurazione). – 1.
Nel caso di subentro di un assicuratore in un rapporto di
coassicurazione non e’ dovuta nuovamente l’imposta in relazione al
premio ceduto all’assicuratore subentrante.».
4. Dopo l’articolo 4 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e’
inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti conclusi da
imprese che operano in libera prestazione di servizi). – 1. Le
imprese che intendono operare nel territorio della Repubblica in
libera prestazione di servizi devono nominare un rappresentante
fiscale ai fini del pagamento dell’imposta prevista dalla legge
29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni, dovuta sui
premi relativi ai contratti conclusi.
2. Il rappresentante deve avere la residenza nel territorio dello
Stato e la nomina deve essere comunicata al competente ufficio
dell’Agenzia delle entrate di Roma e all’ISVAP.
3. Le imprese di cui al comma 1, che dispongono nel territorio
della Repubblica di un proprio stabilimento, possono far svolgere da
tale stabilimento le funzioni attribuite al rappresentante fiscale.
4. Il rappresentante fiscale deve tenere un registro, in cui
vengono elencati distintamente i contratti assunti dall’impresa in
regime di stabilimento e di liberta’ di prestazione di servizi con
l’indicazione per ciascuno di essi delle generalita’ del contraente,
del numero del contratto, della data di decorrenza e di quella di
scadenza, della natura del rischio assicurato, dell’ammontare del
premio o delle rate di premio incassate, dell’aliquota di imposta e
dell’ammontare di questa. Il registro deve essere tenuto in ordine
cronologico con riguardo alla data di incasso del premio, o della
rata di premio, e i contratti vanno inclusi nel registro entro il
mese successivo alla predetta data. Il rappresentante deve tenere
anche una copia di ciascun contratto.
5. Il rappresentante deve presentare ogni mese al competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate di Roma la denuncia dei premi
incassati nel mese precedente, distinguendo i premi stessi a seconda
dell’aliquota d’imposta applicabile. Contestualmente alla denuncia il
rappresentante corrisponde l’imposta dovuta.
6. Si applicano al rappresentante fiscale le disposizioni previste
dagli articoli 12, 24 e 28».
5. Dopo l’articolo 6 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e’
inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Imposta sui premi dovuta sui contratti stipulati in
coassicurazione comunitaria). – 1. L’impresa che assume la posizione
di coassicuratore delegatario, se stabilita nel territori o della
Repubblica, e’ tenuta al pagamento dell’imposta di cui alla presente
legge sull’importo globale del premio e degli accessori applicato al
contratto stipulato con le modalita’ ed alle condizioni previste per
la coassicurazione comunitaria, salvo il diritto a recuperare dagli
altri coassicuratori la quota a loro carico.
2. L’impresa che assume la posizione di coassicuratore delegatario,
se non e’ stabilita nel territorio della Repubblica, e’ tenuta a
nominare un proprio rappresentante ai fini del pagamento dell’imposta
di cui al comma 1.».
Nota all’art. 353:
- La legge 29 ottobre 1961, n. 1216 (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 1961, n. 299) concerne le
«Nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni
private e di contratti vitalizi».
Capo V Abrogazioni
Art. 354.
Norme espressamente abrogate
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 20, comma 3, lettera b),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel testo sostituito dall’articolo
1 della legge 23 luglio 2003, n. 229, sono o restano abrogati:
il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387;
il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.
449;
la legge 24 dicembre 1969, n. 990;
il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39;
il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738;
la legge 7 febbraio 1979, n. 48;
gli articoli 5, commi 1, 2 e 3, 5-bis, 6, 6-bis, 7, 7-bis, 10,
commi 5 e 6, e 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576;
la legge 28 novembre 1984. n. 792;
la legge 22 ottobre 1986, n. 742;
la legge 22 dicembre 1986, n. 772;
la legge 7 agosto 1990, n. 242;
la legge 9 gennaio 1991, n. 20;
il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393;
l’articolo 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;
la legge 17 febbraio 1992, n. 166;
gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;
il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385;
l’articolo 12 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ad eccezione degli
articoli 2, 4, 5, 14, 15, 16, commi da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, commi 2, 3 e 4, 38, 40, 41, 42,
44, 45, 46, 47, 48,49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56;
l’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l’articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
l’articolo 27, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137;
l’articolo 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57;
il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239;
gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge 12 dicembre
2002, n. 273;
l’articolo 81, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190;
l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
n. 38.
