I tachigrafi digitali sono apparecchi di controllo che devono equipaggiare i veicoli di nuova immatricolazione e adibiti al trasporto su strada di:
- merci (veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate)
passeggeri (veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9)
Sono esclusi i seguenti:
- veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri
- veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari
- veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità
- veicoli, compresi quelli usati per operazioni di trasporto non commerciale di aiuto umanitario, utilizzati in situazioni di emergenza o in operazioni di salvataggio
- veicoli speciali adibiti ad usi medici
- carri attrezzi specializzati che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa;
- veicoli sottoposti a prove su strada a fini di miglioramento tecnico, riparazione o manutenzione, e veicoli nuovi trasformati non ancora messi in circolazione
- veicoli o combinazioni di veicoli, di massa massima ammissibile non superiore a 7,5 tonnellate, adibiti al trasporto non commerciale di merci
- veicoli commerciali che rientrano nella categoria dei veicoli storici a norma della legislazione dello Stato membro nel quale circolano e sono utilizzati per il trasporto non commerciale di passeggeri o di merci.
- veicoli adibiti ai servizi regolari passeggeri, in ambito nazionali.
- veicoli adibiti ai servizi regolari passeggeri, in ambito internazionale, i cui capolinea si trovano a non più di 50 km in linea d’aria dalla frontiera fra due Stati membri e che effettuano complessivamente un percorso non superiore a 100 km
- veicoli speciali che trasportano materiale da circo o parchi divertimenti
- veicoli o combinazione di veicoli di massa non superiore a 7,5 t impiegati dai fornitori di servizi postali universali.
- veicoli adibiti a scuola guida purchè non utilizzati per il trasporto di persone o di merci a fini di lucro.
- veicoli impiegati nell’ambito di servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica elettrica e del gas rete stradale, nettezza urbana, telefoni, televisione ecc.
- veicoli impiegati per la raccolta del latte o di prodotti lattieri destinati all’alimentazione umana.
I tachigrafi digitali devono inoltre essere installati – alla sostituzione dell’apparecchio di controllo analogico – sui veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 1996 e adibiti al trasporto su strada di:
- merci (veicoli con massa complessiva superiore a 12 tonnellate)
- passeggeri (veicoli con numero di posti a sedere compreso il conducente superiore a 9 e con massa complessiva superiore a 10 tonnellate)
CARTE TACHIGRAFICHE
La carta tachigrafica è il dispositivo che permette l’utilizzo del tachigrafo digitale e la identificazione del soggetto che interagisce con esso.
Le carte tachigrafiche sono di tre diverse tipologie:
La carta tachigrafica viene rilasciata dalla Camera di Commercio del luogo in cui il richiedente ha la sua residenza abituale (per almeno 185 giorni l’anno) o la sua sede.
La carta tachigrafica deve essere restituita:
- alla scadenza del periodo di validità
- se non è più necessaria all’esercizio dell’attività del suo possessore
- e il suo possessore ha perso i requisiti necessari al rilascio della carta
Per qualsiasi necessita o richiesta a riguardo contattaci o vieni a trovare nella nostra sede.
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