LICENZE COMUNITARIE PER TRASPORTI INTERNAZIONALI DI COSE O PERSONE
Le imprese di autotrasporto merci conto terzi regolarmente iscritte all’Albo degli autotrasportatori, che intendono effettuare trasporti internazionali nell’ambito dei paesi della Comunità Europea con autoveicoli:
- il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, superi 6 tonnellate
- il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, superi 3,5 tonnellate
e le imprese di trasporto passeggeri mediante autobus immatricolati in noleggio con conducente
devono essere in possesso della licenza comunitaria che viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti di Roma.
A bordo dell’autoveicolo deve essere sempre presente una copia certificata conforme all’originale, rilasciata dall’Ufficio provinciale della motorizzazione civile della provincia di residenza dell’impresa.
Rilascio licenza comunitaria (originale)
La licenza comunitaria viene rilasciata dal Ministero dei Trasporti di Roma:
- in un unico originale che deve essere conservato agli atti dell’impresa
- ha validità di cinque anni
- è rinnovabile
- non è cedibile a terzi
- deve essere restituita in caso di cessazione dell’attività
- serve per richiedere le copie conformi
Richiesta delle copie conformi delle licenze CEE
(massimo 1 copia per ogni veicolo avente diritto)
Presentare la domanda e allegare :
- attestazione versamento (per domanda e per ogni veicolo )
- attestazione versamento (per ogni veicolo)
- fotocopia della licenza CEE originale
Rinnovo della licenza comunitaria
La licenza CEE deve essere rinnovata
- alla scadenza della validità dei 5 anni
- in caso di variazione della sede e/o della ragione sociale dell’impresa
Restituzione delle copie conformi della licenza CEE
Le copie conformi vanno restituite all’ufficio provinciale della motorizzazione civile in caso di :
- rinnovo della licenza CEE e rilascio di nuove copie conformi della stessa
- cessazione dell’attività
Trasporti che devono essere liberati da ogni regime di licenza comunitaria e da ogni altra autorizzazione di trasporto
1. I trasporti postali effettuati nell’ambito di un regime di servizio pubblico.
2. Trasporti di veicoli danneggiati o da riparare.
3. Trasporti di merci con autoveicoli il cui peso totale a carico autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 6 tonnellate o il cui carico utile autorizzato, compreso quello dei rimorchi, non superi 3,5 tonnellate.
4. Trasporti di merci con autoveicoli sempreché sussistano le condizioni seguenti:
a) le merci trasportate devono appartenere all’impresa o essere state da essa vendute, acquistate, date o prese in affitto, prodotte, estratte, trasformate o riparate;
b) il trasporto deve servire a far affluire le merci all’impresa, o a spedirle dall’impresa stessa, oppure a spostarle all’interno dell’impresa, o, per esigenze aziendali, all’esterno dell’impresa stessa;
c) gli autoveicoli adibiti a tale trasporto devono essere guidati dal personale dell’impresa;
d) i veicoli che trasportano le merci debbono essere di proprietà dell’impresa o essere stati da questa acquistati a credito o noleggiati, a condizione che in quest’ultimo caso essi soddisfino le condizioni previste dalla Direttiva n. 84/647/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1984, relativa all’utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
Questa disposizione non si applica in caso di utilizzazione di un veicolo di sostituzione durante un guasto di breve durata del veicolo usato normalmente;
e) il trasporto deve costituire soltanto un’attività accessoria nell’ambito di tutte le attività dell’impresa.
5. Trasporti di medicinali, apparecchi e attrezzature mediche, nonché altri articoli necessari in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali.
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