2. I regolamenti emanati dall’ISVAP ai sensi del presente codice si
adeguano inoltre ai principi ed alle opzioni recati dalle previgenti
disposizioni di attuazione della normativa comunitaria.
3. E’ abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il
presente codice. Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi,
da regolamenti o da altre norme si intende riferito alle
corrispondenti disposizioni del presente codice e dei provvedimenti
ivi previsti.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione
delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in
quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei
provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle
corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal
comma 2 dell’articolo 355. In caso di violazione si applicano, con la
procedura sanzionatoria prevista dall’articolo 326, gli articoli di
cui ai capi II, III, IV e V del titolo XVIII in relazione alle
materie rispettivamente disciplinate.
5. Rimangono in vigore, in deroga al comma 4, e tengono luogo dei
corrispondenti provvedimenti previsti nel presente codice i seguenti
atti:
a) i decreti del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato in data 26 maggio 1971, pubblicato nella Gazzetta il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307;
Ufficiale n. 141 del 4 giugno 1971, e in data 12 ottobre 1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 26 ottobre 1972,
adottati ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n.
990;
b) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle
attivita’ produttive, in data 3 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 211 dell’11 settembre 2003, adottato ai sensi
dell’articolo 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, come modificato
dall’articolo 23, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.
6. L’ISVAP, allo scopo di attuare l’obiettivo di semplificazione di
cui alla legge 23 luglio 2003, n. 229, adotta, nell’ambito delle
proprie competenze, le disposizioni previste dal presente codice con
unico regolamento per ciascun titolo, abrogando integralmente ogni
proprio previgente provvedimento a carattere generale.
7. I contratti gia’ conclusi alla data di entrata in vigore del
presente codice restano regolati dalle norme anteriori.
Note all’art. 354:
- Per l’art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi
le note alle premesse.
- Il regio decreto 23 marzo 1922, n. 387 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1922, n. 81) concerne
l’«Istituzione di un Casellario centrale generale per la
raccolta e la conservazione delle schede relative a casi
d’infortunio sul lavoro i quali importino invalidita’
permanente».
- Per il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, vedi le
note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 1959, n. 449, vedi le note alle premesse.
- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi le note
alle premesse.
- Per il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
1978, n. 738, vedi le note alle premesse.
- Per la legge 7 febbraio 1979, n. 48, vedi le note
alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 10 della legge
«Art. 5 (Poteri dell’ISVAP). – Il presidente, i
componenti del consiglio e i funzionari dell’ISVAP
nell’esercizio delle funzioni sono pubblici ufficiali e
sono tenuti al segreto d’ufficio. Il trattamento dei dati
personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e’
consentito per lo svolgimento delle funzioni di cui al
presente articolo. All’ISVAP non si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto
dal presente comma. Fatta salva la riserva al presidente e
all’organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle
materie di propria competenza, per garantire la
responsabilita’ e l’autonomia nello svolgimento delle
procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, e del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, si applicano i principi riguardanti
l’individuazione e le funzioni del responsabile del
procedimento, nonche’ quelli relativi alla distinzione tra
funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi
di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione, n. 576 del 1982, come modificati dal presente decreto:
attribuite ai dirigenti.».
«Art. 10 (Presidente). – Il presidente e’ scelto tra
persone di indiscussa moralita’ ed indipendenza,
particolarmente esperte nelle discipline tecniche e
amministrative interessanti l’attivita’ assicurativa, ed e’
nominato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni
della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Il presidente dura in carica cinque anni; puo’ essere
confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso
dall’ufficio nelle stesse forme indicate al precedente
comma.
L’incarico e’ incompatibile con l’esercizio di
qualsiasi altra attivita’. Se l’incarico e’ conferito a
persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo
collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal
rispettivo ordinamento.
Al presidente e’ attribuita una indennita’ di carica
nella misura determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato.»
- Gli articoli 5-bis, 6, 6-bis, 7-bis e 25 dalla legge
n. 576 del 1982, abrogati dal presente decreto, recavano,
rispettivamente:
«Art. 5-bis (Collaborazione tra autorita)».
«Art. 6 (Obblighi di comunicazione all’ISVAP)».
«Art. 6-bis (Commissario per il compimento di singoli
atti)».
«Art. 7 (Amministrazione straordinaria)».
«Art. 7-bis (Finanziamenti ad imprese in crisi)».
«Art. 25 (Contributo di vigilanza)».
- Per la legge 28 novembre 1984, n. 792, vedi le note
alle premesse.
- Per la legge 22 ottobre 1986, n. 742, vedi le note
alle premesse.
- Per la legge 22 dicembre 1986, n. 772, vedi le note
alle premesse.
- Per la legge 7 agosto 1990, n. 242, vedi le note alle
premesse.
- Per la legge 9 gennaio 1991, n. 20, vedi le note alle
premesse.
- Per il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393,
vedi le note alle premesse.
- L’art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 1992, n.
46, S.O.) concernente: «Norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», abrogato
dal presente decreto, recava: «Fondo di garanzia per le
vittime della caccia».
- Per la legge 17 febbraio 1992, n. 166, vedi le note
alle premesse.
- Gli articoli 26, 30 e 33 della legge 19 febbraio
1992, n. 142 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 1992, n. 42, S.O.) recante «Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunita’ europee (legge comunitaria per
il 1991)», abrogati dal presente decreto, recavano
rispettivamente:
«Art. 26 (Libera prestazione di servizi in materia di
assicurazioni della circolazione di autoveicoli: criteri di
delega)».
«Art. 30 (Massimali di garanzia)».
«Art. 33 (Libera prestazione di servizi in materia di
assicurazione diretta sulla vita: criteri di delega)».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica in
data 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
153 del 2 luglio 1993, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 385, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995, n. 35, vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175,
vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173,
vedi le note alle premesse.
- L’art. 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n.
302, S.O.) recante: «Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica», abrogato del presente decreto, recava:
«Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di
rivalsa».
- Per il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
vedi le note alle premesse.
- L’art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n.
302, S.O.) recante: «Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo», come modificato dal
presente decreto, e’ il seguente:
«Art. 45 (Disposizioni e interventi vari di
razionalizzazione). – 1. Gli stanziamenti iniziali iscritti
nelle unita’ previsionali di base del bilancio dello Stato
per l’anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per
gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con
esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e
di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente
predeterminate, sono ridotti del cinque per cento.
2. (Abrogato).
3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza
previste dall’art. 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l’adeguamento
degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato
dall’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni il
30 ottobre 1998, e’ stanziata la somma di lire 24 miliardi
per l’anno 1999. Detta somma e’ erogata entro il 30 giugno
di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle
comumcazioni alle emittenti televisive locali titolari di
concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui
all’art. 7 del citato decreto-legge n. 323 del 1993 ed ai
sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ad
apposito regolamento adottato dal Ministro delle
comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentite le
competenti commissioni parlamentari. Per una quota degli
oneri recati dal presente comma, pari a lire 5 miliardi nel
1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si provvede con quota
parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione
dell’art. 8.
4. Nei limiti degli stanziamenti gia’ previsti ai fini
dell’art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e
successive modificazioni e integrazioni, degli articoli 4 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, e dell’art. 7 del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e
per programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati
dalle emittenti radiofoniche e televisive anche mediante
l’utilizzazione dei notiziari forniti dalle agenzie di
informazione.
5. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione
attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle
imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni
statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
imputati, secondo le rispettive materie, al competente
Fondo di cui all’art. 7, comma 9, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui
all’art. 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
6. Le disposizioni di cui all’art. 16, comma 6, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso
che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme
di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le
pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche’ le pensioni di
invalidita’ erogate dallo Stato.
7. La quota dell’otto per mille dell’IRPEF, di cui al
secondo comma dell’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n.
222, e la somma di cui all’ultimo comma dell’articolo
medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto
competenza relativi all’IRPEF, risultanti dal rendiconto
generale dello Stato. La medesima procedura e’ adottata per
le quote spettanti alle confessioni acattoliche aventi
diritto. Con le medesime modalita’ sono determinate la
quota dell’otto per mille dell’IRPEF e la somma corrisposta
a titolo di anticipo di cui all’art. 30 della legge
22 novembre 1988, n. 516; all’art. 23 della legge
22 novembre 1988, n. 517; all’art. 4 della legge 5 ottobre
1993, n. 409; all’art. 27 della legge 29 novembre 1995, n.
520; all’art. 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.
8. All’atto della ripartizione delle disponibilita’
giacenti nel conto corrente presso la Tesoreria centrale
dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di
cui all’art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da
effettuare ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST S.p.a. (gestione
interventi esportazione e internazionalizzazione) e
Mediocredito centrale (gestione interventi interno), e’
autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno,
un’anticipazione infruttifera a carico della quota di
disponibilita’ relativa all’esportazione e
all’internazionalizzazione e a favore della quota di
disponibilita’ relativa all’interno dell’importo di lire
675 miliardi. Tale importo verra’ restituito al settore
esportazione e internazionalizzazione all’atto del
versamento al settore interno delle assegnazioni di lire
675 miliardi disposte dall’art. 12, comma 1, della legge
7 agosto 1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di
penetrazione commerciale di cui all’art. 2 del
decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e’ autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l’anno 1999,
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.
9. Per l’attuazione, nell’anno 1999, delle misure
concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui
al Piano triennale della pesca e dell’acquacoltura
1997-1999, adottato con decreto ministeriale 24 marzo 1997
del Ministro per le politiche agricole pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 97 del
28 aprile 1997, e’ autorizzata la spesa di lire 2 miliardi.
Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle
disponibilita’ del Fondo centrale per il credito
peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e
successive modificazioni.
10. Al personale della societa’ Poste italiane S.p.a.
che, alla data del 30 settembre 1998, si trovi in servizio
in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni si
applicano le disposizioni previste dall’art. 53, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che la
richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata
entro il 28 febbraio 1998. Il personale suddetto puo’
permanere in posizione di comando per un periodo non
superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le
unita’ che abbiano assunto servizio in comando presso
l’amministrazione richiedente dopo il 28 febbraio 1998 sono
detratte dalla quota di assunzioni autorizzate per
l’amministrazione stessa, in applicazione delle norme di
programmazione delle assunzioni previste dall’art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
11. (Abrogato).
12. Al comma 4, secondo periodo, dell’art. 43 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «il regolamento
e’ emanato ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la
funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica» sono
sostituite dalle seguenti: «si provvede ai sensi dell’art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
regolamenti emanati dal Ministro competente, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei
ministri; i regolamenti sono emanati entro novanta giorni
da tale deliberazione».
13. Ai fini dell’attuazione del comma 1 dell’art. 5
della legge 31 luglio 1997, n. 249, l’Autorita’ per le
garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito
urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da
agevolare la diffusione di Internet. L’Autorita’ individua
gli schemi tariffari che favoriscano, per l’utenza
residenziale, un uso prolungato della rete.
14. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana
attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del
31 dicembre 2003, risultino non impegnate o per le quali
non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario,
possono, con legge regionale, essere riutilizzate per
interventi nel settore cui erano originariamente destinate.
15. (Abrogato).
16. (Abrogato).
17. E’ consentita la totale o parziale novazione, a
favore dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei
mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi
dell’art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in
deroga alle disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all’art. 1, comma
3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La
novazione, che non comporta variazioni all’ammortamento dei
mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli
interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato
alla data della novazione medesima, e’ disposta, previo
parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per
la realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi
dell’art. 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n.
119. Nel caso di mutui concessi per le finalita’ di cui
all’art. 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n.
119, la novazione e’ disposta previo decreto del Ministro
di grazia e giustizia.
18. Tra gli enti di cui all’art. 14-bis della legge
25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni,
autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari
immobili e diritti reali su immobili sono comprese le
aziende unita’ sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
19. Le disposizioni di cui al primo comma dell’art. 30
della legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel
senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i
beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche
quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a
condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per
la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani,
periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle
agevolazioni di credito.
20. (Omissis).
21. E’ abrogato l’ultimo periodo del comma 1 dell’art.
33 della legge 24 dicembre 1994, n. 724.
22. (Omissis).
23. La lettera b) del comma 1 dell’art. 5 del
decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e’
abrogata.
24. All’onere derivante dall’attuazione dell’art. 8,
comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in
lire 850 milioni per l’anno 1998 ed in lire 3 miliardi
annue a decorrere dal 1999, si provvede a carico del Fondo
nazionale di cui all’art. 19 della medesima legge.
25. Le operazioni connesse alla trasformazione in
societa’ per azioni di enti pubblici ai sensi dell’art. 1,
comma 83, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dell’art.
14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche’ quelle poste
in essere in applicazione dell’art. 19, comma 1, della
presente legge, sono effettuate in regime di neutralita’
fiscale.
26. Il termine di cui all’art. 1, comma 3, del
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, come
modificato dall’art. 6, comma 2, del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, puo’ essere prorogato
con cadenza trimestrale, per un periodo complessivo non
superiore ad un anno, con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
riferisce trimestralmente al Parlamento.
27. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di
riesame, di cui al comma 8 dell’art. 2 del decreto-legge
1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive
modificazioni, fatte pervenire all’AIMA attraverso il
sistema informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se
adottate, sui ricorsi ancora pendenti, oltre il termine
previsto dal medesimo comma 8 dell’art. 2 del decreto-legge
n. 411 del 1997.
28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto
alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai
dividendi e dagli utili delle societa’ per azioni possedute
direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo
pari al 20 per cento, al Fondo per l’occupazione di cui
all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
29. Al comma 1-ter dell’art. 1 del decreto-legge
8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: «tre mesi e
comunque non oltre il 30 giugno 1999» sono sostituite dalle
seguenti: «sei mesi».
30. Al comma 3 dell’art. 2 della legge 26 novembre
1993, n. 489, le parole: «l’altra esclusivamente» sono
sostituite dalle seguenti: «l’altra prevalentemente».
31. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e’ autorizzato a contrarre mutui,
sulla base di valutazioni di convenienza e di opportunita’
economico-finanziarie ed al fine di ridurre il costo del
debito, negli stessi casi in cui e’ ammesso il ricorso
all’emissione di titoli del debito pubblico e nei limiti
del saldo netto da finanziare previsto dalla legge
finanziaria.
32. In deroga a quanto eventualmente previsto da
normative in vigore, anche a carattere speciale, per i
mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale
carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100
miliardi di lire, il tasso di interesse non puo’ essere
superiore a quello indicato periodicamente, sulla base
delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica con apposita
comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Per i
mutui e per le obbligazioni di importo superiore a 100
miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile
deve essere previamente concordato dai soggetti interessati
con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Qualora le predette modalita’ non
risultassero applicate, l’eventuale maggior costo gravera’
sui soggetti stessi. Le operazioni finanziarie basate sulla
cartolarizzazione di crediti di pubbliche amministrazioni
derivanti da trasferimenti statali sono ammesse soltanto
per trasferimenti previsti da norme vigenti e nel rispetto
delle condizioni e modalita’ stabilite dal presente comma.
33. All’art. 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, le parole: «del 3 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «del 4 per cento».
34. All’onere derivante dal comma 20, pari a lire
3 miliardi per l’anno 1999, si provvede con quota parte
delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’art.
8».
- Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343,
vedi le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell’art. 27 della legge
23 dicembre 1999, n. 488 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, S.O.) concernente:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», come
modificato dal presente decreto:
«Art. 27 (Disposizioni varie di razionalizzazione in
materia contabile). – 1. Le riassegnazioni alla spesa di
somme versate all’entrata del bilancio dello Stato,
previste dalle vigenti disposizioni legislative per l’anno
2000, sono rinviate all’anno 2001, tranne quelle connesse
con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi
compreso l’utilizzo dei fondi comunitari e dei
cofinanziamenti nazionali, con calamita’ naturali, con
interventi di carattere umanitario, nonche’ le
riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai
contratti collettivi al personale delle pubbliche
amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme
dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per
prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono
versate in apposita unita’ previsionale di base
dell’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti
unita’ previsionali di base delle amministrazioni
interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e’ autorizzato ad apportare le variazioni di
bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite
del 5 per cento dell’importo risultante dall’applicazione
del medesimo comma 1.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita’ previsionali
di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001
e 2002, concernenti le spese classificate «Consumi
intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno,
con esclusione di quelli relativi ad accordi
internazionali, ad intese con confessioni religiose, a
regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato
nonche’ di quelli aventi natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero
della difesa non impegnati nell’esercizio finanziario 2000
possono essere mantenuti in bilancio per l’esercizio
finanziario 2001.
6. (Abrogato).
7. (Abrogato).
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni
circolari e alla televisione e’ attribuito per intero alla
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad
eccezione della quota gia’ spettante all’Accademia di Santa
Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell’art. 17 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall’art.
45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e’
soppresso.
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche
e private, sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all’1 per cento del
fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in
ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all’1 per cento del
fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni
se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di
lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino
ad un massimo di lire venti milioni se emittente
radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il
31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato,
conseguito nell’anno precedente, riferibile all’esercizio
dell’attivita’ radiotelevisiva, tenendo conto altresi’ dei
proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico
al netto dei diritti dell’erario. Entro il 31 ottobre 2000
i soggetti che eserciscono legittimamente l’attivita’ di
radiodiffiisione, pubblica e privata, sonora e televisiva
in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il
canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel
1999. Le modalita’ attuative del presente comma sono
disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle
finanze. L’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni
puo’ disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche
utilizzando gli strumenti di cui all’art. 1, comma 6,
lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’Autorita’ per le garanzie nelle
comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai
sensi dell’art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della
citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire
aunue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di
sostegno previste dall’art. 45, comma 3, della legge
23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all’art. 45,
comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole:
«24 miliardi per l’anno 2000 e 33 miliardi per l’anno 2001»
sono soppresse.
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi
per la imprenditorialita’ giovanile, le risorse finanziarie
previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e
dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un
apposito fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il fondo e’ rifinanziabile per un periodo
pluriennale ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilita’
l’apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i
giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti,
dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche,
anche in considerazione del Giubileo dell’anno 2000, il
Ministro per i beni e le attivita’ culturali, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emana un decreto in cui definisce un
programma di attivita’ su base triennale, stabilendo le
priorita’, i tempi e le modalita’ di attuazione, nonche’ le
risorse da utilizzare per l’incremento dei fondi istituiti
dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale. In sede di contrattazione integrativa sono
definiti specifici piani e progetti di incentivazione da
destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A
decorrere dall’anno 2000, per le finalita’ di cui al
presente comma, e’ autorizzata la spesa di lire 100
miliardi. Dall’anno 2001, alle predette finalita’ sono
il Ministro per i beni e le attivita’ culturali.
19. (Omissis)».
- Per il decreto legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
n. 137, vedi le note alle premesse.
- L’art. 89 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
302, S.O.) concernente «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001)», abrogato del presente decreto, recava:
«Contributo dovuto al Servizio sanitario nazionale per le
prestazioni erogate ai cittadini coinvolti in incidenti di
veicoli a motore o di natanti».
- Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge n. 57 del
2001, abrogati del presente decreto, recavano:
«Art. 1 (Norme per la trasparenza dei servizi
16. (Omissis).
17. All’art. 10, comma 1, lettera b), della legge
13 maggio 1999, n. 133, le parole: «comunque non inferiore
a 1,5 punti percentuali» sono soppresse e le parole: «non
superiore» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore».
18. Il termine di cui all’art. 4, comma 1, della legge
7 marzo 1997, n. 53, gia’ prorogato al 31 dicembre 1999
dall’art. 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237,
e’ prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine puo’ essere
prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi
con decreto del Ministro dei lavori pubblici d’intesa con
integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla
legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate
accertate al termine dell’esercizio precedente, con
corrispondente riduzione della citata autorizzazione di
spesa.
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell’art. 3 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni
Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell’anno
1999, in relazione alla prevista autorizzazione della
Commissione delle Comunita’ europee di cui al comma 7 del
medesimo art. 3, si intende riferito, per ciascuno dei
beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla
prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi
successivi alla predetta autorizzazione.
15. Per garantire con continuita’ l’assistenza anche
pomeridiana alle udienze civili e penali; per assicurare lo
smaltimento dell’arretrato prodottosi nell’aggiornamento
dei registri penali, nella redazione delle schede dei
casellari giudiziali e nell’espletamento delle procedure
preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per
pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse,
diritti e spese prenotate a debito; per assicurare,
nell’ambito dell’amministrazione penitenziaria, la
riduzione dell’arretrato nei settori contabile e
amministrativo con riferimento alla gestione del personale,
e nel settore dell’attivita’ istruttoria relativa alla
concessione e all’esecuzione di misure alternative alla
detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro
il mese di febbraio 2000, programmi di attivita’ su base
biennale, stabilendo le priorita’, i tempi e le modalita’
di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a
partire dal mese successivo. A tal fine e’ autorizzata la
spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e
2001 destinati ad integrare il fondo unico di
amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro.
assicurativi per i veicoli a motore)».
«Art. 2 (Funzioni di vigilanza dell’ISVAP)».
«Art. 3 (Norme per il diritto di accesso agli atti
«Art. 4 (Tutela del contraente l’assicurazione
obbligatoria per la circolazione dei veicoli)».
«Art. 5 (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del
1977)».
«Art. 6 (Ricorsi)».
- Per il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239,
vedi le note alle premesse.
- Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 25 e 26 della legge
n. 273 del 2002, abrogati del presente decreto, recavano:
«Art. 19 (Premi con franchigia)».
«Art. 20 (Attuario incaricato)».
«Art. 21 (Misure per favorire la tutela dei
consumatori per i servizi assicurativi nel settore della RC
auto)».
«Art. 22 (Disposizioni per la trasparenza dei servizi
assicurativi per i veicoli a motore)».
«Art. 23 (Modalita’ di risarcimento del danno)».
«Art. 25 (Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n.
990)».
«Art. 26 (Disposizioni per la banca dati sinistri)».
- Si riporta il testo dell’art. 81 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.) concernente:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), come
modificato dal presente decreto:
«Art. 81 (Misure di contenimento dell’inflazione nel
mercato assicurativo). – 1. (Abrogato).
2. Il Ministro delle attivita’ produttive e’
autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per
l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
- Per il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 93, vedi
le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190,
vedi le note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307,
vedi le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell’art. 9 del decreto
legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 9 (Poteri delle autorita). – 1. I poteri della
Banca d’Italia di cui agli articoli 5, comma 1, e 45 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono
esercitati, per i soggetti di cui alla lettera c) del comma
1 dell’art. 2 che redigono il bilancio di esercizio o il
bilancio consolidato in conformita’ ai principi contabili
internazionali, nel rispetto dei principi contabili
internazionali.
2. (Abrogato).
3. La commissione nazionale per le societa’ e la borsa
predispone gli schemi di bilancio per le societa’ di cui
alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 2, diverse da
quelle di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art.
2.».
- Il decreto ministeriale 26 maggio 1971 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 1971, n. 141)
concerne il «Riconoscimento dell’ufficio centrale italiano
di assistenza assicurativa automobilisti in circolazione delle imprese di assicurazione)».
internazionale S.r.l., con sede in Milano».
- Il decreto ministeriale 12 ottobre 1972 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1972, n. 280) concerne
l’«Approvazione di una clausola integrativa alle condizioni
generali dell’assicurazione obbligatoria della
responsabilita’ civile autoveicoli, per estendere la
garanzia ai territori degli Stati membri della Comunita’
economica europea ed altri.».
- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990, vedi le note
alle premesse, in particolare l’art. 6 e’ il seguente:
«Art. 6 – 1. Per i veicoli e i natanti di cui agli
articoli 1 e 2, immatricolati o registrati in Stati esteri
e che circolino temporaneamente nel territorio o nelle
acque territoriali della Repubblica, deve essere assolto
per la durata della permanenza in Italia l’obbligo di
assicurazione.
2. Per i natanti l’obbligo di assicurazione e’ assolto
con la stipula di un contratto di assicurazione ai sensi
della presente legge o ai sensi degli articoli da 6 a 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970,
n. 973, ovvero quando l’utente sia in possesso di
certificato internazionale di assicurazione rilasciato da
apposito ente costituzionale all’estero, attestante
l’esistenza di assicurazione per la responsabilita’ civile
per i danni cagionati ed accettato dal corrispondente ente
costituito in Italia, che:
a) si assuma di provvedere alla liquidazione dei
danni cagionati in Italia, garantendone il pagamento agli
aventi diritto o nei limiti e nelle forme stabiliti dalla
presente legge o, eventualmente, nei limiti dei maggiori
massimali previsti dalla polizza di assicurazione alla
quale si riferisce il certificato nazionale;
b) sia riconosciuto dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, che ne approva lo statuto con
proprio decreto.
3. Per i veicoli a motore l’obbligo di cui al comma 1
e’ assolto mediante contratto di assicurazione stipulato ai
sensi della presente legge o secondo le modalita’ stabilite
con l’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1970, n. 973, e concernente la responsabilita’
civile derivante dalla circolazione del veicolo nel
territorio della Repubblica e degli altri Stati membri
della Comunita’ economica europea, alle condizioni e fino
ai limiti di somma stabiliti dalla legislazione in vigore
in ciascuno di essi.
4. L’obbligo di cui al comma 1 si considera altresi’
assolto per i veicoli a motore muniti di targa di
immatricolazione rilasciata:
a) da uno degli altri Stati membri della Comunita’
economica europea, quando l’apposito ente costituito in
Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2,
lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento
dei danni cagionati dalla circolazione in Italia di detti
veicoli, sulla base di accordi stipulati con i
corrispondenti enti costituiti negli altri Stati della
Comunita’ economica europea e questa abbia riconosciuto
detti accordi con propno atto;
b) da uno degli Stati terzi rispetto alla Comunita’
economica europea, quando l’apposito ente costituito in
Italia nei modi e per gli effetti di cui al comma 2,
lettere a) e b), si sia reso garante per il risarcimento
dei danni cagionati in Italia dalla circolazione dei
veicoli e quando con atto della Comunita’ economica europea
sia stato rimosso l’obbligo negli Stati membri di
controllare l’assicurazione di responsabilita’ civile per i
veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da
detto Stato terzo.
5. In ogni caso, l’obbligo di cui al comma 1 si
considera assolto per i veicoli muniti di targa di
immatricolazione rilasciata da uno Stato estero, quando
l’utente sia in possesso di un certificato internazionale
di assicurazione rilasciato da un apposito ente costituito
all’estero, attestante l’esistenza della assicurazione
della responsabilita’ civile per i danni cagionati dal
veicolo nel territorio della Repubblica e degli altri Stati
membri della Comunita’ economica europea ed accettato dal
corrispondente ente costituito in Italia nei modi e per gli
effetti di cui al comma 2, lettere a) e b).
6. Le disposizioni di cui al comma 3, 4 e 5 si
applicano anche ai veicoli a motore di proprieta’ di agenti
diplomatici e consolari o di funzionari internazionali, o
di proprieta’ di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali.
7. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere a) e b),
non si applicano per l’assicurazione della responsabilita’
civile per danni cagionati dalla circolazione dei veicoli
aventi targa di immatricolazione rilasciata da uno Stato
estero e determinati con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
8. L’ente costituito in Italia tra le imprese
autorizzate ad esercitare l’assicurazione di cui alla
presente legge e riconosciuto nei modi di cui al comma 2,
lettera b), oltre ai compiti precisati nei commi
precedenti:
a) stipula e gestisce, in nome e per conto delle
imprese aderenti, l’assicurazione-frontiera disciplinata
nel regolamento di esecuzione della presente legge e
provvede alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi
dovuti;
b) nelle ipotesi di cui ai commi 2, 4 e 5, assume, ai
fini del risarcimento dei danni cagionati dalla
circolazione in Italia dei veicoli a motore e natanti di
cui al presente articolo, la qualita’ di domiciliatario
dell’assicurato, del responsabile civile e del loro
assicuratore;
c) e’ legittimato a stare in giudizio, nelle ipotesi
di cui ai commi 2 e 3, in nome e per conto delle imprese
aderenti, nelle azioni di risarcimento che i danneggiati
dalla circolazione in Italia di veicoli a motore e natanti
immatricolati o registrati all’estero possono esercitare
direttamente nei suoi confronti ai sensi della presente
legge. Si applicano anche nei confronti dell’ente le
disposizioni che regolano l’azione diretta contro
l’assicuratore del responsabile civile ai sensi della
presente legge.
9. Ai fini della proposizione di azione diretta di
risarcimento nei confronti dell’organismo di cui al comma
8, i termini di cui all’art. 163-bis, primo comma, del
codice di procedura civile sono aumentati di due volte e
non possono comunque essere inferiori a sessanta giorni. I
termini di cui all’art. 313 del codice di procedura civile
non possono essere comunque inferiori a sessanta giorni.».
- Il decreto ministeriale 3 luglio 2003 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2003, n. 211)
concerne la «Tabella delle menomazioni alla integrita’
psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita»;
- Per la legge 29 luglio 2000, n. 229, vedi le note
alle premesse.
Art. 355.
Entrata in vigore
1. Il presente codice entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. In sede di prima applicazione le disposizioni di attuazione sono
emanate entro ventiquattro mesi dal termine di cui al comma 1.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 7 settembre 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro delle attivita’
produttive
La Malfa, Ministro per le politiche
comunitarie
Baccini, Ministro per la funzione
pubblica
Siniscalco, Ministro dell’economia
e delle finanze
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli